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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 20/06/2025, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1913/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice Rel.
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina Giudice GOP
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1913/2024 promossa da:
, C.F. , con l'avv. ANTONINO ROSSI Parte_1 C.F._1
- Ricorrente -
contro
, C.F. , con l'avv. MARUSCA PILLA CP_1 C.F._2
-Resistente- con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Piacenza
- Interventore ex lege -
CONCLUSIONI
Le Parti hanno concluso come in atti, da intendersi qui integralmente richiamati.
Il PM ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle Parti.
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato, conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Parte_1
Piacenza, chiedendo, cumulativamente, di dichiarare la separazione personale dei CP_1
Coniugi, assegnando alla Ricorrente l'abitazione familiare sita in Piacenza, via Gambara n 19, di pagina 1 di 5 esclusiva proprietà della stessa e dichiarando entrambi i Coniugi economicamente indipendenti e non tenuti ad alcun obbligo di mantenimento reciproco, nonché il successivo divorzio, ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni.
A sostegno delle proprie conclusioni, la Ricorrente deduceva che: - le Parti contraevano matrimonio in data 1 aprile 2022 in Gazzola (PC), con rito concordatario, atto trascritto presso il
Comune di Gazzola (PC) al n. 4 parte II serie A anno 2022, in regime di separazione dei beni;
- dall'unione coniugale nasceva il figlio , a Piacenza il 24 agosto 2004, oggi maggiorenne Per_1
ed economicamente autosufficiente;
- la residenza coniugale veniva fissata in Piacenza, via
Umberto Gambara n 19 nell'immobile di proprietà esclusiva della Ricorrente;
- a causa del venir meno dell'affectio coniugalis e per effetto di incomprensioni, la convivenza era divenuta intollerabile;
- i coniugi erano economicamente autosufficienti in quanto la Ricorrente, pur non svolgendo attività lavorativa in quanto disabile (non vedente) fruiva di entrate derivante dal trattamento assistenziale, mentre il marito aveva una attività commerciale denominata “ Da
BE tutto per la pesca” sita in Piacenza, via Rodolfo Boselli n 54.
All'esito del deposito del ricorso principale, la causa veniva iscritta a ruolo e con decreto del 13 novembre 2024 a firma del Presidente di Sezione civile, dott.ssa Marisella Gatti, ne veniva assegnata la trattazione e l'istruttoria al giudice dott.ssa Laura Ventriglia, che fissava per la comparizione delle Parti l'udienza del 18 marzo 2025 ed assegnava alla Ricorrente il termine la notifica del ricorso ed il decreto, nonché il termine al Resistente per costituirsi in giudizio.
Alla prima udienza, il Giudice, stante la richiesta di rinvio di presente CP_1 personalmente, il quale dichiarava di volersi costituire in giudizio, rinviava la causa all'udienza del
20 maggio 2025.
Si costituiva in giudizio aderendo alle domande della Controparte;
sicché, alla CP_1 predetta udienza, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. su richiesta congiunta delle Parti, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del PM in sede.
***
Nelle corso del giudizio le Parti sono giunte ad un accordo in ordine alle condizioni di separazione,
come da conclusioni congiunte depositate in atti.
Ad avviso del Tribunale tali condizioni, così come concordate dalle Parti ed analiticamente riportate in dispositivo, sono congrue e conformi ai principi dell'ordinamento e vanno, pertanto, integralmente accolte. pagina 2 di 5 Quanto alla domanda congiunta di divorzio proposta cumulativamente alla domanda di separazione, va rammentato che il d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 ha introdotto la facoltà di presentare contestualmente la domanda di separazione e quella di divorzio, pur restando la seconda procedibile unicamente decorso il termine a tal fine previsto dalla legge (6 o 12 mesi, secondo i casi, in ragione della procedura consensuale o contenziosa, ai sensi dell'art. 3 della legge sul divorzio).
Inoltre, la Suprema Corte che ha stabilito come “in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio” (Cass.civ., sez. I, sent. n. 28727 in data 16.10.2023).
Segnatamente, a mente dell'art. 473bis.49, “Negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili
del matrimonio e le domande a questa connesse. Le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza
che pronuncia la separazione personale. Se il giudizio di separazione e quello di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio sono proposti tra le stesse parti davanti a giudici
diversi, si applica l'artico/o 40. In presenza di figli minori, la rimessione avviene in favore del giudice individuato ai sensi dell'articolo 473-bis. 11, primo comma. Se i procedimenti di cui al
secondo comma pendono davanti allo stesso giudice, si applica l'articolo 274. La sentenza emessa
all'esito dei procedimenti di cui al presente articolo contiene autonomi capi per le diverse domande e determina la decorrenza dei diversi contributi economici eventualmente previsti”.
Il legislatore, dunque, ha espressamente previsto l'ammissibilità della domanda cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio con riferimento al solo giudizio contenzioso (art. 473bis.49 c.p.c.), mentre analoga previsione non è stata riportata nell'art. 473bis.51 c.p.c., norma dedicata al “procedimento su domanda congiunta”, che detta una specifica disciplina relativa a tutti i procedimenti di cui all'art. 473bis.47 c.p.c., laddove presentati in forma congiunta.
Questo quadro normativo ha favorito il proliferare nei Tribunali di due orientamenti quanto all'ammissibilità del cumulo delle due domande, laddove proposte in via consensuale.
È intervenuta la Suprema Corte che ha stabilito come “in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con pagina 3 di 5 domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio” (Cass. civ., sez. I, sent. n. 28727 in data 16.10.2023).
La Suprema Corte ha, dunque, ammesso il cumulo delle due domande, anche se articolate congiuntamente, valorizzando la ratio della novità legislativa che poggia sull'esigenza di un
“risparmio di energie processuali” realizzato con il simultaneus processus relativo a pretese identiche o implicanti accertamenti di fatto comuni o comunque almeno in parte rilevanti per entrambi i processi. Tale soluzione appare coerente con l'intero sistema (in particolare, con la possibilità di cumulo oggettivo di domande connesse in relazione alla causa petendi) e comunque non in contrasto con il dato letterale delle norme di riferimento.
In applicazione dei principi generali, la trattazione della domanda congiunta di divorzio è condizionata all'omologazione (con sentenza passata in giudicato) della separazione consensuale, oltre che al decorso del termine minimo di separazione (sei mesi) previsto dalla legge, e deve seguire il rito comune di cui all'art. 473bis.51 c.p.c..
Tali principi possano trovare applicazione anche al presente procedimento, che – sebbene nato come contenzioso – si è poi trasformato in congiunto avendo le Parti formulato le medesime conclusioni.
Essendo la domanda di divorzio non procedibile prima del decorso del termine di cui all'art. 3, n.
2, lett. b), l. n. 898/70, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi –
trascorso il termine di legge dalla data della comparizione dei coniugi – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 l. n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Invero, la Suprema Corte ha chiarito che, dal punto di vista pratico, “Il Tribunale, all'esito del positivo esame della domanda di separazione personale, con sentenza (che non definirà, quindi, tutte le domande proposte, il cui dispositivo, una volta passata in giudicato, sarà trasmesso in copia autentica all'Ufficiale di Stato civile per le debite annotazione e gli ulteriori incombenti di legge),
provvederà, in relazione alla congiunta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non ancora procedibile, prima che sia decorso il termine indicato dall'art.3, n. 2, lett.
b), l.n. 898/1970, a rimettere la causa, con separata ordinanza, dinanzi al giudice relatore perché questi acquisisca la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio” (Cassazione civile sez. I, 16/10/2023, n. 28727). pagina 4 di 5 ***
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, non definendo il giudizio, così decide:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
- dà atto che la Ricorrente, , continuerà ad abitare la casa coniugale sita in Parte_1
Piacenza, via Gambara n 19 a, di sua esclusiva proprietà;
- dà atto che entrambi i Coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e per tale motivo non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento;
spese al definitivo.
Così deciso in Piacenza, il 19 giugno 2025.
Il Presidente Il Giudice Relatore
dott.ssa Marisella Gatti dott.ssa Laura Ventriglia
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice Rel.
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina Giudice GOP
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1913/2024 promossa da:
, C.F. , con l'avv. ANTONINO ROSSI Parte_1 C.F._1
- Ricorrente -
contro
, C.F. , con l'avv. MARUSCA PILLA CP_1 C.F._2
-Resistente- con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Piacenza
- Interventore ex lege -
CONCLUSIONI
Le Parti hanno concluso come in atti, da intendersi qui integralmente richiamati.
Il PM ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle Parti.
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato, conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Parte_1
Piacenza, chiedendo, cumulativamente, di dichiarare la separazione personale dei CP_1
Coniugi, assegnando alla Ricorrente l'abitazione familiare sita in Piacenza, via Gambara n 19, di pagina 1 di 5 esclusiva proprietà della stessa e dichiarando entrambi i Coniugi economicamente indipendenti e non tenuti ad alcun obbligo di mantenimento reciproco, nonché il successivo divorzio, ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni.
A sostegno delle proprie conclusioni, la Ricorrente deduceva che: - le Parti contraevano matrimonio in data 1 aprile 2022 in Gazzola (PC), con rito concordatario, atto trascritto presso il
Comune di Gazzola (PC) al n. 4 parte II serie A anno 2022, in regime di separazione dei beni;
- dall'unione coniugale nasceva il figlio , a Piacenza il 24 agosto 2004, oggi maggiorenne Per_1
ed economicamente autosufficiente;
- la residenza coniugale veniva fissata in Piacenza, via
Umberto Gambara n 19 nell'immobile di proprietà esclusiva della Ricorrente;
- a causa del venir meno dell'affectio coniugalis e per effetto di incomprensioni, la convivenza era divenuta intollerabile;
- i coniugi erano economicamente autosufficienti in quanto la Ricorrente, pur non svolgendo attività lavorativa in quanto disabile (non vedente) fruiva di entrate derivante dal trattamento assistenziale, mentre il marito aveva una attività commerciale denominata “ Da
BE tutto per la pesca” sita in Piacenza, via Rodolfo Boselli n 54.
All'esito del deposito del ricorso principale, la causa veniva iscritta a ruolo e con decreto del 13 novembre 2024 a firma del Presidente di Sezione civile, dott.ssa Marisella Gatti, ne veniva assegnata la trattazione e l'istruttoria al giudice dott.ssa Laura Ventriglia, che fissava per la comparizione delle Parti l'udienza del 18 marzo 2025 ed assegnava alla Ricorrente il termine la notifica del ricorso ed il decreto, nonché il termine al Resistente per costituirsi in giudizio.
Alla prima udienza, il Giudice, stante la richiesta di rinvio di presente CP_1 personalmente, il quale dichiarava di volersi costituire in giudizio, rinviava la causa all'udienza del
20 maggio 2025.
Si costituiva in giudizio aderendo alle domande della Controparte;
sicché, alla CP_1 predetta udienza, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. su richiesta congiunta delle Parti, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del PM in sede.
***
Nelle corso del giudizio le Parti sono giunte ad un accordo in ordine alle condizioni di separazione,
come da conclusioni congiunte depositate in atti.
Ad avviso del Tribunale tali condizioni, così come concordate dalle Parti ed analiticamente riportate in dispositivo, sono congrue e conformi ai principi dell'ordinamento e vanno, pertanto, integralmente accolte. pagina 2 di 5 Quanto alla domanda congiunta di divorzio proposta cumulativamente alla domanda di separazione, va rammentato che il d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 ha introdotto la facoltà di presentare contestualmente la domanda di separazione e quella di divorzio, pur restando la seconda procedibile unicamente decorso il termine a tal fine previsto dalla legge (6 o 12 mesi, secondo i casi, in ragione della procedura consensuale o contenziosa, ai sensi dell'art. 3 della legge sul divorzio).
Inoltre, la Suprema Corte che ha stabilito come “in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio” (Cass.civ., sez. I, sent. n. 28727 in data 16.10.2023).
Segnatamente, a mente dell'art. 473bis.49, “Negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili
del matrimonio e le domande a questa connesse. Le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza
che pronuncia la separazione personale. Se il giudizio di separazione e quello di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio sono proposti tra le stesse parti davanti a giudici
diversi, si applica l'artico/o 40. In presenza di figli minori, la rimessione avviene in favore del giudice individuato ai sensi dell'articolo 473-bis. 11, primo comma. Se i procedimenti di cui al
secondo comma pendono davanti allo stesso giudice, si applica l'articolo 274. La sentenza emessa
all'esito dei procedimenti di cui al presente articolo contiene autonomi capi per le diverse domande e determina la decorrenza dei diversi contributi economici eventualmente previsti”.
Il legislatore, dunque, ha espressamente previsto l'ammissibilità della domanda cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio con riferimento al solo giudizio contenzioso (art. 473bis.49 c.p.c.), mentre analoga previsione non è stata riportata nell'art. 473bis.51 c.p.c., norma dedicata al “procedimento su domanda congiunta”, che detta una specifica disciplina relativa a tutti i procedimenti di cui all'art. 473bis.47 c.p.c., laddove presentati in forma congiunta.
Questo quadro normativo ha favorito il proliferare nei Tribunali di due orientamenti quanto all'ammissibilità del cumulo delle due domande, laddove proposte in via consensuale.
È intervenuta la Suprema Corte che ha stabilito come “in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con pagina 3 di 5 domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio” (Cass. civ., sez. I, sent. n. 28727 in data 16.10.2023).
La Suprema Corte ha, dunque, ammesso il cumulo delle due domande, anche se articolate congiuntamente, valorizzando la ratio della novità legislativa che poggia sull'esigenza di un
“risparmio di energie processuali” realizzato con il simultaneus processus relativo a pretese identiche o implicanti accertamenti di fatto comuni o comunque almeno in parte rilevanti per entrambi i processi. Tale soluzione appare coerente con l'intero sistema (in particolare, con la possibilità di cumulo oggettivo di domande connesse in relazione alla causa petendi) e comunque non in contrasto con il dato letterale delle norme di riferimento.
In applicazione dei principi generali, la trattazione della domanda congiunta di divorzio è condizionata all'omologazione (con sentenza passata in giudicato) della separazione consensuale, oltre che al decorso del termine minimo di separazione (sei mesi) previsto dalla legge, e deve seguire il rito comune di cui all'art. 473bis.51 c.p.c..
Tali principi possano trovare applicazione anche al presente procedimento, che – sebbene nato come contenzioso – si è poi trasformato in congiunto avendo le Parti formulato le medesime conclusioni.
Essendo la domanda di divorzio non procedibile prima del decorso del termine di cui all'art. 3, n.
2, lett. b), l. n. 898/70, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi –
trascorso il termine di legge dalla data della comparizione dei coniugi – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 l. n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Invero, la Suprema Corte ha chiarito che, dal punto di vista pratico, “Il Tribunale, all'esito del positivo esame della domanda di separazione personale, con sentenza (che non definirà, quindi, tutte le domande proposte, il cui dispositivo, una volta passata in giudicato, sarà trasmesso in copia autentica all'Ufficiale di Stato civile per le debite annotazione e gli ulteriori incombenti di legge),
provvederà, in relazione alla congiunta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non ancora procedibile, prima che sia decorso il termine indicato dall'art.3, n. 2, lett.
b), l.n. 898/1970, a rimettere la causa, con separata ordinanza, dinanzi al giudice relatore perché questi acquisisca la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio” (Cassazione civile sez. I, 16/10/2023, n. 28727). pagina 4 di 5 ***
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, non definendo il giudizio, così decide:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
- dà atto che la Ricorrente, , continuerà ad abitare la casa coniugale sita in Parte_1
Piacenza, via Gambara n 19 a, di sua esclusiva proprietà;
- dà atto che entrambi i Coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e per tale motivo non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento;
spese al definitivo.
Così deciso in Piacenza, il 19 giugno 2025.
Il Presidente Il Giudice Relatore
dott.ssa Marisella Gatti dott.ssa Laura Ventriglia
pagina 5 di 5