Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/08/2001, n. 11032
CASS
Sentenza 10 agosto 2001

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Con riferimento alla domanda proposta dal partecipante ad un pubblico concorso e diretta ad ottenere l'assunzione in ruolo, ove il giudice di primo grado abbia disposto "jussu judicis" l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei candidati risultati vincitori e in sede di impugnazione sia stato omessa la citazione in giudizio di questi ultimi, il giudice di appello deve disporre a sua volta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei suddetti vincitori, in applicazione dell'art. 331 cod. proc. civ., trattandosi di soggetti interessati alla decisione in causa inscindibile (litisconsorzio necessario sostanziale) e comunque parti nel giudizio di primo grado (litisconsorzio necessario processuale).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/08/2001, n. 11032
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11032
Data del deposito : 10 agosto 2001

Testo completo