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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 17/12/2025, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI POTENZA Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- dott. Pasquale CRISTIANO presidente
- dott.ssa Lucia GESUMMARIA consigliere
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di appello iscritto al n. 455/2019, vertente
TRA
(P.I.: ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Vito Mecca ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore
APPELLANTE
E
(P.I.: ) in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
p.t.
APPELLATA cui è riunito il giudizio di appello iscritto al n. 458/2019, vertente
TRA
(P.I.: ) in persona del legale rappresentante Parte_2 P.IVA_2
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Rocco Fuina ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore
APPELLANTE
E
P.I.: , in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1 P.IVA_1
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 89/2019 del Tribunale di Matera;
opposizione a decreto ingiuntivo. CONCLUSIONI: come in atti.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
1. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, conveniva in Parte_1 giudizio dinanzi il Tribunale di Matera, chiedendo: - di Parte_2 dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 209/2013; - in subordine, di dichiarare la nullità,
l'illegittimità e/o l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, adottando ogni provvedimento conseguente;
- in via riconvenzionale, di dichiarare risolto il contratto di progettazione intercorso tra le parti per grave inadempimento della parte opposta ed, in particolare, per la mancata consegna dell'opera commissionata e, per l'effetto, di condannare a restituire tutte le somme CP_1 percepite;
- in via subordinata, nel caso in cui si dovesse ritenere l'inadempimento parziale, considerare l'importo versato corrispondente al valore delle opere consegnate.
Il procedimento d'ingiunzione era stato attivato a fronte di un credito pecuniario derivante da un contratto d'opera, in base al quale la società da ultimo menzionata si era obbligata a fabbricare taluni modellini tridimensionali.
In sede di opposizione, la contestava l'idoneità delle fatture prodotte in fase monitoria a Pt_1 comprovare il credito azionato, trattandosi di atti formati unilateralmente da una delle due parti;
in via riconvenzionale, domandava altresì la risoluzione del rapporto contrattuale deducendo un presunto grave inadempimento di controparte nella realizzazione dei modellini, ritenuti del tutto inservibili allo scopo pattuito.
Si costituiva l'opposta la quale chiedeva il rigetto Parte_2 dell'opposizione proposta e delle domande riconvenzionali in essa spiegate.
La causa veniva istruita mediante l'espletamento di una CTU e l'assunzione di prove testimoniali.
2. Con sentenza n. 89/2019, il Tribunale accoglieva l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo e rigettava la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente, compensando le spese di lite tra le parti.
Il giudice di primo grado non riteneva adeguatamente provato il dedotto titolo contrattuale, valutando a tal fine insufficienti sia le fatture prodotte, che il “progetto” sottoscritto da entrambe le parti e acquisito agli atti di causa. Quanto alla domanda riconvenzionale, questa veniva rigettata con analoga motivazione. In altre parole, riteneva il giudice che, nel sostanziare le rispettive pretese, le parti avessero dedotto titoli contrattuali non del tutto coincidenti, senza però fornire alcuna prova decisiva a supporto dell'una o dell'altra versione del programma negoziale. 3. Con atto di citazione -che dava origine al fascicolo RG 455/2019- proponeva appello la
[...]
Parte_1
Sosteneva l'appellante che il giudice di primo grado aveva errato nel ritenere non provato il titolo contrattuale, risultando presente al fascicolo la proposta contrattuale n. 0200/2011 della società
, accettata dalla controparte, che aveva anche costituito oggetto dell'indagine peritale svolta Pt_2 dal CTU, dalla quale emergeva l'inadempimento contrattuale di , che induceva a ritenere Pt_2 fondata la domanda riconvenzionale proposta in primo grado dall'opponente, nonostante la mancata ammissione, da parte del Tribunale, delle prove orali richieste dall'opponente.
Chiedeva pertanto di riformare la sentenza gravata, dando atto dell'inadempimento della società
nella consegna dell'opera così come commissionata e dell'inutilità della stessa, con condanna Pt_2 della controparte alla restituzione delle somme versate a titolo di corrispettivo dalla società e Pt_1 al risarcimento del danno da lite temeraria.
La parte appellata non si costituiva.
4. Con distinto atto di citazione -che dava origine al fascicolo RG 458/2019- proponeva appello la
Parte_2
Sosteneva l'appellante che le risultanze probatorie evidenziavano con certezza la conclusione di un contratto tra le parti e che nella stessa direzione deponeva il comportamento processuale di controparte, la quale aveva sostanzialmente ammesso di essere vincolata da un contratto d'opera. Alla luce del complessivo impianto istruttorio, il giudice aveva errato nel negare la sussistenza di un valido titolo contrattuale.
Chiedeva pertanto di riformare la sentenza gravata, rigettando l'opposizione al decreto ingiuntivo e confermando il decreto ingiuntivo.
La parte appellata non si costituiva.
5. Con provvedimento reso il 1.10.2024 i due fascicoli venivano riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c..
All'udienza del 23.9.2025 -che si svolgeva nelle forme della trattazione scritta- la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di venti giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI della DECISIONE
6. Gli appelli proposti da e da sono Parte_1 Parte_2 infondati e devono, pertanto, essere rigettati. Ed invero, le censure svolte sia da che da nei rispettivi atti di appello CP_1 Parte_1 proposti avverso la medesima sentenza si concentrano essenzialmente sull'asserita sussistenza del titolo contrattuale dal quale sarebbe derivato il credito azionato in sede monitoria.
Ritiene, tuttavia, la Corte che il contratto d'opera dedotto in giudizio sia nullo ex artt. 1418, co. 2 e
1325, n. 3 c.c. ovverosia per carenza di oggetto.
Difatti, è proprio la carente determinazione dell'oggetto contrattuale ciò che il giudice di prime cure ha rilevato in primo grado, benché questi abbia poi scelto di risolvere la controversia spostando l'asse argomentativo sul piano probatorio.
Il citato art. 1325 c.c. individua quali requisiti essenziali del contratto, accanto al consenso, alla causa e alla forma, anche l'oggetto, intendendosi con tale locuzione il contenuto del programma negoziale convenuto tra le parti. Perché l'oggetto di un contratto possa ritenersi sussistente, esso deve non solo risultare possibile e lecito, ma deve altresì essere -qualora non determinato con esattezza- quantomeno
“determinabile”, ossia individuabile in base a parametri certi (art. 1346 c.c.).
Nel caso di specie, è pacifico il ricorrere dei requisiti essenziali diversi dall'oggetto. In particolare, che le parti abbiano raggiunto un consenso è dimostrato dal fatto che entrambe hanno fondato le rispettive pretese sull'esistenza del medesimo contratto: la parte opposta per domandarne l'esatto adempimento e la parte opponente chiedendone la risoluzione;
in sostanza le parti hanno vicendevolmente ammesso di essersi in qualche modo vincolate in via negoziale. Al tempo stesso, la causa è pacificamente da individuarsi nello scambio di opera contro prezzo: una causa certamente lecita.
Ciò che non è dato individuare con esattezza è, invece, il programma contrattuale: risulta infatti di difficile perimetrazione l'impegno assunto dall' con riguardo alla costruzione dei modellini Pt_2 tridimensionali. L'unico documento all'uopo disponibile consiste nel “progetto” -elaborato dalla stessa e firmato per accettazione anche dall'altra parte in calce al fax del 2.5.2011- recante Pt_2 talune indicazioni in merito alle opere da realizzarsi. Le indicazioni risultano sufficientemente precise nell'individuare i soggetti coinvolti nella realizzazione dell'opera e i quattro pezzi di cui questa viene a comporsi, nonché il prezzo complessivo e le relative modalità di pagamento (cfr., in particolare, pag. 3 del “progetto”). Non emerge tuttavia alcuna puntuale informazione sulle concrete caratteristiche che i modellini avrebbero dovuto presentare, quasi che le stesse fossero rimesse alla completa discrezionalità dell'esecutore. A pag. 2 del “progetto”, in particolare, si fa riferimento alla costruzione di un “modello plastico” e alle sue spiccate capacità di “impatto sull'osservatore”, senza mai però delinearne con esattezza la struttura. Tali lacune sono peraltro state ampiamente riscontrate dal CTU arch. , che, Persona_1 nell'elaborato redatto, ha evidenziato con chiarezza l'impossibilità di formulare un sicuro giudizio in merito alla rispondenza del lavoro eseguito dall' rispetto all'originario programma Pt_2 contrattuale, affermando, in particolare, che “il contratto è carente sia di indicazioni in merito alle modalità rappresentative delle opere e sia di una specifica dei materiali da utilizzare”.
Né le deduzioni svolte dalle parti nel presente grado di giudizio hanno efficacemente compensato il riscontrato deficit di determinatezza.
Sia la che la si sono infatti limitate a dedurre che sarebbe pacifica tra le parti Pt_1 Pt_2
l'intervenuta stipula di un contratto d'opera, evidenziando l'esistenza del menzionato “progetto”, il quale, sottoscritto da entrambe le parti secondo lo schema proposta-accettazione di cui all'art. 1326
c.c., avrebbe suggellato il vincolo negoziale. E tuttavia, tali deduzioni valgono solo a corroborare quanto già assodato in merito all'avvenuto raggiungimento del consenso tra le parti, ma nulla aggiungono circa l'oggetto del contratto: in sostanza, era e resta imprecisato lo specifico impegno esecutivo commissionato da ed assunto dalla . Pt_1 Pt_2
Alla nullità del contratto consegue sia il rigetto dell'appello col quale ha chiesto la riforma Pt_2 della sentenza impugnata e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, sia il rigetto dell'appello col quale ha chiesto la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento della domanda, Pt_1 formulata in primo grado in via riconvenzionale, di risoluzione del contratto per inadempimento e di condanna della controparte alla restituzione delle somme percepite a titolo di corrispettivo del contratto.
Appare opportuno a tal punto precisare quanto segue. Se è vero che, nonostante la nullità del contratto, dei modellini tridimensionali sono stati pur sempre realizzati (cfr. le riproduzioni fotografiche prodotte in primo grado) e un certo numero di pagamenti è stato dapprima fatturato e poi eseguito
(cfr. elaborato peritale), tuttavia, le conseguenze della declaratoria di nullità esulano dal presente giudizio, non essendone questo giudice stato espressamente investito dalle parti. Pertanto, le eventuali ragioni restitutorie -a titolo diverso dalla risoluzione per inadempimento- dell'una e dell'altra parte con riguardo all'attività esecutiva effettivamente svolta dovranno essere valorizzate in separata sede processuale.
7. Spese di lite del presente grado di giudizio.
Tenuto conto del rigetto di entrambi gli appelli riuniti, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite. Il tenore della decisione comporta l'obbligo a carico di ciascuno degli appellanti di versare un ulteriore importo, pari a quello del contributo unificato previsto per ciascuna impugnazione proposta,
a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Potenza, definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti, proposti avverso la sentenza n. 89/2019 del Tribunale di Matera, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da Parte_1
2. rigetta l'appello proposto da Parte_2
3. compensa le spese del presente grado di giudizio tra le parti;
4. dà atto dell'obbligo a carico di ciascuno degli appellanti di versare un ulteriore importo, pari a quello del contributo unificato previsto per ciascuna impugnazione proposta, a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/02.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 16.12.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Alessia D'Alessandro dott. Pasquale Cristiano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- dott. Pasquale CRISTIANO presidente
- dott.ssa Lucia GESUMMARIA consigliere
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di appello iscritto al n. 455/2019, vertente
TRA
(P.I.: ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Vito Mecca ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore
APPELLANTE
E
(P.I.: ) in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
p.t.
APPELLATA cui è riunito il giudizio di appello iscritto al n. 458/2019, vertente
TRA
(P.I.: ) in persona del legale rappresentante Parte_2 P.IVA_2
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Rocco Fuina ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore
APPELLANTE
E
P.I.: , in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1 P.IVA_1
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 89/2019 del Tribunale di Matera;
opposizione a decreto ingiuntivo. CONCLUSIONI: come in atti.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
1. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, conveniva in Parte_1 giudizio dinanzi il Tribunale di Matera, chiedendo: - di Parte_2 dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 209/2013; - in subordine, di dichiarare la nullità,
l'illegittimità e/o l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, adottando ogni provvedimento conseguente;
- in via riconvenzionale, di dichiarare risolto il contratto di progettazione intercorso tra le parti per grave inadempimento della parte opposta ed, in particolare, per la mancata consegna dell'opera commissionata e, per l'effetto, di condannare a restituire tutte le somme CP_1 percepite;
- in via subordinata, nel caso in cui si dovesse ritenere l'inadempimento parziale, considerare l'importo versato corrispondente al valore delle opere consegnate.
Il procedimento d'ingiunzione era stato attivato a fronte di un credito pecuniario derivante da un contratto d'opera, in base al quale la società da ultimo menzionata si era obbligata a fabbricare taluni modellini tridimensionali.
In sede di opposizione, la contestava l'idoneità delle fatture prodotte in fase monitoria a Pt_1 comprovare il credito azionato, trattandosi di atti formati unilateralmente da una delle due parti;
in via riconvenzionale, domandava altresì la risoluzione del rapporto contrattuale deducendo un presunto grave inadempimento di controparte nella realizzazione dei modellini, ritenuti del tutto inservibili allo scopo pattuito.
Si costituiva l'opposta la quale chiedeva il rigetto Parte_2 dell'opposizione proposta e delle domande riconvenzionali in essa spiegate.
La causa veniva istruita mediante l'espletamento di una CTU e l'assunzione di prove testimoniali.
2. Con sentenza n. 89/2019, il Tribunale accoglieva l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo e rigettava la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente, compensando le spese di lite tra le parti.
Il giudice di primo grado non riteneva adeguatamente provato il dedotto titolo contrattuale, valutando a tal fine insufficienti sia le fatture prodotte, che il “progetto” sottoscritto da entrambe le parti e acquisito agli atti di causa. Quanto alla domanda riconvenzionale, questa veniva rigettata con analoga motivazione. In altre parole, riteneva il giudice che, nel sostanziare le rispettive pretese, le parti avessero dedotto titoli contrattuali non del tutto coincidenti, senza però fornire alcuna prova decisiva a supporto dell'una o dell'altra versione del programma negoziale. 3. Con atto di citazione -che dava origine al fascicolo RG 455/2019- proponeva appello la
[...]
Parte_1
Sosteneva l'appellante che il giudice di primo grado aveva errato nel ritenere non provato il titolo contrattuale, risultando presente al fascicolo la proposta contrattuale n. 0200/2011 della società
, accettata dalla controparte, che aveva anche costituito oggetto dell'indagine peritale svolta Pt_2 dal CTU, dalla quale emergeva l'inadempimento contrattuale di , che induceva a ritenere Pt_2 fondata la domanda riconvenzionale proposta in primo grado dall'opponente, nonostante la mancata ammissione, da parte del Tribunale, delle prove orali richieste dall'opponente.
Chiedeva pertanto di riformare la sentenza gravata, dando atto dell'inadempimento della società
nella consegna dell'opera così come commissionata e dell'inutilità della stessa, con condanna Pt_2 della controparte alla restituzione delle somme versate a titolo di corrispettivo dalla società e Pt_1 al risarcimento del danno da lite temeraria.
La parte appellata non si costituiva.
4. Con distinto atto di citazione -che dava origine al fascicolo RG 458/2019- proponeva appello la
Parte_2
Sosteneva l'appellante che le risultanze probatorie evidenziavano con certezza la conclusione di un contratto tra le parti e che nella stessa direzione deponeva il comportamento processuale di controparte, la quale aveva sostanzialmente ammesso di essere vincolata da un contratto d'opera. Alla luce del complessivo impianto istruttorio, il giudice aveva errato nel negare la sussistenza di un valido titolo contrattuale.
Chiedeva pertanto di riformare la sentenza gravata, rigettando l'opposizione al decreto ingiuntivo e confermando il decreto ingiuntivo.
La parte appellata non si costituiva.
5. Con provvedimento reso il 1.10.2024 i due fascicoli venivano riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c..
All'udienza del 23.9.2025 -che si svolgeva nelle forme della trattazione scritta- la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di venti giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI della DECISIONE
6. Gli appelli proposti da e da sono Parte_1 Parte_2 infondati e devono, pertanto, essere rigettati. Ed invero, le censure svolte sia da che da nei rispettivi atti di appello CP_1 Parte_1 proposti avverso la medesima sentenza si concentrano essenzialmente sull'asserita sussistenza del titolo contrattuale dal quale sarebbe derivato il credito azionato in sede monitoria.
Ritiene, tuttavia, la Corte che il contratto d'opera dedotto in giudizio sia nullo ex artt. 1418, co. 2 e
1325, n. 3 c.c. ovverosia per carenza di oggetto.
Difatti, è proprio la carente determinazione dell'oggetto contrattuale ciò che il giudice di prime cure ha rilevato in primo grado, benché questi abbia poi scelto di risolvere la controversia spostando l'asse argomentativo sul piano probatorio.
Il citato art. 1325 c.c. individua quali requisiti essenziali del contratto, accanto al consenso, alla causa e alla forma, anche l'oggetto, intendendosi con tale locuzione il contenuto del programma negoziale convenuto tra le parti. Perché l'oggetto di un contratto possa ritenersi sussistente, esso deve non solo risultare possibile e lecito, ma deve altresì essere -qualora non determinato con esattezza- quantomeno
“determinabile”, ossia individuabile in base a parametri certi (art. 1346 c.c.).
Nel caso di specie, è pacifico il ricorrere dei requisiti essenziali diversi dall'oggetto. In particolare, che le parti abbiano raggiunto un consenso è dimostrato dal fatto che entrambe hanno fondato le rispettive pretese sull'esistenza del medesimo contratto: la parte opposta per domandarne l'esatto adempimento e la parte opponente chiedendone la risoluzione;
in sostanza le parti hanno vicendevolmente ammesso di essersi in qualche modo vincolate in via negoziale. Al tempo stesso, la causa è pacificamente da individuarsi nello scambio di opera contro prezzo: una causa certamente lecita.
Ciò che non è dato individuare con esattezza è, invece, il programma contrattuale: risulta infatti di difficile perimetrazione l'impegno assunto dall' con riguardo alla costruzione dei modellini Pt_2 tridimensionali. L'unico documento all'uopo disponibile consiste nel “progetto” -elaborato dalla stessa e firmato per accettazione anche dall'altra parte in calce al fax del 2.5.2011- recante Pt_2 talune indicazioni in merito alle opere da realizzarsi. Le indicazioni risultano sufficientemente precise nell'individuare i soggetti coinvolti nella realizzazione dell'opera e i quattro pezzi di cui questa viene a comporsi, nonché il prezzo complessivo e le relative modalità di pagamento (cfr., in particolare, pag. 3 del “progetto”). Non emerge tuttavia alcuna puntuale informazione sulle concrete caratteristiche che i modellini avrebbero dovuto presentare, quasi che le stesse fossero rimesse alla completa discrezionalità dell'esecutore. A pag. 2 del “progetto”, in particolare, si fa riferimento alla costruzione di un “modello plastico” e alle sue spiccate capacità di “impatto sull'osservatore”, senza mai però delinearne con esattezza la struttura. Tali lacune sono peraltro state ampiamente riscontrate dal CTU arch. , che, Persona_1 nell'elaborato redatto, ha evidenziato con chiarezza l'impossibilità di formulare un sicuro giudizio in merito alla rispondenza del lavoro eseguito dall' rispetto all'originario programma Pt_2 contrattuale, affermando, in particolare, che “il contratto è carente sia di indicazioni in merito alle modalità rappresentative delle opere e sia di una specifica dei materiali da utilizzare”.
Né le deduzioni svolte dalle parti nel presente grado di giudizio hanno efficacemente compensato il riscontrato deficit di determinatezza.
Sia la che la si sono infatti limitate a dedurre che sarebbe pacifica tra le parti Pt_1 Pt_2
l'intervenuta stipula di un contratto d'opera, evidenziando l'esistenza del menzionato “progetto”, il quale, sottoscritto da entrambe le parti secondo lo schema proposta-accettazione di cui all'art. 1326
c.c., avrebbe suggellato il vincolo negoziale. E tuttavia, tali deduzioni valgono solo a corroborare quanto già assodato in merito all'avvenuto raggiungimento del consenso tra le parti, ma nulla aggiungono circa l'oggetto del contratto: in sostanza, era e resta imprecisato lo specifico impegno esecutivo commissionato da ed assunto dalla . Pt_1 Pt_2
Alla nullità del contratto consegue sia il rigetto dell'appello col quale ha chiesto la riforma Pt_2 della sentenza impugnata e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, sia il rigetto dell'appello col quale ha chiesto la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento della domanda, Pt_1 formulata in primo grado in via riconvenzionale, di risoluzione del contratto per inadempimento e di condanna della controparte alla restituzione delle somme percepite a titolo di corrispettivo del contratto.
Appare opportuno a tal punto precisare quanto segue. Se è vero che, nonostante la nullità del contratto, dei modellini tridimensionali sono stati pur sempre realizzati (cfr. le riproduzioni fotografiche prodotte in primo grado) e un certo numero di pagamenti è stato dapprima fatturato e poi eseguito
(cfr. elaborato peritale), tuttavia, le conseguenze della declaratoria di nullità esulano dal presente giudizio, non essendone questo giudice stato espressamente investito dalle parti. Pertanto, le eventuali ragioni restitutorie -a titolo diverso dalla risoluzione per inadempimento- dell'una e dell'altra parte con riguardo all'attività esecutiva effettivamente svolta dovranno essere valorizzate in separata sede processuale.
7. Spese di lite del presente grado di giudizio.
Tenuto conto del rigetto di entrambi gli appelli riuniti, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite. Il tenore della decisione comporta l'obbligo a carico di ciascuno degli appellanti di versare un ulteriore importo, pari a quello del contributo unificato previsto per ciascuna impugnazione proposta,
a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Potenza, definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti, proposti avverso la sentenza n. 89/2019 del Tribunale di Matera, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da Parte_1
2. rigetta l'appello proposto da Parte_2
3. compensa le spese del presente grado di giudizio tra le parti;
4. dà atto dell'obbligo a carico di ciascuno degli appellanti di versare un ulteriore importo, pari a quello del contributo unificato previsto per ciascuna impugnazione proposta, a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/02.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 16.12.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Alessia D'Alessandro dott. Pasquale Cristiano