Art. 2. Rivalutazione delle pensioni indirette e di riversibilita'
Le pensioni indirette e di riversibilita', in corso di godimento al 1 gennaio 1961, liquidate in favore di superstiti di agenti deceduti anteriormente al 1 dicembre 1954 e di pensionati con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1955, sono riliquidate, applicando alla pensione diretta, riliquidata ai sensi del precedente articolo le percentuali stabilite dall' articolo 9 del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402 .
Le pensioni indirette e di riversibilita', in corso di godimento al 1 gennaio 1961, liquidate in favore di superstiti di agenti deceduti anteriormente al 1 dicembre 1954 e di pensionati con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1955, sono riliquidate, applicando alla pensione diretta, riliquidata ai sensi del precedente articolo le percentuali stabilite dall' articolo 9 del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402 .