Articolo 2 della Legge 28 maggio 1959, n. 372
Articolo 1Articolo 3
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2 luglio 1959
Art. 2.
L'assegnazione di cui al precedente articolo resta fissata per la durata di anni quattro, con decorrenza dal 1 gennaio 1958.
Entrata in vigore il 2 luglio 1959