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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/10/2025, n. 13998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13998 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 23736/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro Persico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 23736/2020 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Roma, Via Parte_1 C.F._1
Giunio Bazzoni n. 3, presso lo studio degli Avv.ti Andrea Accardo e Claudia Simonetti, che lo rappresentano e difendono come per mandato in atti -
ATTORE contro
(C.F. ), in persona del Presidente pro tempore della CP_1 P.IVA_1 [...]
elettivamente domiciliata in Roma, Via Marcantonio Colonna n. 27 presso gli uffici CP_2 dell'Avvocatura regionale, che la rappresenta e difende in persona dell'Avv. Andrea Ferraguto in virtù di procura generale alle liti per atto Notar Dott. Prof. , Persona_1 CP_3 rep. n. 69433, del 20 marzo 2013 -
CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 30.4.2020, ha convenuto nel Parte_1 presente giudizio civile la al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “voglia CP_1
l'On. Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento della domanda attorea:
“Condannare la in persona del Presidente pro-tempore, al pagamento in favore CP_1 dell'Ing. del corrispettivo calcolato in € 1.824.307,82, oltre IVA, Inarcassa, a Parte_1
Pagina 1 titolo di corrispettivo per l'attività di progettazione resa dall'attore con riferimento all'adeguamento della SS. 7 “Appia” e all'adeguamento della S.R. 630 “Ausonia” o, in via subordinata, a titolo di indebito arricchimento ai sensi art. 2041 c.c., o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi ai tassi di mora di cui al D.Lgs. n. 192/2012. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”. A seguito del differimento della prima udienza ai sensi dell'art. 168 bis comma V c.p.c. per il 24.2.2021, la si è tempestivamente costituita in data 1.2.2021, rassegnando le CP_1 seguenti conclusioni: “Voglia l'adito Tribunale, disattesa ogni contraria richiesta ed eccezione, dichiarare: il difetto di giurisdizione o di competenza del giudice ordinario in favore dell'arbitrato; ovvero la carenza di legittimazione passiva al pagamento della con riferimento ad CP_1 entrambe le azioni proposte da parte attrice;
ovvero la prescrizione di entrambe le azioni proposte dall'attrice; ovvero l'infondatezza nel merito in fatto ed in diritto delle richieste di pagamento di parte attrice.”. Successivamente il Giudice ha assegnato alle parti alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. con decorrenza dall'1.5.2021. Nella prima memoria istruttoria parte attrice ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate, mentre la convenuta non ha proceduto al deposito della predetta memoria. A seguito della sostituzione del Giudice dott.ssa Imposimato con il Giudice dott. Persico, a scioglimento della riserva assunta in data 22.3.2023, è stato disposto che si procedesse con una consulenza tecnica d'ufficio, con nomina, a tal fine, dell'ing.
[...]
e fissazione dell'udienza del 13.12.2023 per il conferimento del relativo incarico. Per_2
Successivamente ad alcuni rinvii necessitati anche dall'esigenza di sentire il CTU a chiarimenti, la causa è stata infine trattenuta in decisione all'udienza del 25.3.2025, con concessione dei termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e successive repliche (60+20 gg.).
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'ing. ha agito contro la al fine di ottenere la condanna della Parte_1 CP_1 stessa al pagamento della somma di € 1.824.307,82, quale compenso asserito spettante all'attore per l'attività di progettazione svolta per conto della relativamente all'adeguamento di due CP_1 arterie stradali: la Strada Statale n. 7 “Appia” e la Strada Regionale 630 “Ausonia”. I relativi incarichi sono stati rispettivamente affidati con Determinazione n. 389 del 05.03.2001 e con
Determinazione n. 403 del 07.03.2001. Il predetto importo è stato richiesto in base all'art. 7 di entrambi i disciplinari di gara (doc. 3 e 4 in produzione attorea) e sulla scorta del fatto che il valore di entrambe le opere progettate è aumentato nel corso dell'esecuzione del rapporto (da €
30.987.413,95 a € 85.395.035,01 per la Strada Statale n. 7 “Appia” e da € 2.582,284,50 a €
14.503.214,88 per la Strada Regionale 630 “Ausonia”). La difesa attorea ha evidenziato che, proprio alla luce dell'aumento dei costi relativi agli oneri di progettazione, la stessa
Amministrazione regionale, con le note del R.U.P. prot. n. 103603 del 23.07.2009 (per Appia) (doc.
Pagina 2 17) e n. 103597 del 24.07.2009 (doc. 18) (per Ausonia), aveva manifestato all'ing. Parte_1
l'esigenza di una modifica dei termini contrattuali e il RUP si era reso disponibile alla predisposizione di due accordi aggiuntivi, mediante i quali, in base a quanto prospettato da parte attrice, veniva riconosciuto un compenso di € 1.824.307,82 oltre IVA e Inarcassa. In seguito, tuttavia, vi sarebbe stato ritardo nella sottoscrizione dei predetti accordi integrativi e, secondo la narrazione attorea, nonostante la disponibilità a un accordo transattivo manifestata dalla CP_1
(doc. 20), la disponibilità ad accettare una minor somma (doc. 21, 22, 23 e 24) e le diffide inoltrate dall'ing (doc. 25 e 28), il compenso di cui si discute non veniva corrisposto. In diritto la Parte_1 difesa attorea ha evidenziato la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, poiché, sebbene l'art. 11 di entrambi i Disciplinari di gara prevedesse che, qualora non fosse stato possibile definire la controversia in via amministrativa, la stessa avrebbe potuto essere deferita ad un
Collegio Arbitrale, detta clausola, secondo la difesa attorea, non può trovare applicazione, attesa la mancata accettazione espressa di una simile previsione e soprattutto per la mancata sottoscrizione dei medesimi documenti. Inoltre, sostenuta l'applicabilità dell'art. 16 comma 4 del regio decreto 18 novembre 1923 del 2440, (“I processi verbali di aggiudicazione definitiva, in seguito ad incanti pubblici o a private licitazioni, equivalgono per ogni legale effetto al contratto”), parte attrice ha ribadito il diritto dell'ing. a ricevere i compensi previsti per le prestazioni rese, Parte_1 asserendosi che quest'ultimo deve provare, al riguardo, unicamente la sussistenza di un vincolo contrattuale. In via subordinata, l'importo di compenso quantificato in citazione viene richiesto dall'attore anche ai sensi dell'art. 2041 c.c.. La si è costituita in giudizio eccependo CP_1 il difetto di giurisdizione, ovvero di competenza, del giudice ordinario in favore dell'arbitrato, in quanto l'art. 11 del disciplinare deferisce ad un collegio arbitrale le controversie tra la CP_1
ed il professionista cui è conferito l'incarico di progettazione per l'adeguamento delle arterie
[...] stradali di cui si discute. La difesa della ha poi eccepito il difetto di legittimazione CP_1 passiva dell'ente convenuto sia relativamente alla Strada Statale Appia (di proprietà dello Stato e gestita dall'Anas) sia per la (la cui gestione è affidata all'Astral: art. 7 LR Controparte_4
n. 12/2002). Inoltre, la ha eccepito l'avvenuto decorso del termine decennale di CP_1 prescrizione. Nel merito la difesa della ha eccepito l'infondatezza della domanda, in CP_1 quanto è stato sostenuto che non è stato stipulato alcun contratto fra la e l'ing. CP_1
(non potendo valere, a tal fine, il verbale di aggiudicazione, neppure prodotto in Parte_1 giudizio); al riguardo, parte convenuta ha richiamato la sentenza del Tribunale di Latina n. 676 del
2018, che ha deciso un caso asserito identico a quello di cui è causa, la quale richiama la giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di modalità di determinazione del compenso per le prestazioni di opera professionale in favore di una pubblica amministrazione, che deve essere
Pagina 3 espressamente determinato nel contratto a pena di sua nullità. Parimenti è stata sostenuta l'infondatezza dell'azione di indebito arricchimento, non risultando provato per la CP_1
l'ammontare del compenso asseritamente spettante all'attore. In ogni caso è stato sostenuto dalla difesa della che non risulterebbero dovuti gli interessi moratori in quanto, qualora si CP_1 ritenesse stipulato un contratto, esso sarebbe stato concluso prima dell'entrata in vigore del D, Lgs.
231/2002, ritenendosi che tale normativa non si applica all'azione di indebito arricchimento. Nella prima memoria ex art. 183 VI comma c.p.c., parte attrice ha evidenziato: 1) l'infondatezza dell'eccezione di difetto di giurisdizione o competenza del giudice ordinario, in quanto non risulta un'espressa approvazione della clausola compromissoria, contenuta all'interno della documentazione di gara predisposta in via unilaterale dall'Amministrazione; 2) l'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva, in quanto i pagamenti parziali finora intervenuti sono stati corrisposti dalla e, comunque, il D.P.C.M. 21 febbraio 2000 ha trasferito CP_1 la competenza amministrativa della Strada Statale Appia alla e, per quanto riguarda CP_1 la , in assenza di una specifica modifica contrattuale del rapporto con il Controparte_4 privato, non può sostenersi che l'art. 7 della Legge Regionale n. 12/2002 sia idoneo a far subentrare l'ASTRAL nelle posizioni giuridiche già sussistenti in capo alla;
3) l'infondatezza CP_1 dell'eccezione di prescrizione, in quanto generica e comunque, smentita dagli atti interruttivi già depositati;
4) la sussistenza di un valido vincolo contrattuale fra le parti. Il compiuto adempimento all'incarico di progettazione viene altresì sostenuto da parte attrice in base alla produzione documentale allegata alla seconda memoria istruttoria di parte attrice. Nella seconda memoria istruttoria ex art. 183 VI comma c.p.c. la ha evidenziato che, trattandosi di un credito CP_1 derivante da un incarico professionale, il termine di prescrizione ha cominciato a decorrere da quando tale incarico è stato portato a termine, ovverosia dal 3.6.2009, data di consegna da parte dell'ing. alla della progettazione definitiva delle opere commissionategli. Parte_1 CP_1
Nella terza memoria istruttoria ex art. 183 VI comma c.p.c., l'attore ha evidenziato di aver svolto ulteriori attività nel 2012, come dimostrato dal pagamento delle fatture nn. 12 e 13 del 2012 (doc.
13 e 14). Il giudice ha disposto una CTU con formulazione del seguente quesito: “esaminata la documentazione prodotta da parte attrice relativa all'asserita attività di progettazione espletata, verifichi il CTU gli atti in base ai quali si assume sia sorto il rapporto tra l'attore e la CP_1
e l'andamento di tale rapporto, esperisca il CTU, ove possibile, un tentativo di conciliazione tra le parti;
esaminata la documentazione in atti, tra cui i docc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 26, 29, 30 e 31 allegati da parte attrice, ricostruisca il CTU l'insorgenza e lo sviluppo dell'incarico di progettazione conferito dalla all'Ing. ; esaminati i CP_1 Parte_1 docc. 32, 33, 34, 35 e 36 allegati da parte attrice, verifichi la correttezza della quantificazione
Pagina 4 esposta da parte attrice in sede di citazione come riportata nel doc. 21, confermandola e se del caso rettificandola, e comunque indichi il CTU quale sia il corrispettivo dovuto all' Ing.
[...]
per la tipologia di attività espletata in rapporto alla quantità e qualità della prestazione Parte_1 professionale secondo i parametri normativi e/o tariffari di settore.”. L'elaborato peritale è stato depositato in data 10.9.2024 e il CTU è stato sentito a chiarimenti all'udienza di precisazione delle conclusioni del 25.3.2025. Nella propria comparsa conclusionale, la ha insistito per CP_1
l'accoglimento delle proprie eccezioni e commentato le risultanze della CTU, concludendo come segue: “Voglia l'adito Tribunale, disattesa ogni contraria richiesta ed eccezione, dichiarare: la carenza di legittimazione passiva al pagamento della con riferimento ad entrambe le CP_1 azioni proposte da parte attrice;
ovvero la prescrizione di entrambe le azioni proposte dall'attrice; ovvero l'infondatezza nel merito in fatto ed in diritto delle richieste di pagamento di parte attrice;
ovvero, qualora ritenga di accogliere la domanda di pagamento di parte attrice, accertare e dichiarare la condanna della al pagamento della minore somma di euro103.079,96 CP_1 che è quella dovuta in base all'applicazione corretta del tariffario allora vigente di cui alla Legge
143/1949, ovvero al pagamento di euro 489.162,62 che è la somma calcolata dal CTU applicando lo stesso tariffario ma con criteri diversi che tengono conto della progettazione definitiva e del valore dei lavori rideterminato dall' ing. quando lo ha elaborato;
progettazione definitiva e Parte_1 rideterminazione del valore dei lavori mai approvati dalla . In ogni caso, con
CP_1 detrazione degli acconti a lui già pagati dalla .”. Nella propria comparsa
CP_1 conclusionale, parte attrice ha evidenziato come la , non avendo nominato un CTP,
CP_1 sia decaduta dalla possibilità di criticare le risultanze della CTU. Sono state inoltre rassegnate le seguenti conclusioni: “Condannare la in persona del Presidente pro-tempore, al
CP_1 pagamento in favore dell'Ing. del corrispettivo calcolato in € 2.289.872,46, oltre Parte_1
IVA, Inarcassa, a titolo di corrispettivo per l'attività di progettazione resa dall'attore con riferimento all'adeguamento della SS. 7 “Appia” e all'adeguamento della S.R. 630 “Ausonia” o, in via subordinata, a titolo di indebito arricchimento ai sensi art. 2041 c.c., o nella maggiore o minore somma (con riserva d'appello) ritenuta di giustizia, oltre interessi ai tassi di mora di cui al D.Lgs. n.
231/2002 e s.m.i. (D.lgs. n. 192/2012) a far data dalla trasmissione della progettazione definitiva da parte dell'Ing. o comunque, in via subordinata (salvo gravame), dall'incardinamento della Parte_1 presente domanda ex art. 1284 comma 4 c.p.c. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”. Il
CTU Ing. ha esaminato analiticamente la documentazione prodotta dalle parti Persona_2 verificando le fonti normative e negoziali che hanno regolato il rapporto dedotto in lite, accertando l'effettivo iniziale valido radicamento del rapporto contrattuale, descrivendo il successivo andamento del rapporto intercorso tra le parti, giungendo così ad accertare le prestazioni
Pagina 5 remunerabili all'Ing. secondo due ipotesi di calcolo del compenso professionale: Parte_1 la prima secondo l'applicazione delle tariffe previste dalla Legge 2 marzo 1949 n.143, la seconda applicando le tariffe aggiornate dal DM. 4 aprile 2001. Il CTU non sono ha considerato gli importi indicati nei progetti “definitivi”, in quanto mai approvati dall' Amministrazione Regionale, ma quelli quantificati dall'ing. nei progetti “preliminari”, rispettivamente pari ad € Parte_1
57.118.136,79 per “Appia” e ad € 6.603.430,80 per “Ausonia”. Pertanto, in base all'onorario secondo la Legge 2 marzo 1949 n.143, il CTU ha quantificato il compenso liquidabile in €
489162,60 determinato prendendo come unica classe e categoria di riferimento quella per i lavori stradali indicata all'art.14 (VIa), le percentuali (tabella A) corrispondenti agli importi dei lavori stimati nei progetti preliminari, le aliquote (tabella B) relative alle attività progettuali esperite
(preliminare e definitivo come precisate dalla Legge 109/94 art. 17, comma 14-ter), l'incremento dell'onorario del 25% previsto in caso di incarichi parziali (ex. art.18), le spese a forfait in misura del 20% e la riduzione del 20% (ex Legge n°155 del 26.04.1989). In base all'onorario secondo il
DM. 4 aprile 2001, il CTU ha, poi, quantificato il compenso liquidabile in € 1.139.237,75 (Tab.7,8), determinato prendendo come unica classe e categoria di riferimento quella per i lavori stradali indicata all'art.14 (VIa), le percentuali (tabella A) corrispondenti agli importi dei lavori stimati nei progetti preliminari, le aliquote (tabella B e B1) relative alle attività progettuali esperite
(preliminare e definitivo come precisate dalla Legge 109/94 art. 17, comma 14-ter), nessun incremento dell'onorario per incarichi parziali (art.4), le spese in misura tabellare, la riduzione dell'onorario pari al 20% (ex Legge n°155 del 26.04.1989). Il CTU ha quindi precisato nella perizia depositata in atti quanto segue “La sospensione dell'incarico, a suo tempo affidato all'ing.
, riguardante entrambi gli interventi Appia” ed “Ausonia”, con spese di progettazione Parte_1
(preliminare, definitivo, esecutivo) a suo tempo autorizzate per complessivi Euro 568.102,59, non può esimere l'Amministrazione dal dovere corrispondere l'onorario relativo alle attività CP_4 progettuali effettuate dall'attore, mai contestate prima del giugno 2009, quando venivano consegnati i progetti “definitivi”. Per quanto illustrato, non disponendo lo scrivente degli specifici accordi sottoscritti tra le parti, il corrispettivo per l'attività professionale espletata è stato determinando sulla base di due distinti tariffari che portano ad onorari ben diversi, pari rispettivamente ad Euro 489.162,60 (Legge 2 marzo 1949 n.143) o Euro 1.139.237,75 (DM. 4 aprile
2001)”. In questa sede decisoria, limitatamente all'insorgenza dell'originario rapporto tra le parti in causa, si ritiene condivisibile l'assunto difensivo attoreo di cui alla comparsa di replica ex art. 190
c.p.c., secondo il quale nel caso di specie “è applicabile l'articolo 16 del regio decreto n. 2440 del
1923 in ambito di contratti stipulati dalla P.A. con il sistema dell'asta pubblica o della licitazione privata, il processo verbale di aggiudicazione definitiva equivale per ogni effetto legale al contratto
Pagina 6 (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 12.12.2023, n. 34703), come d'altronde confermato anche dalle comunicazioni intercorse tra l'Ing. e la in cui quest'ultima ha più volte dato Parte_1 CP_1 prova di ritenere sussistente un rapporto contrattuale con l'odierno attore”. Per quanto documentato da parte attrice in ordine agli atti di impulso riconducibili alla e per quanto emerso CP_1 dalla CTU espletata in ordine all'attività svolta dall' Ing. per prestazioni eseguite su Parte_1 impulso regionale e comunque non rifiutate o non contestate dalla fino a giugno CP_1
2009, si ritiene liquidabile in favore dell' Ing. il compenso quantificato dal CTU Parte_1
Ing. secondo la Legge 2 marzo 1949 n.143 e pari ad € 489.162,60, atteso che la Persona_2 disciplina tariffaria di cui al D.M. 4-4-2001 non può essere applicata ai rapporti preesistenti e già in corso alla data dell'entrata in vigore del D.M. 4-4-2001, ma soltanto ai rapporti sorti successivamente all'entrata in vigore del D.M. 4-4-2001 (nel caso di specie i rapporti tra le parti in causa risalgono agli incarichi del 5-3-2001 e del 7-3-2001). La difesa di parte attrice ha segnalato altresì quanto segue: “A seguito della positiva conclusione delle rispettive Conferenze di Servizi, con le note prot. n. 116073/2D/02 del 25.07.2003 (doc. 10) e n. 047327/2D/02 del 22.03.2004 (per
Ausonia - doc. 11), e con la nota prot. 047340/2D/02 del 22.03.2004 (per Appia - doc. 12), la autorizzava l'odierno attore ad elaborare le progettazioni definitive, autorizzandolo altresì CP_1 all'esecuzione delle indagini geognostiche necessarie ed indispensabili anche a seguito delle osservazioni svolte dagli Enti coinvolti nell'iter approvativo. In data 03.06.2009, a seguito di numerose richieste di modifica provenienti dalle amministrazioni coinvolte, l'Ing. Parte_1 consegnava all'Amministrazione Regionale entrambe le progettazioni definitive (docc. 15 e 16) senza ricevere alcuna contestazione circa la qualità della prestazione progettuale fornita. In data
23.07.2009 e 24.07.2009 l'Amministrazione, con le note del R.U.P. prot. n. 103603 (per Appia - doc. 17) e n. 103597 (doc. 18 - per Ausonia), manifestava all'Ing. l'esigenza di una Parte_1 tempestiva modifica dei termini contrattuali tramite l'approvazione di apposita variante per dare atto dei maggiori oneri derivanti dalle modifiche all'opera rese necessari per le richieste degli enti terzi. Nelle more di adozione dei suddetti atti aggiuntivi, l'odierno attore emetteva le fatture n.
12/2012 del 16.08.2012 (doc. 13 - per Appia) e 13/2012 del 16.08.2012 (doc. 14 - per Ausonia) al fine di vedersi riconosciuto il rimborso delle spese impiegate per l'espletamento delle indagini autorizzate in esito alla conclusione delle Conferenze di Servizi sui progetti preliminari. Tali fatture, tuttavia, venivano saldate solo parzialmente, atteso che l'Amministrazione corrispondeva solamente
€ 37.468,66 (a fronte dei € 44.584,91 richiesti per Appia) ed € 10.045,28 (a fronte dei € 11.943,49 richiesti per Ausonia).
3. Con nota del 07.09.2015 (doc. 19), riscontrando un evidente ritardo nella sottoscrizione degli accordi integrativi ritenuti necessari dalla stessa l'Ing. CP_1 Parte_1 sollecitava l'Amministrazione regionale che con note prot. n. 646164/GR/02/11 del 24.11.2015 (per
Pagina 7 Appia - doc. 1) e n. 46213/GR/02/11 del 28.01.2016 (per Ausonia - doc. 2) riscontrava, tramite il
RUP, dando atto della consegna della progettazione definitiva ed impegnandosi alla predisposizione di due ulteriori accordi aggiuntivi, mediante i quali si sarebbe proceduto ad una revisione dei compensi originariamente previsti per un totale di € 1.824.307,82 (oltre IVA e Inarcassa)”. Anche alla luce delle suddette deduzioni della difesa di parte attrice e della documentazione prodotta a conforto delle stesse, si devono ritenere infondate le eccezioni proposte dalla , si CP_1 deve ritenere fondata la domanda attorea di pagamento per le prestazioni eseguite dall'Ing.
nei limiti della somma di € 489.162,60 come quantificata dal CTU, oltre IVA e Inarcassa Parte_1 come per legge e nelle misure di legge, oltre interessi legali dalla data di notificazione dell'atto di citazione e sino al dì dell'effettivo soddisfo. Quanto alla clausola arbitrale, essa, per essere vincolante per tutte le parti contraenti, deve risultare espressamente concordata e non può essere unilateralmente imposta, per cui nel caso di specie, risultando inserita nei disciplinari di gara predisposti da parte committente, non può ritenersi ostativa alla giurisdizione ordinaria: sull'argomento la difesa attorea in comparsa conclusionale ha segnalato “ex multis, Corte appello
Lecce, sez. I, 18.08.2017, n. 809; Cass. Civ., Ord. n. 27764/2018 e SS.UU. n. 11529/2009”. La documentazione relativa al bando e all'aggiudicazione in riferimento agli incarichi affidati all'Ing.
, nonché le successive fasi del rapporto, le interlocuzioni tra le parti, costituiscono Parte_1 elementi che radicano la legittimazione passiva della . La difesa attorea ha anche CP_1 segnalato che “quando l'Ing. in data 5.04.2019 ha richiesto l'attivazione della procedura Parte_1 amministrativa di definizione delle controversie, la ha riscontrato la richiesta richiedendo CP_1 di attendere l'instaurazione del nuovo Comitato Regionale per i LL.PP., ritenendo tale organo competente ad esprimere il parere obbligatorio ai sensi della Legge Regionale n. 5/2002, ed ha quindi implicitamente riconosciuto la propria competenza rispetto al rapporto contrattuale in oggetto (doc. 26)”. Le spese del presente giudizio, incluse quelle di CTU, seguono il regime della prevalente soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore del
“decisum”, dei parametri aggiornati di cui al D.M. 55/2014 e dell'attività processuale in concreto espletata.
P.Q.M.
Accoglie la domanda attorea nei limiti di quanto sopra accertato in motivazione e, per l'effetto, condanna la convenuta , in persona del legale rappresentante pro-tempore, al CP_1 pagamento in favore dell'attore della somma di € 489.162,60 oltre IVA e Parte_1
Inarcassa come per legge e nelle misure di legge, oltre interessi legali dalla data di notificazione dell'atto di citazione del 30-4-2020 e fino al dì del soddisfo effettivo. Condanna la convenuta
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese di CTU CP_1
Pagina 8 come liquidate nel corso del presente giudizio, e, quindi, al rimborso in favore di Parte_1 di quanto da quest'ultimo sia stato versato al CTU a titolo di acconto. Condanna la convenuta
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore dell'attore CP_1
delle spese del presente giudizio liquidate in € 1713,00 per esborsi ed in € Parte_1
12.500,00 per compensi di avvocato, oltre CPA ed IVA come per legge e nelle misure di legge e rimborso spese generali ex D.M. 55/2014.
Roma, 10-10-2025 Il giudice
Dott. Pietro Persico
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro Persico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 23736/2020 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Roma, Via Parte_1 C.F._1
Giunio Bazzoni n. 3, presso lo studio degli Avv.ti Andrea Accardo e Claudia Simonetti, che lo rappresentano e difendono come per mandato in atti -
ATTORE contro
(C.F. ), in persona del Presidente pro tempore della CP_1 P.IVA_1 [...]
elettivamente domiciliata in Roma, Via Marcantonio Colonna n. 27 presso gli uffici CP_2 dell'Avvocatura regionale, che la rappresenta e difende in persona dell'Avv. Andrea Ferraguto in virtù di procura generale alle liti per atto Notar Dott. Prof. , Persona_1 CP_3 rep. n. 69433, del 20 marzo 2013 -
CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 30.4.2020, ha convenuto nel Parte_1 presente giudizio civile la al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “voglia CP_1
l'On. Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento della domanda attorea:
“Condannare la in persona del Presidente pro-tempore, al pagamento in favore CP_1 dell'Ing. del corrispettivo calcolato in € 1.824.307,82, oltre IVA, Inarcassa, a Parte_1
Pagina 1 titolo di corrispettivo per l'attività di progettazione resa dall'attore con riferimento all'adeguamento della SS. 7 “Appia” e all'adeguamento della S.R. 630 “Ausonia” o, in via subordinata, a titolo di indebito arricchimento ai sensi art. 2041 c.c., o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi ai tassi di mora di cui al D.Lgs. n. 192/2012. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”. A seguito del differimento della prima udienza ai sensi dell'art. 168 bis comma V c.p.c. per il 24.2.2021, la si è tempestivamente costituita in data 1.2.2021, rassegnando le CP_1 seguenti conclusioni: “Voglia l'adito Tribunale, disattesa ogni contraria richiesta ed eccezione, dichiarare: il difetto di giurisdizione o di competenza del giudice ordinario in favore dell'arbitrato; ovvero la carenza di legittimazione passiva al pagamento della con riferimento ad CP_1 entrambe le azioni proposte da parte attrice;
ovvero la prescrizione di entrambe le azioni proposte dall'attrice; ovvero l'infondatezza nel merito in fatto ed in diritto delle richieste di pagamento di parte attrice.”. Successivamente il Giudice ha assegnato alle parti alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. con decorrenza dall'1.5.2021. Nella prima memoria istruttoria parte attrice ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate, mentre la convenuta non ha proceduto al deposito della predetta memoria. A seguito della sostituzione del Giudice dott.ssa Imposimato con il Giudice dott. Persico, a scioglimento della riserva assunta in data 22.3.2023, è stato disposto che si procedesse con una consulenza tecnica d'ufficio, con nomina, a tal fine, dell'ing.
[...]
e fissazione dell'udienza del 13.12.2023 per il conferimento del relativo incarico. Per_2
Successivamente ad alcuni rinvii necessitati anche dall'esigenza di sentire il CTU a chiarimenti, la causa è stata infine trattenuta in decisione all'udienza del 25.3.2025, con concessione dei termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e successive repliche (60+20 gg.).
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'ing. ha agito contro la al fine di ottenere la condanna della Parte_1 CP_1 stessa al pagamento della somma di € 1.824.307,82, quale compenso asserito spettante all'attore per l'attività di progettazione svolta per conto della relativamente all'adeguamento di due CP_1 arterie stradali: la Strada Statale n. 7 “Appia” e la Strada Regionale 630 “Ausonia”. I relativi incarichi sono stati rispettivamente affidati con Determinazione n. 389 del 05.03.2001 e con
Determinazione n. 403 del 07.03.2001. Il predetto importo è stato richiesto in base all'art. 7 di entrambi i disciplinari di gara (doc. 3 e 4 in produzione attorea) e sulla scorta del fatto che il valore di entrambe le opere progettate è aumentato nel corso dell'esecuzione del rapporto (da €
30.987.413,95 a € 85.395.035,01 per la Strada Statale n. 7 “Appia” e da € 2.582,284,50 a €
14.503.214,88 per la Strada Regionale 630 “Ausonia”). La difesa attorea ha evidenziato che, proprio alla luce dell'aumento dei costi relativi agli oneri di progettazione, la stessa
Amministrazione regionale, con le note del R.U.P. prot. n. 103603 del 23.07.2009 (per Appia) (doc.
Pagina 2 17) e n. 103597 del 24.07.2009 (doc. 18) (per Ausonia), aveva manifestato all'ing. Parte_1
l'esigenza di una modifica dei termini contrattuali e il RUP si era reso disponibile alla predisposizione di due accordi aggiuntivi, mediante i quali, in base a quanto prospettato da parte attrice, veniva riconosciuto un compenso di € 1.824.307,82 oltre IVA e Inarcassa. In seguito, tuttavia, vi sarebbe stato ritardo nella sottoscrizione dei predetti accordi integrativi e, secondo la narrazione attorea, nonostante la disponibilità a un accordo transattivo manifestata dalla CP_1
(doc. 20), la disponibilità ad accettare una minor somma (doc. 21, 22, 23 e 24) e le diffide inoltrate dall'ing (doc. 25 e 28), il compenso di cui si discute non veniva corrisposto. In diritto la Parte_1 difesa attorea ha evidenziato la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, poiché, sebbene l'art. 11 di entrambi i Disciplinari di gara prevedesse che, qualora non fosse stato possibile definire la controversia in via amministrativa, la stessa avrebbe potuto essere deferita ad un
Collegio Arbitrale, detta clausola, secondo la difesa attorea, non può trovare applicazione, attesa la mancata accettazione espressa di una simile previsione e soprattutto per la mancata sottoscrizione dei medesimi documenti. Inoltre, sostenuta l'applicabilità dell'art. 16 comma 4 del regio decreto 18 novembre 1923 del 2440, (“I processi verbali di aggiudicazione definitiva, in seguito ad incanti pubblici o a private licitazioni, equivalgono per ogni legale effetto al contratto”), parte attrice ha ribadito il diritto dell'ing. a ricevere i compensi previsti per le prestazioni rese, Parte_1 asserendosi che quest'ultimo deve provare, al riguardo, unicamente la sussistenza di un vincolo contrattuale. In via subordinata, l'importo di compenso quantificato in citazione viene richiesto dall'attore anche ai sensi dell'art. 2041 c.c.. La si è costituita in giudizio eccependo CP_1 il difetto di giurisdizione, ovvero di competenza, del giudice ordinario in favore dell'arbitrato, in quanto l'art. 11 del disciplinare deferisce ad un collegio arbitrale le controversie tra la CP_1
ed il professionista cui è conferito l'incarico di progettazione per l'adeguamento delle arterie
[...] stradali di cui si discute. La difesa della ha poi eccepito il difetto di legittimazione CP_1 passiva dell'ente convenuto sia relativamente alla Strada Statale Appia (di proprietà dello Stato e gestita dall'Anas) sia per la (la cui gestione è affidata all'Astral: art. 7 LR Controparte_4
n. 12/2002). Inoltre, la ha eccepito l'avvenuto decorso del termine decennale di CP_1 prescrizione. Nel merito la difesa della ha eccepito l'infondatezza della domanda, in CP_1 quanto è stato sostenuto che non è stato stipulato alcun contratto fra la e l'ing. CP_1
(non potendo valere, a tal fine, il verbale di aggiudicazione, neppure prodotto in Parte_1 giudizio); al riguardo, parte convenuta ha richiamato la sentenza del Tribunale di Latina n. 676 del
2018, che ha deciso un caso asserito identico a quello di cui è causa, la quale richiama la giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di modalità di determinazione del compenso per le prestazioni di opera professionale in favore di una pubblica amministrazione, che deve essere
Pagina 3 espressamente determinato nel contratto a pena di sua nullità. Parimenti è stata sostenuta l'infondatezza dell'azione di indebito arricchimento, non risultando provato per la CP_1
l'ammontare del compenso asseritamente spettante all'attore. In ogni caso è stato sostenuto dalla difesa della che non risulterebbero dovuti gli interessi moratori in quanto, qualora si CP_1 ritenesse stipulato un contratto, esso sarebbe stato concluso prima dell'entrata in vigore del D, Lgs.
231/2002, ritenendosi che tale normativa non si applica all'azione di indebito arricchimento. Nella prima memoria ex art. 183 VI comma c.p.c., parte attrice ha evidenziato: 1) l'infondatezza dell'eccezione di difetto di giurisdizione o competenza del giudice ordinario, in quanto non risulta un'espressa approvazione della clausola compromissoria, contenuta all'interno della documentazione di gara predisposta in via unilaterale dall'Amministrazione; 2) l'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva, in quanto i pagamenti parziali finora intervenuti sono stati corrisposti dalla e, comunque, il D.P.C.M. 21 febbraio 2000 ha trasferito CP_1 la competenza amministrativa della Strada Statale Appia alla e, per quanto riguarda CP_1 la , in assenza di una specifica modifica contrattuale del rapporto con il Controparte_4 privato, non può sostenersi che l'art. 7 della Legge Regionale n. 12/2002 sia idoneo a far subentrare l'ASTRAL nelle posizioni giuridiche già sussistenti in capo alla;
3) l'infondatezza CP_1 dell'eccezione di prescrizione, in quanto generica e comunque, smentita dagli atti interruttivi già depositati;
4) la sussistenza di un valido vincolo contrattuale fra le parti. Il compiuto adempimento all'incarico di progettazione viene altresì sostenuto da parte attrice in base alla produzione documentale allegata alla seconda memoria istruttoria di parte attrice. Nella seconda memoria istruttoria ex art. 183 VI comma c.p.c. la ha evidenziato che, trattandosi di un credito CP_1 derivante da un incarico professionale, il termine di prescrizione ha cominciato a decorrere da quando tale incarico è stato portato a termine, ovverosia dal 3.6.2009, data di consegna da parte dell'ing. alla della progettazione definitiva delle opere commissionategli. Parte_1 CP_1
Nella terza memoria istruttoria ex art. 183 VI comma c.p.c., l'attore ha evidenziato di aver svolto ulteriori attività nel 2012, come dimostrato dal pagamento delle fatture nn. 12 e 13 del 2012 (doc.
13 e 14). Il giudice ha disposto una CTU con formulazione del seguente quesito: “esaminata la documentazione prodotta da parte attrice relativa all'asserita attività di progettazione espletata, verifichi il CTU gli atti in base ai quali si assume sia sorto il rapporto tra l'attore e la CP_1
e l'andamento di tale rapporto, esperisca il CTU, ove possibile, un tentativo di conciliazione tra le parti;
esaminata la documentazione in atti, tra cui i docc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 26, 29, 30 e 31 allegati da parte attrice, ricostruisca il CTU l'insorgenza e lo sviluppo dell'incarico di progettazione conferito dalla all'Ing. ; esaminati i CP_1 Parte_1 docc. 32, 33, 34, 35 e 36 allegati da parte attrice, verifichi la correttezza della quantificazione
Pagina 4 esposta da parte attrice in sede di citazione come riportata nel doc. 21, confermandola e se del caso rettificandola, e comunque indichi il CTU quale sia il corrispettivo dovuto all' Ing.
[...]
per la tipologia di attività espletata in rapporto alla quantità e qualità della prestazione Parte_1 professionale secondo i parametri normativi e/o tariffari di settore.”. L'elaborato peritale è stato depositato in data 10.9.2024 e il CTU è stato sentito a chiarimenti all'udienza di precisazione delle conclusioni del 25.3.2025. Nella propria comparsa conclusionale, la ha insistito per CP_1
l'accoglimento delle proprie eccezioni e commentato le risultanze della CTU, concludendo come segue: “Voglia l'adito Tribunale, disattesa ogni contraria richiesta ed eccezione, dichiarare: la carenza di legittimazione passiva al pagamento della con riferimento ad entrambe le CP_1 azioni proposte da parte attrice;
ovvero la prescrizione di entrambe le azioni proposte dall'attrice; ovvero l'infondatezza nel merito in fatto ed in diritto delle richieste di pagamento di parte attrice;
ovvero, qualora ritenga di accogliere la domanda di pagamento di parte attrice, accertare e dichiarare la condanna della al pagamento della minore somma di euro103.079,96 CP_1 che è quella dovuta in base all'applicazione corretta del tariffario allora vigente di cui alla Legge
143/1949, ovvero al pagamento di euro 489.162,62 che è la somma calcolata dal CTU applicando lo stesso tariffario ma con criteri diversi che tengono conto della progettazione definitiva e del valore dei lavori rideterminato dall' ing. quando lo ha elaborato;
progettazione definitiva e Parte_1 rideterminazione del valore dei lavori mai approvati dalla . In ogni caso, con
CP_1 detrazione degli acconti a lui già pagati dalla .”. Nella propria comparsa
CP_1 conclusionale, parte attrice ha evidenziato come la , non avendo nominato un CTP,
CP_1 sia decaduta dalla possibilità di criticare le risultanze della CTU. Sono state inoltre rassegnate le seguenti conclusioni: “Condannare la in persona del Presidente pro-tempore, al
CP_1 pagamento in favore dell'Ing. del corrispettivo calcolato in € 2.289.872,46, oltre Parte_1
IVA, Inarcassa, a titolo di corrispettivo per l'attività di progettazione resa dall'attore con riferimento all'adeguamento della SS. 7 “Appia” e all'adeguamento della S.R. 630 “Ausonia” o, in via subordinata, a titolo di indebito arricchimento ai sensi art. 2041 c.c., o nella maggiore o minore somma (con riserva d'appello) ritenuta di giustizia, oltre interessi ai tassi di mora di cui al D.Lgs. n.
231/2002 e s.m.i. (D.lgs. n. 192/2012) a far data dalla trasmissione della progettazione definitiva da parte dell'Ing. o comunque, in via subordinata (salvo gravame), dall'incardinamento della Parte_1 presente domanda ex art. 1284 comma 4 c.p.c. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”. Il
CTU Ing. ha esaminato analiticamente la documentazione prodotta dalle parti Persona_2 verificando le fonti normative e negoziali che hanno regolato il rapporto dedotto in lite, accertando l'effettivo iniziale valido radicamento del rapporto contrattuale, descrivendo il successivo andamento del rapporto intercorso tra le parti, giungendo così ad accertare le prestazioni
Pagina 5 remunerabili all'Ing. secondo due ipotesi di calcolo del compenso professionale: Parte_1 la prima secondo l'applicazione delle tariffe previste dalla Legge 2 marzo 1949 n.143, la seconda applicando le tariffe aggiornate dal DM. 4 aprile 2001. Il CTU non sono ha considerato gli importi indicati nei progetti “definitivi”, in quanto mai approvati dall' Amministrazione Regionale, ma quelli quantificati dall'ing. nei progetti “preliminari”, rispettivamente pari ad € Parte_1
57.118.136,79 per “Appia” e ad € 6.603.430,80 per “Ausonia”. Pertanto, in base all'onorario secondo la Legge 2 marzo 1949 n.143, il CTU ha quantificato il compenso liquidabile in €
489162,60 determinato prendendo come unica classe e categoria di riferimento quella per i lavori stradali indicata all'art.14 (VIa), le percentuali (tabella A) corrispondenti agli importi dei lavori stimati nei progetti preliminari, le aliquote (tabella B) relative alle attività progettuali esperite
(preliminare e definitivo come precisate dalla Legge 109/94 art. 17, comma 14-ter), l'incremento dell'onorario del 25% previsto in caso di incarichi parziali (ex. art.18), le spese a forfait in misura del 20% e la riduzione del 20% (ex Legge n°155 del 26.04.1989). In base all'onorario secondo il
DM. 4 aprile 2001, il CTU ha, poi, quantificato il compenso liquidabile in € 1.139.237,75 (Tab.7,8), determinato prendendo come unica classe e categoria di riferimento quella per i lavori stradali indicata all'art.14 (VIa), le percentuali (tabella A) corrispondenti agli importi dei lavori stimati nei progetti preliminari, le aliquote (tabella B e B1) relative alle attività progettuali esperite
(preliminare e definitivo come precisate dalla Legge 109/94 art. 17, comma 14-ter), nessun incremento dell'onorario per incarichi parziali (art.4), le spese in misura tabellare, la riduzione dell'onorario pari al 20% (ex Legge n°155 del 26.04.1989). Il CTU ha quindi precisato nella perizia depositata in atti quanto segue “La sospensione dell'incarico, a suo tempo affidato all'ing.
, riguardante entrambi gli interventi Appia” ed “Ausonia”, con spese di progettazione Parte_1
(preliminare, definitivo, esecutivo) a suo tempo autorizzate per complessivi Euro 568.102,59, non può esimere l'Amministrazione dal dovere corrispondere l'onorario relativo alle attività CP_4 progettuali effettuate dall'attore, mai contestate prima del giugno 2009, quando venivano consegnati i progetti “definitivi”. Per quanto illustrato, non disponendo lo scrivente degli specifici accordi sottoscritti tra le parti, il corrispettivo per l'attività professionale espletata è stato determinando sulla base di due distinti tariffari che portano ad onorari ben diversi, pari rispettivamente ad Euro 489.162,60 (Legge 2 marzo 1949 n.143) o Euro 1.139.237,75 (DM. 4 aprile
2001)”. In questa sede decisoria, limitatamente all'insorgenza dell'originario rapporto tra le parti in causa, si ritiene condivisibile l'assunto difensivo attoreo di cui alla comparsa di replica ex art. 190
c.p.c., secondo il quale nel caso di specie “è applicabile l'articolo 16 del regio decreto n. 2440 del
1923 in ambito di contratti stipulati dalla P.A. con il sistema dell'asta pubblica o della licitazione privata, il processo verbale di aggiudicazione definitiva equivale per ogni effetto legale al contratto
Pagina 6 (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 12.12.2023, n. 34703), come d'altronde confermato anche dalle comunicazioni intercorse tra l'Ing. e la in cui quest'ultima ha più volte dato Parte_1 CP_1 prova di ritenere sussistente un rapporto contrattuale con l'odierno attore”. Per quanto documentato da parte attrice in ordine agli atti di impulso riconducibili alla e per quanto emerso CP_1 dalla CTU espletata in ordine all'attività svolta dall' Ing. per prestazioni eseguite su Parte_1 impulso regionale e comunque non rifiutate o non contestate dalla fino a giugno CP_1
2009, si ritiene liquidabile in favore dell' Ing. il compenso quantificato dal CTU Parte_1
Ing. secondo la Legge 2 marzo 1949 n.143 e pari ad € 489.162,60, atteso che la Persona_2 disciplina tariffaria di cui al D.M. 4-4-2001 non può essere applicata ai rapporti preesistenti e già in corso alla data dell'entrata in vigore del D.M. 4-4-2001, ma soltanto ai rapporti sorti successivamente all'entrata in vigore del D.M. 4-4-2001 (nel caso di specie i rapporti tra le parti in causa risalgono agli incarichi del 5-3-2001 e del 7-3-2001). La difesa di parte attrice ha segnalato altresì quanto segue: “A seguito della positiva conclusione delle rispettive Conferenze di Servizi, con le note prot. n. 116073/2D/02 del 25.07.2003 (doc. 10) e n. 047327/2D/02 del 22.03.2004 (per
Ausonia - doc. 11), e con la nota prot. 047340/2D/02 del 22.03.2004 (per Appia - doc. 12), la autorizzava l'odierno attore ad elaborare le progettazioni definitive, autorizzandolo altresì CP_1 all'esecuzione delle indagini geognostiche necessarie ed indispensabili anche a seguito delle osservazioni svolte dagli Enti coinvolti nell'iter approvativo. In data 03.06.2009, a seguito di numerose richieste di modifica provenienti dalle amministrazioni coinvolte, l'Ing. Parte_1 consegnava all'Amministrazione Regionale entrambe le progettazioni definitive (docc. 15 e 16) senza ricevere alcuna contestazione circa la qualità della prestazione progettuale fornita. In data
23.07.2009 e 24.07.2009 l'Amministrazione, con le note del R.U.P. prot. n. 103603 (per Appia - doc. 17) e n. 103597 (doc. 18 - per Ausonia), manifestava all'Ing. l'esigenza di una Parte_1 tempestiva modifica dei termini contrattuali tramite l'approvazione di apposita variante per dare atto dei maggiori oneri derivanti dalle modifiche all'opera rese necessari per le richieste degli enti terzi. Nelle more di adozione dei suddetti atti aggiuntivi, l'odierno attore emetteva le fatture n.
12/2012 del 16.08.2012 (doc. 13 - per Appia) e 13/2012 del 16.08.2012 (doc. 14 - per Ausonia) al fine di vedersi riconosciuto il rimborso delle spese impiegate per l'espletamento delle indagini autorizzate in esito alla conclusione delle Conferenze di Servizi sui progetti preliminari. Tali fatture, tuttavia, venivano saldate solo parzialmente, atteso che l'Amministrazione corrispondeva solamente
€ 37.468,66 (a fronte dei € 44.584,91 richiesti per Appia) ed € 10.045,28 (a fronte dei € 11.943,49 richiesti per Ausonia).
3. Con nota del 07.09.2015 (doc. 19), riscontrando un evidente ritardo nella sottoscrizione degli accordi integrativi ritenuti necessari dalla stessa l'Ing. CP_1 Parte_1 sollecitava l'Amministrazione regionale che con note prot. n. 646164/GR/02/11 del 24.11.2015 (per
Pagina 7 Appia - doc. 1) e n. 46213/GR/02/11 del 28.01.2016 (per Ausonia - doc. 2) riscontrava, tramite il
RUP, dando atto della consegna della progettazione definitiva ed impegnandosi alla predisposizione di due ulteriori accordi aggiuntivi, mediante i quali si sarebbe proceduto ad una revisione dei compensi originariamente previsti per un totale di € 1.824.307,82 (oltre IVA e Inarcassa)”. Anche alla luce delle suddette deduzioni della difesa di parte attrice e della documentazione prodotta a conforto delle stesse, si devono ritenere infondate le eccezioni proposte dalla , si CP_1 deve ritenere fondata la domanda attorea di pagamento per le prestazioni eseguite dall'Ing.
nei limiti della somma di € 489.162,60 come quantificata dal CTU, oltre IVA e Inarcassa Parte_1 come per legge e nelle misure di legge, oltre interessi legali dalla data di notificazione dell'atto di citazione e sino al dì dell'effettivo soddisfo. Quanto alla clausola arbitrale, essa, per essere vincolante per tutte le parti contraenti, deve risultare espressamente concordata e non può essere unilateralmente imposta, per cui nel caso di specie, risultando inserita nei disciplinari di gara predisposti da parte committente, non può ritenersi ostativa alla giurisdizione ordinaria: sull'argomento la difesa attorea in comparsa conclusionale ha segnalato “ex multis, Corte appello
Lecce, sez. I, 18.08.2017, n. 809; Cass. Civ., Ord. n. 27764/2018 e SS.UU. n. 11529/2009”. La documentazione relativa al bando e all'aggiudicazione in riferimento agli incarichi affidati all'Ing.
, nonché le successive fasi del rapporto, le interlocuzioni tra le parti, costituiscono Parte_1 elementi che radicano la legittimazione passiva della . La difesa attorea ha anche CP_1 segnalato che “quando l'Ing. in data 5.04.2019 ha richiesto l'attivazione della procedura Parte_1 amministrativa di definizione delle controversie, la ha riscontrato la richiesta richiedendo CP_1 di attendere l'instaurazione del nuovo Comitato Regionale per i LL.PP., ritenendo tale organo competente ad esprimere il parere obbligatorio ai sensi della Legge Regionale n. 5/2002, ed ha quindi implicitamente riconosciuto la propria competenza rispetto al rapporto contrattuale in oggetto (doc. 26)”. Le spese del presente giudizio, incluse quelle di CTU, seguono il regime della prevalente soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore del
“decisum”, dei parametri aggiornati di cui al D.M. 55/2014 e dell'attività processuale in concreto espletata.
P.Q.M.
Accoglie la domanda attorea nei limiti di quanto sopra accertato in motivazione e, per l'effetto, condanna la convenuta , in persona del legale rappresentante pro-tempore, al CP_1 pagamento in favore dell'attore della somma di € 489.162,60 oltre IVA e Parte_1
Inarcassa come per legge e nelle misure di legge, oltre interessi legali dalla data di notificazione dell'atto di citazione del 30-4-2020 e fino al dì del soddisfo effettivo. Condanna la convenuta
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese di CTU CP_1
Pagina 8 come liquidate nel corso del presente giudizio, e, quindi, al rimborso in favore di Parte_1 di quanto da quest'ultimo sia stato versato al CTU a titolo di acconto. Condanna la convenuta
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore dell'attore CP_1
delle spese del presente giudizio liquidate in € 1713,00 per esborsi ed in € Parte_1
12.500,00 per compensi di avvocato, oltre CPA ed IVA come per legge e nelle misure di legge e rimborso spese generali ex D.M. 55/2014.
Roma, 10-10-2025 Il giudice
Dott. Pietro Persico
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