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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/04/2025, n. 1858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1858 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 16/04/2025, alle ore 10.15, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della Dott.ssa Elena Damiano, Funzionario chiamata la causa n° R.G. CP_1
L. 15219/2023, pendente tra
Parte_1
Ricorrente
C/
CP_2
Resistente
Sono presenti l'Avv. Manfredi BRUNO, in sostituzione dell'Avv. TODARO FRANCESCO per la ricorrente, il quale chiede che la causa venga posta in decisione.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle ore 12.10 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti)
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
Cron.
___________________ REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO F.A. _________________ TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n.
15219 R.G.L. 2023, promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 Addì ______________ Rilasciata spedizione in Francesco TODARO, giusta procura in atti, ed elettivamente forma esecutiva all'Avv.
______________________ domiciliata presso lo studio di questi, in Palermo, Via Salvatore
______________________ per ___________________ Meccio 22;
______________________
______________________
- Ricorrente -
Il Cancelliere
CONTRO
Controparte_3
[...]
- Convenuto Contumace -
OGGETTO: LIQIDAZIONE RATEI NASPI.
Conclusioni della ricorrente: come dai rispettivi atti difensivi.
All'udienza del 16/04/2025, ha pronunciato
S E N T E N Z A
dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nella contumacia dell' che qui si dichiara;
CP_2 Condanna l' a corrispondere alla ricorrente, a titolo di indennità N.A.S.p.I, il CP_2
cui diritto le è stato riconosciuto con sentenza n° 2741/23 di questo Tribunale, la somma complessiva di € 19.795,58 oltre accessori di legge;
Condanna l' al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 2.700,00, CP_2
oltre rimborso spese generali, iva e C.P.A., con distrazione in favore dell'Avv.
Francesco TODARO;
Pone a carico dell' le spese della consulenza tecnica espletata, liquidate con CP_2
separato decreto.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 7/12/2023, , convenne in giudizio, Parte_1
innanzi a questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro l' e, premesso di CP_2
aver lavorato come operatore socio-assistenziale alle dipendenze dell' Controparte_4
dal 2/03/1999 al 12/11/2021, di avere fatto domanda, in data 16/11/2021, dopo il
[...]
licenziamento, per ottenere l'indennità di disoccupazione che l' aveva CP_5 CP_3
rigettato e che le era stata solo successivamente riconosciuta all'esito di ricorso giudiziario,
con sentenza n. 2741/2023 del 20/07/2023 del Tribunale di Palermo, chiese la condanna dell' al pagamento del relativo importo, da quantificare mediante c.t.u, oltre CP_2
accessori e spese di lite.
L' nonostante la rituale notifica del ricorso, non si è costituito e ne va, CP_2
pertanto, dichiarata la contumacia.
Disposta c.t.u. contabile, al fine di accertare l'importo spettante alla ricorrente a titolo di N.A.S.p.I, all'udienza del 16/04/2025, sulle conclusioni della ricorrente, di cui al ricorso introduttivo, la causa è stata decisa come da suindicato dispositivo.
Il ricorso deve essere accolto.
Il Dott. , Consulente del Lavoro, ha accertato, premesso che “con Persona_1
sentenza n. 2741/2023 del 25/07/2023 il Tribunale di Palermo ha condannato l' in CP_2
contumacia, al riconoscimento e relativo pagamento della ella misura e con decorrenza di CP_5 legge e che a seguito dell'inottemperanza dell' ad adempiere alla predetta sentenza, il CP_2
lavoratore ha adito al Tribunale per la condanna al quantum. Per quanto sopra premesso si è
provveduto alla quantificazione della recisando che l'art. 3 del D.Lgs. 22/2015 sancisce il CP_5
riconoscimento ai lavoratori che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
1) Siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. C) del D.Lgs.
181/2000;
2) Possano far valere, nel quadriennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione almeno 13 settimane di contribuzione contro la disoccupazione;
3) Possano far valere 30 giornate di effettivo lavoro nei 12 mesi antecedenti il periodo di disoccupazione;
Con circolare n.94 del 12/05/2015 l' ha precisato che: Sono valide tutte le settimane CP_2
retribuite, purché risulti erogata o dovuta una retribuzione non inferiore ai minimali di legge;
Non sono considerati utili, poiché non coperti da contribuzione effettiva ma solo figurativa, i periodi di CIGO e CIGS a zero ore;
Ai fini della quantificazione del quadriennio da prendere in esame, la circolare n. 142 del 29/07/2015 precisa che “…In presenza di una pluralità di periodi neutri - cioè periodi non utili ai fini della ricerca del requisito contributivo e lavorativo - che si susseguono si richiede che almeno il primo evento neutro cominci o sia in corso nel quadriennio di osservazione ai fini della ricerca del requisito contributivo. Il predetto quadriennio viene così ampliato in misura pari alla durata dell'evento neutro…” nonché “Il procedimento di ampliamento si protrae fino alla ricostruzione del periodo di osservazione di 48 mesi (quadriennio) al netto degli eventi neutri…” Gli artt. 4 e 5 del D.Lgs.22/2015, che regolano le modalità di calcolo dell'importo della da corrispondere sanciscono: Art. 4 - 1. La e' rapportata alla CP_5 CP_5
retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33. -2. Nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore nel 2015 all'importo di 1.195 euro, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente, la ' pari al CP_5 al predetto importo l'indennita' e' pari al 75 per cento del predetto importo incrementato di una somma pari al 25 per cento della differenza tra la retribuzione mensile e il predetto importo. La on puo' in ogni caso superare nel 2015 l'importo mensile massimo di CP_5
1.300 euro, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente. - 3.
La i riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese CP_5
di fruizione… Art.5 - 1. La ' corrisposta mensilmente, per un numero di settimane CP_5
pari alla meta' delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno gia' dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione. Per quanto sopra premesso si evidenzia quanto segue: - con sentenza n. 2446/2020 il Tribunale di Palermo aveva disposto la reintegra della Sig. a seguito di un licenziamento giudicato illegittimo, con Parte_1
conseguente reintegra e relativo accredito della contribuzione per il periodo da 18/01/2018
al 12/11/2021, data di cessazione del rapporto di lavoro a seguito di accordo sindacale per
“Dimissioni per giusta Causa”; -dall'estratto contributivo del 18/10/2023, depositato agli atti di causa, si rilevano i dati contributivi e retributivi maturati, dalla ricorrente, nei 4 anni precedenti la domanda di disoccupazione presentata in data 16/11/2021, come da tabella allegata
Il tutto per un totale di 208 settimane, nei limiti di n.52 settimane per anno, ed una retribuzione utile di €.91.164,52. Giova evidenziare che per l'effetto della “neutralizzazione” di cui alla summenzionata circolare n.142 del 2015, sebbene il rapporto sia cessato in data CP_2
12/11/2021, si è andati a ritroso sino al 2014, quantificando l'importo della pettante come CP_5
da prospetto allegato.
Il CTU ha dunque concluso che l'importo spettante ammonta ad €. 19.795,58.
Tali conclusioni, da ritenersi qui integralmente richiamate anche nelle rispettive premesse, sono pienamente condivise da questo Tribunale, in quanto fondate su una corretta metodologia ed esenti da vizi logici manifesti. La domanda proposta da , pertanto, deve essere accolta, Parte_1
condannando l' a corrisponderle la somma di € 19.795,58 a titolo di indennità CP_2 CP_5
oltre accessori come per legge.
Conseguentemente, l' soccombente, va condannato al pagamento delle spese CP_2
processuali, da liquidarsi come in dispositivo, con distrazione in favore dell'Avv.
Francesco TODARO, che ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 93 cod. proc. civ.
Vanno, altresì, poste a carico dell' le spese della consulenza tecnica espletata, CP_2
liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 16/04/2025
IL GIUDICE
(Dr. Fabio Civiletti) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
75 per cento della retribuzione mensile. Nei casi in cui la retribuzione mensile sia superiore