CA
Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 13/01/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone di magistrati
Dott. Massimo COLTRO Presidente
Dott. Luca BOCCUNI Consigliere rel.
Dott.ssa Raffaella MARZOCCA Consigliere ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n. 69/2009, la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 1830/2024 R.G. promossa
DA in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Parte_1
Vicenza, rappresentata e difesa in giudizio dall'avv.to Alex Vidale, con domicilio eletto presso il suo studio in Bassano del Grappa (VI), via O. Marinali n. 85, in forza di procura alle liti unita agli atti;
RICORRENTE APPELLANTE
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente Controparte_1
in Cremona, rappresentata e difesa in giudizio dall'avv.to Franco Antonioli, con
1 domicilio eletto presso lo studio dell'avv.to Anna Rodella in Vicenza, via Contra'
Santa Barbara n. 27, in forza di procura alle liti unita alla memoria di costituzione risposta;
RESISTENTE APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 993/2024 del Tribunale di Vicenza, pubblicata in data 7 maggio 2024.
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE:
“In via preliminare, disporsi ai sensi dell'art. 283 cpc, la sospensione dell'esecuzione provvisoria della sentenza impugnata. In via pregiudiziale, dichiararsi la tardività dell'opposizione e che il decreto ingiuntivo n. 2427/2022 del Tribunale di Vicenza è divenuto definitivo ed irrevocabile. Nel merito, in riforma dell'impugnata sentenza n. 993/2024 del Tribunale di Vicenza, rigettarsi la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, accertarsi e dichiararsi che Parte_1
nulla deve a con conseguente revoca della pronuncia nella parte in CP_1
cui accerta e dichiara che ha diritto al pagamento di euro 14.581,15.=, CP_1
oltre interessi di mora ex D.Lgs. 231/2002 sulla sorte capitale di euro 12.707,12.= dal 7.5.24 al saldo e nella parte in cui dichiarata la compensazione delle reciproche posizioni di debito – credito e revocato il d.i. 2427/22 emesso da questo Tribunale, il 20.12.22, condanna a corrispondere a euro Parte_1 CP_1
5.567,20.=, oltre interessi di mora ex D.Lgs,. n. 231/2002 sulla sola sorte capitale, come indicata in parte motiva, dal 7.5.24 al saldo. In via istruttoria, per mero tuziorismo, si replicano le istanze istruttorie già formulate in primo grado e si insite per l'accoglimento delle stesse nella misura in cui non sono state accolte in primo grado. Con vittoria di spese competenze del presente procedimento sia in primo grado, sia in grado di appello, e con condanna degli appellati ex art. 96 cpc al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata in caso di resistenza nel presente procedimento di appello, atteso il loro contegno processuale ed extraprocessuale”.
CONCLUSIONI DELL'APPELLATA:
2 “Rigettare in toto l'istanza di sospensiva dell'esecutorietà della sentenza di primo grado poiché non assistita dai presupposti di legge. Rigettare l'appello poiché infondato nel merito e nel rito e comunque fuori termine. Confermare la sentenza di primo grado. Condannare l'appellante alla rifusione delle spese del grado”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5 novembre 2024, e notificato a controparte con il pedissequo decreto di fissazione udienza, ha interposto appello Parte_1
avverso la sentenza n. 993/2024 del Tribunale di Vicenza, pubblicata il 7 maggio
2024, con cui è stato revocato il decreto n. 2427/2022, emesso dal medesimo ufficio giudiziario in data 22 dicembre 2022, cui era ingiunto a di CP_1
pagare all'odierna appellante l'importo di euro 7.150,01.=, oltre interessi e spese, a titolo di compenso mensile concordato come da contratto di associazione in partecipazione del 28 maggio 2021 e di cui alle fatture nn. 1/2021 del 29 luglio
2021 e 2/2022 del 28 febbraio 2022 per risoluzione contratto di associazione.
In particolare, , con ricorso del 31 gennaio 2023, notificato il CP_1
15 febbraio 2023, preliminarmente eccepiva l'incompetenza del Tribunale di
Vicenza ad emettere il provvedimento monitorio, essendo competente di Tribunale di Cremona, foro generale della convenuta. Nel merito, l'opponente contestava la sussistenza del titolo contrattuale in forza del quale controparte aveva chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo, osservando che quando aveva sottoscritto Pt_1
il contratto del 28 maggio del 2021 la stessa non era ancora esistente, essendo stata costituita solo il 9 luglio 2021, e che detto contratto era stato sottoscritto da certa
, essendo invece il legale rappresentante di certo Parte_2 Pt_1
Inoltre, asseriva che durante la gestione, protrattasi per CP_2 CP_1
pochi mesi senza regolarizzazione contrattuale, la controparte non aveva avuto una gestione contabile limpida, verificandosi ammanchi di cassa per euro 12.707,12.=.
Sulla scorta di dette premesse, l'opponente chiedeva il rigetto delle domande
3 avversarie, con conseguente revoca del provvedimento monitorio, e in via riconvenzionale la condanna di al pagamento della somma dovutale e già Pt_1
rammentata, quale ammanco di cassa non versato.
La resistente opposta, nel costituirsi in giudizio, precisava che tra le parti era intercorso un contratto di associazione in partecipazione in forza del quale ella aveva gestito in Vicenza, dal mese di luglio 2021 al mese di marzo 2022, un impianto di distribuzione automatica di carburante ed oli lubrificanti, per conto di e che, in forza degli accordi, l'associante doveva versale un compenso CP_1
annuo fisso di euro 30.000,00.=, pari a ratei mensili di euro 2.500,00.=, oltre IVA,
e che, in sede monitoria, ella aveva azionato detto proprio credito come da fatture rimaste prive di pagamento.
Ciò permesso, eccepiva la tardiva opposizione al decreto, notificato Pt_1
il 22 dicembre 2022, posto che il relativo atto doveva essere introdotto mediante citazione e non con ricorso che era stato proposto solo il 2 febbraio 2023, essendo così già scaduto il termine di legge in data 31 gennaio 2023, anche al fine della notificazione del decreto di fissazione udienza. In ogni caso, contestava Pt_1
l'eccezione di incompetenza per territorio;
riaffermava, nel merito la sussistenza del titolo contrattuale in forza del quale aveva agito al monitorio;
negava la fondatezza della domanda riconvenzionale.
Con la sentenza oggetto dell'odierno gravame, resa ai sensi dell'art. 429 cpc, il Tribunale di Vicenza rigettava l'eccezione di tardività dell'opposizione, assumendo che, essendo stato notificato il decreto ingiuntivo in data 22.12.2022, il termine per proporre opposizione andava a scadenza il successivo 31 gennaio
2023, termine rispettato, essendo stata l'opposizione depositata in pari data. Il primo Giudice, inoltre, rigettava l'eccezione di incompetenza per territorio, ritenendo sussistente il foro di Vicenza quale luogo in cui avrebbe dovuto essere adempiuta l'obbligazione di pagamento dedotta in giudizio, essendo in Vicenza la sede della creditrice ingiungente. Nel merito, pur riconoscendo il credito azionato al monitorio, revocava il decreto ingiuntivo, evidenziando che l'opponente era
4 creditrice della somma relativa al mancato versamento degli incassi, oltre interessi da porre in compensazione, con conseguente condanna di al pagamento Pt_1
del residuo maggiore importo di euro 5.567,20.=, oltre interessi. Infine, il
Tribunale condannava la convenuta opposta a pagare le spese di lite.
ha interposto appello articolando due motivi di gravame, l'uno Parte_1 in rito e l'altro di merito.
Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui ha rigettato la sua eccezione di tardività dell'opposizione, ribadendo che la stessa avrebbe dovuto essere introdotta con atto di citazione e non con ricorso, di modo che la tempestività avrebbe dovuto essere considerata, non in ragione del mero deposito dell'atto introduttivo del giudizio di opposizione, ma in ragione della sua notificazione, unitamente al pedissequo decreto di fissazione udienza, notificazione del tutto tardiva, come tardivo avrebbe dovuto considerarsi lo stesso solo deposito dell'atto di opposizione, non essendovi alcuna prova di quanto affermato dal Tribunale circa il deposito alla data del 31 gennaio 2023.
Con il secondo motivo di gravame ha censurato la sentenza nella Pt_1
parte in cui ha riconosciuto l'esistenza del credito relativo al mancato versamento degli incassi, asserendo che le prove acquisite in argomento non sarebbero state idonee a fondare detta statuizione e l'accertamento del credito allegato in via riconvenzionale da controparte.
In conclusione, ha chiesto la riforma della sentenza impugnata, Pt_1
dovendosi dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione per sua tardività e, nel merito, dovendosi comunque rigettare la domanda riconvenzionale rammentata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo e condanna di controparte al pagamento delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio. Infine, ha Pt_1
chiesto la condanna di ex art. 96 cpc. CP_1
A sua volta, l'appellata si è costituita nel presente grado, resistendo al gravame e concludendo per la conferma della sentenza appellata.
5 La causa, infine, è stata decisa con lettura del dispositivo della sentenza all'udienza del 13 gennaio 2025.
*****
1 – Il primo motivo di impugnazione sollevato da è fondato e deve Pt_1 essere accolto, avendo il Tribunale erroneamente ritenuto tempestiva l'opposizione al decreto ingiuntivo in ragione del solo deposito del ricorso introduttivo del giudizio. Anzitutto, va osservato che il Giudice di prime cure, nonostante il chiaro tenore della difesa spesa in punto da si è limitato, senza alcuna specifica Pt_1
argomentazione, a ritenere che il giudizio di opposizione potesse essere introdotto con ricorso e definito con sentenza ex art. 429 cpc, ovvero ritenendo applicabile il rito lavoristico, come chiaramente esplicitato dall'opponente all'udienza del 6 giugno 2023, conseguentemente considerando la tempestività unicamente in ragione del deposito dell'atto, quanto nelle proprie difese l'ingiungente aveva fatto presente che correttamente l'opposizione dovesse essere proposta con atto di citazione, dovendo la stessa reputarsi tempestiva solo a seguito della notifica anche del decreto di fissazione udienza.
1.1 – In argomento deve chiarirsi che, in tema di contratto di associazione in partecipazione, ove parti siano due società di capitali, come è nel caso di specie, non può trovare applicazione la disciplina del rito lavoristico, come invocata in prime cure dall'opponente, posto che si deve escludere che detto rapporto rientri nelle fattispecie di cui all'art. 409 cpc, difettando il requisito della personalità delle prestazioni dovute in forza del dedotto contratto. Consegue che il giudizio di opposizione avrebbe dovuto essere introdotto con atto di citazione, di modo che nell'ipotesi in cui il giudizio sia stato introdotto in forma differente ovvero con ricorso, l'atto per avere gli effetti propri della citazione ne dovrebbe avere anche i requisiti di sostanza, secondo il principio del raggiungimento dello scopo di cui all'art. 121 cpc, potendosi ritenere pendente il giudizio e tempestiva l'opposizione
6 a decreto ingiuntivo ove il ricorso, oltre ad essere depositato, sia stato anche notificato unitamente al decreto di fissazione udienza, a mente di quanto disposto dall'art. 645 cpc, secondo cui l'opposizione si propone davanti all'ufficio giudiziario a cui appartiene il Giudice che ha emesso il decreto, con atto di citazione notificato al ricorrente, dovendosi provvedere alla notificazione entro il termine perentorio di quaranta giorni.
1.2 – Nel caso che occupa, il decreto ingiuntivo è stato notificato a CP_1
in data 22 dicembre 2022, come pacificamente riconosciuto dalle parti ed indicato nella sentenza impugnata. A sua volta, il ricorso in opposizione risulta essere stato depositato il 31 gennaio 2023, mentre il decreto di fissazione udienza del 14 febbraio 2023, unitamente al ricorso, risulta portato alla notificazione telematica con accettazione del sistema ed inoltro in data 15 febbraio 2023, essendo stata ricevuta la notifica telematica in pari data. Appare evidente, dunque, che l'opposizione al decreto ingiuntivo dovesse correttamente essere reputata inammissibile per la sua tardività, posto che il termine perentorio di quaranta giorni per proporre idonea opposizione andava a scadenza in data 31 gennaio
2023, dovendo entro tale termine non solo essere depositato ma anche notificato il ricorso in opposizione con il relativo decreto di fissazione udienza.
2 – La declaratoria di inammissibilità dell'opposizione per sua tardività comporta, dunque, la riforma della sentenza gravata e l'assorbimento del secondo motivo di appello di merito.
3 - Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza di CP_1
e vanno liquidate considerando il valore della controversia in applicazione del
[...]
D.M. 55/2014 e successive modifiche, nonché tenendo conto, ex art. 4 comma 9, della pronuncia in rito definitoria del giudizio. Infine, non ricorrono i presupposti per condannare l'appellata ai sensi dell'art. 96 cpc.
P.Q.M.
7 La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza n. 993/2024 del Tribunale di Vicenza, pubblicata il 7 maggio 2024, così provvede:
1. dichiara l'inammissibilità dell'opposizione interposta da CP_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 2427/2022 emesso dal Tribunale di Vicenza in data 20 dicembre 2022 in favore di Parte_1
2. dichiara, per l'effetto, la definitività del ridetto provvedimento monitorio;
3. condanna a pagare in favore di le spese di lite che CP_1 Parte_1
si liquidano in euro 2.538,50.= per compensi professionali, quanto al primo grado di giudizio, ed in euro 382,50.= per esborsi ed euro 2.444,00.= per compensi professionali, quanto al presente grado di appello, in ogni caso oltre rimborso forfetario, IVA e CPA dovuti per legge;
4. dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 13 gennaio 2025
Il Presidente
Dott. Massimo Coltro
Il Consigliere est.
Dott. Luca Boccuni
8