CASS
Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 31/07/2025, n. 28183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28183 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IT IS nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 23/10/2024 della CORTE APPELLO di LECCE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA FRANCESCA LOY, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore del ricorrente, avvocato ANTONIO SAVOIA, che insiste per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Lecce - giudicando in sede di rinvio in conseguenza dell’annullamento pronunciato, limitatamente al capo A) e al trattamento sanzionatorio, dalla prima sezione della Corte di cassazione con sentenza n. 19416/2023 – in parziale riforma della decisione del G.U.P. del Tribunale di Lecce, che ha dichiarato ST TO colpevole, tra gli altri, del reato di cui all’art. 416-bis commi 1, 2, 3, 4 e ultimo cod. pen., contestato al capo A), ha rideterminato il trattamento sanzionatorio e confermato nel resto la sentenza di primo grado. Penale Sent. Sez. 5 Num. 28183 Anno 2025 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 26/06/2025 2 1.1. Secondo la prospettazione accusatoria, ST TO avrebbe militato nella associazione mafiosa denominata “Sacra Corona Unita”; in particolare, nella costola facente capo a LE IG, secondo le fonti di prova costituite dalle convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia EL CO, già affiliato al predetto clan, nel quale ha riferito essere inserito anche il TO, e IO RE, che ha narrato della iniziativa assunta dal TO unitamente al CO, consistita nell’intromettersi, su mandato di IO IG, e a scopo di illecito profitto, nella riscossione dei crediti vantati da LA RE (zia di IO), nei confronti di tale NO. Tale episodio, secondo i giudici di merito, sarebbe evocativo della immanenza del dominio mafioso del clan IG sul territorio e della caratura criminale di TO, confermando, ab extrinseco, la veridicità di quanto esposto da EL CO nell’assegnare all’imputato il ruolo di stabile componente della associazione ex art. 416-bis cod. pen., reso concreto dalla partecipazione al raid punitivo presso l’esercizio commerciale della sorella di IO RE. 1.2. Con la sentenza rescindente, la Corte di cassazione ha considerato che: - le dichiarazioni di RE, in certa misura riscontrate da quelle del NO, che ha confermato di avere consegnato, in una occasione, 4000 euro a ST TO, presentatosi a nome di NO De CA (marito della RE), sono state invece smentite dalla zia LA, che ha negato persino di conoscere l’imputato; - che la totale inattendibilità delle dichiarazioni della persona offesa LA RE affermata dai giudici di merito – per quanto rafforzate dalle dichiarazioni individualizzanti di NO e, in minor misura, da quelle di NO De CA - «avrebbero dovuto trovare completamento con la disamina del residuo, ma tutt’altro che marginale, profilo, attinente alla responsabilità di EL CO, che IO RE (riferendo ciò che egli assume essergli stato confidato dalla zia) indica come coautore di plurime minacce in danno dei coniugi LA RE e NO De CA il quale, nondimeno, non risulta avere reso, al riguardo e per quanto consta, esaustive dichiarazioni». 1.3. Pertanto, la Corte di cassazione ha dato mandato al giudice del rinvio di tenere conto, quanto all’addebito associativo, «che la RE ha decisamente escluso di avere subìto l’illecita intromissione di ST TO, che ha detto di non conoscere;
che anche De CA ha taciuto in ordine alle pressioni che – a dire di IO RE – EL CO e ST TO avrebbero esercitato a loro danno in più circostanze;
che sempre stando al narrato di RE, CO avrebbe accompagnato TO anche nell’attività di esazione presso NO.» 1.4. Con riguardo al trattamento sanzionatorio, la sentenza rescindente ha demandato al giudice del rinvio una nuova determinazione del trattamento sanzionatorio, sul rilievo che il primo giudice aveva erroneamente considerato quale reato più grave 3 l’associazione mafiosa rispetto a quella di cui all’art. 74 d.p.r. n. 309/1990 per la quale pure il TO è stato condannato. 2. Con il ricorso in esame, il difensore dell’imputato, avvocato Antonio Savoia, si affida a un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la decisione, con il quale denuncia erronea applicazione dell’art. 416-bis cod. pen. e correlati vizi della motivazione con riguardo alla affermata partecipazione di TO alla associazione mafiosa di cui al capo A). 2.1. Premette ricordando che il ragionamento della Corte di appello di Lecce si fonda sulla considerazione che le dichiarazioni dei due collaboratori di giustizia CO e RE sono convergenti riguardo alla partecipazione di TO nell’episodio della riscossione dei 4000 euro in danno della zia di RE, e renderebbero minus-valenti le dichiarazioni della stessa vittima, che ha negato il coinvolgimento del TO, che neppure conosceva, e del consorte, NO De CA, che non ha mai parlato di pressioni ricevute dal TO. 2.2. Deduce, quindi, che il ragionamento della Corte di appello sarebbe illogico e apodittico, perché non spiega in forza di quali motivi sarebbero trascurabili le dichiarazioni delle persone offese, laddove escludono qualsivoglia partecipazione del TO nell’episodio della riscossione dei 4000 euro e, soprattutto, nell’ottica difensiva, si basa sull’erroneo presupposto della convergenza delle propalazioni dei due collaboratori. Si sostiene, infatti, nel ricorso, che le dichiarazioni del collaborante CO sarebbero intrinsecamente contraddittorie in merito al ruolo del TO, laddove egli avrebbe, prima, affermato che la somma estorta era stata consegnata al ricorrente, poi divisa secondo le indicazioni del CO;
successivamente, avrebbe, invece, dichiarato che il NO era stato portato al suo cospetto da non meglio individuate persone, e che questi gli aveva consegnato il danaro. D’altro canto, contraddizioni emergerebbero anche rispetto al propalato del RE, che ha riferito che «fu anche CO, più volte, a pretendere il denaro da sua zia», mentre CO ha espressamente escluso un suo coinvolgimento diretto, solo chiamando in causa il ricorrente. 2.3. Lamenta, inoltre, la difesa ricorrente, che la Corte di appello non avrebbe tenuto conto della necessità dei riscontri estrinseci necessari ai fini del giudizio di attendibilità del CO, che non può beneficiare, con riguardo alla posizione di TO, delle dichiarazioni delle vittime che hanno sempre smentito di avere ricevuto pressioni dal ricorrente. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso non è fondato 4 1. Il ricorrente formula censure afferenti esclusivamente alla responsabilità per il delitto di cui all’art. 416 bis cod. pen. (mentre, nulla deduce in merito al trattamento sanzionatorio, pure attinto dall’annullamento) e la sentenza impugnata ha ben illustrato gli argomenti in virtù dei quali, alla luce della rinnovata attività istruttoria, ha ritenuto superate le aporie individuate dal Giudice di legittimità, cosicchè non sono ravvisabili le denunciate illogicità. 2. La Corte di appello ha premesso di avere proceduto alla rinnovazione dell’istruttoria, esaminando i collaboratori di giustizia EL CO e IO RE. 2.1. Ha riportato le dichiarazioni rese dinanzi al Giudice di secondo grado da EL CO, il quale ha riferito, in sintesi, che: dopo la sua scarcerazione avvenuta nel 2015 aveva ricevuto la visita dei LA RE, alla quale, - essendo egli a conoscenza che la stessa percepiva mensilmente 4500 euro da PE NO, il quale aveva acquistato una braceria da IO RE (nipote di LA) - aveva chiesto ‘un pensiero’, pari a 4000 – 4500 euro, che era stato, poi, materialmente consegnato dallo stesso NO direttamente a ST TO;
ha precisato di non essersi mai recato presso la RE, in quanto sottoposto a restrizione, potendo uscire di casa solo due ore al giorno;
che non le ha mai rivolto minacce, in quanto donna;
che la somma era stata poi suddivisa tra gli altri sodali dallo stesso CO;
ha confermato che NO è stato condotto presso di lui da alcuni ragazzi e che a lui disse che l’importo della cambiale, per quel mese, avrebbe dovuto consegnarla, invece che a LA RE, ai suoi uomini (di esso CO). In sintesi, ha riferito di avere detto sia a LA RE, che si era recata presso di lui, che a NO, che era stato portato al suo cospetto dai ‘ragazzi’, che l’importo della cambiale doveva essere consegnata a lui, come in effetti è avvenuto, nel senso che NO ha consegnato il danaro a TO, recatosi presso la sua braceria (del NO). 1.2. Quanto a RE, la Corte di appello ha ricordato che egli ha riferito di avere aderito giovanissimo al gruppo di CO;
che, in seguito alla sua scelta collaborativa, aveva avuto un colloquio in carcere con la zia LA, la quale gli aveva riferito di una pretesa di CO, coinvolgendo anche ST TO, anche se non aveva saputo riferire se la richiesta fu fatta alla zia da CO e TO insieme o separatamente;
RE ha anche precisato che, per come riferitole dalla zia, la medesima richiesta era stata rivolta anche al NO, nuovo titolare della braceria, dal quale si fecero consegnare 4000 euro. 1.3. Alla luce delle dichiarazioni rese dai due collaboratori nel giudizio di appello, così sintetizzate, la Corte territoriale ha, quindi, ritenuto che essi avessero riferito in maniera concorde della affiliazione del TO al clan IG e del suo coinvolgimento diretto, 5 insieme ad EL CO, nella vicenda estorsiva/ritorsiva ai danni di LA RE, concretizzatasi nella materiale riscossione, da parte del TO, della somma di 4000 euro, a lui consegnata direttamente dal NO. 1.4. Ha considerato, quindi, come validi elementi di riscontro, sia la chiamata in reità di CO verso TO, indicato quale autore dell’atto intimidatorio (con danneggiamento di un televisore ed esplosione di colpi di arma da fuoco) ai danni della sala giochi gestita dalla sorella e dal cognato del propalante, sia, con riguardo alla vicenda NO, il riscontro proveniente dalle dichiarazioni di quest’ultimo, che ha riferito di avere consegnato, in una occasione, 4000 euro al TO. 1.5. Sulla base di tali elementi, la Corte di appello ha ritenuto “superata la carenza logica evidenziata dalla Corte di cassazione riguardo al non dover ritenere attendibile la reticenza della RE, proprio in virtù delle odierne dichiarazioni di CO EL che ha sostanzialmente confermato il coinvolgimento del TO nella vicenda estorsiva ai danni della zia del pentito”. Questo perché, ha precisato la sentenza impugnata, “le convergenti dichiarazioni del CO e di IO RE quanto ad affiliazione del TO e coinvolgimento in uno specifico fatto estorsivo direttamente connesso all’associazione mafiosa (ritorsione per la scelta collaborativa di IO RE) costituiscono elementi di prova di rilievo, ai sensi dell’art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., nella loro reciproca conferma, che non devono avere necessariamente i requisiti richiesti per gli indizi a norma dell’art. 192, comma secondo, cod. proc. pen. e risultano sufficientemente precisi nella loro oggettiva consistenza e idonei a confermare, in un apprezzamento unitario, la prova dichiarativa ….).” (pg. 8-9). 1.6. La Corte di appello ha, quindi, ribadito che il NO (debitore di LA RE a seguito dell’acquisto della braceria), nel confermare di avere concordato il pagamento mediante cambiali e di avere sempre consegnato i soldi ad NO De CA (marito della RE), ha dichiarato che si presentò da lui proprio ST TO al quale consegnò il corrispettivo della cambiale in scadenza per quel mese, e osservato che poco rileva che, sempre secondo le dichiarazioni del NO, il TO si presentò dicendogli che lo mandava De CA…e che fu lo stesso De CA a consegnarli, poco dopo, la cambiale, poiché, in una lettura unitaria dei dati, è possibile affermare che “l’intromissione del TO in quella riscossione non fu la conseguenza di un mero e lecito incarico, appunto, di riscossione conferito dal De CA, e la stessa disponibilità del De CA a restituire la ambiale va letta come compendio conclusivo della vicenda estorsiva, dovendo sottostare i coniugi RE-De CA alla pretesa ritorsiva/estorsiva del clan” ( pg.9). 2. Ritiene il collegio che la sentenza impugnata abbia colmato – con argomenti coerenti con le rappresentate fonti di prova, giuridicamente corretti e intrinsecamente logici - le 6 lacune motivazionali segnalate dalla Corte di cassazione, illustrando con argomenti del tutto razionali e agevolmente apprezzabili nella loro significatività logica, come le acquisite dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, apprezzate nella loro complessiva valenza, abbiano oscurato le contrastanti dichiarazioni della persona offesa e del marito, la cui valutazione di inattendibilità è stata ampiamente giustificata. 2.1. Non sono, quindi, ravvisabili aporie e illogicità nel costrutto argomentativo su cui è imperniata la decisione in esame. 3. Al rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 26 giugno 2025
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA FRANCESCA LOY, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore del ricorrente, avvocato ANTONIO SAVOIA, che insiste per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Lecce - giudicando in sede di rinvio in conseguenza dell’annullamento pronunciato, limitatamente al capo A) e al trattamento sanzionatorio, dalla prima sezione della Corte di cassazione con sentenza n. 19416/2023 – in parziale riforma della decisione del G.U.P. del Tribunale di Lecce, che ha dichiarato ST TO colpevole, tra gli altri, del reato di cui all’art. 416-bis commi 1, 2, 3, 4 e ultimo cod. pen., contestato al capo A), ha rideterminato il trattamento sanzionatorio e confermato nel resto la sentenza di primo grado. Penale Sent. Sez. 5 Num. 28183 Anno 2025 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 26/06/2025 2 1.1. Secondo la prospettazione accusatoria, ST TO avrebbe militato nella associazione mafiosa denominata “Sacra Corona Unita”; in particolare, nella costola facente capo a LE IG, secondo le fonti di prova costituite dalle convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia EL CO, già affiliato al predetto clan, nel quale ha riferito essere inserito anche il TO, e IO RE, che ha narrato della iniziativa assunta dal TO unitamente al CO, consistita nell’intromettersi, su mandato di IO IG, e a scopo di illecito profitto, nella riscossione dei crediti vantati da LA RE (zia di IO), nei confronti di tale NO. Tale episodio, secondo i giudici di merito, sarebbe evocativo della immanenza del dominio mafioso del clan IG sul territorio e della caratura criminale di TO, confermando, ab extrinseco, la veridicità di quanto esposto da EL CO nell’assegnare all’imputato il ruolo di stabile componente della associazione ex art. 416-bis cod. pen., reso concreto dalla partecipazione al raid punitivo presso l’esercizio commerciale della sorella di IO RE. 1.2. Con la sentenza rescindente, la Corte di cassazione ha considerato che: - le dichiarazioni di RE, in certa misura riscontrate da quelle del NO, che ha confermato di avere consegnato, in una occasione, 4000 euro a ST TO, presentatosi a nome di NO De CA (marito della RE), sono state invece smentite dalla zia LA, che ha negato persino di conoscere l’imputato; - che la totale inattendibilità delle dichiarazioni della persona offesa LA RE affermata dai giudici di merito – per quanto rafforzate dalle dichiarazioni individualizzanti di NO e, in minor misura, da quelle di NO De CA - «avrebbero dovuto trovare completamento con la disamina del residuo, ma tutt’altro che marginale, profilo, attinente alla responsabilità di EL CO, che IO RE (riferendo ciò che egli assume essergli stato confidato dalla zia) indica come coautore di plurime minacce in danno dei coniugi LA RE e NO De CA il quale, nondimeno, non risulta avere reso, al riguardo e per quanto consta, esaustive dichiarazioni». 1.3. Pertanto, la Corte di cassazione ha dato mandato al giudice del rinvio di tenere conto, quanto all’addebito associativo, «che la RE ha decisamente escluso di avere subìto l’illecita intromissione di ST TO, che ha detto di non conoscere;
che anche De CA ha taciuto in ordine alle pressioni che – a dire di IO RE – EL CO e ST TO avrebbero esercitato a loro danno in più circostanze;
che sempre stando al narrato di RE, CO avrebbe accompagnato TO anche nell’attività di esazione presso NO.» 1.4. Con riguardo al trattamento sanzionatorio, la sentenza rescindente ha demandato al giudice del rinvio una nuova determinazione del trattamento sanzionatorio, sul rilievo che il primo giudice aveva erroneamente considerato quale reato più grave 3 l’associazione mafiosa rispetto a quella di cui all’art. 74 d.p.r. n. 309/1990 per la quale pure il TO è stato condannato. 2. Con il ricorso in esame, il difensore dell’imputato, avvocato Antonio Savoia, si affida a un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la decisione, con il quale denuncia erronea applicazione dell’art. 416-bis cod. pen. e correlati vizi della motivazione con riguardo alla affermata partecipazione di TO alla associazione mafiosa di cui al capo A). 2.1. Premette ricordando che il ragionamento della Corte di appello di Lecce si fonda sulla considerazione che le dichiarazioni dei due collaboratori di giustizia CO e RE sono convergenti riguardo alla partecipazione di TO nell’episodio della riscossione dei 4000 euro in danno della zia di RE, e renderebbero minus-valenti le dichiarazioni della stessa vittima, che ha negato il coinvolgimento del TO, che neppure conosceva, e del consorte, NO De CA, che non ha mai parlato di pressioni ricevute dal TO. 2.2. Deduce, quindi, che il ragionamento della Corte di appello sarebbe illogico e apodittico, perché non spiega in forza di quali motivi sarebbero trascurabili le dichiarazioni delle persone offese, laddove escludono qualsivoglia partecipazione del TO nell’episodio della riscossione dei 4000 euro e, soprattutto, nell’ottica difensiva, si basa sull’erroneo presupposto della convergenza delle propalazioni dei due collaboratori. Si sostiene, infatti, nel ricorso, che le dichiarazioni del collaborante CO sarebbero intrinsecamente contraddittorie in merito al ruolo del TO, laddove egli avrebbe, prima, affermato che la somma estorta era stata consegnata al ricorrente, poi divisa secondo le indicazioni del CO;
successivamente, avrebbe, invece, dichiarato che il NO era stato portato al suo cospetto da non meglio individuate persone, e che questi gli aveva consegnato il danaro. D’altro canto, contraddizioni emergerebbero anche rispetto al propalato del RE, che ha riferito che «fu anche CO, più volte, a pretendere il denaro da sua zia», mentre CO ha espressamente escluso un suo coinvolgimento diretto, solo chiamando in causa il ricorrente. 2.3. Lamenta, inoltre, la difesa ricorrente, che la Corte di appello non avrebbe tenuto conto della necessità dei riscontri estrinseci necessari ai fini del giudizio di attendibilità del CO, che non può beneficiare, con riguardo alla posizione di TO, delle dichiarazioni delle vittime che hanno sempre smentito di avere ricevuto pressioni dal ricorrente. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso non è fondato 4 1. Il ricorrente formula censure afferenti esclusivamente alla responsabilità per il delitto di cui all’art. 416 bis cod. pen. (mentre, nulla deduce in merito al trattamento sanzionatorio, pure attinto dall’annullamento) e la sentenza impugnata ha ben illustrato gli argomenti in virtù dei quali, alla luce della rinnovata attività istruttoria, ha ritenuto superate le aporie individuate dal Giudice di legittimità, cosicchè non sono ravvisabili le denunciate illogicità. 2. La Corte di appello ha premesso di avere proceduto alla rinnovazione dell’istruttoria, esaminando i collaboratori di giustizia EL CO e IO RE. 2.1. Ha riportato le dichiarazioni rese dinanzi al Giudice di secondo grado da EL CO, il quale ha riferito, in sintesi, che: dopo la sua scarcerazione avvenuta nel 2015 aveva ricevuto la visita dei LA RE, alla quale, - essendo egli a conoscenza che la stessa percepiva mensilmente 4500 euro da PE NO, il quale aveva acquistato una braceria da IO RE (nipote di LA) - aveva chiesto ‘un pensiero’, pari a 4000 – 4500 euro, che era stato, poi, materialmente consegnato dallo stesso NO direttamente a ST TO;
ha precisato di non essersi mai recato presso la RE, in quanto sottoposto a restrizione, potendo uscire di casa solo due ore al giorno;
che non le ha mai rivolto minacce, in quanto donna;
che la somma era stata poi suddivisa tra gli altri sodali dallo stesso CO;
ha confermato che NO è stato condotto presso di lui da alcuni ragazzi e che a lui disse che l’importo della cambiale, per quel mese, avrebbe dovuto consegnarla, invece che a LA RE, ai suoi uomini (di esso CO). In sintesi, ha riferito di avere detto sia a LA RE, che si era recata presso di lui, che a NO, che era stato portato al suo cospetto dai ‘ragazzi’, che l’importo della cambiale doveva essere consegnata a lui, come in effetti è avvenuto, nel senso che NO ha consegnato il danaro a TO, recatosi presso la sua braceria (del NO). 1.2. Quanto a RE, la Corte di appello ha ricordato che egli ha riferito di avere aderito giovanissimo al gruppo di CO;
che, in seguito alla sua scelta collaborativa, aveva avuto un colloquio in carcere con la zia LA, la quale gli aveva riferito di una pretesa di CO, coinvolgendo anche ST TO, anche se non aveva saputo riferire se la richiesta fu fatta alla zia da CO e TO insieme o separatamente;
RE ha anche precisato che, per come riferitole dalla zia, la medesima richiesta era stata rivolta anche al NO, nuovo titolare della braceria, dal quale si fecero consegnare 4000 euro. 1.3. Alla luce delle dichiarazioni rese dai due collaboratori nel giudizio di appello, così sintetizzate, la Corte territoriale ha, quindi, ritenuto che essi avessero riferito in maniera concorde della affiliazione del TO al clan IG e del suo coinvolgimento diretto, 5 insieme ad EL CO, nella vicenda estorsiva/ritorsiva ai danni di LA RE, concretizzatasi nella materiale riscossione, da parte del TO, della somma di 4000 euro, a lui consegnata direttamente dal NO. 1.4. Ha considerato, quindi, come validi elementi di riscontro, sia la chiamata in reità di CO verso TO, indicato quale autore dell’atto intimidatorio (con danneggiamento di un televisore ed esplosione di colpi di arma da fuoco) ai danni della sala giochi gestita dalla sorella e dal cognato del propalante, sia, con riguardo alla vicenda NO, il riscontro proveniente dalle dichiarazioni di quest’ultimo, che ha riferito di avere consegnato, in una occasione, 4000 euro al TO. 1.5. Sulla base di tali elementi, la Corte di appello ha ritenuto “superata la carenza logica evidenziata dalla Corte di cassazione riguardo al non dover ritenere attendibile la reticenza della RE, proprio in virtù delle odierne dichiarazioni di CO EL che ha sostanzialmente confermato il coinvolgimento del TO nella vicenda estorsiva ai danni della zia del pentito”. Questo perché, ha precisato la sentenza impugnata, “le convergenti dichiarazioni del CO e di IO RE quanto ad affiliazione del TO e coinvolgimento in uno specifico fatto estorsivo direttamente connesso all’associazione mafiosa (ritorsione per la scelta collaborativa di IO RE) costituiscono elementi di prova di rilievo, ai sensi dell’art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., nella loro reciproca conferma, che non devono avere necessariamente i requisiti richiesti per gli indizi a norma dell’art. 192, comma secondo, cod. proc. pen. e risultano sufficientemente precisi nella loro oggettiva consistenza e idonei a confermare, in un apprezzamento unitario, la prova dichiarativa ….).” (pg. 8-9). 1.6. La Corte di appello ha, quindi, ribadito che il NO (debitore di LA RE a seguito dell’acquisto della braceria), nel confermare di avere concordato il pagamento mediante cambiali e di avere sempre consegnato i soldi ad NO De CA (marito della RE), ha dichiarato che si presentò da lui proprio ST TO al quale consegnò il corrispettivo della cambiale in scadenza per quel mese, e osservato che poco rileva che, sempre secondo le dichiarazioni del NO, il TO si presentò dicendogli che lo mandava De CA…e che fu lo stesso De CA a consegnarli, poco dopo, la cambiale, poiché, in una lettura unitaria dei dati, è possibile affermare che “l’intromissione del TO in quella riscossione non fu la conseguenza di un mero e lecito incarico, appunto, di riscossione conferito dal De CA, e la stessa disponibilità del De CA a restituire la ambiale va letta come compendio conclusivo della vicenda estorsiva, dovendo sottostare i coniugi RE-De CA alla pretesa ritorsiva/estorsiva del clan” ( pg.9). 2. Ritiene il collegio che la sentenza impugnata abbia colmato – con argomenti coerenti con le rappresentate fonti di prova, giuridicamente corretti e intrinsecamente logici - le 6 lacune motivazionali segnalate dalla Corte di cassazione, illustrando con argomenti del tutto razionali e agevolmente apprezzabili nella loro significatività logica, come le acquisite dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, apprezzate nella loro complessiva valenza, abbiano oscurato le contrastanti dichiarazioni della persona offesa e del marito, la cui valutazione di inattendibilità è stata ampiamente giustificata. 2.1. Non sono, quindi, ravvisabili aporie e illogicità nel costrutto argomentativo su cui è imperniata la decisione in esame. 3. Al rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 26 giugno 2025