Art. 1.
Le provvidenze di cui alla legge 12 dicembre 1973, n. 922 , eccettuate quelle previste dall' articolo 9, terzo comma, della legge 25 luglio 1971, n. 568 , sono prorogate dal 1 gennaio 1975 fino all'entrata in vigore della nuova normativa organica per la sistemazione dei profughi prevista dall' articolo 27 del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622 , convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744 , e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1975.
Le provvidenze di cui alla legge 12 dicembre 1973, n. 922 , eccettuate quelle previste dall' articolo 9, terzo comma, della legge 25 luglio 1971, n. 568 , sono prorogate dal 1 gennaio 1975 fino all'entrata in vigore della nuova normativa organica per la sistemazione dei profughi prevista dall' articolo 27 del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622 , convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744 , e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1975.