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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 15/09/2025, n. 4506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4506 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9118/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Cardile
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9118/2019 R.G. promossa da: nato a [...] il [...] (C.F. ), residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Adrano in Via De Pretis n. 24, elettivamente domiciliato in Adrano, Via Agrigento n. 2/A, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Perdicaro che lo rappresenta e difende giusta procura in calce rilasciata su foglio allegato all'atto di citazione;
Attore
Contro
(c.f. ) in persona del suo l.r.p.t., con sede legale in Catania, Via Controparte_1 P.IVA_1
Sant'Euplio n 40 rappresentato e difeso dall'avv. Enrico A. Orsolini, presso il cui studio in Via
A. Mario n. 47, Catania è elettivamente domiciliato;
Convenuto
-------------
Conclusioni
All'udienza del 14 maggio 2025 le parti costituite precisavano le conclusioni come da processo verbale in atti. La causa veniva posta in decisione previa assegnazione dei termini per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
pagina 1 di 7 --------------
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
e ne ha chiesto la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali, sì come CP_1 conseguenti al trattamento di laser terapia sul viso effettuato nei mesi di marzo/aprile/maggio
2017.
Si è costituito, sia pure tardivamente, che ha opposto, in via Controparte_1 pregiudiziale, l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del procedimento di mediazione. Nel merito, ha contestato la dedotta condotta professionale negligente ed anche la misura dell'indennizzo risarcitorio richiesto.
Con l'ordinanza del 5 gennaio 2022 l'adito Giudice ammetteva l'interrogatorio formale di parte convenuta, regolarmente espletato, ed anche la prova per testi articolata da parte attrice, di poi dichiarata decaduta in ragione della mancata citazione dell'informatore.
Con il successivo provvedimento dell'8 agosto 2023 era di poi ammessa CTU medico- legale.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 14 maggio 2025 previa concessione dei termini per lo scambio di memorie conclusionali e repliche.
------
Motivi della decisione
L'eccezione di improcedibilità della domanda, sì come opposta dalla difesa di parte convenuta sul rilievo del mancato esperimento del procedimento di mediazione, è inammissibile perché tardivamente formulata.
Si controverte, nel merito, della responsabilità civile che ascrive a Parte_1 [...] per il danno non patrimoniale patito a seguito del trattamento di laser terapia sul CP_1 viso effettuato nei mesi di marzo/aprile/maggio 2017.
La fattispecie risulta regolata dalla legge Gelli-Bianco (L. n. 24/2017).
Trattandosi, poi, di rapporto professionale fiduciario, il regime di responsabilità è di natura contrattuale, onde la applicazione al dato rapporto delle norme ad hoc previste.
pagina 2 di 7 È, infatti, ormai noto che il rapporto che si instaura tra il paziente e la struttura sanitaria trae fonte nel contratto atipico di spedalità, in virtù del quale la struttura sanitaria si obbliga a fornire al paziente una adeguata prestazione di contenuto sanitario, tra cui la messa la disposizione del personale medico e delle attrezzature necessarie, anche in caso di complicazioni o emergenza.
L'inquadramento del rapporto in ambito contrattuale comporta che la struttura sanitaria risponde dell'inadempimento delle prestazioni di natura medico-professionali ascrivibili all'operato del sanitario in virtù dell'art. 1218 cc, a nulla rilevando né che l'autore materiale del danno sia o meno dipendente della struttura sanitaria medesima né che la prestazione sia stata resa o meno in regime di convenzionamento con il S.S.N.
Ne consegue che la struttura sanitaria è obbligata a conformarsi, quanto al regime dell'onere probandi, alla regola contenuta nell'art. 1218 cc., secondo il quale è onere del debitore provare il fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero che l'inadempimento è stato determinato da causa a lui non imputabile;
il creditore, dal canto suo, deve dare prova della fonte negoziale o legale del suo diritto ed è onerato della mera allegazione dell'inadempimento di controparte.
Quanto, nello specifico, all'onere della prova sul nesso di causalità, si rammenti la pronunzia del giudice di legittimità (Cass. SS.UU. n. 577/2008) a mente della quale “questa
Corte (sent. N. 13533/2001) ha affermato che il meccanismo di ripartizione dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c. in materia di responsabilità contrattuale (in conformità a criteri di ragionevolezza per identità di situazioni probatorie, di riferibilità in concreto dell'onere probatorio alla sfera di azione dei singoli soggetti e di distinzione strutturale tra responsabilità contrattuale e da fatto illecito) è identico, sia che il creditore agisca per l'adempimento dell'obbligazione, ex art. 1453 c.c., sia che domandi il risarcimento per l'inadempimento contrattuale, ex art. 1218 c.c., senza richiamarsi in alcun modo alla distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato. Prestata piena adesione al principio espresso dalla pronunzia suddetta, ritengono queste S.U. che l'inadempimento rilevante nell'ambito dell'azione di responsabilità per risarcimento del danno nelle obbligazioni così dette di comportamento non è qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno. Ciò comporta che l'allegazione del creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, ma ad un inadempimento, per così dire,
pagina 3 di 7 qualificato, e cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno. Competerà al debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è proprio stato ovvero che, pur esistendo, non è stato nella fattispecie causa del danno”.
È in ragione dei summenzionati principi di diritto che è stata disposta CTU collegiale medico-legale al fine di verificare se, nella vicenda a mano, la struttura sanitaria operante il trattamento sia incorsa negli errori e nelle omissioni allegati in seno all'atto di citazione.
Le relative evidenze sono pienamente utilizzabili, se pur l'elaborato peritale risulta depositato senza essere stato previamente trasmesso alle parti per gli eventuali rilievi critici, stante che la difesa di non ha opposto specifiche osservazioni da rimettere al Controparte_1 collegio di CTU, ma solo deduzioni affatto esaminabili nella presente sede decisoria.
Si è, per tal via, accertato che , affetto da una forma di ipertricosi tra le Parte_1 sopracciglia ed il confine superiore della barba, è stato sottoposto ad un trattamento cd. di depilazione definitiva progressiva che non è stato correttamente eseguito in ragione della comparsa di piccole e molteplici cicatrici da ustione al viso (CTU, pagg. 11: “se lo strumento non è ben calibrato, se l'operatore non dosa bene la potenza dell'apparecchiatura laser…, se la durata dell'impulso non è tarata per un tempo brevissimo, la conseguenza immediata è che si avrà un'ustione dei tessuti circostanti il pelo, con successiva formazione di bolle e croste.
Successivamente si evidenzieranno i residuati cicatriziali collegati..”), a tutt'oggi persistenti, se pur ha avuto cura di adottare le procedure lenitive consigliate dal centro estetico.
Tanto basta per affermare la responsabilità di con il conseguente Controparte_1 riconoscimento dell'azionato diritto risarcitorio, a fronte del principio di diritto a tenore del quale, in tema di responsabilità civile, la verifica del nesso causale tra condotta omissiva e fatto dannoso si sostanzia nell'accertamento della probabilità positiva o negativa del conseguimento del risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno, riconosciuta alla condotta omessa, da compiersi mediante un giudizio controfattuale, che pone al posto dell'omissione il comportamento dovuto. E tal giudizio (Cass. 2018 n. 23197), deve essere effettuato sulla scorta del criterio del "più probabile che non", conformandosi ad uno standard di certezza probabilistica, che, in materia civile, non può essere ancorato alla determinazione quantitativa-statistica delle frequenze di classi di eventi (cd. probabilità quantitativa o pascaliana), la quale potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato pagina 4 di 7 riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e, nel contempo, di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili nel caso concreto (cd. probabilità logica o baconiana): ciò significa, quanto al caso a mano, che può certamente affermarsi la dedotta responsabilità, a petto del criterio del più probabile che non, per la sola considerazione che la condotta doverosa, segnatamente una utilizzazione più diligente del macchinario laser, avrebbe di certo evitato il risultato inestetico di cui oggi soffre. Parte_1
In ordine alla determinazione del quantum, la CTU collegiale medico-legale ha accertato che, dalle lesioni subite dal a seguito del trattamento, è derivato un danno Pt_1 estetico stimabile nella misura del 3%, in uno ad un danno biologico temporaneo pari a gg.
20 di inabilità parziale al 50%.
La liquidazione va effettuata a misura dell'art. 139 D.Lvo 7 settembre 2005 n. 209 (DM
18 luglio 2025), di guisa che, tenuto conto dell'età del ragazzo al momento del trattamento, il danno biologico va liquidato in complessivi €. 3.225,46.
L'indennizzo (€. 56,18 pro die) è, per tal via, così determinato:
• danno biologico temporaneo relativo 50%: €. 561,80.
Nel complesso fanno €. 3.787,26.
Non è dato di riconoscere alcuna personalizzazione del quantum risarcitorio poiché non è stata offerta dalla difesa dell'attore adeguata dimostrazione di specifiche componenti di danno diverse ed ulteriori rispetto a quelle di già ricomprese nella liquidazione del danno biologico sì come operato in applicazione della incontestata tabella di indennizzo.
D'altra parte, è noto che, a seguito della pronuncia delle SS.UU. 11 novembre 2008 n.
26972, non vi è più spazio, in punto di diritto, per configurare in via autonoma la categoria del danno morale, del quale specificamente si controverse, poiché può dirsi ormai consolidato il principio secondo cui, poiché il danno biologico ha natura non patrimoniale, e dal momento che il danno non patrimoniale ha natura unitaria, è corretto l'operato del giudice di merito che liquidi il risarcimento del danno biologico in una somma omnicomprensiva, posto che le varie voci di danno non patrimoniale (sub specie danno esistenziale, danno morale, danno estetico etc.) non costituiscono pregiudizi autonomamente risarcibili, ma possono venire in considerazione solo in sede di adeguamento del risarcimento al caso specifico.
pagina 5 di 7 Nel caso di specie, esso risulta liquidato, nella considerazione della tipicità e della ordinarietà della lesione subita, ragionevolmente apprezzandosi tanto la componente biologica (cioè la lesione della salute), quanto quella dinamico - relazionale (o esistenziale, cioè il peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, ove involgenti diritti fondamentali della persona) e morale (cioè la sofferenza interiore).
Stante il ritardo nell'adempimento della prestazione dovuta, sull'importo complessivo di €.
3.787,26 vanno computati gli interessi al tasso legale da riconoscersi sulla sorte capitale devalutata sino alla data del trattamento lesivo (€. 3.142,12) e rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo sino alla data della presente statuizione per un totale di €. 4.193,47.
Nulla va riconosciuto a titolo di rimborso della spesa necessaria per il nuovo trattamento laser idoneo ad eliminare l'inestetismo: la misura del riconosciuto danno biologico è comprensiva di tal pregiudizio ed il di più preteso comporterebbe una inammissibile duplicazione, laddove, d'altra parte, l'attore non ha giammai chiaramente optato per la scelta di sottoporsi ad un nuovo intervento.
L'esito del giudizio impone la condanna di alla refusione delle spese legali Controparte_1 in favore della parte attrice: sono liquidate a petto del DM 147/2022 in considerazione dei valori medi secondo lo scaglione €. 1.100,00/€. 5.200,00 (fasi: studio della controversia, introduttiva, trattazione, decisione).
Ad esse va aggiunto l'esborso di €. 199,99, sì come sostenuto dal per il perito di Pt_1 parte.
Non sussistono le condizioni legittimanti la condanna della parte convenuta a titolo di responsabilità aggravata.
Non essendovi prova di materiale esborso le spese di CTU vanno poste a carico della società convenuta.
P.Q.M.
il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, in persona del giudice unico, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.9118/2019 R.G., così statuisce:
pagina 6 di 7 condanna al pagamento, in favore di , della complessiva Controparte_1 Parte_1 somma di €. 4.193,47 a titolo di danno biologico, oltre interessi legali dal dì della sentenza sino al soddisfo.
Condanna alla refusione, in favore di , oltre che di €. 199,99 Controparte_1 Parte_1
a titolo di rimborso delle spese del CTP, delle spese processuali che si liquidano, in complessivi €. 2.552,00, oltre CU e spese di notifica, IVA, CPA e spese generali.
Le spese di CTU sono a carico di . Controparte_2
Così deciso in Catania, il 15 settembre 2025
Il GIUDICE
dott. Francesco Cardile
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Cardile
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9118/2019 R.G. promossa da: nato a [...] il [...] (C.F. ), residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Adrano in Via De Pretis n. 24, elettivamente domiciliato in Adrano, Via Agrigento n. 2/A, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Perdicaro che lo rappresenta e difende giusta procura in calce rilasciata su foglio allegato all'atto di citazione;
Attore
Contro
(c.f. ) in persona del suo l.r.p.t., con sede legale in Catania, Via Controparte_1 P.IVA_1
Sant'Euplio n 40 rappresentato e difeso dall'avv. Enrico A. Orsolini, presso il cui studio in Via
A. Mario n. 47, Catania è elettivamente domiciliato;
Convenuto
-------------
Conclusioni
All'udienza del 14 maggio 2025 le parti costituite precisavano le conclusioni come da processo verbale in atti. La causa veniva posta in decisione previa assegnazione dei termini per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
pagina 1 di 7 --------------
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
e ne ha chiesto la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali, sì come CP_1 conseguenti al trattamento di laser terapia sul viso effettuato nei mesi di marzo/aprile/maggio
2017.
Si è costituito, sia pure tardivamente, che ha opposto, in via Controparte_1 pregiudiziale, l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del procedimento di mediazione. Nel merito, ha contestato la dedotta condotta professionale negligente ed anche la misura dell'indennizzo risarcitorio richiesto.
Con l'ordinanza del 5 gennaio 2022 l'adito Giudice ammetteva l'interrogatorio formale di parte convenuta, regolarmente espletato, ed anche la prova per testi articolata da parte attrice, di poi dichiarata decaduta in ragione della mancata citazione dell'informatore.
Con il successivo provvedimento dell'8 agosto 2023 era di poi ammessa CTU medico- legale.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 14 maggio 2025 previa concessione dei termini per lo scambio di memorie conclusionali e repliche.
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Motivi della decisione
L'eccezione di improcedibilità della domanda, sì come opposta dalla difesa di parte convenuta sul rilievo del mancato esperimento del procedimento di mediazione, è inammissibile perché tardivamente formulata.
Si controverte, nel merito, della responsabilità civile che ascrive a Parte_1 [...] per il danno non patrimoniale patito a seguito del trattamento di laser terapia sul CP_1 viso effettuato nei mesi di marzo/aprile/maggio 2017.
La fattispecie risulta regolata dalla legge Gelli-Bianco (L. n. 24/2017).
Trattandosi, poi, di rapporto professionale fiduciario, il regime di responsabilità è di natura contrattuale, onde la applicazione al dato rapporto delle norme ad hoc previste.
pagina 2 di 7 È, infatti, ormai noto che il rapporto che si instaura tra il paziente e la struttura sanitaria trae fonte nel contratto atipico di spedalità, in virtù del quale la struttura sanitaria si obbliga a fornire al paziente una adeguata prestazione di contenuto sanitario, tra cui la messa la disposizione del personale medico e delle attrezzature necessarie, anche in caso di complicazioni o emergenza.
L'inquadramento del rapporto in ambito contrattuale comporta che la struttura sanitaria risponde dell'inadempimento delle prestazioni di natura medico-professionali ascrivibili all'operato del sanitario in virtù dell'art. 1218 cc, a nulla rilevando né che l'autore materiale del danno sia o meno dipendente della struttura sanitaria medesima né che la prestazione sia stata resa o meno in regime di convenzionamento con il S.S.N.
Ne consegue che la struttura sanitaria è obbligata a conformarsi, quanto al regime dell'onere probandi, alla regola contenuta nell'art. 1218 cc., secondo il quale è onere del debitore provare il fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero che l'inadempimento è stato determinato da causa a lui non imputabile;
il creditore, dal canto suo, deve dare prova della fonte negoziale o legale del suo diritto ed è onerato della mera allegazione dell'inadempimento di controparte.
Quanto, nello specifico, all'onere della prova sul nesso di causalità, si rammenti la pronunzia del giudice di legittimità (Cass. SS.UU. n. 577/2008) a mente della quale “questa
Corte (sent. N. 13533/2001) ha affermato che il meccanismo di ripartizione dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c. in materia di responsabilità contrattuale (in conformità a criteri di ragionevolezza per identità di situazioni probatorie, di riferibilità in concreto dell'onere probatorio alla sfera di azione dei singoli soggetti e di distinzione strutturale tra responsabilità contrattuale e da fatto illecito) è identico, sia che il creditore agisca per l'adempimento dell'obbligazione, ex art. 1453 c.c., sia che domandi il risarcimento per l'inadempimento contrattuale, ex art. 1218 c.c., senza richiamarsi in alcun modo alla distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato. Prestata piena adesione al principio espresso dalla pronunzia suddetta, ritengono queste S.U. che l'inadempimento rilevante nell'ambito dell'azione di responsabilità per risarcimento del danno nelle obbligazioni così dette di comportamento non è qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno. Ciò comporta che l'allegazione del creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, ma ad un inadempimento, per così dire,
pagina 3 di 7 qualificato, e cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno. Competerà al debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è proprio stato ovvero che, pur esistendo, non è stato nella fattispecie causa del danno”.
È in ragione dei summenzionati principi di diritto che è stata disposta CTU collegiale medico-legale al fine di verificare se, nella vicenda a mano, la struttura sanitaria operante il trattamento sia incorsa negli errori e nelle omissioni allegati in seno all'atto di citazione.
Le relative evidenze sono pienamente utilizzabili, se pur l'elaborato peritale risulta depositato senza essere stato previamente trasmesso alle parti per gli eventuali rilievi critici, stante che la difesa di non ha opposto specifiche osservazioni da rimettere al Controparte_1 collegio di CTU, ma solo deduzioni affatto esaminabili nella presente sede decisoria.
Si è, per tal via, accertato che , affetto da una forma di ipertricosi tra le Parte_1 sopracciglia ed il confine superiore della barba, è stato sottoposto ad un trattamento cd. di depilazione definitiva progressiva che non è stato correttamente eseguito in ragione della comparsa di piccole e molteplici cicatrici da ustione al viso (CTU, pagg. 11: “se lo strumento non è ben calibrato, se l'operatore non dosa bene la potenza dell'apparecchiatura laser…, se la durata dell'impulso non è tarata per un tempo brevissimo, la conseguenza immediata è che si avrà un'ustione dei tessuti circostanti il pelo, con successiva formazione di bolle e croste.
Successivamente si evidenzieranno i residuati cicatriziali collegati..”), a tutt'oggi persistenti, se pur ha avuto cura di adottare le procedure lenitive consigliate dal centro estetico.
Tanto basta per affermare la responsabilità di con il conseguente Controparte_1 riconoscimento dell'azionato diritto risarcitorio, a fronte del principio di diritto a tenore del quale, in tema di responsabilità civile, la verifica del nesso causale tra condotta omissiva e fatto dannoso si sostanzia nell'accertamento della probabilità positiva o negativa del conseguimento del risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno, riconosciuta alla condotta omessa, da compiersi mediante un giudizio controfattuale, che pone al posto dell'omissione il comportamento dovuto. E tal giudizio (Cass. 2018 n. 23197), deve essere effettuato sulla scorta del criterio del "più probabile che non", conformandosi ad uno standard di certezza probabilistica, che, in materia civile, non può essere ancorato alla determinazione quantitativa-statistica delle frequenze di classi di eventi (cd. probabilità quantitativa o pascaliana), la quale potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato pagina 4 di 7 riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e, nel contempo, di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili nel caso concreto (cd. probabilità logica o baconiana): ciò significa, quanto al caso a mano, che può certamente affermarsi la dedotta responsabilità, a petto del criterio del più probabile che non, per la sola considerazione che la condotta doverosa, segnatamente una utilizzazione più diligente del macchinario laser, avrebbe di certo evitato il risultato inestetico di cui oggi soffre. Parte_1
In ordine alla determinazione del quantum, la CTU collegiale medico-legale ha accertato che, dalle lesioni subite dal a seguito del trattamento, è derivato un danno Pt_1 estetico stimabile nella misura del 3%, in uno ad un danno biologico temporaneo pari a gg.
20 di inabilità parziale al 50%.
La liquidazione va effettuata a misura dell'art. 139 D.Lvo 7 settembre 2005 n. 209 (DM
18 luglio 2025), di guisa che, tenuto conto dell'età del ragazzo al momento del trattamento, il danno biologico va liquidato in complessivi €. 3.225,46.
L'indennizzo (€. 56,18 pro die) è, per tal via, così determinato:
• danno biologico temporaneo relativo 50%: €. 561,80.
Nel complesso fanno €. 3.787,26.
Non è dato di riconoscere alcuna personalizzazione del quantum risarcitorio poiché non è stata offerta dalla difesa dell'attore adeguata dimostrazione di specifiche componenti di danno diverse ed ulteriori rispetto a quelle di già ricomprese nella liquidazione del danno biologico sì come operato in applicazione della incontestata tabella di indennizzo.
D'altra parte, è noto che, a seguito della pronuncia delle SS.UU. 11 novembre 2008 n.
26972, non vi è più spazio, in punto di diritto, per configurare in via autonoma la categoria del danno morale, del quale specificamente si controverse, poiché può dirsi ormai consolidato il principio secondo cui, poiché il danno biologico ha natura non patrimoniale, e dal momento che il danno non patrimoniale ha natura unitaria, è corretto l'operato del giudice di merito che liquidi il risarcimento del danno biologico in una somma omnicomprensiva, posto che le varie voci di danno non patrimoniale (sub specie danno esistenziale, danno morale, danno estetico etc.) non costituiscono pregiudizi autonomamente risarcibili, ma possono venire in considerazione solo in sede di adeguamento del risarcimento al caso specifico.
pagina 5 di 7 Nel caso di specie, esso risulta liquidato, nella considerazione della tipicità e della ordinarietà della lesione subita, ragionevolmente apprezzandosi tanto la componente biologica (cioè la lesione della salute), quanto quella dinamico - relazionale (o esistenziale, cioè il peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, ove involgenti diritti fondamentali della persona) e morale (cioè la sofferenza interiore).
Stante il ritardo nell'adempimento della prestazione dovuta, sull'importo complessivo di €.
3.787,26 vanno computati gli interessi al tasso legale da riconoscersi sulla sorte capitale devalutata sino alla data del trattamento lesivo (€. 3.142,12) e rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo sino alla data della presente statuizione per un totale di €. 4.193,47.
Nulla va riconosciuto a titolo di rimborso della spesa necessaria per il nuovo trattamento laser idoneo ad eliminare l'inestetismo: la misura del riconosciuto danno biologico è comprensiva di tal pregiudizio ed il di più preteso comporterebbe una inammissibile duplicazione, laddove, d'altra parte, l'attore non ha giammai chiaramente optato per la scelta di sottoporsi ad un nuovo intervento.
L'esito del giudizio impone la condanna di alla refusione delle spese legali Controparte_1 in favore della parte attrice: sono liquidate a petto del DM 147/2022 in considerazione dei valori medi secondo lo scaglione €. 1.100,00/€. 5.200,00 (fasi: studio della controversia, introduttiva, trattazione, decisione).
Ad esse va aggiunto l'esborso di €. 199,99, sì come sostenuto dal per il perito di Pt_1 parte.
Non sussistono le condizioni legittimanti la condanna della parte convenuta a titolo di responsabilità aggravata.
Non essendovi prova di materiale esborso le spese di CTU vanno poste a carico della società convenuta.
P.Q.M.
il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, in persona del giudice unico, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.9118/2019 R.G., così statuisce:
pagina 6 di 7 condanna al pagamento, in favore di , della complessiva Controparte_1 Parte_1 somma di €. 4.193,47 a titolo di danno biologico, oltre interessi legali dal dì della sentenza sino al soddisfo.
Condanna alla refusione, in favore di , oltre che di €. 199,99 Controparte_1 Parte_1
a titolo di rimborso delle spese del CTP, delle spese processuali che si liquidano, in complessivi €. 2.552,00, oltre CU e spese di notifica, IVA, CPA e spese generali.
Le spese di CTU sono a carico di . Controparte_2
Così deciso in Catania, il 15 settembre 2025
Il GIUDICE
dott. Francesco Cardile
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 7 di 7