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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 15/04/2025, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio composto dai Magistrati
Maria Eugenia Pupa Presidente
Manuela Palvarini Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta in data 07.04.2025 al n. 1874 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli
Affari di Volontaria Giurisdizione congiuntamente promossa da Parte_1
(C.F. e da (C.F.
[...] C.F._1 Parte_2
), entrambi con il patrocinio dell'Avv. Valentina Di Stasio, C.F._2
con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO Sede.
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto).
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come congiuntamente precisate nel ricorso depo- sitato in data 07.04.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I ricorrenti hanno allegato di essere genitori di (nata il [...]); di avere con- Per_1
vissuto more uxorio;
che la ricorrente risiede con la figlia nell'ex casa familiare sita in Cas- sano NA (VA), Via Gasparoli n. 47, di proprietà della per la quota del 90% Pt_1
e del per la restante quota del 10%1; che il ricorrente vive presso i propri geni- Parte_2
tori in Casorate Sempione (VA), Via Carno n. 2, che il medesimo, tra l'altro, è proprieta- rio dell'autoveicolo “Suzuki” targato FH463DV e nell'anno 2023 ha percepito redditi netti da lavoro dipendente per complessivi € 22.200,00 circa2 e che la tra l'altro, è Pt_1
proprietaria dell'autoveicolo “Peugeot” targato FR289PR e ha percepito nell'anno 2023 redditi netti da lavoro dipendente per complessivi € 16.600,00 circa e nell'anno 2024
l'importo mensile di circa € 150,00 a titolo di Assegno Unico3 e hanno chiesto regola- mentare i loro rapporti rispetto alla prole come segue:
“1.1. Assegnare alla SI.ra la casa familiare sita in Cassano NA (VA), Via Parte_3
Gasparoli n 47 di proprietà al 90% della SI.ra e al 10% del SI. ove la Pt_1 Parte_2
minore sarà collocata.
In ragione dei rapporti dare/avere intercorsi, il SI. si impegna a cedere a titolo gratuito alla Parte_2
SI.ra , la propria quota, pari al 10%, di proprietà dell'immobile sito in Cassano Parte_3
NA (VA), Via Gasparoli n. 47, censito al catasto fabbricati come da visura storica per immobile che si allega (Doc. n. 11);
1.2 Affidare la figlia in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso Per_1
la madre;
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i genitori potranno eser- citare la responsabilità genitoriale separatamente, le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute della minore dovranno essere assunte di comune tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della figlia.
1.3 Regolare i tempi di frequentazione della minore come segue:
I nonni materni e paterni si alterneranno settimanalmente per almeno 3 giorni a settimana per il ritiro a scuola della nipote . Eventuali imprevisti verranno comunicati in anticipo tra i genitori. Sono fatti Per_1
salvi recuperi.
Nelle settimane di spettanza dei nonni paterni, questi ultimi terranno con sé presso la propria Per_1
abitazione ove, il padre, al rientro dal lavoro, provvederà alla cena e successivamente ad essa, ad accom- pagnare dalla madre;
Per_1
Nelle settimane di spettanza dei nonni materni, , dopo l'uscita da scuola, rimarrà a casa degli Per_1
stessi fino a quando la madre non andrà a prenderla occupandosi della minore nei restanti giorni. trascorrerà i weekend con i genitori secondo il principio dell'alternanza; nei weekend di spettanza Per_1
del padre, quest'ultimo provvederà a recuperare presso l'abitazione materna il venerdì dopocena e Per_1
la riporterà alla madre la domenica non oltre le 20:30 dopo aver provveduto alla cena;
trascorrerà ogni anno il Santo Natale con la madre e la giornata di Santo Stefano con il padre;
Per_1
Durante le vacanze natalizie – per tali intendersi il periodo coincidente con la chiusura delle scuole, di regola dal 23 dicembre al 6 gennaio – , salvo quanto sopra indicato per le giornate del 25 e 26 Per_1
dicembre, trascorrerà dal 23 al 30 dicembre con la madre e dal 31 dicembre al 6 gennaio con il padre, ad anni alterni;
Durante il periodo estivo il padre terrà con sé la minore per (n. 2) due settimane, anche non consecutive;
i genitori si impegneranno a comunicare reciprocamente entro il 30 maggio di ogni anno i periodi e le set- timane prescelti per le vacanze estive;
è fatta salva la possibilità di organizzare ulteriori vacanze durante l'anno;
Durante le festività di Pasqua e di Carnevale – per tali intendendosi il periodo coincidente con la chiusu- ra della scuola – trascorrerà la prima metà dei giorni con un genitore e la seconda metà con Per_1
l'altro, ad anni alterni. La medesima regolamentazione viene applicata per ogni altro ponte/festività;
Ponti, compleanni, festività civili seguono il principio dell'alternanza;
Previo accordo tra genitori e compatibilmente con gli impegni scolastici la minore potrà trascorrere le va- canze estive e/o invernali con i nonni materni e paterni.
1.4. Disporre che il padre contribuisca al mantenimento della minore mediante il versamento alla SI.ra della somma mensile di € 300,00, per 12 mensilità annue, da versarsi entro il giorno 5 di ogni Pt_1
mese, oltre rivalutazione ISTAT;
oltre al 50% delle spese non coperte dall'assegno di mantenimento or- dinario come da Protocollo vigente presso il Tribunale di Milano da versarsi parimenti entro il giorno 15 di ogni mese sul c/c della madre (Doc. n. 12);
1.5. Autorizzare la madre a percepire l'assegno unico a favore di nella misura del 100%; Per_1
1.6 Dichiarare che le detrazioni fiscali delle spese relative alla minore vengano riconosciute al 50% ad entrambi i genitori;
Dovranno naturalmente essere fatti salvi i migliori e diversi accordi che i genitori assumeranno nell'interesse della minore.
Le parti si impegnano a comunicare tra loro, per via telefonica o tramite messaggio, tutte le tematiche ri- guardanti la figlia. Le spese del presente procedimento si intendono integralmente compensate tra le parti”.
IN DIRITTO SI OSSERVA
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento del ricorso in quanto le condizioni concordate dai genitori della minore non sono contrarie né al buon costume, né all'ordine pubblico e, ove puntualmente rispettate, appaiono idonee a garantire a Per_1
il diritto a una crescita sana ed equilibrata (e/o a contenere i pregiudizi derivatile dalla di- sgregazione del nucleo familiare).
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, come innanzi composto, definitivamente pronunziando:
PRENDE ATTO delle condizioni concordate dai genitori di (innanzi Controparte_1
integralmente richiamate) e DISPONE in conformità.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tri- bunale, il 15.04.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Maria Eugenia Pupa 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 V. doc. 11 2 V. doc. 4, 6, 8, 9, 10 3 V. doc. 3, 5, 7, 10