Decreto 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, decreto 02/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 50196/2024
CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PER I MINORENNI
La Corte così composta dott. Anna Maria PAGLIARI Presidente
dott. Alberto TILOCCA Consigliere
dott. Anna Chiara GIAMMUSSO Consigliere relatore dott. Alessandra PALATTELLA Consigliere onorario dott. Sandro MONTANARI Consigliere onorario riunita in camera di consiglio ha emesso il seguente
DECRETO nel procedimento iscritto al n. R.G. 50196 V.G. dell'anno 2024 riservato in decisione all'udienza del 21 gennaio 2025 vertente
TRA nata a [...] il [...] ( e ivi Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in largo di Villa Bianca 9, presso lo studio del procuratore, avv. Rossella COSTANTINO, che la rappresenta e difende per delega in atti
-RECLAMANTE-
E nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2
ivi elettivamente domiciliato in via Olevano Romano 209, presso lo studio dei procuratori, avv. Laura ARPINO e avv. Cristina ERCOLANI, che lo rappresentano e difendono per delega rilasciata su foglio separato e allegato alla comparsa di costituzione
-RECLAMATO-
NONCHÉ
1
speciale delle minori nata a [...] il [...] e Persona_1 [...]
ata a Roma il 27 maggio 2011, nominata con decreto del Tribunale Persona_2
per i Minorenni di Roma del 9 ottobre 2023, elettivamente domiciliata in Roma, via F.
Confalonieri 5, presso il proprio studio, in giudizio di persona ex art. 86 c.p.c.
-RECLAMATA
E
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni
E con la partecipazione del Procuratore Generale presso la Corte di Appello
PREMESSO
Con decreto cronologico n° 563/2024 depositato il 15 gennaio 2024 il Tribunale per i
Minorenni di Roma, decidendo in via definitiva, ha così stabilito: <<… conferma il decreto del 30/09/22 e, per l'effetto dichiara decaduta dalla Parte_1
responsabilità genitoriale sulle predette minori;
dispone che la madre possa incontrare le minori soltanto in luogo protetto alla presenza di persone in grado di valutare la qualità del rapporto e con facoltà per il servizio Sociale di sospendere gli incontri qualora gli stessi siano non conformi al benessere delle minori o qualora la madre si presenti in condizioni non adeguate a sostenerli;
incarica il Servizio Sociale di trovare uno spazio più adeguato per la gestione degli incontri delle minori con la madre e di tenere conto, nella regolazione degli incontri delle minori con la madre, della volontà delle minori stesse di incontrarla, attesa la loro età (in particolare per
che ha dichiarato, allo stato, di non volerla incontrare); Reintegra pienamente Per_1
nelle sue funzioni genitoriali;
Incarica il Servizi Sociale del Controparte_1
Municipio IV di Roma di continuare a dare ogni opportuno supporto al nucleo padre
– minori …>> (così testualmente a pag. 2 dell'impugnato provvedimento).
A fondamento di tale decisione il Tribunale per i Minorenni osservava che, con proprio precedente decreto emesso il 30 settembre 2022 all'esito di una articolata istruttoria – provvedimento annullato con decreto del 19 settembre 2023 dalla Corte d'Appello di
2 Roma per la mancata nomina di un curatore speciale per le minori – era stata dichiarata la decadenza di dalla responsabilità genitoriale sulle figlie e Parte_1 Per_1
ed era stato stabilito che la madre avrebbe potuto incontrare Persona_2
le minori solo in luogo protetto e alla presenza di persone in grado di valutare la qualità del rapporto, con facoltà anche di sospendere tali incontri se non conformi al benessere delle minori o se la madre non si fosse presentata in condizioni adeguate per sostenerli;
era stato inoltre stabilito che tali disposizioni sarebbero state modificate solo quando la madre avesse dimostrato di aver intrapreso <… con successo un percorso terapeutico strutturato e costante, al fine di ottenere un recupero delle sue condizioni psico-fisiche ed una piena consapevolezza delle responsabilità che il ruolo genitoriale comporta …>> (così testualmente a pag. 1 della motivazione dell'impugnato provvedimento). Del resto con il provvedimento del 30 settembre 2022 il Tribunale per i Minorenni di Roma aveva rappresentato che il nucleo familiare era già conosciuto dai
Servizi Sociali, essendo stato in precedenza interessato da un procedimento chiuso con provvedimento del 29 settembre 2020 con cui era stato disposto l'affidamento delle minori al Servizio sociale e il loro collocamento presso il padre, cui era stato prescritto di proseguire il percorso di sostegno alla genitorialità dal medesimo già avviato;
alla madre – che avrebbe potuto incontrare le figlie solo in modalità protetta - era stato invece prescritto di avviare un percorso di tipo psichiatrico. Era infatti emerso, nelle più recenti relazioni allora inviate dal Servizio sociale, condotte materne non rispettose delle indicazioni degli operatori;
scarsa propensione della madre all'ascolto e notevoli difficoltà a sintonizzarsi sui bisogni delle figlie;
atteggiamenti “indagatori” nei confronti delle figlie, con domande incalzanti, di squalifica della figura paterna, comportamenti tutti che mettevano in difficoltà le minori ed evidenziavano la sussistenza di elementi di rischio per una sana evoluzione della loro personalità.
L'istruttoria svolta in quel procedimento aveva altresì evidenziato che la madre – che si era rifiutata di seguire il percorso psichiatrico che le era stato prescritto, aveva affermato di non aver sbagliato nulla, aveva presentato atteggiamenti persecutori importanti, non aveva voluto intraprendere una terapia farmacologica con bassi
3 dosaggi di neurolettici – aveva effettuato delle incursioni nella scuola della figlia creando disagio alla minore e al personale scolastico, mentre la figlia Per_2 Per_1
aveva chiesto che non venisse comunicato alla madre il nome della sua scuola. Per tale ragione era stata adottata una pronuncia di decadenza di dalla Parte_1
responsabilità genitoriale.
L'ulteriore attività istruttoria svolta nel nuovo procedimento instaurato dopo l'annullamento del decreto emesso il 30 settembre 2022 aveva confermato la persistenza dei presupposti su cui si fondava la dichiarazione di decadenza poiché
– che con i suoi comportamenti aveva evidenziato di trovarsi ancora Parte_1
in una condizione psico-fisica instabile e imprevedibile che non era conforme al benessere delle figlie – aveva continuato a mostrarsi oppositiva e rivendicativa, tanto che dal mese di settembre 2023 la figlia aveva dichiarato di non volerla più Per_2
incontrare e la figlia aveva riferito di avere difficoltà nel suo rapporto con la Per_1
madre; inoltre la aveva denunciato le assistenti sociali che si occupavano del Pt_1
nucleo familiare.
In ragione di ciò, con l'impugnato decreto cronologico n° 563/24, depositato il 15 gennaio 2024, il Tribunale per i Minorenni di Roma definiva il nuovo procedimento scaturito dall'annullamento del decreto del 30 settembre 2022 e dichiarava decaduta dalla responsabilità genitoriale, disponendo incontri protetti tra la Parte_1
madre e le figlie alla presenza di persone in grado di valutare la qualità del rapporto e incaricando il Servizio sociale di tener conto, nel regolare tali incontri, della volontà manifestata dalle minori di incontrarla (anche in considerazione dell'età di , in Per_1
particolare); reintegrava pienamente nelle sue funzioni Controparte_1
genitoriali e incaricava il Servizio sociale di continuare a fornire ogni sostegno ritenuto opportuno al nucleo padre – figlie.
Con ricorso depositato il 12 febbraio 2024 ha proposto reclamo Parte_1
avverso l'indicato decreto cronologico n° 563/2024 del 15 gennaio 2024, eccependo, in via preliminare, la nullità dell'impugnato decreto che, oltre a essere stato erroneamente notificato al suo precedente difensore, era stato inviato in formato pdf
4 privo della firma digitale del giudice estensore e dell'Ufficio. Ha dedotto, nel merito, che era stata omessa l'attività istruttoria per accertare la sussistenza dei requisiti legittimanti una pronuncia di decadenza e che, in violazione di quanto stabilito dall'art. 116 c.p.c., non era stata in alcun modo valutata la documentazione comprovante le sue attuali condizioni psicofisiche, da lei versata in atti. Ha infine rilevato che il Tribunale per i minorenni di Roma, violando e falsamente applicando gli art. 330, 333 e 336 c.c.,
l'aveva dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale del tutto immotivatamente e senza che ne sussistessero i relativi presupposti.
Con decreto del Presidente di Sezione del 21 marzo 2024 è stata fissata al 17 settembre
2024 l'udienza di comparizione delle parti, sono stati fissati i termini per la notifica del reclamo e del decreto alle controparti entro il 30 aprile 2024; sono stati altresì fissati al
20 giugno 2024 i termini per le deduzioni delle controparti e termine al 30 giugno 2024 per il deposito della relazione di aggiornamento sulle condizioni delle minori da parte del Servizio sociale territorialmente competente;
è stato infine concesso alle parti termine fino al 15 luglio 2024 per eventuali osservazioni.
Con comparsa depositata il 17 giugno 2024 si è costituito che Controparte_1
ha contestato l'avverso reclamo, di cui ha chiesto il rigetto con conferma di ogni statuizione ivi adottata.
Con comparsa depositata il 20 giugno 2024 si è altresì costituito il curatore speciale delle minori, cha ha anch'ella contestato l'avverso reclamo, di cui ha chiesto il rigetto, chiedendo, in via istruttoria, che venisse disposto l'ascolto delle minori.
Con atto depositato il 16 settembre 2024 il Procuratore Generale ha espresso parere contrario all'accoglimento del reclamo.
Il 15 luglio 2024 il difensore della reclamante ha depositato prova dell'avvenuta notifica del reclamo alle controparti.
Il 26 e il 27 giugno 2024 il Servizio sociale incaricato ha depositato relazione di aggiornamento sulla condizione delle minori.
Con provvedimento del 17 settembre 2024, depositato il 24 settembre 2024, è stato disposto l'ascolto delle minori e fissata all'uopo l'udienza del 19 novembre 2024;
5 all'esito è stata fissata l'udienza del 21 gennaio 2025 per la decisione;
a quell'udienza le parti si sono riportate alle conclusioni precisate nei rispettivi atti e il Collegio, all'esito della camera di consiglio, ha deciso la causa per i motivi di seguito indicati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzitutto disattesa l'eccezione di nullità della notifica del decreto n° 563/24 proposta in via preliminare da Osserva in proposito questo Collegio Parte_1
che la notifica in esame è stata correttamente eseguita nei confronti del precedente difensore dell'odierna reclamante ai sensi dell'art. 170 c.p.c.; nessun rilievo ha poi la circostanza che il provvedimento reclamato sarebbe stato notificato in formato PDF privo della firma digitale del giudice estensore e dell'ufficio di appartenenza di quest'ultimo: e infatti, anche a prescindere da ogni ulteriore considerazione, rileva questa Corte che nessuna nullità può essere nella specie pronunciata in applicazione di quanto stabilito dall'art. 160 c.p.c., avendo l'atto raggiunto il suo scopo poiché la stata messa in condizioni di conoscere l'esito del procedimento di primo grado Pt_1
che la riguardava, di proporre tempestiva impugnazione e di difendersi pienamente nel merito, contestando le relative statuizioni.
Nel merito, il reclamo proposto da è infondato e va rigettato. Parte_1
Lamenta quest'ultima, con più motivi che possono essere esaminati congiuntamente siccome strettamente connessi tra loro, che il Tribunale per i Minorenni di Roma - violando e falsamente applicando gli art. 330, 333 e 336 c.c. e omettendo ogni accertamento e valutazione istruttoria - l'aveva erroneamente dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale senza aver nemmeno valutato la documentazione da lei depositata, che dimostrava le sue attuali condizioni psicofisiche.
I motivi non possono essere condivisi. Osserva in proposito questa Corte che, diversamente da quanto sostenuto dalla non vi è dubbio che il primo giudice Pt_1
ha correttamente valutato le circostanze di fatto sottoposte al suo esame, avendo richiamato quanto già accertato durante l'istruttoria che ha portato all'adozione del decreto del 30 settembre 2022, poi annullato, e avendo quindi sottolineato, nella motivazione del reclamato decreto che <<… dalla attività istruttoria svolta anche in
6 questo procedimento non sono mutati i motivi che avevano indotto questo Tribunale a dichiarare la decadenza della responsabilità genitoriale materna atteso che la si Pt_1
mostra ancora oggi oppositiva e rivendicativa;
che dal mese di settembre la minore non vuole più incontrare la madre ed anche ha riferito difficoltà nel Per_2 Per_1
rapporto con la stessa;
che la madre ha denunciato anche le assistenti sociali …>>; in ragione di ciò ha quindi confermato il precedente decreto e, in particolare e per quel che qui rileva, ha confermato la dichiarazione di decadenza di dalla Parte_1
responsabilità genitoriale. Specifica al riguardo questa Corte che la correttezza di una decisione del genere emerge con evidenza da tutta l'attività istruttoria espletata in primo grado, anche nel procedimento che ha portato all'adozione del decreto poi annullato (per l'ammissibilità ai sensi dell'art. 116 c.p.c. di prove raccolte in altro procedimento svoltosi tra le medesime parti vedi per tutte Cass. S. U. n° 9040/08, Cass.
n° 30298/23 e Cass. N° 5947/23). Risulta infatti dall'esame della relazione del Servizio sociale del Municipio III di Roma datata 16 marzo 2022 che gli operatori – premessa l'illustrazione della metodologia osservativa utilizzata durante gli incontri, avente a oggetto l'analisi dell'interazione dei soggetti partecipanti (la madre e le due figlie), la qualità degli scambi, l'affettività o la resistenza alla relazione e il livello di cooperazione e di condivisione - hanno riferito che in occasione dei primi incontri le due minori <… mostravano uno stato di agitazione derivante dalla difficoltà di coniugare la realtà riferita dalla madre e il lavoro di consapevolezza che stavano intraprendendo durante il periodo di collocamento in Casa Famiglia. Gli operatori che accompagnavano le bambine agli incontri, riferivano che quest'ultime spesso accusavano stati di sofferenza sia nei giorni precedenti, sia in quelli successivi in cui vedevano la madre. G.F. in passato esprimeva ed agiva il suo malessere in maniera diretta, manifestando apertamente il suo disagio, riversando la sua rabbia a volte contro la sorella, a volte contro la madre e talvolta verso gli operatori del Centro per la Famiglia. In alcune occasioni, sia durante gli incontri da remoto, sia durante quelli in presenza, la minore si è rifiutata di incontrare la madre o di entrare in relazione con lei evitando ogni tipo di comunicazione. Nel tempo la minore ha mostrato una
7 crescente stabilità emotiva e una conseguente maggiore capacità di gestione della
Pers relazione con la madre. ttualmente tende ad evitare di seguire la sig.ra rispetto alle ripetute polemiche che quest'ultima mette in atto contro i Servizi, accusati di raccontare menzogne alle figlie perché tutti complici di un complotto contro di loro.
La minore distoglie la madre da tali argomenti, cercando di portare il dialogo sulle sue vicende scolastiche, amicali e di vita quotidiana […] durante gli incontri, quando viene nominato il padre o la moglie e le esperienze fatte con quest'ultimi, la sig.ra si mostra contrariata e mette in atto comportamenti verbali e non, volti a squalificare la figura genitoriale del padre e delle persone a lui vicine. Gli operatori sono spesso costretti ad intervenire e la sig.ra mostra sempre la sua scarsa predisposizione al rispetto delle indicazioni e dei suggerimenti forniti […]. La figlia più piccola, M. F., se inizialmente si mostrava affettuosa, cercando sempre il contatto fisico ed emotivo ed evidenziando un legame profondo con la madre, nel corso del tempo ha modificato il suo atteggiamento. M. F. arriva agli incontri demotivata e poco desiderosa di incontrare la madre;
in due occasioni ha espresso la volontà di non entrare in stanza giustificando tale resistenza affermando che gli incontri sono inutili perché finiscono sempre con dei litigi. La minore tenta a volte di avere chiarimenti rispetto alla complessa situazione e tali tentativi vengono interpretati dalla Sig.ra come idee
“messe in testa” dal Servizio Sociale, dal padre o dagli operatori del Centro per la
Famiglia, non riuscendo a focalizzarsi adeguatamente sul bisogno della bambina di chiarezza …>>; del tutto evidente è dunque che la decisione del Tribunale – che prende in considerazione le sofferenze delle minori di fronte ai comportamenti aggressivi della madre così come sopra descritti - si fonda sull'esatta valutazione di tutte le circostanze di fatto sottoposte al suo esame, diversamente da quanto affermato dall'odierna reclamante con i motivi in esame. Osserva ancora questa Corte che tale situazione non
è affatto mutata nel tempo, come emerge dalla relazione di aggiornamento del Servizio sociale, inviata nel presente grado di giudizio il 26 giugno 2024. E infatti l'equipe incaricata di seguire il nucleo familiare ha riferito che nel periodo successivo all'annullamento del decreto emesso il 30 settembre 2022 aveva <… proseguito a
8 incontrare la madre delle minori con la stessa cadenza e nella stessa giornata del suo incontro con le figlie. Inoltre l'equipe ha mantenuto contatti di rete con le operatrici del Centro, con la psicoterapeuta che seguiva e con lo psichiatra che aveva in Per_2
carico la sig.ra Già prima del precedente procedimento di Codesta Corte erano Pt_1
emersi segnali di insofferenza espressi soprattutto da che chiedeva all'equipe Per_2
scrivente di interrompere tutti gli interventi in corso;
in particolare dall'estate 2023 la ragazza aveva iniziato a rifiutare l'incontro con la madre che si limitava a salutare affacciandosi rapidamente nel Centro per le Famiglie. , invece, diceva di voler Per_1
continuare a incontrarla sempre con la stessa cadenza e con modalità protette. Tra
l'altro entrambe le ragazze lamentavano come le operatrici del Centro si ponessero nei confronti della madre in maniera troppo permissiva, evitando di interrompere gli incontri quando la madre diventava troppo pressante nei loro confronti sia verso le operatrici …>> (così testualmente la relazione di aggiornamento inviata il 26 giugno
2024). È stato ancora sottolineato, sempre nell'indicata relazione di aggiornamento inviata il 26 giugno 2024 che, terminato il progetto che non era stato prorogato, gli incontri protetti e tutti gli interventi messi in campo erano stati improvvisamente interrotti;
tuttavia nei mesi successivi l'equipe aveva continuato gli incontri con che aveva continuato a chiedere <… di poter vedere le figlie. In Parte_1
questi mesi la relazione con l'equipe non si è modificata, anzi la sospensione degli incontri ha generato ulteriore rivendicazione nei confronti delle scriventi…>>; invece le ragazze, con cui erano stati effettuati due incontri (a febbraio e a maggio), avevano confermato le loro difficoltà già manifestate nei mesi precedenti <… Per_2
mantenendo il totale rifiuto di qualsiasi forma di contatto e confermando di Per_1
essere disponibile a incontrare la madre solo in forma protetta e con la stessa cadenza
…>>; alla proposta avanzata dall'equipe durante i mesi di sospensione degli incontri di organizzare videochiamate o semplici telefonate, aveva <… rifiutato Per_1
dicendo che “non c'è fretta”. Nell'ultimo incontro le due sorelle hanno espresso insofferenza nel dover ripetere sempre le stesse cose, manifestando stanchezza nel doversi recare periodicamente al Servizio anziché trascorrere il tempo libero con gli
9 amici e nelle attività proprie della loro età (“se vuoi sapere come sto te lo può dire papà”).>> (così testualmente la relazione di aggiornamento inviata il 26 giugno 2024).
Con la relazione inviata il 27 giugno 2024 i Servizi sociali hanno inoltre segnalato che mentre con il padre erano stati necessari due soli colloqui – uno conoscitivo e un altro per la firma di alcune deroghe al regolamento SDVeR - con la madre erano stati necessari più incontri per <… ottenere la firma dei documenti relativi alla privacy ed al regolamento SDVeR indispensabili per procedere con gli incontri protetti …>> e che <… in occasione degli incontri protetti, per sei volte, le forze dell'ordine sono intervenute presso il servizio scrivente su chiamata della madre incontrante …>>.
Infine, l'ascolto delle minori disposto da questa Corte per l'udienza del 19 novembre
2024 ha confermato che anche all'attualità persiste il disagio delle ragazze per i comportamenti materni: infatti – che ha riferito di essere andata a vivere con Per_2
il padre e la famiglia di questi dal febbraio 2021, ha escluso con decisione di voler incontrare la madre affermando poi che la madre <… se cambierà veramente e tanto, riconoscendo di avere dei problemi, sarò disposta ad incontrarla. L'ultima volta che dovevamo incontrarci a ottobre lei non si è presentata.>>; invece ha affermato Per_1
che le <… piacerebbe un colloquio con mamma normale in cui ci aggiorniamo su quello che è successo;
desidererei farlo. Durante gli incontri che andavano male succedeva che c'erano delle cose cha mamma mi chiedeva che non doveva chiedere a me e gli operatori glielo facevano notare, allora litigavano. Adesso ho trovato un mio equilibrio e una mia organizzazione a scuola e a casa: se i colloqui con mamma fossero normali e andassero bene non altererebbero il mio equilibrio, compatibilmente con i miei impegni scolastici e con gli amici …>> (così testualmente il verbale di udienza del 19 novembre 2024).
Emerge dunque dalla compiuta istruttoria che ancora persistono i comportamenti materni che hanno portato alla pronuncia di decadenza: la madre infatti continua a tenere i comportamenti sopra meglio descritti e comunque ad avere atteggiamenti irrispettosi delle indicazioni degli operatori dei Servizi sociali;
inoltre la Pt_1
continua ad avere, come sempre, scarsa propensione all'ascolto e difficoltà a
10 sintonizzarsi sui bisogni delle figlie che, per tali ragioni hanno manifestato la volontà di non incontrarla più ( in particolare) fino a quando la madre non avesse Per_2
cambiato radicalmente il suo atteggiamento. Anche , che pure sembra più Per_1
disponibile a incontrare la madre, in realtà non lo è affatto perché ha detto di essere pronta a riprendere gli incontri sulla base di un presupposto che al momento non è stato in alcun modo integrato (il radicale cambiamento del comportamento materno). Né la uò invocare, a sostegno del suo reclamo, la relazione del dott. che, Pt_1 CP_2
pur certificando che l'odierna reclamante frequenta con puntualità il CSM di via Farulli
6, non tiene in alcuna considerazione e nulla dice del danno che i comportamenti della sua paziente hanno ingenerato nella psiche delle minori. In ragione di ciò va dunque confermata, nell'interesse preminente delle minori a crescere in un ambiente che sia in grado di contribuire con i giusti stimoli al mantenimento del loro benessere e della loro crescita, la pronuncia di decadenza di dalla responsabilità genitoriale. Parte_1
In ragione della complessa situazione ancora in essere va comunque mantenuto il monitoraggio dei competenti Servizi sociali che dovranno provvedere a individuare un percorso di sostegno più adeguato per il caso concreto, tenendo conto della volontà espressa al riguardo dalle minori (essendo comprensibile che queste ormai avvertono tutto ciò come un peso e non invece come un beneficio); il suddetto Servizio sociale dovrà inoltre provvedere a organizzare un progetto di progressivo riavvicinamento tra madre e figlie, diversificando le posizioni delle due ragazze e tenendo conto in particolare che al momento non desidera incontrare la madre mentre Per_2 Per_1
intende incontrarla solo in presenza di determinate condizioni.
In conclusione il reclamo in esame va respinto.
Considerata la natura del provvedimento sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: respinge il reclamo proposto da avverso il decreto cron. n° 563/2024 Parte_1
del Tribunale per i Minorenni, depositato il 15 gennaio 2024;
11 compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
manda alla cancelleria per le comunicazioni alle parti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 gennaio 2025.
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE dott. Anna Chiara GIAMMUSSO dott. Anna Maria PAGLIARI
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