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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 15/01/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome DE popolo italiano
________________________
R.G. 2170/23
Il Giudice monocratico DE Tribunale di Trieste, Sezione Civile, dott.ssa Carmela Giuffrida, la seguente
SENTENZA
Nel procedimento ex 281 c.p.c avente ad oggetto il riconoscimento DEla cittadinanza italiana iure sanguinis,
Promossa da:
, c.f. , nato il [...] in [...] Parte_1 C.F._1
ES (Argentina) e ivi residente, all'indirizzo Pellegrini 477 (CP 4200),
, c.f. , nato il [...] in [...] Parte_2 C.F._2 DE ES (Argentina) e ivi residente, all'indirizzo Pellegrini 477 (CP 4200),
c.f. nata il [...] in [...] Parte_3 C.F._3
(Argentina) e ivi residente, all'indirizzo Pellegrini 477 (CP 4200),
Rappresentati e difesi dall'avvocato Giulia Piazza DE foro di Belluno.
Contro
Il , in persona DE p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Controparte_1 CP_2
distrettuale DElo Stato, ritualmente notificato e costituitosi si rimetteva al Tribunale per le determinazioni in ordine alla sussistenza DElo status di cittadino italiano in capo ai richiedenti.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 26.05.2023, il soggetto indicato in epigrafe proponeva ricorso contro il
[...]
per ottenere il riconoscimento DEla cittadinanza italiana iure sanguinis. CP_1
In data 07.06.2023, in Pubblico Ministero depositava le proprie conclusioni nulla opponendo.
In data 03.06.2024 , il difensore di parte ricorrente depositava istanza di fissazione udienza.
In data 25.09.2024 veniva fissata udienza per il giorno 14.11.2024 disponendo che l'udienza si svolgesse mediante deposito di note scritte contenenti istanze e conclusioni ai sensi DEl'art. 127 ter.
In data 13.11.2024, il difensore di parte ricorrente depositava note scritte.
In data 13.11.2024 il si costituiva. CP_1
.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, si rileva che la domanda è stata correttamente presentata presso la sezione specializzata DE Tribunale di Trieste in quanto ex art 4 comma 5 DL 13/2017 convertito con modifiche nella L 46/2017 e novellato dall'art. 1 comma 37 DEla legge 206/21, quando l'attore risiede all'estero, le controversie inerenti alla cittadinanza italiana sono assegnate in base al comune di nascita DE padre, madre o avo cittadino italiano.
Nel proprio atto di costituzione, il si rimette al giudice per valutare la procedibilità CP_1
DEla domanda prospettando una possibile carenza procedimentale amministrativa. Segnatamente, osserva che, pur non potendosi annoverare i richiedenti tra la popolazione residente secondo la nozione di cui all'art. 3 DE D.P.R. 30 maggio 1989, n.123 e trovandosi pertanto nella situazione di dover ricorrere alla rappresentanza consolare italiana in Argentina, essi avevano però la possibilità a norma DEl'art 7 comma 3 DE medesimo DPR 123/1989 di ottenere apposito permesso di soggiorno ai sensi DE DPR DE 31.08.1999 n. 394 il quale all'art1 nel regolare il permesso di soggiorno , prevede a titolo abilitante sia rilasciato (comma 1 lett. c)”per l'acquisto DEla cittadinanza o DElo stato di apolide, a favore DElo straniero già in possesso DE permesso di soggiorno per altri motivi, per la durata DE procedimento di concessione o di riconoscimento. Non essendosi controparte avvalsa di tale facoltà, ritiene il che nessun procedimento per il riconoscimento DEla cittadinanza CP_1
italiana risulti instaurato in Italia e che, pertanto, non sia mai decorso il termine di rito di 730 giorni di cui all'art 3 DPR 362/1994 entro il quale l'amministrazione debba provvedere sulla domanda di cittadinanza.
2 Il Tribunale ritiene la domanda procedibile.
Innanzitutto, si osserva che la presentazione DEla domanda in via amministrativa non costituisce una condizione di procedibilità per la presentazione DEla domanda giudiziale in quanto si tratta di un mero accertamento DE diritto ad uno stato personale. Il diritto alla cittadinanza è infatti un diritto soggettivo tutelabile immediatamente e incondizionatamente innanzi al giudice ordinario, indipendentemente dal previo esperimento di qualsiasi procedura amministrativa. Il Tribunale ordinario, dunque, è competente a pronunciarsi su una domanda giudiziale avente ad oggetto l'accertamento DElo status di cittadino, in base alla riserva di legge contenuta nell'art. 9 c.p.c. e nell'art. 2 DEla legge n. 2248 DE 20/3/1865 che si applica sia alla materia degli stati personali che a quella DE diritto di agire in giudizio.
Va inoltre osservato che, ai fini DE decorso DE termine di rito di 730 giorni non occorre che il procedimento amministrativo venga avviato in Italia ex art 7 comma 3 DE medesimo DPR
123/1989, essendo espressamente prevista la possibilità per i discendenti di cittadini italiani residenti all'estero la presentazione DEla domanda di cittadinanza presso il consolato d'Italia DE paese ove risiedono ex art. 3 DE D.P.R. DE 30.05.19889, n. 123 che prevede le persone non residenti in Italia possano presentare istanza di riconoscimento DE possesso DElo status civitatis italiano alla
Rappresentanza consolare italiana competente in relazione alla località straniera di dimora abituale dei soggetti rivendicanti la titolarità DEla cittadinanza italiana. Nel caso in esame, i ricorrenti hanno dato prova di aver presentato domanda di riconoscimento DE proprio status civitatis italiano iure sanguinis ai di Cordoba, in Argentina, come previsto dalla Parte_4 legge n. 91 DE 05.02.1992. Tale domanda rimaneva tuttavia inesitata. E' infatti notorio che i
Consolati Italiani in Argentina hanno tempi di avvio e conclusione DE procedimento DE tutto imprevedibili e, in ogni caso, eccessivamente lunghi rispetto all'interesse DEla parte al riconoscimento DE suo diritto. Vi è pertanto assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte DEla autorità consolare, DEla richiesta presentata dagli odierni ricorrenti, in palese violazione DEl'art. 2 DEla Legge 241 DE 07.08.1990 che statuisce che i procedimenti di competenza DEle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, in conformità al principio di ragionevole durata DE processo. Inoltre, l'art. 3 DPR 362/1994 prevede espressamente che l'Amministrazione debba provvedere sulla domanda di cittadinanza entro il termine di 730 giorni.
Il Tribunale non solo rileva che è abbondantemente decorso il termine di 730 giorni entro il quale la Pubblica Amministrazione deve definire il procedimento ex art 3 D.P.R. 362/94, ma ritiene altresì che l'incertezza in ordine alla definizione DEla richiesta di riconoscimento DElo status civitatis italiano iure sanguinis e il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato -
3 che viene in tal modo leso - possano essere considerati equivalenti ad un diniego DE riconoscimento DE diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Né appare necessario rivolgersi alla Giurisdizione Amministrativa per fare accertare l'inadempimento DEl'Amministrazione, così come ribadito dallo stesso TAR Lazio con Sentenza
n.1221/2019, nella parte in cui - richiamando la propria precedente giurisprudenza (Sentenza n.
8692/2018) - afferma che “gli atti che i competenti organi pubblici possono assumere in materia di riconoscimento DEla cittadinanza italiana per nascita non hanno natura costitutiva, bensì natura meramente dichiarativa, restando conseguenzialmente estranea agli stessi lo svolgimento di qualsiasi potestà discrezionale, di tal che la situazione giuridica soggettiva che gli istanti vantano a fronte DEl'azione degli organi pubblici nella materia è quella di diritto soggettivo e non di interesse legittimo”.
Nel merito, il Giudice ritiene che la domanda dei ricorrenti sia fondata e meriti pertanto accoglimento.
In via preliminare si osserva che, in comparsa di costituzione, il rimette ogni CP_1 valutazione a questo Tribunale in merito all'effettiva idoneità probatoria DEl'atto di battesimo DEl'avo riscontrandovi rilevanti alterazioni dei dati anagrafici e sottolineando che Persona_1 nell'atto di morte DEl'avo non viene riferita l'esistenza di figli.
Il Tribunale ritiene che i rilievi di controparte siano infondati in quanto, innanzitutto non si riscontrano alterazioni nei dati anagrafici riportati, in secondo luogo, il certificato di morte deve riportare nome, cognome, data di nascita e di morte, nonché il luogo in cui è avvenuta la morte mentre non è necessaria alcuna indicazione in merito ai figli.
I ricorrenti hanno dato prova che l'avo da cui muove la discendenza iure sanguinis, Per_1
o , cittadino italiano, nato a [...]
[...] Pt_3 Per_2 Persona_3
(PN) il giorno 11 maggio 1856, figlio di e emigrato in Argentina, Persona_4 Persona_5
non è mai stato naturalizzato cittadino argentino. Al ricorso veniva, infatti, allegato certificato negativo di naturalizzazione DEl'avo, cittadino italiano.
Alla luce DEle superiori considerazioni, l'avo, non avendo mai perso la cittadinanza italiana, la trasmetteva “iure sanguinis” ai propri discendenti.
Risulta altresì provata la linea di discendenza, essendo stata prodotta la documentazione atta a comprovarla (certificati di nascita e certificati di matrimonio), appositamente tradotta e apostillata.
Preliminarmente si evidenzia che la discordanza DEle generalità dei cittadini che costituiscono la linea di discendenza non mette in dubbio la riferibilità DEla relativa documentazione ai discendenti in quanto dalla documentazione prodotta è comunque desumibile il rapporto di parentela diretto che consente la trasmissione DElo status civitatis.
4 La documentazione prodotta in atti dimostra che:
- Dal matrimonio tra e celebrato a San Martino al Persona_1 Controparte_3
Tagliamento (PN) in data 20/01/1883, nasceva un figlio:
o nato in data [...] a [...], il quale si univa Persona_6 in matrimonio con e dall'unione nasceva un figlio: Controparte_4
• nato in data [...] ad [...] – Santa Fè (Argentina), Controparte_5 il quale contraeva matrimonio con e dall'unione nasceva una figlia: Persona_7
✓ nata in data [...] a [...] - Santa Fè Parte_5
(Argentina), la quale si univa in matrimonio con e Persona_8 dall'unione nascevano due figli:
➢ L'odierno ricorrente nato in data [...] a Parte_1
SA DE ES (Argentina)
➢ L'odierno ricorrente nato in data [...] a Parte_2
SA DE ES (Argentina)
In seguito, ha avuto una figlia riconosciuta solo dalla Parte_5
madre:
➢ L'odierna ricorrente nata in data [...] a Parte_6
SA DE ES (Argentina)
Dall'esame DEla linea di discendenza non si osservano passaggi per linea materna antecedenti la data DE 01.01.1948, ovvero passaggi per linea materna avvenuti durante la vigenza DEla legge
555/1912 ed antecedenti le pronunce di illegittimità DEla Corte Costituzionale.
Alla luce DEle superiori considerazioni, la domanda va accolta e, per l'effetto, dichiarato che i ricorrenti sono cittadini italiani.
Per quanto concerne le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge DEla cittadinanza DEle persone indicate da effettuarsi nei registri DElo stato civile, nel proprio atto di costituzione DE
13.11.2024, il rappresenta, in via preliminare, l'impossibilità per il Controparte_1 CP_1 convenuto, anche tramite il Sindaco DE luogo di origine DEl'avo, di dar corso in via amministrativa alla procedura di riconoscimento oggi proposta in sede giudiziale in quanto tra le condizioni preliminari per il riconoscimento DEla cittadinanza italiana, tale status può essere certificato dal
Sindaco DE Comune italiano di residenza ma il relativo procedimento potrà essere avviato, su istanza degli interessati, solo ove costoro risultino iscritti nell'anagrafe DEla popolazione residente di un
Comune italiano, come previsto nella Circolare n. K.28.1 datata 8 aprile 1991 recante
“Riconoscimento DE possesso DElo status civitatis italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano”.
5 Il sostiene l'inammissibilità DEla domanda subordinata con cui il ricorrente chiede CP_1
che, in caso di sentenza di accertamento DElo status di cittadino italiano, venga ordinato al CP_1 resistente di provvedere alle attività necessarie per l'annotazione DEla sentenza di accertamento DE diritto di cittadinanza nei registri DElo Stato Civile, e ne chiede il rigetto.
A tal fine rappresenta che il risulta legittimato passivo solo in relazione alla domanda CP_1 di cittadinanza mentre l' attività materiale di annotazione e trascrizione rientra nella competenza esclusiva DE Sindaco in qualità di ufficiale di Stato Civile.
Il Ministero sostiene che:
- trattandosi di condanna ad un facere, trova applicazione il divieto di cui all'art. 4 DEla l. 20 marzo 1865 n. 2248 all. E, integrante un limite interno DEle attribuzioni giurisdizionali DE giudice nei confronti DEle attività pubblicistiche DEl'amministrazione;
- L'art 9 DE D.P.R. n. 396/2000 conferisce al Ministro DEl'Interno il potere di indirizzo ed al prefetto il potere di vigilanza sugli uffici. Tale potere trova specificazione nel medesimo regolamento ove si indicano gli atti ai quali si deve dare comunicazione al Prefetto prevedendo, all'art 104 le verifiche che egli deve compiere presso gli uffici di stato civile che si concludono con la redazione di un verbale e non con la modifica DEle risultanze dei registri di stato civile o con l'adozione di provvedimenti destinati al tal fine. La normativa di riferimento non prevede un potere di intervento diretto DEl'Amministrazione centrale sugli atti DElo stato civile nè tale potere può essere conferito al da una sentenza giudiziale;
Controparte_6
- dall'insieme DEle disposizioni di cui agli artt. 12, comma 1, 11, comma 3, 102, comma 1 DE
DPR n. 396/2000 si evince che il sistema DElo stato civile prevede puntuali possibilità di intervento sui registri DElo stato civile, tra cui non è compresa quella richiesta da parte ricorrente.
- l'interesse di controparte è comunque tutelato in quanto l'art. 95 DE d.P.R. n. 396 DE 2000 prevede che, nell'ipotetico caso di mancato adempimento DEl'ufficiale di Stato civile, tanto l'istante quanto il Procuratore DEla Repubblica possono proporre ricorso al Tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio DElo stato civile presso il quale è registrato l'atto di cui si tratta, o presso il quale si chiede che sia eseguito l'adempimento;
- il fatto che la legittimazione attiva non sia ravvisata anche in capo al dimostra la CP_1
correttezza DEla tesi sostenuta;
- il ha solo compiti di indirizzo mentre è il Sindaco competente a sovrintendere alla CP_1
tenuta dei registri DElo stato civile in qualità di ufficiale di Governo.
Alla luce DEle superiori considerazioni, il sostiene che l'eventuale provvedimento CP_1
favorevole al richiedente godrà, ove emesso, di tutte le caratteristiche di esecutività e dovrà essere
6 registrato dall'ufficiale di Stato civile, all'esito DEla trasmissione da parte DE Cancelliere, senza alcuna necessità di ulteriori intermediazioni od attività da parte DE . CP_1
Il Giudice ritiene che la domanda subordinata DEl'istante vada accolta.
In primo luogo, si evidenzia che la domanda di cittadinanza iure sanguinis è una azione di mero accertamento con la quale si richiede all'Autorità giudiziaria il riconoscimento DElo status di cittadino italiano per discendenza. In caso di accoglimento DEla domanda, l'ordine richiesto dall'interessato e riportato nel provvedimento DE Giudice di intimare al convenuto
[...]
e, in sua vece, all'ufficiale DElo stato civile competente, di procedere “alle iscrizioni, CP_1
trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri DElo stato civile, DEla cittadinanza DEle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti” non costituisce una condanna di facere in senso tecnico – ancor più se non è previsto l'annullamento di un provvedimento amministrativo di diniego – in quanto la cogenza DE dictum non deriva dal disposto DEla Autorità giudiziaria ma dal complesso di norme, costituzionali e non, che regolano le annotazioni nel registro DElo stato civile e DEla cittadinanza. Anche in assenza DEl'ordine de quo pronunciato dal Giudice, all'esito DEl'ammissione DEla domanda DElo status civitatis, il
[...]
, quale Autorità amministrativamente competente che gestisce e coordina l'intera materia CP_1
DEla cittadinanza e DElo stato civile (art. 14 DE D.Lgs. n. 300/99) e, per esso, l'ufficiale di stato civile, quale organo periferico DEla Amministrazione statale (art. l, comma 2, DE D.P.R. n. 396/00) ovvero il soggetto materialmente tenuto ad effettuare le varie trascrizioni, iscrizioni ed altri adempimenti (art. 14 DE D.Lgs. n. 267/00), è comunque tenuto a compiere tutti gli atti conseguenti al riconoscimento DElo status di cittadino italiano iure sanguinis.
In merito alla valenza DEla Circolare DE Ministero DEl'Interno n. K.28.1 datata 8 aprile 1991 richiamata dal , il Giudice osserva, innanzitutto, che le circolari emanate dalla Controparte_1
Pubblica Amministrazione costituiscono un mero atto espressivo DE potere di autorganizzazione DEl'Ente Pubblico e si collocano nel rapporto tra uffici di grado diverso appartenenti alla medesima
Amministrazione ovvero a diverse Amministrazioni. Nel caso di specie quindi, la Circolare DE
Ministero DEl'Interno K.28.1 DE 08.04.1991, non rappresenta un atto normativo e, pertanto, ad essa non può essere riconosciuta alcuna efficacia normativa esterna (cfr. Cass.Civ.SS.UU., 02.11.2007, n.
23031, ibidem Cass.Civ., 09.01.2009 n.237). Trattandosi di atto endogeno alla Pubblica
Amministrazione, l'incidenza nei confronti di rapporti esterni ad essa è, dunque, solo indiretta e successiva. Pertanto, l'ordine di annotazione impartito al ministero DEl'Interno e per esso all'ufficiale DElo stato civile non è un potere conferito extra ordinem.
Ad abundantiam, il Giudice rileva che, nel descrivere la procedura per il riconoscimento DEla cittadinanza italiana, la Circolare si limita a individuare le diverse autorità a cui va indirizzata l'istanza
7 di riconoscimento DEla cittadinanza italiana, ovverosia il sindaco DE Comune italiano di residenza, laddove l'istante straniero risieda in un comune italiano, o il Console italiano nell'ambito DEla cui circoscrizione consolare risieda l'istante straniero originario italiano. Nel caso odierno, la cittadinanza italiana viene riconosciuta giudizialmente e, pertanto, non rientra in nessuna DEle procedure identificate nella circolare citata dal . Controparte_1
Per quanto concerne le ulteriori norme citate nell'atto di costituzione DE e, CP_1
segnatamente, l'art 14 DE DPR 30 maggio 1989 n.123 e l'art. 102 comma 1 DE DPR n. 396/2000, il
Giudice osserva quanto segue. Il citato obbligo di trasmissione DEla sentenza a cura DE cancelliere affinché l'autorità competente provveda agli adempimenti esecutivi è attività estranea alle annotazioni nel registro degli stati civili, e non attività propedeutica come definita dal , CP_1
trattandosi di mera comunicazione di atti d'ufficio rientrante negli ordinari adempimenti DEla cancelleria relativi alle comunicazioni dei provvedimenti DEl'autorità giudiziaria. Per quanto concerne la competenza DEl'Ufficiale di Stato civile ad effettuare le relative annotazioni, non si può che ribadire che trattasi di autorità funzionalmente inserita nel quale organo Controparte_1
periferico DEla Amministrazione statale. Né in senso contrario rileva la circostanza che il CP_1
abbia compiti di indirizzo.
Il fatto che tanto il ricorrente quanto il Procuratore abbiano la possibilità di proporre ricorso avverso l'eventuale diniego DEl'ufficiale di Stato civile di procedere all'iscrizione mentre tale facoltà non è attribuita al , non solo non costituisce conferma DEla tesi sostenuta dal ma, CP_1 CP_1
al contrario, trova la sua logica nel fatto che il sia controparte interessata. Controparte_1
In ordine alle spese, il Tribunale ritiene che l'assenza di un provvedimento di diniego proveniente dall'autorità amministrativa giustifichi la compensazione DEle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale DElo stato civile competente, di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri DElo stato civile, DEla cittadinanza DEle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
In Trieste il 15.01.2025 8 Il Giudice
Carmela Giuffrida
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