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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/11/2025, n. 15440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15440 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 39791/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione II
in composizione monocratica, il Giudice unico - dott. Claudio Patruno - ha pronunciato,
SENTENZA
nella causa di cui al numero di ruolo generale in epigrafe richiamato, riservata in decisione
TRA
- – nata a [...] il [...], in Parte_1 C.F._1 proprio e nella qualità di erede di nata a [...] il [...], Persona_1 rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'Avvocato RAUL CAROSI del foro di
Roma, elettivamente domiciliata nel suo studio sito in Roma Via Quintilio Varo, n. 112,
Attore
CONTRO
- – in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'Ambasciatore pro tempore, nella sua nota sede di Roma, Via San Martino della
Battaglia 4,
Convenuta contumace.
REPUBBLICA ITALIANA, (C.F. ), in persona della Presidenza del P.IVA_2
Consiglio dei Ministri con sede in Roma (Rm), Piazza Colonna n. 370, con il patrocinio pagina1 di 7 dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la cui nota sede è ex lege domiciliata, sita in Roma, via dei Portoghesi, 12.
Convenuta
oggetto: azione di danni per crimini di guerra.
Conclusioni per parte attrice:” Voglia il Tribunale di Roma, contrariis reiectis: - dichiarare la competenza giurisdizionale e territoriale del Tribunale Civile di Roma, ritenere e dichiarare che la/le parte/i convenuta/e sono responsabili civilmente per il danno materiale e danno morale che la parte attrice, ed i suoi familiari, ed i suoi danti causa ereditari, personalmente ed in qualità di eredi hanno subito a causa edlla persecuzione, deportazione, detenzione omicidio e conseguentemente, condannare la convenuta ad un equo risarcimento in favore dell'attore non inferiore ad € 50.000,00 oltre interessi al 4%, e rivalutazione monetaria dall'evento dannoso sino all'effettivo soddisfo, o nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia. con vittoria di spese, diritti ed diritti, nonché spese forfettarie (15%) e cpa (4%), da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Conclusioni per parte convenuta costituita: “Voglia il Tribunale di Roma, a) affermare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al
[...]
, giacché succeduto a titolo particolare nel debito di cui è Controparte_2 causa in data antecedente all'introduzione dell'odierno giudizio, e – per l'effetto – dichiararne il difetto in capo alla;
b) dichiarare il difetto di Controparte_3 legittimazione passiva della Repubblica tedesca e, per l'effetto, estrometterla dal giudizio;
c) dichiarare l'inammissibilità delle avversarie domande proposte iure hereditatis in quanto relative a diritti estinti per rinuncia al loro esercizio da parte del diretto dante causa;
d) dichiarare la prescrizione dei diritti azionati;
e) in ogni caso, dichiarare le domande formulate dalla controparte improponibili per intervenuta decadenza o – in subordine – rigettarle nel merito, in quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque, infondate per difetto di prova in ordine alla qualità di erede del de cuius nonché alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile;
f) nella denegata ipotesi di non accoglimento delle eccezioni di estinzione del diritto per rinuncia, di prescrizione e di decadenza e di riconoscimento nell'an del diritto vantato, procedere alla quantificazione delle poste di danno risarcibili, secondo quanto esposto nell'ambito della presente comparsa;
g) dichiarare l'inammissibilità della domanda per eccessiva genericità e difetto di prova;
h) in via ancor più gradata, accogliere l'eccezione di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e, per l'effetto, decurtare dal risarcimento eventualmente liquidato alla controparte le somme già percepite per il medesimo titolo o, comunque, quelle che avrebbero potuto percepire usando l'ordinaria diligenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, comma
2, cod. civ. Spese secondo giustizia”.
FATTO E PROCESSO
pagina2 di 7 ha citato in giudizio la e la Parte_1 Controparte_1
in persona della in proprio e in Controparte_4 Controparte_5 qualità di erede della NA , chiedendo che costoro siano condannati, Persona_1 ognuno secondo il proprio titolo, risarcire tutti i danni patiti da lei per la perdita della figura parentale, e dalla de cuius durante la Seconda Guerra Mondiale a causa dei crimini commessi dai soldati tedeschi.
L'odierna attrice riferisce che «la sig.ra veniva arrestata il 16.10.1943, Persona_1 veniva deportata nel campo di sterminio di Auschwitz con partenza dal binario 02 del Collegio
Romano in data 18.10.1943 ed arrivo ad Auschwitz il 23.10.1943 ove veniva uccisa>>.
Annotava a riscontro della giurisdizione: la sentenza della Corte Cost. n. 238/2014, con la quale il Giudice delle Leggi aveva stabilito che, in caso di crimini di guerra e contro l'umanità lesivi dei diritti inviolabili della persona, dovesse in ogni caso esser garantito “il diritto al giudice”, ossia il diritto a domandare il risarcimento dei gravissimi danni inferti alle vittime e quindi l'inopponibilità agli attori del difetto di giurisdizione per atti lesivi commessi iure imperii, principio che – sino alla pronuncia – aveva inibito le domande tese ad ottenere il risarcimento del danno da parte delle vittime dei criminali nazisti.
La sentenza della Corte Suprema di Cassazione a Sezioni Unite n. 20442/2020, con la quale le SS.UU. avevano ribadito la giurisdizione del giudice italiano nelle cause intentate contro la Repubblica Federale di Germania, al fine di ottenere il risarcimento dei danni, da parte di cittadini italiani (o loro eredi) che - durante il secondo conflitto mondiale - erano stati deportati dalle forze armate del Reich in e ivi sottoposti a lavoro forzato. CP_1
La Convenzione del 9 dicembre 1948 per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio e l'art. 29 dello Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale. In particolare, la difesa attorea richiamava la Convenzione suddetta per la nozione di genocidio, e l'art. 29 dello Statuto secondo il quale “I crimini di competenza della Corte non sono soggetti ad alcun termine di prescrizione”; in forza di tale richiamo, la difesa attorea affermava che il genocidio e i crimini contro l'umanità non cadono in prescrizione e obbligano al risarcimento del danno per equivalente.
Si è costituita la che ha formulato le citate Controparte_5 conclusioni.
La difesa dell'avvocatura generale dello stato, in estrema sintesi, evidenziava che il
Decreto Legge 30.04.2022 n. 36, convertito con modificazioni dalla Legge 29.06.2022 n. 79,
(che si dà per noto) originato dalla crisi diplomatica intercorsa tra i due Paesi dell'Unione, avesse avuto lo scopo di dare esecuzione all'Accordo tra la Repubblica Italiana e la
Repubblica Germania, reso esecutivo con D.p.R. 14.4.1962: in quest'accordo la CP_1
Repubblica Federale si era impegnata a versare alla Repubblica Italiana, a definizione delle questioni economiche pendenti, la somma di 40 milioni di marchi tedeschi.
pagina3 di 7 In quest'accordo, anche a nome delle vittime dei danni, il Governo Italiano aveva dichiarato “definite” tutte le rivendicazioni e le richieste della Repubblica Italiana, o delle persone fisiche o giuridiche, nei confronti di omologhe tedesche, derivanti da diritti sorti nel periodo tra il 01.09.1939 e il 08.05.1945 assumendo, inoltre, l'impegno a tenere indenne la Repubblica Federale da ogni eventuale azione o pretesa legale relativa ad essi.
A tal fine, la disposizione prevede – al comma 3 – che i titoli giudiziari aventi ad oggetto le domande di risarcimento del danno proposte da vittime del Terzo Reich, siano eseguite esclusivamente a valere sul Fondo istituito presso il MEF, precludendo al contempo eventuali azioni esecutive nei confronti dello Stato estero. Ricostruita in questi termini la fattispecie introduceva una ipotesi peculiare di accollo ex lege, che trovava indice nell'Accordo di Bonn con cui l'Italia (accollante) si era obbligata a tenere indenne la
(accollata) dai debiti risarcitori contratti da questa assunti verso le vittime del CP_1
Terzo Reich ( accollatari). Ciò consentiva alla difesa dello stato di riconoscere una peculiare ipotesi di successione a titolo particolare del MEF nei debiti risarcitori della verso le vittime del III Reich. L'azione avrebbe, quindi, dovuto esser proposta CP_1 esclusivamente nei confronti del quale successore ex lege nel CP_2 CP_2 debito risarcitorio originariamente contratto dallo Stato tedesco. Ed in consecuzione, ciò consentiva alla di chiedere il rigetto della domanda Controparte_5 per difetto di legittimazione passiva.
A monte rilevava come l'attore non fornisse prova della propria qualità di erede.
Sollevava, in ogni caso, l'eccezione di prescrizione dei diritti vantati dall'attore, stante il richiamo nel testo dell'art. 43 citato, fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione. Qualificando la responsabilità dedotta quale causa petendi, ne derivava inequivocabilmente come si fosse invariabilmente consumato il termine di prescrizione di cui all'art. 2947 comma III c.c. nei termini rappresentati.
Incardinata in tal modo la causa, in difetto di richieste per prova costituenda, la stessa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni che, rassegnate come in atti, consentivano il trattenimento della causa a sentenza con la concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta con una concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa. Il presente Tribunale ritiene di poter agire seguendo il principio della c.d. ragione più liquida della decisione (cfr. frale tante 41995 del 28.09.2022, Cass Civ.
9936/2014). Tale criterio consente al giudice di selezionare gli argomenti dirimenti da sviluppare nella motivazione dei provvedimenti tralasciandone gli altri, pur prospettati dalle parti, secondo la logica della utilità marginale e quindi sostituire il profilo di pagina4 di 7 evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio. In altre parole, ciò consente di decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre.
Ci si riferisce alla contestazione della dimostrazione della qualità di erede della NA , ad opera dell'attrice . Costei, opera una Persona_1 Parte_1 qualificazione della domanda, alquanto lata, ma in linea di approssimazione può ritenersi che la stessa faccia valere sia la lesione del proprio diritto parentale, che la lesione dei diritti della dante causa.
Si evidenzia, preliminarmente, non esservi prova ufficiale della deportazione, internamento, decesso, (documentazione originaria di ingresso formata in quel campo ovvero certificato di morte presunta redatto a posteriori) in quel campo di sterminio, della NA che non sia evincibile dal resoconto del Centro di Persona_1 documentazione ebraica. Ma il Documentazione CP_6 Controparte_7
è una fondazione con sede a Milano, riconosciuta come il principale istituto
[...] italiano per lo studio della storia e della cultura ebraica contemporanea, con particolare attenzione alla Shoah e al contrasto dell'antisemitismo, semplice raccolta di una fondazione privata, inidonea, quindi, a fornire la prova di quanto attestato in un giudizio civile di danni, in cui l'attore è onerato della prova dell'evento, prima ancora delle sue conseguenze.
Ove si ritenga superare il rilievo, occorre considerare che in ordine al danno c.d. iure proprio vantato dall'attrice, appare utile il richiamo principi fatti propri da Cass. Civ.
Sez. III, n. 12987/2022, che danno conto esser inesistente un pregiudizio risarcibile dal minore c.d. infante, né in relazione al c.d. danno morale, che sostanzierebbe di sé il danno futuro solo eventuale, ed infine il danno da perdita del rapporto parentale, non potendo sussistere un danno da perdita del rapporto parentale, ovvero una lesione da godimento postumo di beni e diritti che il rapporto familiare avrebbe consentito, soprattutto in difetto di dimostrazione della convivenza.
A valle di quanto considerato, l'attrice sostiene nell'atto introduttivo che la prova della propria legittimazione attiva, sarebbe data dalla documentazione afferente alla successione, di cui si riservava “….il deposito nel corso del giudizio, non appena disponibili dagli uffici pubblici richiesti”, riserva cui, tuttavia, non è stato dato corso dalla difesa di parte attrice nel corso del giudizio.
E ciò appare risolutivo, in quanto occorre dimostrare la titolarità attiva, ovvero la propria qualità di erede. Sotto questo profilo (prova della qualità di erede) la giurisprudenza della Corte di Cassazione insegna al riguardo che “colui che promuove
l'azione (o, specularmente, vi contraddica) nell'asserita qualità di erede di altro soggetto indicato come originario titolare del diritto (nella specie rivendicazione della proprietà) deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo
pagina5 di 7 la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art. 2697 c.c., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire
(o a contraddire)” (Cass. civ. n. 13738/2005). Ed infatti, la semplice qualità di parente/discendente, in sé e per sé considerati, non conferisce la qualità di erede che, come
è noto, si acquista solamente con l'accettazione dell'eredità ( se del caso tacita, espressa attraverso comportamenti che implicano la volontà di accettare l'eredità stessa), e deve avvenire nel termine di 10 anni dalla morte del de cuius, verificandosi, altrimenti, la prescrizione del diritto.
Il rilievo operato dalla difesa della convenuta in termini di onere dimostrativo determina l'evidenza non sia possibile fare appello al principio di non contestazione di cui all'articolo 115 c.p.c. Ecco perché la produzione dello stato di famiglia (in caso di successione legittima) ovvero di un testamento (nel caso di successione testamentaria) in difetto di contestazione, possono in genere essere sufficienti a provare la qualità di erede.
Ma n'è l'uno né l'altro sono stati depositati dalla difesa.
L'autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, non costituisce prova idonea della qualità di erede, esaurendo i suoi effetti nell'ambito dei rapporti con la pubblica amministrazione e nei relativi procedimenti amministrativi, ma non ha valore nell'ambito di un giudizio civile essendo una mera dichiarazione di parte.
Valore ancor minore, rispetto all'autocertificazione, va attribuita – come spiegato, alle attestazioni del Centro di Documentazione Ebraica se non supportate dalle fonti di conoscenza dell'Istituto che possono fornire prova indiziaria dell'evento, non della legittimazione.
La Suprema Corte (cfr. Cass. civ. 2 dicembre 2019 n. 31402, in motivazione) ha osservato che il possesso della qualità di erede, in quanto incide sulla titolarità del diritto fatto valere in giudizio, non integra una questione di legittimazione in senso proprio, ma attiene al merito.
Nel caso di specie l'attrice non ha, in definitiva, provato la propria titolarità/legittimazione attiva: ed il difetto di dimostrazione determina il difetto di prova del principale degli elementi costitutivi del diritto vantato.
Ne consegue il rigetto della domanda nel merito.
Al rigetto della domanda non segue la condanna alle spese processuali, per questo solo grado di giudizio, secondo il principio della soccombenza a cagione della contumacia della . Mentre le spese si compensano nei confronti della Controparte_1 convenuta Controparte_5
P.Q.M.
pagina6 di 7 Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. di RG
39791/2022 nella contumacia della : Controparte_1
1) Dichiara il difetto di legittimazione passiva della Controparte_5
[...]
2) Rigetta la domanda di danni proposta da . Parte_1
2) Compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Così deciso in Roma lì 31.10.2025.
Il Giudice Dr. Claudio Patruno.
Firmato in via digitale.
pagina7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione II
in composizione monocratica, il Giudice unico - dott. Claudio Patruno - ha pronunciato,
SENTENZA
nella causa di cui al numero di ruolo generale in epigrafe richiamato, riservata in decisione
TRA
- – nata a [...] il [...], in Parte_1 C.F._1 proprio e nella qualità di erede di nata a [...] il [...], Persona_1 rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'Avvocato RAUL CAROSI del foro di
Roma, elettivamente domiciliata nel suo studio sito in Roma Via Quintilio Varo, n. 112,
Attore
CONTRO
- – in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'Ambasciatore pro tempore, nella sua nota sede di Roma, Via San Martino della
Battaglia 4,
Convenuta contumace.
REPUBBLICA ITALIANA, (C.F. ), in persona della Presidenza del P.IVA_2
Consiglio dei Ministri con sede in Roma (Rm), Piazza Colonna n. 370, con il patrocinio pagina1 di 7 dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la cui nota sede è ex lege domiciliata, sita in Roma, via dei Portoghesi, 12.
Convenuta
oggetto: azione di danni per crimini di guerra.
Conclusioni per parte attrice:” Voglia il Tribunale di Roma, contrariis reiectis: - dichiarare la competenza giurisdizionale e territoriale del Tribunale Civile di Roma, ritenere e dichiarare che la/le parte/i convenuta/e sono responsabili civilmente per il danno materiale e danno morale che la parte attrice, ed i suoi familiari, ed i suoi danti causa ereditari, personalmente ed in qualità di eredi hanno subito a causa edlla persecuzione, deportazione, detenzione omicidio e conseguentemente, condannare la convenuta ad un equo risarcimento in favore dell'attore non inferiore ad € 50.000,00 oltre interessi al 4%, e rivalutazione monetaria dall'evento dannoso sino all'effettivo soddisfo, o nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia. con vittoria di spese, diritti ed diritti, nonché spese forfettarie (15%) e cpa (4%), da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Conclusioni per parte convenuta costituita: “Voglia il Tribunale di Roma, a) affermare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al
[...]
, giacché succeduto a titolo particolare nel debito di cui è Controparte_2 causa in data antecedente all'introduzione dell'odierno giudizio, e – per l'effetto – dichiararne il difetto in capo alla;
b) dichiarare il difetto di Controparte_3 legittimazione passiva della Repubblica tedesca e, per l'effetto, estrometterla dal giudizio;
c) dichiarare l'inammissibilità delle avversarie domande proposte iure hereditatis in quanto relative a diritti estinti per rinuncia al loro esercizio da parte del diretto dante causa;
d) dichiarare la prescrizione dei diritti azionati;
e) in ogni caso, dichiarare le domande formulate dalla controparte improponibili per intervenuta decadenza o – in subordine – rigettarle nel merito, in quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque, infondate per difetto di prova in ordine alla qualità di erede del de cuius nonché alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile;
f) nella denegata ipotesi di non accoglimento delle eccezioni di estinzione del diritto per rinuncia, di prescrizione e di decadenza e di riconoscimento nell'an del diritto vantato, procedere alla quantificazione delle poste di danno risarcibili, secondo quanto esposto nell'ambito della presente comparsa;
g) dichiarare l'inammissibilità della domanda per eccessiva genericità e difetto di prova;
h) in via ancor più gradata, accogliere l'eccezione di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e, per l'effetto, decurtare dal risarcimento eventualmente liquidato alla controparte le somme già percepite per il medesimo titolo o, comunque, quelle che avrebbero potuto percepire usando l'ordinaria diligenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, comma
2, cod. civ. Spese secondo giustizia”.
FATTO E PROCESSO
pagina2 di 7 ha citato in giudizio la e la Parte_1 Controparte_1
in persona della in proprio e in Controparte_4 Controparte_5 qualità di erede della NA , chiedendo che costoro siano condannati, Persona_1 ognuno secondo il proprio titolo, risarcire tutti i danni patiti da lei per la perdita della figura parentale, e dalla de cuius durante la Seconda Guerra Mondiale a causa dei crimini commessi dai soldati tedeschi.
L'odierna attrice riferisce che «la sig.ra veniva arrestata il 16.10.1943, Persona_1 veniva deportata nel campo di sterminio di Auschwitz con partenza dal binario 02 del Collegio
Romano in data 18.10.1943 ed arrivo ad Auschwitz il 23.10.1943 ove veniva uccisa>>.
Annotava a riscontro della giurisdizione: la sentenza della Corte Cost. n. 238/2014, con la quale il Giudice delle Leggi aveva stabilito che, in caso di crimini di guerra e contro l'umanità lesivi dei diritti inviolabili della persona, dovesse in ogni caso esser garantito “il diritto al giudice”, ossia il diritto a domandare il risarcimento dei gravissimi danni inferti alle vittime e quindi l'inopponibilità agli attori del difetto di giurisdizione per atti lesivi commessi iure imperii, principio che – sino alla pronuncia – aveva inibito le domande tese ad ottenere il risarcimento del danno da parte delle vittime dei criminali nazisti.
La sentenza della Corte Suprema di Cassazione a Sezioni Unite n. 20442/2020, con la quale le SS.UU. avevano ribadito la giurisdizione del giudice italiano nelle cause intentate contro la Repubblica Federale di Germania, al fine di ottenere il risarcimento dei danni, da parte di cittadini italiani (o loro eredi) che - durante il secondo conflitto mondiale - erano stati deportati dalle forze armate del Reich in e ivi sottoposti a lavoro forzato. CP_1
La Convenzione del 9 dicembre 1948 per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio e l'art. 29 dello Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale. In particolare, la difesa attorea richiamava la Convenzione suddetta per la nozione di genocidio, e l'art. 29 dello Statuto secondo il quale “I crimini di competenza della Corte non sono soggetti ad alcun termine di prescrizione”; in forza di tale richiamo, la difesa attorea affermava che il genocidio e i crimini contro l'umanità non cadono in prescrizione e obbligano al risarcimento del danno per equivalente.
Si è costituita la che ha formulato le citate Controparte_5 conclusioni.
La difesa dell'avvocatura generale dello stato, in estrema sintesi, evidenziava che il
Decreto Legge 30.04.2022 n. 36, convertito con modificazioni dalla Legge 29.06.2022 n. 79,
(che si dà per noto) originato dalla crisi diplomatica intercorsa tra i due Paesi dell'Unione, avesse avuto lo scopo di dare esecuzione all'Accordo tra la Repubblica Italiana e la
Repubblica Germania, reso esecutivo con D.p.R. 14.4.1962: in quest'accordo la CP_1
Repubblica Federale si era impegnata a versare alla Repubblica Italiana, a definizione delle questioni economiche pendenti, la somma di 40 milioni di marchi tedeschi.
pagina3 di 7 In quest'accordo, anche a nome delle vittime dei danni, il Governo Italiano aveva dichiarato “definite” tutte le rivendicazioni e le richieste della Repubblica Italiana, o delle persone fisiche o giuridiche, nei confronti di omologhe tedesche, derivanti da diritti sorti nel periodo tra il 01.09.1939 e il 08.05.1945 assumendo, inoltre, l'impegno a tenere indenne la Repubblica Federale da ogni eventuale azione o pretesa legale relativa ad essi.
A tal fine, la disposizione prevede – al comma 3 – che i titoli giudiziari aventi ad oggetto le domande di risarcimento del danno proposte da vittime del Terzo Reich, siano eseguite esclusivamente a valere sul Fondo istituito presso il MEF, precludendo al contempo eventuali azioni esecutive nei confronti dello Stato estero. Ricostruita in questi termini la fattispecie introduceva una ipotesi peculiare di accollo ex lege, che trovava indice nell'Accordo di Bonn con cui l'Italia (accollante) si era obbligata a tenere indenne la
(accollata) dai debiti risarcitori contratti da questa assunti verso le vittime del CP_1
Terzo Reich ( accollatari). Ciò consentiva alla difesa dello stato di riconoscere una peculiare ipotesi di successione a titolo particolare del MEF nei debiti risarcitori della verso le vittime del III Reich. L'azione avrebbe, quindi, dovuto esser proposta CP_1 esclusivamente nei confronti del quale successore ex lege nel CP_2 CP_2 debito risarcitorio originariamente contratto dallo Stato tedesco. Ed in consecuzione, ciò consentiva alla di chiedere il rigetto della domanda Controparte_5 per difetto di legittimazione passiva.
A monte rilevava come l'attore non fornisse prova della propria qualità di erede.
Sollevava, in ogni caso, l'eccezione di prescrizione dei diritti vantati dall'attore, stante il richiamo nel testo dell'art. 43 citato, fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione. Qualificando la responsabilità dedotta quale causa petendi, ne derivava inequivocabilmente come si fosse invariabilmente consumato il termine di prescrizione di cui all'art. 2947 comma III c.c. nei termini rappresentati.
Incardinata in tal modo la causa, in difetto di richieste per prova costituenda, la stessa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni che, rassegnate come in atti, consentivano il trattenimento della causa a sentenza con la concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta con una concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa. Il presente Tribunale ritiene di poter agire seguendo il principio della c.d. ragione più liquida della decisione (cfr. frale tante 41995 del 28.09.2022, Cass Civ.
9936/2014). Tale criterio consente al giudice di selezionare gli argomenti dirimenti da sviluppare nella motivazione dei provvedimenti tralasciandone gli altri, pur prospettati dalle parti, secondo la logica della utilità marginale e quindi sostituire il profilo di pagina4 di 7 evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio. In altre parole, ciò consente di decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre.
Ci si riferisce alla contestazione della dimostrazione della qualità di erede della NA , ad opera dell'attrice . Costei, opera una Persona_1 Parte_1 qualificazione della domanda, alquanto lata, ma in linea di approssimazione può ritenersi che la stessa faccia valere sia la lesione del proprio diritto parentale, che la lesione dei diritti della dante causa.
Si evidenzia, preliminarmente, non esservi prova ufficiale della deportazione, internamento, decesso, (documentazione originaria di ingresso formata in quel campo ovvero certificato di morte presunta redatto a posteriori) in quel campo di sterminio, della NA che non sia evincibile dal resoconto del Centro di Persona_1 documentazione ebraica. Ma il Documentazione CP_6 Controparte_7
è una fondazione con sede a Milano, riconosciuta come il principale istituto
[...] italiano per lo studio della storia e della cultura ebraica contemporanea, con particolare attenzione alla Shoah e al contrasto dell'antisemitismo, semplice raccolta di una fondazione privata, inidonea, quindi, a fornire la prova di quanto attestato in un giudizio civile di danni, in cui l'attore è onerato della prova dell'evento, prima ancora delle sue conseguenze.
Ove si ritenga superare il rilievo, occorre considerare che in ordine al danno c.d. iure proprio vantato dall'attrice, appare utile il richiamo principi fatti propri da Cass. Civ.
Sez. III, n. 12987/2022, che danno conto esser inesistente un pregiudizio risarcibile dal minore c.d. infante, né in relazione al c.d. danno morale, che sostanzierebbe di sé il danno futuro solo eventuale, ed infine il danno da perdita del rapporto parentale, non potendo sussistere un danno da perdita del rapporto parentale, ovvero una lesione da godimento postumo di beni e diritti che il rapporto familiare avrebbe consentito, soprattutto in difetto di dimostrazione della convivenza.
A valle di quanto considerato, l'attrice sostiene nell'atto introduttivo che la prova della propria legittimazione attiva, sarebbe data dalla documentazione afferente alla successione, di cui si riservava “….il deposito nel corso del giudizio, non appena disponibili dagli uffici pubblici richiesti”, riserva cui, tuttavia, non è stato dato corso dalla difesa di parte attrice nel corso del giudizio.
E ciò appare risolutivo, in quanto occorre dimostrare la titolarità attiva, ovvero la propria qualità di erede. Sotto questo profilo (prova della qualità di erede) la giurisprudenza della Corte di Cassazione insegna al riguardo che “colui che promuove
l'azione (o, specularmente, vi contraddica) nell'asserita qualità di erede di altro soggetto indicato come originario titolare del diritto (nella specie rivendicazione della proprietà) deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo
pagina5 di 7 la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art. 2697 c.c., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire
(o a contraddire)” (Cass. civ. n. 13738/2005). Ed infatti, la semplice qualità di parente/discendente, in sé e per sé considerati, non conferisce la qualità di erede che, come
è noto, si acquista solamente con l'accettazione dell'eredità ( se del caso tacita, espressa attraverso comportamenti che implicano la volontà di accettare l'eredità stessa), e deve avvenire nel termine di 10 anni dalla morte del de cuius, verificandosi, altrimenti, la prescrizione del diritto.
Il rilievo operato dalla difesa della convenuta in termini di onere dimostrativo determina l'evidenza non sia possibile fare appello al principio di non contestazione di cui all'articolo 115 c.p.c. Ecco perché la produzione dello stato di famiglia (in caso di successione legittima) ovvero di un testamento (nel caso di successione testamentaria) in difetto di contestazione, possono in genere essere sufficienti a provare la qualità di erede.
Ma n'è l'uno né l'altro sono stati depositati dalla difesa.
L'autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, non costituisce prova idonea della qualità di erede, esaurendo i suoi effetti nell'ambito dei rapporti con la pubblica amministrazione e nei relativi procedimenti amministrativi, ma non ha valore nell'ambito di un giudizio civile essendo una mera dichiarazione di parte.
Valore ancor minore, rispetto all'autocertificazione, va attribuita – come spiegato, alle attestazioni del Centro di Documentazione Ebraica se non supportate dalle fonti di conoscenza dell'Istituto che possono fornire prova indiziaria dell'evento, non della legittimazione.
La Suprema Corte (cfr. Cass. civ. 2 dicembre 2019 n. 31402, in motivazione) ha osservato che il possesso della qualità di erede, in quanto incide sulla titolarità del diritto fatto valere in giudizio, non integra una questione di legittimazione in senso proprio, ma attiene al merito.
Nel caso di specie l'attrice non ha, in definitiva, provato la propria titolarità/legittimazione attiva: ed il difetto di dimostrazione determina il difetto di prova del principale degli elementi costitutivi del diritto vantato.
Ne consegue il rigetto della domanda nel merito.
Al rigetto della domanda non segue la condanna alle spese processuali, per questo solo grado di giudizio, secondo il principio della soccombenza a cagione della contumacia della . Mentre le spese si compensano nei confronti della Controparte_1 convenuta Controparte_5
P.Q.M.
pagina6 di 7 Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. di RG
39791/2022 nella contumacia della : Controparte_1
1) Dichiara il difetto di legittimazione passiva della Controparte_5
[...]
2) Rigetta la domanda di danni proposta da . Parte_1
2) Compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Così deciso in Roma lì 31.10.2025.
Il Giudice Dr. Claudio Patruno.
Firmato in via digitale.
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