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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 01/10/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCO
-Ufficio del Giudice del lavoro- n. 274/2025 r.g.
VERBALE DI UDIENZA
Nella causa promossa da e – con Avv.ti Parte_1 Parte_2
EL EI e TO AN;
contro
– con il Funzionario dott. Controparte_1
ADAMO CASTELNUOVO;
oggi 1.10.2025 davanti alla dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, sono comparsi: per la parte ricorrente l'Avv. TO AN, per la parte resistente la dott.ssa come da delega agli Controparte_2
atti telematici, nonché la dott.ssa . Persona_1
L'Avv. AN deposita in formato cartaceo i docc. nn. 2 e 8 che si non si aprono in telematico. Precisa che le domande economiche sono già contenute entro i limiti della eccepita prescrizione.
La parte resistente si riporta alla memoria difensiva.
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti alla discussione.
Le parti si riportano alle rispettive difese.
I procuratori dichiarano che non presenzieranno alla lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale decide la causa ex art. 429 c.p.c., dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice Federica Trovò REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCO
La dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 274/2025 , avente per oggetto “servizio preruolo
– ricostruzione di carriera – differenze retributive”, promossa
DA
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ) con il patrocinio degli Avv.ti AN
[...] C.F._2
TO e EL NN AN EI, parte ricorrente;
CONTRO
(c.f. ) - rappresentato Controparte_1 P.IVA_1
e difeso dal Funzionario dott. ADAMO CASTELNUOVO, parte resistente
-MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO-
1. Con ricorso depositato il 7/5/2025, e Parte_1 Parte_2
hanno convenuto in giudizio davanti all'intestato Tribunale, in persona del
[...]
giudice del lavoro, , allegando di avere Controparte_1
lavorato in maniera continuativa alle dipendenze del convenuto con una serie di CP_1
contratti di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento delle attività di assistente amministrativo, fino all'immissione in ruolo. Le ricorrenti, dolendosi del fatto che l'Amministrazione scolastica, con il decreto di ricostruzione della carriera, non abbia loro riconosciuto integralmente l'anzianità di servizio pre ruolo, hanno chiesto il riconoscimento integrale del servizio prestato prima dell'immissione in ruolo, con conseguente rettifica del 2 decreto di ricostruzione della carriera e condanna della controparte al pagamento delle differenze retributive da calcolarsi previa applicazione dei gradoni stipendiali riconosciuti ai lavoratori a tempo indeterminato di pari livello ed anzianità.
Le ricorrenti hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
NEL MERITO:
1. Accertare e dichiarare la violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro o per quelle motivazioni che l'Ill.mo Giudice adito vorrà indicare ed il diritto della ricorrente Parte_3 al riconoscimento integrale di tutta l'anzianità di servizio maturata con i contratti a termine dal 08.02.2005 al 31.07.2014 per un totale effettivo di servizio preruolo pari ad anni 8 mesi 2 e giorni 25 e per la ricorrente al riconoscimento Parte_4 integrale di tutta l'anzianità di servizio maturata con i contratti a termine dal 02.10.2001 al 24.04.2013 per un totale effettivo di servizio preruolo pari ad anni 9 mesi 1 giorni 24; 2. Per l'effetto condannare l'Amministrazione convenuta, previa disapplicazione del decreto di ricostruzione carriera n. 8237 del 15.12.2017 per la signora Parte_3
, all'emissione di nuovo decreto di ricostruzione giuridica ed economica della
[...] carriera della ricorrente con il riconoscimento integrale ai fini giuridici, economici e di carriera del servizio preruolo prestati con i contratti a termine stipulati dal 08.02.2005 al 31.07.2014 per un totale effettivo di servizio preruolo pari ad anni 8 mesi 2 e giorni 25, con collocazione della ricorrente nella corretta posizione stipendiale alla stessa spettante per legge dall'immissione in ruolo alla data della sentenza e conseguentemente con il pagamento, a titolo di risarcimento del danno, delle differenze stipendiali maturate dall'immissione in ruolo dell'01.09.2014 sino al 31.12.2024 che si quantifica in € 3.077,75 (di cui € 236,75 quale differenza per 13.ma) o la somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi dal dovuto al saldo;
3. Per l'effetto condannare l'Amministrazione convenuta, previa disapplicazione del decreto di ricostruzione carriera n. 3857 del 28.08.2018 per la signora Parte_4
, all'emissione di nuovo decreto di ricostruzione giuridica ed economica
[...] della carriera della ricorrente con il riconoscimento integrale ai fini giuridici, economici e di carriera del servizio preruolo prestati con i contratti a termine stipulati dal 02.10.2001 al 24.04.2013 per un totale effettivo di servizio preruolo pari ad anni 9 mesi 1 e giorni 24, con collocazione della ricorrente nella corretta posizione stipendiale alla stessa spettante per legge dall'immissione in ruolo alla data della sentenza e conseguentemente con il pagamento, a titolo di risarcimento del danno, delle differenze stipendiali maturate dall'immissione in ruolo dell'01.09.2013 sino al 31.12.2024 che si quantifica in € 2019,42 (di cui € 162,26 quale differenza per 13.ma) o la somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi dal dovuto al saldo;
4. Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi a favore dei difensori che si dichiarano antistatari.
3 Si è costituito in giudizio il , chiedendo il rigetto delle Controparte_1
domande attoree, in quanto infondate nel merito ed anche eccependo la prescrizione dei crediti azionati.
2. Dai decreti di ricostruzione carriera emessi nei confronti delle ricorrenti emerge come l'Amministrazione scolastica abbia riconosciuto alle ricorrenti un minore periodo di anzianità preruolo, rispetto a quella effettivamente maturata e ciò ha fatto applicando le disposizioni di cui agli artt. 569 e 570 del D. lgs.vo n. 297/1994, perciò riconoscendo ulteriori frazioni ai soli fini economici al compimento dell'anzianità di servizio di 20 anni, ai sensi dell'art. 4, comma
3, DPR 399/88, richiamato dall'art. 66, comma 6, del CCNL 4/8/95.
Va invece riconosciuto il diritto delle ricorrenti alla ricostruzione della carriera, senza alcuna discriminazione rispetto ai lavoratori di pari livello ed anzianità.
Per quanto qui rileva, l'art. 569 D.Lgs. n. 297/1994, prevede che “al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali
è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29”. Inoltre, l'art. 570 D.Lgs. n. 297/1994 statuisce che “ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 569, è utile soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito. Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento. Il riconoscimento dei servizi è disposto all'atto della nomina in ruolo”.
I decreti di ricostruzione emessi dall'amministrazione scolastica per le odierne ricorrenti fanno applicazione delle norme in contestazione, con conseguente riconoscimento solo parziale dell'anzianità di servizio.
Ciò premesso, la penalizzazione subita dal personale ATA all'atto dell'immissione in ruolo per effetto della parziale valorizzazione dei servizi pre-ruolo ai fini della ricostruzione dell'anzianità
4 è evidente e non risulta supportata da alcuna ragione oggettiva, attesa la sostanziale identità delle mansioni svolte dal personale a tempo determinato e da quello di ruolo.
La disciplina del settore, di cui agli artt. 569-570 del testo unico, legittimando tale penalizzazione, si pone in contrasto con il principio di parità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro recepito dalla direttiva 1999/70/CE, la cui applicabilità alla fattispecie per cui è causa può dirsi ormai pacifica.
Invero, l'applicabilità della clausola 4 non può essere esclusa né in ragione della natura pubblica della parte datrice di lavoro, né per il fatto che il rapporto dedotto in giudizio abbia ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo, né, infine in ragione della materia trattata.
Su tali aspetti è sufficiente richiamare i principi ripetutamente espressi dalla Corte di Giustizia, la quale ha chiarito, sin dalle prime pronunce relative alla clausola 4, che l'ambito soggettivo di applicazione della stessa ricomprende anche i datori di lavoro del settore pubblico.
Così, ad esempio, nella sentenza dcl 4 luglio 2006, causa C-212/04, è stato rilevato Per_2
che né la direttiva né l'accordo quadro che vi figura in allegato contengono alcuna indicazione dalla quale possa dedursi che il loro campo di applicazione si limiti ai contratti a tempo determinato conclusi dai lavoratori con datori di lavoro del solo settore privato.
Al contrario, come risulta dalla stessa formulazione della clausola 2, punto 1, dell'accordo quadro, il campo di applicazione di quest'ultimo è concepito in senso lato, riguardando in maniera generale i “lavoratori a tempo determinato con un contratto di assunzione o un rapporto di lavoro disciplinato dalla legge, dai contratti collettivi o dalla prassi in vigore di ciascuno Stato membro”.
Inoltre, la definizione della nozione di lavoratori a tempo determinato ai sensi dell'accordo quadro, figurante nella clausola 3, punto 1, di quest'ultimo, include tutti i lavoratori, senza operare distinzioni basate sulla natura pubblica o privata datore di lavoro.
Per quanto riguarda, poi, il secondo aspetto, la Corte di Giustizia ha da tempo chiarito che la disposizione della clausola 4 non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato. Infatti, non può essere fornita
5 un'interpretazione restrittiva della clausola poiché l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio
(cfr. Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa C- 177/10 OS TA punto 43; Corte di
Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11, Valenza ed altri, punto 36).
Sull'ambito oggettivo di applicazione della clausola, infine, non v'è dubbio che tra le
“condizioni di impiego” per le quali vige il principio di non discriminazione vi siano anche quelle relativa all'anzianità di servizio, alla ricostruzione della carriera e alle differenze retributive dovute in relazione a tale anzianità.
In particolare, in base alla clausola 4, i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive.
La Corte di Giustizia ha anche precisato che la nozione di ragioni oggettive dev'essere intesa nel senso che essa non giustifica una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato per il fatto che quest'ultima sia prevista da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo, ma solo quando la disparità di trattamento in causa sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria
(cfr. CGUE 13 settembre 2007, causa C 307/05, ). Persona_3
Detti elementi possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti a queste ultime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (per quanto riguarda la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, sentenza Del Cerro, punti 53 e 58; per quanto riguarda la nozione di
"ragioni oggettive" di cui alla clausola 5, punto 1, lett. a), del medesimo accordo quadro,
6 sentenza e altri cit., punti 69 e 70, nonché ordinanza 24 aprile 2009, causa 519/08, Per_2
punto 45). Per_4
Dunque, la disparità di trattamento non è giustificata quando a prevederla sia una disposizione legislativa per sua natura astratta e generale, ma solo quando sia la situazione concreta a determinare una differenza tra il rapporto di impiego a tempo determinato e quello a tempo indeterminato.
La ragione della differenziazione del trattamento deve essere oggettiva, fondata su circostanze precise e concrete caratterizzanti una determinata attività, circostanze che possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali siffatti contratti sono stati conclusi e dalle caratteristiche inerenti a queste ultime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro.
A titolo esemplificativo, la diversità del titolo di accesso al posto di ruolo (corrispondente al superamento, da un lato, di procedure selettive preordinate alla stipulazione di contratti a termine, con successiva stabilizzazione e, dall'altro, di un concorso pubblico indetto per la copertura del posto di ruolo) non può ex se costituire legittimo motivo di differenziazione (in punto di anzianità di servizio) nel trattamento tra lavoratori assunti a termine e a tempo indeterminato, qualora vengano in rilievo mansioni analoghe e, con queste, pari responsabilità professionali nelle posizioni lavorative comparate e nelle relative modalità di svolgimento.
La Corte di Giustizia UE, con sentenza del 20 settembre 2018, resa nella causa C-466/17,
si è pronunciata sulla conformità al diritto eurocomunitario della legislazione italiana Per_5
sulla ricostruzione di carriera successiva all'immissione in ruolo con specifico riferimento alla disciplina prevista per il personale docente (art. 485, comma 1, D. lgs. n. 297/1994), statuendo che la clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato deve essere interpretata nel senso che essa non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale, ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di un contratto di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente a concorrenza dei due terzi.
7 Detta sentenza, le cui conclusioni vanno peraltro contestualizzate ed applicate alla luce della complessiva motivazione, non rileva, tuttavia, in modo diretto nel caso di specie, trattandosi di pronuncia che riguardava un giudizio sulla ricostruzione della carriera a seguito dell'immissione in ruolo di una docente e non già del personale ATA, là dove i principi che governano le due fattispecie non sono affatto sovrapponibili.
Sul punto si è ormai pronunciata anche la Corte di Cassazione con la sentenza n. 31150 del
2019 (conf. sentt. Cass. nn. 2924 e 3472/2020), nella quale i giudici di legittimità hanno, tra l'altro, affermato che:
- l'applicabilità alla fattispecie della clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE non può essere esclusa per il fatto che il rapporto dedotto in giudizio abbia ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo, perché la Corte di Giustizia ha da tempo chiarito che la disposizione non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato. Della clausola 4, infatti, non può essere fornita un'interpretazione restrittiva poiché l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio ( cfr. Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa C- 177/10 Ro. Sa. punto 43; Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11, Va. ed altri, punto 36);
- la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, ; Persona_3
8.9.2011, causa C-177/10 OS TA);
- il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorchè proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42);
- le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C- 177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); 8 - a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perchè la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C-677/16, punto 57 e con Persona_6 riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C-302/11 e C-305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C-393/11, Bertazzi);
- i richiamati principi non sono stati smentiti dalla sentenza 20.9.2018, in causa C466/17, con la quale, a seguito di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Trento, Per_5 la Corte di Giustizia ha statuito che la clausola 4 dell'Accordo Quadro, in linea di principio, non osta ad una normativa, quale quella dettata dal D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, che "ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi";
- le ragioni valorizzate dalla Corte di Giustizia nella pronuncia relativa alla ricostruzione della carriera del personale docente restano circoscritte a quest'ultimo perché il personale tecnico, amministrativo e ausiliario non può giovarsi della fictio iuris di cui al richiamato art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999, con la conseguenza che resta alla radice esclusa ogni possibilità della paventata «discriminazione alla rovescia»;
- quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione ed alle ragioni oggettive che sole potrebbero giustificare la disparità di trattamento, deve ribadirsi che non si può fare leva sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego, sulla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare perché, la giurisprudenza della Corte di Giustizia, richiamata anche nella sentenza 20.9.2018, Mo., è ferma nel ritenere che la giustificazione deve essere fondata su «elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi» e che «possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato .o, eventualmente da una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro»;
- nel caso di specie la totale sovrapponibilità delle mansioni espletate dagli assunti a tempo determinato e dai dipendenti stabilmente immessi emerge dalla disciplina dettata dalle parti collettive, perché tutti i CCNL succedutisi nel tempo non hanno mai operato differenziazioni fra le due tipologie di rapporto quanto all'inquadramento dei lavoratori ed all'espletamento dei compiti propri dell'area, ossia delle « funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche» ( art. 49 CCNL 1995).
9 - la comparabilità non può essere esclusa per le supplenze temporanee, in relazione alle quali a quanto sopra già evidenziato si deve aggiungere che è lo stesso legislatore a smentire la tesi della non assimilabilità del servizio lì dove riconosce integralmente l'anzianità per i primi tre anni, periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche ( v. Cass., n. 31150/2019)”.
La Corte di Cassazione ha quindi stabilito che “una volta esclusa la sussistenza di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento quanto alla valutazione dell'anzianità di servizio, correttamente la Corte territoriale ha disapplicato la norma di diritto interno che prevede l'abbattimento dell'anzianità riconoscibile dopo l'immissione in ruolo perché (…) la clausola 4 dell'accordo quadro ha effetto diretto ed i giudici nazionali, tenuti ad assicurare ai singoli la tutela giurisdizionale che deriva dalle norme del diritto dell'Unione ed
a garantirne la piena efficacia, debbono disapplicare, ove risulti preclusa l'interpretazione conforme, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte di Giustizia 8.11.2011,
OS TA punti da 49 a 56)”.
Tanto premesso, è evidente che le argomentazioni svolte dal , all'atto della CP_1
costituzione nell'odierno giudizio, non individuano le ragioni oggettive della disparità di trattamento.
3. In definitiva, non constando ragioni oggettive per cui le ricorrenti debbano subire, nella valutazione dell'anzianità del servizio preruolo, una disparità di trattamento rispetto al personale sin dall'inizio assunto con contratto a tempo indeterminato (non avendo il CP_1
in questa sede addotto circostanze che si configurino quali «elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi» e che «possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato .o, eventualmente da una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro», come richiesto dalla sopra richiamata sentenza della Corte di
Cassazione), va disapplicato l'art. 569 cit., nella parte in cui prevede l'abbattimento dell'anzianità riconoscibile dopo l'immissione in ruolo, ossia il riconoscimento dell'anzianità
(per intero) per i primi tre anni di servizio, anziché per l'intera sua durata. Ciò in quanto la clausola 4 dell'accordo quadro ha effetto diretto e, pertanto, in virtù del primato del diritto
10 dell'Unione europea e del principio di leale collaborazione tra gli Stati, i Giudici nazionali sono tenuti ad assicurare ai singoli la tutela giurisdizionale che deriva dalle norme del diritto dell'Unione e a garantirne la piena efficacia, disapplicando, ove necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno. Va quindi accertato il diritto delle ricorrenti ad ottenere il riconoscimento dell'intero servizio preruolo, in quanto comparabile, con collocazione nella corretta posizione stipendiale in applicazione dei gradoni stipendiali riconosciuti ai lavoratori a tempo indeterminato di pari livello ed anzianità e con il pagamento delle conseguenti differenze stipendiali maturate, la cui natura retributiva è ribadita dalla recente giurisprudenza di legittimità
(sent. Cass. n. 10219/2020).
4. Quanto ai gradoni stipendiali, il lavoratore a tempo determinato ha diritto alla valutazione dell'anzianità di servizio maturata ai fini dell'attribuzione delle fasce stipendiali anche nel corso del “precariato”. Il principio vale anche dopo l'immissione in ruolo. Tale tesi risulta avallata dalla Corte di Cassazione che, nella citata sentenza n. 31150/2019, ha espressamente dichiarato l'irrilevanza dell'immissione in ruolo, rispetto alla questione della disparità di trattamento, così statuendo: “Occorre dire subito che l'applicabilità alla fattispecie della clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva
1999/70/CE non può essere esclusa per il fatto che il rapporto dedotto in giudizio abbia ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo, perchè la Corte di Giustizia ha da tempo chiarito che la disposizione non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato. Della clausola 4, infatti, non può essere fornita un'interpretazione restrittiva poichè l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio
(cfr. Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa C- 177/10 OS TA punto 43; Corte di
Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11, Valenza ed altri, punto 36)”.
La progressione stipendiale prevista dalla contrattazione collettiva va quindi riconosciuta anche per il periodo successivo alla conclusione del contratto a tempo indeterminato, con conservazione dello scaglione retributivo acquisito in ragione del servizio preruolo sino al passaggio allo scaglione successivo. Tale principio è stato affermato anche dalla Corte di
11 Cassazione nella sentenza n. 2924/2020, ove è statuito che “nel momento in cui si afferma la piena comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione, con il conseguente riconoscimento ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, dell'intero servizio effettivo prestato, in ossequio al principio di non discriminazione, non può che derivarne la necessità di disapplicare una norma contrattuale che, transitoriamente, salvaguardi il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento ad personam, fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva (9-14) solo per il personale assunto a tempo indeterminato. Una tale disposizione, dunque, per essere conforme alla clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE non può che essere considerata applicabile (disapplicata la limitazione in essa contenuta) a tutto il personale”. Come premesso, dai decreti di ricostruzione della carriera emessi nei confronti dei ricorrenti, si desume che il non ha fatto CP_1
applicazione dei predetti principi.
4.1. Va quindi accolta la domanda delle ricorrenti volta ad ottenere il pagamento delle differenze stipendiali maturate e maturande, nei limiti però della prescrizione quinquennale (cfr. sent. Cass. n. 10219/2020), di cui la difesa attorea ha tenuto conto già all'atto di formulare le domande in ricorso.
Per il resto i conteggi attorei devono ritenersi non contestati. In proposito pare sufficiente rammentare che, per costante e condivisibile giurisprudenza di legittimità, “nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., con la conseguenza che la mancata o generica contestazione in primo grado – rappresentando, in positivo e di per sé,
l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto – rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice” (Cass. Civ., Sez. Lav., n. 9285/2003; cfr. sent.
Cass. Civ., SS. UU., 23 gennaio 2002, n. 761). Peraltro, il Supremo Collegio ha ribadito che,
“nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione
12 dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile”
(sentt. Cass. Civ., Sez. Lav., nn. 4051/2011, 10116/2015, 29236/2017).
Le somme vanno riconosciute a titolo retributivo e non risarcitorio (come richiesto dalla difesa attorea), in quanto “la pretesa che il singolo fa valere, nel rivendicare le stesse condizioni di impiego previste per il lavoratore comparabile, partecipa della medesima natura della condizione alla quale l'azione si riferisce e, pertanto, qualora la denunciata discriminazione sia relativa a pretese retributive, la domanda con la quale si rivendica il trattamento ritenuto di miglior favore va qualificata di adempimento contrattuale (…)” (sent. Cass. n. 10219/2020 cit.).
Sui crediti riconosciuti vanno pagati gli interessi legali dalla maturazione del credito al saldo.
Le spese di lite vanno liquidate in favore delle ricorrenti, sulla base del valore della domanda accolta e dell'attività difensiva svolta, tenendo conto del carattere seriale del presente contenzioso.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto da
[...]
e nei confronti del Parte_1 Parte_2 [...]
, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od Controparte_1
assorbita; previa disapplicazione dei decreti di ricostruzione della carriera n. 8237/2018 per Pt_1
e 3857/2018 per;
[...] Parte_2
accerta ai fini della ricostruzione giuridica ed economica della carriera, il diritto delle ricorrenti al riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio preruolo pari ad anni 8 mesi 2 e giorni 25 per ad anni 9, mesi 1 e giorni 24 per;
Parte_1 Parte_2
13 condanna la parte resistente a corrispondere alle ricorrenti, nei limiti della prescrizione quinquennale, le differenze retributive derivanti dal riconoscimento della predetta anzianità di servizio e della medesima progressione stipendiale prevista per gli omologhi dipendenti in servizio a tempo indeterminato, pari a € 3.077,75 per € 2.019,42 per , oltre Parte_1 Parte_2
interessi legali dal dovuto al saldo;
condanna la parte resistente a rifondere alla parte ricorrente la metà delle spese del giudizio, che liquida in detta quota in € 1.030,00 per compensi professionali, € 49,00 per spese anticipate, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% dei compensi professionali, iva e cpa, come per legge;
con distrazione di dette spese in favore dei procuratori attorei dichiaratisi antistatari.
Lecco, 1 ottobre 2025.
Il Giudice Federica Trovò
14
-Ufficio del Giudice del lavoro- n. 274/2025 r.g.
VERBALE DI UDIENZA
Nella causa promossa da e – con Avv.ti Parte_1 Parte_2
EL EI e TO AN;
contro
– con il Funzionario dott. Controparte_1
ADAMO CASTELNUOVO;
oggi 1.10.2025 davanti alla dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, sono comparsi: per la parte ricorrente l'Avv. TO AN, per la parte resistente la dott.ssa come da delega agli Controparte_2
atti telematici, nonché la dott.ssa . Persona_1
L'Avv. AN deposita in formato cartaceo i docc. nn. 2 e 8 che si non si aprono in telematico. Precisa che le domande economiche sono già contenute entro i limiti della eccepita prescrizione.
La parte resistente si riporta alla memoria difensiva.
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti alla discussione.
Le parti si riportano alle rispettive difese.
I procuratori dichiarano che non presenzieranno alla lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale decide la causa ex art. 429 c.p.c., dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice Federica Trovò REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCO
La dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 274/2025 , avente per oggetto “servizio preruolo
– ricostruzione di carriera – differenze retributive”, promossa
DA
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ) con il patrocinio degli Avv.ti AN
[...] C.F._2
TO e EL NN AN EI, parte ricorrente;
CONTRO
(c.f. ) - rappresentato Controparte_1 P.IVA_1
e difeso dal Funzionario dott. ADAMO CASTELNUOVO, parte resistente
-MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO-
1. Con ricorso depositato il 7/5/2025, e Parte_1 Parte_2
hanno convenuto in giudizio davanti all'intestato Tribunale, in persona del
[...]
giudice del lavoro, , allegando di avere Controparte_1
lavorato in maniera continuativa alle dipendenze del convenuto con una serie di CP_1
contratti di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento delle attività di assistente amministrativo, fino all'immissione in ruolo. Le ricorrenti, dolendosi del fatto che l'Amministrazione scolastica, con il decreto di ricostruzione della carriera, non abbia loro riconosciuto integralmente l'anzianità di servizio pre ruolo, hanno chiesto il riconoscimento integrale del servizio prestato prima dell'immissione in ruolo, con conseguente rettifica del 2 decreto di ricostruzione della carriera e condanna della controparte al pagamento delle differenze retributive da calcolarsi previa applicazione dei gradoni stipendiali riconosciuti ai lavoratori a tempo indeterminato di pari livello ed anzianità.
Le ricorrenti hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
NEL MERITO:
1. Accertare e dichiarare la violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro o per quelle motivazioni che l'Ill.mo Giudice adito vorrà indicare ed il diritto della ricorrente Parte_3 al riconoscimento integrale di tutta l'anzianità di servizio maturata con i contratti a termine dal 08.02.2005 al 31.07.2014 per un totale effettivo di servizio preruolo pari ad anni 8 mesi 2 e giorni 25 e per la ricorrente al riconoscimento Parte_4 integrale di tutta l'anzianità di servizio maturata con i contratti a termine dal 02.10.2001 al 24.04.2013 per un totale effettivo di servizio preruolo pari ad anni 9 mesi 1 giorni 24; 2. Per l'effetto condannare l'Amministrazione convenuta, previa disapplicazione del decreto di ricostruzione carriera n. 8237 del 15.12.2017 per la signora Parte_3
, all'emissione di nuovo decreto di ricostruzione giuridica ed economica della
[...] carriera della ricorrente con il riconoscimento integrale ai fini giuridici, economici e di carriera del servizio preruolo prestati con i contratti a termine stipulati dal 08.02.2005 al 31.07.2014 per un totale effettivo di servizio preruolo pari ad anni 8 mesi 2 e giorni 25, con collocazione della ricorrente nella corretta posizione stipendiale alla stessa spettante per legge dall'immissione in ruolo alla data della sentenza e conseguentemente con il pagamento, a titolo di risarcimento del danno, delle differenze stipendiali maturate dall'immissione in ruolo dell'01.09.2014 sino al 31.12.2024 che si quantifica in € 3.077,75 (di cui € 236,75 quale differenza per 13.ma) o la somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi dal dovuto al saldo;
3. Per l'effetto condannare l'Amministrazione convenuta, previa disapplicazione del decreto di ricostruzione carriera n. 3857 del 28.08.2018 per la signora Parte_4
, all'emissione di nuovo decreto di ricostruzione giuridica ed economica
[...] della carriera della ricorrente con il riconoscimento integrale ai fini giuridici, economici e di carriera del servizio preruolo prestati con i contratti a termine stipulati dal 02.10.2001 al 24.04.2013 per un totale effettivo di servizio preruolo pari ad anni 9 mesi 1 e giorni 24, con collocazione della ricorrente nella corretta posizione stipendiale alla stessa spettante per legge dall'immissione in ruolo alla data della sentenza e conseguentemente con il pagamento, a titolo di risarcimento del danno, delle differenze stipendiali maturate dall'immissione in ruolo dell'01.09.2013 sino al 31.12.2024 che si quantifica in € 2019,42 (di cui € 162,26 quale differenza per 13.ma) o la somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi dal dovuto al saldo;
4. Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi a favore dei difensori che si dichiarano antistatari.
3 Si è costituito in giudizio il , chiedendo il rigetto delle Controparte_1
domande attoree, in quanto infondate nel merito ed anche eccependo la prescrizione dei crediti azionati.
2. Dai decreti di ricostruzione carriera emessi nei confronti delle ricorrenti emerge come l'Amministrazione scolastica abbia riconosciuto alle ricorrenti un minore periodo di anzianità preruolo, rispetto a quella effettivamente maturata e ciò ha fatto applicando le disposizioni di cui agli artt. 569 e 570 del D. lgs.vo n. 297/1994, perciò riconoscendo ulteriori frazioni ai soli fini economici al compimento dell'anzianità di servizio di 20 anni, ai sensi dell'art. 4, comma
3, DPR 399/88, richiamato dall'art. 66, comma 6, del CCNL 4/8/95.
Va invece riconosciuto il diritto delle ricorrenti alla ricostruzione della carriera, senza alcuna discriminazione rispetto ai lavoratori di pari livello ed anzianità.
Per quanto qui rileva, l'art. 569 D.Lgs. n. 297/1994, prevede che “al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali
è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29”. Inoltre, l'art. 570 D.Lgs. n. 297/1994 statuisce che “ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 569, è utile soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito. Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento. Il riconoscimento dei servizi è disposto all'atto della nomina in ruolo”.
I decreti di ricostruzione emessi dall'amministrazione scolastica per le odierne ricorrenti fanno applicazione delle norme in contestazione, con conseguente riconoscimento solo parziale dell'anzianità di servizio.
Ciò premesso, la penalizzazione subita dal personale ATA all'atto dell'immissione in ruolo per effetto della parziale valorizzazione dei servizi pre-ruolo ai fini della ricostruzione dell'anzianità
4 è evidente e non risulta supportata da alcuna ragione oggettiva, attesa la sostanziale identità delle mansioni svolte dal personale a tempo determinato e da quello di ruolo.
La disciplina del settore, di cui agli artt. 569-570 del testo unico, legittimando tale penalizzazione, si pone in contrasto con il principio di parità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro recepito dalla direttiva 1999/70/CE, la cui applicabilità alla fattispecie per cui è causa può dirsi ormai pacifica.
Invero, l'applicabilità della clausola 4 non può essere esclusa né in ragione della natura pubblica della parte datrice di lavoro, né per il fatto che il rapporto dedotto in giudizio abbia ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo, né, infine in ragione della materia trattata.
Su tali aspetti è sufficiente richiamare i principi ripetutamente espressi dalla Corte di Giustizia, la quale ha chiarito, sin dalle prime pronunce relative alla clausola 4, che l'ambito soggettivo di applicazione della stessa ricomprende anche i datori di lavoro del settore pubblico.
Così, ad esempio, nella sentenza dcl 4 luglio 2006, causa C-212/04, è stato rilevato Per_2
che né la direttiva né l'accordo quadro che vi figura in allegato contengono alcuna indicazione dalla quale possa dedursi che il loro campo di applicazione si limiti ai contratti a tempo determinato conclusi dai lavoratori con datori di lavoro del solo settore privato.
Al contrario, come risulta dalla stessa formulazione della clausola 2, punto 1, dell'accordo quadro, il campo di applicazione di quest'ultimo è concepito in senso lato, riguardando in maniera generale i “lavoratori a tempo determinato con un contratto di assunzione o un rapporto di lavoro disciplinato dalla legge, dai contratti collettivi o dalla prassi in vigore di ciascuno Stato membro”.
Inoltre, la definizione della nozione di lavoratori a tempo determinato ai sensi dell'accordo quadro, figurante nella clausola 3, punto 1, di quest'ultimo, include tutti i lavoratori, senza operare distinzioni basate sulla natura pubblica o privata datore di lavoro.
Per quanto riguarda, poi, il secondo aspetto, la Corte di Giustizia ha da tempo chiarito che la disposizione della clausola 4 non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato. Infatti, non può essere fornita
5 un'interpretazione restrittiva della clausola poiché l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio
(cfr. Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa C- 177/10 OS TA punto 43; Corte di
Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11, Valenza ed altri, punto 36).
Sull'ambito oggettivo di applicazione della clausola, infine, non v'è dubbio che tra le
“condizioni di impiego” per le quali vige il principio di non discriminazione vi siano anche quelle relativa all'anzianità di servizio, alla ricostruzione della carriera e alle differenze retributive dovute in relazione a tale anzianità.
In particolare, in base alla clausola 4, i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive.
La Corte di Giustizia ha anche precisato che la nozione di ragioni oggettive dev'essere intesa nel senso che essa non giustifica una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato per il fatto che quest'ultima sia prevista da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo, ma solo quando la disparità di trattamento in causa sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria
(cfr. CGUE 13 settembre 2007, causa C 307/05, ). Persona_3
Detti elementi possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti a queste ultime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (per quanto riguarda la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, sentenza Del Cerro, punti 53 e 58; per quanto riguarda la nozione di
"ragioni oggettive" di cui alla clausola 5, punto 1, lett. a), del medesimo accordo quadro,
6 sentenza e altri cit., punti 69 e 70, nonché ordinanza 24 aprile 2009, causa 519/08, Per_2
punto 45). Per_4
Dunque, la disparità di trattamento non è giustificata quando a prevederla sia una disposizione legislativa per sua natura astratta e generale, ma solo quando sia la situazione concreta a determinare una differenza tra il rapporto di impiego a tempo determinato e quello a tempo indeterminato.
La ragione della differenziazione del trattamento deve essere oggettiva, fondata su circostanze precise e concrete caratterizzanti una determinata attività, circostanze che possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali siffatti contratti sono stati conclusi e dalle caratteristiche inerenti a queste ultime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro.
A titolo esemplificativo, la diversità del titolo di accesso al posto di ruolo (corrispondente al superamento, da un lato, di procedure selettive preordinate alla stipulazione di contratti a termine, con successiva stabilizzazione e, dall'altro, di un concorso pubblico indetto per la copertura del posto di ruolo) non può ex se costituire legittimo motivo di differenziazione (in punto di anzianità di servizio) nel trattamento tra lavoratori assunti a termine e a tempo indeterminato, qualora vengano in rilievo mansioni analoghe e, con queste, pari responsabilità professionali nelle posizioni lavorative comparate e nelle relative modalità di svolgimento.
La Corte di Giustizia UE, con sentenza del 20 settembre 2018, resa nella causa C-466/17,
si è pronunciata sulla conformità al diritto eurocomunitario della legislazione italiana Per_5
sulla ricostruzione di carriera successiva all'immissione in ruolo con specifico riferimento alla disciplina prevista per il personale docente (art. 485, comma 1, D. lgs. n. 297/1994), statuendo che la clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato deve essere interpretata nel senso che essa non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale, ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di un contratto di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente a concorrenza dei due terzi.
7 Detta sentenza, le cui conclusioni vanno peraltro contestualizzate ed applicate alla luce della complessiva motivazione, non rileva, tuttavia, in modo diretto nel caso di specie, trattandosi di pronuncia che riguardava un giudizio sulla ricostruzione della carriera a seguito dell'immissione in ruolo di una docente e non già del personale ATA, là dove i principi che governano le due fattispecie non sono affatto sovrapponibili.
Sul punto si è ormai pronunciata anche la Corte di Cassazione con la sentenza n. 31150 del
2019 (conf. sentt. Cass. nn. 2924 e 3472/2020), nella quale i giudici di legittimità hanno, tra l'altro, affermato che:
- l'applicabilità alla fattispecie della clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE non può essere esclusa per il fatto che il rapporto dedotto in giudizio abbia ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo, perché la Corte di Giustizia ha da tempo chiarito che la disposizione non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato. Della clausola 4, infatti, non può essere fornita un'interpretazione restrittiva poiché l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio ( cfr. Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa C- 177/10 Ro. Sa. punto 43; Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11, Va. ed altri, punto 36);
- la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, ; Persona_3
8.9.2011, causa C-177/10 OS TA);
- il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorchè proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42);
- le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C- 177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); 8 - a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perchè la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C-677/16, punto 57 e con Persona_6 riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C-302/11 e C-305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C-393/11, Bertazzi);
- i richiamati principi non sono stati smentiti dalla sentenza 20.9.2018, in causa C466/17, con la quale, a seguito di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Trento, Per_5 la Corte di Giustizia ha statuito che la clausola 4 dell'Accordo Quadro, in linea di principio, non osta ad una normativa, quale quella dettata dal D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, che "ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi";
- le ragioni valorizzate dalla Corte di Giustizia nella pronuncia relativa alla ricostruzione della carriera del personale docente restano circoscritte a quest'ultimo perché il personale tecnico, amministrativo e ausiliario non può giovarsi della fictio iuris di cui al richiamato art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999, con la conseguenza che resta alla radice esclusa ogni possibilità della paventata «discriminazione alla rovescia»;
- quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione ed alle ragioni oggettive che sole potrebbero giustificare la disparità di trattamento, deve ribadirsi che non si può fare leva sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego, sulla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare perché, la giurisprudenza della Corte di Giustizia, richiamata anche nella sentenza 20.9.2018, Mo., è ferma nel ritenere che la giustificazione deve essere fondata su «elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi» e che «possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato .o, eventualmente da una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro»;
- nel caso di specie la totale sovrapponibilità delle mansioni espletate dagli assunti a tempo determinato e dai dipendenti stabilmente immessi emerge dalla disciplina dettata dalle parti collettive, perché tutti i CCNL succedutisi nel tempo non hanno mai operato differenziazioni fra le due tipologie di rapporto quanto all'inquadramento dei lavoratori ed all'espletamento dei compiti propri dell'area, ossia delle « funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche» ( art. 49 CCNL 1995).
9 - la comparabilità non può essere esclusa per le supplenze temporanee, in relazione alle quali a quanto sopra già evidenziato si deve aggiungere che è lo stesso legislatore a smentire la tesi della non assimilabilità del servizio lì dove riconosce integralmente l'anzianità per i primi tre anni, periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche ( v. Cass., n. 31150/2019)”.
La Corte di Cassazione ha quindi stabilito che “una volta esclusa la sussistenza di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento quanto alla valutazione dell'anzianità di servizio, correttamente la Corte territoriale ha disapplicato la norma di diritto interno che prevede l'abbattimento dell'anzianità riconoscibile dopo l'immissione in ruolo perché (…) la clausola 4 dell'accordo quadro ha effetto diretto ed i giudici nazionali, tenuti ad assicurare ai singoli la tutela giurisdizionale che deriva dalle norme del diritto dell'Unione ed
a garantirne la piena efficacia, debbono disapplicare, ove risulti preclusa l'interpretazione conforme, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte di Giustizia 8.11.2011,
OS TA punti da 49 a 56)”.
Tanto premesso, è evidente che le argomentazioni svolte dal , all'atto della CP_1
costituzione nell'odierno giudizio, non individuano le ragioni oggettive della disparità di trattamento.
3. In definitiva, non constando ragioni oggettive per cui le ricorrenti debbano subire, nella valutazione dell'anzianità del servizio preruolo, una disparità di trattamento rispetto al personale sin dall'inizio assunto con contratto a tempo indeterminato (non avendo il CP_1
in questa sede addotto circostanze che si configurino quali «elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi» e che «possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato .o, eventualmente da una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro», come richiesto dalla sopra richiamata sentenza della Corte di
Cassazione), va disapplicato l'art. 569 cit., nella parte in cui prevede l'abbattimento dell'anzianità riconoscibile dopo l'immissione in ruolo, ossia il riconoscimento dell'anzianità
(per intero) per i primi tre anni di servizio, anziché per l'intera sua durata. Ciò in quanto la clausola 4 dell'accordo quadro ha effetto diretto e, pertanto, in virtù del primato del diritto
10 dell'Unione europea e del principio di leale collaborazione tra gli Stati, i Giudici nazionali sono tenuti ad assicurare ai singoli la tutela giurisdizionale che deriva dalle norme del diritto dell'Unione e a garantirne la piena efficacia, disapplicando, ove necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno. Va quindi accertato il diritto delle ricorrenti ad ottenere il riconoscimento dell'intero servizio preruolo, in quanto comparabile, con collocazione nella corretta posizione stipendiale in applicazione dei gradoni stipendiali riconosciuti ai lavoratori a tempo indeterminato di pari livello ed anzianità e con il pagamento delle conseguenti differenze stipendiali maturate, la cui natura retributiva è ribadita dalla recente giurisprudenza di legittimità
(sent. Cass. n. 10219/2020).
4. Quanto ai gradoni stipendiali, il lavoratore a tempo determinato ha diritto alla valutazione dell'anzianità di servizio maturata ai fini dell'attribuzione delle fasce stipendiali anche nel corso del “precariato”. Il principio vale anche dopo l'immissione in ruolo. Tale tesi risulta avallata dalla Corte di Cassazione che, nella citata sentenza n. 31150/2019, ha espressamente dichiarato l'irrilevanza dell'immissione in ruolo, rispetto alla questione della disparità di trattamento, così statuendo: “Occorre dire subito che l'applicabilità alla fattispecie della clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva
1999/70/CE non può essere esclusa per il fatto che il rapporto dedotto in giudizio abbia ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo, perchè la Corte di Giustizia ha da tempo chiarito che la disposizione non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato. Della clausola 4, infatti, non può essere fornita un'interpretazione restrittiva poichè l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio
(cfr. Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa C- 177/10 OS TA punto 43; Corte di
Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11, Valenza ed altri, punto 36)”.
La progressione stipendiale prevista dalla contrattazione collettiva va quindi riconosciuta anche per il periodo successivo alla conclusione del contratto a tempo indeterminato, con conservazione dello scaglione retributivo acquisito in ragione del servizio preruolo sino al passaggio allo scaglione successivo. Tale principio è stato affermato anche dalla Corte di
11 Cassazione nella sentenza n. 2924/2020, ove è statuito che “nel momento in cui si afferma la piena comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione, con il conseguente riconoscimento ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, dell'intero servizio effettivo prestato, in ossequio al principio di non discriminazione, non può che derivarne la necessità di disapplicare una norma contrattuale che, transitoriamente, salvaguardi il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento ad personam, fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva (9-14) solo per il personale assunto a tempo indeterminato. Una tale disposizione, dunque, per essere conforme alla clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE non può che essere considerata applicabile (disapplicata la limitazione in essa contenuta) a tutto il personale”. Come premesso, dai decreti di ricostruzione della carriera emessi nei confronti dei ricorrenti, si desume che il non ha fatto CP_1
applicazione dei predetti principi.
4.1. Va quindi accolta la domanda delle ricorrenti volta ad ottenere il pagamento delle differenze stipendiali maturate e maturande, nei limiti però della prescrizione quinquennale (cfr. sent. Cass. n. 10219/2020), di cui la difesa attorea ha tenuto conto già all'atto di formulare le domande in ricorso.
Per il resto i conteggi attorei devono ritenersi non contestati. In proposito pare sufficiente rammentare che, per costante e condivisibile giurisprudenza di legittimità, “nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., con la conseguenza che la mancata o generica contestazione in primo grado – rappresentando, in positivo e di per sé,
l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto – rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice” (Cass. Civ., Sez. Lav., n. 9285/2003; cfr. sent.
Cass. Civ., SS. UU., 23 gennaio 2002, n. 761). Peraltro, il Supremo Collegio ha ribadito che,
“nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione
12 dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile”
(sentt. Cass. Civ., Sez. Lav., nn. 4051/2011, 10116/2015, 29236/2017).
Le somme vanno riconosciute a titolo retributivo e non risarcitorio (come richiesto dalla difesa attorea), in quanto “la pretesa che il singolo fa valere, nel rivendicare le stesse condizioni di impiego previste per il lavoratore comparabile, partecipa della medesima natura della condizione alla quale l'azione si riferisce e, pertanto, qualora la denunciata discriminazione sia relativa a pretese retributive, la domanda con la quale si rivendica il trattamento ritenuto di miglior favore va qualificata di adempimento contrattuale (…)” (sent. Cass. n. 10219/2020 cit.).
Sui crediti riconosciuti vanno pagati gli interessi legali dalla maturazione del credito al saldo.
Le spese di lite vanno liquidate in favore delle ricorrenti, sulla base del valore della domanda accolta e dell'attività difensiva svolta, tenendo conto del carattere seriale del presente contenzioso.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto da
[...]
e nei confronti del Parte_1 Parte_2 [...]
, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od Controparte_1
assorbita; previa disapplicazione dei decreti di ricostruzione della carriera n. 8237/2018 per Pt_1
e 3857/2018 per;
[...] Parte_2
accerta ai fini della ricostruzione giuridica ed economica della carriera, il diritto delle ricorrenti al riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio preruolo pari ad anni 8 mesi 2 e giorni 25 per ad anni 9, mesi 1 e giorni 24 per;
Parte_1 Parte_2
13 condanna la parte resistente a corrispondere alle ricorrenti, nei limiti della prescrizione quinquennale, le differenze retributive derivanti dal riconoscimento della predetta anzianità di servizio e della medesima progressione stipendiale prevista per gli omologhi dipendenti in servizio a tempo indeterminato, pari a € 3.077,75 per € 2.019,42 per , oltre Parte_1 Parte_2
interessi legali dal dovuto al saldo;
condanna la parte resistente a rifondere alla parte ricorrente la metà delle spese del giudizio, che liquida in detta quota in € 1.030,00 per compensi professionali, € 49,00 per spese anticipate, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% dei compensi professionali, iva e cpa, come per legge;
con distrazione di dette spese in favore dei procuratori attorei dichiaratisi antistatari.
Lecco, 1 ottobre 2025.
Il Giudice Federica Trovò
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