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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 17/10/2025, n. 2775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2775 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
I SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice, dott.ssa Federica Peluso, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 8207/2018 pendente tra:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. MARINO Parte_1 C.F._1
NN (C.F. ), che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
C.F._2
APPELLANTE
E
C7O AVV (C.F. ), rappresentato e difeso CP_1 CP_2 P.IVA_1 come in atti dagli Avv.ti GRASSO FABRIZIO ( ) e GUARINO C.F._3
RA ): C.F._4
APPELLATA
C/O AVV. (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CP_3 CP_4 P.IVA_2
AR CE (C.F. ) ; C.F._5
APPELLATA
pagina 1 di 12 C/O AVV. NATHALIE MENSITIERI (C.F. ), Parte_2 P.IVA_3 rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'Avv. MENSITIERI NATHALIE (C.F.
); C.F._6
APPELLATA
OGGETTO: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
CONCLUSIONI: Come da note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. con scadenza al 14.10.2025, termine assegnato in sostituzione dell'udienza di discussione;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno
2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.
2. , con atto di citazione in appello ritualmente notificato, proponeva impugnazione Parte_1 avverso la sentenza n. 3053/2018, con la quale il Giudice di Pace di Nola, all'esito del giudizio R.G.
629/2016, aveva rigettato la domanda spiegata, per conto dell'odierno appellante all'epoca minore, dai genitori e al fine di ottenere il risarcimento delle lesioni CP_5 Controparte_6 personali riportate il 01/02/2014 a seguito della caduta sulla pista di pattinaggio sul ghiaccio collocata all'interno dell' area di pertinenza del Centro Servizi Vulcano Buono di Nola. A seguito della costituzione in giudizio della predetta struttura- che aveva chiesto ed ottenuto la chiamata in causa dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Ice Mad, quale comodataria e gestore esclusivo della pista di pattinaggio sul ghiaccio detta, nonché della quale Ente Controparte_7 assicuratore di giusta polizza responsabilità civile n. 173/05/281.051, espletata la CP_1 prova per testi, il giudice di prime cure riteneva non fondata la domanda, alla luce della lacunosità dell'atto introduttivo e delle dichiarazioni testimoniali raccolte, rilevando la mancata emersione di una situazione di insidia-trabocchetto causativa dei danni oggetto di giudizio, oltre che la sussistenza di una condotta imprudente e inesperta del danneggiato, idonea ad interrompere il nesso eziologico.
Pertanto, l'odierno appellante impugnava la suddetta sentenza nella parte in cui il giudicante avrebbe omesso di pronunciarsi circa la sussistenza di responsabilità ex art 1218 c.c., per essere il Pt_1
pagina 2 di 12 regolarmente iscritto e tesserato presso la struttura sportiva , allocata all'interno del;
CP_3 CP_1 in ragione dell'erronea valutazione della prova testi erronea e per falsa/erronea applicazione di norma di legge in relazione agli art. 2043 e 2051 c.c.
3. Le appellate si sono ritualmente costituite.
3.1. La ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del gravame ai sensi degli artt. 342 e CP_1
348bis c.p.c. e l'infondatezza dello stesso, oltre a reiterare le eccezioni già proposte in primo grado e ad eccepire il proprio difetto di titolarità/legittimazione passiva, rappresentando che l'Associazione
Sportiva Dilettantistica Ice Mad fosse comodataria e gestore esclusivo della pista di pattinaggio e invocando l'art. 10 del contratto di comodato, che espressamente prevede l'esonero della deducente da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi che abbiano avuto accesso e/o utilizzato l'area.
3.2. Ancora, con riferimento all'Associazione Dilettantistica Ice Mad, quest'ultima si è costituita eccependo l'inammissibilità ed improcedibilità del gravame non presentando una ragionevole probabilità di essere accolto ai sensi dell'art. 348bis c.p.c. e l'infondatezza nel merito.
3.3. La eccepiva parimenti l'inammissibilità e l'infondatezza del gravame e, Parte_2 per la denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, opponeva la previsione in polizza di una franchigia di € 1.500,00, oltre che l'entità del massimale di polizza entro il limite di € 6.000,000 complessivi e di € 2.500,00 per ogni persona, deducendo altresì la perdita del diritto all'indennità della Vulcano Buono S.p.A. ai sensi degli artt. 1913-1915 c.c., per tardiva e/o omessa comunicazione del sinistro.
4. In via preliminare, devono essere rigettate le eccezioni sollevate dalle appellate circa l'inammissibilità dell'appello, il quale è stato tempestivamente proposto in quanto notificato alle stesse in data 03.12.2018, nei termini dunque individuati dall'art. 327 c.p.c. in quanto la sentenza n.
3053/2018 è stata depositata in data 18.12.2018 ed è procedibile in quanto iscritto a ruolo in data
11.12.2018, nel termine di cui all'art. 165 c.p.c.
Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. per mancata indicazione della motivazione dell'atto di appello, dovendosi aderire all'interpretazione fornita dalla Suprema Corte in virtù della quale “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012 vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi,
pagina 3 di 12 delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instatiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”
(cfr. Cass. civ., Sez. Un., 16.11.2017, n. 27199).
Ed infatti, l'appellante ha adeguatamente esposto le censure mosse alla sentenza oggetto della presente impugnazione, che attengono alla pretesa violazione degli artt. 1218, 2043 e 2051 c.c. ed alla valutazione della prova.
Ancora, in via preliminare, onde circoscrivere la natura dell'accertamento devoluto al Tribunale, deve essere rilevato che, stante il principio tantum devolutum quantum appellatum, in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello, né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 cod. proc. civ.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
Pertanto, stante il tenore dell'appello, ed in mancanza di appello incidentale, sono da ritenersi cosa giudicata l'accertamento del fatto storico foriero del danno, come prospettato dai danneggiati e confermato dall'istruttoria orale, e le lesioni riportate dall'attore, essendo stata rigettata la domanda proposta in primo grado per insussistenza del nesso causale.
5. Nel merito, quanto ai motivi d'appello si evidenzia quanto segue.
Circa l'inquadramento giuridico della fattispecie oggetto del presente procedimento, si osserva che la giurisprudenza, in tema di responsabilità del gestore di un impianto sportivo, riconosce l'ammissibilità sia delle richieste di risarcimento basate sull'inadempimento dell'obbligo di vigilanza e protezione da parte degli istruttori quale responsabilità contrattuale, sia di quelle originatesi per fatto illecito e/o derivanti dall'omissione degli obblighi organizzativi, di controllo e di custodia ex art. 2043c.c. e 2051 c.c.
Più nel dettaglio, la responsabilità civile extracontrattuale per fatti imputabili ai dipendenti del centro sportivo sussiste sia in caso di omissione degli obblighi di vigilanza, sia in caso di fatto illecito commesso per negligenza, imperizia, imprudenza dei dipendenti, sia (allorquando il pregiudizio dipenda dal dinamismo intrinseco di res in custodia) in caso di violazione degli obblighi manutentivi.
In particolare, giurisprudenza consolidata in tema di responsabilità aquiliana ha chiarito che pagina 4 di 12 l'applicabilità dell'art. 2043 o 2051 c.c. implica, sul piano eziologico e probatorio, diversi accertamenti e coinvolge distinti temi d'indagine, trattandosi di accertare, nel primo caso, se sia stato attuato un comportamento commissivo od omissivo dal quale è derivato un pregiudizio a terzi, e dovendosi prescindere, invece, nel caso di responsabilità per danni da cosa in custodia, dal profilo del comportamento del custode (cfr. Cass. 7 agosto 2001, n. 10893; Cass. 12 giugno 2001, n. 7938; Cass.
6 luglio 2004, n. 12329), e, assumendo valore liberatorio la dimostrazione di avere adottato, in via preventiva, le misure organizzative idonee ad evitare la situazione di pericolo (Cass. 2413/2014).
Nel caso in esame, il con l'atto introduttivo del giudizio di prime cure ha chiesto riconoscersi Pt_1 la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del a Controparte_8 seguito dell'infortunio riportato.
Ora, con riferimento alla domanda volta al risarcimento del danno da responsabilità contrattuale, va evidenziato che l'appellante si duole dell'omessa pronuncia da parte del Giudice di prime cure in merito alla domanda di cui all'art. 1218 c.c.
Risulta opportuno specificare che il vizio di omessa pronuncia e, dunque, la violazione dell'art. 112
c.p.c. per cui “il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa” non si ritiene integrato per la mera circostanza che manchi in sentenza un'espressa decisione sulla domanda ma è necessario che il Giudice si sia del tutto disinteressato della questione. In tal senso giova richiamare il consolidato orientamento della Suprema Corte, per cui il vizio di omessa pronuncia “ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l'attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all'attore o al convenuto
e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto” (cfr. Cass. civ., Sez. VI, ord. 05.03.2018, n. 5129; Cass. civ.,
Sez. V, sent. n. 7653 del 16.05.2012).
L'omessa pronuncia si differenzia dall'omessa motivazione, dal momento che, mentre nel primo caso, vi è un omesso esame di una domanda o di una eccezione introdotta in causa ed autonomamente apprezzabile, ritualmente ed inequivocabilmente formulata, viceversa, nel secondo caso, viene in essere una omessa trattazione relativa ad una circostanza di fatto che, se valutata, avrebbe portato ad una differente decisione su uno dei fatti principali della controversia (cfr. Cass. civ., Sez. V, ord. 12.10.2018, n. 25524: Cass. civ., Sez. VI, ord. n. 25714 del 04.12.2014).
pagina 5 di 12 Ancora, il vizio di omessa pronuncia che determina la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. si configura soltanto con riferimento a domande eccezioni o assunti che richiedano una statuizione di accoglimento o di rigetto, e non anche in relazione ad istanze istruttorie per cui l'omissione è denunciabile soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (cfr. Cass. civ., Sez. VI, n.
15196/2023).
Tanto premesso, è evidente che la censura coglie nel segno, giacché che la sentenza appellata è affetta da omessa pronuncia non avendo il Giudice di prime cure esaminato in alcun modo, neppure implicitamente, il profilo concernente la responsabilità contrattuale, oggetto di una singola domanda in cumulo con la domanda di risarcimento del danno per responsabilità extracontrattuale.
Va osservato che il Giudice d'appello non può rimettere la causa al primo giudice, salvo che nelle ipotesi tassativamente indicate negli artt. 353 e 354 c.p.c. La Suprema Corte ha sul punto chiarito che il vizio di omessa pronuncia non rientra tra quei vizi che determinano la regressione del processo dallo stadio d'appello al precedente, con la conseguenza che sarà il Giudice d'appello a dichiarare il vizio e a porvi rimedio, decidendo la causa nel merito (Cass. civ., n. 20827/2009; Cass. 5907/2007), incombendo sull'appellante “l'onere di denunciare e documentare l'esistenza del vizio e di indicare le ragioni che sono poste a fondamento della domanda non esaminata nel merito, risolvendosi altrimenti la sola prospettazione del vizio di rito in una causa di inammissibilità del gravame, non sussistendo le condizioni per emettere una pronuncia sulla domanda trascurata dal giudice di primo grado” (cfr. Cass. n. 13705/2007).
Nel caso in esame, con il primo motivo d'appello, il ha tanto censurato l'omessa pronuncia, Pt_1 tanto richiamato i fatti a sostegno della propria pretesa, rilevando di essere tesserato CSI n. P.IVA_4 dell'Associazione Dilettantistica ICE MAD e la sussistenza dell'obbligo di vigilanza in capo all'associazione sulla sicurezza ed incolumità dell'allievo.
Per quanto la pronuncia gravata sia affetta da nullità sotto tale profilo ed il motivo di appello vada accolto sotto tale punto di vista, nel merito la domanda ex art. 1218 c.c. deve essere rigettata per difetto di prova in merito al nesso di causalità tra la condotta del debitore, il quale non avrebbe vigilato, e l'inadempimento.
Ora circa i presupposti per la responsabilità da inadempimento dell'obbligazione, giova osservare che la sentenza n. 13533 del 30 ottobre 2001 della Suprema Corte, secondo cui il creditore deve limitarsi a provare la fonte negoziale o legale del suo diritto, ossia il fatto costitutivo del diritto ed il termine di scadenza, “limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte”, pone l'onere pagina 6 di 12 della prova incomba sul debitore, dovendo quest'ultimo dimostrare il fatto estintivo dell'altrui pretesa
(ossia l'interruzione causale ovvero l'assenza di colpa).
Tuttavia, la responsabilità ex art. 1218 c.c. non costituisce una forma di responsabilità oggettiva, dal momento che è fatta salva la possibilità per il debitore di provare “che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”.
Pur dovendo, quindi, il creditore limitarsi ad allegare l'inadempimento, colui che si assume danneggiato ha sempre l'onere di dimostrare l'esistenza di un nesso causale tra la condotta del soggetto ritenuto inadempiente ed il danno di cui chiede il risarcimento, in ossequio al principio generale di cui all'art. 2697 c.c. che onera l'attore della prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità cui si ritiene di aderire (ex plurimis, Cass. civ., Sez.
III, 09.05.2024, n. 12760, per cui “in tema di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale, la previsione dell'art. 1218 c.c. esonera il creditore dell'obbligazione asseritamente non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non da quello di dimostrare il nesso di causalità tra la condotta del debitore e l'inadempimento, fonte del danno di cui si chiede il risarcimento, atteso che il cosiddetto “assorbimento” del nesso eziologico nell'inadempimento non deve essere inteso come sua irrilevanza tanto sul piano sostanziale quanto in punto di ricadute di carattere processuale e di distribuzione dell'onere probatorio, bensì come prova “evidenziale” della sua esistenza, giustificata dal fatto che quel nesso, di norma, non è funzionalmente scindibile dall'inadempimento, in quanto quest'ultimo si sostanzia nella lesione dell'interesse del creditore che a sua volta identifica l'evento di danno”.; nello stesso senso anche Cass. civ. n. 2114/2024; Cass. civ., n. 20904/2013).
Ne consegue che è onere del creditore individuare la condotta assunta foriera del pregiudizio subito, mentre spetta al debitore dimostrare l'inesistenza di tale inadempimento o l'inidoneità dello stesso ad assurgere a causa del danno lamentato, secondo il principio della maggiore vicinanza della prova.
Nel caso in esame, va osservato che non possa dirsi raggiunta la prova del nesso causale, tenuto conto dell'unica testimonianza resa che risulta del tutto generica sul punto in quanto il teste
[...]
, sentito all'udienza del 19.02.2018, ha dichiarato che sul posto erano presenti persone Tes_1 qualificate ad assistere i pattinatori ma erano tutti in disparte e di fatto non facevano nulla e che, ad ogni modo, furono gli addetti alla pista di pattinaggio a prestare il primo soccorso al Pt_1
Invero, dalle scarne e generiche dichiarazioni rese emerge, in maniera incontestabile, che fossero presenti persone qualificate sulla pista di pattinaggio onde assistere i pattinatori le quali hanno prestato soccorso nell'immediatezza e tanto risulterebbe sufficiente per ritenere adempiuto l'obbligo pagina 7 di 12 di vigilanza, la cui inottemperanza risulta lamentata, posto che non è esigibile un controllo diretto su tutti i pattinatori presenti e che, ad ogni modo, l'onere di sorveglianza dovrebbe essere esercitato sull'integrità e sicurezza dell'impianto rispetto a cui, sotto tale profilo, l'odierno appellante nulla osserva e nulla prova.
Ebbene, per quanto fino ad adesso considerato, non può essere accolta la domanda del ai fini Pt_1 del riconoscimento del risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1218 c.c. nei confronti della CP_3
, gestore della pista di pattinaggio, con l'ulteriore precisazione che questo Giudice non ignora
[...] che nel corpo dell'atto di gravame l'appellante abbia specificamente censurato la responsabilità della suddetta associazione, ancorché nelle conclusioni tanto di questo grado di giudizio tanto nel precedente abbia chiesto la condanna per la responsabilità ex art. 1218 c.c. della , dovendosi CP_1 ritenere, in ossequio alla consolidata giurisprudenza di legittimità, che dal tenore dell'atto di appello sembrerebbe che l'affermazione della responsabilità sia effettuata nei confronti della associazione
, chiamata in causa nel corso del precedente grado di giudizio. CP_3
Ad ogni modo, tenuto conto che alcuna pronuncia da parte del Giudicante di prime cure è intervenuta sul punto, avendo quest'ultimo omesso di pronunciarsi sulla domanda di cui all'art. 1218
c.c., e che dagli atti di causa risulta che l'appellante abbia riproposto la propria pretesa nei confronti della , deve rigettata nei confronti di quest'ultima qualsivoglia pretesa a titolo di CP_1 responsabilità da inadempimento dell'obbligazione ai sensi dell'art. 1218 c.c., dovendosi rilevare che, da un lato, non sussiste alcun rapporto contrattuale tra il e la e che risulta Pt_1 CP_1 documentalmente provata la circostanza per cui tra la e la era in corso un CP_1 CP_3 rapporto contrattuale di comodato, stipulato in data 01.10.2010, rinnovato il 06.11.2013 fino al
10.02.2014, in virtù del quale era l'Associazione ICE MAD a gestire la pista di pattinaggio.
Vanno poi rigettate le ulteriori doglianze dell'appellante circa l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie da parte del giudice di prime cure e la violazione delle norme di cui agli artt. 2043 e 2051
c.c., avendo l'odierno appellante invocato entrambe le norme nel proprio atto di gravame, atto che, si rammenta, delimita la cognizione di questo Giudice, ancorché negli atti del giudizio di primo grado avesse invocato l'applicazione dell'art. 2048 c.c.
Ora, va rilevato che il giudice di prime cure si è pronunciato in relazione alle fattispecie di cui agli artt. 2043 e 2051 c.c., rigettandole entrambe per difetto di prova in ordine al nesso di causalità.
pagina 8 di 12 Con riferimento all'art. 2051 c.c., trattasi di fattispecie che integra un'ipotesi di responsabilità oggettiva in capo al custode per la cosa che ha cagionato il danno.
Ai fini della dimostrazione della responsabilità in esame, l'onere della prova del fatto storico e dell'evento dannoso, del rapporto di custodia tra il convenuto e la res e del nesso di causalità tra cosa in custodia ed evento dannoso è posto a carico dell'attore ai sensi dell'art. 2697 c.c., con la precisazione che nel caso di una cosa inerte, quale la pista di pattinaggio, occorre che quest'ultima assuma i caratteri dell' 'insidia', ossia del trabocchetto, del pericolo occulto, ossia che vi sia una situazione connotata al contempo dai requisiti di invisibilità ed inevitabilità, oltre che di imprevedibilità (cfr. ex multis, Tribunale di Roma, Sez. XIII, 10.12.2021, n. 19203).
Dunque, l'esistenza del rapporto di custodia (il quale deve comunque essere provato dal danneggiato), ai fini dell'applicazione dell'art. 2051 c.c., non esonera il danneggiato dall'onere della prova del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno subito, ossia dalla dimostrazione che l'evento si è realizzato in conseguenza della condizione potenzialmente lesiva della res, incombendo poi sul custode ai fini della liberazione dall'obbligo di risarcire il danno soltanto la prova positiva dell'esistenza del caso fortuito. In particolare, nel caso di responsabilità per danni da cose in custodia, il fondamento della stessa risulta costituito dal rischio incombente sul custode, non dipendente dal caso fortuito, e dal nesso di causalità tra la cosa e l'evento (cfr. Tribunale di Napoli, 21.03.2025, n.
2908).
Le motivazioni del Giudicante di prime cure, pertanto, vanno del tutto condivise nella parte in cui ha ritenuto non assolto l'onere della prova in relazione al nesso di causalità in capo all'appellante tanto per quanto concerne la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. tanto in merito alla fattispecie di cui all'art. 2043 c.c.
Nel caso de quo, l'unico teste escusso ha espressamente dichiarato che sulla pista di pattinaggio risultavano presenti solchi e scanalature dovute all'usura, visibili anche al teste che, pur presente sul luogo dell'evento, non pattinava ed era in grado di vederle a distanza, dovendosi evidenziare che la deposizione appare generica, ancorata più che a fatti e circostanze oggettive, a valutazioni personali
(peraltro non consentite ai testimoni) e percezioni soggettive relative alla dinamica della caduta, tanto più che il testimone si trovava all'esterno del circuito ed i fatti sono avvenuti in pieno inverno ed in orario notturno.
pagina 9 di 12 Ancora, va osservato che nei propri atti introduttivi l'attore ha omesso qualsivoglia indicazione circa le condizioni della pista, essendosi limitato ad allegare di essere caduto mentre pattinava sulla pista di ghiaccio all'interno del Centro commerciale e che, dall'esame della deposizione resa, da un lato, non emerge se le riferite fessure fossero tali da potere provocare una caduta (che, peraltro, nel corso di un'attività di quel tipo, è evento altamente probabile), dall'altro, non si rinviene una prova adeguata sotto il profilo del nesso causale, non risultando in atti rappresentazioni fotografiche dello stato dei luoghi ed in particolare del punto in cui si è verificata la caduta.
Ora, tenendo conto del circostanza per cui era notte, vi era il riflesso del ghiaccio, che il testimone non risulta essere entrato all'interno della pista ma riferisce di essersi collocato a diversi metri di distanza dal punto ove è caduto il danneggiato e, nonostante ciò, in grado di vedere i solchi e le scanalature che avrebbero determinato la caduta del i quali non potrebbero giammai Pt_1 considerarsi insidie o trabocchetti se visibili da tanta distanza, non è possibile riconoscere alcuna responsabilità dell'appellata ai sensi dell'art. 2051 c.c. per difetto di prova in ordine al CP_1 nesso di causalità
Pertanto, va confermata la sentenza gravata sul punto, risultando peraltro ultronea qualsivoglia valutazione in merito alla prova liberatoria che il danneggiante dovrebbe fornire in difetto di prova del nesso di causalità.
Ancora, considerato che l'appellante invoca anche l'applicazione dell'art. 2043 c.c., espressione della regola generale del neminem laedere, va altresì confermata la motivazione del Giudice di prime cure nella parte in cui rigetta la domanda spiegata anche ai sensi della suddetta norma, in difetto di prova in merito al nesso di causalità tra la condotta asseritamente omissiva del Centro commerciale ed il danno riportato dal Del resto, in ossequio al principio di all'art. 2697 c.c., incombe sul Pt_1 danneggiato l'onere di provare la condotta dolosa o colposa, il danno ingiusto e l'evento naturalistico che si è andato a concretizzare nella lesione di interessi meritevoli di tutela per l'ordinamento giuridico (il cd. danno evento), oltre che il nesso di causalità tra la condotta e l'evento (cd. causalità materiale) le conseguenze pregiudizievoli di cui richiede la reintegrazione (cd. danno conseguenza).
Nel presente procedimento, nessuno degli elementi costitutivi della fattispecie è stato provato, tenuto conto della genericità dei fatti posti alla base dell'atto di citazione nonché delle risultanze probatorie emerse nel corso del giudizio di prime cure.
pagina 10 d i 12 In conclusione, l'appello proposto dal deve essere rigettato con conferma della sentenza Pt_1 impugnata alla luce della motivazione come emendata nella presente pronuncia.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio, in assenza di nota spese di parte, come da dispositivo, ai sensi del D.M. Giustizia 10.03.2014 n. 55, come modificato dal DM
147/2022, in relazione al valore della controversia e all'attività concretamente esercitata dai difensori costituiti rapportata anche al tenore delle difese svolte
7. Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17 L. 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo, a norma del comma 1 bis dell'art. 13.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 3053/2018 emessa dal Giudice di Pace di Nola, in data 18.06.2018, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 3053/2018, depositata il 18.06.2018,
Giudice di Pace di Nola, con emendata motivazione;
b) compensa le spese di lite per un terzo;
condanna al rimborso in favore di Parte_1 al pagamento di due terzi delle spese di lite del presente grado di giudizio, che CP_1 si liquidano per compensi in € 1.700,00, oltre IVA e c.p.a., oltre rimborso spese generali al
15% come per legge;
condanna al rimborso in favore di al Parte_1 CP_3 pagamento di due terzi delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano per compensi in € 1.700,00, oltre IVA e c.p.a., oltre rimborso spese generali al 15% come per legge;
condanna al rimborso in favore di al Parte_1 Parte_2 pagamento di due terzi delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano per compensi in € 1.700,00, oltre IVA e c.p.a., oltre rimborso spese generali al 15% come per legge;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere parte appellante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
pagina 11 d i 12 Così deciso in Nola, il 17 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Federica Peluso
pagina 12 d i 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
I SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice, dott.ssa Federica Peluso, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 8207/2018 pendente tra:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. MARINO Parte_1 C.F._1
NN (C.F. ), che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
C.F._2
APPELLANTE
E
C7O AVV (C.F. ), rappresentato e difeso CP_1 CP_2 P.IVA_1 come in atti dagli Avv.ti GRASSO FABRIZIO ( ) e GUARINO C.F._3
RA ): C.F._4
APPELLATA
C/O AVV. (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CP_3 CP_4 P.IVA_2
AR CE (C.F. ) ; C.F._5
APPELLATA
pagina 1 di 12 C/O AVV. NATHALIE MENSITIERI (C.F. ), Parte_2 P.IVA_3 rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'Avv. MENSITIERI NATHALIE (C.F.
); C.F._6
APPELLATA
OGGETTO: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
CONCLUSIONI: Come da note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. con scadenza al 14.10.2025, termine assegnato in sostituzione dell'udienza di discussione;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno
2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.
2. , con atto di citazione in appello ritualmente notificato, proponeva impugnazione Parte_1 avverso la sentenza n. 3053/2018, con la quale il Giudice di Pace di Nola, all'esito del giudizio R.G.
629/2016, aveva rigettato la domanda spiegata, per conto dell'odierno appellante all'epoca minore, dai genitori e al fine di ottenere il risarcimento delle lesioni CP_5 Controparte_6 personali riportate il 01/02/2014 a seguito della caduta sulla pista di pattinaggio sul ghiaccio collocata all'interno dell' area di pertinenza del Centro Servizi Vulcano Buono di Nola. A seguito della costituzione in giudizio della predetta struttura- che aveva chiesto ed ottenuto la chiamata in causa dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Ice Mad, quale comodataria e gestore esclusivo della pista di pattinaggio sul ghiaccio detta, nonché della quale Ente Controparte_7 assicuratore di giusta polizza responsabilità civile n. 173/05/281.051, espletata la CP_1 prova per testi, il giudice di prime cure riteneva non fondata la domanda, alla luce della lacunosità dell'atto introduttivo e delle dichiarazioni testimoniali raccolte, rilevando la mancata emersione di una situazione di insidia-trabocchetto causativa dei danni oggetto di giudizio, oltre che la sussistenza di una condotta imprudente e inesperta del danneggiato, idonea ad interrompere il nesso eziologico.
Pertanto, l'odierno appellante impugnava la suddetta sentenza nella parte in cui il giudicante avrebbe omesso di pronunciarsi circa la sussistenza di responsabilità ex art 1218 c.c., per essere il Pt_1
pagina 2 di 12 regolarmente iscritto e tesserato presso la struttura sportiva , allocata all'interno del;
CP_3 CP_1 in ragione dell'erronea valutazione della prova testi erronea e per falsa/erronea applicazione di norma di legge in relazione agli art. 2043 e 2051 c.c.
3. Le appellate si sono ritualmente costituite.
3.1. La ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del gravame ai sensi degli artt. 342 e CP_1
348bis c.p.c. e l'infondatezza dello stesso, oltre a reiterare le eccezioni già proposte in primo grado e ad eccepire il proprio difetto di titolarità/legittimazione passiva, rappresentando che l'Associazione
Sportiva Dilettantistica Ice Mad fosse comodataria e gestore esclusivo della pista di pattinaggio e invocando l'art. 10 del contratto di comodato, che espressamente prevede l'esonero della deducente da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi che abbiano avuto accesso e/o utilizzato l'area.
3.2. Ancora, con riferimento all'Associazione Dilettantistica Ice Mad, quest'ultima si è costituita eccependo l'inammissibilità ed improcedibilità del gravame non presentando una ragionevole probabilità di essere accolto ai sensi dell'art. 348bis c.p.c. e l'infondatezza nel merito.
3.3. La eccepiva parimenti l'inammissibilità e l'infondatezza del gravame e, Parte_2 per la denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, opponeva la previsione in polizza di una franchigia di € 1.500,00, oltre che l'entità del massimale di polizza entro il limite di € 6.000,000 complessivi e di € 2.500,00 per ogni persona, deducendo altresì la perdita del diritto all'indennità della Vulcano Buono S.p.A. ai sensi degli artt. 1913-1915 c.c., per tardiva e/o omessa comunicazione del sinistro.
4. In via preliminare, devono essere rigettate le eccezioni sollevate dalle appellate circa l'inammissibilità dell'appello, il quale è stato tempestivamente proposto in quanto notificato alle stesse in data 03.12.2018, nei termini dunque individuati dall'art. 327 c.p.c. in quanto la sentenza n.
3053/2018 è stata depositata in data 18.12.2018 ed è procedibile in quanto iscritto a ruolo in data
11.12.2018, nel termine di cui all'art. 165 c.p.c.
Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. per mancata indicazione della motivazione dell'atto di appello, dovendosi aderire all'interpretazione fornita dalla Suprema Corte in virtù della quale “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012 vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi,
pagina 3 di 12 delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instatiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”
(cfr. Cass. civ., Sez. Un., 16.11.2017, n. 27199).
Ed infatti, l'appellante ha adeguatamente esposto le censure mosse alla sentenza oggetto della presente impugnazione, che attengono alla pretesa violazione degli artt. 1218, 2043 e 2051 c.c. ed alla valutazione della prova.
Ancora, in via preliminare, onde circoscrivere la natura dell'accertamento devoluto al Tribunale, deve essere rilevato che, stante il principio tantum devolutum quantum appellatum, in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello, né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 cod. proc. civ.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
Pertanto, stante il tenore dell'appello, ed in mancanza di appello incidentale, sono da ritenersi cosa giudicata l'accertamento del fatto storico foriero del danno, come prospettato dai danneggiati e confermato dall'istruttoria orale, e le lesioni riportate dall'attore, essendo stata rigettata la domanda proposta in primo grado per insussistenza del nesso causale.
5. Nel merito, quanto ai motivi d'appello si evidenzia quanto segue.
Circa l'inquadramento giuridico della fattispecie oggetto del presente procedimento, si osserva che la giurisprudenza, in tema di responsabilità del gestore di un impianto sportivo, riconosce l'ammissibilità sia delle richieste di risarcimento basate sull'inadempimento dell'obbligo di vigilanza e protezione da parte degli istruttori quale responsabilità contrattuale, sia di quelle originatesi per fatto illecito e/o derivanti dall'omissione degli obblighi organizzativi, di controllo e di custodia ex art. 2043c.c. e 2051 c.c.
Più nel dettaglio, la responsabilità civile extracontrattuale per fatti imputabili ai dipendenti del centro sportivo sussiste sia in caso di omissione degli obblighi di vigilanza, sia in caso di fatto illecito commesso per negligenza, imperizia, imprudenza dei dipendenti, sia (allorquando il pregiudizio dipenda dal dinamismo intrinseco di res in custodia) in caso di violazione degli obblighi manutentivi.
In particolare, giurisprudenza consolidata in tema di responsabilità aquiliana ha chiarito che pagina 4 di 12 l'applicabilità dell'art. 2043 o 2051 c.c. implica, sul piano eziologico e probatorio, diversi accertamenti e coinvolge distinti temi d'indagine, trattandosi di accertare, nel primo caso, se sia stato attuato un comportamento commissivo od omissivo dal quale è derivato un pregiudizio a terzi, e dovendosi prescindere, invece, nel caso di responsabilità per danni da cosa in custodia, dal profilo del comportamento del custode (cfr. Cass. 7 agosto 2001, n. 10893; Cass. 12 giugno 2001, n. 7938; Cass.
6 luglio 2004, n. 12329), e, assumendo valore liberatorio la dimostrazione di avere adottato, in via preventiva, le misure organizzative idonee ad evitare la situazione di pericolo (Cass. 2413/2014).
Nel caso in esame, il con l'atto introduttivo del giudizio di prime cure ha chiesto riconoscersi Pt_1 la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del a Controparte_8 seguito dell'infortunio riportato.
Ora, con riferimento alla domanda volta al risarcimento del danno da responsabilità contrattuale, va evidenziato che l'appellante si duole dell'omessa pronuncia da parte del Giudice di prime cure in merito alla domanda di cui all'art. 1218 c.c.
Risulta opportuno specificare che il vizio di omessa pronuncia e, dunque, la violazione dell'art. 112
c.p.c. per cui “il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa” non si ritiene integrato per la mera circostanza che manchi in sentenza un'espressa decisione sulla domanda ma è necessario che il Giudice si sia del tutto disinteressato della questione. In tal senso giova richiamare il consolidato orientamento della Suprema Corte, per cui il vizio di omessa pronuncia “ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l'attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all'attore o al convenuto
e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto” (cfr. Cass. civ., Sez. VI, ord. 05.03.2018, n. 5129; Cass. civ.,
Sez. V, sent. n. 7653 del 16.05.2012).
L'omessa pronuncia si differenzia dall'omessa motivazione, dal momento che, mentre nel primo caso, vi è un omesso esame di una domanda o di una eccezione introdotta in causa ed autonomamente apprezzabile, ritualmente ed inequivocabilmente formulata, viceversa, nel secondo caso, viene in essere una omessa trattazione relativa ad una circostanza di fatto che, se valutata, avrebbe portato ad una differente decisione su uno dei fatti principali della controversia (cfr. Cass. civ., Sez. V, ord. 12.10.2018, n. 25524: Cass. civ., Sez. VI, ord. n. 25714 del 04.12.2014).
pagina 5 di 12 Ancora, il vizio di omessa pronuncia che determina la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. si configura soltanto con riferimento a domande eccezioni o assunti che richiedano una statuizione di accoglimento o di rigetto, e non anche in relazione ad istanze istruttorie per cui l'omissione è denunciabile soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (cfr. Cass. civ., Sez. VI, n.
15196/2023).
Tanto premesso, è evidente che la censura coglie nel segno, giacché che la sentenza appellata è affetta da omessa pronuncia non avendo il Giudice di prime cure esaminato in alcun modo, neppure implicitamente, il profilo concernente la responsabilità contrattuale, oggetto di una singola domanda in cumulo con la domanda di risarcimento del danno per responsabilità extracontrattuale.
Va osservato che il Giudice d'appello non può rimettere la causa al primo giudice, salvo che nelle ipotesi tassativamente indicate negli artt. 353 e 354 c.p.c. La Suprema Corte ha sul punto chiarito che il vizio di omessa pronuncia non rientra tra quei vizi che determinano la regressione del processo dallo stadio d'appello al precedente, con la conseguenza che sarà il Giudice d'appello a dichiarare il vizio e a porvi rimedio, decidendo la causa nel merito (Cass. civ., n. 20827/2009; Cass. 5907/2007), incombendo sull'appellante “l'onere di denunciare e documentare l'esistenza del vizio e di indicare le ragioni che sono poste a fondamento della domanda non esaminata nel merito, risolvendosi altrimenti la sola prospettazione del vizio di rito in una causa di inammissibilità del gravame, non sussistendo le condizioni per emettere una pronuncia sulla domanda trascurata dal giudice di primo grado” (cfr. Cass. n. 13705/2007).
Nel caso in esame, con il primo motivo d'appello, il ha tanto censurato l'omessa pronuncia, Pt_1 tanto richiamato i fatti a sostegno della propria pretesa, rilevando di essere tesserato CSI n. P.IVA_4 dell'Associazione Dilettantistica ICE MAD e la sussistenza dell'obbligo di vigilanza in capo all'associazione sulla sicurezza ed incolumità dell'allievo.
Per quanto la pronuncia gravata sia affetta da nullità sotto tale profilo ed il motivo di appello vada accolto sotto tale punto di vista, nel merito la domanda ex art. 1218 c.c. deve essere rigettata per difetto di prova in merito al nesso di causalità tra la condotta del debitore, il quale non avrebbe vigilato, e l'inadempimento.
Ora circa i presupposti per la responsabilità da inadempimento dell'obbligazione, giova osservare che la sentenza n. 13533 del 30 ottobre 2001 della Suprema Corte, secondo cui il creditore deve limitarsi a provare la fonte negoziale o legale del suo diritto, ossia il fatto costitutivo del diritto ed il termine di scadenza, “limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte”, pone l'onere pagina 6 di 12 della prova incomba sul debitore, dovendo quest'ultimo dimostrare il fatto estintivo dell'altrui pretesa
(ossia l'interruzione causale ovvero l'assenza di colpa).
Tuttavia, la responsabilità ex art. 1218 c.c. non costituisce una forma di responsabilità oggettiva, dal momento che è fatta salva la possibilità per il debitore di provare “che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”.
Pur dovendo, quindi, il creditore limitarsi ad allegare l'inadempimento, colui che si assume danneggiato ha sempre l'onere di dimostrare l'esistenza di un nesso causale tra la condotta del soggetto ritenuto inadempiente ed il danno di cui chiede il risarcimento, in ossequio al principio generale di cui all'art. 2697 c.c. che onera l'attore della prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità cui si ritiene di aderire (ex plurimis, Cass. civ., Sez.
III, 09.05.2024, n. 12760, per cui “in tema di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale, la previsione dell'art. 1218 c.c. esonera il creditore dell'obbligazione asseritamente non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non da quello di dimostrare il nesso di causalità tra la condotta del debitore e l'inadempimento, fonte del danno di cui si chiede il risarcimento, atteso che il cosiddetto “assorbimento” del nesso eziologico nell'inadempimento non deve essere inteso come sua irrilevanza tanto sul piano sostanziale quanto in punto di ricadute di carattere processuale e di distribuzione dell'onere probatorio, bensì come prova “evidenziale” della sua esistenza, giustificata dal fatto che quel nesso, di norma, non è funzionalmente scindibile dall'inadempimento, in quanto quest'ultimo si sostanzia nella lesione dell'interesse del creditore che a sua volta identifica l'evento di danno”.; nello stesso senso anche Cass. civ. n. 2114/2024; Cass. civ., n. 20904/2013).
Ne consegue che è onere del creditore individuare la condotta assunta foriera del pregiudizio subito, mentre spetta al debitore dimostrare l'inesistenza di tale inadempimento o l'inidoneità dello stesso ad assurgere a causa del danno lamentato, secondo il principio della maggiore vicinanza della prova.
Nel caso in esame, va osservato che non possa dirsi raggiunta la prova del nesso causale, tenuto conto dell'unica testimonianza resa che risulta del tutto generica sul punto in quanto il teste
[...]
, sentito all'udienza del 19.02.2018, ha dichiarato che sul posto erano presenti persone Tes_1 qualificate ad assistere i pattinatori ma erano tutti in disparte e di fatto non facevano nulla e che, ad ogni modo, furono gli addetti alla pista di pattinaggio a prestare il primo soccorso al Pt_1
Invero, dalle scarne e generiche dichiarazioni rese emerge, in maniera incontestabile, che fossero presenti persone qualificate sulla pista di pattinaggio onde assistere i pattinatori le quali hanno prestato soccorso nell'immediatezza e tanto risulterebbe sufficiente per ritenere adempiuto l'obbligo pagina 7 di 12 di vigilanza, la cui inottemperanza risulta lamentata, posto che non è esigibile un controllo diretto su tutti i pattinatori presenti e che, ad ogni modo, l'onere di sorveglianza dovrebbe essere esercitato sull'integrità e sicurezza dell'impianto rispetto a cui, sotto tale profilo, l'odierno appellante nulla osserva e nulla prova.
Ebbene, per quanto fino ad adesso considerato, non può essere accolta la domanda del ai fini Pt_1 del riconoscimento del risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1218 c.c. nei confronti della CP_3
, gestore della pista di pattinaggio, con l'ulteriore precisazione che questo Giudice non ignora
[...] che nel corpo dell'atto di gravame l'appellante abbia specificamente censurato la responsabilità della suddetta associazione, ancorché nelle conclusioni tanto di questo grado di giudizio tanto nel precedente abbia chiesto la condanna per la responsabilità ex art. 1218 c.c. della , dovendosi CP_1 ritenere, in ossequio alla consolidata giurisprudenza di legittimità, che dal tenore dell'atto di appello sembrerebbe che l'affermazione della responsabilità sia effettuata nei confronti della associazione
, chiamata in causa nel corso del precedente grado di giudizio. CP_3
Ad ogni modo, tenuto conto che alcuna pronuncia da parte del Giudicante di prime cure è intervenuta sul punto, avendo quest'ultimo omesso di pronunciarsi sulla domanda di cui all'art. 1218
c.c., e che dagli atti di causa risulta che l'appellante abbia riproposto la propria pretesa nei confronti della , deve rigettata nei confronti di quest'ultima qualsivoglia pretesa a titolo di CP_1 responsabilità da inadempimento dell'obbligazione ai sensi dell'art. 1218 c.c., dovendosi rilevare che, da un lato, non sussiste alcun rapporto contrattuale tra il e la e che risulta Pt_1 CP_1 documentalmente provata la circostanza per cui tra la e la era in corso un CP_1 CP_3 rapporto contrattuale di comodato, stipulato in data 01.10.2010, rinnovato il 06.11.2013 fino al
10.02.2014, in virtù del quale era l'Associazione ICE MAD a gestire la pista di pattinaggio.
Vanno poi rigettate le ulteriori doglianze dell'appellante circa l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie da parte del giudice di prime cure e la violazione delle norme di cui agli artt. 2043 e 2051
c.c., avendo l'odierno appellante invocato entrambe le norme nel proprio atto di gravame, atto che, si rammenta, delimita la cognizione di questo Giudice, ancorché negli atti del giudizio di primo grado avesse invocato l'applicazione dell'art. 2048 c.c.
Ora, va rilevato che il giudice di prime cure si è pronunciato in relazione alle fattispecie di cui agli artt. 2043 e 2051 c.c., rigettandole entrambe per difetto di prova in ordine al nesso di causalità.
pagina 8 di 12 Con riferimento all'art. 2051 c.c., trattasi di fattispecie che integra un'ipotesi di responsabilità oggettiva in capo al custode per la cosa che ha cagionato il danno.
Ai fini della dimostrazione della responsabilità in esame, l'onere della prova del fatto storico e dell'evento dannoso, del rapporto di custodia tra il convenuto e la res e del nesso di causalità tra cosa in custodia ed evento dannoso è posto a carico dell'attore ai sensi dell'art. 2697 c.c., con la precisazione che nel caso di una cosa inerte, quale la pista di pattinaggio, occorre che quest'ultima assuma i caratteri dell' 'insidia', ossia del trabocchetto, del pericolo occulto, ossia che vi sia una situazione connotata al contempo dai requisiti di invisibilità ed inevitabilità, oltre che di imprevedibilità (cfr. ex multis, Tribunale di Roma, Sez. XIII, 10.12.2021, n. 19203).
Dunque, l'esistenza del rapporto di custodia (il quale deve comunque essere provato dal danneggiato), ai fini dell'applicazione dell'art. 2051 c.c., non esonera il danneggiato dall'onere della prova del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno subito, ossia dalla dimostrazione che l'evento si è realizzato in conseguenza della condizione potenzialmente lesiva della res, incombendo poi sul custode ai fini della liberazione dall'obbligo di risarcire il danno soltanto la prova positiva dell'esistenza del caso fortuito. In particolare, nel caso di responsabilità per danni da cose in custodia, il fondamento della stessa risulta costituito dal rischio incombente sul custode, non dipendente dal caso fortuito, e dal nesso di causalità tra la cosa e l'evento (cfr. Tribunale di Napoli, 21.03.2025, n.
2908).
Le motivazioni del Giudicante di prime cure, pertanto, vanno del tutto condivise nella parte in cui ha ritenuto non assolto l'onere della prova in relazione al nesso di causalità in capo all'appellante tanto per quanto concerne la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. tanto in merito alla fattispecie di cui all'art. 2043 c.c.
Nel caso de quo, l'unico teste escusso ha espressamente dichiarato che sulla pista di pattinaggio risultavano presenti solchi e scanalature dovute all'usura, visibili anche al teste che, pur presente sul luogo dell'evento, non pattinava ed era in grado di vederle a distanza, dovendosi evidenziare che la deposizione appare generica, ancorata più che a fatti e circostanze oggettive, a valutazioni personali
(peraltro non consentite ai testimoni) e percezioni soggettive relative alla dinamica della caduta, tanto più che il testimone si trovava all'esterno del circuito ed i fatti sono avvenuti in pieno inverno ed in orario notturno.
pagina 9 di 12 Ancora, va osservato che nei propri atti introduttivi l'attore ha omesso qualsivoglia indicazione circa le condizioni della pista, essendosi limitato ad allegare di essere caduto mentre pattinava sulla pista di ghiaccio all'interno del Centro commerciale e che, dall'esame della deposizione resa, da un lato, non emerge se le riferite fessure fossero tali da potere provocare una caduta (che, peraltro, nel corso di un'attività di quel tipo, è evento altamente probabile), dall'altro, non si rinviene una prova adeguata sotto il profilo del nesso causale, non risultando in atti rappresentazioni fotografiche dello stato dei luoghi ed in particolare del punto in cui si è verificata la caduta.
Ora, tenendo conto del circostanza per cui era notte, vi era il riflesso del ghiaccio, che il testimone non risulta essere entrato all'interno della pista ma riferisce di essersi collocato a diversi metri di distanza dal punto ove è caduto il danneggiato e, nonostante ciò, in grado di vedere i solchi e le scanalature che avrebbero determinato la caduta del i quali non potrebbero giammai Pt_1 considerarsi insidie o trabocchetti se visibili da tanta distanza, non è possibile riconoscere alcuna responsabilità dell'appellata ai sensi dell'art. 2051 c.c. per difetto di prova in ordine al CP_1 nesso di causalità
Pertanto, va confermata la sentenza gravata sul punto, risultando peraltro ultronea qualsivoglia valutazione in merito alla prova liberatoria che il danneggiante dovrebbe fornire in difetto di prova del nesso di causalità.
Ancora, considerato che l'appellante invoca anche l'applicazione dell'art. 2043 c.c., espressione della regola generale del neminem laedere, va altresì confermata la motivazione del Giudice di prime cure nella parte in cui rigetta la domanda spiegata anche ai sensi della suddetta norma, in difetto di prova in merito al nesso di causalità tra la condotta asseritamente omissiva del Centro commerciale ed il danno riportato dal Del resto, in ossequio al principio di all'art. 2697 c.c., incombe sul Pt_1 danneggiato l'onere di provare la condotta dolosa o colposa, il danno ingiusto e l'evento naturalistico che si è andato a concretizzare nella lesione di interessi meritevoli di tutela per l'ordinamento giuridico (il cd. danno evento), oltre che il nesso di causalità tra la condotta e l'evento (cd. causalità materiale) le conseguenze pregiudizievoli di cui richiede la reintegrazione (cd. danno conseguenza).
Nel presente procedimento, nessuno degli elementi costitutivi della fattispecie è stato provato, tenuto conto della genericità dei fatti posti alla base dell'atto di citazione nonché delle risultanze probatorie emerse nel corso del giudizio di prime cure.
pagina 10 d i 12 In conclusione, l'appello proposto dal deve essere rigettato con conferma della sentenza Pt_1 impugnata alla luce della motivazione come emendata nella presente pronuncia.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio, in assenza di nota spese di parte, come da dispositivo, ai sensi del D.M. Giustizia 10.03.2014 n. 55, come modificato dal DM
147/2022, in relazione al valore della controversia e all'attività concretamente esercitata dai difensori costituiti rapportata anche al tenore delle difese svolte
7. Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17 L. 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo, a norma del comma 1 bis dell'art. 13.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 3053/2018 emessa dal Giudice di Pace di Nola, in data 18.06.2018, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 3053/2018, depositata il 18.06.2018,
Giudice di Pace di Nola, con emendata motivazione;
b) compensa le spese di lite per un terzo;
condanna al rimborso in favore di Parte_1 al pagamento di due terzi delle spese di lite del presente grado di giudizio, che CP_1 si liquidano per compensi in € 1.700,00, oltre IVA e c.p.a., oltre rimborso spese generali al
15% come per legge;
condanna al rimborso in favore di al Parte_1 CP_3 pagamento di due terzi delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano per compensi in € 1.700,00, oltre IVA e c.p.a., oltre rimborso spese generali al 15% come per legge;
condanna al rimborso in favore di al Parte_1 Parte_2 pagamento di due terzi delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano per compensi in € 1.700,00, oltre IVA e c.p.a., oltre rimborso spese generali al 15% come per legge;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere parte appellante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
pagina 11 d i 12 Così deciso in Nola, il 17 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Federica Peluso
pagina 12 d i 12