TRIB
Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 04/04/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI
Il Giudice Ivana Lo Bello ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c. all'udienza da remoto del 04/04/2025 nel procedimento portante il n.
1005 dell'anno 2024 promosso da
Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Carlotta Persico parte ricorrente
C O N T R O
Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dai funzionari Tecla Riverso, Natalie Olivero, Elisa Cesaro e Angelo Maurizio Ragusa parte resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08/08/2024 la ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio il (di seguito per brevità anche solo Controparte_1
) e, premesso di aver lavorato alle sue dipendenze in forza di una serie di CP_1 contratti a tempo determinato, lamentava di non aver mai ricevuto la carta di cui all'art. 1, commi 121 ss., della L. n. 107/2015 per l'aggiornamento e la formazione, riconosciuta soltanto ai docenti a tempo indeterminato, la retribuzione professionale docenti, così come disciplinata e calcolata sulla base della contrattazione collettiva di settore, nonché
l'indennità sostitutiva delle ferie non godute.
A sostegno della domanda richiamava il principio di non discriminazione, lamentando la violazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18/3/99 e allegato alla Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea 1999/70/CEE, evidenziando di aver sempre svolto le medesime mansioni dei docenti di ruolo.
1 Ritualmente instauratosi il contraddittorio resisteva in giudizio l'Amministrazione convenuta, che eccepiva l'insussistenza del diritto alla Carta elettronica quanto alla pretesa concernente l'a.s. 2020/2021 e la prescrizione quinquennale con riferimento alla retribuzione professionale docenti, contestando nel resto la fondatezza della domanda attorea stante l'insussistenza della dedotta violazione del principio di non discriminazione.
Senza alcuna istruttoria, all'odierna udienza i procuratori delle parti rassegnavano le conclusioni, richiamando quelle rispettivamente dedotte in atti.
* * * * *
1. La domanda attorea è fondata e va, pertanto, accolta nei limiti e per le ragioni di cui appresso.
1.1. Giova in primo luogo precisare che la “carta elettronica” di cui si discute è stata istituita dall'art. 1 della L. n. 107/2015, il cui comma 121 ha previsto che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali,
è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
a corsi di laurea, di laurea magistrale, Controparte_2 specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o
a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124.
La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Le concrete modalità operative per la messa a disposizione di tale importo sono state regolamentate dapprima con il DPCM 23 settembre 2015 e successivamente con il DPCM
28 novembre 2016.
2 Segnatamente l'art. 2 DPCM 23 settembre 2015, recante “Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, ha stabilito che:
“I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che
è nominativa, personale e non trasferibile.
2. Il assegna la Carta a Controparte_2 ciascuno dei docenti di cui al comma 1, per il tramite delle Istituzioni scolastiche.
3. Le Istituzioni scolastiche comunicano entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico al , secondo le Controparte_2 modalità da quest'ultimo individuate, l'elenco dei docenti di ruolo a tempo indeterminato presso l'Istituzione medesima, nonché le variazioni di stato giuridico di ciascun docente entro 10 giorni dal verificarsi della causa della variazione. Il trasmette Controparte_2 alle Istituzioni scolastiche le Carte da assegnare a ciascun docente di ruolo a tempo indeterminato.
4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della
Carta e l'importo di cui all'art. 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il
[...]
disciplina le modalità di revoca della Carta nel Controparte_2 caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico.
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio”.
L 'art. 3 del medesimo DPCM, con riferimento all'importo della Carta, ha previsto che:
3 “
1. Ciascuna Carta ha un valore nominale non superiore ad euro 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento, ovvero dal 1° settembre al 31 agosto, fermo restando quando previsto dai commi 2 e 3.
2. L'importo di cui al comma 1 è reso disponibile, per ciascun anno scolastico, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123, della legge n.
107 del 2015, relativa all'esercizio finanziario in cui ha inizio ciascun anno scolastico, ed entro il limite della medesima. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le risorse che dovessero eventualmente rimanere disponibili a valere sull'autorizzazione di spesa citata sono destinate ad incrementare l'importo della Carta, nei limiti dell'importo di cui al comma 1.
3. La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della Carta dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione”.
Il successivo DPCM 28 novembre 2016, recante la “Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, all'art. 2 ha disposto che:
“1. Il valore nominale di ciascuna Carta è pari all'importo di 500 euro annui.
2. La Carta è realizzata in forma di applicazione web, utilizzabile tramite accesso alla rete Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.
3. L'applicazione richiede la registrazione dei beneficiari della Carta secondo le modalità previste dall'articolo 5, nonché delle strutture, degli esercenti e degli enti accreditati presso il Controparte_2
attraverso i quali è possibile utilizzare la Carta secondo quanto
[...] stabilito dall'articolo 7.
4. L'applicazione prevede l'emissione, nell'area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni elettronici di spesa con codice identificativo, associati ad un acquisto di uno dei beni o servizi, consentiti dall'articolo 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, di cui all'articolo 6, comma 3 da effettuarsi presso le strutture, gli esercenti e gli enti di cui al successivo articolo 7”.
4 Ai sensi dell'art. 3 del medesimo DPCM:
“
1. La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi
i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari.
2. La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio”.
Da ultimo è intervenuto l'art. 15 del D.L. n. 69/2023, convertito in L. n. 103/2023, il cui comma 1 ha previsto che “La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per
l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
2. Con riferimento alle richiamate disposizioni la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nell'ordinanza 18 maggio 2022 resa nella causa C-450/2021, ha affermato che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , Controparte_2
e non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un CP_1 vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi
5 culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
2.1. La Corte di Giustizia è giunta a tale conclusione affermando, in particolare, che
“anche se spetta, in linea di principio, al giudice del rinvio determinare la natura e gli obiettivi delle misure in questione” in base agli elementi forniti dal giudice remittente
(Tribunale di Vercelli) l'indennità ex art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 deve essere considerata come rientrante tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4.1 e ciò in quanto “conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. CP_1
Inoltre, dall'adozione del decreto legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti CP_1 professionali a distanza”, valorizzando altresì il fatto che la carta elettronica “dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio” desumibile dalle previsioni normative secondo cui essa non può essere utilizzata in caso di sospensione per motivi disciplinari, viene revocata nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico e deve essere restituita all'atto della cessazione del servizio.
2.2. La Corte ha infine escluso la configurabilità di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo, ricordando che “la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine”, e che “tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019,
Ustariz Aróstegui, C72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata)”, mentre non può costituire di per sé una ragione oggettiva “il riferimento alla mera natura
6 temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto”, in quanto “ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per
i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz
Aróstegui, C72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”.
2.3. A seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., la Corte di Cassazione con la sentenza n. 29961/2023 ha enunciato i seguenti principi di diritto:
1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al;
CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio;
7 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
2.4. La Corte ha altresì precisato che il disposto di cui all'art. 4, commi 1 e 2, L. n. 124/99 richiama esplicitamente il concetto di “annualità didattica”, dovendosi ivi ricomprendere “il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario” (cfr. punto 7.6 sentenza cit.).
3. Quanto alla sommatoria di contratti a termine nel corso dell'anno scolastico, nella citata sentenza n. 29961/2023 la Suprema Corte ha chiaramente affermato che la ratio del beneficio poggia su “una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico” (cfr. punto 5.3 della motivazione), che consiste nel fornire un sostegno formativo all'intera attività didattica su un piano di durata almeno “annuale”, e che “E' al contempo errato fare leva sulla Carta Docente come unico strumento di formazione, in ogni caso e per ogni durata dell'impiego didattico. La
Carta, infatti - rileva il collegio - non esaurisce l'ambito dei possibili interventi formativi, essendo previsto dalle norme un più ampio novero di misure destinabili dal datore di lavoro alle varie tipologie di dipendenti, non rilevando qui - in quanto del tutto estranee alla disamina giuridica di un dato istituto - eventuali carenze nelle iniziative del Ministero datore di lavoro su tale diverso piano. Tali considerazioni escludono che possano avere immediato e decisivo rilievo i richiami del ricorrente a fonti eurounitarie - riepilogati nello storico di lite - riguardanti il diritto dei lavoratori alla formazione, che ovviamente non è in sé negato dall'ordinamento interno, dovendosi qui più limitatamente discutere se sia consentito riconoscere lo speciale beneficio solo ai lavoratori a tempo indeterminato” (cfr. punto 5.4 della motivazione).
8 La supplenza annuale implica, tanto per il quanto per il docente, una CP_1 prospettiva di insegnamento, che per la sua durata annuale, giustifica quell'ulteriore ausilio formativo in esame al pari del dipendente assunto a tempo indeterminato;
alla stessa conclusione non può giungersi per le supplenze brevi, che ex ante pongono sia il docente che la scuola innanzi alla prospettiva di una docenza limitata ad un breve periodo, e in relazione alle quali è ragionevole escludere un beneficio che consenta l'acquisto di beni per loro natura coerenti con una prospettiva di insegnamento non saltuario, ma prevedibile ex ante come duraturo e pertanto stipulato per la durata di un anno o in misura ad esso equiparabile.
3.1. A tal proposito con decreto di inammissibilità n. 7254 del 19/3/2024 la Corte di
Cassazione, decidendo su rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., dopo aver ribadito i principi già enunciati in tema di supplenze temporanee di cui all'art. 4, comma 3, L. n.
124/99 in relazione alle ipotesi di abuso di contratti a termine in ambito scolastico
(Cass. civ. n. 22552/2016) e richiamato il percorso motivazione della sentenza n.
29961/2023, ha precisato che “
7.4 La linea ermeneutica è stata tracciata ed ulteriormente chiarita nel passaggio argomentativo che segue: “un giudizio comparativo svolto su situazioni lavorative particolari finisce per astrarre completamente il raffronto da quanto sta alla base della scelta legislativa, il che non appare corretto”, poiché “la connessione dell'attribuzione della Carta ad una didattica annua verrebbe ingiustificatamente alterata se ad individuare i presupposti per il godimento del beneficio bastasse una mera sommatoria di giorni numericamente pari a quelli che un certo docente, con particolari condizioni di lavoro quali il part time, deve svolgere o se addirittura il raffronto andasse verso chi non svolge al momento attività didattica o se ancora dovesse valorizzarsi, al fine di estendere a tutti il beneficio, il fatto che un docente di ruolo occasionalmente inizi a prestare servizio ad anno scolastico in corso”.
8. Questi profili sono stati messi in luce anche dal giudice remittente, il quale, dopo aver richiamato il nesso – evidenziato dalla Corte - tra attribuzione della Carta e dimensione annuale della didattica derivante dai tempi della programmazione didattico-educativa, ha affermato che risulta difficile discorrere di una programmazione siffatta in presenza di contratti di supplenza breve successivi, per insegnamenti con oggetto differente o impartiti presso istituti scolastici diversi o scuole di ordine diverso, situazione questa che appare poco compatibile con la scelta operata dal legislatore.
8.1 La scelta operata dal legislatore è stata
9 particolarmente valorizzata nella sentenza n. 29961 del 2023 laddove si afferma da un lato che “Lo strumento antidiscriminatorio, nella sua estrema delicatezza, non può fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali, rischiando altrimenti, attraverso un'estensione a catena di una qualsivoglia migliore tutela, di interferire in modo ingestibile sulle regolazioni complessive di un fenomeno che il legislatore tenti di impostare”; dall'altro che “Va dunque tenuta in debito conto anche la logica delle scelte legislative, che appunto si muovono sul piano del sostegno pieno, con la Carta Docente, alla didattica "annua", per le ragioni sopra ampiamente spiegate”.
8.2 La Corte ha aggiunto che ai fini della valutazione della sussistenza di una discriminazione a danno dei docenti assunti a tempo determinato per supplenze temporanee, è inidoneo, in sé, il dato normativo dei 180 giorni che è valorizzato da alcune norme del sistema scolastico, le quali però prendono in considerazione una siffatta durata contrattuale per regolare alcuni
“specifici fenomeni (la ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo: d. lgs. 297 del
1994, art. 489, comma 1, norma ora peraltro modificata;
la retribuzione nei mesi estivi: art. 527 del medesimo d. lgs.; l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova), che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'"annualità" di una "didattica".
8.3 Il quadro di riferimento appare, in conclusione, composito ed esauriente pur se nella pronuncia si enuncia espressamente che rimangono questioni irrisolte (proprio quelle relative alle supplenze temporanee) in quanto non oggetto di quel giudizio.”.
3.2. Si aggiunga che la necessità di operare la comparazione in una prospettiva ex ante si ricava altresì, da un lato, dalla scelta legislativa di attribuzione della carta all'inizio dell'anno scolastico e, dall'altro, correlativamente dalla disciplina della prescrizione dell'azione di adempimento, posto che la decorrenza del termine prescrizionale è stata individuata dalla Suprema Corte al momento in cui il diritto può essere fatto valere rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, commi 1 e 2, L. n. 124/99, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio (momento che in ogni caso è stato sempre individuato nei vari DPCM all'inizio dell'anno scolastico).
10 Ciò vale a ribadire l'incoerenza di una comparabilità tra situazioni che nascano da una prospettiva di valutazione ex post, ossia alla fine dell'anno scolastico, e data dal semplice rilievo matematico dei giorni di supplenza relativi a plurimi e successivi contratti di breve durata.
In definitiva se può ritenersi comparabile alla situazione del docente a tempo indeterminato quella del docente a tempo determinato che stipuli un solo contratto per una pluralità di mesi e fino alla conclusione dell'attività didattiche (come nel caso esaminato dalla Corte d'Appello di Torino nella sentenza n. 165/2024), altrettanto non può dirsi per il docente che stipuli un contratto di breve durata a cui ne succedono altri della medesima natura, non avendo egli alcuna prospettiva di permanenza nel medesimo ruolo fino alla fine dell'anno scolastico.
3.3. A diversa conclusione – vale ribadirlo – potrebbe giungersi solo nell'ipotesi in cui vi sia un abuso nel ricorso allo strumento delle supplenze temporanee, sempre che il docente alleghi e provi che l'esigenza di copertura del posto fosse tale da rendere prevedibile fin dal conferimento della prima supplenza la presumibile durata annuale.
In difetto di allegazione la domanda formulata in relazione all'a.s. 2020/2021 non può trovare accoglimento, restando assorbito ogni ulteriore profilo di contestazione mosso dal con riferimento a tale annualità. CP_1
4. Con le precisazioni che precedono, nel caso di specie, il convenuto non ha CP_1 minimamente provato, né per vero allegato ragioni concrete che smentiscano la sovrapponibilità delle mansioni assegnate alla ricorrente a quelle svolte dai docenti a tempo indeterminato aventi la medesima qualifica, sicchè non si possono ravvisare le menzionate “ragioni oggettive” che sole giustificherebbero il diverso trattamento tra le due categorie di docenti.
Non rinvenendosi, dunque, ragioni oggettive di trattamento differenziato, devono ravvisarsi i presupposti per la disapplicazione della normativa interna in contrasto con quella europea e deve essere dichiarato il diritto dell'istante ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 e attraverso l'emissione di buoni elettronici di spesa, con le modalità previste dal DPCM del 28 novembre 2016.
4.1. Applicando i suesposti i principi al caso di specie deve rilevarsi che la ricorrente:
11 - con riferimento al residuo periodo oggetto di causa, ha stipulato contratti con scadenza al 30 giugno;
- è tuttora inserita nel sistema delle docenze scolastiche, avendo stipulato per l'a.s.
2024/2025 contratto a termine, sicchè è ammissibile l'azione di adempimento.
5. Il , pertanto, deve essere condannato ad accreditare sulla carta docenti in CP_1 favore della ricorrente l'importo di € 1.500 con riferimento agli anni scolastici
2019/2020, 2023/2024 e 2024/2025, con la precisazione che è stato preso in considerazione altresì il corrente anno scolastico come richiesto da parte ricorrente ottenendo l'assenso della difesa dell'Amministrazione.
6. La ricorrente lamenta, inoltre, un'ingiustificata disparità di trattamento tra la sua posizione e quella dei colleghi assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato o titolari di supplenze annuali, ai quali l'Amministrazione ha riconosciuto l'emolumento previsto dall'art. 7 C.C.N.L. Comparto Scuola 2001.
6.1. La questione in esame è stata recentemente posta all'attenzione della Corte di
Cassazione la quale, con percorso argomentativo approfondito e condivisibile, è giunta ad affermare il seguente principio di diritto: “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del
1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art.
25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (cfr. Cass. civ. n. 20015/2018).
Il ragionamento del Supremo Collegio muove dalla considerazione che l'emolumento in oggetto, avendo natura fissa e continuativa e non essendo in alcun modo collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione, rientri nelle “condizioni di impiego”. Ne consegue, dunque, la necessità per il datore di lavoro di garantire la parità di trattamento tra docenti di ruolo e precari in ossequio a quanto previsto dalla clausola
4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, la quale prevede che i
12 lavoratori assunti a tempo determinato non possano “essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
6.2. Per interpretazione costante e pacifica, le ragioni oggettive che giustificano la diversità di trattamento non possono consistere nella mera esistenza di una norma generale e astratta, di legge o contratto, che preveda tale disparità, né rileva in alcun modo la caratura pubblica del datore di lavoro. La diversità di trattamento si giustifica, infatti, solo in presenza di elementi precisi di differenziazione che contraddistinguono le modalità di lavoro e che attengono alla natura e alle caratteristiche delle mansioni svolte
(Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi).
In assenza, pertanto, di “significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici”, non può accedersi all'interpretazione della normativa fatta propria dal , il quale ha escluso CP_3 immotivatamente il ricorrente dal godimento del beneficio economico in questione riconosciuto ai soli docenti a tempo indeterminato e ai precari titolari di supplenze di durata annuale o fino alla conclusione dell'attività scolastica.
6.3. Di qui la necessità di vagliare possibili interpretazioni alternative dell'art 7 C.C.N.L.
Comparto scuola 2001 in modo da superare il contrasto venutosi a creare tra la disposizione oggetto del giudizio e il principio di non discriminazione di derivazione comunitaria: è, infatti, ormai principio pacifico e consolidato quello secondo cui il
Giudice chiamato ad interpretare una norma o una pattuizione contrattuale debba, in primo luogo, fornire un'interpretazione della stessa, tra le diverse astrattamente possibili, in grado di preservare l'armonia del sistema interno con quello comunitario;
solo nel caso in cui il contrasto sia irrimediabile, il Giudice dovrà provvedere a dichiarare nulla la pattuizione privata o a disapplicare il diritto interno contrastante con i superiori principi di diritto comunitario.
Nel caso di specie la Corte ha garantito l'armonia del sistema accedendo ad un'interpretazione della clausola 7 del C.C.N.L. Comparto scuola 2001 che non
13 escludesse i precari titolari di supplenze brevi e saltuari dal novero dei beneficiari della retribuzione professionale docenti, anche alla luce del tenore letterale della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo dell'emolumento nell'ipotesi di “periodi di servizio inferiori al mese”. Detto inciso, infatti, rappresenta un argomento testuale a favore dell'interpretazione proposta in quanto, se il legislatore avesse voluto riservare detto emolumento ai soli docenti di ruolo o titolari di supplenze annuali, il riferimento ai periodi di servizio inferiori di un mese non avrebbe alcun senso.
6.4. Il percorso argomentativo sopra compendiato può essere posto alla base anche della presente decisione, posto che il , anche sotto tale profilo, non ha allegato alcun CP_1 elemento oggettivo dal quale desumere una differenza concreta tra la prestazione resa dal docente supplente e quella resa dal docente sostituito.
Si noti, peraltro, che la ricorrente negli a.s. 2018/2019 e 2020/2021 ha svolto un numero considerevole di giorni di insegnamento (rispettivamente 245 e 258 giorni) e dunque non vi è davvero alcuna ragione per negare che l'attività dalla stessa svolta sia equiparabile a quella propria di un docente di ruolo.
7. In ordine all'eccezione di prescrizione, premesso che parte istante limita la pretesa economica al periodo 01/03/2019 – 28/06/2019, deve considerarsi che: a) la retribuzione professionale docenti costituisce voce di natura pacificamente retributiva e viene corrisposta agli aventi diritto con frequenza mensile;
b) al relativo credito si applica quindi la disposizione di cui all'art. 2948 n. 4) c.c.; c) la prescrizione è stata interrotta con diffida inviata via pec al in data 29/03/2024. CP_1
Ne consegue che nessuna prescrizione è maturata e l'emolumento di cui si discute può essere quantificato sulla scorta del conteggio effettuato dall'istante, al quale ha prestato adesione il , e dunque nell'importo complessivo di € 2.362,47. CP_1
8. È del pari fondata, per le ragioni di cui appresso, la domanda diretta a ottenere il riconoscimento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute.
Occorre rammentare la disciplina normativa che regola la materia a partire dall'art. 5, comma 8, D.L. 95/2012 (convertito dalla legge 135/2012) secondo cui “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche (…) sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del
14 rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto (…)”.
L'art. 1, commi 54-56, della L. n. 228/2012 (legge di stabilità 2013, in vigore dall'1.1.2013) ha quindi introdotto le seguenti previsioni derogatorie, stabilendo rispettivamente che:
- “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”
(comma 54);
- “All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui
è consentito al personale in questione di fruire delle ferie” (comma 55);
- “Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013” (comma 56).
8.1. Tanto premesso in termini generali, la questione può essere decisa sulla scorta del recente orientamento che si è andato consolidando presso la giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis Cass. civ. n. 16715/2024, Cass. civ. n. 15415/2024, Cass. civ. n.
13440/2024), alle cui condivisibili motivazioni può farsi riferimento ex art. 118 disp. att.
c.p.c.
La Corte, dopo aver proceduto ad una ricostruzione della normativa in tema di ferie del personale scolastico, ponendo particolare attenzione alle modifiche della disciplina legislativa nazionale intervenute nel 2012 e dando rilievo alla necessità di favorire un'interpretazione in linea con i principi eurocomunitari in materia, ha quindi enunciato il seguente principio di diritto: “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di
15 fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del
d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande ZI (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno” (Cass. n. 16715 cit.).
8.2. In definitiva alla luce dei principi sopra enunciati deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui all'art. 1,
54, della L. n. 228/2012, sicchè, in assenza di richiesta di giorni di ferie da parte del docente o di esplicito provvedimento da parte del Dirigente Scolastico che lo inviti a fruirne, deve ritenersi sussistente il diritto del docente alla monetizzazione dei giorni di ferie non goduti alla fine del rapporto di lavoro.
9. Venendo al caso di specie, premesso che emerge dalla documentazione in atti lo svolgimento dell'attività di docenza negli a.s. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e
2023/2024 (cfr. doc. 1 fascicolo parte istante), il convenuto non ha assolto CP_1 all'onere probatorio sullo stesso gravante, ovvero non ha provato di aver invitato la ricorrente a fruire delle ferie e di averla informata che la mancata fruizione avrebbe comportato la perdita delle stesse e della relativa indennità, né tantomeno ha indicato eventuali giorni di ferie fruiti nel corso degli anni scolastici di cui si discute, né d'altro canto si possono reputare automaticamente fruiti i giorni di ferie nei periodi di sospensione dell'attività didattica, come propugnato dal . CP_1
16 Facendo dunque applicazione dei principi formulati dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, va riconosciuto il diritto di parte istante al pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute in relazione al servizio svolto nella misura complessiva lorda di € 4.006,50, come determinata nei conteggi allegati dalla ricorrente detratto quanto erogato per il medesimo titolo dal in relazione agli a.s. CP_1
2018/2019 e 2020/2021 (cfr. nota depositata il 10/1/2025) in misura pari a complessivi € 1.736,24, con conseguente condanna dell'Amministrazione al relativo pagamento.
Né si pongono questioni di prescrizione dovendo trovare applicazione il termine decennale (Cass. civ. n. 3021/2020).
10. Alle somme riconosciute dovranno, poi, essere aggiunti gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo, con esclusione del cumulo di essi con la rivalutazione monetaria, giusta il disposto dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724/94 (il quale dispone che “L'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (che sancisce il divieto di cumulo di rivalutazione e interessi, n.d.r.) si applica anche agli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale, per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 31 dicembre 1994, spettanti ai dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza”), applicabile a tutti i crediti connessi al rapporto di lavoro e non soltanto a quelli strettamente retributivi (arg. ex Cass. civ. n. 13624/2020).
11. In quanto soccombente parte convenuta va altresì condannata alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'istante, liquidate come in dispositivo alla luce del D.M. n.
55/2014 alla stregua dei valori minimi dello scaglione di riferimento, in considerazione della serialità della questione di diritto trattata e con esclusione della fase istruttoria, limitata alla produzione documentale, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, disattese ogni diversa domanda, eccezione e istanza, accerta e dichiara il diritto di ad Parte_1 usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente con riferimento agli anni scolastici indicati in parte motiva e per l'effetto condanna il convenuto a erogarle, tramite la CP_1 carta elettronica, l'importo complessivo di € 1.500, oltre interessi legali e l'eventuale
17 ulteriore somma spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e l'eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria.
Condanna il convenuto a corrispondere alla ricorrente la somma lorda di € CP_1
2.362,47 a titolo di retribuzione professionale docenti e di € 4.006,50 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute, oltre interessi legali e l'eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e l'eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria dalla maturazione delle singole differenze mensili al saldo.
Condanna il convenuto alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di CP_1 lite complessivamente liquidate in € 2.109, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nelle misure di legge con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Asti, 04/04/2025
Il Giudice
Ivana Lo Bello
18