Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 10/06/2025, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice dott. Riccardo Sabato, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1073/2020, avente ad oggetto
“factoring”, promossa da:
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con gli avv.ti MARISA OLGA MERONI (C.F.
e PAOLO MARRA (C.F. ) giusta C.F._1 CodiceFiscale_2
procura in atti;
PARTE ATTRICE
nei confronti di
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore Controparte_1 P.IVA_2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
pagina1 di 5
convenuto in giudizio il;
a fondamento della domanda assumeva Controparte_1
di essere creditrice, rendendosi cessionaria di crediti vantati da imprese di fornitrici di energia elettrica e gas naturale verso il nei confronti dello stesso della somma CP_1
di: - € 4.508,65 a titolo di sorte capitale, in virtù delle fatture descritte nell'elenco sub doc.3; € 200,00 ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D. Lgs. 231/2002 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture suddette;
ulteriori € 7.876,64 a titolo di interessi di mora maturati a fronte del ritardato pagamento della sorte capitale di crediti portati dalle fatture di cui all'allegato elenco sub. 4; ulteriori € 11.880,00 ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D. Lgs. 231/2002 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture riportate all'elenco sub. e) ed osservava la certezza, liquidità ed esigibilità dei crediti azionati, nonché il proprio diritto al risarcimento dei costi di recupero del credito ex art. 6 Dlgs. n. 231/02, oltre che agli interessi anatocistici.
Per le premesse svolte, osì concludeva: ''in via Parte_1
principale nel merito accertare dichiarare che, per le ragioni esposte in narrativa,
è creditrice nei confronti del dei seguenti Parte_1 Controparte_1
importi: a) Euro 4.508,65 in linea capitale portato dalle fatture indicato nell'elenco prodotto quale doc. 03; b) gli interessi muratori, nella misura prevista dall'articolo 5,
D. Lgs 231/2002, maturati e maturandi sull'importo di cui alla precedente lettera a, con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura al saldo;
c. Gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dell'articolo 5, D. Lgs. 231/2002, in forza del rinvio di cui all'articolo 1284 comma 4 c.c., prodotti dagli interessi di quella precedente lettera B, scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto al saldo;
d. Euro 200,00 ai sensi dell'articolo 6, comma 2 D. Lgs n. 231/2002 in ragione di 40,00 € per ciascuna delle fatture indicata nell'elenco prodotto quale doc. 3;
e. Euro 7876,64 a titolo di interessi di mora maturati a fronte del ritardato pagamento da parte della convenuta della sorte capitale di crediti ulteriori rispetto a quelli costituenti la sorte capitale di quella precedente lettera portare dalle fatture (c.d. Note
pagina2 di 5 debito interessi) indicate nell'elenco prodotto quale doc. 4; f. gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'articolo 5 D. Lgs numero 231/2002 in forza del rinvio di cui all'articolo 1284, comma 4 c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera e scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto al saldo;
g. Euro 11880,00 ai sensi dell'articolo 6 comma 2, D. Lgs.
231/2002 in ragione di 40,00€ per ciascuna delle fatture il cui ritardato pagamento da parte dell'ente convenuto ha generato gli interessi di quelle alla precedente lettera e;
conseguentemente condannare il , in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore al relativo pagamento in favore dell'attrice; In via subordinata nel merito accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti del Parte_1
delle diverse somme a titolo di sorte capitale;
Interessi moratori sugli Controparte_1
importi dovuti in linea capitale;
gli interessi anatocistici sugli interessi moratori sugli importi dovuti in linea capitale;
costi di recupero ex articolo sei comma due d Lgs
23102 in relazione alle fatture per sorte capitale;
interessi moratori portati dalla Cdp note debito interessi maturati per il ritardato pagamento di crediti ulteriori rispetto a quelli costituenti la sorte capitale di cui alla precedente lettera a;
interessi anatocistici sugli interessi moratori portati dalla cd. Note debito interessi;
costi di recupero ex articolo 6 comma 2 D. Lgs. 231/2002 in relazione alle cd. Note debito interessi;
che risulteranno provate in corso di causa e conseguentemente condannare il CP_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al relativo pagamento in
[...]
favore di in via ulteriormente subordinata nel merito Parte_1
condannare il , in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1
pagamento in favore di di tutte le somme che risulteranno Parte_1
dovute dal a qualsiasi titolo, anche per ingiustificato arricchimento ex Controparte_1
articolo 2041 c.c.; in ogni caso con vittoria di compensi e spese del giudizio oltre il rimborso forfettario nella misura del 15% oltre CPA, IVA, contributi unificato, marca e successive.''
pagina3 di 5 Il pur regolarmente notificato, non si costituiva giudizio e, pertanto, ne Controparte_1
va dichiarata la contumacia.
Previa concessione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., all'udienza del 19.09.2022, il
Giudice istruttore, in assenza di richieste istruttorie, rinviava all'udienza del 16.10.2023 per la precisazione delle conclusioni e successivamente, osservate questioni rilevabili d'ufficio per cui assegnava termine con provvedimento dell'8 novembre 2024, tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini.
Preliminarmente occorre precisare che nella presente controversia si ritiene di dover far applicazione del criterio della “ragione più liquida”, il quale suggerisce al Giudice un approccio interpretativo con verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, preferibile - per economia processuale ed ove consenta una più rapida ed agevole soluzione della controversia - rispetto a quello della coerenza logico-sistematica, con la conseguenza che nell'analisi delle questioni è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., tralasciando l'analisi delle questioni logicamente preordinate, ma non dirimenti.
Va in tal senso osservato che con atto del 9/5/25, a seguito di assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c, parte attrice dichiarava di rinunciare agli atti di giudizio.
Va pertanto evidenziato che secondo l'interpretazione offerta dalla giurisprudenza di legittimità “ai fini della declaratoria di estinzione del processo, ai sensi dell'articolo 306 cod. proc. civ., l'accettazione della rinuncia agli atti del giudizio è necessaria solo quando, nel rapporto processuale già instaurato, vi sia una parte costituita che potrebbe avere interesse alla prosecuzione del giudizio, non rilevando a tal fine che la parte non costituita abbia un interesse a partecipare al giudizio o un interesse dipendente da quello ivi dedotto” (cfr. Cass. n. 6850/11);
Ritenuto poi che in difetto di costituzione del convenuto nulla deve disporsi in CP_1
punto di spese.
P.Q.M.
pagina4 di 5 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- Dichiara l'estinzione del giudizio
- Nulla per le spese.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Lagonegro, data.
Il Giudice
dott. Riccardo Sabato
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