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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 21/05/2025, n. 785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 785 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di VI
Il Tribunale Ordinario di VI , SEZIONE PRIMA in composizione monocratica in persona del magistrato dott. Eloisa Pesenti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitivamente provvedendo nella causa n.4932/2023 promossa con atto di citazione e iscritta a ruolo in data 11.10.2023 da:
, C.F. , nata a [...] l'[...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...],
, C.F. nato a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente a [...],
, C.F. , nato a [...] il [...] CP_1 C.F._3
e residente in [...]/VIZ n. 9G Duino Aurisina/Devin-Nabr (TS)
tutti rappresentati e difesi dall'avv. CAMPESE ROBERTA LUISA (C.F.: ) e dall'avv. CAMPESE LAURA ELENA C.F._4
( ) con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Thiene C.F._5
Via Garziere, 23/A.
attori opponenti
CONTRO (C.F.: ), Controparte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv.LAZZARETTO GIOVANNI (C.F.: ) con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in C.F._6
VIALE EUROPA 30 36016 THIENE
convenuta opposta
E CON LA CHIAMATA IN CAUSA DI
AO OS (C.F.: ), rappresentato e difeso dagli C.F._7 avv.ti STEFANO BACIGA (C.F: ) e NICOLA LUIGI C.F._8
BACIGA (C.F.: ) ed elettivamente domiciliato nel loro studio C.F._9 in Verona, Via A. Sciesa n. 10.
1 In punto : opposizione a decreto ingiuntivo Conclusioni delle parti:
CONCLUSIONI PER GLI ATTORI OPPONENTI In via pregiudiziale: accertarsi e dichiararsi nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto in quanto indeterminato e generico nell'individuazione dell'importo ingiunto a ciascuno dei singoli convenuti mancando inoltre nei confronti degli ingiunti qualsiasi vincolo di solidarietà. In ogni caso: Rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione avversa accertarsi e dichiararsi che gli attori opponenti nulla devono alla Controparte_2 in forza del decreto ingiuntivo opposto e alle somme
[...] motivi esposti in atti e conseguentemente revocarsi il decreto ingiuntivo opposto. Per Terreni Chiara 1.In via principale accertarsi l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto d'appalto il 30.06.2021, ai sensi dell'art. 1454 c.c. per esclusivo inadempimento della (C.F. P.I. ) agli obblighi ivi assunti Controparte_2 P.IVA_1
e rel ato 50%” n PEC del 23.02.2023 essendo decorso inutilmente il termine per l'esecuzione intimato con PEC del 26.01.2023 e per l'effetto accertata la responsabilità contrattuale della stessa condannarsi a titolo di risarcimento per responsabilità contrattuale la
[...] al pagamento dei danni tutti patiti e patendi da Controparte_2 Parte_1 ificati in € 62.727,00 oltre iva per costi da soste ripristino dovuto alla mancata esecuzione e ai vizi relativi alle opere eseguite, oltre alla somma di € 11.094,52 per costi già sostenuti, oltre ad € 26.000,00 quale penale per il ritardo, ovvero sulla maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia e/o liquidata secondo equità, su tutto con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Di conseguenza revocarsi il decreto ingiuntivo opposto e dichiararsi che nulla è dovuto alla . Controparte_2
2.In via principale subordinata: nella denegata ipotesi in cui non dovesse ritenersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1454 c.c. il contratto d'appalto 30.06.2021 relativo alla fase di cui al capitolato 50%” , accertarsi e dichiararsi il gravissimo inadempimento della agli obblighi assunti Controparte_2 con il contratto d'appalto di cui in atti e conseguentemente disporsi ex art. 1453 c.c. la risoluzione del predetto contratto, nonché per l'effetto condannarsi a titolo di responsabilità contrattuale la (C.F. P.I. Controparte_2
) al pagamento d da che P.IVA_1 Parte_1 tificati in € 62.727,00 oltre iva per costi da soste stino dovuto alla mancata esecuzione e ai vizi relativi alle opere eseguite, oltre alla somma di € 11.094,52 per costi già sostenuti, oltre ad € 26.000,00 quale penale per il ritardo, ovvero sulla maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia e/o liquidata secondo equità, su tutto con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Di conseguenza revocarsi il decreto ingiuntivo opposto e dichiararsi che nulla è dovuto alla . Controparte_2 3.In ulteriore subordine accertarsi dichiararsi e quantificarsi, anche in esito all'accertamento tecnico preventivo disposto e alla C.T.U. che ha individuato i vizi dell'opera e i costi per il ripristino, la riduzione del prezzo dovuto alla CP_2 oltre al risarcimento del danno subito dall'attrice opponente. Di nza
[...]
2 revocarsi il decreto ingiuntivo opposto e quantificarsi, se dovuta, la minor somma che l'attrice opponente deve alla Controparte_2
Per . In via pr tarsi e dichiararsi la carenza di Parte_2 legittimazione passiva di per tutti i motivi indicati in narrativa e Parte_2 per non aver mai assunt ontrattuale con la Controparte_2 per i fatti per cui è causa. Accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità/nullità
[...] acia dell'ingiunzione contenuta nel decreto emesso nei suoi confronti per i motivi indicati in atti e di conseguenza revocarsi nei suoi confronti il decreto ingiuntivo opposto. Per . CP_1
1.I : accertarsi e dichiararsi che le somme indicate nella fattura n. 53 del 14.09.2022 azionata in decreto ingiuntivo non sono dovute in quanto relative a lavorazioni e forniture che non sono state eseguite né da lui commissionate e per tutti i motivi indicati in atti. Accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità/nullità inefficacia dell'ingiunzione contenuta nel decreto emesso nei suoi confronti per i motivi indicati in narrativa. Conseguentemente revocarsi nei suoi confronti il decreto ingiuntivo. 31. Per tutti con vittoria di compensi e spese anche di ATP e di Consulenti di parte.
CONCLUSIONI PER LA CONVENUTA (non precisate nel termine di legge ma tratte dagli atti introduttivi) rigettare le domande della proposta opposizione a decreto ingiuntivo, per i motivi in rito e in fatto dedotti in narrativa, concedendo la provvisoria esecuzione al decreto opposto, da confermarsi poi in esito del richiesto rigetto delle conclusioni formulate dagli opponenti, condannandoli inoltre a spese e compensi del presente procedimento, aumentati ex art. 96 c.p.c.
In via subordinata, accertata e dichiarata la responsabilità del terzo chiamato ing. per aver CP_3 ordinato all'opposta l'esecuzione di opere edilizie non commissionate e per averne imputato il pagamento a chi sapeva non esserne legittimato passivo, condannarlo al pagamento a delle somme Controparte_2 dovute a corrispettivo di tali lavori e alla rifusione di quanto l'opposta dovesse esser eventualmente obbligata a versare agli attori a titolo di risarcimento dei danni
CONCLUSIONI PER L'ING. AO OS
- in via preliminare e in via principale, rilevata la decadenza della convenuta
[...]
dalla facoltà di chiamare in causa un terzo, dichiarare l'estromissione Controparte_2 dal giudizio dell'ing. ; CP_3
- in via subordinata, nel merito, rigettare le domande attoree svolte nei confronti dell'ing.
in quanto infondate per tutte le ragioni suesposte;
CP_3
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa, oltre accessori di legge.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (ART.132 C.P.C.)
Con l'atto di citazione in epigrafe indicato gli attori proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 1527/2023 che ingiungeva loro il pagamento, in favore di
, della somma di € 80.293,02 oltre accessori quale prezzo Controparte_2 dovuto in forza di contratto d'appalto del 30.06.2021 e fatture allegate. L'attore eccepiva il difetto di titolarità dal lato passivo del rapporto Parte_2 obbligatorio non avendo sottoscritto il contratto d'appalto e non essendo proprietario dell'abitazione di Carrè Via Prà Secco 137/A, ma solo, in quanto coniuge convivente
3 con , aveva eseguito i pagamenti delle fatture n. 10 e 26 che pertanto Parte_1 lui erano state intestate.
L'attore affermava che la fattura azionata si riferiva a lavorazioni che CP_1 non erano state eseguite sulla sua proprietà, non erano mai state commissionate, e non corrispondevano alla , pertanto affermava non essere dovuto l'importo di € Pt_3
22.055,00 indicato nella fattura n. 53 in quanto emessa per lavori mai eseguiti.
L'attrice premesso di avere sottoscritto il 30.06.2021 con la Parte_1 CP_2 un contratto d'appalto con distinti capitolati che prevedeva l'immediato inizio
[...] dei lavori con termine entro e non oltre il 30 marzo 2022, per una durata complessiva di 280 g.g., salvo cause di forza maggiore, per opere che potevano usufruire del c.d. Bonus 110%, e per opere di ristrutturazione interna con detrazione fiscale del 50 %, affermava che la non aveva rispettato i tempi di esecuzione di Controparte_2 entrambi i capitolati, cosicchè alla scadenza contrattuale del 30.03.2022 le opere di cui al contratto d'appalto non risultavano ultimate, senza che avesse Controparte_2 mai richiesto proroghe, né invocato cause di forza maggiore quali causa di ritardo. In data 2 settembre 2022, decorsi 6 mesi dalla data prevista per l'ultimazione dei lavori, il Direttore dei Lavori Ing. effettuava un sopralluogo unitamente alla CP_3 committente e al signor , legale rappresentante della Parte_1 Controparte_2
per verificare lo stato di avanzamento dell'opera. Nel corso del Controparte_2 sopralluogo veniva riscontrato che solo le opere di cui al capitolato riferito al bonus 110 % erano state eseguite, mentre per quanto riguarda le opere di cui al secondo capitolato, definito 50%, venivano contestati i ritardi e la mal esecuzione. In particolare veniva constatata la presenza di umidità alla base delle pareti e sulla pavimentazione del piano interrato e veniva assegnato il termine del 28.10.2022 per la sistemazione. Seguivano numerosi sopralluoghi e contestazioni, fino alla diffida ad adempiere intimata dalla attrice tramite i propri legali. I SAL 6/7/8, - sulla base dei quali erano state emesse le fatture n. 14, 15, 16 e 16 per un totale di € 55.013,42 azionate nel ricorso monitorio , non erano definitivi , come da dichiarazione del D.D. L.L., il quale con comunicazione mail del 9 febbraio 2023 specificava alla CP_2 che “detta contabilità non è finale in quanto non considera ritardi e/o vizi
[...] nell'esecuzione delle opere.”, vizi che venivano segnalati con mail del 17.02.2023 (doc.30). Intimata la risoluzione del contratto con pec del 23 febbraio 2023, l' attrice aveva fatto svolgere una perizia di parte che aveva accertato danni subiti per l'errata e mancata esecuzione delle opere da parte della per € 62.727,00 oltre Controparte_2 iva per la sistemazione e il ripristino , e affermava di avere già sostenuto le seguenti spese per il ripristino parziale di alcuni vizi: -Pitture fattura n. 30 del 4.04.2023 Pt_4 di € 3.025,00 e 34 del 26.04.2023 di € 2.915,00 (doc. 38) Parte_5 fattura n. 3 del 23.05.2023 di € 1.122,00 e n. 4 del 23.05.2023 di € 418,00 (doc. 39) - RR sas fattura 25 del 31.05.2023 € 1.952,00 (doc. 40) Spurghi Parte_6
s.r.l. fattura n. 544 del 31/10/2022 € 1.662,56 (doc. 41).
4 Chiedeva inoltre una penale per il ritardo atteso che il Direttore dei Lavori nel verbale di sopralluogo del 2 settembre 2022 , aveva indicato una penale per ogni giorno di ritardo di € 100,00 a far data dal termine assegnato in quel verbale per la fine dei lavori al 28 ottobre 2022, e nel successivo verbale del 12 dicembre 2022 il D.D. L.L. assegnava un nuovo termine per la fine dei lavori al 19.12.2022, indicando che in caso di mancata ultimazione dei lavori si sarebbe applicata una penale di € 500,00 per ogni giorno di ritardo. L'attrice depositava ricorso per ATP in corso di causa e gli attori Parte_1 formulavano le conclusioni sopra epigrafate
Parte convenuta , costituitasi in data 15.12.2023, replicava Controparte_4 che nonostante l'esecuzione dei lavori , l'ottenimento dei bonus e dell'agibilità, i debitori non avevano ancora provveduto al saldo del prezzo, essendosi limitati a versare acconti per cui avevano ancora un debito di € 80.293,02. Inoltre con dichiarazione proveniente dal terzo direttore dei lavori ing. era stata CP_3 attestata la regolare esecuzione dei lavori ai fini dell'accesso alle agevolazioni fiscali in materia;
i lavori erano stati correttamente eseguiti tanto che l' ing. aveva CP_3 attestato al Comune di Carrè che i lavori edilizi, oggetto dei provvedimenti autorizzativi depositati presso il competente Sportello del Comune di Carrè e relativi al fabbricato di cui è causa, erano regolarmente terminati, provvedendo poi, in data 23 dicembre 2022, a formulare S.C.I.A. per l'agibilità dello stesso immobile. Secondo la parte convenuta, la certificazione che i lavori edilizi erano regolarmente terminati e che non erano affetti da alcun vizio o difetto che potesse influire sulla salubrità, igiene, sicurezza, dell'immobile proviene dalla ricorrente e dal suo Pt_1 tecnico, smentivano le contestazione di vizi, per cui la convenuta chiedeva il rigetto dell'opposizione, con la conferma del decreto ingiuntivo opposto e la condanna alle spese di lite maggiorate ex art. 96 c.p.c e preliminarmente chiedeva di chiamare in causa l' ing. . CP_3
Il giudice istruttore autorizzava la chiamata in causa del Direttore dei Lavori con provvedimento del 19.12.2023, con il quale disponeva “il differimento dell'udienza per la chiamata in causa del terzo come indicato in comparsa di costituzione e risposta, a cura della parte istante nel rispetto dei termini a comparire, fissando nuova udienza al 7.5.2024 ore 9.00”. Tuttavia parte convenuta non provvedeva a notificare la chiamata del terzo. Con provvedimento del 4.3.2024, rilevato che nelle more il terzo chiamato si era costituito nel subprocedimento di ATP, il g.i. per ottenere una visione completa del fascicolo telematico lo invitava a depositare i propri documenti anche nel fascicolo principale e differiva l'udienza al 25.6.2024. Il convenuto notificava al terzo solo in data 5.4.2024 (doc. n. 1) la chiamata in causa e i due provvedimenti succitati .
Il terzo chiamato ING. OS in data 21.6.2024 si costituiva eccependo la mancata citazione: “l'ing. è stato chiamato in causa esclusivamente CP_3
5 in relazione al procedimento ex art. 696 c.p.c. in corso di causa, ma non in relazione al giudizio di merito, nel quale non è stata proposta alcuna domanda nei suoi confronti ed in relazione al quale non gli sono stati notificati gli atti introduttivi. La difesa dell'ing. , per tali ragioni, non ha ragione di costituirsi nel CP_3 giudizio di merito”. Quanto alla certificazione di agibilità, affermava di avere presentato la Segnalazione Certificata di agibilità, avendo accertato e dichiarato, ai sensi dell'art. 24 del DPR 380/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e di conformità delle opere edilizie e degli impianti ai progetti presentati, non impedita dai rilievi circa le infiltrazioni di umidità nel piano interrato ripetutamente segnalate all'impresa edile appaltatrice con indicazione degli interventi e dei rimedi da attuare e mai eseguiti, avendo rilevato e contestato vizi costruttivi e carenze di finiture a regola d'arte, che però non costituiscono ostacolo all'ottenimento dell'agibilità. Infatti tale ostacolo non poteva essere individuato nelle infiltrazioni di umidità del solo piano interrato destinato a funzioni accessorie dell'abitazione soprastante.
All'esito della prima udienza veniva rigettata l'istanza di provvisoria esecutività. Dopo il deposito della relazione definitiva della CTU nel subprocedimento, la causa veniva infine trattenuta in decisione all'udienza del 6.5.2025. Vanno preliminarmente rigettate le istanze istruttorie riproposte in sede di precisazione delle conclusioni in quanto irrilevanti e superflue alla luce della CTU svolta nel subprocedimento. Infatti con ricorso depositato il 23.12.2023 parte attrice opponente introduceva un Accertamento Tecnico Preventivo in corso Parte_1 di causa (4932-1/2023 R.G.), nel corso del quale il Consulente Tecnico d'Ufficio geom. , previa accurata indagine svolta nel pieno contraddittorio delle CP_5 parti, dei loro difensori e dei Consulenti Tecnici di Parte, secondo indiscussi criteri tecnico scientifici, ha concluso la propria disamina in modo adeguatamente documentato e privo di vizi logici. Il CTU ha altresì esaminato le osservazioni delle parti, rispondendo alle stesse in modo esauriente e pienamente convincente della bontà delle sue conclusioni finali. Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, “Il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte. In tal caso, le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive. (Cass.Sez. 1, Sentenza n. 282 del 09/01/2009 ;
Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1815 del 02/02/2015). Non si ravvisano cause di nullità della CTU, in particolare le osservazioni delle parti sono state depositate nella causa
6 principale anche se inizialmente non allegate nel subprocedimento per ATP, e comunque sono state puntualmente esaminate e confutate dalla CTU (pagine 31-39 della relazione finale) prima della formulazione delle conclusioni . Il verbale di sopralluogo del 31.1.2023, sottoscritto dalle parti, accertava in contraddittorio alcuni lavori male eseguiti e da sistemare (doc.27), e solo di parte di essi la CTU ha accertato l'effettiva sistemazione, elencando nella tabella a pag. 10 dell'elaborato i difetti tuttora esistenti. Parte attrice aveva chiesto in principalità la risoluzione del contratto, tuttavia la CTU ha accertato e documentato l'esistenza di solo taluni dei vizi e difetti lamentati da parte opponente, quantificando il costo necessario per la loro sistemazione . L'importo dei vizi e difetti accertati dalla CTU ammonta ad € 29.016,17 Osserva la CTU: “Tali vizi e difetti sono imputabili alla convenuta e di certo, in parte, anche alle direttive impartite dal D.L. che tuttavia non ha mai partecipato alle operazioni peritali ma ha espresso le sue osservazioni.-
Al capitolo “J” si evidenziano le opere sulle quali il D.L. è a parere della scrivente corresponsabile al 25% (sull' importo di € 10.576,50 lordo).” Considerato che l'attrice ha chiesto in via subordinata la riduzione del prezzo, l'importo di cui al decreto ingiuntivo (euro 80.293,02) deve essere ridotto dell'importo di euro 29.016,17 quantificato dalla CTU in relazione ai vizi e difetti accertati. Inoltre va detratto dalla somma ingiunta anche l'importo della fattura intestata a
(euro 22.055,00), atteso che quest'ultimo in atto di citazione ha negato CP_1
l'esecuzione dei lavori fatturati, e che la convenuta opposta, onerata ex 2697 c.c. in quanto attrice in senso sostanziale , non ne ha offerto prova, residuando così euro 29.221,85. La CTU ha anche quantificato la penale da ritardo in base a quanto richiesto dal DL, ma ha confermato che in nessuno dei documenti contrattuali, nemmeno nei capitolati, era stata pattuita una penale. Infatti la comminatoria di una penale è contenuta solo nei verbali di sopralluogo del 2.9.2022 e del 4.11.2022, che però non sono sottoscritti dall'impresa (doc. 22,23) così come non è firmato quello del 2.12.2022 (doc.24), quindi nulla viene riconosciuto a titolo di penale, che non può essere unilateralmente imposta. Quanto alla parziale corresponsabilità del Direttore dei Lavori, va osservato che effettivamente la parte convenuta pur avendo ottenuto sin dal 19.12.2023 l'autorizzazione alla chiamata in causa, vi ha provveduto tardivamente, e, a fronte dell'eccezione di decadenza formulata dal terzo, non ha chiesto rimessione in termini, quindi le sue domande nei confronti del terzo chiamato devono ritenersi decadute. Insegna infatti la Corte Costituzionale (ord. 127/2004) : “come questa Corte aveva già osservato nell'ordinanza n. 117 del 2003, relativa a questione del tutto analoga, l'art. 269, secondo comma, cod. proc. civ., pur non prevedendo la fissazione di un termine giudiziale per la notifica della citazione al terzo, impone tuttavia l'osservanza del termine a comparire, ai sensi dell'art. 163-bis cod. proc. civ…. la richiesta di proroga dei termini ordinatori, come quello in esame, può utilmente formularsi solo prima della loro scadenza, ai sensi dell'art. 154 cod. proc. civ.”. Pertanto la parte convenuta, che non ha chiesto proroga, è decaduta dal potere di chiamare in causa il terzo nella causa di merito.
7 In conclusione, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato perché emesso per somma eccessiva e nei confronti di soggetti non legittimati passivi, ma l'attrice opponente va condannata a pagare alla convenuta euro 29.221,85 Parte_1 oltre agli interessi di legge dalla domanda giudiziale al saldo. Vista la parziale soccombenza reciproca, ed essendo gli attori costituiti con unico patrocinio, le spese di lite debbono essere compensate. Quanto alla posizione del terzo Direttore dei Lavori chiamato tardivamente, considerato che egli ha chiesto
“rigettare le domande attoree svolte nei confronti dell'ing. ” ( e non CP_3 le domande della convenuta) e che nell'ATP, nel quale era stato regolarmente chiamato in causa , era stata comunque ravvisata una sua parziale corresponsabilità , si ravvisano giusti motivi di compensazione delle spese di lite anche nei suoi confronti, mentre le spese della CTU vanno poste a carico di tutte le parti , in solido verso la CTU e in parti uguali nei rapporti interni.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente decidendo, disattesa ogni diversa domanda, eccezione o deduzione, il giudice così provvede:
1)revoca il decreto ingiuntivo n. 1527/2023 e condanna a pagare alla Parte_1 convenuta euro 29.221,85 oltre agli interessi di legge Controparte_2 dalla domanda giudiziale al saldo;
2) dichiara inammissibili le domande della convenuta verso il terzo chiamato;
3) compensa tra tutte le parti le spese di lite e pone le spese della CTU a carico di tutte le parti , in solido verso la CTU e in parti uguali nei rapporti interni.
Così deciso in VI il 21.5.2025 Il giudice Dr. Eloisa Pesenti
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