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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 20/11/2025, n. 3137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3137 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
I SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Antonio Tufano Il Giudice, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 3465 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto: “appalto”
T R A
rappresentato e difeso dall'Avv.to Aniello Di Palma, presso il Parte_1
quale elettivamente domiciliato in Nola alla via Mario De Sena, 156;
ATTORE
E
in persona del titolare, rappresentata e difesa dall'Avv.to Controparte_1
SE LO, presso il quale elettivamente domiciliato in Nola, alla Via Polvica, 434;;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 26.06.2025 le parti in epigrafe si sono riportate ai propri scritti difensivi, chiedendo l'integrale accoglimento.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, , Parte_1
premettendo di aver commissionato all'impresa edile la esecuzione di interventi di Controparte_1
manutenzione straordinaria del suo appartamento sito in Roccarainola alla Piazza S. Giovanni, 31, ha convenuta la medesima in giudizio per ottenere: in via principale, pronuncia di risoluzione del contratto di appalto verbale per grave inadempimento dell'impresa, con condanna alla restituzione della somma di Euro 10.250,00, corrisposta alla ditta per l'esecuzione dei lavori appaltati, nonché al risarcimento del danno, già determinato in ATP, in Euro 17.267,57 o da determinarsi equitativamente;
in subordine, la riduzione del prezzo ex art. 1667 c.c.. Con condanna della convenuta al pagamento delle spese di ATP precedentemente espletato, nonché delle spese di lite,
con distrazione.
Nel dettaglio, l'attore ha rappresentato che: i lavori appaltati non sarebbero stati né terminati, né
consegnati, né, tantomeno, eseguiti a regola d'arte; ciononostante, l'impresa gli avrebbe intimato il pagamento dei lavori edili eseguiti, con raccomandata n. 14992179077-4, prontamente contestata on raccomandata n. 149524887073, con la quale avrebbe denunciato all'impresa le inadempienze, i vizi e i difetti;
nonostante il pagamento del corrispettivo concordato, l'impresa sarebbe dovuta intervenire nuovamente per eliminare una serie di vizi;
ciò nonostante, i vizi e i difetti dell'immobile si sarebbero nuovamente ripresentati (anche a seguito del secondo intervento) e,
stante il rifiuto dell'impresa di eseguire nuovi e definitivi interventi, il committente si sarebbe visto costretto ad attivare la procedura di ATP (all'esito della quale il CTU avrebbe accertato i vizi costruttivi e li avrebbe quantificati in complessivi Euro 17.267,57).
Si è costituita in giudizio l'impresa edile la quale ha eccepito: in via preliminare, Controparte_1
l'inammissibilità e/o improponibilità della domanda ex art. 1667 c.c., in quanto l'attore avrebbe accettato l'opera, riconoscendo la corretta esecuzione dei lavori;
in via gradata, la decadenza dalla denuncia dei vizi, per violazione del termine di cui all'art. 1667 comma 2 c.c.; in via ulteriormente gradata, la prescrizione della domanda, ex art. 1667 comma 3 c.c., per essere la stesa stata proposta oltre i 2 anni dal giorno della consegna dell'opera. In ogni caso, ha dedotto l'infondatezza della domanda in fatto e anche in diritto, e ha contestato l'esistenza di qualsiasi responsabilità in capo alla convenuta circa l'esecuzione dei lavori posti in essere presso l'abitazione dell'attore. In via riconvenzionale, ha domandato la condanna dell'attore al pagamento in suo favore della somma di Euro 7.978,69, quale differenza tra la somma di Euro 18.228,69 (e cioè Euro 16.571,54 oltre IVA al
10%, per euro 1.657,15), come da computo metrico dei lavori richiesti e realizzati, detratta la somma di Euro 10.250,00, quali acconti ricevuti, e/o di quella diversa somma ritenuta equa e congrua da parte del Tribunale oltre interessi legali. Vinte le spese di lite, con distrazione.
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto dettato dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c.,
così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno
2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Quanto allo svolgimento del processo, pare sufficiente precisare che, istruito il giudizio mediante prova testimoniale, è stata formulata alle parti proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., rifiutata dalla parte convenuta. Nel prosieguo del giudizio, all'esito della CTU integrativa, ritenuti sussistenti gli indici di mediabilità di cui all'art. 5 quater d.lgs. n. 28/2010, con ordinanza del 04.03.2025 è
stato disposto l'esperimento della mediazione delegata, con esito negativo.
Tanto premesso, è incontestato che tra le parti in causa sia intercorso un rapporto contrattuale verbale, e nello specifico un contratto di appalto avente ad oggetto la realizzazione di lavori di manutenzione presso l'immobile del ricorrente. Ciò posto, parte attrice afferma che i lavori appaltati non sarebbero stati né terminati, né eseguiti a regola d'arte dall'impresa convenuta;
parte convenuta, invece, afferma, seppur in modo generico, di aver completato i lavori e di averli realizzati nel rispetto delle prescrizioni ricevute.
Vi è contestazione, inoltre, in ordine all'effettiva individuazione dei lavori appaltati e realizzati.
Sul punto occorre considerare che “in tema di appalto, la responsabilità dell'assuntore del lavoro
inerente alla garanzia per vizi e difformità dell'opera eseguita, prevista dagli artt. 1667 e segg. cod.
civ., può configurarsi unicamente quando lo stesso, nell'intervenuto completamento dei lavori,
consegni alla controparte un'opera realizzata nel mancato rispetto dei patti o non a regola d'arte, mentre nel caso di non integrale esecuzione dei lavori o di ritardo o rifiuto della consegna del
risultato di questi a carico dell'appaltatore può operare unicamente la comune responsabilità per
inadempimento contrattuale di cui agli artt. 1453 e segg. c.c.” (cfr. Cass. Sez. II, n. 10255 del
16/10/1998).
È noto, inoltre in tema di responsabilità contrattuale, che, secondo i principi generali in tema di riparto degli oneri probatori espressi dall'art. 2697 c.c. spetta al creditore che deduce l'inadempimento da parte del debitore dimostrare il fatto costitutivo del credito;
al debitore, invece,
spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte.
Poste tali premesse, prima di verificare se la domanda di risoluzione è – o meno – fondata, è
necessario individuare con precisione l'oggetto del contratto.
A tal fine occorre esaminare sia la documentazione in atti che gli esiti dell'istruttoria orale espletata.
Prendendo le mosse dall'esame del computo metrico redatto dall'impresa appaltatrice e da questa prodotto in atti a sostegno della domanda riconvenzionale, in esso sono indicati, tra gli altri, lavori quali “impianto elettrico”, “impianto idrico – sanitario”, “fornitura di materiale idrico, raccorderia e radiatori materiali”, “assistenza impianto idrico – riscaldamento e impianto elettrico per apertura e chiusura di tracce: giorni 3, n. 2 operai e la fornitura di materiali per la copertura dei tubi”.
Ne consegue che la contestazione sollevata dall'impressa convenuta, secondo la quale i lavori commissionati non abbiano riguardato anche il rifacimento dell'impianto elettrico, idrico e di riscaldamento, formulata, peraltro, soltanto nel presente giudizio di merito (alcuna contestazione,
sul punto, è stata sollevata nel procedimento per ATP, nel quale la parte si è limitata ad eccepire la regolare esecuzione dei lavori) risulta smentita proprio dalla documentazione versata in atti dalla medesima.
Aggiungasi a tanto che, nel corso della prova testimoniale, il teste di parte convenuta, Tes_1
(dichiarando “conosco , sono andato a fare lavori a casa sua per il
[...] Parte_1
tramite della ditta , io ho una ditta termoidraulica e faccio lavori in appalto con loro, CP_1
ciò da oltre 20 anni, ed ancora oggi abbiamo rapporti di questo tipo;
i lavori sono stati fatti nel 2015 o nel 2016, io ho realizzato l'impianto termoidraulico […]”; cfr. verbale udienza del
10.11.2022), ha reso dichiarazioni da cui potersi desumere che i lavori di termoidraulica siano stati eseguiti in regime i subappalto.
Di medesimo segno risultano le dichiarazioni rese dal secondo teste di parte convenuta,
[...]
, il quale ha dichiarato “conosco l'attore, sono stato a casa sua a fare dei lavori Tes_2
all'impianto elettrico […] conosco la ditta in quanto loro mi chiamano a volte per Controparte_1
fare dei lavori, nel 2015 già collaboravamo, così come oggi;
nel 2015 mi chiamò la ditta, mi disse
che c'erano delle modifiche all'impianto elettrico da fare in questo appartamento;
avevo rapporti
direttamente con la ditta , erano loro a pagarmi, in totale ho avuto 3.800,00 euro su una CP_1
fattura di euro 3.950,00” (cfr. verbale udienza del 24/11/2022). Il inoltre, ha confermato Tes_2
anche la commissione del lavoro di installazione del videocitofono (cfr. verbale udienza del
24711/2022 pag. n. 3).
Alla stregua di quanto precede, è provato che il rapporto contrattuale tra le parti abbia riguardato le ulteriori lavorazioni indicate in citazione.
È sulla base di tale oggetto, pertanto, che va esaminata la domanda di risoluzione.
La ditta ha eccepito, quale fatto impeditivo della domanda attorea (art. 2697 comma 2 CP_1
c.c.), in via preliminare, l'accettazione dell'opera e, in via gradata, la decadenza dalla denuncia dei vizi nel termine di cui all'art. 1667 comma 2 c.c., o in ogni caso la prescrizione della domanda, ex art. 1667 comma 3 c.c., poiché proposta oltre i 2 anni dal giorno della consegna dell'opera.
Al riguardo, è sufficiente rilevare che le predette eccezioni sono state sollevate in maniera del tutto generica nella comparsa di costituzione, non sono state precisate entro i termini di legge (stante il mancato deposito della memoria ex art. 183, comma VI, n. 1, c.p.c., quale termine ultimo per lo svolgimento dell'attività assertiva), ed in ogni caso risultano del tutto sfornite di prova: per tale ragione non possono che essere disattese. Fatta tale ulteriore precisazione, a questo punto occorre verificare se gli interventi realizzati dalla ditta, così come censurati dall'attore, possano configurare un inadempimento contrattuale idoneo a supportare la domanda di risoluzione.
Nello specifico, i lavori vanno esaminati nella loro complessità ed unicità, e dunque vanno presi in considerazione, in altri termini, anche i presunti danni al parquet, contestati dalla convenuta,
secondo la quale il rialzo delle doghe non sarebbe ascrivibile a sua colpa o responsabilità, ma sarebbe riconducibile, piuttosto, alla perdita d'acqua della lavatrice.
Tale ultima circostanza non ha trovato alcuna conferma nel corso dell'istruttoria.
Il teste di parte convenuta, , ha dichiarato “sono tornato presso l'immobile in un Testimone_2
secondo momento, con il sig. verso marzo aprile del 2016, in quanto aveva Controparte_1
ricevuto una telefonata dal sig. perché si era alzato il parquet;
in quell'occasione, Pt_1
allorquando ricevette la telefonata, io mi trovavo in sua compagnia, allora ci recammo presso
l'immobile, ed in effetti il parquet si era alzato nel corridoio, nella camera da letto ed in cucina;
in
quella circostanza ho appreso che era la seconda volta che ciò accadeva;
la prima volta
si era già recato sui luoghi di causa, aveva sostituito il parquet senza chiedere Controparte_1
nulla in cambio”.
Tali dichiarazioni sembrano escludere che le cause dei vizi siano dipesi dalla perdita di acqua della lavatrice, come invece dedotto dalla convenuta. Esse, inoltre, contrastano con quanto si evince dalla
CTU espletata in sede di ATP, nella quale si legge che “Da sopralluogo effettuato ad aprile 2016
insieme al Sig. , Titolare della ditta fornitrice e installatrice di parquet, Gemin Persona_1
parquet con sede in Via Cupa Di Fossa del Lupo, 66 Secondigliano, (Napoli), il Sig
[...]
e il titolare dell'impresa , si è deciso su richiesta del committente di Parte_1 Controparte_1
effettuare la sostituzione ex novo dell'intero parquet. La quale sarebbe cominciata a giugno 2016”.
Il predetto consulente tecnico d'ufficio, Ing. , infine, ha ascritto i Persona_2
difetti esecutivi e procedurali individuati nell'immobile del ad una mancata diligenza CP_1
nell'esecuzione dei lavori da parte dell'impresa appaltatrice. Inoltre, quantificati in questa sede (cfr. ctu dell'ing. ) i lavori realizzati in Euro Persona_3
15.352,60 (e non vi è alcun motivo per discostarsi da una tale quantificazione, avendo il ctu condivisibilmente precisato le ragioni dell'inapplicabilità del Prezziario dei Lavori Pubblici, nonché
dell'utilizzo del computo della convenuta), il consulente della fase sommaria ha quantificato in
Euro 8.267,57 i costi necessari per la rimozione dei vizi riscontrati, per la salvaguardia del mobilio,
e per consentire alla parte attrice alloggio temporaneo.
È evidente, pertanto, che le opere non eseguite a regola d'arte abbiano riguardato una parte consistente degli interventi effettuati dall'appaltatrice. Tali difetti, del resto, hanno inciso in misura notevole sulla funzionalità ed utilità dell'immobile: la teste di parte attrice, Testimone_3
occupante l'immobile, ha riferito che “anche dopo il secondo intervento il parquet si era alzato, e
per questo motivo, siccome ho un figlio sulla carrozzina, sono stata costretta ad andare via di
casa”. Circostanza, quest'ultima – lo si ribadisce – confermata anche dal consulente tecnico d'ufficio in sede di ATP.
In ragione delle considerazioni che precedono l'inadempimento imputabile alla parte convenuta è
evidentemente non di scarsa importanza, e pertanto la domanda di risoluzione va accolta.
Per quanto concerne le residue domande di pagamento proposte dalle parti, di restituzione degli importi versati, dall'attore, di pagamento dei lavori, dalla ditta convenuta, si consideri che
“l'appalto, anche nei casi in cui la sua esecuzione si protragga nel tempo, e fatte salve le ipotesi
in cui le prestazioni in esso dedotte attengano a servizi o manutenzioni
periodiche, non può considerarsi un contratto ad esecuzione continuata o periodica e,
pertanto, non si sottrae alla regola generale, dettata dall'art. 1458 cod. civ., della piena
retroattività di tutti gli effetti della risoluzione, anche in ordine alle prestazioni già eseguite;
ne
consegue che il prezzo delle opere già eseguite può essere liquidato, a seguito
della risoluzione del contratto, a titolo di equivalente pecuniario della dovuta
restitutio in integrum” (cfr. Cass., Sez. II, Sentenza n. 15705 del 21/06/2013). Ed inoltre, “la risoluzione del contratto di appalto d'opera, a cui non può attribuirsi natura di
contratto ad esecuzione continuata o periodica, comporta il prodursi di effetti restitutori retroattivi
dai quali sorge, a carico di entrambe le parti, l'obbligazione, di natura diversa da quella
risarcitoria, di restituire alla controparte le prestazioni ricevute in forza del contratto dichiarato
inefficace. Tale obbligazione comporta la totale restitutio in integrum delle rispettive posizioni la
quale, non essendo possibile in forma specifica, si realizza per equivalente” (cfr. Cass. n. 15705 del
21/06/2013).
Con riferimento alla determinazione del credito restitutorio, la Suprema Corte ha adottato criteri diversi, talvolta facendo riferimento al valore venale dell'opera eseguita al momento della risoluzione, talvolta facendo riferimento ai prezzi contrattuali.
Nel caso di specie, va rilevato, che, in assenza di prezzi concordati tra le parti, l'importo dei lavori è
stato quantificato dal ctu, ing. in Euro 15.352,60, che è intervenuto il Persona_3
pagamento – non contestato – da parte del committente di Euro 10.250,00, cui aggiungersi, in ragione della domanda riconvenzionale formulata dall'appaltatrice, di Euro 5.102,60, che l'attore ha altresì proposta domanda di risarcimento danni.
A tale ultimo proposito, all'esito dell'istruttoria il danno relativo agli esborsi necessari all'eliminazione dei vizi, allo spostamento degli arredi, ed alla necessità di trovare temporaneamente un nuovo alloggio, è stato (condivisibilmente) quantificato dal ctu nominato nel procedimento di ATP (avendo risposto al quesito in modo approfondito, e sulla scorta dell'esame della documentazione in atti) in Euro 8.267,57. A tale importo occorre aggiungere il costo per il rilascio dei certificati degli impianti elettrici, idrici e di riscaldamento (per i quali la convenuta aveva espresso, in sede di ATP, la disponibilità a provvedere personalmente alla consegna degli stessi, disponibilità non confermata nel prosieguo), quantificabile, sulla scorta del ricalcolo eseguito dall'ausiliario, in Euro 9.000,00.
Non sono provati, invece, gli ulteriori danni richiesti in conseguenza della cattiva esecuzione dei lavori, in quanto meramente enunciati, ma in alcun modo allegati e provati. In definitiva, la domanda risarcitoria è risultata fondata per la somma di Euro 17.267,57.
Dunque, a una parte, occorre tener conto del diritto del committente alla ripetizione dell'indebito ed al ristoro dei danni, dall'altra del diritto dell'appaltatore al pagamento dei lavori espletati, giacché è
evidente che il diritto alla restituzione delle somme già corrisposte titolo di indebito non può
sommarsi alle ulteriori poste risarcitorie riconosciute in questa sede, senza tener conto dei lavori effettivamente espletati, in quanto altrimenti ragionando si riconoscerebbe, in favore del committente, la cd. compensatio lucri cum damno.
Sul punto, la Suprema Corte è consolidata nell'affermare che “L'effetto
della compensatio lucri cum damno, che si riconnette al criterio di determinazione del risarcimento
del danno ai sensi dell'articolo 1223 del codice civile, si verifica esclusivamente allorché il
vantaggio ed il danno siano entrambi conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, quali
suoi effetti contrapposti, e non quando il fatto generatore del pregiudizio patrimoniale subito dal
creditore sia diverso da quello che invece gli abbia procurato un vantaggio;
l'istituto opera nel solo
caso in cui il vantaggio da compensare con il danno dipenda dal medesimo atto che ha provocato
quest'ultimo e sia a esso collegato da un identico nesso causale” (Cass. n. 26986 del 7.10.2025).
In conclusione, tenuto conto delle poste creditorie rispettivamente maturate da ciascuna parte in causa, ovvero, da una parte, del diritto dell'attore alla ripetizione delle somme corrisposte ed al risarcimento dei danni, dall'altra, del diritto dell'appaltatrice al pagamento dei lavori espletati e di cui il committente, evidentemente, si giova, la somma da corrispondere in favore di quest'ultimo va limitata in Euro 12.164,97.
Ogni altra questione, pur proposta dalle parti in causa, rimane assorbita nella presente decisione.
Dall'accoglimento parziale delle domande proposte dalla parte attrice (in particolare, le domande risarcitorie risultano essere state proposte per un importo superiore a più del doppio di quanto riconosciuto, e solo una parte di esse è risultata, all'esito del giudizio, provata), in uno alla parziale fondatezza della riconvenzionale spiegata dalla convenuta, consegue la parziale soccombenza reciproca, che giustifica la compensazione delle spese di lite del presente giudizio in misura pari al
50%, mentre la restante parte segue la soccombenza dell' e si Controparte_1
liquida come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, avuto riguardo al valore della domanda, alla complessità della controversia, ed alla attività difensiva in concreto svolta.
Le spese delle consulenze tecniche espletate, ivi compresa quelle celebrata nel procedimento per
ATP, si pongono a carico della Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe,
così provvede:
− Accoglie la domanda di risoluzione e, per l'effetto, dichiara risolto il contratto di appalto intercorso tra le parti per grave inadempimento dell' Controparte_1
− Condanna l' al pagamento di Euro 12.164,97, oltre interessi Controparte_1
al tasso legale dalla data della notifica dell'atto di citazione e sino al soddisfo;
− Compensa le spese di lite nella misura parti al 50% e condanna l' Controparte_1
al pagamento, in favore di , della residua metà, che
[...] Parte_1
liquida in Euro 264,00 per spese ed Euro 3.000,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali (15%) come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito;
− pone le spese di CTU dell'ATP e del presente giudizio definitivamente a carico dell'
[...]
Controparte_1
Nola, 20.11.2025
Il Giudice
(dott. Antonio Tufano)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
I SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Antonio Tufano Il Giudice, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 3465 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto: “appalto”
T R A
rappresentato e difeso dall'Avv.to Aniello Di Palma, presso il Parte_1
quale elettivamente domiciliato in Nola alla via Mario De Sena, 156;
ATTORE
E
in persona del titolare, rappresentata e difesa dall'Avv.to Controparte_1
SE LO, presso il quale elettivamente domiciliato in Nola, alla Via Polvica, 434;;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 26.06.2025 le parti in epigrafe si sono riportate ai propri scritti difensivi, chiedendo l'integrale accoglimento.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, , Parte_1
premettendo di aver commissionato all'impresa edile la esecuzione di interventi di Controparte_1
manutenzione straordinaria del suo appartamento sito in Roccarainola alla Piazza S. Giovanni, 31, ha convenuta la medesima in giudizio per ottenere: in via principale, pronuncia di risoluzione del contratto di appalto verbale per grave inadempimento dell'impresa, con condanna alla restituzione della somma di Euro 10.250,00, corrisposta alla ditta per l'esecuzione dei lavori appaltati, nonché al risarcimento del danno, già determinato in ATP, in Euro 17.267,57 o da determinarsi equitativamente;
in subordine, la riduzione del prezzo ex art. 1667 c.c.. Con condanna della convenuta al pagamento delle spese di ATP precedentemente espletato, nonché delle spese di lite,
con distrazione.
Nel dettaglio, l'attore ha rappresentato che: i lavori appaltati non sarebbero stati né terminati, né
consegnati, né, tantomeno, eseguiti a regola d'arte; ciononostante, l'impresa gli avrebbe intimato il pagamento dei lavori edili eseguiti, con raccomandata n. 14992179077-4, prontamente contestata on raccomandata n. 149524887073, con la quale avrebbe denunciato all'impresa le inadempienze, i vizi e i difetti;
nonostante il pagamento del corrispettivo concordato, l'impresa sarebbe dovuta intervenire nuovamente per eliminare una serie di vizi;
ciò nonostante, i vizi e i difetti dell'immobile si sarebbero nuovamente ripresentati (anche a seguito del secondo intervento) e,
stante il rifiuto dell'impresa di eseguire nuovi e definitivi interventi, il committente si sarebbe visto costretto ad attivare la procedura di ATP (all'esito della quale il CTU avrebbe accertato i vizi costruttivi e li avrebbe quantificati in complessivi Euro 17.267,57).
Si è costituita in giudizio l'impresa edile la quale ha eccepito: in via preliminare, Controparte_1
l'inammissibilità e/o improponibilità della domanda ex art. 1667 c.c., in quanto l'attore avrebbe accettato l'opera, riconoscendo la corretta esecuzione dei lavori;
in via gradata, la decadenza dalla denuncia dei vizi, per violazione del termine di cui all'art. 1667 comma 2 c.c.; in via ulteriormente gradata, la prescrizione della domanda, ex art. 1667 comma 3 c.c., per essere la stesa stata proposta oltre i 2 anni dal giorno della consegna dell'opera. In ogni caso, ha dedotto l'infondatezza della domanda in fatto e anche in diritto, e ha contestato l'esistenza di qualsiasi responsabilità in capo alla convenuta circa l'esecuzione dei lavori posti in essere presso l'abitazione dell'attore. In via riconvenzionale, ha domandato la condanna dell'attore al pagamento in suo favore della somma di Euro 7.978,69, quale differenza tra la somma di Euro 18.228,69 (e cioè Euro 16.571,54 oltre IVA al
10%, per euro 1.657,15), come da computo metrico dei lavori richiesti e realizzati, detratta la somma di Euro 10.250,00, quali acconti ricevuti, e/o di quella diversa somma ritenuta equa e congrua da parte del Tribunale oltre interessi legali. Vinte le spese di lite, con distrazione.
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto dettato dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c.,
così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno
2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Quanto allo svolgimento del processo, pare sufficiente precisare che, istruito il giudizio mediante prova testimoniale, è stata formulata alle parti proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., rifiutata dalla parte convenuta. Nel prosieguo del giudizio, all'esito della CTU integrativa, ritenuti sussistenti gli indici di mediabilità di cui all'art. 5 quater d.lgs. n. 28/2010, con ordinanza del 04.03.2025 è
stato disposto l'esperimento della mediazione delegata, con esito negativo.
Tanto premesso, è incontestato che tra le parti in causa sia intercorso un rapporto contrattuale verbale, e nello specifico un contratto di appalto avente ad oggetto la realizzazione di lavori di manutenzione presso l'immobile del ricorrente. Ciò posto, parte attrice afferma che i lavori appaltati non sarebbero stati né terminati, né eseguiti a regola d'arte dall'impresa convenuta;
parte convenuta, invece, afferma, seppur in modo generico, di aver completato i lavori e di averli realizzati nel rispetto delle prescrizioni ricevute.
Vi è contestazione, inoltre, in ordine all'effettiva individuazione dei lavori appaltati e realizzati.
Sul punto occorre considerare che “in tema di appalto, la responsabilità dell'assuntore del lavoro
inerente alla garanzia per vizi e difformità dell'opera eseguita, prevista dagli artt. 1667 e segg. cod.
civ., può configurarsi unicamente quando lo stesso, nell'intervenuto completamento dei lavori,
consegni alla controparte un'opera realizzata nel mancato rispetto dei patti o non a regola d'arte, mentre nel caso di non integrale esecuzione dei lavori o di ritardo o rifiuto della consegna del
risultato di questi a carico dell'appaltatore può operare unicamente la comune responsabilità per
inadempimento contrattuale di cui agli artt. 1453 e segg. c.c.” (cfr. Cass. Sez. II, n. 10255 del
16/10/1998).
È noto, inoltre in tema di responsabilità contrattuale, che, secondo i principi generali in tema di riparto degli oneri probatori espressi dall'art. 2697 c.c. spetta al creditore che deduce l'inadempimento da parte del debitore dimostrare il fatto costitutivo del credito;
al debitore, invece,
spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte.
Poste tali premesse, prima di verificare se la domanda di risoluzione è – o meno – fondata, è
necessario individuare con precisione l'oggetto del contratto.
A tal fine occorre esaminare sia la documentazione in atti che gli esiti dell'istruttoria orale espletata.
Prendendo le mosse dall'esame del computo metrico redatto dall'impresa appaltatrice e da questa prodotto in atti a sostegno della domanda riconvenzionale, in esso sono indicati, tra gli altri, lavori quali “impianto elettrico”, “impianto idrico – sanitario”, “fornitura di materiale idrico, raccorderia e radiatori materiali”, “assistenza impianto idrico – riscaldamento e impianto elettrico per apertura e chiusura di tracce: giorni 3, n. 2 operai e la fornitura di materiali per la copertura dei tubi”.
Ne consegue che la contestazione sollevata dall'impressa convenuta, secondo la quale i lavori commissionati non abbiano riguardato anche il rifacimento dell'impianto elettrico, idrico e di riscaldamento, formulata, peraltro, soltanto nel presente giudizio di merito (alcuna contestazione,
sul punto, è stata sollevata nel procedimento per ATP, nel quale la parte si è limitata ad eccepire la regolare esecuzione dei lavori) risulta smentita proprio dalla documentazione versata in atti dalla medesima.
Aggiungasi a tanto che, nel corso della prova testimoniale, il teste di parte convenuta, Tes_1
(dichiarando “conosco , sono andato a fare lavori a casa sua per il
[...] Parte_1
tramite della ditta , io ho una ditta termoidraulica e faccio lavori in appalto con loro, CP_1
ciò da oltre 20 anni, ed ancora oggi abbiamo rapporti di questo tipo;
i lavori sono stati fatti nel 2015 o nel 2016, io ho realizzato l'impianto termoidraulico […]”; cfr. verbale udienza del
10.11.2022), ha reso dichiarazioni da cui potersi desumere che i lavori di termoidraulica siano stati eseguiti in regime i subappalto.
Di medesimo segno risultano le dichiarazioni rese dal secondo teste di parte convenuta,
[...]
, il quale ha dichiarato “conosco l'attore, sono stato a casa sua a fare dei lavori Tes_2
all'impianto elettrico […] conosco la ditta in quanto loro mi chiamano a volte per Controparte_1
fare dei lavori, nel 2015 già collaboravamo, così come oggi;
nel 2015 mi chiamò la ditta, mi disse
che c'erano delle modifiche all'impianto elettrico da fare in questo appartamento;
avevo rapporti
direttamente con la ditta , erano loro a pagarmi, in totale ho avuto 3.800,00 euro su una CP_1
fattura di euro 3.950,00” (cfr. verbale udienza del 24/11/2022). Il inoltre, ha confermato Tes_2
anche la commissione del lavoro di installazione del videocitofono (cfr. verbale udienza del
24711/2022 pag. n. 3).
Alla stregua di quanto precede, è provato che il rapporto contrattuale tra le parti abbia riguardato le ulteriori lavorazioni indicate in citazione.
È sulla base di tale oggetto, pertanto, che va esaminata la domanda di risoluzione.
La ditta ha eccepito, quale fatto impeditivo della domanda attorea (art. 2697 comma 2 CP_1
c.c.), in via preliminare, l'accettazione dell'opera e, in via gradata, la decadenza dalla denuncia dei vizi nel termine di cui all'art. 1667 comma 2 c.c., o in ogni caso la prescrizione della domanda, ex art. 1667 comma 3 c.c., poiché proposta oltre i 2 anni dal giorno della consegna dell'opera.
Al riguardo, è sufficiente rilevare che le predette eccezioni sono state sollevate in maniera del tutto generica nella comparsa di costituzione, non sono state precisate entro i termini di legge (stante il mancato deposito della memoria ex art. 183, comma VI, n. 1, c.p.c., quale termine ultimo per lo svolgimento dell'attività assertiva), ed in ogni caso risultano del tutto sfornite di prova: per tale ragione non possono che essere disattese. Fatta tale ulteriore precisazione, a questo punto occorre verificare se gli interventi realizzati dalla ditta, così come censurati dall'attore, possano configurare un inadempimento contrattuale idoneo a supportare la domanda di risoluzione.
Nello specifico, i lavori vanno esaminati nella loro complessità ed unicità, e dunque vanno presi in considerazione, in altri termini, anche i presunti danni al parquet, contestati dalla convenuta,
secondo la quale il rialzo delle doghe non sarebbe ascrivibile a sua colpa o responsabilità, ma sarebbe riconducibile, piuttosto, alla perdita d'acqua della lavatrice.
Tale ultima circostanza non ha trovato alcuna conferma nel corso dell'istruttoria.
Il teste di parte convenuta, , ha dichiarato “sono tornato presso l'immobile in un Testimone_2
secondo momento, con il sig. verso marzo aprile del 2016, in quanto aveva Controparte_1
ricevuto una telefonata dal sig. perché si era alzato il parquet;
in quell'occasione, Pt_1
allorquando ricevette la telefonata, io mi trovavo in sua compagnia, allora ci recammo presso
l'immobile, ed in effetti il parquet si era alzato nel corridoio, nella camera da letto ed in cucina;
in
quella circostanza ho appreso che era la seconda volta che ciò accadeva;
la prima volta
si era già recato sui luoghi di causa, aveva sostituito il parquet senza chiedere Controparte_1
nulla in cambio”.
Tali dichiarazioni sembrano escludere che le cause dei vizi siano dipesi dalla perdita di acqua della lavatrice, come invece dedotto dalla convenuta. Esse, inoltre, contrastano con quanto si evince dalla
CTU espletata in sede di ATP, nella quale si legge che “Da sopralluogo effettuato ad aprile 2016
insieme al Sig. , Titolare della ditta fornitrice e installatrice di parquet, Gemin Persona_1
parquet con sede in Via Cupa Di Fossa del Lupo, 66 Secondigliano, (Napoli), il Sig
[...]
e il titolare dell'impresa , si è deciso su richiesta del committente di Parte_1 Controparte_1
effettuare la sostituzione ex novo dell'intero parquet. La quale sarebbe cominciata a giugno 2016”.
Il predetto consulente tecnico d'ufficio, Ing. , infine, ha ascritto i Persona_2
difetti esecutivi e procedurali individuati nell'immobile del ad una mancata diligenza CP_1
nell'esecuzione dei lavori da parte dell'impresa appaltatrice. Inoltre, quantificati in questa sede (cfr. ctu dell'ing. ) i lavori realizzati in Euro Persona_3
15.352,60 (e non vi è alcun motivo per discostarsi da una tale quantificazione, avendo il ctu condivisibilmente precisato le ragioni dell'inapplicabilità del Prezziario dei Lavori Pubblici, nonché
dell'utilizzo del computo della convenuta), il consulente della fase sommaria ha quantificato in
Euro 8.267,57 i costi necessari per la rimozione dei vizi riscontrati, per la salvaguardia del mobilio,
e per consentire alla parte attrice alloggio temporaneo.
È evidente, pertanto, che le opere non eseguite a regola d'arte abbiano riguardato una parte consistente degli interventi effettuati dall'appaltatrice. Tali difetti, del resto, hanno inciso in misura notevole sulla funzionalità ed utilità dell'immobile: la teste di parte attrice, Testimone_3
occupante l'immobile, ha riferito che “anche dopo il secondo intervento il parquet si era alzato, e
per questo motivo, siccome ho un figlio sulla carrozzina, sono stata costretta ad andare via di
casa”. Circostanza, quest'ultima – lo si ribadisce – confermata anche dal consulente tecnico d'ufficio in sede di ATP.
In ragione delle considerazioni che precedono l'inadempimento imputabile alla parte convenuta è
evidentemente non di scarsa importanza, e pertanto la domanda di risoluzione va accolta.
Per quanto concerne le residue domande di pagamento proposte dalle parti, di restituzione degli importi versati, dall'attore, di pagamento dei lavori, dalla ditta convenuta, si consideri che
“l'appalto, anche nei casi in cui la sua esecuzione si protragga nel tempo, e fatte salve le ipotesi
in cui le prestazioni in esso dedotte attengano a servizi o manutenzioni
periodiche, non può considerarsi un contratto ad esecuzione continuata o periodica e,
pertanto, non si sottrae alla regola generale, dettata dall'art. 1458 cod. civ., della piena
retroattività di tutti gli effetti della risoluzione, anche in ordine alle prestazioni già eseguite;
ne
consegue che il prezzo delle opere già eseguite può essere liquidato, a seguito
della risoluzione del contratto, a titolo di equivalente pecuniario della dovuta
restitutio in integrum” (cfr. Cass., Sez. II, Sentenza n. 15705 del 21/06/2013). Ed inoltre, “la risoluzione del contratto di appalto d'opera, a cui non può attribuirsi natura di
contratto ad esecuzione continuata o periodica, comporta il prodursi di effetti restitutori retroattivi
dai quali sorge, a carico di entrambe le parti, l'obbligazione, di natura diversa da quella
risarcitoria, di restituire alla controparte le prestazioni ricevute in forza del contratto dichiarato
inefficace. Tale obbligazione comporta la totale restitutio in integrum delle rispettive posizioni la
quale, non essendo possibile in forma specifica, si realizza per equivalente” (cfr. Cass. n. 15705 del
21/06/2013).
Con riferimento alla determinazione del credito restitutorio, la Suprema Corte ha adottato criteri diversi, talvolta facendo riferimento al valore venale dell'opera eseguita al momento della risoluzione, talvolta facendo riferimento ai prezzi contrattuali.
Nel caso di specie, va rilevato, che, in assenza di prezzi concordati tra le parti, l'importo dei lavori è
stato quantificato dal ctu, ing. in Euro 15.352,60, che è intervenuto il Persona_3
pagamento – non contestato – da parte del committente di Euro 10.250,00, cui aggiungersi, in ragione della domanda riconvenzionale formulata dall'appaltatrice, di Euro 5.102,60, che l'attore ha altresì proposta domanda di risarcimento danni.
A tale ultimo proposito, all'esito dell'istruttoria il danno relativo agli esborsi necessari all'eliminazione dei vizi, allo spostamento degli arredi, ed alla necessità di trovare temporaneamente un nuovo alloggio, è stato (condivisibilmente) quantificato dal ctu nominato nel procedimento di ATP (avendo risposto al quesito in modo approfondito, e sulla scorta dell'esame della documentazione in atti) in Euro 8.267,57. A tale importo occorre aggiungere il costo per il rilascio dei certificati degli impianti elettrici, idrici e di riscaldamento (per i quali la convenuta aveva espresso, in sede di ATP, la disponibilità a provvedere personalmente alla consegna degli stessi, disponibilità non confermata nel prosieguo), quantificabile, sulla scorta del ricalcolo eseguito dall'ausiliario, in Euro 9.000,00.
Non sono provati, invece, gli ulteriori danni richiesti in conseguenza della cattiva esecuzione dei lavori, in quanto meramente enunciati, ma in alcun modo allegati e provati. In definitiva, la domanda risarcitoria è risultata fondata per la somma di Euro 17.267,57.
Dunque, a una parte, occorre tener conto del diritto del committente alla ripetizione dell'indebito ed al ristoro dei danni, dall'altra del diritto dell'appaltatore al pagamento dei lavori espletati, giacché è
evidente che il diritto alla restituzione delle somme già corrisposte titolo di indebito non può
sommarsi alle ulteriori poste risarcitorie riconosciute in questa sede, senza tener conto dei lavori effettivamente espletati, in quanto altrimenti ragionando si riconoscerebbe, in favore del committente, la cd. compensatio lucri cum damno.
Sul punto, la Suprema Corte è consolidata nell'affermare che “L'effetto
della compensatio lucri cum damno, che si riconnette al criterio di determinazione del risarcimento
del danno ai sensi dell'articolo 1223 del codice civile, si verifica esclusivamente allorché il
vantaggio ed il danno siano entrambi conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, quali
suoi effetti contrapposti, e non quando il fatto generatore del pregiudizio patrimoniale subito dal
creditore sia diverso da quello che invece gli abbia procurato un vantaggio;
l'istituto opera nel solo
caso in cui il vantaggio da compensare con il danno dipenda dal medesimo atto che ha provocato
quest'ultimo e sia a esso collegato da un identico nesso causale” (Cass. n. 26986 del 7.10.2025).
In conclusione, tenuto conto delle poste creditorie rispettivamente maturate da ciascuna parte in causa, ovvero, da una parte, del diritto dell'attore alla ripetizione delle somme corrisposte ed al risarcimento dei danni, dall'altra, del diritto dell'appaltatrice al pagamento dei lavori espletati e di cui il committente, evidentemente, si giova, la somma da corrispondere in favore di quest'ultimo va limitata in Euro 12.164,97.
Ogni altra questione, pur proposta dalle parti in causa, rimane assorbita nella presente decisione.
Dall'accoglimento parziale delle domande proposte dalla parte attrice (in particolare, le domande risarcitorie risultano essere state proposte per un importo superiore a più del doppio di quanto riconosciuto, e solo una parte di esse è risultata, all'esito del giudizio, provata), in uno alla parziale fondatezza della riconvenzionale spiegata dalla convenuta, consegue la parziale soccombenza reciproca, che giustifica la compensazione delle spese di lite del presente giudizio in misura pari al
50%, mentre la restante parte segue la soccombenza dell' e si Controparte_1
liquida come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, avuto riguardo al valore della domanda, alla complessità della controversia, ed alla attività difensiva in concreto svolta.
Le spese delle consulenze tecniche espletate, ivi compresa quelle celebrata nel procedimento per
ATP, si pongono a carico della Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe,
così provvede:
− Accoglie la domanda di risoluzione e, per l'effetto, dichiara risolto il contratto di appalto intercorso tra le parti per grave inadempimento dell' Controparte_1
− Condanna l' al pagamento di Euro 12.164,97, oltre interessi Controparte_1
al tasso legale dalla data della notifica dell'atto di citazione e sino al soddisfo;
− Compensa le spese di lite nella misura parti al 50% e condanna l' Controparte_1
al pagamento, in favore di , della residua metà, che
[...] Parte_1
liquida in Euro 264,00 per spese ed Euro 3.000,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali (15%) come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito;
− pone le spese di CTU dell'ATP e del presente giudizio definitivamente a carico dell'
[...]
Controparte_1
Nola, 20.11.2025
Il Giudice
(dott. Antonio Tufano)