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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 10/11/2025, n. 955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 955 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. RT CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa AN CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
SEPARAZIONE PERSONALE A DOMANDA CONGIUNTA
EX ART. 473 BIS P. 51 CPC
Nella causa civile iscritta al n. 2536/2025 R.G.V.G. dell'anno 2025,
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
NA RC RAFFAELLO, come da mandato in atti,
E
, rappresentata e difesa dall'avv. NA Parte_2
RC RAFFAELLO, come da mandato in atti,
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 30/07/2025 le parti indicate in epigrafe, premettevano che: il giorno 25/07/2012 avevano contratto matrimonio in TO
(Ta); l'unione coniugale era naufragata senza possibilità di riconciliazione. Sulla scorta di tali premesse chiedevano che fosse pronunciata la separazione personale alle condizioni di cui al ricorso.
La domanda congiunta è fondata e merita accoglimento.
All'udienza di comparizione dei coniugi del 10/09/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, i coniugi confermavano per iscritto la volontà di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e alle successive note di trattazione scritta. Non resta che prendere atto della volontà delle parti, non ravvisandosi alcuna ragione ostativa alla condivisione ed alla ratifica degli accordi raggiunti, le cui condizioni, riportate in ricorso e nelle successive note scritte, devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al
Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi Parte_1
, nato a [...] il [...], e ,
[...] Parte_2 nata a [...], il [...] uniti in matrimonio in TO (Ta) il
25/07/2012 con atto trascritto nell'apposito registro del Comune di TO (Ta) dell'anno 2012, parte 2, serie A, numero 38;
2. DISCIPLINA le condizioni della separazione dei coniugi Parte_1
e , in conformità a quelle da costoro indicate
[...] Parte_2 congiuntamente nell'atto di ricorso e nelle successive note di trattazione scritta depositate in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per gli adempimenti di legge all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di TO (Ta).
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 26/09/2025.
Il Presidente
RT AS
Il Giudice est.
AN AR
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. RT CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa AN CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
SEPARAZIONE PERSONALE A DOMANDA CONGIUNTA
EX ART. 473 BIS P. 51 CPC
Nella causa civile iscritta al n. 2536/2025 R.G.V.G. dell'anno 2025,
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
NA RC RAFFAELLO, come da mandato in atti,
E
, rappresentata e difesa dall'avv. NA Parte_2
RC RAFFAELLO, come da mandato in atti,
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 30/07/2025 le parti indicate in epigrafe, premettevano che: il giorno 25/07/2012 avevano contratto matrimonio in TO
(Ta); l'unione coniugale era naufragata senza possibilità di riconciliazione. Sulla scorta di tali premesse chiedevano che fosse pronunciata la separazione personale alle condizioni di cui al ricorso.
La domanda congiunta è fondata e merita accoglimento.
All'udienza di comparizione dei coniugi del 10/09/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, i coniugi confermavano per iscritto la volontà di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e alle successive note di trattazione scritta. Non resta che prendere atto della volontà delle parti, non ravvisandosi alcuna ragione ostativa alla condivisione ed alla ratifica degli accordi raggiunti, le cui condizioni, riportate in ricorso e nelle successive note scritte, devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al
Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi Parte_1
, nato a [...] il [...], e ,
[...] Parte_2 nata a [...], il [...] uniti in matrimonio in TO (Ta) il
25/07/2012 con atto trascritto nell'apposito registro del Comune di TO (Ta) dell'anno 2012, parte 2, serie A, numero 38;
2. DISCIPLINA le condizioni della separazione dei coniugi Parte_1
e , in conformità a quelle da costoro indicate
[...] Parte_2 congiuntamente nell'atto di ricorso e nelle successive note di trattazione scritta depositate in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per gli adempimenti di legge all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di TO (Ta).
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 26/09/2025.
Il Presidente
RT AS
Il Giudice est.
AN AR