Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 04/02/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
RG 2764 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, nelle persone dei magistrati
Dott. Stefano Scati Presidente relatore
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
) con il patrocinio Controparte_1 C.F._1 dell'Avv. CAVALLARI PIERPAOLA
OL AN ) con il patrocinio C.F._2 dell'Avv. FERRARI MIRCA ricorrenti PUBBLICO MINISTERO intervenuto
Oggetto: divorzio congiunto
Conclusioni delle parti: a. La Sig.ra ed il Sig. Controparte_1
UG Tiziano, con separato accordo, si obbligano a mettere in vendita la ex casa coniugale sita in Goro (FE) via F.lli Bandiera
n.15/2, unico bene in comproprietà tra gli stessi. b. I ricorrenti ivi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di aver risolto ogni pregressa pendenza economico/patrimoniale e di nulla avere e pretendere l'una nei confronti dell'altro e viceversa. In relazione alla pregressa gestione patrimoniale della famiglia, i coniugi dichiarano di nulla avere reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra. Le spese e tutti gli oneri del presente procedimento sono integralmente compensati fra i ricorrenti
Conclusioni del PM: V.to, conclude perché il Tribunale voglia dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 473-bis. 51 c.p.c. depositato il 19/12/2024 i coniugi esponevano che in data 12/3/1988 avevano contratto matrimonio concordatario in Cesano Maderno;
che dall'unione era nata una figlia maggiorenne ed economicamente indipendente;
che pagina 1 di 2
che non si erano più riconciliati vivendo separati;
che erano decorsi i termini di legge.
Chiedevano quindi dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate ed indicate nel ricorso.
L'udienza veniva svolta il giorno 4/2/2025 in forma figurata in considerazione della richiesta formulata nel ricorso e di quanto ribadito dai coniugi nelle note sostitutive di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE La volontà concorde dei coniugi e l'ininterrotta separazione oltre i termini di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898 del 1970 dimostrano l'impossibilità di ricostruire il vincolo coniugale, non esistendo più alcuna comunione materiale e spirituale. Va quindi dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Cesano Maderno in data 12/3/1988 da e Controparte_1
OL AN e trascritto al numero 11 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio, alle condizioni concordate dai coniugi da intendersi qui riportate. Ordina all'ufficiale dello stato civile di Cesano Maderno di procedere all'annotazione della sentenza.
Ferrara, 4 febbraio 2025
il presidente estensore
Stefano Scati
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