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Sentenza 16 novembre 2025
Sentenza 16 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/11/2025, n. 3866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3866 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
2. dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio ha pronunciato, all'udienza del 30 ottobre 2025 la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.3158/2024 del ruolo generale lavoro
T R A
(Napoli, 16.8.1965, c.f. ), rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa, come da separata procura alle liti da intendersi allegata in calce al presente atto, dall'avv. Stefano Russo ( ) con il quale elett.te C.F._2 domicilia in Napoli al viale A. Gramsci n. 16 e alternativamente presso l'indirizzo digitale di posta elettronica certificata - Email_1 fax: 081.19028105;
APPELLANTE E
[...]
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la quale sono domiciliati ex lege alla via Armando Diaz n°11, (C.F. P.E.C. C.F._3
; Email_2
APPELLATI
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato presso questa Corte in data 28.11.2024 la ricorrente in epigrafe ha proposto tempestivo gravame avverso la sentenza del
Tribunale di Nola sezione Lavoro, n. 1214/2024 pubbl. il 28/05/2024 con la quale era stato respinto il ricorso della stessa che, avendo
1 partecipato al reclutamento di dirigenti scolastici indetto dal CP_1 resistente con D.D.G. 13 luglio 2011 (pubblicato sulla G.U. - 4° Serie
Speciale - "Concorsi" n. 56 del 15 luglio 2011) in relazione ai posti banditi per la Regione Campania, era risultata idonea all'esito dell'espletamento delle prove di merito cui aveva avuto accesso in virtù di misura cautelare del giudice amministrativo.
La ricorrente, all'esito della decisione del Consiglio di Stato
n.6184/2020, premesso che:
- la graduatoria formata nel 2014 era andata esaurita, avendo l'
[...]
assunto, in qualità di dirigenti scolastici a tempo Controparte_2 indeterminato, tutti gli aspiranti idonei in essa inseriti, da ultimo dal
01.09.2019, n. 37 candidati (dalla posizione 493 alla 600), in forza del DDG n. 18196 del 07.08.2019;
- le graduatorie di merito regionali risultanti all'esito della procedura del 2011 erano state trasformate in graduatorie ad esaurimento (con validità fino all'assunzione di tutti i vincitori e degli idonei in esse inseriti);
- l'Amministrazione, per ricoprire le numerose sedi resesi vacanti, aveva bandito un nuovo concorso con DDG n. 1259 del 23.11.2017, dalla cui successiva graduatoria – esaurita quella del concorso del
2011 – aveva successivamente attinto, assumendo dal 01.09.2020 n.
2 candidati, come da D.D.G. n. 23094 del 26.08.2020
rilevò che se non fosse stata esclusa nel giugno 2014 dal concorso del
2011, sarebbe stata inserita nella graduatoria finale di merito ad esaurimento, e quindi assunta quale dirigente scolastico dall'a.s.
2019/2020, momento in cui avevano preso servizio tutti i candidati idonei ivi inseriti. Si lamentò del fatto che l'Amministrazione, pur riconoscendole il diritto all'assunzione come dirigente scolastico in forza delle statuizioni del Giudice Amministrativo, si era tuttavia limitata ad inserirla a pettine nella suddetta graduatoria generale di merito con il punteggio di 67,30, posizione 584 bis, subordinando l'immissione in
2 servizio alla “condizione della sussistenza di posti vacanti e disponibili scorrendo di volta in volta la graduatoria” (cfr. nota del 09.06.2021).
Ancora, in punto di fatto, evidenziò che nell'a.s. 2021/2022 erano stati immessi in servizio solo n. 9 aspiranti dirigenti scolastici attinti dalla suddetta graduatoria, nonostante le numerose cessazioni dal servizio che avevano reso quindi disponibili altrettante sedi scolastiche in
Da ultimo, poi, con nota prot. 28588 del 20.06.2023 l' CP_1 [...]
nel dare avvio alle operazioni di mobilità e CP_2 conferimento/mutamento degli incarichi per l'a.s. 2023/2024, aveva rappresentato la disponibilità di soli n. 7 posti da utilizzare “per
l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari concernenti la mobilità interregionale (all'atto della pubblicazione della presente circolare n. 9) nonché delle pronunce relative alle immissioni in ruolo dalla graduatoria di cui al DDG 13 luglio 2011 (all'atto di pubblicazione della presente circolare n. 8)”, nonostante dall'elenco allegato alla suddetta nota risultassero n. 111 sedi disponibili per la e vi fossero n. 50 CP_1 cessazioni dal servizio a far data dal 01.09.2023.
Lamentò l'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione resistente che aveva dato priorità a coloro che, seppur nella sua stessa posizione
(inserimento in graduatoria di cui al DDG 13.07.2011 a seguito di annullamento del provvedimento di esclusione), avessero attivato con esito positivo un giudizio dinanzi al giudice del lavoro, a prescindere dal punteggio e dalla collocazione in graduatoria, finendo per sacrificare irrimediabilmente il suo diritto all'immissione in servizio.
Concluse chiedendo:
A) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'immediata assunzione in servizio in qualità di dirigente scolastico nell'ambito della Regione
Campania quale candidata idonea e/o vincitrice della tornata concorsuale di reclutamento indetta con D.D.G. 13 luglio 2011, previa disapplicazione di ogni atto e provvedimento di segno contrario siccome invalido ed illegittimo;
3 B) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'immissione in servizio con la retrodatazione degli effetti giuridici a decorrere dall'a.s 2019-2020, essendo in turno di nomina sul contingente approvato in detta annualità rispetto alla propria posizione nella graduatoria di merito;
C) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere collocata al livello stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio riconosciuta a seguito dell'accoglimento della domanda di cui al punto B) secondo quanto previsto dal C.C.N.L. relativo all'area della Dirigenza scolastica;
D) per l'effetto, condannare le intimate amministrazioni, ciascuna per quanto di propria competenza, a disporre l'assunzione della ricorrente in qualità di Dirigente Scolastico per la Regione Campania stipulando il relativo contratto di lavoro a t. i. nonché condannare le medesime amministrazioni alla ricostruzione della sua posizione giuridica e previdenziale con il conseguente versamento dei relativi contributi a partire dalla data in cui avrebbe avuto diritto all'assunzione.
Con vittoria di onorari e spese di lite, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Instaurato il contraddittorio, il Giudice di prime cure rigettò ricorso, rilevando che – a differenza di fattispecie analoghe – la domanda era infondata atteso che il decreto prot. n. 12263 del 2021 aveva inserito a pettine nella graduatoria n. 61 aspiranti D.G. di cui n. 52 con un punteggio superiore a quello della ricorrente e, tenuto conto che le immissioni in ruolo per l'a.s. 2019/2020 erano avvenute per n. 37 posti
(cfr. all. n. 11), era evidente che la stessa per quell'anno scolastico non avrebbe ottenuto la nomina;
spese di lite compensate.
La difesa dell'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza impugnata, laddove il primo Giudice non aveva riconosciuto il diritto all'assunzione della ricorrente, sulla base dell'affermazione secondo cui le conclusioni raggiunte in identiche pronunce da parte dei Tribunali del
Distretto richiamate in ricorso “mal si adattano al caso di specie”. Ha rilevato che tale valutazione era frutto di un'erronea interpretazione degli
4 atti di causa: la graduatoria formata nel 2014 è andata esaurita avendo l' assunto, in qualità di dirigenti scolastici a tempo Controparte_2 indeterminato, tutti gli aspiranti idonei in essa inseriti;
ha richiamato la documentazione allegata comprovante, in particolare:
-dall'1.9.2015, l'assunzione di n. 210 candidati, come ricavabile dal DDG
n. 9113 del 27.8.2015 [doc. 6] e dal successivo avviso prot. 9114 del
27.8.2015 [doc. 7];
- dall'1.9.2016, l'assunzione di n. 52 candidati, come ricavabile dal DDG
n. 11334 del 5.8.2016 [doc. 8];
- dall'1.9.2017, l'assunzione di n. 52 candidati (dalla posizione 216 bis alla 264 e dalla 266 alla 359 bis), come ricavabile dal DDG n. 16944 del
9.8.2017 [doc. 9];
- dall'1.9.2018, l'assunzione di n. 49 candidati (dalla posizione 360 alla
472), come si desume dal DDG n. 17194 del 2.8.2018 [doc. 10];
- dall'1.9.2019, l'assunzione di n. 37 candidati (dalla posizione 493 alla
600), come ricavabile dal DDG n. 18196 del 7.8.2019 [doc. 11].
-la cessazione di 58 dirigenti scolastici andati in pensione/dimessi nell'anno 2020 nella Regione Campania [doc. 14).
Erroneamente il Tribunale, pur riconoscendo il diritto dell'appellante all'immissione in ruolo, aveva ritenuto di subordinare l'assunzione alla sussistenza di posti disponibili.
Ha concluso chiedendo a questa Corte:
di accertare e dichiarare il diritto della prof.ssa Parte_1 all'immediata assunzione in servizio in qualità di dirigente scolastico nell'ambito della Regione Campania quale candidata idonea e/o vincitrice della tornata concorsuale di reclutamento indetta con D.D.G. 13 luglio
2011, previa disapplicazione di ogni atto e provvedimento di segno contrario siccome invalido ed illegittimo;
5 accertare e dichiarare il diritto dell'appellante all'immissione in servizio con la retrodatazione degli effetti giuridici a decorrere dall'a.s. 2019-2020, essendo in turno di nomina sul contingente approvato in detta annualità rispetto alla propria posizione nella graduatoria di merito, o subordinatamente dall'annualità che sarà ritenuta in sede di esecuzione.
accertare e dichiarare il diritto dell'appellante ad essere collocata al livello stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio riconosciuta a seguito dell'accoglimento della domanda di cui al punto B) secondo quanto previsto dal C.C.N.L. relativo all'area della Dirigenza scolastica;
per l'effetto, condannare le intimate amministrazioni, ciascuna per quanto di propria competenza, a disporre l'assunzione dell'appellante in qualità di Dirigente Scolastico per la Regione Campania stipulando il relativo contratto di lavoro a t. i. nonché condannare le medesime amministrazioni alla ricostruzione della sua posizione giuridica e previdenziale con il conseguente versamento dei relativi contributi a partire dalla data in cui avrebbe avuto diritto all'assunzione.
Con vittoria di onorari e spese di lite del doppio grado di giudizio, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Radicatosi il contraddittorio, i resistenti si sono costituiti ed hanno resistito all'avverso appello, concludendo per il rigetto e per la conferma della sentenza impugnata, vinte le spese.
All'odierna udienza, sostituita dalla trattazione scritta ex artt.127 co.3 e
127 ter, acquisite le note dei procuratori delle parti, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
L'appello è fondato.
1.Deve preliminarmente darsi atto dell'assenza di gravame in punto di giurisdizione, coperto ormai dal giudicato.
2.Nel caso in esame, il thema decidendum è rappresentato dal riconoscimento del diritto all'assunzione esperito, nel giudizio di primo grado, da parte ricorrente, a seguito dell'annullamento giurisdizionale
6 della graduatoria finale di merito della procedura concorsuale indetta con
D.D.G. 13 luglio 2011 (pubblicato sulla G.U. - 4° Serie Speciale -
"Concorsi" n. 56 del 15 luglio 2011).
3.Appare opportuno ricostruire preliminarmente i fatti di causa.
L'originaria ricorrente aveva partecipato al concorso per il reclutamento, su base regionale, di n. 2386 dirigenti scolastici, indetto con decreto del , Dipartimento per l'istruzione, Direzione generale per il CP_3 personale della scuola, in data 13 luglio 2011 e non aveva superato le prove preselettive, non riportando un punteggio uguale o superiore a
80/100;
la stessa aveva, quindi, proposto ricorso innanzi al Controparte_4 impugnando il giudizio di non idoneità e chiedendo l'adozione di misure cautelari monocratiche urgenti, stante l'imminente svolgimento delle predette prove scritte;
aveva ottenuto, unitamente ad altri ricorrenti, dal il CP_4 decreto che ammetteva con riserva i candidati alle successive prove e fasi della procedura selettiva;
all'esito della trattazione collegiale il , con successiva Controparte_4 ordinanza aveva dichiarato l'incompetenza territoriale in favore del
, dinanzi al quale il giudizio era stato riassunto, con nuova CP_5 istanza cautelare, respinta con ordinanza confermata in appello;
espletate le prove del concorso, l'Amministrazione procedente, in ottemperanza al decreto cautelare del , aveva ammesso Controparte_4 la ricorrente a parteciparvi e la stessa aveva superato le prove concorsuali, ma poi non l'aveva inclusa nella graduatoria definitiva del concorso, in quanto il giudizio alla stessa sfavorevole sulla ammissione al concorso non risultava sospeso dal CP_4
la ricorrente aveva impugnato con motivi aggiunti il provvedimento di mancata immissione nella graduatoria del concorso: il TAR Lazio, con sentenza n. 10980/2017, aveva respinto il ricorso introduttivo e accolto i motivi aggiunti, ravvisando nella condotta dell'Amministrazione -
7 consistita nel consentire alla ricorrente la partecipazione alle prove concorsuali scritte e orali pur a fronte dei provvedimenti cautelari negativi del - la volontà di consentire, comunque, CP_5 ai candidati, tra cui l'odierna ricorrente, la partecipazione all'iter concorsuale malgrado il mancato superamento delle prove preselettive;
la sesta sezione del Consiglio di Stato con la decisione n.6184/2020, nel definire il giudizio di appello instaurato dai concorrenti utilmente collocati in graduatoria (i quali, a suo tempo, avevano superato (anche) la prova preselettiva), aveva osservato che la circostanza valorizzata dal primo Giudice, dell'ammissione dei candidati interpretata quale frutto di una autonoma decisione dell'Amministrazione, mal si coniugava con le espressioni utilizzate dalla stessa nel formulare le decisioni di ammissione di costoro alle ulteriori prove, posto che, in esse, i termini
"con riserva" e "condizionato all'esito del giudizio in corso", non pare lasciassero adito a dubbi circa le reali volontà dell'amministrazione procedente di ancorare la permanenza dei ricorrenti nel concorso e nelle graduatorie alla favorevole conclusione dei giudizi pendenti.
Tuttavia il Consiglio di Stato aveva valorizzato la circostanza sopravvenuta all'avvio dei giudizi ivi definiti, ritenuta decisiva, ossia la previsione dell'art. 17, comma 1 bis, D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito nella L. 8 novembre 2013, n. 128, a tenore del quale "le graduatorie di merito regionali del concorso a dirigente scolastico, indetto con decreto del Direttore Generale del
[...]
13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Controparte_6
Ufficiale, 4§ serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, per la copertura di n.
2.386 posti complessivi, erano state trasformate in graduatorie ad esaurimento".
In attuazione della suddetta disposizione di fonte primaria l'
[...]
Controparte_7 con il decreto Prot. N. AOODRCA.9248 del 18.12.2014
[...] aveva approvato e pubblicato la graduatoria generale di merito del
8 concorso. L'ufficio periferico del , dopo aver ricordato che il CP_3 concorso prevedeva per la Regione Campania 224 posti e che, per effetto di alcune ordinanze di accoglimento di istanze cautelari "alcuni docenti
(erano) stati ammessi a partecipare con riserva al concorso in questione", di modo che "i citati docenti (erano) inclusi con riserva nella predetta graduatoria di merito e che la loro posizione (era) congelata in attesa della definizione del relativo contenzioso", aveva disposto l'approvazione "della graduatoria generale di merito, formata secondo l'ordine del voto finale di merito riportato dai candidati, ottenuto dalla somma dei voti delle due prove scritte, del voto della prova orale e del punteggio attribuito ai titoli suscettibili di valutazione", sebbene poi dichiarando "vincitori, con esclusione degli ammessi con riserva per le motivazioni indicate in premessa, i candidati utilmente collocati entro il numero dei posti messi a concorso".
Il Consiglio di Stato, quindi, aveva respinto l'appello confermando la sentenza di primo grado con diversa motivazione, affermando che la trasformazione della graduatoria del concorso oggetto di contenzioso in graduatoria ad esaurimento aveva determinato anche la superfluità del test preselettivo, "con conseguente legittimità della permanenza nella graduatoria finale di quei candidati che, seppur ammessi con riserva per effetto del noto decreto cautelare emesso dal per la CP_4
avevano superato positivamente le prove scritte ed orali CP_1 previste nel bando di concorso".
Soltanto a seguito di apposita diffida stragiudiziale del 13.11.2020 (doc.
2), l' aveva dato esecuzione Controparte_1 alla predetta sentenza e, con decreto direttoriale prot. n. 12263 del 1° aprile 2021 (v. doc. 4 e nota del 20.6.2021 - doc.15), aveva approvato la rettifica della graduatoria concorsuale di merito con inserimento “a pettine” del nominativo e del punteggio dell'attuale istante collocata al posto n. 584 BIS con il punteggio complessivo pari a 67,30 utile al fine di ottenere la nomina nella Regione Campania.
9 Con decreto direttoriale prot. n. 29689 del 2 agosto 2021 (doc. 13),
l' aveva pubblicato l'elenco Controparte_1 dei n. 9 candidati idonei e/o vincitori ai quali sarebbero stati conferiti incarichi dirigenziali in scorrimento della graduatoria definitiva del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto nel 2011, così come rettificata con l'inserimento anche degli aventi diritto in esecuzione della decisione del giudice amministrativo.
La stessa Amministrazione scolastica ha, dunque, riconosciuto la professionalità dei candidati, tra cui l'odierna appellata, che avevano superato le prove concorsuali, sebbene inizialmente non ammessi per mancato superamento di quella preselettiva, con l'inserimento postumo degli stessi nella graduatoria finale a “pettine”.
4.Così sintetizzata la complessa vicenda in esame, oggetto di numerose analoghe controversie, deve esaminarsi il caso di specie, richiamando le argomentazioni già svolte in precedenti decisioni di questo Ufficio.
Deve rilevarsi che per quanto riguarda il concorso in oggetto, la graduatoria si è trasformata in graduatoria permanente e "ad esaurimento", secondo quanto previsto dall'art. 17, comma 1-bis, d.l. 12 settembre 2013, n. 104, il quale stabilisce che le graduatorie di merito regionali del concorso a dirigente scolastico, indetto con decreto del
Direttore Generale del Controparte_6
13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4° serie
[...] speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, per la copertura di n.
2.386 posti complessivi, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento".
Come precisato dal Consiglio di Stato – CdS sez.VII n.7825 del 9/9/2022
- in una vicenda analoga “La ridetta prospettazione - va precisato - non è
a sospetta incostituzionalità perché, nell'ambito del principio costituzionale del pubblico concorso (art. 97, comma quarto), sono ammissibili, in base alla giurisprudenza costituzionale deroghe, seppur rigorose e limitate, che possono trovare giustificazione in "peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico" (cfr. Corte Cost. 13 novembre 2009 n. 293), come quella appunto, (propria del caso di specie), di assorbire tutti i candidati di una
10 selezione pubblica, laddove sia dimostrata l'esigenza di coprire un numero significativo di posti di dirigente scolastico, addirittura superiore rispetto al numero programmato di assunzioni al momento della pubblicazione del bando di concorso, (tanto da intervenire con fonte normativa primaria eccezionale e quindi di stretta interpretazione)". Il Consiglio di Stato nella decisione n.6184, con cui aveva confermato con diversa motivazione la sentenza del TAR Lazio del pari sopra citata, ha sottolineato che “per effetto di tale intervento normativo, si è determinata una profonda trasformazione della "ratio concorsuale che aveva caratterizzato, in origine, la procedura e la rilevanza selettiva delle prove alle quali i candidati dovevano sottoporsi", con l'assimilazione della originaria procedura concorsuale ad una più semplicemente “idoneativa", nella quale la risorsa, da "scarsa", è divenuta "disponibile" per tutti quei candidati che avevano dimostrato (posto che le prove erano state già espletate al momento dell'entrata in vigore della norma) di possedere i requisiti scientifico-culturali per assumere il ruolo di dirigenti scolastici, avendo superato le prove scritte ed orali”.
In attuazione della Decisione del Consiglio di Stato l' CP_2 aveva operato un inserimento "a pettine" tra gli altri della ricorrente nella graduatoria generale di merito;
in particolare l'Amministrazione, dopo la pubblicazione della sentenza, ha espletato l'attività ulteriore, necessaria al definitivo inserimento della ricorrente in graduatoria, attività consistita nel riattivare l'iter concorsuale, riconvocando la
Commissione esaminatrice ai fini della valutazione dei titoli di studio e di carriera dichiarati dalla ricorrente nella domanda di partecipazione al concorso e della conseguente attribuzione del punteggio spettante, finendo con l'adottare il decreto direttoriale prot. n. 12263 del 1° aprile
2021, integrato da decreto prot. n. 21451 del 11 giugno 2021, di rettifica della graduatoria definitiva di merito con reinserimento tra gli altri dell'attuale appellante in ragione del punteggio complessivo attribuitole.
5.Tanto rimarcato, la ricorrente, nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, sosteneva che, stante il definitivo annullamento dei provvedimenti impugnati, avrebbe maturato il diritto all'immissione in 11 ruolo nel profilo dirigenziale con la decorrenza spettante in relazione alla posizione assunta in graduatoria, in regione del diritto all'inserimento
"a pettine" accertato dal Giudice Amministrativo ed al contingente di nomine annualmente approvato;
lamentava di non aver potuto beneficiare di tutte le utilità giuridiche conseguenti all'acquisita idoneità concorsuale, a causa dell'illegittima estromissione dalla graduatoria definitiva. Rimarcava che, a causa della trasformazione in esaurimento della graduatoria concorsuale, essa, anche se idonea non vincitrice, avrebbe maturato il diritto all'assunzione sui posti ogni anno previsti nel contingente di nomina nella Regione
Campania, oltre quindi i posti originalmente messi a concorso.
In definitiva l'originaria ricorrente non adiva il primo Giudice per ottenere la mera esecuzione della decisione del Consiglio di Stato n.6184 pubblicata in data 13.10.2020, atteso che la stessa Amministrazione con prot. n. 12263 del 1° aprile 2021 vi aveva già ottemperato approvando la rettifica della graduatoria concorsuale di merito con inserimento “a pettine” del nominativo e del punteggio dell'attuale istante. Ciò che, invece, l'originaria ricorrente reclamava con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, è l'assunzione in ruolo, che è cosa ben diversa dal contenuto della statuizione della decisione del Consiglio di Stato sopra citata.
Invero una volta ottenuto l'inserimento in graduatoria e l'attribuzione di un determinato punteggio, ogni intervento costitutivo del rapporto non è espressivo di alcuna potestà discrezionale, essendo ascrivibile al potere datoriale privatistico. Si verte in tema di accertamento di diritti soggettivi di docenti già iscritti nella graduatoria idoneativa di merito, a scorrimento, strumentale alla costituzione di un rapporto di pubblico impiego, rientranti nella cognizione del Giudice ordinario (incontestata in questo grado).
Il diritto all'assunzione in ruolo è un effetto che consegue all'inserimento in graduatoria, e che dunque trascende e travalica il giudicato del giudice amministrativo nell'eventuale giudizio di ottemperanza, involgendo
12 questioni che si collocano fuori dell'ambito della procedura concorsuale e, quindi, esulano dalla giurisdizione del giudice amministrativo;
in tema di scorrimento delle graduatorie come precisato da ultimo da Cass. S.U.,
15 febbraio 2022, n. 4870 “La domanda avanzata dal candidato utilmente collocato nella graduatoria finale, riguardante la pretesa a dare corso allo scorrimento della graduatoria del concorso espletato, verte sul diritto alla assunzione, con conseguente appartenenza della controversia alla giurisdizione del giudice ordinario;
ove, invece, la pretesa al riconoscimento di tale diritto sia consequenziale alla negazione degli effetti del provvedimento di indizione di un nuovo concorso, la contestazione investe l'esercizio del potere dell'amministrazione di merito” (decisione richiamata in motivazione Consiglio di Stato sez.VII, 03/05/2022
n.3461).
L'inserimento dei candidati in graduatoria tuttavia non determina ex se un diritto all'assunzione, dovendosi tener conto di eventuali mutamenti della situazione di fatto e diritto tra la data di espletamento del concorso e la data della successiva determinazione di avvalersi o meno dell'attività lavorativa di chi sia stato utilmente collocato in graduatoria;
l'Amministrazione è tenuta ad adottare tempestivamente, in senso affermativo o negativo, i provvedimenti conseguenti all'inserimento in graduatoria.
Nel caso di specie la stessa Amministrazione scolastica, con la più volte citata Nota prot. 21159 del 9.6.2021, provvedendo all'esecuzione della sentenza con l'inserimento a pettine dei ricorrenti nella graduatoria, ha riconosciuto non solo il diritto degli stessi all'immissione in ruolo scaturente dalle statuizioni del giudice amministrativo, ma ha anche manifestato la volontà di avvalersi della loro attività lavorativa, sebbene subordinando illegittimamente la relativa sottoscrizione di contratto di lavoro a tempo indeterminato per l'affidamento dell'incarico per cui erano risultati idonei alla disponibilità di posti vacanti e disponibili nei ruoli della regione Campania.
13 È incontestato, invero, che altri candidati con punteggi inferiori a quello della ricorrente erano stati immessi in ruolo precedentemente all'ottemperanza della più volte citata sentenza del Consiglio di Stato.
Ne consegue che la situazione giuridica soggettiva dei candidati derivante dall'approvazione definitiva della graduatoria di merito - previa rettifica della precedente graduatoria definitiva con reinserimento della ricorrente in ragione del punteggio complessivo ad essa attribuito a seguito della riattivazione l'iter concorsuale, giusta riconvocazione della
Commissione esaminatrice ai fini della valutazione dei titoli di studio e di carriera dichiarati dalla ricorrente nella domanda di partecipazione al concorso e della conseguente attribuzione dei punteggi spettanti e la disponibilità di posti vacanti messi a concorso - si configura quale diritto soggettivo perfetto alla stipulazione del relativo contratto.
Invero, a seguito della cd. privatizzazione del rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A., il destinatario della proposta di stipulazione del contratto di lavoro, all'esito di un procedimento che muove da un'offerta al pubblico, è titolare di un diritto quesito sin dal momento di inserimento nella graduatoria a pieno titolo, sì da potersi richiedere l'accertamento dell'esistenza di tale diritto con efficacia ex tunc;
l'inosservanza dell'ordine di graduatoria, equivale alla condotta del contraente che non osservi il contratto stipulato, con conseguente inefficacia dello stesso perché affetto da nullità.
In altri termini l'eventuale contratto nelle more stipulato con un candidato in possesso di minore punteggio e, quindi, non utilmente collocato, è irrimediabilmente affetto da nullità siccome formalizzato in violazione del meccanismo concorsuale che si conforma al principio meritocratico e quindi postula il rigoroso rispetto dell'ordine della graduatoria. Come rilevato in precedenti decisioni, “consentire che il ricorrente venga assunto solo se e quando risulteranno posti vacanti e disponibili nell'organico dei dirigenti scolastici della Regione Campania, mentre all'epoca sono stati assunti dirigenti con un minor punteggio del ricorrente, significherebbe porre nel nulla sia la statuizione del Consiglio
14 di Stato, sia la stessa posizione dello stesso ricoperta nell'ambito della procedura concorsuale,” in quanto comporterebbe, nei fatti, la sua collocazione in posizione successiva rispetto a candidati, che pur collocati in posizione deteriore, sono stati assunti ed espletano le funzioni dirigenziali già a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, in violazione dei criteri imposti dalla legge e dal bando stesso tesso e, dunque, in violazione delle norme inderogabili di legge prima richiamate»”.
Ne consegue l'accoglimento dell'appello, con la conseguenza della ritenuta sussistenza del diritto della ricorrente all'immediata assunzione in servizio quale Dirigente scolastica della Regione Campania sulla base del punteggio effettivamente ricoperto nella graduatoria del concorso indetto con D.D.G. del 13.07.2011, con decorrenza giuridica dall'anno scolastico 2019/2020, e conseguente condanna dell'Amministrazione resistente all'immediata assunzione della ricorrente nei ruoli dei
Dirigenti scolastici della Regione Campania sulla base dei punteggi effettivamente ricoperti nella graduatoria di concorso indetto con D.D.G. del 13-7-2011, oltre che alla ricostruzione della posizione giuridica e previdenziale della stessa.
Con riguardo al governo delle spese, sussistono gravi ed eccezionali ragioni che, considerata la novità e complessità delle questioni interpretative trattate e le oscillazioni della giurisprudenza di merito sulla fattispecie, ne impongono la compensazione.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della gravata sentenza, dichiara il diritto della ricorrente all'immissione in ruolo in qualità di dirigente scolastico con retrodatazione giuridica a decorrere dall'a.s.
2019-2020, con collocazione al livello stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio riconosciuta a seguito dell'immissione in ruolo;
condanna l'Amministrazione appellata a disporre l'assunzione della ricorrente in qualità di Dirigente Scolastico per la Regione Campania e
15 provvedere alla ricostruzione della sua posizione giuridica e previdenziale con la medesima decorrenza sopra indicata;
compensa le spese di lite del doppio grado.
Così deciso in Napoli il 30 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Romana Amarelli Dott.ssa Rosa Bernardina Cristofano
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
2. dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio ha pronunciato, all'udienza del 30 ottobre 2025 la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.3158/2024 del ruolo generale lavoro
T R A
(Napoli, 16.8.1965, c.f. ), rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa, come da separata procura alle liti da intendersi allegata in calce al presente atto, dall'avv. Stefano Russo ( ) con il quale elett.te C.F._2 domicilia in Napoli al viale A. Gramsci n. 16 e alternativamente presso l'indirizzo digitale di posta elettronica certificata - Email_1 fax: 081.19028105;
APPELLANTE E
[...]
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la quale sono domiciliati ex lege alla via Armando Diaz n°11, (C.F. P.E.C. C.F._3
; Email_2
APPELLATI
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato presso questa Corte in data 28.11.2024 la ricorrente in epigrafe ha proposto tempestivo gravame avverso la sentenza del
Tribunale di Nola sezione Lavoro, n. 1214/2024 pubbl. il 28/05/2024 con la quale era stato respinto il ricorso della stessa che, avendo
1 partecipato al reclutamento di dirigenti scolastici indetto dal CP_1 resistente con D.D.G. 13 luglio 2011 (pubblicato sulla G.U. - 4° Serie
Speciale - "Concorsi" n. 56 del 15 luglio 2011) in relazione ai posti banditi per la Regione Campania, era risultata idonea all'esito dell'espletamento delle prove di merito cui aveva avuto accesso in virtù di misura cautelare del giudice amministrativo.
La ricorrente, all'esito della decisione del Consiglio di Stato
n.6184/2020, premesso che:
- la graduatoria formata nel 2014 era andata esaurita, avendo l'
[...]
assunto, in qualità di dirigenti scolastici a tempo Controparte_2 indeterminato, tutti gli aspiranti idonei in essa inseriti, da ultimo dal
01.09.2019, n. 37 candidati (dalla posizione 493 alla 600), in forza del DDG n. 18196 del 07.08.2019;
- le graduatorie di merito regionali risultanti all'esito della procedura del 2011 erano state trasformate in graduatorie ad esaurimento (con validità fino all'assunzione di tutti i vincitori e degli idonei in esse inseriti);
- l'Amministrazione, per ricoprire le numerose sedi resesi vacanti, aveva bandito un nuovo concorso con DDG n. 1259 del 23.11.2017, dalla cui successiva graduatoria – esaurita quella del concorso del
2011 – aveva successivamente attinto, assumendo dal 01.09.2020 n.
2 candidati, come da D.D.G. n. 23094 del 26.08.2020
rilevò che se non fosse stata esclusa nel giugno 2014 dal concorso del
2011, sarebbe stata inserita nella graduatoria finale di merito ad esaurimento, e quindi assunta quale dirigente scolastico dall'a.s.
2019/2020, momento in cui avevano preso servizio tutti i candidati idonei ivi inseriti. Si lamentò del fatto che l'Amministrazione, pur riconoscendole il diritto all'assunzione come dirigente scolastico in forza delle statuizioni del Giudice Amministrativo, si era tuttavia limitata ad inserirla a pettine nella suddetta graduatoria generale di merito con il punteggio di 67,30, posizione 584 bis, subordinando l'immissione in
2 servizio alla “condizione della sussistenza di posti vacanti e disponibili scorrendo di volta in volta la graduatoria” (cfr. nota del 09.06.2021).
Ancora, in punto di fatto, evidenziò che nell'a.s. 2021/2022 erano stati immessi in servizio solo n. 9 aspiranti dirigenti scolastici attinti dalla suddetta graduatoria, nonostante le numerose cessazioni dal servizio che avevano reso quindi disponibili altrettante sedi scolastiche in
Da ultimo, poi, con nota prot. 28588 del 20.06.2023 l' CP_1 [...]
nel dare avvio alle operazioni di mobilità e CP_2 conferimento/mutamento degli incarichi per l'a.s. 2023/2024, aveva rappresentato la disponibilità di soli n. 7 posti da utilizzare “per
l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari concernenti la mobilità interregionale (all'atto della pubblicazione della presente circolare n. 9) nonché delle pronunce relative alle immissioni in ruolo dalla graduatoria di cui al DDG 13 luglio 2011 (all'atto di pubblicazione della presente circolare n. 8)”, nonostante dall'elenco allegato alla suddetta nota risultassero n. 111 sedi disponibili per la e vi fossero n. 50 CP_1 cessazioni dal servizio a far data dal 01.09.2023.
Lamentò l'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione resistente che aveva dato priorità a coloro che, seppur nella sua stessa posizione
(inserimento in graduatoria di cui al DDG 13.07.2011 a seguito di annullamento del provvedimento di esclusione), avessero attivato con esito positivo un giudizio dinanzi al giudice del lavoro, a prescindere dal punteggio e dalla collocazione in graduatoria, finendo per sacrificare irrimediabilmente il suo diritto all'immissione in servizio.
Concluse chiedendo:
A) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'immediata assunzione in servizio in qualità di dirigente scolastico nell'ambito della Regione
Campania quale candidata idonea e/o vincitrice della tornata concorsuale di reclutamento indetta con D.D.G. 13 luglio 2011, previa disapplicazione di ogni atto e provvedimento di segno contrario siccome invalido ed illegittimo;
3 B) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'immissione in servizio con la retrodatazione degli effetti giuridici a decorrere dall'a.s 2019-2020, essendo in turno di nomina sul contingente approvato in detta annualità rispetto alla propria posizione nella graduatoria di merito;
C) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere collocata al livello stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio riconosciuta a seguito dell'accoglimento della domanda di cui al punto B) secondo quanto previsto dal C.C.N.L. relativo all'area della Dirigenza scolastica;
D) per l'effetto, condannare le intimate amministrazioni, ciascuna per quanto di propria competenza, a disporre l'assunzione della ricorrente in qualità di Dirigente Scolastico per la Regione Campania stipulando il relativo contratto di lavoro a t. i. nonché condannare le medesime amministrazioni alla ricostruzione della sua posizione giuridica e previdenziale con il conseguente versamento dei relativi contributi a partire dalla data in cui avrebbe avuto diritto all'assunzione.
Con vittoria di onorari e spese di lite, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Instaurato il contraddittorio, il Giudice di prime cure rigettò ricorso, rilevando che – a differenza di fattispecie analoghe – la domanda era infondata atteso che il decreto prot. n. 12263 del 2021 aveva inserito a pettine nella graduatoria n. 61 aspiranti D.G. di cui n. 52 con un punteggio superiore a quello della ricorrente e, tenuto conto che le immissioni in ruolo per l'a.s. 2019/2020 erano avvenute per n. 37 posti
(cfr. all. n. 11), era evidente che la stessa per quell'anno scolastico non avrebbe ottenuto la nomina;
spese di lite compensate.
La difesa dell'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza impugnata, laddove il primo Giudice non aveva riconosciuto il diritto all'assunzione della ricorrente, sulla base dell'affermazione secondo cui le conclusioni raggiunte in identiche pronunce da parte dei Tribunali del
Distretto richiamate in ricorso “mal si adattano al caso di specie”. Ha rilevato che tale valutazione era frutto di un'erronea interpretazione degli
4 atti di causa: la graduatoria formata nel 2014 è andata esaurita avendo l' assunto, in qualità di dirigenti scolastici a tempo Controparte_2 indeterminato, tutti gli aspiranti idonei in essa inseriti;
ha richiamato la documentazione allegata comprovante, in particolare:
-dall'1.9.2015, l'assunzione di n. 210 candidati, come ricavabile dal DDG
n. 9113 del 27.8.2015 [doc. 6] e dal successivo avviso prot. 9114 del
27.8.2015 [doc. 7];
- dall'1.9.2016, l'assunzione di n. 52 candidati, come ricavabile dal DDG
n. 11334 del 5.8.2016 [doc. 8];
- dall'1.9.2017, l'assunzione di n. 52 candidati (dalla posizione 216 bis alla 264 e dalla 266 alla 359 bis), come ricavabile dal DDG n. 16944 del
9.8.2017 [doc. 9];
- dall'1.9.2018, l'assunzione di n. 49 candidati (dalla posizione 360 alla
472), come si desume dal DDG n. 17194 del 2.8.2018 [doc. 10];
- dall'1.9.2019, l'assunzione di n. 37 candidati (dalla posizione 493 alla
600), come ricavabile dal DDG n. 18196 del 7.8.2019 [doc. 11].
-la cessazione di 58 dirigenti scolastici andati in pensione/dimessi nell'anno 2020 nella Regione Campania [doc. 14).
Erroneamente il Tribunale, pur riconoscendo il diritto dell'appellante all'immissione in ruolo, aveva ritenuto di subordinare l'assunzione alla sussistenza di posti disponibili.
Ha concluso chiedendo a questa Corte:
di accertare e dichiarare il diritto della prof.ssa Parte_1 all'immediata assunzione in servizio in qualità di dirigente scolastico nell'ambito della Regione Campania quale candidata idonea e/o vincitrice della tornata concorsuale di reclutamento indetta con D.D.G. 13 luglio
2011, previa disapplicazione di ogni atto e provvedimento di segno contrario siccome invalido ed illegittimo;
5 accertare e dichiarare il diritto dell'appellante all'immissione in servizio con la retrodatazione degli effetti giuridici a decorrere dall'a.s. 2019-2020, essendo in turno di nomina sul contingente approvato in detta annualità rispetto alla propria posizione nella graduatoria di merito, o subordinatamente dall'annualità che sarà ritenuta in sede di esecuzione.
accertare e dichiarare il diritto dell'appellante ad essere collocata al livello stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio riconosciuta a seguito dell'accoglimento della domanda di cui al punto B) secondo quanto previsto dal C.C.N.L. relativo all'area della Dirigenza scolastica;
per l'effetto, condannare le intimate amministrazioni, ciascuna per quanto di propria competenza, a disporre l'assunzione dell'appellante in qualità di Dirigente Scolastico per la Regione Campania stipulando il relativo contratto di lavoro a t. i. nonché condannare le medesime amministrazioni alla ricostruzione della sua posizione giuridica e previdenziale con il conseguente versamento dei relativi contributi a partire dalla data in cui avrebbe avuto diritto all'assunzione.
Con vittoria di onorari e spese di lite del doppio grado di giudizio, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Radicatosi il contraddittorio, i resistenti si sono costituiti ed hanno resistito all'avverso appello, concludendo per il rigetto e per la conferma della sentenza impugnata, vinte le spese.
All'odierna udienza, sostituita dalla trattazione scritta ex artt.127 co.3 e
127 ter, acquisite le note dei procuratori delle parti, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
L'appello è fondato.
1.Deve preliminarmente darsi atto dell'assenza di gravame in punto di giurisdizione, coperto ormai dal giudicato.
2.Nel caso in esame, il thema decidendum è rappresentato dal riconoscimento del diritto all'assunzione esperito, nel giudizio di primo grado, da parte ricorrente, a seguito dell'annullamento giurisdizionale
6 della graduatoria finale di merito della procedura concorsuale indetta con
D.D.G. 13 luglio 2011 (pubblicato sulla G.U. - 4° Serie Speciale -
"Concorsi" n. 56 del 15 luglio 2011).
3.Appare opportuno ricostruire preliminarmente i fatti di causa.
L'originaria ricorrente aveva partecipato al concorso per il reclutamento, su base regionale, di n. 2386 dirigenti scolastici, indetto con decreto del , Dipartimento per l'istruzione, Direzione generale per il CP_3 personale della scuola, in data 13 luglio 2011 e non aveva superato le prove preselettive, non riportando un punteggio uguale o superiore a
80/100;
la stessa aveva, quindi, proposto ricorso innanzi al Controparte_4 impugnando il giudizio di non idoneità e chiedendo l'adozione di misure cautelari monocratiche urgenti, stante l'imminente svolgimento delle predette prove scritte;
aveva ottenuto, unitamente ad altri ricorrenti, dal il CP_4 decreto che ammetteva con riserva i candidati alle successive prove e fasi della procedura selettiva;
all'esito della trattazione collegiale il , con successiva Controparte_4 ordinanza aveva dichiarato l'incompetenza territoriale in favore del
, dinanzi al quale il giudizio era stato riassunto, con nuova CP_5 istanza cautelare, respinta con ordinanza confermata in appello;
espletate le prove del concorso, l'Amministrazione procedente, in ottemperanza al decreto cautelare del , aveva ammesso Controparte_4 la ricorrente a parteciparvi e la stessa aveva superato le prove concorsuali, ma poi non l'aveva inclusa nella graduatoria definitiva del concorso, in quanto il giudizio alla stessa sfavorevole sulla ammissione al concorso non risultava sospeso dal CP_4
la ricorrente aveva impugnato con motivi aggiunti il provvedimento di mancata immissione nella graduatoria del concorso: il TAR Lazio, con sentenza n. 10980/2017, aveva respinto il ricorso introduttivo e accolto i motivi aggiunti, ravvisando nella condotta dell'Amministrazione -
7 consistita nel consentire alla ricorrente la partecipazione alle prove concorsuali scritte e orali pur a fronte dei provvedimenti cautelari negativi del - la volontà di consentire, comunque, CP_5 ai candidati, tra cui l'odierna ricorrente, la partecipazione all'iter concorsuale malgrado il mancato superamento delle prove preselettive;
la sesta sezione del Consiglio di Stato con la decisione n.6184/2020, nel definire il giudizio di appello instaurato dai concorrenti utilmente collocati in graduatoria (i quali, a suo tempo, avevano superato (anche) la prova preselettiva), aveva osservato che la circostanza valorizzata dal primo Giudice, dell'ammissione dei candidati interpretata quale frutto di una autonoma decisione dell'Amministrazione, mal si coniugava con le espressioni utilizzate dalla stessa nel formulare le decisioni di ammissione di costoro alle ulteriori prove, posto che, in esse, i termini
"con riserva" e "condizionato all'esito del giudizio in corso", non pare lasciassero adito a dubbi circa le reali volontà dell'amministrazione procedente di ancorare la permanenza dei ricorrenti nel concorso e nelle graduatorie alla favorevole conclusione dei giudizi pendenti.
Tuttavia il Consiglio di Stato aveva valorizzato la circostanza sopravvenuta all'avvio dei giudizi ivi definiti, ritenuta decisiva, ossia la previsione dell'art. 17, comma 1 bis, D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito nella L. 8 novembre 2013, n. 128, a tenore del quale "le graduatorie di merito regionali del concorso a dirigente scolastico, indetto con decreto del Direttore Generale del
[...]
13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Controparte_6
Ufficiale, 4§ serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, per la copertura di n.
2.386 posti complessivi, erano state trasformate in graduatorie ad esaurimento".
In attuazione della suddetta disposizione di fonte primaria l'
[...]
Controparte_7 con il decreto Prot. N. AOODRCA.9248 del 18.12.2014
[...] aveva approvato e pubblicato la graduatoria generale di merito del
8 concorso. L'ufficio periferico del , dopo aver ricordato che il CP_3 concorso prevedeva per la Regione Campania 224 posti e che, per effetto di alcune ordinanze di accoglimento di istanze cautelari "alcuni docenti
(erano) stati ammessi a partecipare con riserva al concorso in questione", di modo che "i citati docenti (erano) inclusi con riserva nella predetta graduatoria di merito e che la loro posizione (era) congelata in attesa della definizione del relativo contenzioso", aveva disposto l'approvazione "della graduatoria generale di merito, formata secondo l'ordine del voto finale di merito riportato dai candidati, ottenuto dalla somma dei voti delle due prove scritte, del voto della prova orale e del punteggio attribuito ai titoli suscettibili di valutazione", sebbene poi dichiarando "vincitori, con esclusione degli ammessi con riserva per le motivazioni indicate in premessa, i candidati utilmente collocati entro il numero dei posti messi a concorso".
Il Consiglio di Stato, quindi, aveva respinto l'appello confermando la sentenza di primo grado con diversa motivazione, affermando che la trasformazione della graduatoria del concorso oggetto di contenzioso in graduatoria ad esaurimento aveva determinato anche la superfluità del test preselettivo, "con conseguente legittimità della permanenza nella graduatoria finale di quei candidati che, seppur ammessi con riserva per effetto del noto decreto cautelare emesso dal per la CP_4
avevano superato positivamente le prove scritte ed orali CP_1 previste nel bando di concorso".
Soltanto a seguito di apposita diffida stragiudiziale del 13.11.2020 (doc.
2), l' aveva dato esecuzione Controparte_1 alla predetta sentenza e, con decreto direttoriale prot. n. 12263 del 1° aprile 2021 (v. doc. 4 e nota del 20.6.2021 - doc.15), aveva approvato la rettifica della graduatoria concorsuale di merito con inserimento “a pettine” del nominativo e del punteggio dell'attuale istante collocata al posto n. 584 BIS con il punteggio complessivo pari a 67,30 utile al fine di ottenere la nomina nella Regione Campania.
9 Con decreto direttoriale prot. n. 29689 del 2 agosto 2021 (doc. 13),
l' aveva pubblicato l'elenco Controparte_1 dei n. 9 candidati idonei e/o vincitori ai quali sarebbero stati conferiti incarichi dirigenziali in scorrimento della graduatoria definitiva del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto nel 2011, così come rettificata con l'inserimento anche degli aventi diritto in esecuzione della decisione del giudice amministrativo.
La stessa Amministrazione scolastica ha, dunque, riconosciuto la professionalità dei candidati, tra cui l'odierna appellata, che avevano superato le prove concorsuali, sebbene inizialmente non ammessi per mancato superamento di quella preselettiva, con l'inserimento postumo degli stessi nella graduatoria finale a “pettine”.
4.Così sintetizzata la complessa vicenda in esame, oggetto di numerose analoghe controversie, deve esaminarsi il caso di specie, richiamando le argomentazioni già svolte in precedenti decisioni di questo Ufficio.
Deve rilevarsi che per quanto riguarda il concorso in oggetto, la graduatoria si è trasformata in graduatoria permanente e "ad esaurimento", secondo quanto previsto dall'art. 17, comma 1-bis, d.l. 12 settembre 2013, n. 104, il quale stabilisce che le graduatorie di merito regionali del concorso a dirigente scolastico, indetto con decreto del
Direttore Generale del Controparte_6
13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4° serie
[...] speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, per la copertura di n.
2.386 posti complessivi, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento".
Come precisato dal Consiglio di Stato – CdS sez.VII n.7825 del 9/9/2022
- in una vicenda analoga “La ridetta prospettazione - va precisato - non è
a sospetta incostituzionalità perché, nell'ambito del principio costituzionale del pubblico concorso (art. 97, comma quarto), sono ammissibili, in base alla giurisprudenza costituzionale deroghe, seppur rigorose e limitate, che possono trovare giustificazione in "peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico" (cfr. Corte Cost. 13 novembre 2009 n. 293), come quella appunto, (propria del caso di specie), di assorbire tutti i candidati di una
10 selezione pubblica, laddove sia dimostrata l'esigenza di coprire un numero significativo di posti di dirigente scolastico, addirittura superiore rispetto al numero programmato di assunzioni al momento della pubblicazione del bando di concorso, (tanto da intervenire con fonte normativa primaria eccezionale e quindi di stretta interpretazione)". Il Consiglio di Stato nella decisione n.6184, con cui aveva confermato con diversa motivazione la sentenza del TAR Lazio del pari sopra citata, ha sottolineato che “per effetto di tale intervento normativo, si è determinata una profonda trasformazione della "ratio concorsuale che aveva caratterizzato, in origine, la procedura e la rilevanza selettiva delle prove alle quali i candidati dovevano sottoporsi", con l'assimilazione della originaria procedura concorsuale ad una più semplicemente “idoneativa", nella quale la risorsa, da "scarsa", è divenuta "disponibile" per tutti quei candidati che avevano dimostrato (posto che le prove erano state già espletate al momento dell'entrata in vigore della norma) di possedere i requisiti scientifico-culturali per assumere il ruolo di dirigenti scolastici, avendo superato le prove scritte ed orali”.
In attuazione della Decisione del Consiglio di Stato l' CP_2 aveva operato un inserimento "a pettine" tra gli altri della ricorrente nella graduatoria generale di merito;
in particolare l'Amministrazione, dopo la pubblicazione della sentenza, ha espletato l'attività ulteriore, necessaria al definitivo inserimento della ricorrente in graduatoria, attività consistita nel riattivare l'iter concorsuale, riconvocando la
Commissione esaminatrice ai fini della valutazione dei titoli di studio e di carriera dichiarati dalla ricorrente nella domanda di partecipazione al concorso e della conseguente attribuzione del punteggio spettante, finendo con l'adottare il decreto direttoriale prot. n. 12263 del 1° aprile
2021, integrato da decreto prot. n. 21451 del 11 giugno 2021, di rettifica della graduatoria definitiva di merito con reinserimento tra gli altri dell'attuale appellante in ragione del punteggio complessivo attribuitole.
5.Tanto rimarcato, la ricorrente, nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, sosteneva che, stante il definitivo annullamento dei provvedimenti impugnati, avrebbe maturato il diritto all'immissione in 11 ruolo nel profilo dirigenziale con la decorrenza spettante in relazione alla posizione assunta in graduatoria, in regione del diritto all'inserimento
"a pettine" accertato dal Giudice Amministrativo ed al contingente di nomine annualmente approvato;
lamentava di non aver potuto beneficiare di tutte le utilità giuridiche conseguenti all'acquisita idoneità concorsuale, a causa dell'illegittima estromissione dalla graduatoria definitiva. Rimarcava che, a causa della trasformazione in esaurimento della graduatoria concorsuale, essa, anche se idonea non vincitrice, avrebbe maturato il diritto all'assunzione sui posti ogni anno previsti nel contingente di nomina nella Regione
Campania, oltre quindi i posti originalmente messi a concorso.
In definitiva l'originaria ricorrente non adiva il primo Giudice per ottenere la mera esecuzione della decisione del Consiglio di Stato n.6184 pubblicata in data 13.10.2020, atteso che la stessa Amministrazione con prot. n. 12263 del 1° aprile 2021 vi aveva già ottemperato approvando la rettifica della graduatoria concorsuale di merito con inserimento “a pettine” del nominativo e del punteggio dell'attuale istante. Ciò che, invece, l'originaria ricorrente reclamava con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, è l'assunzione in ruolo, che è cosa ben diversa dal contenuto della statuizione della decisione del Consiglio di Stato sopra citata.
Invero una volta ottenuto l'inserimento in graduatoria e l'attribuzione di un determinato punteggio, ogni intervento costitutivo del rapporto non è espressivo di alcuna potestà discrezionale, essendo ascrivibile al potere datoriale privatistico. Si verte in tema di accertamento di diritti soggettivi di docenti già iscritti nella graduatoria idoneativa di merito, a scorrimento, strumentale alla costituzione di un rapporto di pubblico impiego, rientranti nella cognizione del Giudice ordinario (incontestata in questo grado).
Il diritto all'assunzione in ruolo è un effetto che consegue all'inserimento in graduatoria, e che dunque trascende e travalica il giudicato del giudice amministrativo nell'eventuale giudizio di ottemperanza, involgendo
12 questioni che si collocano fuori dell'ambito della procedura concorsuale e, quindi, esulano dalla giurisdizione del giudice amministrativo;
in tema di scorrimento delle graduatorie come precisato da ultimo da Cass. S.U.,
15 febbraio 2022, n. 4870 “La domanda avanzata dal candidato utilmente collocato nella graduatoria finale, riguardante la pretesa a dare corso allo scorrimento della graduatoria del concorso espletato, verte sul diritto alla assunzione, con conseguente appartenenza della controversia alla giurisdizione del giudice ordinario;
ove, invece, la pretesa al riconoscimento di tale diritto sia consequenziale alla negazione degli effetti del provvedimento di indizione di un nuovo concorso, la contestazione investe l'esercizio del potere dell'amministrazione di merito” (decisione richiamata in motivazione Consiglio di Stato sez.VII, 03/05/2022
n.3461).
L'inserimento dei candidati in graduatoria tuttavia non determina ex se un diritto all'assunzione, dovendosi tener conto di eventuali mutamenti della situazione di fatto e diritto tra la data di espletamento del concorso e la data della successiva determinazione di avvalersi o meno dell'attività lavorativa di chi sia stato utilmente collocato in graduatoria;
l'Amministrazione è tenuta ad adottare tempestivamente, in senso affermativo o negativo, i provvedimenti conseguenti all'inserimento in graduatoria.
Nel caso di specie la stessa Amministrazione scolastica, con la più volte citata Nota prot. 21159 del 9.6.2021, provvedendo all'esecuzione della sentenza con l'inserimento a pettine dei ricorrenti nella graduatoria, ha riconosciuto non solo il diritto degli stessi all'immissione in ruolo scaturente dalle statuizioni del giudice amministrativo, ma ha anche manifestato la volontà di avvalersi della loro attività lavorativa, sebbene subordinando illegittimamente la relativa sottoscrizione di contratto di lavoro a tempo indeterminato per l'affidamento dell'incarico per cui erano risultati idonei alla disponibilità di posti vacanti e disponibili nei ruoli della regione Campania.
13 È incontestato, invero, che altri candidati con punteggi inferiori a quello della ricorrente erano stati immessi in ruolo precedentemente all'ottemperanza della più volte citata sentenza del Consiglio di Stato.
Ne consegue che la situazione giuridica soggettiva dei candidati derivante dall'approvazione definitiva della graduatoria di merito - previa rettifica della precedente graduatoria definitiva con reinserimento della ricorrente in ragione del punteggio complessivo ad essa attribuito a seguito della riattivazione l'iter concorsuale, giusta riconvocazione della
Commissione esaminatrice ai fini della valutazione dei titoli di studio e di carriera dichiarati dalla ricorrente nella domanda di partecipazione al concorso e della conseguente attribuzione dei punteggi spettanti e la disponibilità di posti vacanti messi a concorso - si configura quale diritto soggettivo perfetto alla stipulazione del relativo contratto.
Invero, a seguito della cd. privatizzazione del rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A., il destinatario della proposta di stipulazione del contratto di lavoro, all'esito di un procedimento che muove da un'offerta al pubblico, è titolare di un diritto quesito sin dal momento di inserimento nella graduatoria a pieno titolo, sì da potersi richiedere l'accertamento dell'esistenza di tale diritto con efficacia ex tunc;
l'inosservanza dell'ordine di graduatoria, equivale alla condotta del contraente che non osservi il contratto stipulato, con conseguente inefficacia dello stesso perché affetto da nullità.
In altri termini l'eventuale contratto nelle more stipulato con un candidato in possesso di minore punteggio e, quindi, non utilmente collocato, è irrimediabilmente affetto da nullità siccome formalizzato in violazione del meccanismo concorsuale che si conforma al principio meritocratico e quindi postula il rigoroso rispetto dell'ordine della graduatoria. Come rilevato in precedenti decisioni, “consentire che il ricorrente venga assunto solo se e quando risulteranno posti vacanti e disponibili nell'organico dei dirigenti scolastici della Regione Campania, mentre all'epoca sono stati assunti dirigenti con un minor punteggio del ricorrente, significherebbe porre nel nulla sia la statuizione del Consiglio
14 di Stato, sia la stessa posizione dello stesso ricoperta nell'ambito della procedura concorsuale,” in quanto comporterebbe, nei fatti, la sua collocazione in posizione successiva rispetto a candidati, che pur collocati in posizione deteriore, sono stati assunti ed espletano le funzioni dirigenziali già a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, in violazione dei criteri imposti dalla legge e dal bando stesso tesso e, dunque, in violazione delle norme inderogabili di legge prima richiamate»”.
Ne consegue l'accoglimento dell'appello, con la conseguenza della ritenuta sussistenza del diritto della ricorrente all'immediata assunzione in servizio quale Dirigente scolastica della Regione Campania sulla base del punteggio effettivamente ricoperto nella graduatoria del concorso indetto con D.D.G. del 13.07.2011, con decorrenza giuridica dall'anno scolastico 2019/2020, e conseguente condanna dell'Amministrazione resistente all'immediata assunzione della ricorrente nei ruoli dei
Dirigenti scolastici della Regione Campania sulla base dei punteggi effettivamente ricoperti nella graduatoria di concorso indetto con D.D.G. del 13-7-2011, oltre che alla ricostruzione della posizione giuridica e previdenziale della stessa.
Con riguardo al governo delle spese, sussistono gravi ed eccezionali ragioni che, considerata la novità e complessità delle questioni interpretative trattate e le oscillazioni della giurisprudenza di merito sulla fattispecie, ne impongono la compensazione.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della gravata sentenza, dichiara il diritto della ricorrente all'immissione in ruolo in qualità di dirigente scolastico con retrodatazione giuridica a decorrere dall'a.s.
2019-2020, con collocazione al livello stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio riconosciuta a seguito dell'immissione in ruolo;
condanna l'Amministrazione appellata a disporre l'assunzione della ricorrente in qualità di Dirigente Scolastico per la Regione Campania e
15 provvedere alla ricostruzione della sua posizione giuridica e previdenziale con la medesima decorrenza sopra indicata;
compensa le spese di lite del doppio grado.
Così deciso in Napoli il 30 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Romana Amarelli Dott.ssa Rosa Bernardina Cristofano
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