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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/03/2025, n. 11304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11304 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Paola Lucarelli ha pronunciato all'udienza del 8 novembre 2024
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12878 del R.G. per l'anno 2023,
DA
Parte_1 con l'avv. Sara Toschi
Ricorrente
CONTRO
CP_1
Resistente - contumace
P.Q.M.
Accerta e dichiara la sussistenza nella parte ricorrente dei requisiti sanitari di cui all'art. 1
Legge 18 del 1980 a decorrere da21 febbraio 2022 e il diritto del ricorrente a godere dei relativi benefici;
Compensa per metà le spese di lite e condanna la parte resistente alla refusione della parte restante che liquida in euro 1.300,00, oltre IVA e CPA, da distrarsi;
60 giorni per la motivazione.
Roma, 8 novembre 2024
Il Giudice
Dott.ssa Paola Lucarelli
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Sulla base degli accertamenti peritali eseguiti nel procedimento che ha instaurato ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., il CTU incaricato accertava nella ricorrente i presupposti per il riconoscimento dell'handicap grave ex art. 3 comma 3 Legge 104 del 1992 ma escludeva la sussistenza dei requisiti sanitari previsti dall'art. 1 Legge 18 del 1980.
Con la presente opposizione proposta ai sensi dell'art. 445-bis, VI comma, c.p.c. la ricorrente ha contestato, specificandone i motivi e producendo nuova documentazione medica, le conclusioni cui è pervenuto il CTU. Previa richiesta di nuova valutazione del quadro clinico, insisteva per l'accoglimento della domanda avente ad oggetto il riconoscimento della indennità di accompagnamento a decorrere dalla data della domanda amministrativa (13 maggio 2021).
Nonostante la regolare notifica dell'atto introduttivo, l' non si costituiva in CP_1
giudizio rimanendo contumace.
All'udienza odierna la causa veniva discussa e decisa dando lettura del dispositivo unitamente alla motivazione.
Il ricorso va accolto con le limitazioni risultanti dalla consulenza tecnica d'ufficio.
Osserva il Giudice che ai fini del giudizio a cognizione piena l'art. 445 bis comma 5° c.p.c. prevede che “Nei casi di mancato accordo, la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Giova rilevare che il ricorso, che la parte presenta nel termine perentorio di trenta giorni dalla dichiarazione di contestazione, appare come una sorta di appello, imponendo la norma, a pena di inammissibilità, l'onere di specificare i motivi della contestazione (così come previsto, in quella sede, dall'art. 434 c.p.c.). Pertanto non è sufficiente enunciare semplicemente le patologie di cui è affetto il ricorrente, ma occorre esporre le ragioni per le quali si ritiene che la valutazione compiuta dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo non sia corretta.
I motivi di contestazione devono quindi tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, e non possono limitarsi a generiche censure di erroneità o inadeguatezza dell'elaborato peritale, dovendosi evidenziare l'errore tecnico commesso dal consulente dell'Atp e specificare gli elementi e le controdeduzioni di cui si lamenta la mancata o insufficiente valutazione. In difetto, il giudizio deve terminare con una sentenza in rito di inammissibilità (cfr. giurisprudenza di legittimità formatasi in materia di gravame: Cass. 2797/2003 e Cass. n. 17318/2004).
Nel caso di specie, questo Giudice ha valutato che le doglianze formulate nel ricorso non siano affette da vizio di genericità e ha pertanto provveduto alla nomina di un nuovo CTU conferendogli l'incarico di espletare nuovi accertamenti medici sul ricorrente.
Rispondendo al quesito postogli, il CTU ha concluso, all'esito dell'esame della documentazione sanitaria e delle visite mirate effettuate e seguendo un iter logico sorretto da retti criteri tecnici e pertanto completo, preciso e persuasivo:
“…..appare corretto affermare che il complesso morboso sofferto dal ricorrente nel suo complesso possa essere considerato impattante in maniera “grave” sulla difficoltà a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età. Tale valutazione è riferibile all'impegno di vari organi-apparati delle patologie sofferte (neurologico, cardiologico, metabolico e psichiatrico).
Per quanto attiene all'impatto delle patologie sulle funzioni globali della ricorrente dall'EO emerge una condizion di deterioramento cognitivo di grado severo con deficit della memoria e disorientamento, tale condizione è sufficiente al riconoscimento del requisito della non autonomia del compimento degli atti quotidiani della vita. Per quanto relazionato vi è sussistenza del requisito del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Per quanto attiene alla decorrenza, dalla documentazione agli atti vi è testimonianza di deficit cognitivo severo fin dalla valutazione geriatrica del 21 febbraio 2022 ed è pertanto da tale data che va fissata la decorrenza per il riconoscimento dell'art. 1 della legge 18 del 1980. …..Il Sig.
è invalido ultrassentacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le Parte_1 funzioni ed i compiti propri della sua età grave (100%) ed è nelle condizioni psicofisiche previste dall'art. 1 legge 18 del 1980 (indennità di accompagnamento). Il termine di decorrenza – per quanto argomentato in relazione – per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento va posto fin dal giorno 21 febbraio 2022”.
Considerato l'esito del consulenza tecnica d'ufficio e soprattutto il termine di decorrenza del diritto alla indennità riconosciuto, le spese vanno compensate per metà. Roma, 19 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Lucarelli
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Paola Lucarelli ha pronunciato all'udienza del 8 novembre 2024
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12878 del R.G. per l'anno 2023,
DA
Parte_1 con l'avv. Sara Toschi
Ricorrente
CONTRO
CP_1
Resistente - contumace
P.Q.M.
Accerta e dichiara la sussistenza nella parte ricorrente dei requisiti sanitari di cui all'art. 1
Legge 18 del 1980 a decorrere da21 febbraio 2022 e il diritto del ricorrente a godere dei relativi benefici;
Compensa per metà le spese di lite e condanna la parte resistente alla refusione della parte restante che liquida in euro 1.300,00, oltre IVA e CPA, da distrarsi;
60 giorni per la motivazione.
Roma, 8 novembre 2024
Il Giudice
Dott.ssa Paola Lucarelli
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Sulla base degli accertamenti peritali eseguiti nel procedimento che ha instaurato ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., il CTU incaricato accertava nella ricorrente i presupposti per il riconoscimento dell'handicap grave ex art. 3 comma 3 Legge 104 del 1992 ma escludeva la sussistenza dei requisiti sanitari previsti dall'art. 1 Legge 18 del 1980.
Con la presente opposizione proposta ai sensi dell'art. 445-bis, VI comma, c.p.c. la ricorrente ha contestato, specificandone i motivi e producendo nuova documentazione medica, le conclusioni cui è pervenuto il CTU. Previa richiesta di nuova valutazione del quadro clinico, insisteva per l'accoglimento della domanda avente ad oggetto il riconoscimento della indennità di accompagnamento a decorrere dalla data della domanda amministrativa (13 maggio 2021).
Nonostante la regolare notifica dell'atto introduttivo, l' non si costituiva in CP_1
giudizio rimanendo contumace.
All'udienza odierna la causa veniva discussa e decisa dando lettura del dispositivo unitamente alla motivazione.
Il ricorso va accolto con le limitazioni risultanti dalla consulenza tecnica d'ufficio.
Osserva il Giudice che ai fini del giudizio a cognizione piena l'art. 445 bis comma 5° c.p.c. prevede che “Nei casi di mancato accordo, la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Giova rilevare che il ricorso, che la parte presenta nel termine perentorio di trenta giorni dalla dichiarazione di contestazione, appare come una sorta di appello, imponendo la norma, a pena di inammissibilità, l'onere di specificare i motivi della contestazione (così come previsto, in quella sede, dall'art. 434 c.p.c.). Pertanto non è sufficiente enunciare semplicemente le patologie di cui è affetto il ricorrente, ma occorre esporre le ragioni per le quali si ritiene che la valutazione compiuta dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo non sia corretta.
I motivi di contestazione devono quindi tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, e non possono limitarsi a generiche censure di erroneità o inadeguatezza dell'elaborato peritale, dovendosi evidenziare l'errore tecnico commesso dal consulente dell'Atp e specificare gli elementi e le controdeduzioni di cui si lamenta la mancata o insufficiente valutazione. In difetto, il giudizio deve terminare con una sentenza in rito di inammissibilità (cfr. giurisprudenza di legittimità formatasi in materia di gravame: Cass. 2797/2003 e Cass. n. 17318/2004).
Nel caso di specie, questo Giudice ha valutato che le doglianze formulate nel ricorso non siano affette da vizio di genericità e ha pertanto provveduto alla nomina di un nuovo CTU conferendogli l'incarico di espletare nuovi accertamenti medici sul ricorrente.
Rispondendo al quesito postogli, il CTU ha concluso, all'esito dell'esame della documentazione sanitaria e delle visite mirate effettuate e seguendo un iter logico sorretto da retti criteri tecnici e pertanto completo, preciso e persuasivo:
“…..appare corretto affermare che il complesso morboso sofferto dal ricorrente nel suo complesso possa essere considerato impattante in maniera “grave” sulla difficoltà a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età. Tale valutazione è riferibile all'impegno di vari organi-apparati delle patologie sofferte (neurologico, cardiologico, metabolico e psichiatrico).
Per quanto attiene all'impatto delle patologie sulle funzioni globali della ricorrente dall'EO emerge una condizion di deterioramento cognitivo di grado severo con deficit della memoria e disorientamento, tale condizione è sufficiente al riconoscimento del requisito della non autonomia del compimento degli atti quotidiani della vita. Per quanto relazionato vi è sussistenza del requisito del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Per quanto attiene alla decorrenza, dalla documentazione agli atti vi è testimonianza di deficit cognitivo severo fin dalla valutazione geriatrica del 21 febbraio 2022 ed è pertanto da tale data che va fissata la decorrenza per il riconoscimento dell'art. 1 della legge 18 del 1980. …..Il Sig.
è invalido ultrassentacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le Parte_1 funzioni ed i compiti propri della sua età grave (100%) ed è nelle condizioni psicofisiche previste dall'art. 1 legge 18 del 1980 (indennità di accompagnamento). Il termine di decorrenza – per quanto argomentato in relazione – per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento va posto fin dal giorno 21 febbraio 2022”.
Considerato l'esito del consulenza tecnica d'ufficio e soprattutto il termine di decorrenza del diritto alla indennità riconosciuto, le spese vanno compensate per metà. Roma, 19 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Lucarelli