Art. 15. Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Articolo 15 della Legge 11 novembre 1986, n. 771
Articolo 14
Articolo 15 della Legge 11 novembre 1986, n. 771
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25 novembre 1986
25 novembre 1986