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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 18/12/2025, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 634/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verbania riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 634/2025 promossa da:
(C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Riela e Parte_1 C.F._1 dell'abogado Alessandro Giamporcaro ed elettivamente domiciliato in Palermo, via Tripoli, 3, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE contro
(C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Paola Moi presso Controparte_1 C.F._2 il cui studio è elettivamente domiciliata in Torino, via Somis, 3, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
RESISTENTE
e con l'intervento del PM sede
Oggetto: separazione e divorzio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“CONDIZIONI
1. I coniugi continueranno a vivere separati secondo la legge con obbligo di reciproco rispetto e resteranno liberi di stabilire la propria residenza ove riterranno opportuno, con l'obbligo reciproco di
pagina 1 di 3 notificarsi eventuali variazioni di residenza e ciò ai fini del recapito delle comunicazioni che dovessero rendersi necessarie durante il periodo di separazione personale;
detto obbligo verrà meno a seguito della pronuncia della sentenza di divorzio.
2. Le parti danno atto di avere regolato tutti i loro rapporti, personali e patrimoniali, e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro, nemmeno a titolo di mantenimento, in quanto entrambi economicamente autosufficienti e con redditi propri.
3. Le spese dell'odierno procedimento e del successivo procedimento di scioglimento del matrimonio rimarranno a carico di entrambi i coniugi, con rinuncia dei rispettivi legali alla solidarietà ex art. 68
L.F.”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
con ricorso, depositato il 20.6.2025, premesso di avere contratto matrimonio con Parte_1 il 3.10.1993 in Montescheno, ha chiesto, ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c., Controparte_1 dichiararsi la separazione personale dalla moglie, nonché emettersi pronuncia di divorzio.
A fondamento della domanda ha allegato che la cessazione della comunione e spirituale era venuta meno sin dal 2004, epoca in cui era cessata la coabitazione;
che la moglie, di professione estetista, in passato titolare di un centro estetico, svolgeva tale attività e percepiva i canoni delle locazioni degli immobili di cui era titolare;
aveva, inoltre allacciato una nuova relazione.
La resistente, costituitasi in giudizio il 21.10.2025, ha aderito alla domanda di separazione, contestando di essere autonoma dal punto di vista economico.
All'udienza del 20.11.2025, fissata per la comparizione delle parti, sostituita dal deposito di note scritte, le stesse hanno rassegnato conclusioni condivise, assumendo di avere regolato ogni rapporto economico, di non avere nulla a pretendere e di essere titolari di redditi propri.
Pertanto, indiscussa la cessazione della comunione materiale e spirituale, va dichiarata la separazione personale tra e uniti in matrimonio il 3.10.1993 in Parte_1 Controparte_1
Montescheno.
Avendo, il ricorrente, col ricorso introduttivo, chiesto lo scioglimento del matrimonio e formulato le conclusioni connesse a tale pronuncia, domanda condivisa anche dalla resistente, essa, non essendo, ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art 3, n. 2 lett b) della legge 898/70 e successive modifiche, impone la rimessione della causa sul ruolo innanzi al giudice relatore, affinchè questi- trascorsi sei mesi dalla data fissata per la comparizione dei coniugi- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art 2 della legge n. 898/70.
pagina 2 di 3 Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
PQM
Il Tribunale di Verbania, non definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la separazione personale tra i coniugi e uniti in Parte_1 Controparte_1 matrimonio il 3.10.1993 in Montescheno.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni di legge.
Provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dr.ssa
PERSICO
Così deciso in Verbania in data 11.12.2025
Il Giudice rel. dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente
dott.ssa Monica BARCO
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verbania riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 634/2025 promossa da:
(C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Riela e Parte_1 C.F._1 dell'abogado Alessandro Giamporcaro ed elettivamente domiciliato in Palermo, via Tripoli, 3, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE contro
(C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Paola Moi presso Controparte_1 C.F._2 il cui studio è elettivamente domiciliata in Torino, via Somis, 3, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
RESISTENTE
e con l'intervento del PM sede
Oggetto: separazione e divorzio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“CONDIZIONI
1. I coniugi continueranno a vivere separati secondo la legge con obbligo di reciproco rispetto e resteranno liberi di stabilire la propria residenza ove riterranno opportuno, con l'obbligo reciproco di
pagina 1 di 3 notificarsi eventuali variazioni di residenza e ciò ai fini del recapito delle comunicazioni che dovessero rendersi necessarie durante il periodo di separazione personale;
detto obbligo verrà meno a seguito della pronuncia della sentenza di divorzio.
2. Le parti danno atto di avere regolato tutti i loro rapporti, personali e patrimoniali, e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro, nemmeno a titolo di mantenimento, in quanto entrambi economicamente autosufficienti e con redditi propri.
3. Le spese dell'odierno procedimento e del successivo procedimento di scioglimento del matrimonio rimarranno a carico di entrambi i coniugi, con rinuncia dei rispettivi legali alla solidarietà ex art. 68
L.F.”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
con ricorso, depositato il 20.6.2025, premesso di avere contratto matrimonio con Parte_1 il 3.10.1993 in Montescheno, ha chiesto, ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c., Controparte_1 dichiararsi la separazione personale dalla moglie, nonché emettersi pronuncia di divorzio.
A fondamento della domanda ha allegato che la cessazione della comunione e spirituale era venuta meno sin dal 2004, epoca in cui era cessata la coabitazione;
che la moglie, di professione estetista, in passato titolare di un centro estetico, svolgeva tale attività e percepiva i canoni delle locazioni degli immobili di cui era titolare;
aveva, inoltre allacciato una nuova relazione.
La resistente, costituitasi in giudizio il 21.10.2025, ha aderito alla domanda di separazione, contestando di essere autonoma dal punto di vista economico.
All'udienza del 20.11.2025, fissata per la comparizione delle parti, sostituita dal deposito di note scritte, le stesse hanno rassegnato conclusioni condivise, assumendo di avere regolato ogni rapporto economico, di non avere nulla a pretendere e di essere titolari di redditi propri.
Pertanto, indiscussa la cessazione della comunione materiale e spirituale, va dichiarata la separazione personale tra e uniti in matrimonio il 3.10.1993 in Parte_1 Controparte_1
Montescheno.
Avendo, il ricorrente, col ricorso introduttivo, chiesto lo scioglimento del matrimonio e formulato le conclusioni connesse a tale pronuncia, domanda condivisa anche dalla resistente, essa, non essendo, ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art 3, n. 2 lett b) della legge 898/70 e successive modifiche, impone la rimessione della causa sul ruolo innanzi al giudice relatore, affinchè questi- trascorsi sei mesi dalla data fissata per la comparizione dei coniugi- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art 2 della legge n. 898/70.
pagina 2 di 3 Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
PQM
Il Tribunale di Verbania, non definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la separazione personale tra i coniugi e uniti in Parte_1 Controparte_1 matrimonio il 3.10.1993 in Montescheno.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni di legge.
Provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dr.ssa
PERSICO
Così deciso in Verbania in data 11.12.2025
Il Giudice rel. dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente
dott.ssa Monica BARCO
pagina 3 di 3