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Sentenza 18 luglio 2024
Sentenza 18 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 18/07/2024, n. 1413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1413 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
in nome EL popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
sezione terza civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott.ssa Rita Rigoni Presidente
Dott. Massimo Coltro Consigliere estensore
Dott. Luca Boccuni Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 226/2023 r.g. promossa da con sede in Via Restello n. 1, Villa EL Parte_1
Conte – frazione Abbazia Pisani – (Padova) (C.F. e P.I.: 01 , C.F._1
REA: PD – 238408) in persona EL legale rappresentante nonché dai soci illimitatamente responsabili e rappresentati Parte_1 Parte_2
e difesi dall'avvocato Alessandro Crivellaro per mandato e domiciliati come in atti - appellanti -
contro
(di seguito anche , Controparte_1 CP_1
(P.I.: ), con sede Camposampiero (PD), in persona EL legale P.IVA_1
rappresentante , rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Controparte_2
Alfonso Michele Zin per mandato e domiciliata come in atti – appellata –
o 0 o
1 appello contro sentenza EL Tribunale di Padova
o 0 o
Conclusioni per l'appellante
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa e rigettata ogni avversa domanda, istanza, eccezione, accogliere l'appello proposto ed in riforma ELla
sentenza n. 86/ 2023 EL Tribunale Ordinario di Padova (Rep. 227/2023 R.G.
5999/2020), pronunciata il giorno 17/01/2023, depositata il giorno
18/01/2023 notificata il medesimo giorno. In via istruttoria, in via preliminare, sia disposta l'acquisizione EL fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado svoltosi innanzi al Tribunale di Padova (R.G. n.
5999/2020, Giudice dott.ssa Elisa Rubbis, in precedenza dott. Luca Marani).
In accoglimento EL motivo n. 1) ELl'impugnazione, dichiarare nulla la prova per testimoni dedotta dalla società avente ad Controparte_1
oggetto il peso – quantitativo EL legname, per i motivi già esposti dalla società on memoria ex art. 183 co. 6 Parte_1
n. 3 c.p.c. EL 18/05/2021 (eccezione ribadita avanti al Tribunale di Padova
alle udienze di assunzione ELla prova EL 21/10/2021 e EL 03/02/2022 e all'udienza per la precisazione ELle conclusioni EL 18/10/2022).
Ai sensi ELl'art. 345 co. 3 c.p.c., siano acquisiti l'atto di opposizione ELla
società al decreto ingiuntivo N. 1766/2023 EL Parte_1
05/07/2023 (D) e la relazione di consulenza tecnica ELla dott.ssa Per_1
di Saonara (Padova) EL 09 gennaio 2024 (E).
[...]
Nel merito, accertare che la società appellante Parte_1
ha fornito prova scritta a sostegno ELla propria opposizione
[...]
(doc.ti n. 02 e n. 16: pagamenti imputabili alle fatture n. 01/2019 e n. 34/2019
2 ELla società , così che la somma ingiunta a Controparte_1
pagamento era stata interamente contestata, essendo il ricorso per decreto ingiuntivo fondato su documenti inattendibili e unilateralmente emessi dalla controparte. La società aveva esattamente eseguito Parte_1
l'ordinanza EL 23/03/2021 EL Tribunale di Padova, con cui era stata concessa alla società la parziale provvisoria Controparte_1
esecutorietà EL decreto ingiuntivo n. 2015/2020 (R.G. 4733/2020) EL
Tribunale Ordinario Civile di Padova per il minor credito di € 12.669,87
(dodicimilaseicentosessantanove//87=), oltre interessi ex d.lgs n. 231 EL
2002 e ad un quinto ELle spese di lite liquidate in sede monitoria (doc. n. 19).
Dunque, alla data 03 febbraio 2022 (ultima udienza istruttoria prima ELla
remissione ELla causa in decisione, nel giudizio di primo grado) per il credito oggetto d'ingiunzione la società Parte_1
aveva corrisposto la complessiva somma di € 43.297,43 (i.v.a. inclusa) sulla base dei seguenti pagamenti: € 6.820,00 (i.i.) alla società EUROGOMMA
S.R.L. [doc. n. 24, eccezione di pagamento di cui al motivo n. 3) relativo alla fattura N. 34/2019 ELla società , € 9.120,00 (i.i.) Controparte_1
di cui all'assegno circolare consegnato all'udienza EL 16/02/2021 (imputati alle fatture numeri 01/2019 e 17/2019 ELla società CP_1
, € 3.369,51 (i.i.) di cui al bonifico in esecuzione ELl'ordinanza EL
[...]
23/02/2021 (doc. n. 19): pagamento imputato alle fatture numeri 01/2019 e
17/2019, € 7.053,26 (i.i.) di cui al bonifico EL 17/05/2021 (doc. n. 23), €
16.664,67 (i.i.) di cui all'assegno circolare consegnato all'udienza EL
03/02/2022, TOTALE: € 43.297,43 (i.i.
quarantatremiladuecentonovantasette//43=). Accertato che la società
[.. aveva già pagato: le fatture n. 01 Controparte_3
EL 07/03/2019, la merce indicata nella fattura n. 34 EL 07/11/2019 ELla
società (in subordine, in ogni caso, imputare il Controparte_1
pagamento ELla somma di € 6.820,00 (i.i.) ad estinzione ELl'eventuale credito ELla società appellata), la fattura n. 17 EL 17/09/2019, in esecuzione
ELla già citata ordinanza EL Giudice EL Tribunale di Padova EL 23/02/2021;
considerato che le altre fatture n. 31 EL 25/10/2019, n. 02 EL 17/01/2020 non provavano il credito per cui era stato emesso il decreto ingiuntivo opposto,
dichiarare che la società appellante ed i soci illimitatamente responsabili di questa impresa signori e nulla Parte_1 Parte_2
dovevano alla società n Controparte_1
relazione al pagamento ELl'importo di cui al decreto ingiuntivo n. 2015/2020
(R.G. 4733/2020) EL Tribunale Ordinario Civile di Padova, per l'effetto revocare e dichiarare nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto e comunque infondato in fatto ed in diritto.
In subordine, nel merito rigettarsi ogni ulteriore o diversa domanda che fosse avanzata dalla convenuta appellata società
[...]
nei confronti responsabilità signori Parte_3
e , perché inammissibile, infondata Parte_1 Parte_2
in fatto ed in diritto. In ogni caso, in esito all'accoglimento ELl'appello,
condannare la società Parte_3
in persona EL legale rappresentante pro tempore a restituire
[...]
alla società e ai soci signori Parte_1
e ogni somma – ad oggi Parte_1 Parte_2
quantificata in € 77.711,72 (settantasettemilasettecentoundici//72=) - che è
4 stata corrisposta in conseguenza ELl'efficacia provvisoriamente esecutiva –
esecutorietà ELla sentenza n. 86/2023 EL Tribunale di Padova e EL d.i. N.
2015/2020 (R.G. n. 4733/2020) EL Tribunale di Padova, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dei pagamenti al saldo. Ordinarsi ai competenti Uffici ELle Conservatorie di Registri Immobiliari o EL Pubblico
Registro Automobilistico la cancellazione di ogni formalità che nelle more
ELla presente causa fosse trascritta e/o iscritta su richiesta ELla convenuta appellata società Parte_3
ontro ed in pregiudizio EL ELla società
[...] Parte_1
e dei soci illimitatamente responsabilità signori
[...] [...]
e , in forza ELl'efficacia provvisoriamente Pt_1 Parte_2
esecutiva - esecutorietà ELla sentenza impugnata n. 86/2023 EL Tribunale di
Padova e EL d.i. N. 2015/2020 (R.G. n. 4733/2020) EL Tribunale di Padova.
Spese e competenza di causa interamente rifuse, oltre accessori come per legge. per entrambi i gradi di giudizio.
Conclusioni per l'appellata
Ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respinta, per tutti i motivi esposti e qui integralmente richiamati: SULL'ISTANZA CAUTELARE DI
URGENZA: dichiararsi inammissibile ogni eventuale richiesta di sospensione cautelare di urgenza che dovesse essere riproposta nel corso EL
giudizio, stante l'ordinanza 20.03.2023 resa dall'Intestata Corte di Appello
nel sub-procedimento nr. 226-1/2023 r.g. e, in ogni caso, rigettarsi la medesima per carenza dei presupposti di cui all'art. 283 c.p.c. e per carenza sia EL fumus boni juris che EL periculum in mora, con le statuizioni previste dal 2° comma ELl'art. 283 c.p.c.. IN VIA PRELIMINARE: dichiararsi
5 l'appello interposto dalla in persona EL legale Parte_1
rappresentante pro tempore e EL socio amministratore e socio illimitatamente responsabile e EL socio illimitatamente responsabile Parte_1 Pt_2
avverso la sentenza n. 86/2023 EL 18.01.2023 R.G. 5999/2020 Rep.
[...]
227/2023 EL Tribunale di Padova inammissibile ex artt. 342 c.p.c. e 348 bis c.p.c. con le statuizioni ivi conseguenti. NEL MERITO, IN VIA
PRINCIPALE: per le ragioni tutte esposte in atti, previa assunzione ELla
prova orale formulata in comparsa di costituzione e risposta per la cui ammissione insta per la denegata ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte,
ELle istanze di controparte, rigettarsi in toto l'appello proposto dalla
[...]
in persona EL legale rappresentante pro tempore e EL socio Parte_1
amministratore e socio illimitatamente responsabile e EL Parte_1
socio illimitatamente responsabile avverso la sentenza n. Parte_2
86/2023 EL 18.01.2023 R.G. 5999/2020 Rep. 227/2023 EL Tribunale di
Padova perché radicalmente infondato in fatto e in diritto, sia nel merito che nelle istanze istruttorie. Rigettarsi in toto le domande degli appellanti, perché
radicalmente infondate in fatto e in diritto.
IN VIA ISTRUTTORIA Si chiede sia disposta l'acquisizione EL fascicolo d'Ufficio relativo al giudizio di primo grado, svoltosi innanzi al Tribunale di
Padova (R.G. 5999/2020), Giudice Istruttore dott.ssa Elisa Rubbis, in precedenza dott. Luca Marani. Parte_3 Parte_3
nella denegata ipotesi di ammissione dei mezzi istruttori come richiesti
[...]
dagli appellanti, insiste per l'ammissione ELla prova per interpello e per testi come indicate nelle memorie ex art. 183 VI comma n. 2 e 3 c.p.c. agli atti EL
giudizio di primo grado, da intendersi completamente ed integralmente
6 trascritte. Con ogni riserva nel merito e in via istruttoria. Ci si oppone ad ogni istanza istruttoria proposta dagli appellanti e ci contesta la produzione documentale in atti. Con vittoria di spese e di compensi, anche EL secondo grado di giudizio, sub-procedimento cautelare incluso, interamente rifuse.
Fatto e motivi ELla decisione
1.- Con citazione notificata il 3 febbraio 2023 Parte_1
ed i soci illimitatamente responsabili e
[...] Parte_1 Parte_2
evocavano avanti la Corte Controparte_1
d'Appello di Venezia impugnando la sentenza n. 86/2023 EL Tribunale di
Padova (pubblicata e notificata il 18 gennaio 2023) che aveva rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 2015/2020 chiesto ed ottenuto da
[...]
per €. 77.669,47 oltre ad accessori e spese, su fatture, per la vendita CP_1
di legname condannandola alle spese. Lamentavano, con il primo motivo, la violazione degli articoli 2721 e seguenti 2729 co. 2 Cod. Civ. e 244 Cod. proc.
Civ. e ELla Legge n. 441 EL 1981 rilevando che non era stata data prova ELla
stipula EL contratto di compravendita (da qualificarsi semmai come deposito irregolare) con un corrispettivo, per una quantità ed un peso definiti;
con il secondo motivo censuravano la violazione degli articoli 2697 Cod. Civ. e 116
e 246 Cod. proc. Civ. anche per erronea valutazione sulle risultanze ELle
prove; lamentavano, con il terzo motivo, la violazione ELl'art. 1474 Cod. Civ.
in quanto era mancata la prova deulla determinazione EL prezzo;
con il quarto motivo si dolevano ELla violazione degli artt. 1372 co. 2, 1414 e 1417 Cod.
Civ., stante la non opponibilità ELl'accordo sul trasporto tra EU
S.r.l. e e con il quinto motivo lamentavano la violazione Controparte_1
degli artt. 91 e 92 Cod. proc. Civ. e EL D.M. n. 55 EL 2014 e successive
7 integrazioni per le spese. Chiedevano la sospensione ELl'efficacia ELla
sentenza.
Si costituiva contestando l'appello e chiedendone la Controparte_1
reiezione unitamente alla sospensiva anche per inammissibilità oltre che per genericità.
Disattesa l'istanza cautelare, la causa veniva rimessa alla decisione per l'udienza EL 15 aprile 2024 con modalità telematiche non in presenza, previa precisazione ELle conclusioni e con l'assegnazione dei termini ordinari e perentori per il deposito degli scritti conclusivi
2.- Osserva la Corte.
3.- L'appello, sufficientemente circostanziato tanto da non risultare generico
ex art. 342 Cod. proc. Civ., è infondato nel merito e va respinto anche se la motivazione ELla sentenza va integrata e corretta per quanto di seguito.
Il decreto ingiuntivo va tuttavia revocato solo per il versamento di acconti
ELl'appellante come di seguito: €. 9.120,37 con assegno circolare depositato all'udienza EL 16 febbraio 2021; €. 3.369,51 come da bonifico allegato;
€.
7.053,26 come da ulteriore bonifico ed €. 16.664,67 come da assegno consegnato all'udienza EL 3 febbraio 2022, se effettivamente percepiti e riscossi da controparte. Evidenziandosi che non risulta il pagamento ELla
fattura 34 EL 2019 come deciso in sentenza in assenza di fondata e motivata impugnazione sul punto (motivo terzo come asserito) in relazione al documento n. 24 che nono comprova affatto il pagamento di tale fattura.
L'inammissibilità ex art. 348 bis Cod. proc. Civ. é assorbita (Cass. ordinanza n. 37272 EL 29 novembre 2021)
8 Le spese EL grado seguono la soccombenza e vanno addebitate a
[...]
unitamente ai soci illimitatamente responsabili Parte_1
secondo i criteri di cui al DM 55/2014 e successive modifiche.
Le istanze istruttorie di parte appellata, nemmeno circostanziate, vanno disattese come va disattesa l'istanza ELl'appellante – generica ed infondata –
per la cancellazione ELle trascrizioni ed iscrizioni.
Deve darsi atto, ai sensi ELl'art. 13, co.
1-quater D.P.R. n. 115/02 ELla
sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, ELl'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello,
ove dovuto, previsto per l'appello a norma EL comma 1-bis ELlo stesso art. 13, se dovuto.
4.- Il Tribunale di Padova rigettò l'opposizione al decreto ingiuntivo condannando parte opponente alle spese in quanto:
-) il decreto ingiuntivo era stato chiesto ed ottenuto da in Controparte_1
relazione alle fatture nn. 1 EL 7 marzo 2019, 17 EL 17 settembre 2019, 31
EL 25 ottobre 2019, 34 EL 7 novembre 2019 e 2 EL 17 gennaio 2020;
-) in corso di causa era stata offerta la somma di € 9.120,37 con assegno circolare banco iudicis, trattenuta in acconto sul maggior dovuto, senza riconoscimento alcuno;
-) per il residuo di €. 180 di cui alla fattura n. 1 EL 7 marzo 2019 era mancata la contestazione;
-) le fatture di cui al monitorio (docc. da 3 a 6 allegati al ricorso per decreto ingiuntivo ad eccezione ELla nr. 1 EL 7 marzo 2019, inerente la potatura di piante) riguardavano la compravendita di legname quindi tronchi di abete rosso e cippato da a M.D. di;
CP_1 Pt_1
9 -) (solo in relazione alle fatture insolute) aveva consegnato a CP_1
1083 tonnellate tra tronchi e cippato effettuando nr. 42 trasporti Pt_1
come da documenti sottoscritti dalla , che li aveva accettati senza Pt_1
riserva alcuna;
la pesatura per singolo viaggio risultava dai documenti elettronici allegati e mai contestati;
il tutto era stato confermato dai testimoni;
la coincidenza dei quantitativi indicati nelle fatture di vendita con quelli indicati nei documenti di trasporto comprovava che si trattava EL medesimo legname;
-) non era stata data prova EL pagamento ELla fattura n. 34 EL 7 novembre
2019;
-) le vicende attinenti al trasporto EL legname attraverso ditte terze non interferivano con il preteso credito che era stato dimostrato;
-) le prove avevano dimostrato la pretesa ELl'ingiungente per i trasporti effettuati, per conto di ad opera di EU S.r.l., di CP_1
(detto Bubi) impresa individuale di RE EL RA (BL), Parte_4
di CH S.r.l. di Tezze sul Brenta, MST di VA AS di
LA (VI), di EI LO di OV (TN);
-) EU non avrebbe potuto effettuare trasporti per conto terzi sicché i pagamenti fatti alla medesima riguardavano solo i trasporti effettuati in via di urgenza;
l'urgenza EL provvedere stante l'emergenza di rimettere in sicurezza strade e linee di comunicazione nelle località colpite dal ciclone,
avevano imposto tempi strettissimi mentre la quantità di alberi da recuperare era assolutamente abnorme;
per questo motivo EU, che aveva svolto la maggior parte dei trasporti, non aveva potuto eseguirli per e CP_1
di conseguenza, aveva caricato i tronchi in montagna, li aveva controllati
10 presso la sua sede (per evitare impurità, ghiaia, sassi, rocce, fango, attaccati al legno) per poi trasportarli presso la , tanto che il prodotto risultava Pt_1
venduto da EU;
-) il raffronto tra la fattura nr. 34/2019 di (doc. 5 ricorso CP_1
ingiuntivo) e la fattura nr. 233/2019 di EU (doc. 15 opponente),
dimostrava che il legname trasportato da EU presso la era Pt_1
proprio quello compravenduto da CP_1
-) dall'esame EL documento 14 di parte opponente si evinceva che i quantitativi di legname consegnati da EU a Pt_1
(25,03+26,04+22,65+24,19+21,59+23,63+23,85+23,31+23,01 tonnellate)
coincidevano con i quantitativi specificati nei documenti di trasporto e nelle pesate dimesse da CP_1
-) questo risultava anche dalle dichiarazioni dei testimoni e Tes_1 Tes_2
che avevano confermato che EU aveva solamente trasportato il legname alla mentre le fatture emesse e valorizzate dall'opponente Pt_1
non si riferivano alla vendita;
-) proprio in quanto non poteva effettuare trasporti per conto di terzi ossia, nel caso di specie, per EU aveva emesso fattura CP_1
direttamente al destinatario ELla merce che aveva provveduto a Pt_1
saldarle il costo EL semplice trasporto;
-) , altro socio di EU, aveva confermato le stesse Testimone_3
circostanze;
-) EU era stata mero trasportatore come confermato dal testimone
; Tes_1
11 -) EU aveva solo trasportato il legname mentre la fattura ELla stessa
(doc. 15 di parte opponente) era inefficace in quanto annullata da nota di credito (doc. 24); le altre fatture di EU (doc. 24) non si riferivano alla vendita di legname (peraltro neppure indicato per quantità qualità e specie) ma erano solo riassuntive dei trasporti a carico e pagati dal;
Pt_1
-) la tesi ELl'opponente era infondata mentre la documentazione dal medesimo prodotta era inconferente ed irrilevante anche perchè unilaterale;
-) il legname era stato consegnato alla anche da altri trasportatori, Pt_1
previa pesatura anche presso EU e talvolta senza sottoscrizione dei documenti di trasporto come confermato dai trasportatori tra i quali
[...]
: - “tra i DDT ci sono alcuni ELla mia DI. Mi sono occupato io EL Pt_4
trasporto EL legname”; “talvolta è capitato che non c'era nessuno e ho scaricato il materiale ugualmente. Stamattina ho cercato le bolle e tra quelle che ho trovato che sfoglio adesso ne trovo solo una non firmata. Quanto
accaduto con la DI accade anche in altre occasioni: se il Pt_1
destinatario non c'è, si lascia il materiale” “io pesavo il materiale da
EU oppure alla cava di sabbia di Cismon EL RA. Una volta ha fatto una pesata per verificare se il peso corrispondeva”; “la bolla Pt_5
veniva fatta prima e il peso veniva allegato dopo. Infatti, per ogni fotocopia c'è la fotocopia EL peso”; AS VA, titolare ELla MST di VA
AS e ELla CH SR ha riferito: “io pesavo il camion a casa mia con la nostra pesa a Cassola”; “mi ricordo EL legname e dei pesi che si trasportavano”, “non ricordo quanti trasporti ho fatto”; “ho eseguito dei trasporti per conto ELla : i legnami di cui ai DDT 6-7 “a me CP_1
venivano consegnati dal signor ELla;
ha Pt_3 CP_1 Parte_6
12 raccontato “nella nostra azienda sono state fatte pesate anche di altri trasportatori con carichi di legname”; ha esposto: “sono Testimone_3
venuti camion di altre ditte e noi gli abbiamo lasciato usare la pese per pesare il materiale che doveva essere trasportato alla DI ”; , Pt_1 Testimone_4
dipendente ELla citato anche dal testimone , ha CP_1 Pt_4
riferito: “caricavo io i camion” intendendo quelli di EU (sentito su capitolo sub 4 di parte convenuta)”; “si è vero” che il legname veniva consegnato da alla anche tramite altri trasportatori CP_1 Pt_1
(sentito su capitolo sub 5 di parte convenuta); “riconosco i DDT” sub docc.
6-7 di parte convenuta “che ho redatto io. Io caricavo il legname e poi provvedevo a fare pesare i camion ad assaggio (non tutti i camion) in una pesa di;
“io ho caricato tutti i camion sempre pieni”; - “dopo che avevo Per_2
caricato i camion questi andavano a pesare in pianura”; quanto poi a Pt_1
presso la cui azienda il testimone ha riferito di essersi recato assieme al titolare ELla , il testimone ha precisato CP_1 Parte_3 Pt_5
che si erano presentati altri possibili acquirenti per il legname de quo, ma
“ha rifiutato la proposta, dicendomi che pagava di CP_1 Pt_1
più”;
-) l'eccezione ELl'opponente, per cui le quantità indicate nelle fatture sarebbero state eccessive ed inattendibili, in quanto non trasportabili, per entità, da nessun mezzo, non era condivisibile. Ed infatti la consegna di 1083
tonnellate tra tronchi e cippato, tra fine agosto 2019 e dicembre 2019, era avvenuta per il tramite di circa 42 trasporti, come comprovato dai DDT
prodotti (documenti 5-6-7) ed il testimone AS VA ha confermato la trasportabilità ELle quantità fatturate “non ricordo quanti
13 trasporti ho fatto. Io ho un autotreno può caricare 230, ne ho caricato fino a
280-300” (intendendo tonnellate); , in sede di interrogatorio Parte_1
formale ha sostenuto la tesi ELla vendita diretta da parte di EU e rispondendo “Sì è vero” alla domanda sub 5, ha al contempo confermato che la consegna EL legname da parte di era avvenuta anche per il CP_1
tramite di altri trasportatori, quali , CH, MST, EI”; il Pt_4
tutto in termini contraddittori;
-) la circostanza per la quale i documenti di trasporto (6 -7) sarebbero stati privi ELle pesate è stata smentita dagli altri testimoni;
la circostanza che le fatture azionate non siano state previamente contestate in ordine ai prezzi unitari applicati (euro 60 a tonnellata in linea con i prezzi ELl'epoca) faceva presumere che tale fosse quello concordato;
-) , figlio dei soci ELla società attrice, dipendente ELla stessa Persona_3
e socio al 1%, amministratore di fatto avendo egli, tra l'altro, dichiarato di avere conferito direttamente con (per il quale era stata eccepita CP_1
l'incapacità testimoniale, per avere interesse in causa - la era una Pt_1
Snc e i soci rispondevano illimitatamente) ha offerto una versione EL tutto inattendibile alla stregua EL complessivo quadro istruttorio. Egli infatti ha sostenuto la tesi EL trasporto da parte di EU per conto ELla Pt_1
e EL deposito gratuito, peraltro precisando, solo su domanda EL legale ELla
, che le fatture di vendita di in base agli accordi tra le Pt_1 CP_1
parti, avrebbero dovuto concernere le quantità di legname utilizzato per ricavare cippato e venduto dalla;
Pt_1
-) quanto alla fattura nr. 8 EL 11.05.2020 ancora insoluta non avrebbe potuto giustificare una domanda.
14 5.1.- Con il primo motivo l'appellante ha sostenuto che erratamente sarebbe stato qualificato il contratto come compravendita e non come deposito gratuito irregolare;
che non avrebbe provato la consegna dei CP_1
beni venduti, l'esatta quantità di questi ed il corrispettivo;
che le fatture non avrebbero potuto costituire prova;
che nemmeno i documenti di trasporto avrebbero avuto rilievo probatorio perché non sottoscritti;
che i documenti di trasporto firmati avrebbero smentito che quanto trasportato fosse riferibile sia alla fattura n. 17/2019 (doc. n. 3, ricorso d.i.) sia alla fattura n. 31/2019 (doc.
n. 4, cit.) posto che la somma dei pesi indicati nei documenti di trasporto pari a TN 447,92 TN non avrebbe avuto corrispondenza e sarebbe stata inferiore ai quantitativi addebitati con le fatture n. 17 e 31/2019, pari complessivamente a 630,64 TN;
che non era tenuta solo a CP_1
provare la consegna, ma anche il peso addebitato nei D.D.T. e nelle fatture;
che la testimonianza sulla quantità non avrebbe potuto essere ammessa per nullità in quanto il peso non sarebbe stato un fatto (art. 244 co. 1 Cod. proc.
Civ.) bensì una misurazione che nella compravendita non avrebbe potuto essere provato con qualsia mezzo, né tanto meno per presunzioni e che il giudice non si sarebbe pronunciato sull'eccezione di inammissibilità ELla
testimonianza.
Il motivo è nel complesso infondato anche in quanto genericamente articolato.
5.1.1.- Innanzi tutto si rileva che la censura inerente l'errata qualificazione
EL contratto nella disciplina ELla compravendita anziché in quella EL
deposito anche irregolare è infondata.
15 Da un lato in quanto la prove costituende e documentali (come argomentato in primo grado e come di seguito) hanno esattamente evidenziato che la consegna EL legname, da parte ELla a , era CP_1 Pt_1 Pt_1
avvenuta a titolo oneroso ed in via definitiva, tanto che la seconda aveva anche corrisposto in parte il prezzo mentre risulta assente ogni allegazione e prova in ordine all'impegno, ELla , di restituire detto legname – nella Pt_1
stessa specie e qualità – alla scadenza EL rapporto come nel deposito irregolare (in generale Cass. n. 17512 EL 23 agosto 2011).
In secondo luogo in quanto alcuna specifica e diversa affermazione risulta addotta a consentire la qualificazione EL contratto nel deposito irregolare. Lo
stesso pagamento ELla fattura n. 1 EL 7 marzo 2019 per l'importo di €
23.180,00 salvo il residuo risulta circostanza EL tutto incompatibile con la tesi EL deposito irregolare.
Valgono poi le considerazioni di cui sotto a comprovare la vendita.
5.1.2.- ha dato prova testimoniale documentale, al di là ELle CP_1
fatture prodotte, ELla consegna EL legname presso i e dei Pt_1 Pt_1
relativi quantitativi secondo un dato corrispettivo;
segnatamente ha dato dimostrazione EL contratto allegando l'avverso inadempimento in ossequio alla relativa disciplina.
Quanto alla prova precostituita perché dal documento n. 5 EL fascicolo ELla
opposta in primo grado risultano, per il periodo da agosto a settembre EL
2019, trasporti di legname dalla venditrice alla compratrice CP_1
i per mezzo di alcuni vettori indicati nominativamente quali Pt_1 Pt_1
CH e Mst di VA AS;
tutti i documenti risultano
Part sottoscritti da di ed indicano il luogo e l'orario ELla consegna;
Pt_1
16 la sottoscrizione indiscussa dei documenti di trasporto risulta incompatibile con le tesi ELla e dimostra pertanto il contratto di compravendita. Pt_1
Dai documenti n. 6 e 7 EL fascicolo di primo grado di parte opposta risultano per i mesi di ottobre, novembre e dicembre EL 2019 i trasporti di legname,
Part con pesatura EL prodotto, dalla venditrice all'acquirente CP_1
di per mezzo EL vettore EU e anche di altri vettori mentre Pt_1
il documento 8 comprova, senza smentita, il deposito EL legname presso i . Pt_1 Pt_1
5.1.3.- La prova testimoniale, in termini puntuali e credibili, ha confermato le allegazioni costitutive ELl'appellata anche in merito alla consegna EL
legname secondo il quantitativo degli ordini.
Per i capitoli di cui alla seconda memoria di parte opposta come di seguito:
4. Vero che EU S.r.l. trasportava per conto di Parte_7
di Villa EL Conte, il legname oggetto ELla raccolta nella
[...] Parte_1
zona indicata nel contratto di appalto (doc. 3);
5. Vero che il legname consegnato da alla CP_1 Parte_1
veniva trasportato a quest'ultima anche dai trasportatori Parte_4
(detto Bubi) impresa individuale di RE EL RA (BL), da
CHIPSERVICE S.r.l. di Tezze sul Brenta, da MST di VA AS
di LA (VI) e da EI LO di OV (TN);
6. Vero che il legname indicato per quantità qualità e specie (nei DDT sub.
docc. 5-6-7 ELla comparsa di cost. e risposta e 9 ELla presente memoria) che si rammostrano al teste, è il legname partito dai cantieri oggetto EL contratto di appalto con il di con destinazione la sede ELla CP_4 CP_5 Pt_1
[...]
17 7, 8, 9, 10 e 11. Vero che il legname indicato per quantità qualità e specie (nei
DDT sub. docc. 5-6-7 ELla comparsa di cost. e risposta e 9 ELla presente memoria) che si rammostrano al teste, è il legname partito dai cantieri oggetto
EL contratto di appalto tra con il Comune di ZA, con Controparte_1
destinazione la sede ELla Parte_1
Il testimone dipendente ELl'appellata ha confermato Testimone_4
esattamente le circostanze come di seguito:
“Sub 4) Si è vero, caricavo io i camion. Li ho caricati tutti io da solo ed oltre a me c'era l'autista EL camion (nel corso EL tempo ho conosciuto quattro autisti). Caricavo anche due volte al giorno lo stesso camion Sono andato avanti per mesi, credo forse un anno. Io prendevo il tronco e lo caricavo sul camion. Sub 5) Si è vero Sub 6) Riconosco i DDT che ho redatto io. Io
caricavo il legname e poi provvedevo a fare pesare i camion ad assaggio (non tutti i camion) in una pesa di Aggiungo che quasi tutti i trasportatori Per_2
hanno dei manometri per verificare in maniera sufficientemente precisa il peso così da non superare il limite. Io ho caricato tutti i camion sempre pieni.
per il resto ho sempre sentito parlare EL fatto che i camion avevano scaricato dal sig. . Dopo che avevo caricato i camion questi andavano a pesare Pt_1
in pianura. Non ho mai firmato un DDT e carico tutti i giorni anche adesso.
Io ero operaio e le mie mansioni si fermavano qui. a.d.r. avv. Crivellaro La
pesa in cui andavo era la pesa comunale. a.d.r. avv. ZIN Sono stato assieme a presso la sede ELla per vedere quanto materiale ci Parte_3 Pt_1
stava. Ci hanno detto che avrebbero messo a posto il piazzale così avremmo potuto portare lì tutta la roba che avevamo. Quel giorno è venuto un signore con la tuta che ci ha fatto vedere cosa si doveva fare perché i camion non si
18 piantassero nel campo. C'era anche una signora, che penso fosse la sig.ra
. Abbiamo chiesto loro espressamente se potevamo portare tutto il Pt_1
materiale prima ELla stagione invernale altrimenti sarebbe rimasto in montagna, cosa che non va bene. Gli abbiamo detto che se ci fossero stati problemi saremmo andati da un'altra parte e loro hanno insistito perché
portassimo il legname da loro”.
Part Il testimone ha smentito le circostanze di prova allegate da di . Pt_1
“Sub a) Non ho mai sentito queste cose. Io comunque non so degli accordi che hanno preso. Posso riferire che conoscevo che mi Persona_4
chiamava spesso per avere il legname. Ne ho parlato con il sig. , il Pt_3
quale ha rifiutato la proposta, dicendomi che pagava di più. Sub b) Pt_1
Non ho mai sentito simili accordi. Sub d) Nulla so. Io consegnavo a fine settimana i DDT relativi alla merce caricata al sig. ”. Pt_3
dipendente ELla nulla di preciso ha Controparte_6 Parte_1
riferito avendo solo confermato che il legname era stato stoccato ed utilizzato per la bruciatura (in termini diametralmente incompatibili con il deposito irregolare stante la mancata allegazione ELl'accordo restitutorio.
Il testimone , titolare ELla DI di trasporti, ha dichiarato: Parte_4
“Sub 9) Tra ui DDT ci sono alcuni ELla mia DI. Mi sono occupato io EL
trasporto EL legname. Il Giudice chiede spiegazioni sul fatto che i DDT non sono firmati. Il teste risponde: Talvolta è capitato che non c'era nessuno e ho scaricato il materiale ugualmente. Stamattina ho cercato le bolle e tra quelle che ho trovato che sfoglio adesso ne trovo solo una non firmata. Quanto
accaduto con la DI accade anche in altre occasioni: se il Pt_1
destinatario non c'è, si lascia il materiale. Io pesavo il materiale da
19 EU oppure alla cava di sabbia di Cismon EL RA. Una volta ha fatto una pesata per verificare se il peso corrispondeva. a.d.r. Pt_5
Crivellaro La bolla veniva fatta prima e il peso veniva allegato dopo. Infatti,
per ogni fotocopia c'è la fotocopia EL peso. a.d.r. avv. Crivellaro Quanto al
DDT 121 EL doc. 7, rilevo che è sbagliata la data di dicembre 2020, io ho fatto gli ultimi viaggi di cippato nel periodo gennaio/febbraio 2020”.
, legale rappresentante di EU, ha dichiarato Testimone_5
“Sub 4) Premetto di essere il legale rappresentante di EU s.r.l. Non
è vero. Noi come EU abbiamo fatto dei viaggi con il legno da Per_2
alla …” Pt_1
, socio di EU, ha così dichiarato: Parte_6
“Sub 7) Non ho mai visto il contratto di Verde Servizi con il Comune di CP_5
Abbiamo trasportato EL legname dai Comuni di e portato in Per_2 CP_5
sede, pesato nella pesa di proprietà di EU (a questa si riferiscono gli scontrini dei documenti 6 e 7), controllato e portato alla . Non sono Pt_1
io che ho fatto materialmente i viaggi, io mi occupo ELla gestione di
EU. a.d.r. avv. Crivellaro Nella nostra azienda sono state fatte pesate anche di altri trasportatori con carichi di legname, non so dire se destinati o meno a in quanto è stata fatta solo la pesatura. Il teste viene invitato Pt_1
dal Giudice a chiarire le risposte date dalla precedente teste sul capitolo 4
ELla memoria istruttoria ELla convenuta ed il teste così risponde: Il sig.
mi ha chiesto se mi interessava un lavoro, che consisteva nel portare Pt_3
il materiale di legno da GO e ZA alla DI Menzato. Ho accettato, nulla so di accordi tra le parti”
, socio di EU, ha riferito: Testimone_3
20 Sub 7) Non lo so. Io sono andato a prendere EL legno nel Comune di CP_5
come EU e l'ho consegnato alla DI . Il legno è stato pesato Pt_1
in EU con la nostra pesa interna. Riconosco gli scontrini inseriti nei doc. 6 e 7 EL fascicolo ELla convenuta. Nulla so dire sui DDT. Io riconosco i DDT di EU che venivano consegnati alla DI , che non Pt_1
sono quelli che mi sono stati esibiti. a.d.r. avv. Zin Il legname veniva caricato da e a noi consegnato per il trasporto. a.d.r. Giudice Sono venuti CP_7
camion di altre ditte e noi abbiamo lasciato usare la pesa per pesare il materiale che doveva essere trasportato alla DI . Pt_1
VA AS, per la DI omonima, ha dato conferma ELle
circostanze di cui ai capitoli 9 e 10 in tema di trasporti dalla alla CP_1
con i quantitativi di legname di cui ai documenti di trasporto e che Pt_1
in assenza di personale aveva scaricato il legname.
Le prove testimoniali hanno confermato le consegne di rilevanti quantitativi di legname, come da documenti di trasporto riconosciuti, previa pesatura,
dalla venditrice all'acquirente di e, pertanto, CP_1 Pt_1 Pt_1
risulta superata la censura in merito alla irrilevanza dei documenti di trasporto laddove non sottoscritti.
Per altra parte le circostanze sulle quali i testimoni sono stati escussi afferivano esattamente a fatti senza indicazione di giudizi di sorte in quanto le circostanze inerenti il peso e la quantità, EL legname risultante dai documenti di trasporto costituivano, appunto, meri fatti. Nessuna
disposizione EL codice esclude la prova testimoniale sul quantitativo di prodotto anche ex art. 244 Cod. proc. Civ,.
21 Assumere che i documenti di trasporto sottoscritti contrasterebbero con le fatture 17 e 31 EL 2019 è operazione contraddittoria posto che l'appellante
(citazione pag. 4) ha precisato che la fattura n. 17 non indica alcun documento di consegna;
per la fattura n. 31 EL 25 ottobre 2019 i pesi coincidono con i pesi indicati nei DDT sub Doc. 5 da VM28 a VM39 sottoscritti da i Pt_1
. Pt_1
In ogni caso, possibili erroneità riferibili a documenti fiscali quali le fatture non possono ritenersi di rilievo a fronte ELla esatta dimostrazione ELla
consegna EL legname oggetto da un lato dei documenti di trasporto
Part sottoscritti da di e riconosciuti e dall'altro ELle prove Pt_1
testimoniali ottenute per il resto.
Si osserva infine che nel rispondere all'interrogatorio formale Parte_1
deferito (sub capitolo 5) ha esattamente ammesso che il legname consegnato da alla era stato consegnato anche dai CP_1 Parte_1
trasportatori (detto Bubi) impresa individuale di RE EL Parte_4
RA (BL), da CHIPSERVICE S.r.l. di Tezze sul Brenta, da MST di VA
AS di LA (VI) e da EI LO di OV (TN); con questo ammettendo le consegne e confermando ulteriormente l'infondatezza dei motivi di appello.
6.1.- Con il secondo motivo ha lamentato l'errata valutazione Pt_1 Pt_1
ELle prove ex art. 116 Cod. proc. Civ. sostenendo che tutti i testimoni introdotti dalla sarebbero stati inattendibili in quanto retribuiti dalla CP_1
stessa per l'opera prestata;
che , nel riferite in merito alla Parte_4
mancata sottoscrizione, avrebbe reso una dichiarazione parimenti inattendibile;
che la circostanza ELla mancanza di personale presso la
22 sarebbe stata smentita e che non sarebbe stata dimostrata la Pt_1
consegna né sarebbe stato provato il quantitativo di materiali consegnati;
che avrebbe negato il ricevimento EL legname;
che sarebbe Controparte_6
stata omessa la pesatura salvo che per i bollettini di EU;
che erratamente sarebbe stata valutate le dichiarazioni di anche Testimone_6
per tardività ELl'eccezione ed in quanto il medesimo era divenuto socio solo successivamente;
che erronee o generiche sarebbero state le dichiarazioni dei testimoni sul quantitativo di legname e sulla pesatura;
che alcuni scontrini di pesatura sarebbero stati scritti a mano;
che le annotazioni di numero e data dei documenti di trasporto non avrebbero rispettato alcun ordine cronologico,
tanto che il documento n. 121 EL 28/11/2019 avrebbe recato una data successiva al documento n. 122 EL 20/11/2019; che il medesimo numero si sarebbe ripetuto con date differenti (D.D.T. n. 121 EL 28/11/2019 e n. 121
EL 04/12/2019), che alcuni sarebbero stati totalmente privi ELlo scontrino di pesatura (dal D.D.T. n. 121 EL 04/12/2019 sino n. 130 EL 04/12/2019).
Il motivo è infondato.
Premesso che il potere EL giudice di valutazione ELla prova è sindacabile (in sede di legittimità) (Cass. n. 6774 EL 1 marzo 2022) solo ove si alleghi che il giudice abbia posto a base ELla decisione prove non dedotte dalle parti,
ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso,
valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, ELle prove legali,
ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione;
ipotesi nel caso non allegate, si osserva che le prove costituende e costituite,
risultano conducenti, chiare ed univoche a comprovare il contratto di vendita
23 di legnami da parte ELla alla tanto che, Parte_8 Pt_1 Pt_1
provato il contratto e allegato l'inadempimento (Cass. S.U. n. 13533 EL 30
ottobre 2001), la prima ha assolto all'onere ELla prova mentre l'appellante debitrice, nonostante le critiche articolate col motivo, e con i rimanenti, non ha dimostrato i fatti estintivi.
6.1.1.- Quanto elle censure, si osserva:
Generici profili di inattendibilità complessiva dei testimoni appaiono infondati in quanto non ancorati a precisi dati di fatto mentre la circostanza che i trasporti siano stati remunerati dalla mittente non è per ciò sola sufficiente, in mancanza di elementi a dimostrare la contraddizione, a comprovare il giudizio di inattendibilità.
E' da escludere la inattendibilità EL testimone in quanto il fatto che Pt_4
i tronchi fossero stati lasciato presso la senza che vi fosse stato Pt_1
personale ivi comandato a riceverli non risulta in sè circostanza anomala sia perché il testimone ha riferito ELla prassi relativa anche per altri destinatari
(come riferito anche dallo VA) sia in quanto è emerso (così lo che Pt_5
vi era un accordo per il deposito EL legname nel piazzale ELla MD di che evidentemente avrebbe dovuto essere ivi accatastato;
in ogni Pt_1
caso, difficile sarebbe stato il pretendere il contrario e l'allontanamento EL
vettore, “a vuoto” con carichi di rilievo, senza la consegna. Né la circostanza appare anomala alla luce ELla sottoscrizione degli altri documenti di trasporto per la prova ELl'avvenuta consegna anche in quanto il non risulta Pt_4
parte in causa.
Ne rilevano le dichiarazioni EL in quanto non contrastanti con la CP_6
suddetta ricostruzione.
24 6.1.2.- Quanto alla mancata indicazione dei viaggi con la conseguente inattendibilità dei testimoni l'assunto non rileva in quanto i documenti di trasporto, in alcuni casi sottoscritti e per il resto riconosciuti testimonialmente, dimostrano il contrario a fronte ELla genericità ELla
censura; la stessa sentenza ha confermato il numero complessivo dei viaggi
(42) ed il quantitativo di legname consegnato (1083 tn) e non risulta affatto una specifica e contraria, motivata, censura. La contestazione in merito alla mancata verifica EL peso, salvo che per gli scontrini di pesata di EU,
non appare di rilievo sia in quanto non si contrappone al peso indicato nei documenti di trasporto riconosciuti dai testimoni un diverso peso accertato,
sia in quanto EL tutto generica senza indicazione di circostanze dirimenti contrarie anche riferite alle prove costituende atte a negare le consegne per quei quantitativi;
generiche appaiono le censure sulla grafia dei documenti di trasporto, in merito alla mancata sottoscrizione di altri, in merito a “segni che ne pregiudicavano l'attendibilità”, in merito al fatto che alcuni scontrini di pesatura siano scritti a mano. Le stesse non consentono, anche presuntivamente (in quanto non gravi, non precise e non concordanti) di ritenere la prova ELla mancata consegna;
analoghe valutazione seguono per le annotazioni di numero e data degli stessi D.D.T. che non avrebbero rispettato alcun ordine cronologico, circostanze comunque prive di rilievo in quanto generiche ed in quanto non tali da escludere la prova ELla consegna;
in merito al fatto che “il medesimo numero si ripeteva con date differenti”; il tutto vale anche per censure generiche in merito al fatto che alcuni documenti sarebbero stati totalmente privi ELlo scontrino di pesatura essendo indicato comunque il peso e la consegna ed essendosi formata la prova sul punto;
a
25 fronte di generiche indeterminate, contestazioni per i vari documenti di trasporto.
6.1.3.- Quanto alla mancata considerazione ELla testimonianza di Per_3
figlio di e di il motivo è infondato
[...] Parte_1 Parte_2
in quanto anche ad ammettere che il testimone abbia assunto la qualifica di socio dopo l'esame (il 22 dicembre 2020) ed anche a ritenere che l'eccezione di incapacità non sia stata reiterata nelle successive difese, alcuna ragione giustificativa, nel merito, risulta addotta al fine di comprovare che il contenuto ELla testimonianza – peraltro generica e non dirimente sulle consegne – possa indurre a diversa valutazione.
Premesso che (Cass. ordinanza n. 29714 EL 26 ottobre 2023) la prova è stata ritenuta in primo grado ammissibile in quanto assunta con riserva e poi è stata espletata, la censura non appare dirimente
Il ha così risposto: E' vero. non aveva spazio per Pt_1 CP_1
mettere i tronchi. Io sono a conoscenza EL fatto perché in quei giorni ero in azienda ed il sig. veniva a chiederci se potevamo fargli il piacere di Pt_3
depositare il materiale. Molte volte mio papà era via e lui parlava con me. Ci
sentivamo anche al telefono su tale questione. Sub b) Si è vero Sia noi che la in base agli accordi potevamo utilizzare a discrezione il CP_1
legname cippato. a.d.r. Giudice a volte veniva anche il socio EL sig . Pt_3
Verso la fine dicevamo a che non c'era più spazio, e mi chiamava o Pt_3
arrivava senza preavviso un collaboratore o socio di , un certo , Pt_3 Tes_4
chiedendomi di ricevere il materiale. Sub d) Si è vero, ho chiamato anch'io il sig. perché la fattura era stata emessa per un elevato numero di quintali Pt_3
che non corrispondeva a quelli venduti, che erano in numero inferiore. Gli
26 accordi erano come detto che avremmo pagato quelli effettivamente venduti.
Alla fine EL mese di ottobre abbiamo chiamato per revisionare le Pt_3
fatture perché quelle emesse non andavano bene. a.d.r. avv. Zin Non ricordo quali fossero i quantitativi pattuiti tra le parti al raggiungimento dei quali avrebbe potuto fatturare. a.d.r. avv. Crivellaro Quando parlo di CP_1
raggiungimento di quantitativi intendo che doveva essere fatturato quello che era stato venduto da . Sentito a prova contraria sui capitoli ELla Pt_1
memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c. ELla convenuta così risponde:
Sub 4) Non è vero, EU trasportava per conto ELla il Pt_1
legname proveniente dal Comune di Sub 5) Confermo il capitolo Per_2
quant a e non mi ricordo degli altri Parte_9 Parte_4
trasportatori. Sub 6) Non ho mai visto i DDT che mi vengono mostrati. La
tipologia di legname che ci è arrivato è solo scarti di abete rosso, sulle quantità
nulla posso dire perché non ci sono state pesature.
Non solo le dichiarazioni risultano generiche sui quantitativi di legname convenuti e non solo risulta contraddetta le tesi ELl'appellante (in merito al deposito irregolare) per i pagamenti effettuati e non smentiti, ma soprattutto le affermazioni, rese dal figlio dei soci unici e legali rappresentanti di una società in nome collettivo, appaiono ben poco credibili soprattutto se rapportate alle dimostrazioni documentali (d.t. sottoscritti) ELle consegne EL
legname e dall'altro dalle prove testimoniali, convergenti, a comprovare che la venditrice avvalendosi di vettori tra i quali EU ed CP_1
altri, aveva consegnato il legname, secondo quantitativi riconosciuti anche dai
Part testimoni con la conferma degli ordini, presso di che nulla ha – Pt_1
EL tutto singolarmente rispetto le tesi addotte – obiettato in contrario
27 accettando il prodotto e non restituendolo affatto (comunque sia) né versando il corrispettivo se non in parte.
Part 6.1.4.- L'assunto – traibile dalle allegazioni di di - per cui il Pt_1
legname non sarebbe stato pesato e parimenti non sarebbe stato consegnato o consegnato non in presenza tanto da non esser stato accettato da
Part rappresentanti ELla di , con l'effetto che non sarebbe stata data Pt_1
prova ELl'obbligazione oggetto ELla pretesa monitoria, non è avvalorabile.
A parte il fatto che la pesatura risulta per alcune consegne come sopra, per altra parte dai documenti di trasporto sottoscritti dal destinatario si evince la consegna EL legname per dati quantitativi;
per il resto la prova testimoniale ha dimostrato la consegna EL legname (a prescindere dalla sottoscrizione dei documenti di trasporto) con il deposito presso MD di di legname per Pt_1
dati quantitativi. Il tutto soddisfa la disciplina sulla prova EL contratto con l'allegazione, per il resto, ELl'inadempimento non certo superato dalle generiche eccezioni ELl'appellante.
7.- Con il terzo motivo viene censurata la sentenza per esser stato ritenuto il corrispettivo in € 60 alla tonnellata con la seguente motivazione “(… La
circostanza che le fatture azione non siano state previamente contestate in ordine ai prezzi unitari applicati (euro 60,00 a tonnellata in linea con i prezzi
ELl'epoca) fa presumere che tale fosse il prezzo concordato tra le parti, anche in considerazione EL fatto che per forniture successive di cui alla fattura n.
[???] (successiva a quelle azionate in sede monitoria) sono stati applicati gli stessi prezzi a tonnellata senza alcuna specifica contestazione. (..)”. Sostiene
l'appellante che le fatture come atti unilaterali non avrebbero potuto offrire prova;
che il prezzo di 60€/tonnellata oltre I.V.A. non era mai stato pattuito
28 tra le parti e che i listini (mercuriali) EL 2019 non avrebbero indicato criteri univoci mentre la stessa unità di misura EL “metro stero accatastato” a cui si riferiva il prezziario avrebbe dovuto essere riproporzionata per essere applicata al caso in esame.
Il motivo è infondato.
Infatti sotto il profilo giuridico (Cass. sentenza n. 10503 EL 8 maggio 2006)
se il contratto ha per oggetto cose che il venditore vende abitualmente, o la somministrazione di beni a carattere periodico ai sensi - rispettivamente -
degli articoli 1474 e 1561 cod. civ., la mancata determinazione espressa
EL prezzo non ne importa la nullità, giacché si presume che le parti abbiano voluto riferirsi al prezzo normalmente praticato dal venditore, che, se si tratta di cose aventi un prezzo di borsa o di mercato, si desume - salvo patto contrario - dai listini o dalle mercuriali EL luogo in cui deve essere eseguita la consegna o da quelli ELla piazza più vicina (per la compravendita) ovvero dai listini o dalle mercuriali EL luogo in cui devono essere eseguite le prestazioni (per la somministrazione).
Non solo l'appellante ha in precedenza versato il corrispettivo (come sopra)
per alcune consegne di legname di abete e cippato oggetto ELle fatture,
Part evidentemente accettate, ma dallo steso listino dimesso da di Pt_1
riferito alla regione EL Trentino (luglio e agosto EL 2019) si evince che l'abete aveva un costo al mq da €. 55,33 ad €. 67,73 EL tutto in linea con il corrispettivo applicato in assenza di motivate e chiare contestazioni che il motivo non reca.
8.- Con il quarto motivo è stata censurata la sentenza per violazione o falsa applicazione degli articoli 1372 co. 2, 1414 e 1417 c.c. assumendosi la
29 inopponibilità ELl'accordo sul trasporto tra EU S.r.l. e CP_1
in relazione ai pagamenti eseguiti dalla alla EU per € Pt_1
5.900,00 oltre I.V.A. a titolo di vendita di legno sfuso e chiedendosi la riduzione ELla pretesa per tale importo.
Il motivo è infondato.
Il petitum e la causa petendi, comprovati dalla domanda dimostrata in forza dei documenti di trasporto e dalle prove testimoniali, afferiscono al solo pagamento EL corrispettivo per la vendita di legname (abete cippato) da parte di per il corrispettivo di €. 60 al quintale;
le Parte_10
fatture ed i documenti di trasporto relativi a tale profilo, dimostrati testimonialmente, comprovano ciò. Assumere, come l'appellante opina, che il costo ELla vendita di legname oggetto ELla fattura in predicato, sarebbe da detrarre dal corrispettivo globale ancora dovuto da a Parte_1 [...]
in quanto rientrante nel diverso contratto oggetto di causa, è CP_1
operazione logica oltre che fattuale infondata.
Fattuale in quanto le prove sopra evidenziate, relativamente alla pretesa monitoria, hanno chiaramente dimostrato che aveva venduto a CP_1
di il legname oggetto ELla pretesa ingiuntiva e non altro. Pt_1 Pt_1
Logica in quanto non suffragata da alcuna diversa dimostrazione.
In diritto si osserva poi, a conclusione (Cass. sentenza n. 3581 EL 8 febbraio
2024) che tale fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti ELl'emittente, che vi ha indicato la prestazione e l'importo EL
prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti
ELl'esistenza di un corrispondente contratto – nel caso di vendita di quel legname - allorché risulti accettata dal contraente destinatario ELla
30 prestazione che ne è oggetto e annotata nelle scritture contabili, come evidentemente nel caso.
9.- Con l'ultimo motivo si censura la pronuncia per errata applicazione dei criteri EL DM 55/2014 quanto alle spese.
Il motivo è infondato.
Infatti l'importo liquidato in €. 14.000 per le fasi EL giudizio (studio ELla
controversia, fase introduttiva, fase istruttoria e fase decisionale) è
sostanzialmente quasi pari al valore medio ELla tariffa da €. 26.000 ad €.
260.000; tenuto conto EL petitum pari ad €. 77.669,46, non certo ridottosi per la parziale concessione ELla provvisoria esecutorietà posto che per l'esito finale EL giudizio era stato di rigetto ELla opposizione, il compenso stabilito per il difensore era EL tutto legittimo e non richiedeva apposita motivazione essendo, infatti, nei entro i termini massimi e minimi (Cass. ordinanza n. 89
EL 7 gennaio 2021); irrilevanti risultano le allegazioni in merito alle modifiche medio tempore intervenute EL D.M. in assenza di profili in violazione come risultano irrilevanti le offerte transattive, inferiori al
quantum riconosciuto, ovvero i pagamenti effettuati in corso di causa stanti gli esiti. La sentenza è stata resa pubblica il 18 gennaio 2023 sicché i parametri introdotti dal D.M n. 55 EL 2014, modificati con D.M. 147/2022,
trovano applicazione in forza ELla regola secondo la quale i parametri per i compensi per i professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore EL decreto (Cass. ordinanza n. 19989 EL 13 luglio 2021)
p.q.m.
31 La Corte d'Appello di Venezia definitivamente decidendo nella causa proposta da e dai soci illimitatamente Parte_1
responsabili e contro così Parte_1 Parte_2 Parte_8
provvede:
- rigetta l'appello;
- previa revoca EL decreto ingiuntivo, condanna l'appellante al pagamento
EL residuo detratti gli acconti medio tempore effettuati come in motivazione;
- condanna l'appellante alle spese EL grado a favore di in €. CP_1
9.991 per compensi oltre ad iva se dovuta, cpa e spese generali EL 15%;
- dà atto, stante il rigetto ELl'impugnativa, che sussistono i presupposti affinché parte appellante sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma
ELla L. 24 dicembre 2012 n. 228.
Venezia lì 16 luglio 2024
Il Consigliere estensore
Dr. Massimo Coltro
Il Presidente
Dr.ssa Rita Rigoni
32
in nome EL popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
sezione terza civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott.ssa Rita Rigoni Presidente
Dott. Massimo Coltro Consigliere estensore
Dott. Luca Boccuni Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 226/2023 r.g. promossa da con sede in Via Restello n. 1, Villa EL Parte_1
Conte – frazione Abbazia Pisani – (Padova) (C.F. e P.I.: 01 , C.F._1
REA: PD – 238408) in persona EL legale rappresentante nonché dai soci illimitatamente responsabili e rappresentati Parte_1 Parte_2
e difesi dall'avvocato Alessandro Crivellaro per mandato e domiciliati come in atti - appellanti -
contro
(di seguito anche , Controparte_1 CP_1
(P.I.: ), con sede Camposampiero (PD), in persona EL legale P.IVA_1
rappresentante , rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Controparte_2
Alfonso Michele Zin per mandato e domiciliata come in atti – appellata –
o 0 o
1 appello contro sentenza EL Tribunale di Padova
o 0 o
Conclusioni per l'appellante
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa e rigettata ogni avversa domanda, istanza, eccezione, accogliere l'appello proposto ed in riforma ELla
sentenza n. 86/ 2023 EL Tribunale Ordinario di Padova (Rep. 227/2023 R.G.
5999/2020), pronunciata il giorno 17/01/2023, depositata il giorno
18/01/2023 notificata il medesimo giorno. In via istruttoria, in via preliminare, sia disposta l'acquisizione EL fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado svoltosi innanzi al Tribunale di Padova (R.G. n.
5999/2020, Giudice dott.ssa Elisa Rubbis, in precedenza dott. Luca Marani).
In accoglimento EL motivo n. 1) ELl'impugnazione, dichiarare nulla la prova per testimoni dedotta dalla società avente ad Controparte_1
oggetto il peso – quantitativo EL legname, per i motivi già esposti dalla società on memoria ex art. 183 co. 6 Parte_1
n. 3 c.p.c. EL 18/05/2021 (eccezione ribadita avanti al Tribunale di Padova
alle udienze di assunzione ELla prova EL 21/10/2021 e EL 03/02/2022 e all'udienza per la precisazione ELle conclusioni EL 18/10/2022).
Ai sensi ELl'art. 345 co. 3 c.p.c., siano acquisiti l'atto di opposizione ELla
società al decreto ingiuntivo N. 1766/2023 EL Parte_1
05/07/2023 (D) e la relazione di consulenza tecnica ELla dott.ssa Per_1
di Saonara (Padova) EL 09 gennaio 2024 (E).
[...]
Nel merito, accertare che la società appellante Parte_1
ha fornito prova scritta a sostegno ELla propria opposizione
[...]
(doc.ti n. 02 e n. 16: pagamenti imputabili alle fatture n. 01/2019 e n. 34/2019
2 ELla società , così che la somma ingiunta a Controparte_1
pagamento era stata interamente contestata, essendo il ricorso per decreto ingiuntivo fondato su documenti inattendibili e unilateralmente emessi dalla controparte. La società aveva esattamente eseguito Parte_1
l'ordinanza EL 23/03/2021 EL Tribunale di Padova, con cui era stata concessa alla società la parziale provvisoria Controparte_1
esecutorietà EL decreto ingiuntivo n. 2015/2020 (R.G. 4733/2020) EL
Tribunale Ordinario Civile di Padova per il minor credito di € 12.669,87
(dodicimilaseicentosessantanove//87=), oltre interessi ex d.lgs n. 231 EL
2002 e ad un quinto ELle spese di lite liquidate in sede monitoria (doc. n. 19).
Dunque, alla data 03 febbraio 2022 (ultima udienza istruttoria prima ELla
remissione ELla causa in decisione, nel giudizio di primo grado) per il credito oggetto d'ingiunzione la società Parte_1
aveva corrisposto la complessiva somma di € 43.297,43 (i.v.a. inclusa) sulla base dei seguenti pagamenti: € 6.820,00 (i.i.) alla società EUROGOMMA
S.R.L. [doc. n. 24, eccezione di pagamento di cui al motivo n. 3) relativo alla fattura N. 34/2019 ELla società , € 9.120,00 (i.i.) Controparte_1
di cui all'assegno circolare consegnato all'udienza EL 16/02/2021 (imputati alle fatture numeri 01/2019 e 17/2019 ELla società CP_1
, € 3.369,51 (i.i.) di cui al bonifico in esecuzione ELl'ordinanza EL
[...]
23/02/2021 (doc. n. 19): pagamento imputato alle fatture numeri 01/2019 e
17/2019, € 7.053,26 (i.i.) di cui al bonifico EL 17/05/2021 (doc. n. 23), €
16.664,67 (i.i.) di cui all'assegno circolare consegnato all'udienza EL
03/02/2022, TOTALE: € 43.297,43 (i.i.
quarantatremiladuecentonovantasette//43=). Accertato che la società
[.. aveva già pagato: le fatture n. 01 Controparte_3
EL 07/03/2019, la merce indicata nella fattura n. 34 EL 07/11/2019 ELla
società (in subordine, in ogni caso, imputare il Controparte_1
pagamento ELla somma di € 6.820,00 (i.i.) ad estinzione ELl'eventuale credito ELla società appellata), la fattura n. 17 EL 17/09/2019, in esecuzione
ELla già citata ordinanza EL Giudice EL Tribunale di Padova EL 23/02/2021;
considerato che le altre fatture n. 31 EL 25/10/2019, n. 02 EL 17/01/2020 non provavano il credito per cui era stato emesso il decreto ingiuntivo opposto,
dichiarare che la società appellante ed i soci illimitatamente responsabili di questa impresa signori e nulla Parte_1 Parte_2
dovevano alla società n Controparte_1
relazione al pagamento ELl'importo di cui al decreto ingiuntivo n. 2015/2020
(R.G. 4733/2020) EL Tribunale Ordinario Civile di Padova, per l'effetto revocare e dichiarare nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto e comunque infondato in fatto ed in diritto.
In subordine, nel merito rigettarsi ogni ulteriore o diversa domanda che fosse avanzata dalla convenuta appellata società
[...]
nei confronti responsabilità signori Parte_3
e , perché inammissibile, infondata Parte_1 Parte_2
in fatto ed in diritto. In ogni caso, in esito all'accoglimento ELl'appello,
condannare la società Parte_3
in persona EL legale rappresentante pro tempore a restituire
[...]
alla società e ai soci signori Parte_1
e ogni somma – ad oggi Parte_1 Parte_2
quantificata in € 77.711,72 (settantasettemilasettecentoundici//72=) - che è
4 stata corrisposta in conseguenza ELl'efficacia provvisoriamente esecutiva –
esecutorietà ELla sentenza n. 86/2023 EL Tribunale di Padova e EL d.i. N.
2015/2020 (R.G. n. 4733/2020) EL Tribunale di Padova, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dei pagamenti al saldo. Ordinarsi ai competenti Uffici ELle Conservatorie di Registri Immobiliari o EL Pubblico
Registro Automobilistico la cancellazione di ogni formalità che nelle more
ELla presente causa fosse trascritta e/o iscritta su richiesta ELla convenuta appellata società Parte_3
ontro ed in pregiudizio EL ELla società
[...] Parte_1
e dei soci illimitatamente responsabilità signori
[...] [...]
e , in forza ELl'efficacia provvisoriamente Pt_1 Parte_2
esecutiva - esecutorietà ELla sentenza impugnata n. 86/2023 EL Tribunale di
Padova e EL d.i. N. 2015/2020 (R.G. n. 4733/2020) EL Tribunale di Padova.
Spese e competenza di causa interamente rifuse, oltre accessori come per legge. per entrambi i gradi di giudizio.
Conclusioni per l'appellata
Ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respinta, per tutti i motivi esposti e qui integralmente richiamati: SULL'ISTANZA CAUTELARE DI
URGENZA: dichiararsi inammissibile ogni eventuale richiesta di sospensione cautelare di urgenza che dovesse essere riproposta nel corso EL
giudizio, stante l'ordinanza 20.03.2023 resa dall'Intestata Corte di Appello
nel sub-procedimento nr. 226-1/2023 r.g. e, in ogni caso, rigettarsi la medesima per carenza dei presupposti di cui all'art. 283 c.p.c. e per carenza sia EL fumus boni juris che EL periculum in mora, con le statuizioni previste dal 2° comma ELl'art. 283 c.p.c.. IN VIA PRELIMINARE: dichiararsi
5 l'appello interposto dalla in persona EL legale Parte_1
rappresentante pro tempore e EL socio amministratore e socio illimitatamente responsabile e EL socio illimitatamente responsabile Parte_1 Pt_2
avverso la sentenza n. 86/2023 EL 18.01.2023 R.G. 5999/2020 Rep.
[...]
227/2023 EL Tribunale di Padova inammissibile ex artt. 342 c.p.c. e 348 bis c.p.c. con le statuizioni ivi conseguenti. NEL MERITO, IN VIA
PRINCIPALE: per le ragioni tutte esposte in atti, previa assunzione ELla
prova orale formulata in comparsa di costituzione e risposta per la cui ammissione insta per la denegata ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte,
ELle istanze di controparte, rigettarsi in toto l'appello proposto dalla
[...]
in persona EL legale rappresentante pro tempore e EL socio Parte_1
amministratore e socio illimitatamente responsabile e EL Parte_1
socio illimitatamente responsabile avverso la sentenza n. Parte_2
86/2023 EL 18.01.2023 R.G. 5999/2020 Rep. 227/2023 EL Tribunale di
Padova perché radicalmente infondato in fatto e in diritto, sia nel merito che nelle istanze istruttorie. Rigettarsi in toto le domande degli appellanti, perché
radicalmente infondate in fatto e in diritto.
IN VIA ISTRUTTORIA Si chiede sia disposta l'acquisizione EL fascicolo d'Ufficio relativo al giudizio di primo grado, svoltosi innanzi al Tribunale di
Padova (R.G. 5999/2020), Giudice Istruttore dott.ssa Elisa Rubbis, in precedenza dott. Luca Marani. Parte_3 Parte_3
nella denegata ipotesi di ammissione dei mezzi istruttori come richiesti
[...]
dagli appellanti, insiste per l'ammissione ELla prova per interpello e per testi come indicate nelle memorie ex art. 183 VI comma n. 2 e 3 c.p.c. agli atti EL
giudizio di primo grado, da intendersi completamente ed integralmente
6 trascritte. Con ogni riserva nel merito e in via istruttoria. Ci si oppone ad ogni istanza istruttoria proposta dagli appellanti e ci contesta la produzione documentale in atti. Con vittoria di spese e di compensi, anche EL secondo grado di giudizio, sub-procedimento cautelare incluso, interamente rifuse.
Fatto e motivi ELla decisione
1.- Con citazione notificata il 3 febbraio 2023 Parte_1
ed i soci illimitatamente responsabili e
[...] Parte_1 Parte_2
evocavano avanti la Corte Controparte_1
d'Appello di Venezia impugnando la sentenza n. 86/2023 EL Tribunale di
Padova (pubblicata e notificata il 18 gennaio 2023) che aveva rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 2015/2020 chiesto ed ottenuto da
[...]
per €. 77.669,47 oltre ad accessori e spese, su fatture, per la vendita CP_1
di legname condannandola alle spese. Lamentavano, con il primo motivo, la violazione degli articoli 2721 e seguenti 2729 co. 2 Cod. Civ. e 244 Cod. proc.
Civ. e ELla Legge n. 441 EL 1981 rilevando che non era stata data prova ELla
stipula EL contratto di compravendita (da qualificarsi semmai come deposito irregolare) con un corrispettivo, per una quantità ed un peso definiti;
con il secondo motivo censuravano la violazione degli articoli 2697 Cod. Civ. e 116
e 246 Cod. proc. Civ. anche per erronea valutazione sulle risultanze ELle
prove; lamentavano, con il terzo motivo, la violazione ELl'art. 1474 Cod. Civ.
in quanto era mancata la prova deulla determinazione EL prezzo;
con il quarto motivo si dolevano ELla violazione degli artt. 1372 co. 2, 1414 e 1417 Cod.
Civ., stante la non opponibilità ELl'accordo sul trasporto tra EU
S.r.l. e e con il quinto motivo lamentavano la violazione Controparte_1
degli artt. 91 e 92 Cod. proc. Civ. e EL D.M. n. 55 EL 2014 e successive
7 integrazioni per le spese. Chiedevano la sospensione ELl'efficacia ELla
sentenza.
Si costituiva contestando l'appello e chiedendone la Controparte_1
reiezione unitamente alla sospensiva anche per inammissibilità oltre che per genericità.
Disattesa l'istanza cautelare, la causa veniva rimessa alla decisione per l'udienza EL 15 aprile 2024 con modalità telematiche non in presenza, previa precisazione ELle conclusioni e con l'assegnazione dei termini ordinari e perentori per il deposito degli scritti conclusivi
2.- Osserva la Corte.
3.- L'appello, sufficientemente circostanziato tanto da non risultare generico
ex art. 342 Cod. proc. Civ., è infondato nel merito e va respinto anche se la motivazione ELla sentenza va integrata e corretta per quanto di seguito.
Il decreto ingiuntivo va tuttavia revocato solo per il versamento di acconti
ELl'appellante come di seguito: €. 9.120,37 con assegno circolare depositato all'udienza EL 16 febbraio 2021; €. 3.369,51 come da bonifico allegato;
€.
7.053,26 come da ulteriore bonifico ed €. 16.664,67 come da assegno consegnato all'udienza EL 3 febbraio 2022, se effettivamente percepiti e riscossi da controparte. Evidenziandosi che non risulta il pagamento ELla
fattura 34 EL 2019 come deciso in sentenza in assenza di fondata e motivata impugnazione sul punto (motivo terzo come asserito) in relazione al documento n. 24 che nono comprova affatto il pagamento di tale fattura.
L'inammissibilità ex art. 348 bis Cod. proc. Civ. é assorbita (Cass. ordinanza n. 37272 EL 29 novembre 2021)
8 Le spese EL grado seguono la soccombenza e vanno addebitate a
[...]
unitamente ai soci illimitatamente responsabili Parte_1
secondo i criteri di cui al DM 55/2014 e successive modifiche.
Le istanze istruttorie di parte appellata, nemmeno circostanziate, vanno disattese come va disattesa l'istanza ELl'appellante – generica ed infondata –
per la cancellazione ELle trascrizioni ed iscrizioni.
Deve darsi atto, ai sensi ELl'art. 13, co.
1-quater D.P.R. n. 115/02 ELla
sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, ELl'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello,
ove dovuto, previsto per l'appello a norma EL comma 1-bis ELlo stesso art. 13, se dovuto.
4.- Il Tribunale di Padova rigettò l'opposizione al decreto ingiuntivo condannando parte opponente alle spese in quanto:
-) il decreto ingiuntivo era stato chiesto ed ottenuto da in Controparte_1
relazione alle fatture nn. 1 EL 7 marzo 2019, 17 EL 17 settembre 2019, 31
EL 25 ottobre 2019, 34 EL 7 novembre 2019 e 2 EL 17 gennaio 2020;
-) in corso di causa era stata offerta la somma di € 9.120,37 con assegno circolare banco iudicis, trattenuta in acconto sul maggior dovuto, senza riconoscimento alcuno;
-) per il residuo di €. 180 di cui alla fattura n. 1 EL 7 marzo 2019 era mancata la contestazione;
-) le fatture di cui al monitorio (docc. da 3 a 6 allegati al ricorso per decreto ingiuntivo ad eccezione ELla nr. 1 EL 7 marzo 2019, inerente la potatura di piante) riguardavano la compravendita di legname quindi tronchi di abete rosso e cippato da a M.D. di;
CP_1 Pt_1
9 -) (solo in relazione alle fatture insolute) aveva consegnato a CP_1
1083 tonnellate tra tronchi e cippato effettuando nr. 42 trasporti Pt_1
come da documenti sottoscritti dalla , che li aveva accettati senza Pt_1
riserva alcuna;
la pesatura per singolo viaggio risultava dai documenti elettronici allegati e mai contestati;
il tutto era stato confermato dai testimoni;
la coincidenza dei quantitativi indicati nelle fatture di vendita con quelli indicati nei documenti di trasporto comprovava che si trattava EL medesimo legname;
-) non era stata data prova EL pagamento ELla fattura n. 34 EL 7 novembre
2019;
-) le vicende attinenti al trasporto EL legname attraverso ditte terze non interferivano con il preteso credito che era stato dimostrato;
-) le prove avevano dimostrato la pretesa ELl'ingiungente per i trasporti effettuati, per conto di ad opera di EU S.r.l., di CP_1
(detto Bubi) impresa individuale di RE EL RA (BL), Parte_4
di CH S.r.l. di Tezze sul Brenta, MST di VA AS di
LA (VI), di EI LO di OV (TN);
-) EU non avrebbe potuto effettuare trasporti per conto terzi sicché i pagamenti fatti alla medesima riguardavano solo i trasporti effettuati in via di urgenza;
l'urgenza EL provvedere stante l'emergenza di rimettere in sicurezza strade e linee di comunicazione nelle località colpite dal ciclone,
avevano imposto tempi strettissimi mentre la quantità di alberi da recuperare era assolutamente abnorme;
per questo motivo EU, che aveva svolto la maggior parte dei trasporti, non aveva potuto eseguirli per e CP_1
di conseguenza, aveva caricato i tronchi in montagna, li aveva controllati
10 presso la sua sede (per evitare impurità, ghiaia, sassi, rocce, fango, attaccati al legno) per poi trasportarli presso la , tanto che il prodotto risultava Pt_1
venduto da EU;
-) il raffronto tra la fattura nr. 34/2019 di (doc. 5 ricorso CP_1
ingiuntivo) e la fattura nr. 233/2019 di EU (doc. 15 opponente),
dimostrava che il legname trasportato da EU presso la era Pt_1
proprio quello compravenduto da CP_1
-) dall'esame EL documento 14 di parte opponente si evinceva che i quantitativi di legname consegnati da EU a Pt_1
(25,03+26,04+22,65+24,19+21,59+23,63+23,85+23,31+23,01 tonnellate)
coincidevano con i quantitativi specificati nei documenti di trasporto e nelle pesate dimesse da CP_1
-) questo risultava anche dalle dichiarazioni dei testimoni e Tes_1 Tes_2
che avevano confermato che EU aveva solamente trasportato il legname alla mentre le fatture emesse e valorizzate dall'opponente Pt_1
non si riferivano alla vendita;
-) proprio in quanto non poteva effettuare trasporti per conto di terzi ossia, nel caso di specie, per EU aveva emesso fattura CP_1
direttamente al destinatario ELla merce che aveva provveduto a Pt_1
saldarle il costo EL semplice trasporto;
-) , altro socio di EU, aveva confermato le stesse Testimone_3
circostanze;
-) EU era stata mero trasportatore come confermato dal testimone
; Tes_1
11 -) EU aveva solo trasportato il legname mentre la fattura ELla stessa
(doc. 15 di parte opponente) era inefficace in quanto annullata da nota di credito (doc. 24); le altre fatture di EU (doc. 24) non si riferivano alla vendita di legname (peraltro neppure indicato per quantità qualità e specie) ma erano solo riassuntive dei trasporti a carico e pagati dal;
Pt_1
-) la tesi ELl'opponente era infondata mentre la documentazione dal medesimo prodotta era inconferente ed irrilevante anche perchè unilaterale;
-) il legname era stato consegnato alla anche da altri trasportatori, Pt_1
previa pesatura anche presso EU e talvolta senza sottoscrizione dei documenti di trasporto come confermato dai trasportatori tra i quali
[...]
: - “tra i DDT ci sono alcuni ELla mia DI. Mi sono occupato io EL Pt_4
trasporto EL legname”; “talvolta è capitato che non c'era nessuno e ho scaricato il materiale ugualmente. Stamattina ho cercato le bolle e tra quelle che ho trovato che sfoglio adesso ne trovo solo una non firmata. Quanto
accaduto con la DI accade anche in altre occasioni: se il Pt_1
destinatario non c'è, si lascia il materiale” “io pesavo il materiale da
EU oppure alla cava di sabbia di Cismon EL RA. Una volta ha fatto una pesata per verificare se il peso corrispondeva”; “la bolla Pt_5
veniva fatta prima e il peso veniva allegato dopo. Infatti, per ogni fotocopia c'è la fotocopia EL peso”; AS VA, titolare ELla MST di VA
AS e ELla CH SR ha riferito: “io pesavo il camion a casa mia con la nostra pesa a Cassola”; “mi ricordo EL legname e dei pesi che si trasportavano”, “non ricordo quanti trasporti ho fatto”; “ho eseguito dei trasporti per conto ELla : i legnami di cui ai DDT 6-7 “a me CP_1
venivano consegnati dal signor ELla;
ha Pt_3 CP_1 Parte_6
12 raccontato “nella nostra azienda sono state fatte pesate anche di altri trasportatori con carichi di legname”; ha esposto: “sono Testimone_3
venuti camion di altre ditte e noi gli abbiamo lasciato usare la pese per pesare il materiale che doveva essere trasportato alla DI ”; , Pt_1 Testimone_4
dipendente ELla citato anche dal testimone , ha CP_1 Pt_4
riferito: “caricavo io i camion” intendendo quelli di EU (sentito su capitolo sub 4 di parte convenuta)”; “si è vero” che il legname veniva consegnato da alla anche tramite altri trasportatori CP_1 Pt_1
(sentito su capitolo sub 5 di parte convenuta); “riconosco i DDT” sub docc.
6-7 di parte convenuta “che ho redatto io. Io caricavo il legname e poi provvedevo a fare pesare i camion ad assaggio (non tutti i camion) in una pesa di;
“io ho caricato tutti i camion sempre pieni”; - “dopo che avevo Per_2
caricato i camion questi andavano a pesare in pianura”; quanto poi a Pt_1
presso la cui azienda il testimone ha riferito di essersi recato assieme al titolare ELla , il testimone ha precisato CP_1 Parte_3 Pt_5
che si erano presentati altri possibili acquirenti per il legname de quo, ma
“ha rifiutato la proposta, dicendomi che pagava di CP_1 Pt_1
più”;
-) l'eccezione ELl'opponente, per cui le quantità indicate nelle fatture sarebbero state eccessive ed inattendibili, in quanto non trasportabili, per entità, da nessun mezzo, non era condivisibile. Ed infatti la consegna di 1083
tonnellate tra tronchi e cippato, tra fine agosto 2019 e dicembre 2019, era avvenuta per il tramite di circa 42 trasporti, come comprovato dai DDT
prodotti (documenti 5-6-7) ed il testimone AS VA ha confermato la trasportabilità ELle quantità fatturate “non ricordo quanti
13 trasporti ho fatto. Io ho un autotreno può caricare 230, ne ho caricato fino a
280-300” (intendendo tonnellate); , in sede di interrogatorio Parte_1
formale ha sostenuto la tesi ELla vendita diretta da parte di EU e rispondendo “Sì è vero” alla domanda sub 5, ha al contempo confermato che la consegna EL legname da parte di era avvenuta anche per il CP_1
tramite di altri trasportatori, quali , CH, MST, EI”; il Pt_4
tutto in termini contraddittori;
-) la circostanza per la quale i documenti di trasporto (6 -7) sarebbero stati privi ELle pesate è stata smentita dagli altri testimoni;
la circostanza che le fatture azionate non siano state previamente contestate in ordine ai prezzi unitari applicati (euro 60 a tonnellata in linea con i prezzi ELl'epoca) faceva presumere che tale fosse quello concordato;
-) , figlio dei soci ELla società attrice, dipendente ELla stessa Persona_3
e socio al 1%, amministratore di fatto avendo egli, tra l'altro, dichiarato di avere conferito direttamente con (per il quale era stata eccepita CP_1
l'incapacità testimoniale, per avere interesse in causa - la era una Pt_1
Snc e i soci rispondevano illimitatamente) ha offerto una versione EL tutto inattendibile alla stregua EL complessivo quadro istruttorio. Egli infatti ha sostenuto la tesi EL trasporto da parte di EU per conto ELla Pt_1
e EL deposito gratuito, peraltro precisando, solo su domanda EL legale ELla
, che le fatture di vendita di in base agli accordi tra le Pt_1 CP_1
parti, avrebbero dovuto concernere le quantità di legname utilizzato per ricavare cippato e venduto dalla;
Pt_1
-) quanto alla fattura nr. 8 EL 11.05.2020 ancora insoluta non avrebbe potuto giustificare una domanda.
14 5.1.- Con il primo motivo l'appellante ha sostenuto che erratamente sarebbe stato qualificato il contratto come compravendita e non come deposito gratuito irregolare;
che non avrebbe provato la consegna dei CP_1
beni venduti, l'esatta quantità di questi ed il corrispettivo;
che le fatture non avrebbero potuto costituire prova;
che nemmeno i documenti di trasporto avrebbero avuto rilievo probatorio perché non sottoscritti;
che i documenti di trasporto firmati avrebbero smentito che quanto trasportato fosse riferibile sia alla fattura n. 17/2019 (doc. n. 3, ricorso d.i.) sia alla fattura n. 31/2019 (doc.
n. 4, cit.) posto che la somma dei pesi indicati nei documenti di trasporto pari a TN 447,92 TN non avrebbe avuto corrispondenza e sarebbe stata inferiore ai quantitativi addebitati con le fatture n. 17 e 31/2019, pari complessivamente a 630,64 TN;
che non era tenuta solo a CP_1
provare la consegna, ma anche il peso addebitato nei D.D.T. e nelle fatture;
che la testimonianza sulla quantità non avrebbe potuto essere ammessa per nullità in quanto il peso non sarebbe stato un fatto (art. 244 co. 1 Cod. proc.
Civ.) bensì una misurazione che nella compravendita non avrebbe potuto essere provato con qualsia mezzo, né tanto meno per presunzioni e che il giudice non si sarebbe pronunciato sull'eccezione di inammissibilità ELla
testimonianza.
Il motivo è nel complesso infondato anche in quanto genericamente articolato.
5.1.1.- Innanzi tutto si rileva che la censura inerente l'errata qualificazione
EL contratto nella disciplina ELla compravendita anziché in quella EL
deposito anche irregolare è infondata.
15 Da un lato in quanto la prove costituende e documentali (come argomentato in primo grado e come di seguito) hanno esattamente evidenziato che la consegna EL legname, da parte ELla a , era CP_1 Pt_1 Pt_1
avvenuta a titolo oneroso ed in via definitiva, tanto che la seconda aveva anche corrisposto in parte il prezzo mentre risulta assente ogni allegazione e prova in ordine all'impegno, ELla , di restituire detto legname – nella Pt_1
stessa specie e qualità – alla scadenza EL rapporto come nel deposito irregolare (in generale Cass. n. 17512 EL 23 agosto 2011).
In secondo luogo in quanto alcuna specifica e diversa affermazione risulta addotta a consentire la qualificazione EL contratto nel deposito irregolare. Lo
stesso pagamento ELla fattura n. 1 EL 7 marzo 2019 per l'importo di €
23.180,00 salvo il residuo risulta circostanza EL tutto incompatibile con la tesi EL deposito irregolare.
Valgono poi le considerazioni di cui sotto a comprovare la vendita.
5.1.2.- ha dato prova testimoniale documentale, al di là ELle CP_1
fatture prodotte, ELla consegna EL legname presso i e dei Pt_1 Pt_1
relativi quantitativi secondo un dato corrispettivo;
segnatamente ha dato dimostrazione EL contratto allegando l'avverso inadempimento in ossequio alla relativa disciplina.
Quanto alla prova precostituita perché dal documento n. 5 EL fascicolo ELla
opposta in primo grado risultano, per il periodo da agosto a settembre EL
2019, trasporti di legname dalla venditrice alla compratrice CP_1
i per mezzo di alcuni vettori indicati nominativamente quali Pt_1 Pt_1
CH e Mst di VA AS;
tutti i documenti risultano
Part sottoscritti da di ed indicano il luogo e l'orario ELla consegna;
Pt_1
16 la sottoscrizione indiscussa dei documenti di trasporto risulta incompatibile con le tesi ELla e dimostra pertanto il contratto di compravendita. Pt_1
Dai documenti n. 6 e 7 EL fascicolo di primo grado di parte opposta risultano per i mesi di ottobre, novembre e dicembre EL 2019 i trasporti di legname,
Part con pesatura EL prodotto, dalla venditrice all'acquirente CP_1
di per mezzo EL vettore EU e anche di altri vettori mentre Pt_1
il documento 8 comprova, senza smentita, il deposito EL legname presso i . Pt_1 Pt_1
5.1.3.- La prova testimoniale, in termini puntuali e credibili, ha confermato le allegazioni costitutive ELl'appellata anche in merito alla consegna EL
legname secondo il quantitativo degli ordini.
Per i capitoli di cui alla seconda memoria di parte opposta come di seguito:
4. Vero che EU S.r.l. trasportava per conto di Parte_7
di Villa EL Conte, il legname oggetto ELla raccolta nella
[...] Parte_1
zona indicata nel contratto di appalto (doc. 3);
5. Vero che il legname consegnato da alla CP_1 Parte_1
veniva trasportato a quest'ultima anche dai trasportatori Parte_4
(detto Bubi) impresa individuale di RE EL RA (BL), da
CHIPSERVICE S.r.l. di Tezze sul Brenta, da MST di VA AS
di LA (VI) e da EI LO di OV (TN);
6. Vero che il legname indicato per quantità qualità e specie (nei DDT sub.
docc. 5-6-7 ELla comparsa di cost. e risposta e 9 ELla presente memoria) che si rammostrano al teste, è il legname partito dai cantieri oggetto EL contratto di appalto con il di con destinazione la sede ELla CP_4 CP_5 Pt_1
[...]
17 7, 8, 9, 10 e 11. Vero che il legname indicato per quantità qualità e specie (nei
DDT sub. docc. 5-6-7 ELla comparsa di cost. e risposta e 9 ELla presente memoria) che si rammostrano al teste, è il legname partito dai cantieri oggetto
EL contratto di appalto tra con il Comune di ZA, con Controparte_1
destinazione la sede ELla Parte_1
Il testimone dipendente ELl'appellata ha confermato Testimone_4
esattamente le circostanze come di seguito:
“Sub 4) Si è vero, caricavo io i camion. Li ho caricati tutti io da solo ed oltre a me c'era l'autista EL camion (nel corso EL tempo ho conosciuto quattro autisti). Caricavo anche due volte al giorno lo stesso camion Sono andato avanti per mesi, credo forse un anno. Io prendevo il tronco e lo caricavo sul camion. Sub 5) Si è vero Sub 6) Riconosco i DDT che ho redatto io. Io
caricavo il legname e poi provvedevo a fare pesare i camion ad assaggio (non tutti i camion) in una pesa di Aggiungo che quasi tutti i trasportatori Per_2
hanno dei manometri per verificare in maniera sufficientemente precisa il peso così da non superare il limite. Io ho caricato tutti i camion sempre pieni.
per il resto ho sempre sentito parlare EL fatto che i camion avevano scaricato dal sig. . Dopo che avevo caricato i camion questi andavano a pesare Pt_1
in pianura. Non ho mai firmato un DDT e carico tutti i giorni anche adesso.
Io ero operaio e le mie mansioni si fermavano qui. a.d.r. avv. Crivellaro La
pesa in cui andavo era la pesa comunale. a.d.r. avv. ZIN Sono stato assieme a presso la sede ELla per vedere quanto materiale ci Parte_3 Pt_1
stava. Ci hanno detto che avrebbero messo a posto il piazzale così avremmo potuto portare lì tutta la roba che avevamo. Quel giorno è venuto un signore con la tuta che ci ha fatto vedere cosa si doveva fare perché i camion non si
18 piantassero nel campo. C'era anche una signora, che penso fosse la sig.ra
. Abbiamo chiesto loro espressamente se potevamo portare tutto il Pt_1
materiale prima ELla stagione invernale altrimenti sarebbe rimasto in montagna, cosa che non va bene. Gli abbiamo detto che se ci fossero stati problemi saremmo andati da un'altra parte e loro hanno insistito perché
portassimo il legname da loro”.
Part Il testimone ha smentito le circostanze di prova allegate da di . Pt_1
“Sub a) Non ho mai sentito queste cose. Io comunque non so degli accordi che hanno preso. Posso riferire che conoscevo che mi Persona_4
chiamava spesso per avere il legname. Ne ho parlato con il sig. , il Pt_3
quale ha rifiutato la proposta, dicendomi che pagava di più. Sub b) Pt_1
Non ho mai sentito simili accordi. Sub d) Nulla so. Io consegnavo a fine settimana i DDT relativi alla merce caricata al sig. ”. Pt_3
dipendente ELla nulla di preciso ha Controparte_6 Parte_1
riferito avendo solo confermato che il legname era stato stoccato ed utilizzato per la bruciatura (in termini diametralmente incompatibili con il deposito irregolare stante la mancata allegazione ELl'accordo restitutorio.
Il testimone , titolare ELla DI di trasporti, ha dichiarato: Parte_4
“Sub 9) Tra ui DDT ci sono alcuni ELla mia DI. Mi sono occupato io EL
trasporto EL legname. Il Giudice chiede spiegazioni sul fatto che i DDT non sono firmati. Il teste risponde: Talvolta è capitato che non c'era nessuno e ho scaricato il materiale ugualmente. Stamattina ho cercato le bolle e tra quelle che ho trovato che sfoglio adesso ne trovo solo una non firmata. Quanto
accaduto con la DI accade anche in altre occasioni: se il Pt_1
destinatario non c'è, si lascia il materiale. Io pesavo il materiale da
19 EU oppure alla cava di sabbia di Cismon EL RA. Una volta ha fatto una pesata per verificare se il peso corrispondeva. a.d.r. Pt_5
Crivellaro La bolla veniva fatta prima e il peso veniva allegato dopo. Infatti,
per ogni fotocopia c'è la fotocopia EL peso. a.d.r. avv. Crivellaro Quanto al
DDT 121 EL doc. 7, rilevo che è sbagliata la data di dicembre 2020, io ho fatto gli ultimi viaggi di cippato nel periodo gennaio/febbraio 2020”.
, legale rappresentante di EU, ha dichiarato Testimone_5
“Sub 4) Premetto di essere il legale rappresentante di EU s.r.l. Non
è vero. Noi come EU abbiamo fatto dei viaggi con il legno da Per_2
alla …” Pt_1
, socio di EU, ha così dichiarato: Parte_6
“Sub 7) Non ho mai visto il contratto di Verde Servizi con il Comune di CP_5
Abbiamo trasportato EL legname dai Comuni di e portato in Per_2 CP_5
sede, pesato nella pesa di proprietà di EU (a questa si riferiscono gli scontrini dei documenti 6 e 7), controllato e portato alla . Non sono Pt_1
io che ho fatto materialmente i viaggi, io mi occupo ELla gestione di
EU. a.d.r. avv. Crivellaro Nella nostra azienda sono state fatte pesate anche di altri trasportatori con carichi di legname, non so dire se destinati o meno a in quanto è stata fatta solo la pesatura. Il teste viene invitato Pt_1
dal Giudice a chiarire le risposte date dalla precedente teste sul capitolo 4
ELla memoria istruttoria ELla convenuta ed il teste così risponde: Il sig.
mi ha chiesto se mi interessava un lavoro, che consisteva nel portare Pt_3
il materiale di legno da GO e ZA alla DI Menzato. Ho accettato, nulla so di accordi tra le parti”
, socio di EU, ha riferito: Testimone_3
20 Sub 7) Non lo so. Io sono andato a prendere EL legno nel Comune di CP_5
come EU e l'ho consegnato alla DI . Il legno è stato pesato Pt_1
in EU con la nostra pesa interna. Riconosco gli scontrini inseriti nei doc. 6 e 7 EL fascicolo ELla convenuta. Nulla so dire sui DDT. Io riconosco i DDT di EU che venivano consegnati alla DI , che non Pt_1
sono quelli che mi sono stati esibiti. a.d.r. avv. Zin Il legname veniva caricato da e a noi consegnato per il trasporto. a.d.r. Giudice Sono venuti CP_7
camion di altre ditte e noi abbiamo lasciato usare la pesa per pesare il materiale che doveva essere trasportato alla DI . Pt_1
VA AS, per la DI omonima, ha dato conferma ELle
circostanze di cui ai capitoli 9 e 10 in tema di trasporti dalla alla CP_1
con i quantitativi di legname di cui ai documenti di trasporto e che Pt_1
in assenza di personale aveva scaricato il legname.
Le prove testimoniali hanno confermato le consegne di rilevanti quantitativi di legname, come da documenti di trasporto riconosciuti, previa pesatura,
dalla venditrice all'acquirente di e, pertanto, CP_1 Pt_1 Pt_1
risulta superata la censura in merito alla irrilevanza dei documenti di trasporto laddove non sottoscritti.
Per altra parte le circostanze sulle quali i testimoni sono stati escussi afferivano esattamente a fatti senza indicazione di giudizi di sorte in quanto le circostanze inerenti il peso e la quantità, EL legname risultante dai documenti di trasporto costituivano, appunto, meri fatti. Nessuna
disposizione EL codice esclude la prova testimoniale sul quantitativo di prodotto anche ex art. 244 Cod. proc. Civ,.
21 Assumere che i documenti di trasporto sottoscritti contrasterebbero con le fatture 17 e 31 EL 2019 è operazione contraddittoria posto che l'appellante
(citazione pag. 4) ha precisato che la fattura n. 17 non indica alcun documento di consegna;
per la fattura n. 31 EL 25 ottobre 2019 i pesi coincidono con i pesi indicati nei DDT sub Doc. 5 da VM28 a VM39 sottoscritti da i Pt_1
. Pt_1
In ogni caso, possibili erroneità riferibili a documenti fiscali quali le fatture non possono ritenersi di rilievo a fronte ELla esatta dimostrazione ELla
consegna EL legname oggetto da un lato dei documenti di trasporto
Part sottoscritti da di e riconosciuti e dall'altro ELle prove Pt_1
testimoniali ottenute per il resto.
Si osserva infine che nel rispondere all'interrogatorio formale Parte_1
deferito (sub capitolo 5) ha esattamente ammesso che il legname consegnato da alla era stato consegnato anche dai CP_1 Parte_1
trasportatori (detto Bubi) impresa individuale di RE EL Parte_4
RA (BL), da CHIPSERVICE S.r.l. di Tezze sul Brenta, da MST di VA
AS di LA (VI) e da EI LO di OV (TN); con questo ammettendo le consegne e confermando ulteriormente l'infondatezza dei motivi di appello.
6.1.- Con il secondo motivo ha lamentato l'errata valutazione Pt_1 Pt_1
ELle prove ex art. 116 Cod. proc. Civ. sostenendo che tutti i testimoni introdotti dalla sarebbero stati inattendibili in quanto retribuiti dalla CP_1
stessa per l'opera prestata;
che , nel riferite in merito alla Parte_4
mancata sottoscrizione, avrebbe reso una dichiarazione parimenti inattendibile;
che la circostanza ELla mancanza di personale presso la
22 sarebbe stata smentita e che non sarebbe stata dimostrata la Pt_1
consegna né sarebbe stato provato il quantitativo di materiali consegnati;
che avrebbe negato il ricevimento EL legname;
che sarebbe Controparte_6
stata omessa la pesatura salvo che per i bollettini di EU;
che erratamente sarebbe stata valutate le dichiarazioni di anche Testimone_6
per tardività ELl'eccezione ed in quanto il medesimo era divenuto socio solo successivamente;
che erronee o generiche sarebbero state le dichiarazioni dei testimoni sul quantitativo di legname e sulla pesatura;
che alcuni scontrini di pesatura sarebbero stati scritti a mano;
che le annotazioni di numero e data dei documenti di trasporto non avrebbero rispettato alcun ordine cronologico,
tanto che il documento n. 121 EL 28/11/2019 avrebbe recato una data successiva al documento n. 122 EL 20/11/2019; che il medesimo numero si sarebbe ripetuto con date differenti (D.D.T. n. 121 EL 28/11/2019 e n. 121
EL 04/12/2019), che alcuni sarebbero stati totalmente privi ELlo scontrino di pesatura (dal D.D.T. n. 121 EL 04/12/2019 sino n. 130 EL 04/12/2019).
Il motivo è infondato.
Premesso che il potere EL giudice di valutazione ELla prova è sindacabile (in sede di legittimità) (Cass. n. 6774 EL 1 marzo 2022) solo ove si alleghi che il giudice abbia posto a base ELla decisione prove non dedotte dalle parti,
ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso,
valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, ELle prove legali,
ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione;
ipotesi nel caso non allegate, si osserva che le prove costituende e costituite,
risultano conducenti, chiare ed univoche a comprovare il contratto di vendita
23 di legnami da parte ELla alla tanto che, Parte_8 Pt_1 Pt_1
provato il contratto e allegato l'inadempimento (Cass. S.U. n. 13533 EL 30
ottobre 2001), la prima ha assolto all'onere ELla prova mentre l'appellante debitrice, nonostante le critiche articolate col motivo, e con i rimanenti, non ha dimostrato i fatti estintivi.
6.1.1.- Quanto elle censure, si osserva:
Generici profili di inattendibilità complessiva dei testimoni appaiono infondati in quanto non ancorati a precisi dati di fatto mentre la circostanza che i trasporti siano stati remunerati dalla mittente non è per ciò sola sufficiente, in mancanza di elementi a dimostrare la contraddizione, a comprovare il giudizio di inattendibilità.
E' da escludere la inattendibilità EL testimone in quanto il fatto che Pt_4
i tronchi fossero stati lasciato presso la senza che vi fosse stato Pt_1
personale ivi comandato a riceverli non risulta in sè circostanza anomala sia perché il testimone ha riferito ELla prassi relativa anche per altri destinatari
(come riferito anche dallo VA) sia in quanto è emerso (così lo che Pt_5
vi era un accordo per il deposito EL legname nel piazzale ELla MD di che evidentemente avrebbe dovuto essere ivi accatastato;
in ogni Pt_1
caso, difficile sarebbe stato il pretendere il contrario e l'allontanamento EL
vettore, “a vuoto” con carichi di rilievo, senza la consegna. Né la circostanza appare anomala alla luce ELla sottoscrizione degli altri documenti di trasporto per la prova ELl'avvenuta consegna anche in quanto il non risulta Pt_4
parte in causa.
Ne rilevano le dichiarazioni EL in quanto non contrastanti con la CP_6
suddetta ricostruzione.
24 6.1.2.- Quanto alla mancata indicazione dei viaggi con la conseguente inattendibilità dei testimoni l'assunto non rileva in quanto i documenti di trasporto, in alcuni casi sottoscritti e per il resto riconosciuti testimonialmente, dimostrano il contrario a fronte ELla genericità ELla
censura; la stessa sentenza ha confermato il numero complessivo dei viaggi
(42) ed il quantitativo di legname consegnato (1083 tn) e non risulta affatto una specifica e contraria, motivata, censura. La contestazione in merito alla mancata verifica EL peso, salvo che per gli scontrini di pesata di EU,
non appare di rilievo sia in quanto non si contrappone al peso indicato nei documenti di trasporto riconosciuti dai testimoni un diverso peso accertato,
sia in quanto EL tutto generica senza indicazione di circostanze dirimenti contrarie anche riferite alle prove costituende atte a negare le consegne per quei quantitativi;
generiche appaiono le censure sulla grafia dei documenti di trasporto, in merito alla mancata sottoscrizione di altri, in merito a “segni che ne pregiudicavano l'attendibilità”, in merito al fatto che alcuni scontrini di pesatura siano scritti a mano. Le stesse non consentono, anche presuntivamente (in quanto non gravi, non precise e non concordanti) di ritenere la prova ELla mancata consegna;
analoghe valutazione seguono per le annotazioni di numero e data degli stessi D.D.T. che non avrebbero rispettato alcun ordine cronologico, circostanze comunque prive di rilievo in quanto generiche ed in quanto non tali da escludere la prova ELla consegna;
in merito al fatto che “il medesimo numero si ripeteva con date differenti”; il tutto vale anche per censure generiche in merito al fatto che alcuni documenti sarebbero stati totalmente privi ELlo scontrino di pesatura essendo indicato comunque il peso e la consegna ed essendosi formata la prova sul punto;
a
25 fronte di generiche indeterminate, contestazioni per i vari documenti di trasporto.
6.1.3.- Quanto alla mancata considerazione ELla testimonianza di Per_3
figlio di e di il motivo è infondato
[...] Parte_1 Parte_2
in quanto anche ad ammettere che il testimone abbia assunto la qualifica di socio dopo l'esame (il 22 dicembre 2020) ed anche a ritenere che l'eccezione di incapacità non sia stata reiterata nelle successive difese, alcuna ragione giustificativa, nel merito, risulta addotta al fine di comprovare che il contenuto ELla testimonianza – peraltro generica e non dirimente sulle consegne – possa indurre a diversa valutazione.
Premesso che (Cass. ordinanza n. 29714 EL 26 ottobre 2023) la prova è stata ritenuta in primo grado ammissibile in quanto assunta con riserva e poi è stata espletata, la censura non appare dirimente
Il ha così risposto: E' vero. non aveva spazio per Pt_1 CP_1
mettere i tronchi. Io sono a conoscenza EL fatto perché in quei giorni ero in azienda ed il sig. veniva a chiederci se potevamo fargli il piacere di Pt_3
depositare il materiale. Molte volte mio papà era via e lui parlava con me. Ci
sentivamo anche al telefono su tale questione. Sub b) Si è vero Sia noi che la in base agli accordi potevamo utilizzare a discrezione il CP_1
legname cippato. a.d.r. Giudice a volte veniva anche il socio EL sig . Pt_3
Verso la fine dicevamo a che non c'era più spazio, e mi chiamava o Pt_3
arrivava senza preavviso un collaboratore o socio di , un certo , Pt_3 Tes_4
chiedendomi di ricevere il materiale. Sub d) Si è vero, ho chiamato anch'io il sig. perché la fattura era stata emessa per un elevato numero di quintali Pt_3
che non corrispondeva a quelli venduti, che erano in numero inferiore. Gli
26 accordi erano come detto che avremmo pagato quelli effettivamente venduti.
Alla fine EL mese di ottobre abbiamo chiamato per revisionare le Pt_3
fatture perché quelle emesse non andavano bene. a.d.r. avv. Zin Non ricordo quali fossero i quantitativi pattuiti tra le parti al raggiungimento dei quali avrebbe potuto fatturare. a.d.r. avv. Crivellaro Quando parlo di CP_1
raggiungimento di quantitativi intendo che doveva essere fatturato quello che era stato venduto da . Sentito a prova contraria sui capitoli ELla Pt_1
memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c. ELla convenuta così risponde:
Sub 4) Non è vero, EU trasportava per conto ELla il Pt_1
legname proveniente dal Comune di Sub 5) Confermo il capitolo Per_2
quant a e non mi ricordo degli altri Parte_9 Parte_4
trasportatori. Sub 6) Non ho mai visto i DDT che mi vengono mostrati. La
tipologia di legname che ci è arrivato è solo scarti di abete rosso, sulle quantità
nulla posso dire perché non ci sono state pesature.
Non solo le dichiarazioni risultano generiche sui quantitativi di legname convenuti e non solo risulta contraddetta le tesi ELl'appellante (in merito al deposito irregolare) per i pagamenti effettuati e non smentiti, ma soprattutto le affermazioni, rese dal figlio dei soci unici e legali rappresentanti di una società in nome collettivo, appaiono ben poco credibili soprattutto se rapportate alle dimostrazioni documentali (d.t. sottoscritti) ELle consegne EL
legname e dall'altro dalle prove testimoniali, convergenti, a comprovare che la venditrice avvalendosi di vettori tra i quali EU ed CP_1
altri, aveva consegnato il legname, secondo quantitativi riconosciuti anche dai
Part testimoni con la conferma degli ordini, presso di che nulla ha – Pt_1
EL tutto singolarmente rispetto le tesi addotte – obiettato in contrario
27 accettando il prodotto e non restituendolo affatto (comunque sia) né versando il corrispettivo se non in parte.
Part 6.1.4.- L'assunto – traibile dalle allegazioni di di - per cui il Pt_1
legname non sarebbe stato pesato e parimenti non sarebbe stato consegnato o consegnato non in presenza tanto da non esser stato accettato da
Part rappresentanti ELla di , con l'effetto che non sarebbe stata data Pt_1
prova ELl'obbligazione oggetto ELla pretesa monitoria, non è avvalorabile.
A parte il fatto che la pesatura risulta per alcune consegne come sopra, per altra parte dai documenti di trasporto sottoscritti dal destinatario si evince la consegna EL legname per dati quantitativi;
per il resto la prova testimoniale ha dimostrato la consegna EL legname (a prescindere dalla sottoscrizione dei documenti di trasporto) con il deposito presso MD di di legname per Pt_1
dati quantitativi. Il tutto soddisfa la disciplina sulla prova EL contratto con l'allegazione, per il resto, ELl'inadempimento non certo superato dalle generiche eccezioni ELl'appellante.
7.- Con il terzo motivo viene censurata la sentenza per esser stato ritenuto il corrispettivo in € 60 alla tonnellata con la seguente motivazione “(… La
circostanza che le fatture azione non siano state previamente contestate in ordine ai prezzi unitari applicati (euro 60,00 a tonnellata in linea con i prezzi
ELl'epoca) fa presumere che tale fosse il prezzo concordato tra le parti, anche in considerazione EL fatto che per forniture successive di cui alla fattura n.
[???] (successiva a quelle azionate in sede monitoria) sono stati applicati gli stessi prezzi a tonnellata senza alcuna specifica contestazione. (..)”. Sostiene
l'appellante che le fatture come atti unilaterali non avrebbero potuto offrire prova;
che il prezzo di 60€/tonnellata oltre I.V.A. non era mai stato pattuito
28 tra le parti e che i listini (mercuriali) EL 2019 non avrebbero indicato criteri univoci mentre la stessa unità di misura EL “metro stero accatastato” a cui si riferiva il prezziario avrebbe dovuto essere riproporzionata per essere applicata al caso in esame.
Il motivo è infondato.
Infatti sotto il profilo giuridico (Cass. sentenza n. 10503 EL 8 maggio 2006)
se il contratto ha per oggetto cose che il venditore vende abitualmente, o la somministrazione di beni a carattere periodico ai sensi - rispettivamente -
degli articoli 1474 e 1561 cod. civ., la mancata determinazione espressa
EL prezzo non ne importa la nullità, giacché si presume che le parti abbiano voluto riferirsi al prezzo normalmente praticato dal venditore, che, se si tratta di cose aventi un prezzo di borsa o di mercato, si desume - salvo patto contrario - dai listini o dalle mercuriali EL luogo in cui deve essere eseguita la consegna o da quelli ELla piazza più vicina (per la compravendita) ovvero dai listini o dalle mercuriali EL luogo in cui devono essere eseguite le prestazioni (per la somministrazione).
Non solo l'appellante ha in precedenza versato il corrispettivo (come sopra)
per alcune consegne di legname di abete e cippato oggetto ELle fatture,
Part evidentemente accettate, ma dallo steso listino dimesso da di Pt_1
riferito alla regione EL Trentino (luglio e agosto EL 2019) si evince che l'abete aveva un costo al mq da €. 55,33 ad €. 67,73 EL tutto in linea con il corrispettivo applicato in assenza di motivate e chiare contestazioni che il motivo non reca.
8.- Con il quarto motivo è stata censurata la sentenza per violazione o falsa applicazione degli articoli 1372 co. 2, 1414 e 1417 c.c. assumendosi la
29 inopponibilità ELl'accordo sul trasporto tra EU S.r.l. e CP_1
in relazione ai pagamenti eseguiti dalla alla EU per € Pt_1
5.900,00 oltre I.V.A. a titolo di vendita di legno sfuso e chiedendosi la riduzione ELla pretesa per tale importo.
Il motivo è infondato.
Il petitum e la causa petendi, comprovati dalla domanda dimostrata in forza dei documenti di trasporto e dalle prove testimoniali, afferiscono al solo pagamento EL corrispettivo per la vendita di legname (abete cippato) da parte di per il corrispettivo di €. 60 al quintale;
le Parte_10
fatture ed i documenti di trasporto relativi a tale profilo, dimostrati testimonialmente, comprovano ciò. Assumere, come l'appellante opina, che il costo ELla vendita di legname oggetto ELla fattura in predicato, sarebbe da detrarre dal corrispettivo globale ancora dovuto da a Parte_1 [...]
in quanto rientrante nel diverso contratto oggetto di causa, è CP_1
operazione logica oltre che fattuale infondata.
Fattuale in quanto le prove sopra evidenziate, relativamente alla pretesa monitoria, hanno chiaramente dimostrato che aveva venduto a CP_1
di il legname oggetto ELla pretesa ingiuntiva e non altro. Pt_1 Pt_1
Logica in quanto non suffragata da alcuna diversa dimostrazione.
In diritto si osserva poi, a conclusione (Cass. sentenza n. 3581 EL 8 febbraio
2024) che tale fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti ELl'emittente, che vi ha indicato la prestazione e l'importo EL
prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti
ELl'esistenza di un corrispondente contratto – nel caso di vendita di quel legname - allorché risulti accettata dal contraente destinatario ELla
30 prestazione che ne è oggetto e annotata nelle scritture contabili, come evidentemente nel caso.
9.- Con l'ultimo motivo si censura la pronuncia per errata applicazione dei criteri EL DM 55/2014 quanto alle spese.
Il motivo è infondato.
Infatti l'importo liquidato in €. 14.000 per le fasi EL giudizio (studio ELla
controversia, fase introduttiva, fase istruttoria e fase decisionale) è
sostanzialmente quasi pari al valore medio ELla tariffa da €. 26.000 ad €.
260.000; tenuto conto EL petitum pari ad €. 77.669,46, non certo ridottosi per la parziale concessione ELla provvisoria esecutorietà posto che per l'esito finale EL giudizio era stato di rigetto ELla opposizione, il compenso stabilito per il difensore era EL tutto legittimo e non richiedeva apposita motivazione essendo, infatti, nei entro i termini massimi e minimi (Cass. ordinanza n. 89
EL 7 gennaio 2021); irrilevanti risultano le allegazioni in merito alle modifiche medio tempore intervenute EL D.M. in assenza di profili in violazione come risultano irrilevanti le offerte transattive, inferiori al
quantum riconosciuto, ovvero i pagamenti effettuati in corso di causa stanti gli esiti. La sentenza è stata resa pubblica il 18 gennaio 2023 sicché i parametri introdotti dal D.M n. 55 EL 2014, modificati con D.M. 147/2022,
trovano applicazione in forza ELla regola secondo la quale i parametri per i compensi per i professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore EL decreto (Cass. ordinanza n. 19989 EL 13 luglio 2021)
p.q.m.
31 La Corte d'Appello di Venezia definitivamente decidendo nella causa proposta da e dai soci illimitatamente Parte_1
responsabili e contro così Parte_1 Parte_2 Parte_8
provvede:
- rigetta l'appello;
- previa revoca EL decreto ingiuntivo, condanna l'appellante al pagamento
EL residuo detratti gli acconti medio tempore effettuati come in motivazione;
- condanna l'appellante alle spese EL grado a favore di in €. CP_1
9.991 per compensi oltre ad iva se dovuta, cpa e spese generali EL 15%;
- dà atto, stante il rigetto ELl'impugnativa, che sussistono i presupposti affinché parte appellante sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma
ELla L. 24 dicembre 2012 n. 228.
Venezia lì 16 luglio 2024
Il Consigliere estensore
Dr. Massimo Coltro
Il Presidente
Dr.ssa Rita Rigoni
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