Sentenza 10 agosto 2001
Massime • 1
Con riferimento alla domanda proposta dal partecipante ad un pubblico concorso e diretta ad ottenere l'assunzione in ruolo, ove il giudice di primo grado abbia disposto "jussu judicis" l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei candidati risultati vincitori e in sede di impugnazione sia stato omessa la citazione in giudizio di questi ultimi, il giudice di appello deve disporre a sua volta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei suddetti vincitori, in applicazione dell'art. 331 cod. proc. civ., trattandosi di soggetti interessati alla decisione in causa inscindibile (litisconsorzio necessario sostanziale) e comunque parti nel giudizio di primo grado (litisconsorzio necessario processuale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/08/2001, n. 11032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11032 |
| Data del deposito : | 10 agosto 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANTONIO SAGGIO - Presidente -
Dott. LUCIANO VIGOLO - Consigliere -
Dott. ATTILIO CELENTANO - Consigliere -
Dott. ARCANGELO DE BIASE - Consigliere -
Prof. BRUNO BALLETTI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da
IZ RO, rappresentato e difeso dall'avv. Armando Profita ed elettivamente domiciliato in Roma alla via Cosseria n. 5 (presso lo studio dell'avv. Laura Tricerri), giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
A.M.I.A. - Azienda Municipale Igiene Ambientale di Palermo -, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Arturo Maresca, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma al Lungotevere Michelangelo n. 9, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Palermo-Sezione Lavoro n. 1878/1998 del 28 maggio 1998 (resa nel giudizio di appello avente il n. di r.g. 36511997)
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30 maggio 2001 dal relatore prof. Bruno Balletti;
Udito l'avv. Patrizia Mittiga Zandri (per delega dell'avv. Maresca);
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato Finocchi Ghersi, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri motivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. PI IZ conveniva in giudizio dinanzi al Pretore-Giudice del Lavoro di Palermo l'A.M.I.A., chiedendo dichiararsi il proprio diritto all'inserimento nella graduatoria relativa alla selezione pubblica per titoli per il conferimento di 175 posti di operatore ecologico e, per l'effetto, condannarsi l'Azienda al risarcimento dei danni pari alle retribuzioni percepiende dalla data di maturazione del diritto all'assunzione fino all'effettivo avviamento al lavoro con gli accessori di legge. Esponeva il ricorrente: - che "in data 9 luglio 1988 la commissione amministratrice dell'azienda convenuta aveva deliberato una selezione per titoli per l'assunzione di 175 operatori ecologici (in secondo livello)"; - che "nei prescritti termini aveva presentato rituale domanda di partecipazione allegando la prescritta documentazione"; - che "l'A.M.I.A. non l'aveva utilmente inserito nella graduatoria poiché gli aveva attribuito il punteggio di 18.164,30, contro il 21.464,8 cui, invece, avrebbe avuto diritto in conseguenza del riconoscimento dello stato di disoccupazione del proprio coniuge, ST IZ;
- che "G VI (128^ nella suddetta graduatoria) aveva avuto riconosciuto 21.448,31 punti e MO GI (ultimo nella suddetta graduatoria (175^)) ne aveva avuti riconosciuti 20.504".
Si costituiva in giudizio l'A.M.I.A. che impugnava integralmente la domanda attorea e ne chiedeva il rigetto.
L'adito Giudice del lavoro - dopo avere disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti vincitori del concorso selezione -, con sentenza del 18 maggio 1996 accoglieva il ricorso, ma su appello della parte soccombente notificato solo a PI IZ (che si costituiva nel relativo giudizio) - il Tribunale di Palermo (quale Giudice del Lavoro di secondo grado), con sentenza del 24 febbraio 1999, riformava la decisione pretorile e "rigetta(va) la domanda proposta da IZ PI con ricorso depositato il 4 maggio 1992".
Per quanto rileva ai fini del presente giudizio il Giudice di appello ha precisato che: a) essendo la selezione solo per titoli, "per la valutazione dei medesimi e la formulazione della graduatoria, il bando richiamava espressamente il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 392/87 e riportava, tra l'altro, (ai fini della valutazione del carico familiare dei candidati) il seguente criterio di massima "per il coniuge occupato o non iscritto nella prima classe delle liste di collocamento, punti 750; in tale ipotesi il punteggio in aumento da attribuire per i figli a carico è ridotto della metà""; h) "l'appellato produceva certificato di iscrizione alle liste di collocamento del proprio coniuge dal quale risultava che la stessa era iscritta nelle liste di collocamento dal 19 luglio 1988 - e cioè in data successiva alla pubblicazione del bando -"; c) "il bando richiedeva, quindi, la prova non del semplice stato di inoccupazione del coniuge, ma viceversa la prova che anche il coniuge avesse posto in essere un tentativo di porsi sul mercato del lavoro, tentativo che può porsi nel vigente ordinamento solo tramite l'iscrizione nelle liste di collocamento".
Per la cassazione di tale sentenza PI IZ ha proposto ricorso affidato a quattro motivi.
L'A.M.I.A. resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1^ - Con il primo motivo il ricorrente - denunziando "la nullità della sentenza e dell'intero procedimento" - censura la sentenza del Giudice di appello in quanto "l'impugnazione deve sempre essere proposta contro tutte le parti del precedente giudizio (litisconsorzio necessario processuale) ... (per cui) il Tribunale di Palermo, non avendo rilevato la integrità del contraddittorio e non avendo adottato al riguardo alcun provvedimento d'ufficio, ha emesso l'impugnata pronunzia in violazione degli artt. 101, 102, 331, 375 cod. proc. civ. e di altre similari norme".
Con il secondo motivo di ricorso vengono addebitate al Giudice di appello "violazione e falsa applicazione di norme di diritto, nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia", atteso che il Tribunale ha certamente violato l'art. 1363 cod. civ. non avendo colto che in altro punto del bando, e precisamente dove si menziona lo stato di disoccupazione dello stesso candidato, è invece richiesta "l'anzianità di iscrizione nelle liste o data di decorrenza della C.I.G.S."" e "ha anche violato l'art. 1364 cod. civ. perché ha di fatto posto dei limiti ad un requisito (disoccupazione del coniuge) non previsti dal bando".
Con il terzo motivo il ricorrente - denunziando "violazione e falsa applicazione di norme di diritto, nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione" - rimarca che "era allegato alla produzione attorea del primo grado un attestato rilasciato il 30 aprile 1992 dall'ufficio di Collocamento presso l'U.P.L.M.
0. di Palermo dal quale risultava che la sig.ra IG TI (moglie dell'attore registrata nelle liste di collocamento al n. 315250, classe prima, con la qualifica di B.A.G.R.) "dal 1986 in poi non ha effettuato alcun rapporto di lavoro": documento sfuggito all'analisi del giudice ... (per cui) la sentenza è frutto di un errore di procedura (prove non esaminate o travisate) ed è, per conseguenza, erroneamente motivate".
Con il quarto, ed ultimo, motivo di ricorso viene censurata la sentenza del Tribunale di Palermo "nel punto relativo alle spese processuali: spese che avrebbero dovuto essere poste a carico dell'A.M.I.A. se il Giudice di appello avesse deciso la causa in modo conforme al diritto ... (anche perché) non ha precisato quali fossero i "giusti motivi" per compensarle, si da consentire una verifica dell'iter logico seguito per giungere a tale determinazione".
2^ - In presenza delle esposte censure, ritiene il Collegio che la decisione di quella contenuta nel primo motivo - investendo la regolarità del giudizio di secondo grado per difetto di contraddittorio - non possa che comportare (se di accoglimento del mezzo) l'assorbimento degli ulteriori motivi di ricorso. Al riguardo è da premettere, in linea generale, che il dipendente pretermesso in una procedura concorsuale ha facoltà di esperire due domande autonome e fra loro alternative (secondo lo schema dell'art. 1453 cod. civ.), ancorché fondate sullo stesso fatto: quella (cosiddetta di adempimento) diretta ad ottenere l'inquadramento o l'assunzione in ruolo - la quale esige la presenza in giudizio degli altri candidati che si assumono ingiustamente favoriti e comporta la condanna del datore di lavoro alla corresponsione degli emolumenti non percepiti - e quella (cosiddetta risolutoria) volta - senza necessità di integrazione del contraddittorio - unicamente al risarcimento del danno per effetto dell'illegittimo comportamento datoriale.
Nella specie, non vi è dubbio che l'azione giudiziaria originariamente instaurata dal ricorrente rientri nell'ambito del primo tipo di controversie - cioè, di quelle cd. "di adempimento" -, in quanto con l'atto introduttivo il IZ ebbe a richiedere, essenzialmente, la declaratoria del suo "diritto all'inserimento nella graduatoria relativa alla selezione pubblica per il conferimento di 175 posti di operatore ecologico" e, solo di conseguenza (scilicet "per l'effetto"), "la condanna dell'A.M.I.A. al risarcimento del danno pari alle retribuzioni percepiende dalla data di maturazione del dritto all'assunzione fino all'effettivo avviamento al lavoro". Quindi, esattamente, l'adito Pretore-Giudice del Lavoro disponeva - con ordinanza - l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri partecipanti al concorso- selezione e dichiarati vincitori - quali "controinteressati" rispetto alla pretesa giudiziale del IZ -, per poi pervenire all'accoglimento - in sentenza - della cennata domanda con declaratoria del "diritto di IZ PI ad essere inserito nella graduatoria relativa alla selezione pubblica per titoli per il conferimento di 175 posti di operatore ecologico indetta dalla convenuta in data 9 luglio 1998 ... ".
Ha errato, pertanto, il Tribunale di Palermo nel non rilevare che la sentenza pretorile non era stata impugnata nei confronti di tutti i soggetti interessati alla decisione in causa inscindibile (cd. "litisconsorzio necessario sostanziale") e, comunque, di detti soggetti chiamati in causa iussu iudicis e parti nel giudizio di primo grado (cd. "litisconsorzio necessario processuale") e, di conseguenza, nel non disporre l'integrazione del contraddittorio ex art. 331 cod. proc. civ.. Pervero, il concetto di causa inscindibile va riferito non solo all'ipotesi di "litisconsorzio necessario sostanziale", ma anche all'ipotesi di "litisconsorzio necessario processuale", che si verifica allorché la presenza di più parti nel giudizio di primo grado debba necessariamente persistere in sede di impugnazione al fine di evitare giudicati contrastanti in ordine alla stessa materia e nei confronti di quei soggetti che siano stati parti nel giudizio (cfr., ex plurimis, Cass.sez. un. 7068/1992) - ipotesi che, come si è dinanzi rilevato, sono entrambe sussistenti nella specie In tal senso il motivo del ricorso, che prospetta una questione rilevabile di ufficio, è fondato, essendo pacifico che la chiamata in causa per ordine del giudice disposta nel giudizio di primo grado ha, in ogni caso, determinato una situazione di litisconsorzio processuale ed ha dato luogo alla formazione di una causa inscindibile che imponeva la necessità di evocare nel giudizio di impugnazione tutti i soggetti in esso convenuti: sicché, poiché a tanto non ha provveduto l'appellante, all'omissione avrebbe dovuto supplire il giudice d'appello in osservanza a quanto disposto dalla norma processuale summenzionata. Disposizione che non poteva essere elusa alla stregua del diverso apprezzamento del detto giudice il quale era, comunque, tenuto a ordinare l'integrazione del contraddittorio per il solo fatto che la parte chiamata in causa in primo grado non era stata citata in quello di impugnazione (cfr. Cass. 29 aprile 1983, n. 2962). Si precisa, peraltro, che la mancata osservanza della norma non dà luogo alla nullità della sentenza, ma alla sua riforma con rinvio affinché il giudice di rinvio provveda in ordine all'applicazione della disciplina stabilita nella cennata norma di rito (cfr. Cass. 8 giugno 1994,n. 5559). 3^ - Alla stregua delle considerazioni svolte si conferma la fondatezza del primo motivo di ricorso - con cassazione della sentenza impugnata nel senso summenzionato - e l'assorbimento degli ulteriori motivi di ricorso.
Il Giudice di rinvio - che si designa nella Corte di Appello di Palermo - provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso;
dichiara assorbiti gli altri motivi;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di Appello di Palermo.
Così deciso in Roma, il 30 maggio 2001.
Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2001