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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VI, sentenza 26/01/2026, n. 514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 514 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 514/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 6, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IN LU, Presidente
CC FR, Relatore
GALEOTA ANTONIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3047/2024 depositato il 19/06/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ricorrente_1 1 - Via Ippolito Nievo, 36 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14575/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
31 e pubblicata il 11/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK30181012012022 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte appellante, Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Roma, (di seguito AGE) quale soggetto pubblico adottante l'atto di accertamento n. TK3035100710/2020, con cui l'Ufficio Controlli, per l'anno d'imposta 2016, sulla base della segnalazione del 25/01/2019 della Direzione regionale del Lazio-
Ufficio grandi contribuenti, ha accertato in capo alla contribuente maggiori imposte Irpef ed Addizionali ai sensi dell'art 41-bis del DPR n. 600/1973, con il presente mezzo di gravame ha impugnato la sentenza n.
14575/31/2023, depositata in segreteria l'11.12.2023, della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Roma con cui si accoglieva il ricorso dell'interessata proposto per l'annullamento dell'atto lesivo.
Allo scopo la parte istante si affida alla prospettazione dei seguenti motivi di appello:
- Omessa valutazione dei fatti e difetto di motivazione, in quanto nell'avviso di accertamento sarebbe stato evidenziato che la Società_1 è stata costituita al solo fine di partecipare all'articolato meccanismo di frode tra diverse società nell'esecuzione di contratti di appalto stipulati tra la Società_2 SR (in qualità di soggetto appaltante) ed il Consorzio_1 e la società PP UC (in qualità di soggetti appaltatori) e nello specifico anche per remunerare le prestazioni di lavoro dipendente della sig.ra Resistente_1 omettendo però di versare le ritenute, formalmente dichiarate nella certificazione Unica trasmessa;
per quanto sopra esposto, l'Ufficio, avvalendosi delle disposizioni di cui all'art 41-bis del D.P.R. 600/1973, ha correttamente proceduto all'accertamento del reddito imponibile ai fini IRPEF per l'anno d'imposta 2016, determinando un reddito da lavoro dipendente pari ad euro 119.852,68, e non riconosciute le ritenute, dichiarate ma non versate dalla Società_1: inoltre, si precisa che la ricorrente non contestava con il ricorso nè l'ammontare del reddito quantificato dall'Ufficio, né il fatto di non aver presentato la dichiarazione reddituale per l'anno 2016, con ciò determinando la cristallizzazione dell'ammontare della ripresa e soprattutto la definitività delle sanzioni irrogate per tale omissione, pacificamente incontestata;
oltre a recuperare le ritenute non versate, infatti, l'Ufficio con l'atto impugnato aveva anche irrogato le sanzioni relative alla dichiarazione omessa;
- Violazione di principi e norme sull'onere della prova, atteso che la ricorrente in primo grado (ora parte appellata) avrebbe omesso totalmente di provare di aver subito ritenute, inottemperando all'onere della prova su di sé gravante;
secondo la giurisprudenza prevalente tale prova doveva essere fornita tramite la produzione di “documentazione proveniente dalle banche o altri intermediari finanziari” (Cass. n. 17471 del 17 giugno 2021); sul punto nulla è stato prodotto, mancando di provare che tutte le somme percepite fossero al netto delle ritenute;
- Irrilevanza della eccepita nullità dell'atto di accertamento per la presunta mancanza di una pagina poiché la stessa interessata, pur deducendo di non aver ricevuto una (sola) pagina dell'atto, ha poi correttamente e tempestivamente adito l'Autorità Giudiziaria, dimostrando così di aver avuto reale comprensione dell'atto e di non essere state in alcun modo compromesse in concreto le garanzie di difesa e del contraddittorio;
- Legittima applicazione dell'art. 41-bis DPR n. 600/73 nonchè dell'art.
5-ter del D.lgs. n. 218/1997, dato che a fronte della indicazione degli importi percepiti, la contribuente avrebbe omesso di assolvere all'onere, posto a suo carico, di dimostrare che quanto accertato dall'Ufficio (legittimamente ai sensi dell'art. 41-bis del DPR 600 del 1973) sulla base dei predetti elementi, sia stato comunque assoggettato a tassazione;
- Mancata violazione degli artt. 42 DPR 600/1973 e 7 L. 212/2000, difetto di allegazione e lesione del diritto di difesa, posto che l'Ufficio ha indicato nella motivazione dell'avviso di accertamento, in maniera puntuale, i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche poste a fondamento della pretesa tributaria;
- Si rappresenta infine che con la sentenza n. 6946/22/2024, depositata il 27.05.2024, la Corte di
Giustizia Tributaria di I grado di Roma, con riferimento all'anno d'imposta 2015, ha rigettato analogo ricorso della contribuente.
Con atto di controdeduzioni di Resistente_1, quale soggetto inciso dall'atto di accertamento in contestazione è stata eccepita la piena correttezza della sentenza gravata che non solo ha ritenuto provato l'assolvimento degli obblighi dichiarativi della parte istante, ma anche l'assenza, nel caso di specie, di alcun meccanismo di solidarietà tra i due soggetti del rapporto di lavoro dipendente, in quanto il versamento delle ritenute operate comporta un'obbligazione autonoma in capo esclusivamente al sostituto con conseguente esclusione della solidarietà (ex artt. 23 e ss. nonché 64 del D.P.R. n.
600/1973) del sostituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre rilevare che il precedente citato dall'Amministrazione appellante e depositato in giudizio non può assurgere a precedente giurisprudenziale rilevante poiché il giudice adito avrebbe assunto una decisione in rito senza svolgere alcun esame della questione di merito in questa sede da dipanare.
Sul punto il giudice di primo grado si è correttamente espresso su un dato formale e rilevante che sposta i termini concreti per determinare la sussistenza di una solidarietà passiva in tema di pagamento delle ritenute fiscali da operarsi nei confronti del lavoratore da parte del datore di lavoro per i redditi dichiarati per lo svolgimento del lavoro dipendente.
Il relativo collegio così si esprime: “Ed invero, è palesemente fondato il 2° motivo di ricorso, con conseguente assorbimento delle altre eccezioni proposte. Il ricorrente, infatti, ha fornito piena prova
(Allegati 3 e 4 al ricorso) che le trattenute siano state effettivamente operate sui compensi da essa percepiti. La responsabilità per l'eventuale omesso versamento dei contributi corrisposti non può, pertanto, essere attribuita al lavoratore dipendente.”.
Si ribadisce, anche in appello, da parte dell'appellata che il nucleo centrale della vicenda è rappresentato dall'omesso versamento delle ritenute, in relazione ai redditi percepiti dalla contribuente per l'anno 2016, da parte del sostituto d'imposta Società_1; quest'ultima società le aveva formalmente dichiarate presentando il Modello 770; da qui l'accertamento di tali redditi in capo alla Sig.ra Resistente_1 con l'unico scopo di addebitare le predette ritenute, del cui mancato versamento si era resa responsabile la citata cooperativa;
nell'atto di gravame dell'Ufficio si ignora che la contribuente ha subito le trattenute a titolo di ritenuta da lavoro dipendente, poiché la INTESA SERVIZI Società_1 le ha operate, come risulta sia dalla certificazione unica/2017 per l'anno 2016 (v. all.to n. 3 del ricorso), sia dai cedolini degli stipendi da gennaio a dicembre 2016 (v. all.to n. 4 del ricorso), e, per ciò stesso, non era tenuta alla presentazione di apposita dichiarazione secondo i modelli imposti dal MEEF, nella evidente assenza di altri redditi, come lo stesso atto impugnato testimonia.
Nel caso in cui il sostituto ometta di versare le somme, per le quali ha però operato le ritenute d'acconto, il sostituito non è tenuto in solido in sede di riscossione, atteso che la responsabilità solidale prevista dall'art. 35 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 è espressamente condizionata alla circostanza che non siano state effettuate le ritenute. Le Sezioni Unite hanno enunciato tale principio in seguito alla rimessione da parte della sezione semplice che aveva ravvisato un contrasto sulla questione della esistenza della solidarietà tra sostituto e sostituito. L'Agenzia delle Entrate, come motivo di ricorso, addebitava alla CTR di aver errato nel ritenere che il contribuente, avendo ricevuto il corrispettivo al netto della ritenuta d'acconto, dovesse considerarsi “liberato da qualsiasi responsabilità in ordine al versamento della stessa”. L'Ufficio, aveva, quindi, rivendicato la responsabilità solidale del contribuente con il sostituto ritenendo che la CTR era incorsa in violazione del citato art. 35 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Le
Sezioni Unite sono pertanto state chiamate a decidere se, in caso di mancato versamento dell'acconto da parte del sostituto che abbia però operato le ritenute sul corrispettivo, il sostituito sia obbligato in solido con il sostituto ai fini della riscossione ex art. 35 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. La conclusione dei giudici di Cassazione, contrariamente alle soluzioni tradizionalmente raggiunte in casi simili (Cass.
12076/2016; 9933/2015; 14033/2006), è per l'inesistenza della solidarietà secondo quanto spiegato già nella sentenza n. 10378 del 12 aprile 2019.
L'art. 64, comma 2, d.p.r. 600 cit., che disciplina il giudizio di accertamento dell'imposta nel caso di sostituzione, dimostra difatti che il soggetto passivo della stessa rimane il sostituito, atteso che al sostituto
è soltanto riconosciuta una eccezionale facoltà di intervenire nel processo;
di qui la fondamentale illazione per cui il dovere di versamento della ritenuta d'acconto costituisce un'obbligazione autonoma, rispetto all'imposta; un'obbligazione che la legge ha posto solamente a carico del sostituto, a mezzo degli artt. 23 ss. d.p.r. n. 600 cit.; e che trova la sua causa nel corrispondente obbligo di rivalsa stabilito dall'art. 64, comma l, d.p.r. 600 cit..
La lettura appare coerente con l'art. 35 d.p.r. n. 602 cit., che prevede la solidarietà soltanto quando il sostituto non abbia versato l'acconto; con ciò chiaramente escludendo che, fuori dell'ipotesi di inadempimento del sostituto, il sostituito possa in via solidale essere tenuto al pagamento dell'acconto d'imposta; venendosi così a confermare l'assunto che l'autonoma obbligazione di versamento dell'acconto è stata, dai rammentati artt. 23 ss. d.p.r. 600 cit., posta unicamente a carico del sostituto.
Peraltro, la speciale fattispecie di solidarietà del sostituito per l'obbligazione di versamento dell'acconto d'imposta, in caso di inadempimento del sostituto, viene dall'art. 35 d.p.r. n. 602 cit. espressamente condizionata alla circostanza che non siano state operate le ritenute.
Ritenendo assorbenti le circostanze rilevate dal giudice di primo grado ed eccepite nel merito in appello dalla stessa parte appellata, l'appello in esame si si appalesa del tutto infondato con conferma della decisione gravata.
Le spese di lite seguono come di norma la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
l'appello dell'AGE va respinto.
Condanna quest'ultima al pagamento delle spese di giudizio a favore della parte appellata, e per essa al procuratore dichiaratosi antistatario, che si liquidano in complessivi € 3.000, oltre oneri di legge (iva, cpa e rimborso forfettario del 15% spese generali).
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 gennaio 2026.
IL PRESIDENTE IL RELATORE
LU IN FR CC
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 6, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IN LU, Presidente
CC FR, Relatore
GALEOTA ANTONIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3047/2024 depositato il 19/06/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ricorrente_1 1 - Via Ippolito Nievo, 36 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14575/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
31 e pubblicata il 11/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK30181012012022 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte appellante, Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Roma, (di seguito AGE) quale soggetto pubblico adottante l'atto di accertamento n. TK3035100710/2020, con cui l'Ufficio Controlli, per l'anno d'imposta 2016, sulla base della segnalazione del 25/01/2019 della Direzione regionale del Lazio-
Ufficio grandi contribuenti, ha accertato in capo alla contribuente maggiori imposte Irpef ed Addizionali ai sensi dell'art 41-bis del DPR n. 600/1973, con il presente mezzo di gravame ha impugnato la sentenza n.
14575/31/2023, depositata in segreteria l'11.12.2023, della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Roma con cui si accoglieva il ricorso dell'interessata proposto per l'annullamento dell'atto lesivo.
Allo scopo la parte istante si affida alla prospettazione dei seguenti motivi di appello:
- Omessa valutazione dei fatti e difetto di motivazione, in quanto nell'avviso di accertamento sarebbe stato evidenziato che la Società_1 è stata costituita al solo fine di partecipare all'articolato meccanismo di frode tra diverse società nell'esecuzione di contratti di appalto stipulati tra la Società_2 SR (in qualità di soggetto appaltante) ed il Consorzio_1 e la società PP UC (in qualità di soggetti appaltatori) e nello specifico anche per remunerare le prestazioni di lavoro dipendente della sig.ra Resistente_1 omettendo però di versare le ritenute, formalmente dichiarate nella certificazione Unica trasmessa;
per quanto sopra esposto, l'Ufficio, avvalendosi delle disposizioni di cui all'art 41-bis del D.P.R. 600/1973, ha correttamente proceduto all'accertamento del reddito imponibile ai fini IRPEF per l'anno d'imposta 2016, determinando un reddito da lavoro dipendente pari ad euro 119.852,68, e non riconosciute le ritenute, dichiarate ma non versate dalla Società_1: inoltre, si precisa che la ricorrente non contestava con il ricorso nè l'ammontare del reddito quantificato dall'Ufficio, né il fatto di non aver presentato la dichiarazione reddituale per l'anno 2016, con ciò determinando la cristallizzazione dell'ammontare della ripresa e soprattutto la definitività delle sanzioni irrogate per tale omissione, pacificamente incontestata;
oltre a recuperare le ritenute non versate, infatti, l'Ufficio con l'atto impugnato aveva anche irrogato le sanzioni relative alla dichiarazione omessa;
- Violazione di principi e norme sull'onere della prova, atteso che la ricorrente in primo grado (ora parte appellata) avrebbe omesso totalmente di provare di aver subito ritenute, inottemperando all'onere della prova su di sé gravante;
secondo la giurisprudenza prevalente tale prova doveva essere fornita tramite la produzione di “documentazione proveniente dalle banche o altri intermediari finanziari” (Cass. n. 17471 del 17 giugno 2021); sul punto nulla è stato prodotto, mancando di provare che tutte le somme percepite fossero al netto delle ritenute;
- Irrilevanza della eccepita nullità dell'atto di accertamento per la presunta mancanza di una pagina poiché la stessa interessata, pur deducendo di non aver ricevuto una (sola) pagina dell'atto, ha poi correttamente e tempestivamente adito l'Autorità Giudiziaria, dimostrando così di aver avuto reale comprensione dell'atto e di non essere state in alcun modo compromesse in concreto le garanzie di difesa e del contraddittorio;
- Legittima applicazione dell'art. 41-bis DPR n. 600/73 nonchè dell'art.
5-ter del D.lgs. n. 218/1997, dato che a fronte della indicazione degli importi percepiti, la contribuente avrebbe omesso di assolvere all'onere, posto a suo carico, di dimostrare che quanto accertato dall'Ufficio (legittimamente ai sensi dell'art. 41-bis del DPR 600 del 1973) sulla base dei predetti elementi, sia stato comunque assoggettato a tassazione;
- Mancata violazione degli artt. 42 DPR 600/1973 e 7 L. 212/2000, difetto di allegazione e lesione del diritto di difesa, posto che l'Ufficio ha indicato nella motivazione dell'avviso di accertamento, in maniera puntuale, i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche poste a fondamento della pretesa tributaria;
- Si rappresenta infine che con la sentenza n. 6946/22/2024, depositata il 27.05.2024, la Corte di
Giustizia Tributaria di I grado di Roma, con riferimento all'anno d'imposta 2015, ha rigettato analogo ricorso della contribuente.
Con atto di controdeduzioni di Resistente_1, quale soggetto inciso dall'atto di accertamento in contestazione è stata eccepita la piena correttezza della sentenza gravata che non solo ha ritenuto provato l'assolvimento degli obblighi dichiarativi della parte istante, ma anche l'assenza, nel caso di specie, di alcun meccanismo di solidarietà tra i due soggetti del rapporto di lavoro dipendente, in quanto il versamento delle ritenute operate comporta un'obbligazione autonoma in capo esclusivamente al sostituto con conseguente esclusione della solidarietà (ex artt. 23 e ss. nonché 64 del D.P.R. n.
600/1973) del sostituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre rilevare che il precedente citato dall'Amministrazione appellante e depositato in giudizio non può assurgere a precedente giurisprudenziale rilevante poiché il giudice adito avrebbe assunto una decisione in rito senza svolgere alcun esame della questione di merito in questa sede da dipanare.
Sul punto il giudice di primo grado si è correttamente espresso su un dato formale e rilevante che sposta i termini concreti per determinare la sussistenza di una solidarietà passiva in tema di pagamento delle ritenute fiscali da operarsi nei confronti del lavoratore da parte del datore di lavoro per i redditi dichiarati per lo svolgimento del lavoro dipendente.
Il relativo collegio così si esprime: “Ed invero, è palesemente fondato il 2° motivo di ricorso, con conseguente assorbimento delle altre eccezioni proposte. Il ricorrente, infatti, ha fornito piena prova
(Allegati 3 e 4 al ricorso) che le trattenute siano state effettivamente operate sui compensi da essa percepiti. La responsabilità per l'eventuale omesso versamento dei contributi corrisposti non può, pertanto, essere attribuita al lavoratore dipendente.”.
Si ribadisce, anche in appello, da parte dell'appellata che il nucleo centrale della vicenda è rappresentato dall'omesso versamento delle ritenute, in relazione ai redditi percepiti dalla contribuente per l'anno 2016, da parte del sostituto d'imposta Società_1; quest'ultima società le aveva formalmente dichiarate presentando il Modello 770; da qui l'accertamento di tali redditi in capo alla Sig.ra Resistente_1 con l'unico scopo di addebitare le predette ritenute, del cui mancato versamento si era resa responsabile la citata cooperativa;
nell'atto di gravame dell'Ufficio si ignora che la contribuente ha subito le trattenute a titolo di ritenuta da lavoro dipendente, poiché la INTESA SERVIZI Società_1 le ha operate, come risulta sia dalla certificazione unica/2017 per l'anno 2016 (v. all.to n. 3 del ricorso), sia dai cedolini degli stipendi da gennaio a dicembre 2016 (v. all.to n. 4 del ricorso), e, per ciò stesso, non era tenuta alla presentazione di apposita dichiarazione secondo i modelli imposti dal MEEF, nella evidente assenza di altri redditi, come lo stesso atto impugnato testimonia.
Nel caso in cui il sostituto ometta di versare le somme, per le quali ha però operato le ritenute d'acconto, il sostituito non è tenuto in solido in sede di riscossione, atteso che la responsabilità solidale prevista dall'art. 35 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 è espressamente condizionata alla circostanza che non siano state effettuate le ritenute. Le Sezioni Unite hanno enunciato tale principio in seguito alla rimessione da parte della sezione semplice che aveva ravvisato un contrasto sulla questione della esistenza della solidarietà tra sostituto e sostituito. L'Agenzia delle Entrate, come motivo di ricorso, addebitava alla CTR di aver errato nel ritenere che il contribuente, avendo ricevuto il corrispettivo al netto della ritenuta d'acconto, dovesse considerarsi “liberato da qualsiasi responsabilità in ordine al versamento della stessa”. L'Ufficio, aveva, quindi, rivendicato la responsabilità solidale del contribuente con il sostituto ritenendo che la CTR era incorsa in violazione del citato art. 35 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Le
Sezioni Unite sono pertanto state chiamate a decidere se, in caso di mancato versamento dell'acconto da parte del sostituto che abbia però operato le ritenute sul corrispettivo, il sostituito sia obbligato in solido con il sostituto ai fini della riscossione ex art. 35 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. La conclusione dei giudici di Cassazione, contrariamente alle soluzioni tradizionalmente raggiunte in casi simili (Cass.
12076/2016; 9933/2015; 14033/2006), è per l'inesistenza della solidarietà secondo quanto spiegato già nella sentenza n. 10378 del 12 aprile 2019.
L'art. 64, comma 2, d.p.r. 600 cit., che disciplina il giudizio di accertamento dell'imposta nel caso di sostituzione, dimostra difatti che il soggetto passivo della stessa rimane il sostituito, atteso che al sostituto
è soltanto riconosciuta una eccezionale facoltà di intervenire nel processo;
di qui la fondamentale illazione per cui il dovere di versamento della ritenuta d'acconto costituisce un'obbligazione autonoma, rispetto all'imposta; un'obbligazione che la legge ha posto solamente a carico del sostituto, a mezzo degli artt. 23 ss. d.p.r. n. 600 cit.; e che trova la sua causa nel corrispondente obbligo di rivalsa stabilito dall'art. 64, comma l, d.p.r. 600 cit..
La lettura appare coerente con l'art. 35 d.p.r. n. 602 cit., che prevede la solidarietà soltanto quando il sostituto non abbia versato l'acconto; con ciò chiaramente escludendo che, fuori dell'ipotesi di inadempimento del sostituto, il sostituito possa in via solidale essere tenuto al pagamento dell'acconto d'imposta; venendosi così a confermare l'assunto che l'autonoma obbligazione di versamento dell'acconto è stata, dai rammentati artt. 23 ss. d.p.r. 600 cit., posta unicamente a carico del sostituto.
Peraltro, la speciale fattispecie di solidarietà del sostituito per l'obbligazione di versamento dell'acconto d'imposta, in caso di inadempimento del sostituto, viene dall'art. 35 d.p.r. n. 602 cit. espressamente condizionata alla circostanza che non siano state operate le ritenute.
Ritenendo assorbenti le circostanze rilevate dal giudice di primo grado ed eccepite nel merito in appello dalla stessa parte appellata, l'appello in esame si si appalesa del tutto infondato con conferma della decisione gravata.
Le spese di lite seguono come di norma la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
l'appello dell'AGE va respinto.
Condanna quest'ultima al pagamento delle spese di giudizio a favore della parte appellata, e per essa al procuratore dichiaratosi antistatario, che si liquidano in complessivi € 3.000, oltre oneri di legge (iva, cpa e rimborso forfettario del 15% spese generali).
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 gennaio 2026.
IL PRESIDENTE IL RELATORE
LU IN FR CC