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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 04/09/2025, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Il Collegio, riunito in camera di consiglio e composto dai signori dr. Roberto Rezzonico Presidente dr. Emanuele De Gregorio Consigliere dr. Giovanni Battiato Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n.129/2022 R.G. cont., concernente l'impugnazione della sentenza n.416/2021 resa dal Tribunale di
Gela in data 30.9.2021 e depositata in data 1.10.2021, avente ad oggetto vendita cose mobili
vertente tra
, nato a [...] il [...] c.f. e Parte_1 C.F._1 [...]
nato a [...] il [...] c.f. , Pt_2 C.F._2
rappresentati e difesi per procura in atti dall'avv. Annamaria Spinello ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Niscemi via V. Caruso 2
- appellanti -
contro
, nato a [...] il [...] c.f. Controparte_1
, quale titolare della ditta individuale C.F._3 Parte_3
di , rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Controparte_1
Massimino per procura in atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Catania via S. Filippo Neri 4 - appellato -
1 All'udienza del 13.3.2025, disposta la sostituzione della stessa col deposito di note scritte ex art.127 ter c.p.c., attese le disposizioni che in tal modo consentono lo svolgimento delle udienze civili ove non richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, le parti hanno precisato le conclusioni come dai propri atti introduttivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 27.10.2016, e Parte_2 Parte_1
convenivano avanti il Tribunale di Gela , quale Controparte_1
titolare della ditta individuale , premettendo che in occasione Parte_3
dei lavori di ristrutturazione dell'immobile di proprietà di in Parte_2
Niscemi via Pitrè 19, avevano acquistato dall'azienda convenuta “una partita di
pavimento denominato Stratos Pulido Artic I sc. Bianco”, giusta fatture n.11 del
3.11.2011 di € 1.815,00 (acconto) e n.12 del 17.11.2011 di € 5.430,14 (saldo).
Esponevano che “in data 26 aprile 2014, eliminato lo strato protettivo delle
mattonelle, immediatamente dopo la messa in opera del pavimento, si
avvedevano della presenza di tanti puntini neri su tutta la pavimentazione”,
emergendo la presenza diffusa di microfori all'interno dei quali si infiltrava polvere e sporcizia, compromettendo l'integrità e l'estetica.
Gli attori procedevano a segnalare verbalmente i vizi riscontrati al venditore,
formalizzando la denuncia successivamente a mezzo raccomandata a.r. del 2
maggio 2015, a seguito della quale il convenuto effettuava un sopralluogo,
comunque contestando per iscritto la loro sussistenza con missiva del 21
maggio 2014.
Di poi, si era recato nuovamente presso l'immobile Controparte_1
2 con un Tecnico di fiducia, proponendo come soluzione l'applicazione di un materiale di riempimento da ripetersi periodicamente ogni tre anni, però con impiego di sostanze acide e corrosive.
Al fine di accertare lo stato dei luoghi, gli attori si inducevano allora a depositare ricorso per accertamento tecnico preventivo (r.g. n.464/2015
Tribunale di Gela), nel corso del quale la ditta fornitrice restava però
contumace e il CTU arch. accertava la fondatezza Persona_1
delle doglianze, quantificando in € 19.883,32 oltre IVA il costo necessario per la rimozione del pavimento viziato e la fornitura e posa in opera di quello nuovo.
Quindi, chiedevano nel merito avanti il Tribunale:
“1) accertare e dichiarare l'esistenza dei vizi delle mattonelle oggetto di
compravendita tra i signori e la ditta FI RA di AS Pt_2
NT Fichera;
2) accertare e dichiarare il diritto degli attori all'eliminazione dei vizi della cosa
compravenduta oltre al risarcimento del danno;
3) per l'effetto, condannare la ditta convenuta FI RA di
AS NT Fichera a sostituire a proprie spese la pavimentazione
difettosa, oltre al rimborso in favore degli attori delle spese necessarie per le
operazioni di demolizione e di ripristino della pavimentazione esistente
quantificati in seno al procedimento per ATP n.464/2015 r.g. del Tribunale di
Gela complessivamente in € 19.883,32 (oltre iva), oltre interessi legali e
rivalutazione monetaria;
4) condannare, altresì e in ogni caso, la ditta convenuta a risarcire in favore
3 degli attori tutti i danni patiti per l'utilizzo della pavimentazione difettosa da
determinarsi in via equitativa e quelli patenti per il mancato godimento
dell'immobile sino all'effettiva sostituzione della pavimentazione con altra
esente da vizi, danno questo da valutarsi in relazione al costo mensile di
locazione di altro immobile pari a € 400,00 da moltiplicare per ogni mese
necessario per l'esecuzione dei lavori di demolizione e ripristino della
pavimentazione dell'immobile sito in Niscemi via Pitrè 19, ovvero in quella
diversa misura, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa o sarà
ritenuta di giustizia;
5) condannare parte resistente alla rifusione in favore degli attori delle spese di
CTU e di CTP relative al procedimento per accertamento tecnico preventivo
n.464/2015 r.g. del Tribunale di Gela come da fatture che si allegano;
6) con vittoria di spese e compensi del giudizio e del procedimento per
accertamento tecnico preventivo ex art.696 c.p.c. iscritto al n.464/2015 r.g. di
codesto Tribunale, da distrarre in favore dell'odierno difensore per aver
anticipato le prime e non riscosso i secondi”.
La parte convenuta, sebbene ritualmente evocata in giudizio, rimaneva contumace.
Istruita la causa mediante l'assunzione delle prove testimoniali e l'acquisizione dell'A.T.P. iscritto al r.g. n.464/2015, con sentenza n.500/2016 il Tribunale di
Gela così disponeva:
“1 - dichiara l'esistenza dei vizi delle mattonellecade oggetto di compravendita
tra i signori e e la ditta individuale Sefi Ceramiche Parte_1 Parte_2
di Fichera AS NT e, per l'effetto, condanna la ditta convenuta a
4 sostituire l'intera pavimentazione, sostenendo le spese per l'eliminazione e lo
smaltimento del pavimento posato e quelle per la fornitura e posa in opera di
mattonelle non difettose, nonché le altre voci di spesa indicate nella perizia
dell'architetto , in sede di ATP;
Persona_1
2 - condanna la ditta convenuta a risarcire le spese del procedimento per ATP
che liquida in € 2.225,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa ed
€824,00 per spese di CTU;
3 - condanna la ditta convenuta al pagamento delle spese del presente
giudizio che liquida in € 294,30 per spese vive ed € 4.835,00 oltre 15% spese
generali, iva e cpa, per onorari”.
Con atto di citazione ritualmente notificato, propongono appello
[...]
e , affidando il gravame ad un unico motivo appresso Pt_2 Parte_1
compendiato:
ERRONEA VALUTAZIONE DELLA DOMANDA – AZIONE DI GARANZIA PER VIZI DELLA COSA VENDUTA EX
ART.1492 C.C. E AZIONE RISARCITORIA PER EQUIVALENTE EX AT.1494 E SS. C.C.
Il Tribunale è incorso in errore nel ritenere che oggetto del giudizio siano state due domande;
una di adempimento in forma specifica del contratto (sostituzione della pavimentazione difettosa) e un'altra di risarcimento per equivalente (condanna alle spese per le opere di demolizione e di ripristino della pavimentazione esistente).
Infatti, oggetto del giudizio era un'azione di risarcimento del danno per equivalente proposta cumulativamente all'actio redibitoria disciplinata dall'art.1490 e ss. c.c., inerente la vendita di prodotto difettoso, come si evince dalle conclusioni formulate al n.3 dell'atto di citazione: “3) per l'effetto, condannare la ditta convenuta FI
RA di AS NT Fichera a sostituire a proprie spese la pavimentazione difettosa, oltre al rimborso in favore degli attori delle spese necessarie per le operazioni di demolizione e di ripristino della
5 pavimentazione esistente quantificati in seno al procedimento per ATP n.464/2015 r.g. del Tribunale di Gela complessivamente in € 19.883,32 (oltre iva), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria”.
Richiamando la quantificazione del danno di € 19.883,32 oltre iva accertata nel procedimento di ATP ex art.696
c.p.c., gli attori intendevano chiedere il controvalore delle mattonelle acquistate e un risarcimento del danno per equivalente, come si evince dal computo del CTU, comprendente tanto il costo delle opere di demolizione,
quanto quello per le opere di ripristino, ivi compreso il corrispettivo per l'acquisto del nuovo pavimento.
Orbene, nel caso di specie, non corrisponde alla volontà e all'interesse degli attori ottenere materialmente dalla azienda convenuta una nuova fornitura esente da vizi, a maggior ragione che la ditta venditrice ha cessato l'attività di vendita (come risulta dalla visura camerale), con l'effetto che la sostituzione della pavimentazione è divenuta impossibile.
Per l'effetto, il Tribunale avrebbe dovuto accogliere la domanda di risoluzione del contratto di vendita e la domanda risarcitoria ex art.1492 e ss. c.c., condannando la convenuta a corrispondere agli attori la somma di
€ 19.883,32 oltre iva.
In subordine, anche a ritenere che la domanda spiegata fosse da inquadrare in quella di esatto adempimento della compravendita, il Tribunale avrebbe dovuto condannare quale titolare della Controparte_1
ditta , a consegnare ai signori e una nuova fornitura di mattonelle in Parte_3 Parte_1 Parte_2
sostituzione di quella difettosa e, in accoglimento della domanda di risarcimento del danno per equivalente,
condannarlo al pagamento delle spese necessarie per le operazioni di demolizione e smaltimento della pavimentazione esistente e della posa in opera di mattonelle non difettose, nonché per le altre voci di spesa indicate nella perizia dell'architetto in sede di ATP ex art.696 c.p.c. proc. n. 464/2015 r.g. del Persona_1
Tribunale di Gela, pari complessivamente a € 19.883,32 (oltre iva), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, ad esclusione del controvalore della fornitura delle mattonelle ivi incluso.
Con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del difensore anticipatario.
Con comparsa di risposta del 14.2.2023, si costituisce Controparte_1
6 , quale titolare della ditta individuale , chiedendo: CP_1 Parte_3
“- In via preliminare, dichiarare controparte decaduta dall'esercizio dell'azione
oggetto del presente giudizio;
- in via sempre preliminare, dichiarare maturata l'intervenuta prescrizione del
diritto azionato da controparte a mezzo del presente giudizio;
- in ogni caso, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'odierno
appellato e autorizzare la chiamata in causa della società produttrice
[...]
con sede legale in Av. Da P. Catalans n. 27, 08730, Parte_4 CP_2
Santa Margarida, Monjos – Barcelona, Spagna non essendo l'odierno attore
responsabile dei vizi oggetto del presente giudizio;
- in via gradata dichiarare la assenza di prova del danno lamentato da
controparte e, per l'effetto, in riforma della sentenza oggi impugnata, dichiarare
che il sig. nulla deve a controparte, in subordine che è tenuto al Pt_2
pagamento la società con sede legale in Av. Controparte_3
Da P. Catalans n. 27, 08730, Santa Margarida, Monjos – Barcelona;
- in ogni caso in riforma della impugnata sentenza, dichiarare sussistere un
mero non esatto adempimento privo del requisito della gravità e per l'effetto
contenere la condanna al risarcimento del danno nella somma di euro
1.500,00 o in quella diversa misura ritenuta di giustizia e che è tenuta al
risarcimento la società con sede legale in Av. Controparte_3
Da P. Catalans n. 27, 08730, Santa Margarida, Monjos – Barcelona.”
Con ordinanza resa il 14.3.2023, “rilevato che è inammissibile la richiesta di
autorizzazione alla chiamata del terzo formulata dall'appellato nella sua
comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15 febbraio 2023, tenuto
7 conto che tale richiesta, formulata da una parte rimasta contumace in primo
grado, costituisce una domanda nuova e come tale sottoposta al relativo
divieto ex art.345 c.p.c.”, la Corte rigetta la richiesta e rinvia la causa per la precisazione delle conclusioni.
Disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 13.3.2025, le parti depositano proprie note concludendo come dai rispettivi atti introduttivi, quindi la causa viene trattenuta in decisione, concessi i termini per le difese finali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame deve essere accolto, nei limiti e per i motivi appresso specificati.
Preliminarmente è a dirsi che, nell'accogliere la domanda il Giudice
dell'appello può integrare la motivazione della sentenza nei limiti delle risultanze acquisite nel processo entro il devolutum risultante dal gravame,
mentre peraltro, in coerenza alla giurisprudenza di legittimità (così, tra le altre,
Cass. n.24542/2009) “Il Giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e
singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle
parti, essendo necessario e sufficiente ex art.132 co.2 n.4 c.p.c., che esponga
in maniera concisa gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua
decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i
rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la
soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito”.
Allo stesso modo, il principio processuale della “ragione più liquida” consente al Giudicante di spegnere il giudizio, laddove vi sia una questione di più
agevole risoluzione, corrispondendo ai principi secondo cui la causa può
8 essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione,
imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art.276 c.p.c.” (così,
tra le altre, Cass. sez. lavoro Ord. n.9309/2020).
Parte appellante lamenta che il Tribunale è incorso in un errore di qualificazione giuridica nel ritenere che il thema decidendum fosse costituito da due distinte domande: l'una avente ad oggetto l'adempimento in forma specifica del contratto (mediante sostituzione della pavimentazione viziata),
l'altra volta al risarcimento del danno per equivalente (con riferimento alle spese di demolizione e ripristino della pavimentazione medesima).
Sostiene che l'azione introdotta in giudizio era configurabile solo come una domanda di risarcimento del danno per equivalente, proposta in via cumulativa all'actio redhibitoria, ai sensi degli artt.1490 e seguenti c.c.
Per l'effetto, assume che effettuando richiamo alla quantificazione del danno pari ad € 19.883,32 oltre iva (come accertato nel corso del procedimento di
Accertamento Tecnico Preventivo ex art.696 c.p.c.), gli attori hanno inteso avanzare solo una domanda risarcitoria per equivalente, volta ad ottenere, da un lato, il controvalore economico delle mattonelle acquistate e, dall'altro, il ristoro dei costi correlati agli interventi di demolizione e ripristino, come risulta dal computo metrico estimativo redatto dal CTU, comprensivo anche dell'importo necessario per l'acquisto della nuova pavimentazione.
Quindi, non corrisponde né alla volontà né all'interesse degli attori conseguire una nuova fornitura di materiale esente da vizi da parte della società
9 convenuta, tanto più che quest'ultima ha cessato l'attività commerciale, con la conseguenza che la sostituzione in forma specifica della pavimentazione deve ritenersi oggettivamente impossibile.
A tal proposito, parte appellante produce (doc.3 nel fascicolo di parte nel giudizio di gravame) una visura storica estratta in data 14.10.2021 dal Registro
delle Imprese presso la Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, dalla quale si evince che la ditta FI RA di AS (c.f. Controparte_1
con sede in Gravina di Catania via Etnea 54E) risulta C.F._3
cancellata in data 29.7.2015.
Ora, anche a qualificare la domanda attorea come richiesta di reintegrazione in forma specifica, l'avvenuta cessazione dell'attività commerciale della convenuta ditta venditrice (rimasta incontestata da quest'ultima), individua i requisiti di impossibilità o eccessività onerosità che consentono al Giudice di disporre ex officio il risarcimento per equivalente ai sensi dell'art.2058 co.2
c.c., legittimando anche il creditore ad operare una analoga modifica della sua domanda, non integrandosi violazione al divieto di domande nuove in appello ex art.345 c.p.c., ove restino immutati i fatti e le circostanze posti a base della domanda originaria.
Di qui l'accoglimento dell'appello.
Poiché la decisione del Giudice del gravame deve avvenire nel rispetto dei limiti e dei motivi dell'impugnazione dedotti, a prescindere dall'inammissibilità
dell'eccezione nuove sollevate dal convenuto solo in appello, la Corte non può
pronunciarsi su questioni che non sono state oggetto di impugnazione neppure incidentale o che non rientrano nell'ambito della controversia, così come non
10 può disporsi l'autorizzazione alla chiamata del terzo che non è stata formulata in primo grado, ove la convenuta ha divisato rimanere contumace.
Atteso anche il tenore degli assunti difensivi espressi dall'appellato, quale logico corollario vengono poste carico dello stesso le spese del procedimento di gravame liquidate secondo il D.M. n.147/2022, avuto riguardo allo scaglione di valore da € 5.201,00 a € 26.000/00 sulla base dei parametri minimi,
considerata l'importanza delle questioni giuridiche e fattuali trattate, la difficoltà
e il pregio dell'attività svolta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta, sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello iscritta al r.g. n.129/2022,
ogni diversa istanza disattesa e/o assorbita, in parziale riforma della sentenza n.416/2021 resa dal Tribunale di Gela in data 30.9.2021 e depositata in data
1.10.2021, condanna , quale titolare della ditta Controparte_1
individuale , al pagamento in favore degli attori Parte_3 Parte_2
e in solido della somma € 19.883/32 (oltre iva), oltre interessi legali Parte_1
dalla domanda al soddisfo, quali spese per le operazioni di demolizione e smaltimento della pavimentazione esistente e della posa in opera di mattonelle non difettose, nonché per le altre voci di spesa, così come indicate nella perizia dell'architetto in sede di ATP ex art.696 c.p.c. proc. Persona_1
n.464/2015 r.g. del Tribunale di Gela.
Conferma nel resto la sentenza gravata.
Condanna , quale titolare della ditta individuale Controparte_1
, al pagamento delle spese del giudizio di gravame in favore di Parte_3
11 parte attrice, che liquida in € 1.984/00 per compensi, oltre 15% per rimborso forfetario spese, € 405/50 per spese, C.P.A. e I.V.A. se dovuti, che distrare in favore dell'avv. Annamaria Spinello che si è dichiarata antistataria ex art.93
c.p.c.
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio del 9 luglio 2025.
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
(dr. Giovanni Battiato) (dr. Roberto Rezzonico)
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