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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 28/08/2025, n. 1061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1061 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 773/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Anna Bora Consigliere
Dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile in grado d'appello iscritto al n. R.G. 773/2023
Promosso da
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Fabio Pierdominici e Andreina
Marzoli
APPELLANTE
Nei confronti di
(C.F.: ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Rosella Gaeta e Giuseppe Gaeta
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Macerata n.
653/2023 del 29/07/2023, pubblicata il 31/07/2023, R.G. n.
3114/2020
CONCLUSIONI
Parte appellante, con note scritte di precisazione delle conclusioni ex art. 127-ter c.p.c. depositate il 09/05/2025, ha concluso come da atto di appello: «Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Ancona, per quanto in narrativa, in riforma dell'appellata sentenza del Tribunale di Macerata
n. 3114/2020 del 29/07/2023, dichiarare che di , Parte_1 cod. fisc. , nato a [...] il [...], è divenuto C.F._1 proprietario, in forza di usucapione ordinaria ventennale, dei seguenti immobili: rudere sito a Valfornace, Loc. Pievebovigliana, distinto al NCT del
Comune di Pievebovigliana al Foglio 2 particella n. 272 (fabb. diruto), terreni distinti al Foglio 2 particella 265 (pasc. cesp. Classe U) e particella 264 (semin. arbor. classe 3)».
Parte appellata ha concluso come da comparsa di costituzione e risposta depositata il 20/12/2023: «Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, rigettare l'atto di appello proposto avverso la sentenza n.653/2023 del Tribunale di
Macerata (erroneamente più volte indicata dall'appellante come la
n.3114/2020), confermando la stessa in ogni sua parte, per essere infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio».
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Macerata, con sentenza pubblicata il 31/07/2023, rigettava la domanda promossa da volta Parte_1 all'accertamento dell'acquisto per usucapione della proprietà di un rudere sito in Valfornace di GL (distinto al Catasto Terreni del Comune di Pievebovigliana al Foglio n. 2, Particella n. 272) e dei frustoli di terreno ad esso adiacenti (Particelle nn. 264 e 265), immobili catastalmente intestati a (nudo proprietario) e Controparte_1
(usufruttuaria, deceduta in data 12/01/1992), con Persona_1 condanna dell'attore alla refusione delle spese di lite.
ha proposto appello avverso la suddetta pronuncia, Parte_1 articolando i motivi di gravame esaminati nel proseguo. Con comparsa di costituzione e risposta del 20/12/2023, si è costituito nel procedimento d'appello chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello siccome infondato e l'integrale conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese e compensi del secondo grado di giudizio.
Preso atto delle conclusioni rassegnate dalle parti evidenziate in epigrafe, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione il 10/07/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I.) Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata laddove non considera provato il maturato acquisto per usucapione della proprietà del compendio immobiliare oggetto di causa.
Parte appellante rileva come il convenuto, costituendosi nel primo grado di giudizio, non abbia contestato il possesso ultraventennale dell'attore sul bene, limitandosi ad eccepire il compimento di atti asseritamente interruttivi, inidonei, tuttavia, ad impedire l'acquisto per usucapione.
Nel dettaglio, l'appellante ritiene che le richieste di acquisto da lui stesso avanzate, gli episodici atti di contestazione della sorella del
(tra cui l'apposizione di nastri di delimitazione sull'area) ed il CP_1 posizionamento di travi di risulta dalla demolizione dell'immobile, non possano escludere il maturarsi del ventennio per l'usucapione dei beni immobili de quibus.
Nell'atto d'impugnazione, inoltre, si osserva come il convenuto, in sede d'interrogatorio formale, abbia ammesso di essersi recato sui luoghi di causa soltanto sporadicamente (2 o 3 volte negli ultimi 20 anni), per compiervi atti sostanzialmente inidonei ad influire sul pacifico esercizio del possesso da parte del si evidenzia, altresì, che il Parte_1 ha riconosciuto che il aveva recintato la zona sette CP_1 Parte_1 anni prima, confermando così il possesso ultraventennale dell'attore sugli immobili de quibus . 2.) Con il secondo motivo d'appello, il lamenta vizi Parte_1 nella ricostruzione fattuale operata dal Tribunale, con violazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. e violazione / difetto di applicazione del disposto di cui all'art. 1167 c.c., ritenendo che le privazioni infra-annuali del possesso, subìte in conseguenza delle attività oppositive del e dei suoi familiari, siano inidonee ad CP_1 interrompere il decorso del tempo utile per l'usucapione.
Parte appellante ribadisce che le richieste di acquisto provenienti dal possono, tutt'al più, dimostrare la continua relazione dello Parte_1 stesso con il compendio immobiliare, posto che i erano CP_1 raramente presenti nei luoghi di causa e, tornandovi, compivano atti inidonei a privare il del possesso dei beni. Parte_1
I.1.) L'appello è infondato ed immeritevole di accoglimento.
In considerazione della natura delle censure promosse dall'appellante, esse possono essere trattate congiuntamente.
Preliminarmente, va osservato che, contrariamente a quanto affermato da parte attrice-appellante, il ha tempestivamente CP_1 contestato il maturato acquisto per usucapione degli immobili de quibus da parte del sin dal primo atto difensivo utile, Parte_1 eccependo il compimento di atti volti a riaffermare il proprio diritto di proprietà: «Il anche a mezzo delle sorelle, Controparte_1
ed , ha sempre ricevuto da parte del Parte_2 Per_2 Parte_1
, continuativamente e fino al mese di settembre 2020,
[...] proposte di acquisto del rudere e dell'area adiacente, proposte sempre rifiutate in quanto il non intende alienare gli immobili di sua CP_1 proprietà.-
(…) nell'immobile che si intende usucapire, sono stati depositati dei travi ed altri oggetti provenienti dalla ristrutturazione del più grande detto immobile.(immobile adiacente a quello di cui trattasi di proprietà del Gruppo Marchetti – ndr)- La sorella del , a nome , ha molte volte Controparte_1 Per_2 fatto accessi in loco provvedendo anche a recintare più volte, con nastro rosso e bianco, l'area da usucapire ad evitare intrusioni ed ingressi di estranei, il tutto su espresso incarico del fratello .- CP_1
L'ultima delimitazione dalla stessa apposta risale a tempi recenti (…)
La sig.ra , accedendo per altri lavori sulla proprietà Per_2
ha invitato più volte il a rimuovere materiali di CP_1 Parte_1 sua proprietà accatastati davanti le particelle del fratello .-» CP_1
(vds. pagg. 2-4, comparsa di costituzione e risposta del CP_1
05/03/2021).
I.2.) Ciò premesso, va osservato che le emergenze istruttorie del caso non consentono di ritenere assolto l'onere probatorio in merito all'avvenuto acquisto per usucapione del compendio immobiliare in oggetto.
In primis, il possesso continuativo vantato dall'appellante non risulta adeguatamente circostanziato nel tempo, essendo piuttosto affermato genericamente: in particolare, non viene indicata la data e/o l'evento da cui il possesso avrebbe avuto origine («l'attore gode e possiede pacificamente, pubblicamente ed ininterrottamente da oltre venti anni, con atteggiamento e intento simili all'esercizio della piena proprietà (…) Da molto più di venti anni ha provveduto a recintarli, a compiere opere provvisionali e ad utilizzarli secondo le necessità e possibilità», vds. pag. 1, atto di citazione del 11/11/2020), né tale dato può evincersi dagli atti o dai riscontri documentali.
In secondo luogo, dalle dichiarazioni raccolte in fase istruttoria
(esame testi e interrogatorio del convenuto) risulta che il Parte_1 ha avanzato negli anni delle proposte di acquisto degli immobili oggetto di causa.
Tale circostanza è stata confermata dal teste Testimone_1
(sorella dell'appellato) che, sentita sul primo capitolo di prova della memoria istruttoria di parte convenuta («Vero che in svariate occasioni e specificamente quando la sig.ra si recava nei Testimone_1 luoghi per cui è causa, l'ultima nel novembre 2020, il Parte_1 reiterava richiesta di acquisto degli immobili da usucapire di proprietà del fratello »), ha affermato: «sì è vero. Mi Controparte_1 chiedeva se mio fratello gli vendeva gli immobili e io rispondevo che mio fratello non era intenzione a vendere. Mi ha telefonato più volte»
(vds. verbale d'udienza del 25/02/2022, Tribunale di Macerata, R.G. n.
3114/2020).
Successivamente (ulteriore sorella del convenuto) Testimone_2 ha reso dichiarazioni testimoniali dal tenore analogo: «è vero, mia sorella mi comunicò telefonicamente questa richiesta e poi Per_2 parlò con mio fratello il quale disse che non era intenzionato a vendere;
ho sentito personalmente mio fratello dire questo (…) alla mia diretta presenza c'era mio fratello, venne avanzata l'ennesima proposta di acquisto da e dalla moglie e mio fratello rispose Persona_3 che non era intenzionato a vendere» (vds. risposte ai capitoli 1 e 5, verbale d'udienza del 22/06/2022).
Lo stesso attore, del resto, ha ammesso di aver effettuato negli anni delle proposte di acquisto degli immobili: «L'attore Parte_1 tiene a precisare che in passato effettuò delle richieste di acquisto o perché non erano ancora trascorsi i venti anni di possesso ad usucapionem (che però stavano trascorrendo e trascorsero) o, successivamente, per attuare un passaggio più rapido rispetto alla declaratoria di usucapione (visto anche lo scarso valore dei beni) malgrado l'avvenuta maturazione dell'acquisto in forza di tale titolo»
(vds. II memoria istruttoria , sostenendo, altresì, che esse Parte_1
«(…) lungi dal palesare una desistenza dal possesso, al contrario erano la dimostrazione della continua relazione del con i beni de Parte_1 quibus» (pag. 5, atto d'appello).
Deve ritenersi che il riconoscimento del diritto di proprietà altrui, insito implicitamente nelle plurime richieste d'acquisto formulate nel tempo, sia già di per sé idoneo ad escludere la continuità del possesso
“uti dominus” ultraventennale.
La Suprema Corte, infatti, ha recentemente enucleato il seguente principio di diritto: «(…) In tema di usucapione, ai sensi del'art.1165 cod. civ. in relazione all'art. 2944 cod. civ., il riconoscimento del diritto altrui da parte del possessore, quale atto incompatibile con la volontà di godere il bene uti dominus, interrompe il termine utile per
l'usucapione (Nella specie è stata confermata la sentenza impugnata che, nell'escludere l'animus possidendi da parte del possessore, aveva rilevato che il medesimo aveva trattato l'acquisto della proprietà del bene, così manifestando non solo di essere a conoscenza dell'appartenenza del bene ad altri, ma anche di riconoscere l'altrui proprietà) (Sez. 2, Sentenza n. 25250 del 29/11/2006, Rv. 593763 -
01)» (cfr. Cass. civ. Sez. II, sentenza n. 5920 del 06/03/2025).
I.3.) Non sono di per sé sufficienti a provare l'acquisto per usucapione le dichiarazioni del teste , in quanto Testimone_3 generiche e non sufficientemente circostanziate nel tempo: «posso dire che la casa e il terreno sono stati sempre chiusi e cioè recintati, penso che il recinto l'ha fatto perché ci vedevo sempre il Parte_1 Parte_1
e la sua famiglia (…) è quaranta anni che lo conosco e ho Parte_1 visto sempre che ci teneva le galline, i cani e cioè animali da cortile (…) una parte del rudere adiacente al garage di non è caduta e Parte_1 da quarant'anni ci teneva attrezzature da lavoro. Ci sono Parte_1 andato anche io a prendere qualche attrezzo (…) Io col covid è circa due anni che non vado in quei luoghi» (vds. verbale udienza
25/02/2022 cit.).
Le suddette dichiarazioni e gli ulteriori elementi istruttori raccolti non provano che il abbia goduto degli immobili in modo Parte_1 esclusivo, con privazione ai terzi della possibilità di goderne (“ius excludendi alios”). A ben vedere, infatti, non vi è prova che il per il Parte_1 tempo utile ad usucapire, abbia recintato l'area oggetto di causa, precludendone l'accesso ad altri.
Ciò è stato contestato anzitutto dal che, in sede CP_1
d'interrogatorio, pur confermando l'apposizione di una recinzione sul terreno da parte del ha, nel contempo, precisato che essa Parte_1 era stata eretta da meno di 7 – 8 anni (vds. verbale d'udienza del
25/02/2022 cit.).
poi, ha affermato che i paletti ed il nastro di Testimone_1 delimitazione dell'area erano stati installati da lei e dal suo ex coniuge, su delega del fratello;
difatti, sentita sul capitolo 2 della memoria istruttoria di parte convenuta («Vero che Testimone_1 provvide, per conto del fratello , a recingere e delimitare i CP_1 frustoli di terreno e gli immobili da usucapire con nastro e paletti»), ha risposto: «sì è vero, era all'incirca il 2007 e siccome c'era una parte che è diruta per evitare che qualcun si potesse far male feci recintare con dei paletti e nastro bianco e rosso e mi ricordo che anche in quella occasione avevo chiesto a di togliere degli oggetti che Parte_1 teneva su questi terreni, io gli dicevo di togliere questi oggetti perché lui aveva tanta terra e poteva utilizzare il terreno suo, ma la volta dopo quando tornavo, anche la settimana dopo, vedevo che non lo aveva fatto. (…) il nastro è stato rimosso e da noi rimesso sempre su autorizzazione di mio fratello, è successo parecchie volte che abbiamo dovuto rimettere il nastro. Noi andavamo su quella casa ogni sabato mattina a seguire i lavori sull'altra casa e certe volte abbiamo visto che il nastro si era rotto e lo abbiamo rimesso»; ancora, sul capitolo n. 3 della memoria istruttoria di parte attrice («Vero che Parte_1 da oltre venti anni ha chiuso alla disponibilità di chiunque il rudere oggetto di causa curandone anche la messa in sicurezza»), ha dichiarato: «non è vero, non ha mai messo in sicurezza Parte_1
l'immobile. Io e il mio ex marito abbiamo messo i paletti con nastro per fare in modo che nessuno entrasse e metterlo in sicurezza e noi poi ci entravamo solo per riaggiustare i paletti e il nastro che trovavamo rotto
(…)» (ibidem).
Analogamente sul capitolo n. 2 di parte convenuta, Testimone_2 ha riferito «sì è vero, mia sorella mi riferiva di questa sua attività di delimitazione degli spazi perché tali spazi venivano continuamente occupati con piccole cose da )», e sul capitolo 3 di parte Parte_1 attrice «non credo, ma non ho notizie precise, non so se ha Parte_1 fatto questo» (vds. verbale d'udienza del 22/06/2022 cit.).
Anche il testimone ha confermato l'apposizione dei Testimone_4 paletti e della recinzione da parte di e dell'ex Testimone_1 coniuge (sul capitolo n. 2 della memoria di parte convenuta ha risposto
«sì è vero» e sul capitolo n. 3 della memoria di parte attrice «non è vero», ibidem).
Parte appellante, quindi, non ha fornito prova dell'esclusività del possesso, elemento che la giurisprudenza di legittimità consolidata considera imprescindibile per l'accertamento dell'avvenuto acquisto per usucapione: «Per costante giurisprudenza della Corte la sola coltivazione di un fondo agricolo non è sufficiente ad integrare possesso utile ai fini dell'usucapione. In questo senso si veda Cass. ordinanza n.
1796 del 20/01/2022, secondo cui “In relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo non è sufficiente, ai fini della prova del possesso "uti dominus" del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà. A tal fine, pur essendo possibile in astratto per colui che invochi l'accertamento dell'intervenuta usucapione del fondo agricolo conseguire senza limiti la prova dell'esercizio del possesso "uti dominus" del bene, la prova dell'intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di "ius excludendi alios" e, dunque, di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto”» (cfr. Cass. II Sez. civ., ordinanza n. 1121/2024 del 09/01/2024, pubbl. 11/01/2024).
I.4.) Non risultano soddisfatti neppure gli ulteriori requisiti richiesti per l'usucapione, postulando tale forma di acquisto a titolo originario l'esercizio di una signorìa di fatto sul bene pacifica, continuata e ininterrotta (ex multiis, Cass. II Sez. civ., ordinanza n.
7374 del 10/02/2023, pubbl. 14/03/2023).
Il possesso esercitato dal difatti, non può certo ritenersi Parte_1 pacifico, avendo lo stesso appellante ammesso di aver ricevuto nel tempo continue contestazioni da parte della sorella dell'appellato, confluite anche nell'apposizione di nastri di nylon attorno alle rovine dell'edificio (vds. pag. 4, atto d'appello).
L'istruttoria, inoltre, ha attestato l'esecuzione da parte dell'appellato di vari atti volti a rivendicare la proprietà immobiliare contesa, espressivi della volontà di mantenerne il possesso: accessi al fondo del CP_1
e dei suoi familiari o delegati, allestimento di recinzione e di paletti di segnalazione, richieste di rimozione di oggetti e di animali dal terreno, deposito di materiale di risulta.
Più nel dettaglio il in sede d'interrogatorio, ha riferito di CP_1 essersi recato sui luoghi di causa due / tre volte negli ultimi venti anni, inviandovi anche un muratore per valutare i danni subìti dall'immobile al fine dell'eventuale ricostruzione.
sul capitolo 4 della memoria istruttoria di parte Testimone_1 convenuta («Vero che in occasione dei lavori edili relativi all'ultimo movimento sismico del 2016 e Testimone_1 Testimone_4 provvidero ad utilizzare la stalla del fratello , facente parte CP_1 degli immobili da usucapire, per riparare travi di legno in buono stato da riutilizzare»), ha altresì aggiunto di aver conservato nel rudere delle travi di legno, derivanti dai lavori di ristrutturazione eseguiti dai su un'altra abitazione vicina: «(…) queste travi di castagno CP_1 le abbiamo conservate e depositate all'interno della parte di casa che noi chiamavamo la scuderia attaccata a e cioè il piano terra Parte_1
è di proprietà di e il piano superiore era di mio cugino CP_1 [...] che l'ha venduta a Le travi le avevamo riposte Tes_5 Parte_1 dall'anno 2006 nel piano terra e io so che sono ancora depositate e custodite all'interno del piano terra e io ho le chiavi di quella stanza.
La stanza chiusa con un portone molto grande è stata sempre chiusa a chiave e io ho posseduto sempre le chiavi da quando ha la CP_1 proprietà».
Ciò è stato confermato dal successivo testimone, «sì Testimone_4
è vero, ci sono anche delle mie travi tolte a seguito di una ristrutturazione del mio appartamento. C'è una porta chiusa con chiave
e dentro ci sono queste mie travi riposte e depositate oltre a travi che riguardano l'altra casa della famiglia posta a distanza di pochi CP_1 metri dai luoghi di causa».
Appare, infine, irrilevante la circostanza che, decorso un lasso di tempo imprecisato, le suddette travi furono rimosse dal sentita a Parte_1 controprova sul capitolo 5 della III memoria istruttoria di parte attrice
(«Vero che dopo qualche tempo dette travi furono dallo stesso rimosse
e poste all'esterno per evitare che i tarli dai quali erano infestate potessero diffondersi all'interno del locale dove erano state poste»), ha risposto «sì è vero, ma lui non ha mai parlato Testimone_1 che aveva usucapito i beni. Ci ha detto parecchie volte che voleva comprare l'immobile. Se avessimo saputo che voleva usucapire gli avevamo mandato una lettera formale per farlo sgomberare, invece glielo abbiamo detto a voce». I.5.) In virtù delle ragioni esposte, l'appello va respinto, difettando nel caso di specie la prova dell'avvenuto acquisto per usucapione del rudere e dei terreni di cui in narrativa.
I.6.) Alla luce delle argomentazioni svolte, ogni eventuale ulteriore motivo di gravame deve intendersi assorbito, superato e disatteso.
II.) In applicazione del principio di soccombenza, cui nel caso di specie non sussistono ragioni di deroga, deve disporsi, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'appellato, per la cui liquidazione si avrà riguardo al valore indeterminato complessità bassa, non essendo possibile dagli atti la determinazione del valore ex art 15 cpc, con riduzione rispetto ai valori medi, in considerazione della non particolare complessità fattuale e giuridica delle questioni trattate, per le fasi introduttiva, di studio e decisionale, essendo la fase di trattazione sostanzialmente coincisa con quella decisionale.
III.) A norma dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, stante il rigetto totale del gravame, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'accertamento, in capo all'appellante, dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'introduzione del giudizio d'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona respinge l'appello promosso da
[...] avverso la sentenza del Tribunale di Macerata n. 653/2023 Parte_1 pubblicata il 31/07/2023, R.G. n. 3114/2020, confermando interamente il provvedimento impugnato;
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'appellato, quivi liquidate in €. 3437.00, oltre al rimborso del 15% delle spese generali, C.P.A. e I.V.A. come per legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2021, n. 228, art. 1, comma
17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Ancona, così deciso nella camera di consiglio del 23.7.2025
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Annalisa Giusti
Il Presidente
Dott. Guido Federico
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Anna Bora Consigliere
Dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile in grado d'appello iscritto al n. R.G. 773/2023
Promosso da
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Fabio Pierdominici e Andreina
Marzoli
APPELLANTE
Nei confronti di
(C.F.: ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Rosella Gaeta e Giuseppe Gaeta
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Macerata n.
653/2023 del 29/07/2023, pubblicata il 31/07/2023, R.G. n.
3114/2020
CONCLUSIONI
Parte appellante, con note scritte di precisazione delle conclusioni ex art. 127-ter c.p.c. depositate il 09/05/2025, ha concluso come da atto di appello: «Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Ancona, per quanto in narrativa, in riforma dell'appellata sentenza del Tribunale di Macerata
n. 3114/2020 del 29/07/2023, dichiarare che di , Parte_1 cod. fisc. , nato a [...] il [...], è divenuto C.F._1 proprietario, in forza di usucapione ordinaria ventennale, dei seguenti immobili: rudere sito a Valfornace, Loc. Pievebovigliana, distinto al NCT del
Comune di Pievebovigliana al Foglio 2 particella n. 272 (fabb. diruto), terreni distinti al Foglio 2 particella 265 (pasc. cesp. Classe U) e particella 264 (semin. arbor. classe 3)».
Parte appellata ha concluso come da comparsa di costituzione e risposta depositata il 20/12/2023: «Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, rigettare l'atto di appello proposto avverso la sentenza n.653/2023 del Tribunale di
Macerata (erroneamente più volte indicata dall'appellante come la
n.3114/2020), confermando la stessa in ogni sua parte, per essere infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio».
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Macerata, con sentenza pubblicata il 31/07/2023, rigettava la domanda promossa da volta Parte_1 all'accertamento dell'acquisto per usucapione della proprietà di un rudere sito in Valfornace di GL (distinto al Catasto Terreni del Comune di Pievebovigliana al Foglio n. 2, Particella n. 272) e dei frustoli di terreno ad esso adiacenti (Particelle nn. 264 e 265), immobili catastalmente intestati a (nudo proprietario) e Controparte_1
(usufruttuaria, deceduta in data 12/01/1992), con Persona_1 condanna dell'attore alla refusione delle spese di lite.
ha proposto appello avverso la suddetta pronuncia, Parte_1 articolando i motivi di gravame esaminati nel proseguo. Con comparsa di costituzione e risposta del 20/12/2023, si è costituito nel procedimento d'appello chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello siccome infondato e l'integrale conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese e compensi del secondo grado di giudizio.
Preso atto delle conclusioni rassegnate dalle parti evidenziate in epigrafe, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione il 10/07/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I.) Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata laddove non considera provato il maturato acquisto per usucapione della proprietà del compendio immobiliare oggetto di causa.
Parte appellante rileva come il convenuto, costituendosi nel primo grado di giudizio, non abbia contestato il possesso ultraventennale dell'attore sul bene, limitandosi ad eccepire il compimento di atti asseritamente interruttivi, inidonei, tuttavia, ad impedire l'acquisto per usucapione.
Nel dettaglio, l'appellante ritiene che le richieste di acquisto da lui stesso avanzate, gli episodici atti di contestazione della sorella del
(tra cui l'apposizione di nastri di delimitazione sull'area) ed il CP_1 posizionamento di travi di risulta dalla demolizione dell'immobile, non possano escludere il maturarsi del ventennio per l'usucapione dei beni immobili de quibus.
Nell'atto d'impugnazione, inoltre, si osserva come il convenuto, in sede d'interrogatorio formale, abbia ammesso di essersi recato sui luoghi di causa soltanto sporadicamente (2 o 3 volte negli ultimi 20 anni), per compiervi atti sostanzialmente inidonei ad influire sul pacifico esercizio del possesso da parte del si evidenzia, altresì, che il Parte_1 ha riconosciuto che il aveva recintato la zona sette CP_1 Parte_1 anni prima, confermando così il possesso ultraventennale dell'attore sugli immobili de quibus . 2.) Con il secondo motivo d'appello, il lamenta vizi Parte_1 nella ricostruzione fattuale operata dal Tribunale, con violazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. e violazione / difetto di applicazione del disposto di cui all'art. 1167 c.c., ritenendo che le privazioni infra-annuali del possesso, subìte in conseguenza delle attività oppositive del e dei suoi familiari, siano inidonee ad CP_1 interrompere il decorso del tempo utile per l'usucapione.
Parte appellante ribadisce che le richieste di acquisto provenienti dal possono, tutt'al più, dimostrare la continua relazione dello Parte_1 stesso con il compendio immobiliare, posto che i erano CP_1 raramente presenti nei luoghi di causa e, tornandovi, compivano atti inidonei a privare il del possesso dei beni. Parte_1
I.1.) L'appello è infondato ed immeritevole di accoglimento.
In considerazione della natura delle censure promosse dall'appellante, esse possono essere trattate congiuntamente.
Preliminarmente, va osservato che, contrariamente a quanto affermato da parte attrice-appellante, il ha tempestivamente CP_1 contestato il maturato acquisto per usucapione degli immobili de quibus da parte del sin dal primo atto difensivo utile, Parte_1 eccependo il compimento di atti volti a riaffermare il proprio diritto di proprietà: «Il anche a mezzo delle sorelle, Controparte_1
ed , ha sempre ricevuto da parte del Parte_2 Per_2 Parte_1
, continuativamente e fino al mese di settembre 2020,
[...] proposte di acquisto del rudere e dell'area adiacente, proposte sempre rifiutate in quanto il non intende alienare gli immobili di sua CP_1 proprietà.-
(…) nell'immobile che si intende usucapire, sono stati depositati dei travi ed altri oggetti provenienti dalla ristrutturazione del più grande detto immobile.(immobile adiacente a quello di cui trattasi di proprietà del Gruppo Marchetti – ndr)- La sorella del , a nome , ha molte volte Controparte_1 Per_2 fatto accessi in loco provvedendo anche a recintare più volte, con nastro rosso e bianco, l'area da usucapire ad evitare intrusioni ed ingressi di estranei, il tutto su espresso incarico del fratello .- CP_1
L'ultima delimitazione dalla stessa apposta risale a tempi recenti (…)
La sig.ra , accedendo per altri lavori sulla proprietà Per_2
ha invitato più volte il a rimuovere materiali di CP_1 Parte_1 sua proprietà accatastati davanti le particelle del fratello .-» CP_1
(vds. pagg. 2-4, comparsa di costituzione e risposta del CP_1
05/03/2021).
I.2.) Ciò premesso, va osservato che le emergenze istruttorie del caso non consentono di ritenere assolto l'onere probatorio in merito all'avvenuto acquisto per usucapione del compendio immobiliare in oggetto.
In primis, il possesso continuativo vantato dall'appellante non risulta adeguatamente circostanziato nel tempo, essendo piuttosto affermato genericamente: in particolare, non viene indicata la data e/o l'evento da cui il possesso avrebbe avuto origine («l'attore gode e possiede pacificamente, pubblicamente ed ininterrottamente da oltre venti anni, con atteggiamento e intento simili all'esercizio della piena proprietà (…) Da molto più di venti anni ha provveduto a recintarli, a compiere opere provvisionali e ad utilizzarli secondo le necessità e possibilità», vds. pag. 1, atto di citazione del 11/11/2020), né tale dato può evincersi dagli atti o dai riscontri documentali.
In secondo luogo, dalle dichiarazioni raccolte in fase istruttoria
(esame testi e interrogatorio del convenuto) risulta che il Parte_1 ha avanzato negli anni delle proposte di acquisto degli immobili oggetto di causa.
Tale circostanza è stata confermata dal teste Testimone_1
(sorella dell'appellato) che, sentita sul primo capitolo di prova della memoria istruttoria di parte convenuta («Vero che in svariate occasioni e specificamente quando la sig.ra si recava nei Testimone_1 luoghi per cui è causa, l'ultima nel novembre 2020, il Parte_1 reiterava richiesta di acquisto degli immobili da usucapire di proprietà del fratello »), ha affermato: «sì è vero. Mi Controparte_1 chiedeva se mio fratello gli vendeva gli immobili e io rispondevo che mio fratello non era intenzione a vendere. Mi ha telefonato più volte»
(vds. verbale d'udienza del 25/02/2022, Tribunale di Macerata, R.G. n.
3114/2020).
Successivamente (ulteriore sorella del convenuto) Testimone_2 ha reso dichiarazioni testimoniali dal tenore analogo: «è vero, mia sorella mi comunicò telefonicamente questa richiesta e poi Per_2 parlò con mio fratello il quale disse che non era intenzionato a vendere;
ho sentito personalmente mio fratello dire questo (…) alla mia diretta presenza c'era mio fratello, venne avanzata l'ennesima proposta di acquisto da e dalla moglie e mio fratello rispose Persona_3 che non era intenzionato a vendere» (vds. risposte ai capitoli 1 e 5, verbale d'udienza del 22/06/2022).
Lo stesso attore, del resto, ha ammesso di aver effettuato negli anni delle proposte di acquisto degli immobili: «L'attore Parte_1 tiene a precisare che in passato effettuò delle richieste di acquisto o perché non erano ancora trascorsi i venti anni di possesso ad usucapionem (che però stavano trascorrendo e trascorsero) o, successivamente, per attuare un passaggio più rapido rispetto alla declaratoria di usucapione (visto anche lo scarso valore dei beni) malgrado l'avvenuta maturazione dell'acquisto in forza di tale titolo»
(vds. II memoria istruttoria , sostenendo, altresì, che esse Parte_1
«(…) lungi dal palesare una desistenza dal possesso, al contrario erano la dimostrazione della continua relazione del con i beni de Parte_1 quibus» (pag. 5, atto d'appello).
Deve ritenersi che il riconoscimento del diritto di proprietà altrui, insito implicitamente nelle plurime richieste d'acquisto formulate nel tempo, sia già di per sé idoneo ad escludere la continuità del possesso
“uti dominus” ultraventennale.
La Suprema Corte, infatti, ha recentemente enucleato il seguente principio di diritto: «(…) In tema di usucapione, ai sensi del'art.1165 cod. civ. in relazione all'art. 2944 cod. civ., il riconoscimento del diritto altrui da parte del possessore, quale atto incompatibile con la volontà di godere il bene uti dominus, interrompe il termine utile per
l'usucapione (Nella specie è stata confermata la sentenza impugnata che, nell'escludere l'animus possidendi da parte del possessore, aveva rilevato che il medesimo aveva trattato l'acquisto della proprietà del bene, così manifestando non solo di essere a conoscenza dell'appartenenza del bene ad altri, ma anche di riconoscere l'altrui proprietà) (Sez. 2, Sentenza n. 25250 del 29/11/2006, Rv. 593763 -
01)» (cfr. Cass. civ. Sez. II, sentenza n. 5920 del 06/03/2025).
I.3.) Non sono di per sé sufficienti a provare l'acquisto per usucapione le dichiarazioni del teste , in quanto Testimone_3 generiche e non sufficientemente circostanziate nel tempo: «posso dire che la casa e il terreno sono stati sempre chiusi e cioè recintati, penso che il recinto l'ha fatto perché ci vedevo sempre il Parte_1 Parte_1
e la sua famiglia (…) è quaranta anni che lo conosco e ho Parte_1 visto sempre che ci teneva le galline, i cani e cioè animali da cortile (…) una parte del rudere adiacente al garage di non è caduta e Parte_1 da quarant'anni ci teneva attrezzature da lavoro. Ci sono Parte_1 andato anche io a prendere qualche attrezzo (…) Io col covid è circa due anni che non vado in quei luoghi» (vds. verbale udienza
25/02/2022 cit.).
Le suddette dichiarazioni e gli ulteriori elementi istruttori raccolti non provano che il abbia goduto degli immobili in modo Parte_1 esclusivo, con privazione ai terzi della possibilità di goderne (“ius excludendi alios”). A ben vedere, infatti, non vi è prova che il per il Parte_1 tempo utile ad usucapire, abbia recintato l'area oggetto di causa, precludendone l'accesso ad altri.
Ciò è stato contestato anzitutto dal che, in sede CP_1
d'interrogatorio, pur confermando l'apposizione di una recinzione sul terreno da parte del ha, nel contempo, precisato che essa Parte_1 era stata eretta da meno di 7 – 8 anni (vds. verbale d'udienza del
25/02/2022 cit.).
poi, ha affermato che i paletti ed il nastro di Testimone_1 delimitazione dell'area erano stati installati da lei e dal suo ex coniuge, su delega del fratello;
difatti, sentita sul capitolo 2 della memoria istruttoria di parte convenuta («Vero che Testimone_1 provvide, per conto del fratello , a recingere e delimitare i CP_1 frustoli di terreno e gli immobili da usucapire con nastro e paletti»), ha risposto: «sì è vero, era all'incirca il 2007 e siccome c'era una parte che è diruta per evitare che qualcun si potesse far male feci recintare con dei paletti e nastro bianco e rosso e mi ricordo che anche in quella occasione avevo chiesto a di togliere degli oggetti che Parte_1 teneva su questi terreni, io gli dicevo di togliere questi oggetti perché lui aveva tanta terra e poteva utilizzare il terreno suo, ma la volta dopo quando tornavo, anche la settimana dopo, vedevo che non lo aveva fatto. (…) il nastro è stato rimosso e da noi rimesso sempre su autorizzazione di mio fratello, è successo parecchie volte che abbiamo dovuto rimettere il nastro. Noi andavamo su quella casa ogni sabato mattina a seguire i lavori sull'altra casa e certe volte abbiamo visto che il nastro si era rotto e lo abbiamo rimesso»; ancora, sul capitolo n. 3 della memoria istruttoria di parte attrice («Vero che Parte_1 da oltre venti anni ha chiuso alla disponibilità di chiunque il rudere oggetto di causa curandone anche la messa in sicurezza»), ha dichiarato: «non è vero, non ha mai messo in sicurezza Parte_1
l'immobile. Io e il mio ex marito abbiamo messo i paletti con nastro per fare in modo che nessuno entrasse e metterlo in sicurezza e noi poi ci entravamo solo per riaggiustare i paletti e il nastro che trovavamo rotto
(…)» (ibidem).
Analogamente sul capitolo n. 2 di parte convenuta, Testimone_2 ha riferito «sì è vero, mia sorella mi riferiva di questa sua attività di delimitazione degli spazi perché tali spazi venivano continuamente occupati con piccole cose da )», e sul capitolo 3 di parte Parte_1 attrice «non credo, ma non ho notizie precise, non so se ha Parte_1 fatto questo» (vds. verbale d'udienza del 22/06/2022 cit.).
Anche il testimone ha confermato l'apposizione dei Testimone_4 paletti e della recinzione da parte di e dell'ex Testimone_1 coniuge (sul capitolo n. 2 della memoria di parte convenuta ha risposto
«sì è vero» e sul capitolo n. 3 della memoria di parte attrice «non è vero», ibidem).
Parte appellante, quindi, non ha fornito prova dell'esclusività del possesso, elemento che la giurisprudenza di legittimità consolidata considera imprescindibile per l'accertamento dell'avvenuto acquisto per usucapione: «Per costante giurisprudenza della Corte la sola coltivazione di un fondo agricolo non è sufficiente ad integrare possesso utile ai fini dell'usucapione. In questo senso si veda Cass. ordinanza n.
1796 del 20/01/2022, secondo cui “In relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo non è sufficiente, ai fini della prova del possesso "uti dominus" del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà. A tal fine, pur essendo possibile in astratto per colui che invochi l'accertamento dell'intervenuta usucapione del fondo agricolo conseguire senza limiti la prova dell'esercizio del possesso "uti dominus" del bene, la prova dell'intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di "ius excludendi alios" e, dunque, di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto”» (cfr. Cass. II Sez. civ., ordinanza n. 1121/2024 del 09/01/2024, pubbl. 11/01/2024).
I.4.) Non risultano soddisfatti neppure gli ulteriori requisiti richiesti per l'usucapione, postulando tale forma di acquisto a titolo originario l'esercizio di una signorìa di fatto sul bene pacifica, continuata e ininterrotta (ex multiis, Cass. II Sez. civ., ordinanza n.
7374 del 10/02/2023, pubbl. 14/03/2023).
Il possesso esercitato dal difatti, non può certo ritenersi Parte_1 pacifico, avendo lo stesso appellante ammesso di aver ricevuto nel tempo continue contestazioni da parte della sorella dell'appellato, confluite anche nell'apposizione di nastri di nylon attorno alle rovine dell'edificio (vds. pag. 4, atto d'appello).
L'istruttoria, inoltre, ha attestato l'esecuzione da parte dell'appellato di vari atti volti a rivendicare la proprietà immobiliare contesa, espressivi della volontà di mantenerne il possesso: accessi al fondo del CP_1
e dei suoi familiari o delegati, allestimento di recinzione e di paletti di segnalazione, richieste di rimozione di oggetti e di animali dal terreno, deposito di materiale di risulta.
Più nel dettaglio il in sede d'interrogatorio, ha riferito di CP_1 essersi recato sui luoghi di causa due / tre volte negli ultimi venti anni, inviandovi anche un muratore per valutare i danni subìti dall'immobile al fine dell'eventuale ricostruzione.
sul capitolo 4 della memoria istruttoria di parte Testimone_1 convenuta («Vero che in occasione dei lavori edili relativi all'ultimo movimento sismico del 2016 e Testimone_1 Testimone_4 provvidero ad utilizzare la stalla del fratello , facente parte CP_1 degli immobili da usucapire, per riparare travi di legno in buono stato da riutilizzare»), ha altresì aggiunto di aver conservato nel rudere delle travi di legno, derivanti dai lavori di ristrutturazione eseguiti dai su un'altra abitazione vicina: «(…) queste travi di castagno CP_1 le abbiamo conservate e depositate all'interno della parte di casa che noi chiamavamo la scuderia attaccata a e cioè il piano terra Parte_1
è di proprietà di e il piano superiore era di mio cugino CP_1 [...] che l'ha venduta a Le travi le avevamo riposte Tes_5 Parte_1 dall'anno 2006 nel piano terra e io so che sono ancora depositate e custodite all'interno del piano terra e io ho le chiavi di quella stanza.
La stanza chiusa con un portone molto grande è stata sempre chiusa a chiave e io ho posseduto sempre le chiavi da quando ha la CP_1 proprietà».
Ciò è stato confermato dal successivo testimone, «sì Testimone_4
è vero, ci sono anche delle mie travi tolte a seguito di una ristrutturazione del mio appartamento. C'è una porta chiusa con chiave
e dentro ci sono queste mie travi riposte e depositate oltre a travi che riguardano l'altra casa della famiglia posta a distanza di pochi CP_1 metri dai luoghi di causa».
Appare, infine, irrilevante la circostanza che, decorso un lasso di tempo imprecisato, le suddette travi furono rimosse dal sentita a Parte_1 controprova sul capitolo 5 della III memoria istruttoria di parte attrice
(«Vero che dopo qualche tempo dette travi furono dallo stesso rimosse
e poste all'esterno per evitare che i tarli dai quali erano infestate potessero diffondersi all'interno del locale dove erano state poste»), ha risposto «sì è vero, ma lui non ha mai parlato Testimone_1 che aveva usucapito i beni. Ci ha detto parecchie volte che voleva comprare l'immobile. Se avessimo saputo che voleva usucapire gli avevamo mandato una lettera formale per farlo sgomberare, invece glielo abbiamo detto a voce». I.5.) In virtù delle ragioni esposte, l'appello va respinto, difettando nel caso di specie la prova dell'avvenuto acquisto per usucapione del rudere e dei terreni di cui in narrativa.
I.6.) Alla luce delle argomentazioni svolte, ogni eventuale ulteriore motivo di gravame deve intendersi assorbito, superato e disatteso.
II.) In applicazione del principio di soccombenza, cui nel caso di specie non sussistono ragioni di deroga, deve disporsi, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'appellato, per la cui liquidazione si avrà riguardo al valore indeterminato complessità bassa, non essendo possibile dagli atti la determinazione del valore ex art 15 cpc, con riduzione rispetto ai valori medi, in considerazione della non particolare complessità fattuale e giuridica delle questioni trattate, per le fasi introduttiva, di studio e decisionale, essendo la fase di trattazione sostanzialmente coincisa con quella decisionale.
III.) A norma dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, stante il rigetto totale del gravame, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'accertamento, in capo all'appellante, dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'introduzione del giudizio d'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona respinge l'appello promosso da
[...] avverso la sentenza del Tribunale di Macerata n. 653/2023 Parte_1 pubblicata il 31/07/2023, R.G. n. 3114/2020, confermando interamente il provvedimento impugnato;
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'appellato, quivi liquidate in €. 3437.00, oltre al rimborso del 15% delle spese generali, C.P.A. e I.V.A. come per legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2021, n. 228, art. 1, comma
17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Ancona, così deciso nella camera di consiglio del 23.7.2025
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Annalisa Giusti
Il Presidente
Dott. Guido Federico