Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 22/12/2025, n. 2190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 2190 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02190/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01538/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di ER (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1538 del 2025, proposto da
RI SI, rappresentata e difesa dagli avvocati AN Rizzo e Mario Volpe, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di ER e EL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di ER, domiciliataria ex lege in ER, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'ottemperanza
alla sentenza n.71/2025, pubblicata il 14.01.2025, resa dal TAR Campania, Sezione Prima di ER, esecutiva ex lege, nella parte in cui ha disposto la condanna del Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di ER e EL (Amministrazione statale resistente) al pagamento delle spese processuali in favore della sig.ra SI RI (parte ricorrente), nella misura di euro 2000,00 (duemila/00), oltre accessori dovuti per legge, nonché di € 650,00 a titolo di refusione del contributo unificato versato per il giudizio n. R.G. 932/2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 il dott. AN OL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che la ricorrente chiede l’esecuzione della sentenza del Tar di ER numero 71 del 2025, nella parte in cui è stata disposta la condanna del Ministero della cultura al pagamento delle spese processuali a favore della ricorrente stessa, in misura di euro 2000,00 oltre accessori dovuti per legge, oltre euro 650,00 a titolo di rimborso del contributo unificato;
Considerato che la sentenza è passata in giudicato e che è decorso il termine dilatorio di 120 giorni concesso alle pubbliche amministrazioni, per il pagamento delle somme dovute, dall’articolo 14 del decreto-legge 669 del 1996;
Ritenuto pacifico il mancato pagamento delle somme dovute, essendo incontestato l’inadempimento dedotto dalla parte ricorrente;
Ritenuto, pertanto, di accogliere il ricorso, condannando la pubblica amministrazione resistente al pagamento, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza, della somma dovuta, oltre interessi compensativi;
Ritenuto che, in caso di ulteriore inerzia, alla scadenza del termine, parte ricorrente potrà chiedere a questo Tribunale amministrativo la nomina di un commissario ad acta, con istanza notificata alla controparte e depositata in segreteria;
Ritenuto, infine, che le spese del presente giudizio devono essere poste a carico della parte inadempiente, in applicazione del criterio della soccombenza, con distrazione in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di ER (Sezione Prima) definitivamente pronunciando:
Accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, ordina alla pubblica amministrazione resistente di dare esecuzione, nei termini indicati in motivazione, al giudicato.
Condanna la parte pubblica al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 1000,00 oltre accessori dovuti per legge, da distrarsi ai difensori di parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in ER nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
OR ME, Presidente
AN OL, Consigliere, Estensore
Raffaele Esposito, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN OL | OR ME |
IL SEGRETARIO