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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 05/12/2024, n. 1680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1680 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
r.g. 3357/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, all'udienza del 04.12.2024, all'esito della Camera di Consiglio, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 3357/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “invalidità civile” e vertente
TRA
) - avv. VICIDOMINI Parte_1 C.F._1
DANIELA ( ); C.F._2
RICORRENTE
E
( ) - avv. BEVILACQUA VALENTINA CP_1 P.IVA_1
( ); C.F._3
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03.07.2024, la parte ricorrente di cui in epigrafe, dopo aver contestato le risultanze medico-legali effettuate dal ctu nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c.,
Pagina 1 di 3 r.g. 3357/24
chiedeva di accertare il proprio grado di invalidità nella misura del 100% o in subordine nella misura del 74%, ai fini del riconoscimento della prestazione assistenziale, rispettivamente della pensione di inabilità civile o dell'assegno mensile di assistenza, non attribuita in sede amministrativa.
Chiedeva, altresì, il riconoscimento del requisito sanitario di soggetto portatore di handicap grave.
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata in data 07.11.2024, concludendo come in atti.
In diritto, si evidenzia che la fattispecie costitutiva della provvidenza in esame consta sia di un requisito di carattere medico-legale attinente alla inabilità lavorativa (riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 100% o dal 74 al 99%), sia di un requisito relativo alle condizioni socioeconomiche e di incompatibilità (età compresa tra i 18 ed i 64 anni;
requisito reddituale stabilito annualmente con decreto ministeriale, incollocabilità al lavoro).
Orbene, è palese che anche con il ricorso in esame (di merito di Pt_2 ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.) si discetta unicamente del requisito sanitario previsto per la fattispecie in esame, per cui il giudice deve limitarsi ad accertare esclusivamente quest'ultimo (cfr. Cass. n. 6085/14).
Nel merito, la domanda attorea non è fondata e deve, pertanto, essere rigettata alla stregua delle conclusioni della consulenza tecnica di ufficio espletata nel corso del precedente giudizio di accertamento tecnico preventivo, a cui si ritiene di fare affidamento in quanto originate da una approfondita valutazione degli elementi anamnestici e sorrette da valide e conseguenziali considerazioni medico-legali. Invero, nella consulenza si attesta che la parte ricorrente è affetta da “Sindrome depressiva endoreattiva medio grave in trattamento con neurolettici. Ipertensione arteriosa” e che non è invalida con riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 74% (60%).
Di contro, le censure mosse alla perizia non denunciano carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (Cass. n. 11054/03; Cass. n. 7341/04), sicché non si
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ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione (Cass. n. 2151/04). In altri termini, i rilievi effettuati all'elaborato peritale non hanno riguardato specifiche omissioni di rilevante entità ovvero affermazioni la cui erroneità è basata su dati scientificamente incontrovertibili, ma sono riconducibili in giudizi di diverso valore rispetto alle considerazioni medico-legali raggiunte dal ctu, la cui estraneità alle parti e all'esito del giudizio rende, di certo, le sue conclusioni più attendibili rispetto a quelle fornite dalla parte o dai suoi consulenti.
In particolare, nel ricorso si è evidenziato che la patologia psichica andava valutata con grado severo e con l'attribuzione quantomeno del 71% di invalidità, in assonanza con quanto previsto dalla voce tabellare n. 2210.
In realtà, il ctu ha adeguatamente rimarcato già in sede di risposta alle osservazioni alla bozza che “la diagnosi posta è pienamente coerente con il controllo psichiatrico del 16/04/2024 riportato nella cartella sanitaria della UOSM di Salerno che lo stesso scrivente ha provveduto a richiedere ed acquisire. Per altro tale cartella permette di dedurre la storia clinica della patologia psichiatrica degli ultimi 15 anni circa, cioè almeno dal 2010 ad oggi in essa;
si riscontra anche che in tale periodo ci sono stati solo quattro controlli (compreso l'ultimo di aprile 2024 praticato dopo la visita in CTU) perché la patologia ha avuto alterni lunghi periodi di relativo benessere con sospensione della terapia e riacutizzazioni proprie a carattere reattivo in occasione di vicissitudini familiari stressanti”.
Nulla per le spese in presenza di dichiarazione ex art. 152 disp. att.
c.p.c.. Sono poste a definitivo carico della parte resistente le spese della ctu, liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
1) rigetta il ricorso;
2) nulla per le spese processuali;
3) pone a definitivo carico di parte resistente le spese della ctu, che si liquidano in € 290,00 per onorario in favore del dott. . Persona_1
Nocera Inferiore, 04.12.2024.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, all'udienza del 04.12.2024, all'esito della Camera di Consiglio, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 3357/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “invalidità civile” e vertente
TRA
) - avv. VICIDOMINI Parte_1 C.F._1
DANIELA ( ); C.F._2
RICORRENTE
E
( ) - avv. BEVILACQUA VALENTINA CP_1 P.IVA_1
( ); C.F._3
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03.07.2024, la parte ricorrente di cui in epigrafe, dopo aver contestato le risultanze medico-legali effettuate dal ctu nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c.,
Pagina 1 di 3 r.g. 3357/24
chiedeva di accertare il proprio grado di invalidità nella misura del 100% o in subordine nella misura del 74%, ai fini del riconoscimento della prestazione assistenziale, rispettivamente della pensione di inabilità civile o dell'assegno mensile di assistenza, non attribuita in sede amministrativa.
Chiedeva, altresì, il riconoscimento del requisito sanitario di soggetto portatore di handicap grave.
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata in data 07.11.2024, concludendo come in atti.
In diritto, si evidenzia che la fattispecie costitutiva della provvidenza in esame consta sia di un requisito di carattere medico-legale attinente alla inabilità lavorativa (riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 100% o dal 74 al 99%), sia di un requisito relativo alle condizioni socioeconomiche e di incompatibilità (età compresa tra i 18 ed i 64 anni;
requisito reddituale stabilito annualmente con decreto ministeriale, incollocabilità al lavoro).
Orbene, è palese che anche con il ricorso in esame (di merito di Pt_2 ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.) si discetta unicamente del requisito sanitario previsto per la fattispecie in esame, per cui il giudice deve limitarsi ad accertare esclusivamente quest'ultimo (cfr. Cass. n. 6085/14).
Nel merito, la domanda attorea non è fondata e deve, pertanto, essere rigettata alla stregua delle conclusioni della consulenza tecnica di ufficio espletata nel corso del precedente giudizio di accertamento tecnico preventivo, a cui si ritiene di fare affidamento in quanto originate da una approfondita valutazione degli elementi anamnestici e sorrette da valide e conseguenziali considerazioni medico-legali. Invero, nella consulenza si attesta che la parte ricorrente è affetta da “Sindrome depressiva endoreattiva medio grave in trattamento con neurolettici. Ipertensione arteriosa” e che non è invalida con riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 74% (60%).
Di contro, le censure mosse alla perizia non denunciano carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (Cass. n. 11054/03; Cass. n. 7341/04), sicché non si
Pagina 2 di 3 r.g. 3357/24
ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione (Cass. n. 2151/04). In altri termini, i rilievi effettuati all'elaborato peritale non hanno riguardato specifiche omissioni di rilevante entità ovvero affermazioni la cui erroneità è basata su dati scientificamente incontrovertibili, ma sono riconducibili in giudizi di diverso valore rispetto alle considerazioni medico-legali raggiunte dal ctu, la cui estraneità alle parti e all'esito del giudizio rende, di certo, le sue conclusioni più attendibili rispetto a quelle fornite dalla parte o dai suoi consulenti.
In particolare, nel ricorso si è evidenziato che la patologia psichica andava valutata con grado severo e con l'attribuzione quantomeno del 71% di invalidità, in assonanza con quanto previsto dalla voce tabellare n. 2210.
In realtà, il ctu ha adeguatamente rimarcato già in sede di risposta alle osservazioni alla bozza che “la diagnosi posta è pienamente coerente con il controllo psichiatrico del 16/04/2024 riportato nella cartella sanitaria della UOSM di Salerno che lo stesso scrivente ha provveduto a richiedere ed acquisire. Per altro tale cartella permette di dedurre la storia clinica della patologia psichiatrica degli ultimi 15 anni circa, cioè almeno dal 2010 ad oggi in essa;
si riscontra anche che in tale periodo ci sono stati solo quattro controlli (compreso l'ultimo di aprile 2024 praticato dopo la visita in CTU) perché la patologia ha avuto alterni lunghi periodi di relativo benessere con sospensione della terapia e riacutizzazioni proprie a carattere reattivo in occasione di vicissitudini familiari stressanti”.
Nulla per le spese in presenza di dichiarazione ex art. 152 disp. att.
c.p.c.. Sono poste a definitivo carico della parte resistente le spese della ctu, liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
1) rigetta il ricorso;
2) nulla per le spese processuali;
3) pone a definitivo carico di parte resistente le spese della ctu, che si liquidano in € 290,00 per onorario in favore del dott. . Persona_1
Nocera Inferiore, 04.12.2024.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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