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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 19/12/2025, n. 752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 752 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile - Lavoro
nella persona del Giudice dott. AN IO viste le note scritte ex art. 127ter c.p.c. sostitutive dell'udienza depositate in data
17.12.2025 da parte ricorrente e in data 01.12.2025 dal resistente, CP_1
alla scadenza del termine per il deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza ex art. 127ter c.p.c. ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1728/2024 R.G.L.
promossa da
, cod. fisc. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dagli Avv.ti Walter Miceli, Fabio Ganci, Nicola Zampieri e VA IN, giusta procura in atti
RICORRENTE
contro
, cod. fisc. , in persona Controparte_2 P.IVA_1 del pro tempore, rappresentato e difeso ex art. 417bis c.p.c. dalle dott.sse CP_3
TE ER, IS ES, DI IA e dal dott. Angelo Maurizio Ragusa
RESISTENTE
conclusioni delle parti
per parte ricorrente Parte_1
In via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023 (nella parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte
Pagina | 1 ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22,
2022/23, 2023/24 e 2024/25, o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo Cont indeterminato, e conseguentemente condannarsi il a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della
L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi
€ 2.500,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente.
In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE., e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24 e 2024/25 condannarsi il Cont
. al risarcimento del danno per equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 2.500,00 o nella diversa somma risultante dovuta. per parte resistente Controparte_2
- rigettare il ricorso poiché infondato in fatto e in diritto.
- Con vittoria di spese e competenze legali da liquidarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 152-bis disp. att. c.p.c. oggetto: carta docente
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19/11/2024 parte ricorrente esponeva di avere lavorato in forza di contratti a termine (ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, l. 124/1999) alle dipendenze del convenuto in qualità di docente nei seguenti aa. ss.: CP_1
2020/2021 c/o dal 21/09/2020 al 31/08/2021 Controparte_5
2021/2022 c/o dal 03/09/2021 al 31/08/2022 Controparte_5
2022/2023 c/o dal 01/09/2022 al 31/08/2023 Controparte_5
2023/2024 c/o dal 01/09/2023 al 30/06/2024 Controparte_5
2024/2025 c/o dal 01/09/2024 al 31/08/2025 Controparte_6
Parte ricorrente lamentava la natura discriminatoria dell'art. 1, comma 121, l. 107/2015 nella parte in cui riserva la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente (di seguito, Carta del docente) ai soli docenti di ruolo a tempo indeterminato,
Pagina | 2 chiedendo quindi la condanna del convenuto alla fruizione del beneficio CP_1 economico di € 500,00 per gli aa. ss. di cui sopra tramite Carta del docente.
Costituitosi tempestivamente in giudizio, il Controparte_2 sosteneva la legittimità del riconoscimento del beneficio della Carta del docente al solo personale assunto con contratto a tempo indeterminato, chiedendo il rigetto del ricorso. Precisava inoltre che con l. 207/2024 era stato esteso il beneficio della carta docente anche ai titolari di supplenze fino al 31 agosto a partire dall'a.s. 2024/2025: per tale ragione la domanda relativa a tale a.s. doveva essere rigettata.
*
Adita a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363bis c.p.c., la Corte di legittimità è giunta alla conclusione che la carta docente debba essere riconosciuta ai docenti titolari di contratti di supplenza ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, l. 124/1999. In particolare, Cass. lav., 27 ottobre 2023, n. 29961 (alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c.) ha chiarito che:
«1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L.
n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L.
n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui
l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
Pagina | 3 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta
Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico».
Ora, considerato che i) è pacifico, oltre a risultare dallo stato matricolare prodotto dal (doc. CP_1
1), che parte ricorrente ha lavorato alle dipendenze del in forza di CP_1 contratti ex art. 4, comma 1 o 2, l. 124/1999 per gli aa.ss. sopra indicati,
ii) è pacifico, oltre a risultare dallo stato matricolare prodotto dal (doc. CP_1
1), che parte ricorrente è ancora attualmente dipendente quale docente del resistente (contratto dal 01/09/2025 al 30/06/2026), CP_1
la domanda di parte ricorrente deve essere accolta.
Si precisa che la tesi del resistente secondo cui, per l'anno scolastico CP_1
2024/2025, sarebbe applicabile la disciplina posta dalla l. 207/2024 non è meritevole di accoglimento.
L'art. 1, commi 572-573, l. 207/2024 ha modificato il comma 121 dell'art. 1 l. 107/2015, estendendo il bonus al “docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile” e rimodulando il beneficio “fino a euro 500 annui per ciascun anno scolastico”, rimettendo a un successivo decreto del Controparte_7
, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, la fissazione annuale
[...] dell'importo nominale del bonus, sulla base del numero dei docenti e delle risorse di cui è autorizzata la spesa.
Ebbene, la modifica del comma 121 dell'art. 1 della l. 107/2015 da parte della l. 207/2024 non opera che per l'avvenire (art. 11 preleggi): poiché l'art. 1, commi 572-
573, l. 207/2024 è entrato in vigore il 1.1.2025, la novella non può che applicarsi a partire dall'a.s. 2025/2026. Ciò risulta coerente con fatto che, da un lato, il legislatore ha previsto l'adozione di un nuovo decreto ministeriale attuativo della disciplina primaria (previsto dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015 come novellato) avente (anche) ad oggetto l'individuazione dell'importo del bonus e, dall'altro lato, ha lasciato immutato il comma 122 dell'art. 1 l. 107/2015 che prevede l'adozione di un decreto attuativo (da ultimo, il d.p.c.m. 28 novembre 2016) al cui oggetto è estranea la determinazione dell'importo del bonus.
Deve inoltre evidenziarsi che al tempo dell'entrata in vigore della l. 207/2024 la disciplina della carta docente per l'a.s. 2024/2025 era già completamente attuata,
Pagina | 4
considerato che
era pure già scaduto il termine previsto dall'art. 5, comma 3, d.p.c.m.
28 novembre 2016, ossia 30 ottobre, per la richiesta del bonus. Tale considerazione, unitamente all'assenza di espressa indicazione circa la portata retroattiva della novella operata dalla l. 207/2024, conferma che nel prevedere la necessità di una disciplina attuativa della “nuova” carta docente (di importo fino a € 500) il legislatore non ha inteso modificare la disciplina della “vecchia” carta (di importo di € 500), disciplina che
– al tempo dell'entrata in vigore della l. 207/2024, considerata la scadenza del termine di cui art. 5, comma 3, d.p.c.m. 28 novembre 2016 – riguardava già anche l'a.s.
2024/2025.
Le conclusioni sopra raggiunte sono confermate dalle (ulteriori) modifiche apportate dall'art. 6bis d.l. 45/2025 (articolo inserito in sede di conversione in l. 79/2025) all'art. 1, comma 121, l. 107/2015: tale ultima disposizione ora espressamente prevede che la “nuova” carta docente (di importo fino a € 500 e riconosciuta anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile) venga riconosciuta “a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026”.
Sempre nel testo dell'art. 1, comma 121, l. 107/2015 (come modificato dall'art. 6bis d.l. 45/2025) viene ora precisato che “per l'anno scolastico 2024/2025 continuano a applicarsi le modalità i criteri definiti con il decreto di cui al comma 122”: dunque, per l'a.s. 2024/2025 si applica ancora la disciplina della “vecchia” carta docente che prevede un importo fisso (€ 500) e l'esclusione dei docenti precari dal bonus.
Le conclusioni sopra esposte non mutano al seguito dell'ulteriore novella operata dall'art. 3, comma 5bis, d.l. 127/2025 (conv. in l. 164/2025) che ha ulteriormente modificato, per profili qui irrilevanti, l'art. 1, comma 121, l. 107/2015.
Pertanto, in ragione di quanto sopra esposto, deve essere riconosciuto il diritto di parte ricorrente – per gli aa. ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025
– ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, comma 122, l. 107/2015 e al d.p.c.m. 28 novembre 2016, ossia con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato.
È, infine, opportuno precisare che, ai fini del riconoscimento della Carta docente, è irrilevante che parte ricorrente non abbia presentato, con le modalità e i tempi previsti dal d.p.c.m. 23 settembre 2015 e d.p.c.m. 28 novembre 2016, domanda di fruizione del beneficio al resistente ovvero che sia decorso il biennio entro cui l'importo CP_1 doveva essere speso secondo i richiamati d.p.c.m.: sul punto si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c. a Cass. lav., 27 ottobre 2023, n. 29961, in motivazione punti 17.1 e 17.2.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014 – scaglione da €1.100 a €5.200, tabella cause di lavoro – omesso compenso per la fase istruttoria non effettivamente svolta, tenuto conto del numero e della natura seriale delle questioni affrontate, nella somma di cui in dispositivo, da distarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. Nulla per maggiorazione ex art. 4
Pagina | 5 comma 1bis d.m. 55/2014 in assenza di link ipertestuali funzionanti ai documenti prodotti.
P.Q.M.
il Tribunale di Ivrea, visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione:
1) accerta e dichiara il diritto di di fruire – per gli aa. ss. Parte_1
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 – del beneficio finanziario dell'importo di € 500 consistente nella Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado per ciascun anno scolastico;
2) condanna il , in persona del Controparte_2
tempore, a mettere a disposizione di CP_8 Parte_1
l'importo complessivo di € 2.500,00 secondo le modalità di cui art. 1, comma
122, l. 107/2015 e al d.p.c.m. 28 novembre 2016 (Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, pubblicato in GU Serie Generale n. 281 del 01-12-2016), oltre interessi legali dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, e l'eventuale maggior somma corrispondente alla differenza tra la rivalutazione e gli interessi;
3) condanna il , in persona del Controparte_2
tempore, al pagamento in favore di delle CP_8 Parte_1 spese di lite, liquidate in complessivi € 1.030,00, oltre rimborso forfettario 15%,
Cpa e Iva di legge, contributo unificato se versato, e successive occorrende, da distrarsi in favore dei difensori Avv.ti Walter Miceli, Fabio Ganci, Nicola Zampieri
e VA IN dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Ivrea il 19/12/2025
Il Giudice
AN IO
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile - Lavoro
nella persona del Giudice dott. AN IO viste le note scritte ex art. 127ter c.p.c. sostitutive dell'udienza depositate in data
17.12.2025 da parte ricorrente e in data 01.12.2025 dal resistente, CP_1
alla scadenza del termine per il deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza ex art. 127ter c.p.c. ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1728/2024 R.G.L.
promossa da
, cod. fisc. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dagli Avv.ti Walter Miceli, Fabio Ganci, Nicola Zampieri e VA IN, giusta procura in atti
RICORRENTE
contro
, cod. fisc. , in persona Controparte_2 P.IVA_1 del pro tempore, rappresentato e difeso ex art. 417bis c.p.c. dalle dott.sse CP_3
TE ER, IS ES, DI IA e dal dott. Angelo Maurizio Ragusa
RESISTENTE
conclusioni delle parti
per parte ricorrente Parte_1
In via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023 (nella parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte
Pagina | 1 ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22,
2022/23, 2023/24 e 2024/25, o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo Cont indeterminato, e conseguentemente condannarsi il a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della
L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi
€ 2.500,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente.
In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE., e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24 e 2024/25 condannarsi il Cont
. al risarcimento del danno per equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 2.500,00 o nella diversa somma risultante dovuta. per parte resistente Controparte_2
- rigettare il ricorso poiché infondato in fatto e in diritto.
- Con vittoria di spese e competenze legali da liquidarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 152-bis disp. att. c.p.c. oggetto: carta docente
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19/11/2024 parte ricorrente esponeva di avere lavorato in forza di contratti a termine (ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, l. 124/1999) alle dipendenze del convenuto in qualità di docente nei seguenti aa. ss.: CP_1
2020/2021 c/o dal 21/09/2020 al 31/08/2021 Controparte_5
2021/2022 c/o dal 03/09/2021 al 31/08/2022 Controparte_5
2022/2023 c/o dal 01/09/2022 al 31/08/2023 Controparte_5
2023/2024 c/o dal 01/09/2023 al 30/06/2024 Controparte_5
2024/2025 c/o dal 01/09/2024 al 31/08/2025 Controparte_6
Parte ricorrente lamentava la natura discriminatoria dell'art. 1, comma 121, l. 107/2015 nella parte in cui riserva la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente (di seguito, Carta del docente) ai soli docenti di ruolo a tempo indeterminato,
Pagina | 2 chiedendo quindi la condanna del convenuto alla fruizione del beneficio CP_1 economico di € 500,00 per gli aa. ss. di cui sopra tramite Carta del docente.
Costituitosi tempestivamente in giudizio, il Controparte_2 sosteneva la legittimità del riconoscimento del beneficio della Carta del docente al solo personale assunto con contratto a tempo indeterminato, chiedendo il rigetto del ricorso. Precisava inoltre che con l. 207/2024 era stato esteso il beneficio della carta docente anche ai titolari di supplenze fino al 31 agosto a partire dall'a.s. 2024/2025: per tale ragione la domanda relativa a tale a.s. doveva essere rigettata.
*
Adita a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363bis c.p.c., la Corte di legittimità è giunta alla conclusione che la carta docente debba essere riconosciuta ai docenti titolari di contratti di supplenza ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, l. 124/1999. In particolare, Cass. lav., 27 ottobre 2023, n. 29961 (alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c.) ha chiarito che:
«1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L.
n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L.
n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui
l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
Pagina | 3 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta
Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico».
Ora, considerato che i) è pacifico, oltre a risultare dallo stato matricolare prodotto dal (doc. CP_1
1), che parte ricorrente ha lavorato alle dipendenze del in forza di CP_1 contratti ex art. 4, comma 1 o 2, l. 124/1999 per gli aa.ss. sopra indicati,
ii) è pacifico, oltre a risultare dallo stato matricolare prodotto dal (doc. CP_1
1), che parte ricorrente è ancora attualmente dipendente quale docente del resistente (contratto dal 01/09/2025 al 30/06/2026), CP_1
la domanda di parte ricorrente deve essere accolta.
Si precisa che la tesi del resistente secondo cui, per l'anno scolastico CP_1
2024/2025, sarebbe applicabile la disciplina posta dalla l. 207/2024 non è meritevole di accoglimento.
L'art. 1, commi 572-573, l. 207/2024 ha modificato il comma 121 dell'art. 1 l. 107/2015, estendendo il bonus al “docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile” e rimodulando il beneficio “fino a euro 500 annui per ciascun anno scolastico”, rimettendo a un successivo decreto del Controparte_7
, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, la fissazione annuale
[...] dell'importo nominale del bonus, sulla base del numero dei docenti e delle risorse di cui è autorizzata la spesa.
Ebbene, la modifica del comma 121 dell'art. 1 della l. 107/2015 da parte della l. 207/2024 non opera che per l'avvenire (art. 11 preleggi): poiché l'art. 1, commi 572-
573, l. 207/2024 è entrato in vigore il 1.1.2025, la novella non può che applicarsi a partire dall'a.s. 2025/2026. Ciò risulta coerente con fatto che, da un lato, il legislatore ha previsto l'adozione di un nuovo decreto ministeriale attuativo della disciplina primaria (previsto dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015 come novellato) avente (anche) ad oggetto l'individuazione dell'importo del bonus e, dall'altro lato, ha lasciato immutato il comma 122 dell'art. 1 l. 107/2015 che prevede l'adozione di un decreto attuativo (da ultimo, il d.p.c.m. 28 novembre 2016) al cui oggetto è estranea la determinazione dell'importo del bonus.
Deve inoltre evidenziarsi che al tempo dell'entrata in vigore della l. 207/2024 la disciplina della carta docente per l'a.s. 2024/2025 era già completamente attuata,
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considerato che
era pure già scaduto il termine previsto dall'art. 5, comma 3, d.p.c.m.
28 novembre 2016, ossia 30 ottobre, per la richiesta del bonus. Tale considerazione, unitamente all'assenza di espressa indicazione circa la portata retroattiva della novella operata dalla l. 207/2024, conferma che nel prevedere la necessità di una disciplina attuativa della “nuova” carta docente (di importo fino a € 500) il legislatore non ha inteso modificare la disciplina della “vecchia” carta (di importo di € 500), disciplina che
– al tempo dell'entrata in vigore della l. 207/2024, considerata la scadenza del termine di cui art. 5, comma 3, d.p.c.m. 28 novembre 2016 – riguardava già anche l'a.s.
2024/2025.
Le conclusioni sopra raggiunte sono confermate dalle (ulteriori) modifiche apportate dall'art. 6bis d.l. 45/2025 (articolo inserito in sede di conversione in l. 79/2025) all'art. 1, comma 121, l. 107/2015: tale ultima disposizione ora espressamente prevede che la “nuova” carta docente (di importo fino a € 500 e riconosciuta anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile) venga riconosciuta “a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026”.
Sempre nel testo dell'art. 1, comma 121, l. 107/2015 (come modificato dall'art. 6bis d.l. 45/2025) viene ora precisato che “per l'anno scolastico 2024/2025 continuano a applicarsi le modalità i criteri definiti con il decreto di cui al comma 122”: dunque, per l'a.s. 2024/2025 si applica ancora la disciplina della “vecchia” carta docente che prevede un importo fisso (€ 500) e l'esclusione dei docenti precari dal bonus.
Le conclusioni sopra esposte non mutano al seguito dell'ulteriore novella operata dall'art. 3, comma 5bis, d.l. 127/2025 (conv. in l. 164/2025) che ha ulteriormente modificato, per profili qui irrilevanti, l'art. 1, comma 121, l. 107/2015.
Pertanto, in ragione di quanto sopra esposto, deve essere riconosciuto il diritto di parte ricorrente – per gli aa. ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025
– ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, comma 122, l. 107/2015 e al d.p.c.m. 28 novembre 2016, ossia con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato.
È, infine, opportuno precisare che, ai fini del riconoscimento della Carta docente, è irrilevante che parte ricorrente non abbia presentato, con le modalità e i tempi previsti dal d.p.c.m. 23 settembre 2015 e d.p.c.m. 28 novembre 2016, domanda di fruizione del beneficio al resistente ovvero che sia decorso il biennio entro cui l'importo CP_1 doveva essere speso secondo i richiamati d.p.c.m.: sul punto si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c. a Cass. lav., 27 ottobre 2023, n. 29961, in motivazione punti 17.1 e 17.2.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014 – scaglione da €1.100 a €5.200, tabella cause di lavoro – omesso compenso per la fase istruttoria non effettivamente svolta, tenuto conto del numero e della natura seriale delle questioni affrontate, nella somma di cui in dispositivo, da distarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. Nulla per maggiorazione ex art. 4
Pagina | 5 comma 1bis d.m. 55/2014 in assenza di link ipertestuali funzionanti ai documenti prodotti.
P.Q.M.
il Tribunale di Ivrea, visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione:
1) accerta e dichiara il diritto di di fruire – per gli aa. ss. Parte_1
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 – del beneficio finanziario dell'importo di € 500 consistente nella Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado per ciascun anno scolastico;
2) condanna il , in persona del Controparte_2
tempore, a mettere a disposizione di CP_8 Parte_1
l'importo complessivo di € 2.500,00 secondo le modalità di cui art. 1, comma
122, l. 107/2015 e al d.p.c.m. 28 novembre 2016 (Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, pubblicato in GU Serie Generale n. 281 del 01-12-2016), oltre interessi legali dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, e l'eventuale maggior somma corrispondente alla differenza tra la rivalutazione e gli interessi;
3) condanna il , in persona del Controparte_2
tempore, al pagamento in favore di delle CP_8 Parte_1 spese di lite, liquidate in complessivi € 1.030,00, oltre rimborso forfettario 15%,
Cpa e Iva di legge, contributo unificato se versato, e successive occorrende, da distrarsi in favore dei difensori Avv.ti Walter Miceli, Fabio Ganci, Nicola Zampieri
e VA IN dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Ivrea il 19/12/2025
Il Giudice
AN IO
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