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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 13/10/2025, n. 1379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1379 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 12646/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
EL OS IU
COSTANZA TETI IU ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 12646/2025
V.G. instaurato da
(c.f ), con l'avv. Francesca Negrini Parte_1 C.F._1
e
(c.f ), con l'avv. Francesca Negrini Parte_2 C.F._2 con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante della presente sentenza.
“• Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 15 gennaio 1994 a Rodengo
Saiano (BS), trascritto negli uffici del Registro Civile del Comune di Rodengo Saiano atto n. 2, Parte
II Serie A, disponendo le annotazioni previste dalla legge;
• il Sig. , entro il giorno 5 di ogni mese si obbliga a corrispondere alla Sig.ra Parte_2
a titolo di assegno divorzile la somma mensile di € 500,00 a decorrere dal 1/9/2025 Parte_1 fino al 1/8/2028, fino a quando, cioè, egli inizierà a percepire la pensione. Detta somma sarà da rivalutare annualmente;
1 • i Sig.ri e danno atto di non avere reciprocamente altre pretese Parte_2 Parte_1 economiche, ad eccezione del ritiro da parte della Sig.ra degli ultimi effetti personali dalla Pt_1 ex casa coniugale;
• spese legali interamente a carico del Sig. ” Parte_2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti in data 15/01/1994 contraevano matrimonio, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Rodengo Saiano (atto n. 2, parte II, serie A)
Con decreto n. 2862/2019 del 09/05/2019 il Tribunale di Brescia omologava la separazione dei coniugi.
I ricorrenti hanno oggi chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni sopraindicate.
E' decorso il termine di cui all'art.3, n.2, lett. b), l. n. 898/70 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale. La comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, conforme alla legge ed all'interesse della prole, che, dunque, può essere recepito.
Si dà atto che le parti rinunciano all'impugnazione della sentenza.
Nulla per le spese (le spese della/e parte/i ammessa/e al gratuito patrocinio restano a carico dello
Stato).
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni menzionate in epigrafe;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Brescia, 25/09/2025.
Il presidente estensore
AV NI
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
EL OS IU
COSTANZA TETI IU ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 12646/2025
V.G. instaurato da
(c.f ), con l'avv. Francesca Negrini Parte_1 C.F._1
e
(c.f ), con l'avv. Francesca Negrini Parte_2 C.F._2 con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante della presente sentenza.
“• Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 15 gennaio 1994 a Rodengo
Saiano (BS), trascritto negli uffici del Registro Civile del Comune di Rodengo Saiano atto n. 2, Parte
II Serie A, disponendo le annotazioni previste dalla legge;
• il Sig. , entro il giorno 5 di ogni mese si obbliga a corrispondere alla Sig.ra Parte_2
a titolo di assegno divorzile la somma mensile di € 500,00 a decorrere dal 1/9/2025 Parte_1 fino al 1/8/2028, fino a quando, cioè, egli inizierà a percepire la pensione. Detta somma sarà da rivalutare annualmente;
1 • i Sig.ri e danno atto di non avere reciprocamente altre pretese Parte_2 Parte_1 economiche, ad eccezione del ritiro da parte della Sig.ra degli ultimi effetti personali dalla Pt_1 ex casa coniugale;
• spese legali interamente a carico del Sig. ” Parte_2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti in data 15/01/1994 contraevano matrimonio, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Rodengo Saiano (atto n. 2, parte II, serie A)
Con decreto n. 2862/2019 del 09/05/2019 il Tribunale di Brescia omologava la separazione dei coniugi.
I ricorrenti hanno oggi chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni sopraindicate.
E' decorso il termine di cui all'art.3, n.2, lett. b), l. n. 898/70 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale. La comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, conforme alla legge ed all'interesse della prole, che, dunque, può essere recepito.
Si dà atto che le parti rinunciano all'impugnazione della sentenza.
Nulla per le spese (le spese della/e parte/i ammessa/e al gratuito patrocinio restano a carico dello
Stato).
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni menzionate in epigrafe;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Brescia, 25/09/2025.
Il presidente estensore
AV NI
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