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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 15/10/2025, n. 1264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1264 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
r.g. 2177/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 2177/2025 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Accesso al Fondo di Garanzia pagamento TFR” e vertente
TRA
( ) - avv. GALLO ANITA Parte_1 C.F._1
( ); C.F._2
RICORRENTE
E
( - avv. BEVILACQUA VALENTINA CP_1 P.IVA_1
( ); C.F._3
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08/05/2025, la parte ricorrente di cui in CP_ epigrafe chiedeva al giudice del lavoro adito di condannare l al pagamento in suo favore della somma di € 26.555,90 a titolo di tfr maturato
Pagina 1 di 4 r.g. 2177/2025
alle dipendenze della società per il rapporto di lavoro spiegato CP_2 dal 14.01.2000 al 30.10.2023. Rilevava che detta società era stata dichiarata fallita in data 10.11.2023 dal Tribunale di Nocera Inferiore e che, presentata domanda amministrativa al Fondo di Garanzia in data
05.12.2024, la stessa era stata illegittimamente respinta in quanto, secondo CP_ l , vi sarebbe stato affitto di ramo di azienda con conseguente solidarietà della ditta cessionaria, in spregio, tuttavia, a quanto disposto dal comma 5 bis dell'art. 47 della l. 428/90 così come inserito dal d.lgs. 14/19.
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata in data 15/07/2025, concludendo come in atti.
Il ricorso non è fondato e va respinto.
La giurisprudenza di legittimità condivisa dal Tribunale ha ritenuto, mutando il precedente indirizzo, che il diritto del lavoratore di ottenere CP_ dall' , in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del tfr a carico dello speciale Fondo di cui all'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n.
297, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale); diritto che si perfeziona non con la cessazione del rapporto di lavoro, ma al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo ovvero all'esito di procedura esecutiva), con la conseguenza che, prima che si siano verificati tali presupposti, nessuna CP_ domanda di pagamento può essere rivolta all' (cfr. Cass. 12971/14; conforme Cass. 20547/15).
Più in particolare, la l. n. 297 del 1982, all'art. 2, ha previsto il CP_ pagamento del tfr da parte dell' quando l'impresa sia assoggettata a fallimento, ovvero quando (comma 5, per la parte che qui interessa) il datore di lavoro, non soggetto alla legge fallimentare, venga sottoposto senza esito ad esecuzione forzata.
Appare evidente, quindi, che l'istituto della garanzia pubblica sul tfr, per ragioni superiori di tutela delle finanze pubbliche, deve intervenire solo allorquando il lavoratore non abbia più garanzie circa il recupero del suo
Pagina 2 di 4 r.g. 2177/2025
credito utilizzando la normale diligenza del creditore e ciò si verifica sia in caso di intervenuto fallimento della datrice che in caso di infruttuosità di procedure esecutive comunque espletate, ma non allorquando, come in caso di responsabilità solidale di altra ditta, il lavoratore possa rivolgersi aliunde per la soddisfazione del suo credito.
La portata di tale assunto si ricava anche dall'orientamento giurisprudenziale restrittivo secondo cui in caso di cessione di azienda con prosecuzione del rapporto di lavoro con il cessionario, a cui sia poi seguito il fallimento del cedente, non sussiste un obbligo di intervento del Fondo di CP_ garanzia istituito presso l per il pagamento del tfr e delle ultime tre retribuzioni maturate dai lavoratori alle dipendenze del cedente stesso, nemmeno se detti crediti sono stati accertati e riconosciuti in sede concorsuale, in quanto il presupposto dell'insolvenza non riguarda il datore di lavoro con cui è in essere il rapporto al momento della sua cessazione
(cfr. Cass. 2639/25; in precedenza, Cass. n. 16740/24 e Cass. n.
34292/24). Nel caso di trasferimento di azienda, quindi, il lavoratore può richiedere il tfr per l'intero alla ditta cessionaria, restando, pertanto, irrilevante, quoad effectum, che la ditta cedente sia nelle more fallita ed avendo il suo credito, comunque, la garanzia della cessionaria, non vi è ragione per l'intervento del Fondo di Garanzia.
Tale ipotesi si è verificata proprio nel caso che qui occupa, allorquando il rapporto con la cedente è cessato in data CP_2
30.10.2023, si è trasferito senza soluzione di continuità con la
[...] ed ha visto il provvedimento di liquidazione Parte_2 giudiziale della solo in data 10.11.2023 ovvero allorquando il CP_2 rapporto già si era incardinato con la Né Parte_2 vale il riferimento che fa la parte ricorrente al comma 5 bis dell'art. 47 cit., atteso che la norma, richiamando il precedente comma 5, riguarda le ipotesi di “trasferimento [di] imprese nei confronti delle quali vi sia stata apertura della liquidazione giudiziale”, caso che, come detto, non attiene a quello che qui occupa.
Le spese sono interamente compensate stante la particolare complessità della vicenda scrutinata in diritto e la perdita dell'occupazione da parte del soccombente.
Pagina 3 di 4 r.g. 2177/2025
P. Q. M.
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese processuali.
Nocera Inferiore, data di deposito telematico.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 2177/2025 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Accesso al Fondo di Garanzia pagamento TFR” e vertente
TRA
( ) - avv. GALLO ANITA Parte_1 C.F._1
( ); C.F._2
RICORRENTE
E
( - avv. BEVILACQUA VALENTINA CP_1 P.IVA_1
( ); C.F._3
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08/05/2025, la parte ricorrente di cui in CP_ epigrafe chiedeva al giudice del lavoro adito di condannare l al pagamento in suo favore della somma di € 26.555,90 a titolo di tfr maturato
Pagina 1 di 4 r.g. 2177/2025
alle dipendenze della società per il rapporto di lavoro spiegato CP_2 dal 14.01.2000 al 30.10.2023. Rilevava che detta società era stata dichiarata fallita in data 10.11.2023 dal Tribunale di Nocera Inferiore e che, presentata domanda amministrativa al Fondo di Garanzia in data
05.12.2024, la stessa era stata illegittimamente respinta in quanto, secondo CP_ l , vi sarebbe stato affitto di ramo di azienda con conseguente solidarietà della ditta cessionaria, in spregio, tuttavia, a quanto disposto dal comma 5 bis dell'art. 47 della l. 428/90 così come inserito dal d.lgs. 14/19.
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata in data 15/07/2025, concludendo come in atti.
Il ricorso non è fondato e va respinto.
La giurisprudenza di legittimità condivisa dal Tribunale ha ritenuto, mutando il precedente indirizzo, che il diritto del lavoratore di ottenere CP_ dall' , in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del tfr a carico dello speciale Fondo di cui all'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n.
297, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale); diritto che si perfeziona non con la cessazione del rapporto di lavoro, ma al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo ovvero all'esito di procedura esecutiva), con la conseguenza che, prima che si siano verificati tali presupposti, nessuna CP_ domanda di pagamento può essere rivolta all' (cfr. Cass. 12971/14; conforme Cass. 20547/15).
Più in particolare, la l. n. 297 del 1982, all'art. 2, ha previsto il CP_ pagamento del tfr da parte dell' quando l'impresa sia assoggettata a fallimento, ovvero quando (comma 5, per la parte che qui interessa) il datore di lavoro, non soggetto alla legge fallimentare, venga sottoposto senza esito ad esecuzione forzata.
Appare evidente, quindi, che l'istituto della garanzia pubblica sul tfr, per ragioni superiori di tutela delle finanze pubbliche, deve intervenire solo allorquando il lavoratore non abbia più garanzie circa il recupero del suo
Pagina 2 di 4 r.g. 2177/2025
credito utilizzando la normale diligenza del creditore e ciò si verifica sia in caso di intervenuto fallimento della datrice che in caso di infruttuosità di procedure esecutive comunque espletate, ma non allorquando, come in caso di responsabilità solidale di altra ditta, il lavoratore possa rivolgersi aliunde per la soddisfazione del suo credito.
La portata di tale assunto si ricava anche dall'orientamento giurisprudenziale restrittivo secondo cui in caso di cessione di azienda con prosecuzione del rapporto di lavoro con il cessionario, a cui sia poi seguito il fallimento del cedente, non sussiste un obbligo di intervento del Fondo di CP_ garanzia istituito presso l per il pagamento del tfr e delle ultime tre retribuzioni maturate dai lavoratori alle dipendenze del cedente stesso, nemmeno se detti crediti sono stati accertati e riconosciuti in sede concorsuale, in quanto il presupposto dell'insolvenza non riguarda il datore di lavoro con cui è in essere il rapporto al momento della sua cessazione
(cfr. Cass. 2639/25; in precedenza, Cass. n. 16740/24 e Cass. n.
34292/24). Nel caso di trasferimento di azienda, quindi, il lavoratore può richiedere il tfr per l'intero alla ditta cessionaria, restando, pertanto, irrilevante, quoad effectum, che la ditta cedente sia nelle more fallita ed avendo il suo credito, comunque, la garanzia della cessionaria, non vi è ragione per l'intervento del Fondo di Garanzia.
Tale ipotesi si è verificata proprio nel caso che qui occupa, allorquando il rapporto con la cedente è cessato in data CP_2
30.10.2023, si è trasferito senza soluzione di continuità con la
[...] ed ha visto il provvedimento di liquidazione Parte_2 giudiziale della solo in data 10.11.2023 ovvero allorquando il CP_2 rapporto già si era incardinato con la Né Parte_2 vale il riferimento che fa la parte ricorrente al comma 5 bis dell'art. 47 cit., atteso che la norma, richiamando il precedente comma 5, riguarda le ipotesi di “trasferimento [di] imprese nei confronti delle quali vi sia stata apertura della liquidazione giudiziale”, caso che, come detto, non attiene a quello che qui occupa.
Le spese sono interamente compensate stante la particolare complessità della vicenda scrutinata in diritto e la perdita dell'occupazione da parte del soccombente.
Pagina 3 di 4 r.g. 2177/2025
P. Q. M.
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese processuali.
Nocera Inferiore, data di deposito telematico.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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