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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 04/08/2025, n. 1456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1456 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1418/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Dania Mori Presidente
Dott. Alberto Panu Consigliere Estensore
Dott.ssa Giulia ONe Consigliera
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in grado di appello iscritta a ruolo il 05/08/2021 al n. 1418 del R.G. Affari ONenziosi dell'anno 2021 avverso la sentenza del Tribunale di Prato n. 425 del 08/06/2021 promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Firenze, Via Parte_1 C.F._1
Scipione Ammirato n. 93 presso e nello studio dell'Avv. Laura Corsaro che la rappresenta e difende come da mandato allegato appellante contro
(P.I. ), in persona del legale ONroparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Prato, Via Giuseppe Garibaldi n. 58 presso e nello studio dell'Avv. Giorgia Di Maio, che la rappresenta e difende come da mandato allegato appellata
La causa è stata posta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per “…Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza, Parte_1 eccezione e deduzione disattesa, accogliere per tutti i motivi dedotti nell'atto di appello il gravame proposto avverso la sentenza n. 425/2021 emessa, all'esito del giudizio r.g. n.
1564/2013, dal Tribunale di Prato in data 1.6.2021, pubblicata in data 8.6.2021 e notificata a
1 mezzo p.e.c. in data 30.6.2021, con ogni conseguenziale pronuncia, e, per l'effetto, accertare
e dichiarare la nullità della sentenza impugnata riesaminando il merito ovvero riformare totalmente la sentenza impugnata, accogliendo in ogni caso le conclusioni già avanzate in prime cure e che di seguito si riportano: - in via istruttoria, accogliere “le richieste istruttorie non ammesse per come precisate nella memoria ex art. 183 comma VI nn. 2 e 3 cpc con vittoria di spese e onorari” - nel merito, “ in via principale : condannare la ONroparte_1 al risarcimento a favore della dott.ssa dei danni da responsabilità
[...] Pt_1 precontrattuale ai sensi dell'art. 1337 c.c. che saranno accertati in corso di causa e, comunque, compensare la dott.ssa per l'attività dalla medesima espletata a favore della Pt_1 convenuta dal settembre 2010 fino all'ingiustificato abbandono delle trattative da parte della
Società convenuta o quale danno emergente ai sensi dell'art. 1337 c.c., o ai sensi degli artt. 2222 e ss. c.c.; in via subordinata in parte qua: oltre al risarcimento ai sensi dell'art. 1337 c.c., per la denegata ipotesi in cui l'attività di consulenza e assistenza svolta dalla dott.ssa non potesse considerarsi né rientrante nel danno Pt_1 emergente risarcibile ai sensi dell'art. 1337 c.c., né autonomamente valutabile ai sensi degli artt. 2222 e ss. c.c., condannare la società convenuta ad indennizzare la dott.ssa per Pt_1 tale specifica voce ai sensi dell'art. 2041 c.c. nella misura che sarà accertata in corso di causa;
in ogni caso: condannare la società convenuta a risarcire il danno all'immagine ed alla identità personale patito dalla dott.ssa danno da liquidarsi in via equitativa. Con vittoria di spese Pt_1 ed onorari di giudizio.” - in ogni caso, con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso per spese generali, IVA e CAP come per legge, relativamente a entrambi i gradi di giudizio e, sussistendone i presupposti, con condanna della convenuta si sensi dell'art. 96, c.3, c.p.c…..”.
Per la “…Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis ONroparte_1 reiectis, A) IN VIA PRELIMINARE, e con pronuncia da assumersi con ordinanza alla prima udienza, ai sensi degli artt. 348 bis, co. I, e 348 ter, co. I, c.p.c., dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dalla Dott.ssa con atto di citazione in appello, notificato, a Parte_1 mezzo pec, in data 29.07.2021, in quanto l'impugnazione non ha ragionevole probabilità di essere accolta, alla luce dei motivi di impugnazione dedotti, della motivazione della sentenza di primo grado e di tutti gli argomenti svolti dall'appellata; B) IN VIA PRELIMINARE, ma in subordine, dichiarare, comunque, l'inammissibilità dell'appello ex adverso proposto, con atto di citazione in appello, notificato, a mezzo pec, in data 29.07.2021, per carenza dei motivi di appello di cui all'art. 342, co. I, 1) e 2), c.p.c.; C) in ulteriore subordine, NEL MERITO, respingere l'appello ex adverso proposto in quanto infondato e, per effetto, confermare la sentenza n. 425/2021 resa, inter partes, nell'ambito del procedimento rubricato al n.
1564/2013 R.G., dal Tribunale di Prato, in data 01/06/2021, pubblicata in data 08/06/2021, ovvero, accogliere le conclusioni già avanzate in primo grado, nella comparsa di costituzione e risposta, di seguito riportate: « a) In tesi, rigettare integralmente la domanda attrice in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa, con vittoria di compensi
2 professionali e spese;
b) In ipotesi, seppur non creduta, condannare la convenuta al pagamento del compenso in favore della Dott.ssa limitatamente all'attività Parte_1 effettivamente svolta dalla stessa, tenuto altresì conto della leale condotta tenuta dalla nei confronti della medesima. Con vittoria di compensi ONroparte_1 professionali e spese, avuto riguardo alla pretestuosità dell'azione promossa dalla Dott.ssa nei confronti della odierna convenuta, per tutti i motivi esposti in narrativa, Parte_1 ovvero, con compensazione dei compensi professionali e spese», e come precisate in sede di udienza di precisazione delle conclusioni, ossia «tenuto conto dell'importo corrisposto, pro bono pacis, di €. 700,00 dal Sig. , legale rappresentante della ONroparte_2
all'udienza del 13.03.2014, a totale tacitazione di ogni pretesa ONroparte_1 avanzata da parte attrice per tutti i motivi già ampiamente esposti»;
D) IN OGNI CASO, condannare la Dott.ssa al pagamento delle spese e competenze Parte_1 di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori di legge.” In via istruttoria, nell'ipotesi seppur non creduta che l'Ill.mo Collegio proceda alla trattazione dell'appello, si insiste per il rigetto delle prove richieste dall'appellante per i motivi esposti al par. 4.5, del presente atto (vds. pag.
22 e 23), che si richiamano, e si insiste per l'accoglimento delle richieste istruttorie avanzate ON dalla non ammesse dal Giudice di primo grado, precisate nelle memorie ex art. 183, comma VI, n. 2) e 3), c.p.c., in quanto rivolte ad ulteriormente provare e confermare quanto esposto dalla convenuta a fondamento delle proprie argomentazioni e ragioni…”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Dott.ssa conveniva in giudizio Parte_1 dinanzi al Tribunale di Prato il centro medico (d'ora in poi soltanto ONroparte_1 ON
, chiedendone in via principale la condanna al risarcimento dei danni da responsabilità precontrattuale e dei danni all'immagine e all'identità personale;
chiedeva, in particolare, oltre al rimborso delle spese e alla retribuzione delle ore dedicate ai corsi di aggiornamento ON frequentati in vista del futuro incarico, che venisse condannata al pagamento in suo favore dei compensi per l'attività di consulenza e assistenza svolta dal mese di settembre del ON 2010 fino all'ingiustificato abbandono delle trattative da parte della o quale danno emergente ai sensi dell'art. 1337 c.c. oppure ai sensi degli artt. 2222 e ss. c.c. In subordine, ove la suddetta attività di consulenza e assistenza non potesse considerarsi rientrante nel danno emergente risarcibile ex art. 1337 c.c. e non fosse autonomamente valutabile ex artt. ON 2222 e ss. c.c., chiedeva che venisse condannata ad indennizzarla ai sensi dell'art. 2041
c.c.
A fondamento della domanda esponeva che, quale medico nutrizionista e già responsabile sanitaria presso strutture accreditate, nel settembre del 2010 era stata contattata dal dott. ON
consulente di che a nome di tale società le prospettava la possibilità di Persona_1
3 assumere l'incarico di direttore sanitario presso un centro medico di nuova attivazione, la cui apertura era inizialmente prevista per il marzo 2011.
Ella accoglieva tale proposta ed era quindi coinvolta nella start-up del progetto, partecipando ON così nell'ottobre del 2010 a due incontri in cui l'arch. incaricata da Persona_2 presentava il progetto di ristrutturazione dell'immobile da adibire a nuovo centro medico.
Nel mese di novembre ella definiva con il dott. i compiti che avrebbe dovuto Per_1 svolgere per la raccolta della documentazione amministrativa necessaria all'avvio del progetto e per l'opera di consulenza che avrebbe dovuto prestare sotto il profilo medico.
Deduceva l'attrice che in data 2.2.11 ella aveva ricevuto una formale proposta di ON collaborazione professionale elaborata dallo studio Rosati che aveva ritrasmesso a con alcune osservazioni e proposte di modifica.
Nonostante lo slittamento della tempistica per l'apertura del nuovo centro (dovuta alla collocazione della struttura inizialmente prescelta, situata a vicinanza non regolamentare da elettrocondutture), la dott.ssa dall'ottobre 2010 al settembre 2011 prestava la sua Pt_1 fattiva collaborazione in funzione del futuro incarico: continuava a partecipare ad una serie di incontri finalizzati alla discussione e risoluzione dei vari problemi tecnici legati all'apertura del centro;
le veniva richiesta la sua disponibilità telefonica ad orari prestabiliti, nonché attività di consulenza via mail o via telefono e le era stato anche affidato il compito di predisporre i moduli del consenso informato da far sottoscrivere agli utenti del centro per ottenere le varie prestazioni medico sanitarie e di individuare le linee guida delle diverse discipline mediche a cui l'attività del nuovo centro avrebbe dovuto uniformarsi.
Deduceva l'attrice che in data 5.9.11 le veniva consegnato l'originale del contratto già ON sottoscritto dal legale rappresentante di con cui le veniva conferito ONroparte_2
l'incarico di direttore sanitario del nuovo centro (fino a dicembre del 2011 e poi con proroga tacita di anno in anno, salvo disdetta nei tre mesi dalla scadenza).
ON Tuttavia in data 7.9.11 ella inviava a una mail con cui evidenziava la non coincidenza dello schema contrattuale con quello a suo tempo concordato, chiedendo di apporre alcune modifiche sebbene di carattere non sostanziale, ma inaspettatamente ed inspiegabilmente in
ON data 19.9.11 le comunicava di prendere atto della sua volontà di non accettare l'incarico; ella quindi rispondeva con raccomandata del 2.10.11 di non aver mai voluto esprimere tale diniego, ma non riceveva alcuna risposta, né avevano successo gli ulteriori tentativi di entrare
ON in contatto con anche solo per avere un chiarimento.
ON La si costituiva eccependo l'infondatezza delle domande risarcitorie di parte attrice sul presupposto che nel caso di specie non era configurabile né la asserita responsabilità
ON precontrattuale del centro medico, avendo la agito nel rispetto di tutte le regole di correttezza e buona fede, né gli ulteriori profili di responsabilità dedotti dalla a carico del Pt_1 centro. Pertanto, chiedeva il rigetto delle domande di parte attrice e, in ipotesi, che l'eventuale
ON condanna della fosse limitata al pagamento del compenso dell'attività effettivamente svolta a suo favore dalla Pt_1
4 ON All'udienza del 13/03/2024, la formulava banco iudicis l'offerta di € 700,00 con assegno bancario non trasferibile a tacitazione di ogni pretesa, somma che la tratteneva in conto Pt_1 maggiore avere.
La causa era istruita attraverso produzioni documentali e prove testimoniali;
all'esito, era riservata in decisione all'udienza del 14/05/2019, previa concessione dei termini ex art 190
c.p.c.
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Prato così provvedeva: “…rigetta le domande attoree perché infondate e, per l'effetto, condanna ex art. 91 c.p.c. altresì la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in €. 7.254,00 per compensi oltre al 15% di rimborso forfettario cpa e iva di legge…”.
In particolare, il giudice di prime cure affermava che “non vi sono assolutamente riscontri che possono fare propendere per l'accoglimento delle domande attoree, non essendo provata la responsabilità precontrattuale in capo alla convenuta dato che dalle emergenze istruttorie si ha un quadro in cui la parte convenuta ha provveduto a seguire le regole di buona fede e correttezza ex art. 1337 c.c. Non vi sono infatti dubbi sulla reale volontà in capo alla convenuta di portare a termine le trattative dato che la convenuta ha sottoscritto il contratto che non è stato firmato dalla parte attrice;
quest'ultima non ha invece adottato lo stesso criterio di correttezza e buone fede nei confronti della convenuta.
La parte attrice non ha neppure provato di avere subito un danno economico e non ha neppure fornito indizi probatori sulla quantificazione dei danni dedotti anche e soprattutto in punto di lamentato danno all'immagine.
Non vi è stata, nel caso di specie, alcuna prestazione professionale posta in essere dalla parte attrice a favore della convenuta e quindi non sussistono neppure altri profili di responsabilità in capo alla convenuta neppure ex art. 2222 c.c.
Parimenti destituita di fondamento appare la richiesta di indennizzo ex art. 2041 c.c. dato che non è emerso in alcun modo che vi sia stato un arricchimento senza causa.”
Il Giudice basava tali determinazioni sulla scorta delle testimonianze raccolte durante l'istruttoria ed in particolare sulle dichiarazioni del Dr. (consulente esterno del Per_1 ON centro multidisciplinare per il periodo novembre 2010-maggio 2011) che, escusso come teste, aveva dichiarato di avere svolto un'attività di mera ricerca e selezione contattando molti medici, tra cui la per pubblicizzare l'imminente creazione del centro. A tale scopo egli Pt_1 aveva organizzato degli incontri e ad alcuni di essi aveva partecipato la Inoltre, Pt_1 interrogato sul documento prodotto dalla parte attrice (doc. 47) riportante la divisione dei compiti nella fase della startup, non riconosceva la propria calligrafia.
Dalle altre testimonianze rese nel corso del giudizio era emerso che: il teste ing.
[...]
, responsabile della redazione del documento di valutazione rischi, dichiarava di Tes_1 non aver mai collaborato con la i testi e che avevano presenziato Pt_1 Tes_2 Tes_3 agli incontri fin dall'inizio del 2011, dichiaravano di non aver mai conosciuto la nonché il Pt_1 rag. commercialista della società convenuta, affermava di aver compilato e redatto Tes_4
5 personalmente la documentazione necessaria per ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività medica senza alcun contributo della dott.ssa Pt_1
Osservava il primo giudice che solo all'inizio del 2011 la parte convenuta aveva trovato un'altra sede a Prato in via Galcianese e non appare verosimile che già il 02.02.2011 la avesse Pt_1 ricevuto dal Dott. una formale proposta di collaborazione professionale che, come Parte_2 emerso dall'istruttoria, non aveva alcun titolo né legittimazione a conferire incarichi ai medici contattati nel tempo.
Dalla espletata istruttoria era emersa la disponibilità verbale della a fare il direttore Pt_1 sanitario ma non era stata accertata la circostanza che alla fosse stata richiesta la Pt_1 disponibilità telefonica ad orari prestabiliti;
anzi dai documenti emergeva che la non Pt_1 riscontrava le mail inviatele e non aveva mai fornito informazioni utili con riferimento ai protocolli medici che dovevano essere redatti e alle liste di autovalutazione e mai aveva compilato i moduli del consenso informato (cfr. testimonianza di all'udienza del Tes_4
30.10.2014 e comunicazione mail del 06.7.2011 in atti).
Osservava inoltre il Tribunale che la parte attrice non aveva mai consegnato la dichiarazione di assunzione di incarico quale direttore sanitario (il c.d. “modello 7”) trasmessole dal Rag. in data 31.08.2011, che è un documento essenziale per la procedura di Tes_4 accreditamento presso il competente Comune per esercitare l'attività medica;
che il Rag. aveva compilato e redatto personalmente la documentazione necessaria per ottenere Tes_4
l'autorizzazione all'esercizio dell'attività medica e non aveva avuto alcun contributo dalla
( cfr. testimonianza di all'udienza del 30.10.2014); che la era stata Pt_1 Tes_4 Pt_1 convocata in data 05/09/2011 per la firma del contratto, ma in quella sede non aveva firmato ON e anzi si era portata via l'originale firmato dal legale rappresentante pro tempore della ON Ciò in quanto, come riferito dalla teste (dipendente della , la avrebbe Testimone_5 Pt_1 voluto un contratto di due anni (cfr. verbale udienza 30.10.2014 in atti).
Secondo il primo giudice proprio perché vi era una sostanziale mancanza di accordo tra le parti ON la aveva chiesto la restituzione del contratto in originale e l'indicazione dell'attività svolta dalla onde corrisponderle il dovuto. Poi a fine settembre 2011 il legale rappresentante Pt_1 della convenuta ebbe ad individuare nel dott. il soggetto che avrebbe dovuto Persona_3 rivestire la qualifica di direttore sanitario del nuovo centro medico, il quale accettava e sottoscriveva il medesimo contratto già sottoposto alla anche vista l'urgenza di definire Pt_1 tutte le pratiche per poi aprire il centro a dicembre 2011 (cfr. teste;
invero risultava Tes_4 dai documenti depositati in atti che il nuovo centro medico aveva aperto in data 05.12.2011 ed aveva ottenuto l'autorizzazione comunale n. 139870 il 02.12.11. ON Secondo il primo giudice non erano neppure emersi elementi di prova che la avesse chiesto alla di partecipare a dei corsi di aggiornamento in vista del futuro incarico di Pt_1 direttore sanitario ed era rimasta sfornita di supporto probatorio anche la circostanza che la avesse rifiutato altre proposte lavorative. Pt_1
6 In definitiva, secondo il Tribunale, non era stata provata in giudizio la responsabilità ON precontrattuale della la quale, alla luce dell'istruttoria espletata, aveva provveduto a seguire le regole di buona fede e correttezza ex art. 1337 c.c.
Il fatto che la società avesse sottoscritto il contratto sottoposto alla – e non firmato da Pt_1 ON quest'ultima – dimostrava, infatti, la reale volontà della di portare a termine le trattative.
Inoltre, la non aveva provato di aver subito un danno economico e non aveva fornito Pt_1 indizi probatori sulla quantificazione dei danni dedotti, soprattutto per quanto riguarda il danno all'immagine.
Dal momento che la non aveva eseguito alcuna prestazione professionale a favore della Pt_1 ON ON
non sussisteva alcuna responsabilità della ex art. 2222 c.c. Parimenti destituita di fondamento si era rivelata, infine, la richiesta di indennizzo ex art. 2041 c.c. in quanto non era emerso alcun arricchimento senza causa.
La impugnava la sentenza per i seguenti motivi: Pt_1
1) motivazione incompleta, inconferente, erronea, contraddittoria, insufficiente, incomprensibile nell'iter logico, quindi in sostanza solo apparente – quando non evidentemente omessa –, con conseguente nullità della sentenza;
2) anomala acquisizione sistematica delle argomentazioni di una delle parti e motivazione apparente, con conseguente nullità della sentenza per omessa motivazione;
3) violazione dell'art. 115 c.p.c. ed incompletezza-erroneità del complesso delle informazioni ritenute acquisite;
4) violazione dell'art. 116 c.p.c. e mancata valutazione di tutte le risultanze processuali e di tutti gli elementi probatori, anche presuntivi.
Pertanto parte appellante concludeva come in epigrafe. ON La si costituiva eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348-bis c.p.c.; nel merito, contestava analiticamente i motivi di gravame. Pertanto, concludeva come in epigrafe.
Senza ulteriore istruttoria, la causa era trattenuta in decisione con ordinanza del 11/04/2024 sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte, previa concessione dei termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Sull'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. sollevata dall' appellata, per mancata specificazione delle parti della sentenza meritevoli di riforma, per mancata indicazione di una diversa ricostruzione del fatto e delle ragioni che inducono a ritenerla erronea unitamente alla proposizione di un'alternativa decisione.
Si rileva che nell'atto di impugnazione sono chiare le ragioni del dissenso rispetto alla decisione impugnata e l'indicazione delle norme che sarebbero state violate dal primo giudice, tanto è
7 vero che parte appellata non ha avuto alcuna difficoltà a prendere posizione in merito a quanto argomentato dall'appellante.
Secondo il consolidato orientamento della Cassazione non ricorre l'ipotesi di inammissibilità dell'appello quando il giudice dell'impugnazione sia posto in grado di avere piena conoscenza delle ragioni di censura alla sentenza impugnata e delle modifiche che si propongono, con riguardo alla ricostruzione del fatto e al rapporto di consequenzialità tra la violazione di legge denunciata e il decisum, con la specificazione che il rispetto dell'art. 342 cpc non esige lo svolgimento di un "progetto alternativo di sentenza", né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il quantum appellatum, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso (che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate, ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonchè, in relazione a denunciati errores in procedendo, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere: (cfr. ex multis Cass. n°10916/2017; Cass n.
2143/2015).
3. Sull'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c..
La parte appellata ha sollevato eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. che tuttavia risulta infondata, dal momento che la ragionevole probabilità di non accoglimento dell'appello, presa in considerazione dalla norma, è quella che deriva da una valutazione del giudice prima facie, in funzione della anticipata definizione delle impugnazioni palesemente infondate che, come tali, non meritino di pervenire alla fase decisionale ordinaria;
pertanto, qualora il giudice ritenga fin da subito che il gravame non abbia ragionevole probabilità di accoglimento, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza. Diversamente, quando, come nel caso di specie, la causa sia invece trattenuta in decisione, non persiste più alcuno spazio per la pronuncia ex art. 348 bis c.p.c.
4. Il perimetro della decisione
La controversia verte su due circostanze specifiche, ovvero sull'effettivo coinvolgimento della dott.ssa nella start-up per la realizzazione del nuovo centro medico (nonché Pt_1 sull'accertamento dell'attività professionale che in questo quadro ella avrebbe svolto per la ON società e sul comportamento tenuto dalla alla vigilia della conclusione del CP_3 contratto di prestazione d'opera professionale. Circostanza quest'ultima il cui accertamento è necessario per poter verificare se nel caso di specie possa ravvisarsi il legittimo affidamento della dott.ssa nella conclusione del contratto e la concomitante violazione dei principi di Pt_1 buona fede e correttezza da parte della società appellata per avere ingiustificatamente interrotto le trattative, e quindi conseguentemente la responsabilità risarcitoria in capo a quest'ultima.
5. La responsabilità precontrattuale
8 I motivi di appello devono essere analizzati congiuntamente, stante la loro intima connessione, ON perché vertono sulla eventuale responsabilità precontrattuale del centro medico
L'appellante assume che il giudice di primo grado avrebbe errato nella scelta e nella valutazione degli elementi probatori e delle argomentazioni svolte dalle parti, omettendo di prendere in considerazione anche circostanze pacifiche e non contestate, al contrario dando peso a dichiarazioni testimoniali smentite documentalmente.
Lamenta altresì, che il Giudice di primo grado ha inteso accreditare una ricostruzione della vicenda del tutto non pertinente con le risultanze documentali e testimoniali, oltre che non rispondente al reale accadimento dei fatti, ed ha mancato del tutto il confronto con tutte le effettive risultanze processuali, sia documentali che testimoniali, confronto ineludibile per la formazione di un autonomo convincimento, unicamente dal quale avrebbe dovuto scaturire la decisione della causa.
Orbene, prima di passare all'analisi dei motivi di appello, risulta necessario procedere all'inquadramento giuridico dei fatti.
Ebbene, nel caso di specie, risulta di tutta evidenza che la parte appellante abbia inteso far valere la responsabilità precontrattuale dello studio medico durante la fase delle trattative negoziali e dunque sul piano civilistico la normativa di riferimento è rappresentata dall'art. 1337 c.c., il quale prevede che: “le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede”.
La responsabilità, dunque, nasce indipendentemente dalla conclusione del contratto e secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità la responsabilità precontrattuale costituisce una specifica figura di responsabilità aquiliana, rinvenendo il suo fondamento nella lesione dell'interesse di ogni soggetto alla libera esplicazione della sua autonomia negoziale, inteso come situazione giuridica protetta nella vita di relazione: “La responsabilità precontrattuale derivante dalla violazione della regola di condotta, posta dall'art. 1337 c.c. a tutela del corretto dipanarsi dell'iter formativo del negozio, costituisce una forma di responsabilità extracontrattuale, cui vanno applicate le relative regole in tema di distribuzione dell'onere della prova; ne consegue che, qualora gli estremi del comportamento illecito siano integrati dal recesso ingiustificato di una parte, non grava su chi recede l'onere della prova che il proprio comportamento corrisponda ai canoni di buona fede e correttezza, ma incombe, viceversa, sull'altra parte l'onere di dimostrare che il recesso esuli dai limiti della buona fede e correttezza postulati dalla norma "de qua" (cfr. Cass., sez. II, n. 24738/2019; conforme Cass. sez. III n. 16735//2011).
La responsabilità precontrattuale prevista dall'art. 1337 c.c.. può derivare, oltre che dalla rottura ingiustificata delle trattative, anche dalla violazione dell'obbligo di lealtà reciproca, il quale comporta un dovere di completezza informativa circa la reale intenzione di concludere il contratto, senza che alcun mutamento delle circostanze possa risultare idoneo a legittimare la reticenza o la maliziosa omissione di informazioni rilevanti nel corso della prosecuzione delle trattative finalizzate alla stipulazione del contratto.
9 In caso di responsabilità precontrattuale il risarcimento è limitato all'interesse negativo e comprende le spese inutilmente sostenute in previsione della conclusione del contratto nonché le perdite sofferte per non aver usufruito di ulteriori occasioni. Pertanto, sarà compensabile la perdita di chance per le occasioni di guadagno alternative cui il privato avrebbe potuto attingere in assenza del contegno dannoso della controparte così come le spese sostenute, pur se si tende, tuttavia, a differenziare il parametro risarcitorio a seconda delle diverse ipotesi di responsabilità precontrattuale normativamente individuate, precisandosi che mentre la responsabilità prevista dall'art. 1337 c.c. tutela l'affidamento di una delle parti sulla conclusione del contratto, la responsabilità prevista dall'art. 1338 tutela l'affidamento della parte sulla validità del negozio (Cass. Civ., sez. I, 28404/2024).
In conclusione, la responsabilità precontrattuale tutela l'integrità della volontà contrattuale, imponendo comportamenti improntati alla buona fede.
Considerato che, come sopra detto, la responsabilità precontrattuale, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, ha natura di responsabilità aquiliana, ciò implica che l'appellante in quanto parte danneggiata, avrebbe dovuto fornire la prova degli elementi costitutivi della stessa.
Così non è avvenuto nella vicenda in esame. ON Ed infatti dall'istruttoria, documentale ed orale, non è emerso alcun comportamento di in contrasto con i canoni di buona fede, sub specie di violazione dei doveri di informazione e/o ingiustificato recesso dalle trattative, né tantomeno un danno risarcibile.
Infatti manca perfino la prova certa che la sia stata effettivamente coinvolta nel progetto Pt_1 di start up e soprattutto che costei abbia svolto attività professionale di un qualche rilievo in vista ed in esecuzione di tale progetto.
Sotto il primo profilo occorre valutare il doc. n. 47 (asseritamente riportante la suddivisione dei compiti in fase di start up) rispetto al quale l'appellante sostiene: “il che si è Per_1 limitato a non riconoscere come propria quella calligrafia, non ha affatto contestato il contenuto di quel documento e la divisione di compiti ivi contenuta”, trascurando però di considerare che quel documento è processualmente irrilevante, trattandosi di un foglio scritto in stampatello (tra l'altro di difficile lettura) in cui manca non solo una firma del ma Per_1 anche un chiaro riferimento alla dott.ssa si deve quindi escludere che tale documento Pt_1 possa provare l'assunto dell'attrice/appellante secondo cui in esso il avrebbe Per_1 indicato la suddivisione dei compiti tra i vari collaboratori del nuovo centro medico, tra cui la che costoro avrebbero dovuto attuare in fase di start up. Pt_1
Sotto il secondo profilo si osserva che, pur essendo pacifica la disponibilità manifestata dalla a ricoprire l'incarico di direttore sanitario del nuovo centro medico che le era stato Pt_1 offerto, dall'istruttoria espletata è emerso che la non aveva mai fornito informazioni utili Pt_1 con riferimento ai protocolli medici che dovevano essere redatti ed alle liste di autovalutazione e non mai aveva compilato i moduli del consenso informato.
10 In riferimento ai protocolli medici e alle liste di autovalutazione, sentito il teste Tes_4 all'udienza del 30.04.2014, lo stesso ha dichiarato: “Con riferimento ai protocolli medici che dovevano essere redatti e a me trasmessi, la dott.ssa non ha mai dato indicazione sul Pt_1 punto limitandosi a fronte di mie sollecitazioni solo via mail a indicarmi la normativa di riferimento disciplinante il singolo aspetto tecnico sul quale avevo chiesto indicazioni sempre ai fini della redazione dei protocolli medici per le singole aree … la dottoressa non ha svolto Pt_1 alcuna attività collegata a ciò che dovevo fare io ossia occuparmi della redazione delle liste di autovalutazione per poi arrivare ad ottenere le autorizzazioni necessarie. Specifico in particolare che non mi ha fornito materiale utile o utilizzabile”.
In relazione ai moduli sul consenso informato, sentita la teste (addetta Testimone_6 all'accettazione del centro) la stessa aveva dichiarato: “i moduli di consenso informato e quelli relativi alla privacy che di regola vengono sottoscritti dagli utenti del centro non sono stati in alcun modo predisposti dalla dott.ssa ma da altri soggetti”.... “riconosco i moduli che mi Pt_1 vengono mostrati come quelli che sono presenti nel centro, la predisposizione degli stessi è stata fatta da altri medici, in particolare dal dott. dott. dott. e per la Per_4 Per_5 Per_6 parte odontoiatrica il dott. Per_7
Stesse dichiarazioni sono state rese da , addetta all'accettazione del Testimone_7 centro e sorella di : “i moduli che mi vengono mostrati corrispondono a ONroparte_2 quelli presenti presso il centro e che vengono fatti firmare agli utenti per l'acquisizione del consenso informato e per la privacy. Sono stati predisposti dal dott. per quanto attiene Per_8 alla radiologia, per la medicina estetica dal dott. dott.ssa e dott. e Per_4 Per_5 Per_6 dott. per la odontoiatria. I medici che attualmente collaborano con il centro sono Per_7
e . Per_8 Per_7 Per_6
Infine , commercialista del centro estetico, ha dichiarato: “non lo so se Testimone_8 inizialmente la dott.ssa fu incaricata di predisporre i moduli dei consensi informati. So Pt_1 con certezza, tuttavia, che si è optato per farli predisporre per ogni settore di medicina specializzata al medico responsabile. Poi io stesso previa autorizzazione del sig. mi CP_2 sono rivolto al dott. per un ulteriore verifica in relazione alla tutela dei dati sensibili Per_9 gestione della privacy e consenso informato”.
In definitiva dall'istruttoria espletata non è scaturita la prova di una effettiva attività ON professionale svolta dalla in vista ed in esecuzione del progetto di sebbene sia Pt_1 pacifico che la Dott.ssa abbia partecipato ad un paio di incontri tenutisi nell'ottobre del Pt_1
2010 volti alla presentazione del progetto di ristrutturazione dell'iniziale immobile ubicato a
Prato in Via Paronese, non è provata né documentalmente né con dichiarazioni rese dai testi alcuna sua ulteriore partecipazione a tutti gli incontri indicati nell'atto di appello;
del resto, se ciò fosse avvenuto, la sarebbe stata certamente presentata ai vari medici e agli altri Pt_1 professionisti presenti, ma la sua conoscenza è stata invece esclusa dai testimoni uditi.
Invero numerosi testi ascoltati hanno dichiarato di non aver mai conosciuto la dott.ssa Pt_1
(in particolare e;
quest'ultimo è stato erroneamente indicato nel Tes_2 Tes_3 Tes_1
11 verbale di udienza con il solo nome di battesimo, ma, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellata, l'identificazione è certa, perché è avvenuta da parte del primo giudice mediante la carta di identità ed inoltre l'indirizzo di residenza dichiarato dal teste corrisponde a quello di cui all'intimazione di parte attrice con riferimento alla persona di Testimone_1
).
[...]
Per quanto attiene il lavoro di consulenza, le deposizioni delle testi e Tes_6 CP_2 consentono di escludere che la dott.ssa abbia predisposto la modulistica sul consenso Pt_1 informato in uso presso il nuovo centro medico e quella del teste che ella abbia Tes_4 partecipato alla redazione dei protocolli medici ed alla redazione delle liste di autovalutazione e delle relative relazioni A, A2 e B, sebbene per quest'ultima specifica attività emergano elementi di prova di segno contrario dai docc. nn. 12 e 19 di parte attrice, dai quali si evince ON quantomeno un'attività di collaborazione della con il (tanto che le Pt_1 Tes_4 chiedeva di predisporre in merito alle liste di autovalutazione “il progetto di spesa per il lavoro prestato sino ad oggi”, vedi doc. 19). ON Quanto infine all'assunto di parte attrice appellante di ingiustificato recesso di dalle trattative si osserva quanto segue:
La ha dedotto di aver ricevuto in data 2.2.11 dal una formale proposta di Pt_1 Per_1 collaborazione professionale elaborata dallo studio Rosati che certamente era stata avanzata per iscritto, dato che costei l'aveva ritrasmessa al in data 16.2.11 con alcune Per_1 osservazioni e proposte di modifica, ma tale proposta non è stata però mai stata prodotta in giudizio dall'attrice: infatti il doc. n. 38 è costituito solo da una mail inviata da in Per_1 data 2.2.11 il cui testo è “Come da accordi”, alla quale non è allegato alcun documento, mentre il doc. n. 1 è costituito solo dalla risposta via mail della al in data Pt_1 Per_1
16.2.11, con in allegato “la proposta revisionata”, avendo la dottoressa spiegato nella sua mail
“Troverà evidenziate in giallo le modifiche, in verde ciò che ritengo dovrebbe essere eliminato”.
Pur ammettendo quindi che sia esistita questa iniziale proposta contrattuale del febbraio 2011 ON (in realtà contesta la circostanza, sostenendo che lo sarebbe un soggetto a CP_4 lei del tutto sconosciuto, e comunque sarebbe un atto proveniente dal mero Per_1 consulente esterno privo di poteri rappresentativi della società), non ne conosciamo la versione originale, ma solo quella integrata e revisionata qualche giorno dopo dalla stessa (doc. Pt_1
1).
Ciò nonostante, confrontando questo documento con il doc. 15 attrice, ossia con la proposta ON contrattuale che sottopose alla per la firma in data 5.9.11 e che lei si rifiutò di Pt_1 firmare, emerge che, fermo restando il compenso forfettario annuale pattuito per lo svolgimento della funzione di direttore sanitario del nuovo centro medico (vedi art.4), le uniche sostanziali differenze inerivano la durata del contratto (nel primo caso era prevista la iniziale durata biennale, poi il tacito rinnovo di anno in anno, nel secondo caso era invece prevista l'iniziale durata sino al 31.12.11, poi il rinnovo tacito annuale sino al 31.12 di ogni anno), nonché la facoltà di recesso delle parti: difatti nel doc. 1 la aveva inserito all'art. 3, dopo Pt_1
12 la previsione della facoltà di recesso per ambedue le parti senza alcuna condizione, se non il preavviso scritto di 4 mesi, l'inciso “e comunque non prima del compimento del primo anno di rapporto”, inciso sparito però nella proposta contrattuale di cui al doc. 15, dove all'art. 3 si prevede: “si conviene che sia fatto salvo il recesso unilaterale per ambedue le parti previa comunicazione a mezzo raccomandata” da inviarsi con preavviso di mesi tre (anziché 4).
La durata dell'iniziale contratto (biennale anziché annuale) e l'esclusione della facoltà di recesso ad nutum prima del compimento del primo anno dovevano essere elementi essenziali per la se è vero che costei, dopo aver preso visione della proposta contrattuale del Pt_1
5.9.11, decise di non firmare tale documento.
Difatti con mail del 7 settembre la stessa scriveva: “Ho constatato che nello stesso [Il contratto] non sono state prese in considerazione, o sono state sensibilmente modificate, le osservazioni e proposte che avevo inviato il 16 febbraio 2011, sulla base della bozza da voi spedita il 2 febbraio, e sulla quale avremmo dovuto trovare un accordo……..Temo che la forma
e la sostanza debbano essere riviste con chi di dovere” (doc. 16 attrice). ON Anche la teste dipendente assunta dalla ha riferito che le divergenze tra Testimone_5 le parti riguardavano la durata dell'iniziale contratto, perché la avrebbe voluto un Pt_1 contratto di due anni: “ricordo che uno dei motivi di disaccordo sugli aspetti contrattuali era la durata minima del rapporto perché la dott.ssa mi sembra che all'inizio volesse una Pt_1 collaborazione di due anni, maggiore quindi di quella che invece l'amministrazione era disposta
a prevedere e ciò anche in considerazione del fatto che all'epoca non eravamo neanche certi di riuscire ad aprire il centro perché mancavano tutte le autorizzazioni necessarie sia del comune che della usl.”
Alla mail della del 7 settembre faceva seguito la mail del 9 settembre 2011 della Pt_1 Tes_5 che rispondeva: “Per quanto riguarda la situazione contrattuale, visto che la copia che le è stata consegnata è quella standard valida per tutti i medici e quindi difficilmente modificabile, le chiediamo di rivederla insieme così da valutarne le possibili variazioni. A tal fine le indichiamo tre possibili date ed orari per un incontro presso la nostra sede in via Galcianese
93/v”… tra cui Mercoledì 14 Settembre 2011 ore 17.00 (doc. 17 attrice).
Il 14 settembre 2011, quindi, si tenne l'ultimo incontro tra la e lo studio medico, a Pt_1 seguito del quale la società comunicò con raccomandata del 19 settembre che:
“Non essendo riusciti a contattarla telefonicamente, formuliamo la presente a seguito dell'incontro intervenuto il 14 c.m., Ringraziandola per la trasmissione dei documenti relativi alle liste di autovalutazione attualmente in corso di sistemazione, siamo a richiederle progetto di spesa per il lavoro da lei prestato sino ad oggi. Spiacenti del fatto di non essere riusciti a conciliare le diverse posizioni al fine di poterla incaricare quale responsabile sanitario, ricevendo ed accettando il suo diniego siamo a chiedere la restituzione della proposta originale in suo possesso” (doc. 19 parte attrice). ON Questo essendo il dipanarsi della vicenda, si deve escludere che abbia violato il principio di buona fede nelle trattative precontrattuali, ossia che la mancata conclusione del contratto
13 ON sia dovuta all'abbandono ingiustificato delle trattative da parte di come sostenuto dall'appellante; dovendosi invece ritenere, come statuito dal primo giudice, che il contratto non sia stato concluso per il disaccordo delle parti su elementi essenziali e sostanziali del contratto e per le incompatibili esigenze delle rispettive parti (ottenere migliori condizioni contrattuali ON per la e necessità di ricoprire tempestivamente il ruolo per la . Pt_1 ON In particolare non può seriamente essere messo in dubbio il pieno diritto della preponente di non addivenire alla stipula del contratto in una versione diversa da quella sicuramente sottoposta in data 5.9.11 alla firma della e da costei rifiutata, stante l'intuitus personae Pt_1 che caratterizza il contratto di prestazione professionale e dunque anche questo particolare contratto con cui veniva individuato il direttore sanitario del nuovo centro: in altri termini, la ON preponente era sicuramente libera di scegliere di non volersi vincolare ad una durata minima annuale di tale contratto con la dott.ssa tanto più che la facoltà di recesso ad Pt_1 nutum del cliente del prestatore d'opera è prevista direttamente dalla legge all'art. 2237 cc
(tale norma, come è noto, prevede che il cliente possa recedere ad nutum in qualsiasi momento dal contratto di prestazione d'opera professionale, salvo l'obbligo di rimborsare alla controparte le spese sostenute e pagargli il compenso per l'opera svolta, mentre il prestatore d'opera può recedere solo per giusta causa). ON Del resto, non si vede quale violazione della buona fede avrebbe commesso a non voler più individuare il direttore sanitario nella dott.ssa evidentemente in forza di un Pt_1 successivo ripensamento, quando nel contratto in fieri era prevista all'art. 7, in entrambe le versioni (ossia tanto quella di cui al doc. n. 1, che quella di cui al doc. n. 15) la piena facoltà di ON recesso ad nutum della proponente in piena aderenza a quanto previsto dalla norma codicistica già citata (che, per un evidente refuso, è stata richiamata individuandola nell'art. 2232 cc): “Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2232 c.c. e/o in caso di inosservanza degli specifici compiti ed obblighi connaturati all'incarico ricoperto e di cui allo specifico Allegato 20 alle tabelle di auto-valutazione delle quali il prestatore d'opera dichiara di averne presa visione, il preponente si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto, salvo il diritto al maggior danno subito” (vedi art. 7 della proposta contrattuale del 5.9.11 di cui al doc. 15, ma analoga previsione è contenuta nell'art. 7 della proposta contrattuale di cui al doc. n.1).
Orbene, una volta precisato che nessuna rilevanza assume ai fini della presente decisione il riferimento in questa pattuizione alla tabelle di autovalutazione (che la sostiene non le Pt_1 sarebbero mai state sottoposte in visione), in quanto, come si capisce dall'utilizzo della disgiuntiva “e/o”, l'inosservanza da parte di costei degli specifici obblighi indicati nell'allegato
20 alla tabelle di autovalutazione costituiva semplicemente una ipotesi di recesso della preponente, sorretto da giusta causa, che si aggiungeva a quella del recesso ad nutum, ben si comprende come perfino in caso di effettiva conclusione del contratto (ed anche nella versione voluta dalla ella non avrebbe mai potuto opporsi all'esercizio del diritto di controparte di Pt_1 recesso ad nutum in qualsiasi momento e, quindi, anche durante la vigenza del primo anno di rapporto contrattuale, appunto in forza dell'art. 7 citato;
il che costituisce un ulteriore motivo
14 ON per escludere che fosse costretta ad addivenire alla stipula del contratto con costei pena, in caso contrario, la violazione del principio di buona fede nelle trattative precontrattuali. ON Una volta accertata l'insussistenza di una responsabilità precontrattuale di risultano assorbite le questioni connesse alla quantificazione del danno ex art. 1337 cc;
né può essere accolta la domanda subordinata di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. sia per il carattere sussidiario dell'azione rispetto ad altra azione esperibile, come previsto dall'art. 2042 cc (nel caso appunto quella di responsabilità precontrattuale), sia perché non può ritenersi provato che, seppure in mancanza di un contratto di prestazione d'opera professionale, la dott.ssa abbia svolto prestazioni professionali in favore della eccedenti il valore di Pt_1 CP_3
€ 700,00, somma che le è stata già corrisposta in corso di causa.
L'appello deve quindi essere integralmente rigettato.
6. Il regime delle spese
Quanto alle spese del presente grado di giudizio di appello, le stesse seguono il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base al DM 55/14, così come aggiornati al
D.M. nr. 147/2022, tenuto conto del valore del petitum e dell'impegno difensivo prestato
(indeterminabile con complessità bassa), con esclusione della fase istruttoria, non espletata (in particolare: € 2.058,00 per la fase di studio, € 1418,00 per la fase introduttiva, € 3.470,00 per la fase decisoria).
Infine, poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Prato n. 425 del 08/06/2021 proposto da nei confronti di così provvede: Parte_1 ONroparte_1
1) Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna al pagamento dei compensi di causa, che sono liquidati, in favore Parte_1 della , in complessivi € 6.946,00, oltre spese forfettarie del 15%, ONroparte_1 oltre accessori dovuti per legge;
3) dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento, ove dovuto, da parte dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 4 ottobre 2024
IL CONSIGLIERE Est. IL PRESIDENTE
Alberto Panu Dania Mori
15 Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Dania Mori Presidente
Dott. Alberto Panu Consigliere Estensore
Dott.ssa Giulia ONe Consigliera
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in grado di appello iscritta a ruolo il 05/08/2021 al n. 1418 del R.G. Affari ONenziosi dell'anno 2021 avverso la sentenza del Tribunale di Prato n. 425 del 08/06/2021 promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Firenze, Via Parte_1 C.F._1
Scipione Ammirato n. 93 presso e nello studio dell'Avv. Laura Corsaro che la rappresenta e difende come da mandato allegato appellante contro
(P.I. ), in persona del legale ONroparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Prato, Via Giuseppe Garibaldi n. 58 presso e nello studio dell'Avv. Giorgia Di Maio, che la rappresenta e difende come da mandato allegato appellata
La causa è stata posta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per “…Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza, Parte_1 eccezione e deduzione disattesa, accogliere per tutti i motivi dedotti nell'atto di appello il gravame proposto avverso la sentenza n. 425/2021 emessa, all'esito del giudizio r.g. n.
1564/2013, dal Tribunale di Prato in data 1.6.2021, pubblicata in data 8.6.2021 e notificata a
1 mezzo p.e.c. in data 30.6.2021, con ogni conseguenziale pronuncia, e, per l'effetto, accertare
e dichiarare la nullità della sentenza impugnata riesaminando il merito ovvero riformare totalmente la sentenza impugnata, accogliendo in ogni caso le conclusioni già avanzate in prime cure e che di seguito si riportano: - in via istruttoria, accogliere “le richieste istruttorie non ammesse per come precisate nella memoria ex art. 183 comma VI nn. 2 e 3 cpc con vittoria di spese e onorari” - nel merito, “ in via principale : condannare la ONroparte_1 al risarcimento a favore della dott.ssa dei danni da responsabilità
[...] Pt_1 precontrattuale ai sensi dell'art. 1337 c.c. che saranno accertati in corso di causa e, comunque, compensare la dott.ssa per l'attività dalla medesima espletata a favore della Pt_1 convenuta dal settembre 2010 fino all'ingiustificato abbandono delle trattative da parte della
Società convenuta o quale danno emergente ai sensi dell'art. 1337 c.c., o ai sensi degli artt. 2222 e ss. c.c.; in via subordinata in parte qua: oltre al risarcimento ai sensi dell'art. 1337 c.c., per la denegata ipotesi in cui l'attività di consulenza e assistenza svolta dalla dott.ssa non potesse considerarsi né rientrante nel danno Pt_1 emergente risarcibile ai sensi dell'art. 1337 c.c., né autonomamente valutabile ai sensi degli artt. 2222 e ss. c.c., condannare la società convenuta ad indennizzare la dott.ssa per Pt_1 tale specifica voce ai sensi dell'art. 2041 c.c. nella misura che sarà accertata in corso di causa;
in ogni caso: condannare la società convenuta a risarcire il danno all'immagine ed alla identità personale patito dalla dott.ssa danno da liquidarsi in via equitativa. Con vittoria di spese Pt_1 ed onorari di giudizio.” - in ogni caso, con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso per spese generali, IVA e CAP come per legge, relativamente a entrambi i gradi di giudizio e, sussistendone i presupposti, con condanna della convenuta si sensi dell'art. 96, c.3, c.p.c…..”.
Per la “…Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis ONroparte_1 reiectis, A) IN VIA PRELIMINARE, e con pronuncia da assumersi con ordinanza alla prima udienza, ai sensi degli artt. 348 bis, co. I, e 348 ter, co. I, c.p.c., dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dalla Dott.ssa con atto di citazione in appello, notificato, a Parte_1 mezzo pec, in data 29.07.2021, in quanto l'impugnazione non ha ragionevole probabilità di essere accolta, alla luce dei motivi di impugnazione dedotti, della motivazione della sentenza di primo grado e di tutti gli argomenti svolti dall'appellata; B) IN VIA PRELIMINARE, ma in subordine, dichiarare, comunque, l'inammissibilità dell'appello ex adverso proposto, con atto di citazione in appello, notificato, a mezzo pec, in data 29.07.2021, per carenza dei motivi di appello di cui all'art. 342, co. I, 1) e 2), c.p.c.; C) in ulteriore subordine, NEL MERITO, respingere l'appello ex adverso proposto in quanto infondato e, per effetto, confermare la sentenza n. 425/2021 resa, inter partes, nell'ambito del procedimento rubricato al n.
1564/2013 R.G., dal Tribunale di Prato, in data 01/06/2021, pubblicata in data 08/06/2021, ovvero, accogliere le conclusioni già avanzate in primo grado, nella comparsa di costituzione e risposta, di seguito riportate: « a) In tesi, rigettare integralmente la domanda attrice in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa, con vittoria di compensi
2 professionali e spese;
b) In ipotesi, seppur non creduta, condannare la convenuta al pagamento del compenso in favore della Dott.ssa limitatamente all'attività Parte_1 effettivamente svolta dalla stessa, tenuto altresì conto della leale condotta tenuta dalla nei confronti della medesima. Con vittoria di compensi ONroparte_1 professionali e spese, avuto riguardo alla pretestuosità dell'azione promossa dalla Dott.ssa nei confronti della odierna convenuta, per tutti i motivi esposti in narrativa, Parte_1 ovvero, con compensazione dei compensi professionali e spese», e come precisate in sede di udienza di precisazione delle conclusioni, ossia «tenuto conto dell'importo corrisposto, pro bono pacis, di €. 700,00 dal Sig. , legale rappresentante della ONroparte_2
all'udienza del 13.03.2014, a totale tacitazione di ogni pretesa ONroparte_1 avanzata da parte attrice per tutti i motivi già ampiamente esposti»;
D) IN OGNI CASO, condannare la Dott.ssa al pagamento delle spese e competenze Parte_1 di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori di legge.” In via istruttoria, nell'ipotesi seppur non creduta che l'Ill.mo Collegio proceda alla trattazione dell'appello, si insiste per il rigetto delle prove richieste dall'appellante per i motivi esposti al par. 4.5, del presente atto (vds. pag.
22 e 23), che si richiamano, e si insiste per l'accoglimento delle richieste istruttorie avanzate ON dalla non ammesse dal Giudice di primo grado, precisate nelle memorie ex art. 183, comma VI, n. 2) e 3), c.p.c., in quanto rivolte ad ulteriormente provare e confermare quanto esposto dalla convenuta a fondamento delle proprie argomentazioni e ragioni…”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Dott.ssa conveniva in giudizio Parte_1 dinanzi al Tribunale di Prato il centro medico (d'ora in poi soltanto ONroparte_1 ON
, chiedendone in via principale la condanna al risarcimento dei danni da responsabilità precontrattuale e dei danni all'immagine e all'identità personale;
chiedeva, in particolare, oltre al rimborso delle spese e alla retribuzione delle ore dedicate ai corsi di aggiornamento ON frequentati in vista del futuro incarico, che venisse condannata al pagamento in suo favore dei compensi per l'attività di consulenza e assistenza svolta dal mese di settembre del ON 2010 fino all'ingiustificato abbandono delle trattative da parte della o quale danno emergente ai sensi dell'art. 1337 c.c. oppure ai sensi degli artt. 2222 e ss. c.c. In subordine, ove la suddetta attività di consulenza e assistenza non potesse considerarsi rientrante nel danno emergente risarcibile ex art. 1337 c.c. e non fosse autonomamente valutabile ex artt. ON 2222 e ss. c.c., chiedeva che venisse condannata ad indennizzarla ai sensi dell'art. 2041
c.c.
A fondamento della domanda esponeva che, quale medico nutrizionista e già responsabile sanitaria presso strutture accreditate, nel settembre del 2010 era stata contattata dal dott. ON
consulente di che a nome di tale società le prospettava la possibilità di Persona_1
3 assumere l'incarico di direttore sanitario presso un centro medico di nuova attivazione, la cui apertura era inizialmente prevista per il marzo 2011.
Ella accoglieva tale proposta ed era quindi coinvolta nella start-up del progetto, partecipando ON così nell'ottobre del 2010 a due incontri in cui l'arch. incaricata da Persona_2 presentava il progetto di ristrutturazione dell'immobile da adibire a nuovo centro medico.
Nel mese di novembre ella definiva con il dott. i compiti che avrebbe dovuto Per_1 svolgere per la raccolta della documentazione amministrativa necessaria all'avvio del progetto e per l'opera di consulenza che avrebbe dovuto prestare sotto il profilo medico.
Deduceva l'attrice che in data 2.2.11 ella aveva ricevuto una formale proposta di ON collaborazione professionale elaborata dallo studio Rosati che aveva ritrasmesso a con alcune osservazioni e proposte di modifica.
Nonostante lo slittamento della tempistica per l'apertura del nuovo centro (dovuta alla collocazione della struttura inizialmente prescelta, situata a vicinanza non regolamentare da elettrocondutture), la dott.ssa dall'ottobre 2010 al settembre 2011 prestava la sua Pt_1 fattiva collaborazione in funzione del futuro incarico: continuava a partecipare ad una serie di incontri finalizzati alla discussione e risoluzione dei vari problemi tecnici legati all'apertura del centro;
le veniva richiesta la sua disponibilità telefonica ad orari prestabiliti, nonché attività di consulenza via mail o via telefono e le era stato anche affidato il compito di predisporre i moduli del consenso informato da far sottoscrivere agli utenti del centro per ottenere le varie prestazioni medico sanitarie e di individuare le linee guida delle diverse discipline mediche a cui l'attività del nuovo centro avrebbe dovuto uniformarsi.
Deduceva l'attrice che in data 5.9.11 le veniva consegnato l'originale del contratto già ON sottoscritto dal legale rappresentante di con cui le veniva conferito ONroparte_2
l'incarico di direttore sanitario del nuovo centro (fino a dicembre del 2011 e poi con proroga tacita di anno in anno, salvo disdetta nei tre mesi dalla scadenza).
ON Tuttavia in data 7.9.11 ella inviava a una mail con cui evidenziava la non coincidenza dello schema contrattuale con quello a suo tempo concordato, chiedendo di apporre alcune modifiche sebbene di carattere non sostanziale, ma inaspettatamente ed inspiegabilmente in
ON data 19.9.11 le comunicava di prendere atto della sua volontà di non accettare l'incarico; ella quindi rispondeva con raccomandata del 2.10.11 di non aver mai voluto esprimere tale diniego, ma non riceveva alcuna risposta, né avevano successo gli ulteriori tentativi di entrare
ON in contatto con anche solo per avere un chiarimento.
ON La si costituiva eccependo l'infondatezza delle domande risarcitorie di parte attrice sul presupposto che nel caso di specie non era configurabile né la asserita responsabilità
ON precontrattuale del centro medico, avendo la agito nel rispetto di tutte le regole di correttezza e buona fede, né gli ulteriori profili di responsabilità dedotti dalla a carico del Pt_1 centro. Pertanto, chiedeva il rigetto delle domande di parte attrice e, in ipotesi, che l'eventuale
ON condanna della fosse limitata al pagamento del compenso dell'attività effettivamente svolta a suo favore dalla Pt_1
4 ON All'udienza del 13/03/2024, la formulava banco iudicis l'offerta di € 700,00 con assegno bancario non trasferibile a tacitazione di ogni pretesa, somma che la tratteneva in conto Pt_1 maggiore avere.
La causa era istruita attraverso produzioni documentali e prove testimoniali;
all'esito, era riservata in decisione all'udienza del 14/05/2019, previa concessione dei termini ex art 190
c.p.c.
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Prato così provvedeva: “…rigetta le domande attoree perché infondate e, per l'effetto, condanna ex art. 91 c.p.c. altresì la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in €. 7.254,00 per compensi oltre al 15% di rimborso forfettario cpa e iva di legge…”.
In particolare, il giudice di prime cure affermava che “non vi sono assolutamente riscontri che possono fare propendere per l'accoglimento delle domande attoree, non essendo provata la responsabilità precontrattuale in capo alla convenuta dato che dalle emergenze istruttorie si ha un quadro in cui la parte convenuta ha provveduto a seguire le regole di buona fede e correttezza ex art. 1337 c.c. Non vi sono infatti dubbi sulla reale volontà in capo alla convenuta di portare a termine le trattative dato che la convenuta ha sottoscritto il contratto che non è stato firmato dalla parte attrice;
quest'ultima non ha invece adottato lo stesso criterio di correttezza e buone fede nei confronti della convenuta.
La parte attrice non ha neppure provato di avere subito un danno economico e non ha neppure fornito indizi probatori sulla quantificazione dei danni dedotti anche e soprattutto in punto di lamentato danno all'immagine.
Non vi è stata, nel caso di specie, alcuna prestazione professionale posta in essere dalla parte attrice a favore della convenuta e quindi non sussistono neppure altri profili di responsabilità in capo alla convenuta neppure ex art. 2222 c.c.
Parimenti destituita di fondamento appare la richiesta di indennizzo ex art. 2041 c.c. dato che non è emerso in alcun modo che vi sia stato un arricchimento senza causa.”
Il Giudice basava tali determinazioni sulla scorta delle testimonianze raccolte durante l'istruttoria ed in particolare sulle dichiarazioni del Dr. (consulente esterno del Per_1 ON centro multidisciplinare per il periodo novembre 2010-maggio 2011) che, escusso come teste, aveva dichiarato di avere svolto un'attività di mera ricerca e selezione contattando molti medici, tra cui la per pubblicizzare l'imminente creazione del centro. A tale scopo egli Pt_1 aveva organizzato degli incontri e ad alcuni di essi aveva partecipato la Inoltre, Pt_1 interrogato sul documento prodotto dalla parte attrice (doc. 47) riportante la divisione dei compiti nella fase della startup, non riconosceva la propria calligrafia.
Dalle altre testimonianze rese nel corso del giudizio era emerso che: il teste ing.
[...]
, responsabile della redazione del documento di valutazione rischi, dichiarava di Tes_1 non aver mai collaborato con la i testi e che avevano presenziato Pt_1 Tes_2 Tes_3 agli incontri fin dall'inizio del 2011, dichiaravano di non aver mai conosciuto la nonché il Pt_1 rag. commercialista della società convenuta, affermava di aver compilato e redatto Tes_4
5 personalmente la documentazione necessaria per ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività medica senza alcun contributo della dott.ssa Pt_1
Osservava il primo giudice che solo all'inizio del 2011 la parte convenuta aveva trovato un'altra sede a Prato in via Galcianese e non appare verosimile che già il 02.02.2011 la avesse Pt_1 ricevuto dal Dott. una formale proposta di collaborazione professionale che, come Parte_2 emerso dall'istruttoria, non aveva alcun titolo né legittimazione a conferire incarichi ai medici contattati nel tempo.
Dalla espletata istruttoria era emersa la disponibilità verbale della a fare il direttore Pt_1 sanitario ma non era stata accertata la circostanza che alla fosse stata richiesta la Pt_1 disponibilità telefonica ad orari prestabiliti;
anzi dai documenti emergeva che la non Pt_1 riscontrava le mail inviatele e non aveva mai fornito informazioni utili con riferimento ai protocolli medici che dovevano essere redatti e alle liste di autovalutazione e mai aveva compilato i moduli del consenso informato (cfr. testimonianza di all'udienza del Tes_4
30.10.2014 e comunicazione mail del 06.7.2011 in atti).
Osservava inoltre il Tribunale che la parte attrice non aveva mai consegnato la dichiarazione di assunzione di incarico quale direttore sanitario (il c.d. “modello 7”) trasmessole dal Rag. in data 31.08.2011, che è un documento essenziale per la procedura di Tes_4 accreditamento presso il competente Comune per esercitare l'attività medica;
che il Rag. aveva compilato e redatto personalmente la documentazione necessaria per ottenere Tes_4
l'autorizzazione all'esercizio dell'attività medica e non aveva avuto alcun contributo dalla
( cfr. testimonianza di all'udienza del 30.10.2014); che la era stata Pt_1 Tes_4 Pt_1 convocata in data 05/09/2011 per la firma del contratto, ma in quella sede non aveva firmato ON e anzi si era portata via l'originale firmato dal legale rappresentante pro tempore della ON Ciò in quanto, come riferito dalla teste (dipendente della , la avrebbe Testimone_5 Pt_1 voluto un contratto di due anni (cfr. verbale udienza 30.10.2014 in atti).
Secondo il primo giudice proprio perché vi era una sostanziale mancanza di accordo tra le parti ON la aveva chiesto la restituzione del contratto in originale e l'indicazione dell'attività svolta dalla onde corrisponderle il dovuto. Poi a fine settembre 2011 il legale rappresentante Pt_1 della convenuta ebbe ad individuare nel dott. il soggetto che avrebbe dovuto Persona_3 rivestire la qualifica di direttore sanitario del nuovo centro medico, il quale accettava e sottoscriveva il medesimo contratto già sottoposto alla anche vista l'urgenza di definire Pt_1 tutte le pratiche per poi aprire il centro a dicembre 2011 (cfr. teste;
invero risultava Tes_4 dai documenti depositati in atti che il nuovo centro medico aveva aperto in data 05.12.2011 ed aveva ottenuto l'autorizzazione comunale n. 139870 il 02.12.11. ON Secondo il primo giudice non erano neppure emersi elementi di prova che la avesse chiesto alla di partecipare a dei corsi di aggiornamento in vista del futuro incarico di Pt_1 direttore sanitario ed era rimasta sfornita di supporto probatorio anche la circostanza che la avesse rifiutato altre proposte lavorative. Pt_1
6 In definitiva, secondo il Tribunale, non era stata provata in giudizio la responsabilità ON precontrattuale della la quale, alla luce dell'istruttoria espletata, aveva provveduto a seguire le regole di buona fede e correttezza ex art. 1337 c.c.
Il fatto che la società avesse sottoscritto il contratto sottoposto alla – e non firmato da Pt_1 ON quest'ultima – dimostrava, infatti, la reale volontà della di portare a termine le trattative.
Inoltre, la non aveva provato di aver subito un danno economico e non aveva fornito Pt_1 indizi probatori sulla quantificazione dei danni dedotti, soprattutto per quanto riguarda il danno all'immagine.
Dal momento che la non aveva eseguito alcuna prestazione professionale a favore della Pt_1 ON ON
non sussisteva alcuna responsabilità della ex art. 2222 c.c. Parimenti destituita di fondamento si era rivelata, infine, la richiesta di indennizzo ex art. 2041 c.c. in quanto non era emerso alcun arricchimento senza causa.
La impugnava la sentenza per i seguenti motivi: Pt_1
1) motivazione incompleta, inconferente, erronea, contraddittoria, insufficiente, incomprensibile nell'iter logico, quindi in sostanza solo apparente – quando non evidentemente omessa –, con conseguente nullità della sentenza;
2) anomala acquisizione sistematica delle argomentazioni di una delle parti e motivazione apparente, con conseguente nullità della sentenza per omessa motivazione;
3) violazione dell'art. 115 c.p.c. ed incompletezza-erroneità del complesso delle informazioni ritenute acquisite;
4) violazione dell'art. 116 c.p.c. e mancata valutazione di tutte le risultanze processuali e di tutti gli elementi probatori, anche presuntivi.
Pertanto parte appellante concludeva come in epigrafe. ON La si costituiva eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348-bis c.p.c.; nel merito, contestava analiticamente i motivi di gravame. Pertanto, concludeva come in epigrafe.
Senza ulteriore istruttoria, la causa era trattenuta in decisione con ordinanza del 11/04/2024 sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte, previa concessione dei termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Sull'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. sollevata dall' appellata, per mancata specificazione delle parti della sentenza meritevoli di riforma, per mancata indicazione di una diversa ricostruzione del fatto e delle ragioni che inducono a ritenerla erronea unitamente alla proposizione di un'alternativa decisione.
Si rileva che nell'atto di impugnazione sono chiare le ragioni del dissenso rispetto alla decisione impugnata e l'indicazione delle norme che sarebbero state violate dal primo giudice, tanto è
7 vero che parte appellata non ha avuto alcuna difficoltà a prendere posizione in merito a quanto argomentato dall'appellante.
Secondo il consolidato orientamento della Cassazione non ricorre l'ipotesi di inammissibilità dell'appello quando il giudice dell'impugnazione sia posto in grado di avere piena conoscenza delle ragioni di censura alla sentenza impugnata e delle modifiche che si propongono, con riguardo alla ricostruzione del fatto e al rapporto di consequenzialità tra la violazione di legge denunciata e il decisum, con la specificazione che il rispetto dell'art. 342 cpc non esige lo svolgimento di un "progetto alternativo di sentenza", né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il quantum appellatum, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso (che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate, ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonchè, in relazione a denunciati errores in procedendo, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere: (cfr. ex multis Cass. n°10916/2017; Cass n.
2143/2015).
3. Sull'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c..
La parte appellata ha sollevato eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. che tuttavia risulta infondata, dal momento che la ragionevole probabilità di non accoglimento dell'appello, presa in considerazione dalla norma, è quella che deriva da una valutazione del giudice prima facie, in funzione della anticipata definizione delle impugnazioni palesemente infondate che, come tali, non meritino di pervenire alla fase decisionale ordinaria;
pertanto, qualora il giudice ritenga fin da subito che il gravame non abbia ragionevole probabilità di accoglimento, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza. Diversamente, quando, come nel caso di specie, la causa sia invece trattenuta in decisione, non persiste più alcuno spazio per la pronuncia ex art. 348 bis c.p.c.
4. Il perimetro della decisione
La controversia verte su due circostanze specifiche, ovvero sull'effettivo coinvolgimento della dott.ssa nella start-up per la realizzazione del nuovo centro medico (nonché Pt_1 sull'accertamento dell'attività professionale che in questo quadro ella avrebbe svolto per la ON società e sul comportamento tenuto dalla alla vigilia della conclusione del CP_3 contratto di prestazione d'opera professionale. Circostanza quest'ultima il cui accertamento è necessario per poter verificare se nel caso di specie possa ravvisarsi il legittimo affidamento della dott.ssa nella conclusione del contratto e la concomitante violazione dei principi di Pt_1 buona fede e correttezza da parte della società appellata per avere ingiustificatamente interrotto le trattative, e quindi conseguentemente la responsabilità risarcitoria in capo a quest'ultima.
5. La responsabilità precontrattuale
8 I motivi di appello devono essere analizzati congiuntamente, stante la loro intima connessione, ON perché vertono sulla eventuale responsabilità precontrattuale del centro medico
L'appellante assume che il giudice di primo grado avrebbe errato nella scelta e nella valutazione degli elementi probatori e delle argomentazioni svolte dalle parti, omettendo di prendere in considerazione anche circostanze pacifiche e non contestate, al contrario dando peso a dichiarazioni testimoniali smentite documentalmente.
Lamenta altresì, che il Giudice di primo grado ha inteso accreditare una ricostruzione della vicenda del tutto non pertinente con le risultanze documentali e testimoniali, oltre che non rispondente al reale accadimento dei fatti, ed ha mancato del tutto il confronto con tutte le effettive risultanze processuali, sia documentali che testimoniali, confronto ineludibile per la formazione di un autonomo convincimento, unicamente dal quale avrebbe dovuto scaturire la decisione della causa.
Orbene, prima di passare all'analisi dei motivi di appello, risulta necessario procedere all'inquadramento giuridico dei fatti.
Ebbene, nel caso di specie, risulta di tutta evidenza che la parte appellante abbia inteso far valere la responsabilità precontrattuale dello studio medico durante la fase delle trattative negoziali e dunque sul piano civilistico la normativa di riferimento è rappresentata dall'art. 1337 c.c., il quale prevede che: “le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede”.
La responsabilità, dunque, nasce indipendentemente dalla conclusione del contratto e secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità la responsabilità precontrattuale costituisce una specifica figura di responsabilità aquiliana, rinvenendo il suo fondamento nella lesione dell'interesse di ogni soggetto alla libera esplicazione della sua autonomia negoziale, inteso come situazione giuridica protetta nella vita di relazione: “La responsabilità precontrattuale derivante dalla violazione della regola di condotta, posta dall'art. 1337 c.c. a tutela del corretto dipanarsi dell'iter formativo del negozio, costituisce una forma di responsabilità extracontrattuale, cui vanno applicate le relative regole in tema di distribuzione dell'onere della prova; ne consegue che, qualora gli estremi del comportamento illecito siano integrati dal recesso ingiustificato di una parte, non grava su chi recede l'onere della prova che il proprio comportamento corrisponda ai canoni di buona fede e correttezza, ma incombe, viceversa, sull'altra parte l'onere di dimostrare che il recesso esuli dai limiti della buona fede e correttezza postulati dalla norma "de qua" (cfr. Cass., sez. II, n. 24738/2019; conforme Cass. sez. III n. 16735//2011).
La responsabilità precontrattuale prevista dall'art. 1337 c.c.. può derivare, oltre che dalla rottura ingiustificata delle trattative, anche dalla violazione dell'obbligo di lealtà reciproca, il quale comporta un dovere di completezza informativa circa la reale intenzione di concludere il contratto, senza che alcun mutamento delle circostanze possa risultare idoneo a legittimare la reticenza o la maliziosa omissione di informazioni rilevanti nel corso della prosecuzione delle trattative finalizzate alla stipulazione del contratto.
9 In caso di responsabilità precontrattuale il risarcimento è limitato all'interesse negativo e comprende le spese inutilmente sostenute in previsione della conclusione del contratto nonché le perdite sofferte per non aver usufruito di ulteriori occasioni. Pertanto, sarà compensabile la perdita di chance per le occasioni di guadagno alternative cui il privato avrebbe potuto attingere in assenza del contegno dannoso della controparte così come le spese sostenute, pur se si tende, tuttavia, a differenziare il parametro risarcitorio a seconda delle diverse ipotesi di responsabilità precontrattuale normativamente individuate, precisandosi che mentre la responsabilità prevista dall'art. 1337 c.c. tutela l'affidamento di una delle parti sulla conclusione del contratto, la responsabilità prevista dall'art. 1338 tutela l'affidamento della parte sulla validità del negozio (Cass. Civ., sez. I, 28404/2024).
In conclusione, la responsabilità precontrattuale tutela l'integrità della volontà contrattuale, imponendo comportamenti improntati alla buona fede.
Considerato che, come sopra detto, la responsabilità precontrattuale, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, ha natura di responsabilità aquiliana, ciò implica che l'appellante in quanto parte danneggiata, avrebbe dovuto fornire la prova degli elementi costitutivi della stessa.
Così non è avvenuto nella vicenda in esame. ON Ed infatti dall'istruttoria, documentale ed orale, non è emerso alcun comportamento di in contrasto con i canoni di buona fede, sub specie di violazione dei doveri di informazione e/o ingiustificato recesso dalle trattative, né tantomeno un danno risarcibile.
Infatti manca perfino la prova certa che la sia stata effettivamente coinvolta nel progetto Pt_1 di start up e soprattutto che costei abbia svolto attività professionale di un qualche rilievo in vista ed in esecuzione di tale progetto.
Sotto il primo profilo occorre valutare il doc. n. 47 (asseritamente riportante la suddivisione dei compiti in fase di start up) rispetto al quale l'appellante sostiene: “il che si è Per_1 limitato a non riconoscere come propria quella calligrafia, non ha affatto contestato il contenuto di quel documento e la divisione di compiti ivi contenuta”, trascurando però di considerare che quel documento è processualmente irrilevante, trattandosi di un foglio scritto in stampatello (tra l'altro di difficile lettura) in cui manca non solo una firma del ma Per_1 anche un chiaro riferimento alla dott.ssa si deve quindi escludere che tale documento Pt_1 possa provare l'assunto dell'attrice/appellante secondo cui in esso il avrebbe Per_1 indicato la suddivisione dei compiti tra i vari collaboratori del nuovo centro medico, tra cui la che costoro avrebbero dovuto attuare in fase di start up. Pt_1
Sotto il secondo profilo si osserva che, pur essendo pacifica la disponibilità manifestata dalla a ricoprire l'incarico di direttore sanitario del nuovo centro medico che le era stato Pt_1 offerto, dall'istruttoria espletata è emerso che la non aveva mai fornito informazioni utili Pt_1 con riferimento ai protocolli medici che dovevano essere redatti ed alle liste di autovalutazione e non mai aveva compilato i moduli del consenso informato.
10 In riferimento ai protocolli medici e alle liste di autovalutazione, sentito il teste Tes_4 all'udienza del 30.04.2014, lo stesso ha dichiarato: “Con riferimento ai protocolli medici che dovevano essere redatti e a me trasmessi, la dott.ssa non ha mai dato indicazione sul Pt_1 punto limitandosi a fronte di mie sollecitazioni solo via mail a indicarmi la normativa di riferimento disciplinante il singolo aspetto tecnico sul quale avevo chiesto indicazioni sempre ai fini della redazione dei protocolli medici per le singole aree … la dottoressa non ha svolto Pt_1 alcuna attività collegata a ciò che dovevo fare io ossia occuparmi della redazione delle liste di autovalutazione per poi arrivare ad ottenere le autorizzazioni necessarie. Specifico in particolare che non mi ha fornito materiale utile o utilizzabile”.
In relazione ai moduli sul consenso informato, sentita la teste (addetta Testimone_6 all'accettazione del centro) la stessa aveva dichiarato: “i moduli di consenso informato e quelli relativi alla privacy che di regola vengono sottoscritti dagli utenti del centro non sono stati in alcun modo predisposti dalla dott.ssa ma da altri soggetti”.... “riconosco i moduli che mi Pt_1 vengono mostrati come quelli che sono presenti nel centro, la predisposizione degli stessi è stata fatta da altri medici, in particolare dal dott. dott. dott. e per la Per_4 Per_5 Per_6 parte odontoiatrica il dott. Per_7
Stesse dichiarazioni sono state rese da , addetta all'accettazione del Testimone_7 centro e sorella di : “i moduli che mi vengono mostrati corrispondono a ONroparte_2 quelli presenti presso il centro e che vengono fatti firmare agli utenti per l'acquisizione del consenso informato e per la privacy. Sono stati predisposti dal dott. per quanto attiene Per_8 alla radiologia, per la medicina estetica dal dott. dott.ssa e dott. e Per_4 Per_5 Per_6 dott. per la odontoiatria. I medici che attualmente collaborano con il centro sono Per_7
e . Per_8 Per_7 Per_6
Infine , commercialista del centro estetico, ha dichiarato: “non lo so se Testimone_8 inizialmente la dott.ssa fu incaricata di predisporre i moduli dei consensi informati. So Pt_1 con certezza, tuttavia, che si è optato per farli predisporre per ogni settore di medicina specializzata al medico responsabile. Poi io stesso previa autorizzazione del sig. mi CP_2 sono rivolto al dott. per un ulteriore verifica in relazione alla tutela dei dati sensibili Per_9 gestione della privacy e consenso informato”.
In definitiva dall'istruttoria espletata non è scaturita la prova di una effettiva attività ON professionale svolta dalla in vista ed in esecuzione del progetto di sebbene sia Pt_1 pacifico che la Dott.ssa abbia partecipato ad un paio di incontri tenutisi nell'ottobre del Pt_1
2010 volti alla presentazione del progetto di ristrutturazione dell'iniziale immobile ubicato a
Prato in Via Paronese, non è provata né documentalmente né con dichiarazioni rese dai testi alcuna sua ulteriore partecipazione a tutti gli incontri indicati nell'atto di appello;
del resto, se ciò fosse avvenuto, la sarebbe stata certamente presentata ai vari medici e agli altri Pt_1 professionisti presenti, ma la sua conoscenza è stata invece esclusa dai testimoni uditi.
Invero numerosi testi ascoltati hanno dichiarato di non aver mai conosciuto la dott.ssa Pt_1
(in particolare e;
quest'ultimo è stato erroneamente indicato nel Tes_2 Tes_3 Tes_1
11 verbale di udienza con il solo nome di battesimo, ma, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellata, l'identificazione è certa, perché è avvenuta da parte del primo giudice mediante la carta di identità ed inoltre l'indirizzo di residenza dichiarato dal teste corrisponde a quello di cui all'intimazione di parte attrice con riferimento alla persona di Testimone_1
).
[...]
Per quanto attiene il lavoro di consulenza, le deposizioni delle testi e Tes_6 CP_2 consentono di escludere che la dott.ssa abbia predisposto la modulistica sul consenso Pt_1 informato in uso presso il nuovo centro medico e quella del teste che ella abbia Tes_4 partecipato alla redazione dei protocolli medici ed alla redazione delle liste di autovalutazione e delle relative relazioni A, A2 e B, sebbene per quest'ultima specifica attività emergano elementi di prova di segno contrario dai docc. nn. 12 e 19 di parte attrice, dai quali si evince ON quantomeno un'attività di collaborazione della con il (tanto che le Pt_1 Tes_4 chiedeva di predisporre in merito alle liste di autovalutazione “il progetto di spesa per il lavoro prestato sino ad oggi”, vedi doc. 19). ON Quanto infine all'assunto di parte attrice appellante di ingiustificato recesso di dalle trattative si osserva quanto segue:
La ha dedotto di aver ricevuto in data 2.2.11 dal una formale proposta di Pt_1 Per_1 collaborazione professionale elaborata dallo studio Rosati che certamente era stata avanzata per iscritto, dato che costei l'aveva ritrasmessa al in data 16.2.11 con alcune Per_1 osservazioni e proposte di modifica, ma tale proposta non è stata però mai stata prodotta in giudizio dall'attrice: infatti il doc. n. 38 è costituito solo da una mail inviata da in Per_1 data 2.2.11 il cui testo è “Come da accordi”, alla quale non è allegato alcun documento, mentre il doc. n. 1 è costituito solo dalla risposta via mail della al in data Pt_1 Per_1
16.2.11, con in allegato “la proposta revisionata”, avendo la dottoressa spiegato nella sua mail
“Troverà evidenziate in giallo le modifiche, in verde ciò che ritengo dovrebbe essere eliminato”.
Pur ammettendo quindi che sia esistita questa iniziale proposta contrattuale del febbraio 2011 ON (in realtà contesta la circostanza, sostenendo che lo sarebbe un soggetto a CP_4 lei del tutto sconosciuto, e comunque sarebbe un atto proveniente dal mero Per_1 consulente esterno privo di poteri rappresentativi della società), non ne conosciamo la versione originale, ma solo quella integrata e revisionata qualche giorno dopo dalla stessa (doc. Pt_1
1).
Ciò nonostante, confrontando questo documento con il doc. 15 attrice, ossia con la proposta ON contrattuale che sottopose alla per la firma in data 5.9.11 e che lei si rifiutò di Pt_1 firmare, emerge che, fermo restando il compenso forfettario annuale pattuito per lo svolgimento della funzione di direttore sanitario del nuovo centro medico (vedi art.4), le uniche sostanziali differenze inerivano la durata del contratto (nel primo caso era prevista la iniziale durata biennale, poi il tacito rinnovo di anno in anno, nel secondo caso era invece prevista l'iniziale durata sino al 31.12.11, poi il rinnovo tacito annuale sino al 31.12 di ogni anno), nonché la facoltà di recesso delle parti: difatti nel doc. 1 la aveva inserito all'art. 3, dopo Pt_1
12 la previsione della facoltà di recesso per ambedue le parti senza alcuna condizione, se non il preavviso scritto di 4 mesi, l'inciso “e comunque non prima del compimento del primo anno di rapporto”, inciso sparito però nella proposta contrattuale di cui al doc. 15, dove all'art. 3 si prevede: “si conviene che sia fatto salvo il recesso unilaterale per ambedue le parti previa comunicazione a mezzo raccomandata” da inviarsi con preavviso di mesi tre (anziché 4).
La durata dell'iniziale contratto (biennale anziché annuale) e l'esclusione della facoltà di recesso ad nutum prima del compimento del primo anno dovevano essere elementi essenziali per la se è vero che costei, dopo aver preso visione della proposta contrattuale del Pt_1
5.9.11, decise di non firmare tale documento.
Difatti con mail del 7 settembre la stessa scriveva: “Ho constatato che nello stesso [Il contratto] non sono state prese in considerazione, o sono state sensibilmente modificate, le osservazioni e proposte che avevo inviato il 16 febbraio 2011, sulla base della bozza da voi spedita il 2 febbraio, e sulla quale avremmo dovuto trovare un accordo……..Temo che la forma
e la sostanza debbano essere riviste con chi di dovere” (doc. 16 attrice). ON Anche la teste dipendente assunta dalla ha riferito che le divergenze tra Testimone_5 le parti riguardavano la durata dell'iniziale contratto, perché la avrebbe voluto un Pt_1 contratto di due anni: “ricordo che uno dei motivi di disaccordo sugli aspetti contrattuali era la durata minima del rapporto perché la dott.ssa mi sembra che all'inizio volesse una Pt_1 collaborazione di due anni, maggiore quindi di quella che invece l'amministrazione era disposta
a prevedere e ciò anche in considerazione del fatto che all'epoca non eravamo neanche certi di riuscire ad aprire il centro perché mancavano tutte le autorizzazioni necessarie sia del comune che della usl.”
Alla mail della del 7 settembre faceva seguito la mail del 9 settembre 2011 della Pt_1 Tes_5 che rispondeva: “Per quanto riguarda la situazione contrattuale, visto che la copia che le è stata consegnata è quella standard valida per tutti i medici e quindi difficilmente modificabile, le chiediamo di rivederla insieme così da valutarne le possibili variazioni. A tal fine le indichiamo tre possibili date ed orari per un incontro presso la nostra sede in via Galcianese
93/v”… tra cui Mercoledì 14 Settembre 2011 ore 17.00 (doc. 17 attrice).
Il 14 settembre 2011, quindi, si tenne l'ultimo incontro tra la e lo studio medico, a Pt_1 seguito del quale la società comunicò con raccomandata del 19 settembre che:
“Non essendo riusciti a contattarla telefonicamente, formuliamo la presente a seguito dell'incontro intervenuto il 14 c.m., Ringraziandola per la trasmissione dei documenti relativi alle liste di autovalutazione attualmente in corso di sistemazione, siamo a richiederle progetto di spesa per il lavoro da lei prestato sino ad oggi. Spiacenti del fatto di non essere riusciti a conciliare le diverse posizioni al fine di poterla incaricare quale responsabile sanitario, ricevendo ed accettando il suo diniego siamo a chiedere la restituzione della proposta originale in suo possesso” (doc. 19 parte attrice). ON Questo essendo il dipanarsi della vicenda, si deve escludere che abbia violato il principio di buona fede nelle trattative precontrattuali, ossia che la mancata conclusione del contratto
13 ON sia dovuta all'abbandono ingiustificato delle trattative da parte di come sostenuto dall'appellante; dovendosi invece ritenere, come statuito dal primo giudice, che il contratto non sia stato concluso per il disaccordo delle parti su elementi essenziali e sostanziali del contratto e per le incompatibili esigenze delle rispettive parti (ottenere migliori condizioni contrattuali ON per la e necessità di ricoprire tempestivamente il ruolo per la . Pt_1 ON In particolare non può seriamente essere messo in dubbio il pieno diritto della preponente di non addivenire alla stipula del contratto in una versione diversa da quella sicuramente sottoposta in data 5.9.11 alla firma della e da costei rifiutata, stante l'intuitus personae Pt_1 che caratterizza il contratto di prestazione professionale e dunque anche questo particolare contratto con cui veniva individuato il direttore sanitario del nuovo centro: in altri termini, la ON preponente era sicuramente libera di scegliere di non volersi vincolare ad una durata minima annuale di tale contratto con la dott.ssa tanto più che la facoltà di recesso ad Pt_1 nutum del cliente del prestatore d'opera è prevista direttamente dalla legge all'art. 2237 cc
(tale norma, come è noto, prevede che il cliente possa recedere ad nutum in qualsiasi momento dal contratto di prestazione d'opera professionale, salvo l'obbligo di rimborsare alla controparte le spese sostenute e pagargli il compenso per l'opera svolta, mentre il prestatore d'opera può recedere solo per giusta causa). ON Del resto, non si vede quale violazione della buona fede avrebbe commesso a non voler più individuare il direttore sanitario nella dott.ssa evidentemente in forza di un Pt_1 successivo ripensamento, quando nel contratto in fieri era prevista all'art. 7, in entrambe le versioni (ossia tanto quella di cui al doc. n. 1, che quella di cui al doc. n. 15) la piena facoltà di ON recesso ad nutum della proponente in piena aderenza a quanto previsto dalla norma codicistica già citata (che, per un evidente refuso, è stata richiamata individuandola nell'art. 2232 cc): “Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2232 c.c. e/o in caso di inosservanza degli specifici compiti ed obblighi connaturati all'incarico ricoperto e di cui allo specifico Allegato 20 alle tabelle di auto-valutazione delle quali il prestatore d'opera dichiara di averne presa visione, il preponente si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto, salvo il diritto al maggior danno subito” (vedi art. 7 della proposta contrattuale del 5.9.11 di cui al doc. 15, ma analoga previsione è contenuta nell'art. 7 della proposta contrattuale di cui al doc. n.1).
Orbene, una volta precisato che nessuna rilevanza assume ai fini della presente decisione il riferimento in questa pattuizione alla tabelle di autovalutazione (che la sostiene non le Pt_1 sarebbero mai state sottoposte in visione), in quanto, come si capisce dall'utilizzo della disgiuntiva “e/o”, l'inosservanza da parte di costei degli specifici obblighi indicati nell'allegato
20 alla tabelle di autovalutazione costituiva semplicemente una ipotesi di recesso della preponente, sorretto da giusta causa, che si aggiungeva a quella del recesso ad nutum, ben si comprende come perfino in caso di effettiva conclusione del contratto (ed anche nella versione voluta dalla ella non avrebbe mai potuto opporsi all'esercizio del diritto di controparte di Pt_1 recesso ad nutum in qualsiasi momento e, quindi, anche durante la vigenza del primo anno di rapporto contrattuale, appunto in forza dell'art. 7 citato;
il che costituisce un ulteriore motivo
14 ON per escludere che fosse costretta ad addivenire alla stipula del contratto con costei pena, in caso contrario, la violazione del principio di buona fede nelle trattative precontrattuali. ON Una volta accertata l'insussistenza di una responsabilità precontrattuale di risultano assorbite le questioni connesse alla quantificazione del danno ex art. 1337 cc;
né può essere accolta la domanda subordinata di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. sia per il carattere sussidiario dell'azione rispetto ad altra azione esperibile, come previsto dall'art. 2042 cc (nel caso appunto quella di responsabilità precontrattuale), sia perché non può ritenersi provato che, seppure in mancanza di un contratto di prestazione d'opera professionale, la dott.ssa abbia svolto prestazioni professionali in favore della eccedenti il valore di Pt_1 CP_3
€ 700,00, somma che le è stata già corrisposta in corso di causa.
L'appello deve quindi essere integralmente rigettato.
6. Il regime delle spese
Quanto alle spese del presente grado di giudizio di appello, le stesse seguono il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base al DM 55/14, così come aggiornati al
D.M. nr. 147/2022, tenuto conto del valore del petitum e dell'impegno difensivo prestato
(indeterminabile con complessità bassa), con esclusione della fase istruttoria, non espletata (in particolare: € 2.058,00 per la fase di studio, € 1418,00 per la fase introduttiva, € 3.470,00 per la fase decisoria).
Infine, poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Prato n. 425 del 08/06/2021 proposto da nei confronti di così provvede: Parte_1 ONroparte_1
1) Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna al pagamento dei compensi di causa, che sono liquidati, in favore Parte_1 della , in complessivi € 6.946,00, oltre spese forfettarie del 15%, ONroparte_1 oltre accessori dovuti per legge;
3) dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento, ove dovuto, da parte dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 4 ottobre 2024
IL CONSIGLIERE Est. IL PRESIDENTE
Alberto Panu Dania Mori
15 Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
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