Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 05/02/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
R
R.G. 1388/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE I CIVILE
RIUNITA IN CAMERA DI CONSIGLIO NELLE PERSONE DEI SIGNORI MAGISTRATI:
Dott.ssa Gabriella Ratti PRESIDENTE
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese CONSIGLIERE RELATORE
Dott. Silvia Orlando CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 1388/2023 promosso da:
(P.IVA: ), in persona del suo Amministratore Delegato Controparte_1 P.IVA_1 dott. rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Rossini ed elettivamente CP_2
domiciliata presso il suo studio in Castelnuovo Scrivia, Via Mazzini n. 7, come da procura in atti.
- parte appellante - contro
(C.F.: ), fusa per incorporazione a Controparte_3 P.IVA_2 Controparte_4
in persona del procuratore avv. Riccardo Cusi, rappresentato e difeso dagli
[...]
avvocati Giorgio Rosso e Nicola Rosso ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in
Torino, Via Morosini n. 20bis, come da procura in atti.
- parte appellata -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, disattesa ogni contraria o diversa istanza, eccezione e deduzione, previe le declaratorie anche incidentali del caso, in accoglimento di talune dei motivi d'appello ed in riforma della sentenza n. 701/2023, pronunciata addì 31 luglio 2023 e depositata addì 2 agosto 2023 nella causa n. 4284/2019 R.G. del Tribunale di Alessandria dal Giudice Unico - dott.ssa Margherita Pastorino:
- dichiarare tenuta e condannare in persona del suo legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, a corrispondere ad in personale del suo Controparte_1
1
1284, comma 4 c.c., dal dì del dovuto al saldo effettivo.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio”.
Per parte appellata:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello, rigettare l'appello proposto da con atto datato 06/11/2023 contro la Controparte_1
sentenza nr. 701/2023 del 31/07/2023 del Tribunale di Alessandria dichiarandolo infondato in fatto e diritto per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto confermare la sentenza impugnata in ogni sua parte.
Con il favore delle spese del presente grado”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione del 27.12.2019 citava in giudizio Controparte_1 Controparte_3
dinanzi al Tribunale di Alessandria, evidenziando che: (i) aveva intrattenuto un rapporto di conto corrente (n. [...]) con l'allora Controparte_5
(attualmente fusa nell'odierna parte appellata); (ii) tale conto corrente era
[...]
associato ad un servizio di online banking, a cui si accedeva mediante firma digitale e relativo pin;
(iii) in data 20.01.2016 un'impiegata contabile della società appellante, accedendo al servizio di home banking, aveva rilevato una transazione in uscita a mezzo bonifico bancario telematico del 15.01.2016 a favore di per un Controparte_6 importo di € 49.700,31; (iv) tale operazione non era mai stata disposta o autorizzata dalla società, dai suoi legali o dai dipendenti e, pertanto, era stata immediatamente disconosciuta e contestata con reclamo all'Istituto di credito e con querela del 20.01.2016;
(v) stante il rigetto del reclamo presentato, la società aveva proposto ricorso all'ABF, non accolto.
Parte attrice eccepiva l'inefficacia del servizio di sicurezza della Banca (firma digitale e pin), ed evidenziava le caratteristiche di fraudolenza dell'operazione contestata, in quanto il bonifico era stato predisposto a favore di un beneficiario straniero e persona fisica - diverso dalle parti contrattuali con cui solitamente interagiva la società - e che l'importo risultava sensibilmente superiore rispetto ai bonifici precedentemente disposti. Vista la mancata adozione di adeguati sistemi antifrode, parte attrice invocava la responsabilità contrattuale della o, in ogni caso, la responsabilità ai sensi dell'art. 2050 c.c. CP_4
2 Chiedeva, pertanto, la condanna della parte convenuta al pagamento della somma di €
49.700,31.
Si costituiva in giudizio la contestando quanto dedotto da controparte ed CP_4
evidenziando come non potesse esserle imputata alcuna colpa per negligenza o trascuratezza nella gestione dell'operazione controversa. Parte convenuta, infatti, affermava che: (i) nella medesima giornata in cui era stato effettuato il pagamento oggetto di causa, erano stati disposti altri due bonifici di € 10.000,00 ed € 11.558,95, non disconosciuti dalla società; (ii) come previsto dai propri sistemi di sicurezza, erano state inoltrate all'indirizzo mail del cliente le notifiche relative alle suddette operazioni;
(iii) il bonifico contestato era stato eseguito dalla medesima postazione da cui erano avvenuti i pagamenti pacifici ed era stato correttamente autorizzato mediante il sistema di firma digitale e relativo pin, seguito dalle rituali notifiche;
(iv) nello stesso giorno, alle ore 13:12
(ossia poco dopo le suddette operazioni), dalla medesima posizione utilizzata per eseguire i bonifici il cliente si era collegato al servizio online per consultare il proprio conto. Parte convenuta evidenziava, altresì, che in seguito al disconoscimento di controparte, si adoperava immediatamente per il blocco della somma, ma la ricevente CP_7
negava la richiesta in quanto la somma accreditata al conto beneficiario in data
18.01.2016 era stata interamente prelevata il 20.01.2016.
La tutto ciò premesso, negava la sussistenza di alcun tipo di responsabilità in capo CP_4 all'Istituto di credito, dichiarava il corretto eseguimento del bonifico ed evidenziava la colpa grave del cliente per non avere prestato adeguato riscontro agli alert ricevuti.
La sentenza di primo grado
Con sentenza n. 701/2023, pubblicata il 02.08.2023, il Tribunale di Alessandria rigettava le domande di parte attrice e la condannava al pagamento di € 3.283,00 per compensi, oltre
15% spese generali, IVA e CPA come per legge.
Previa disamina dei fatti di causa, il Tribunale evidenziava che in materia di responsabilità bancaria esisteva un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale nell'utilizzo di servizi home banking, l'Istituto di credito è tenuto a una diligenza tecnica secondo i canoni dell'accorto banchiere;
tale responsabilità si esclude solamente nei casi in cui sussista colpa grave dell'utente, il quale ex artt. 7, comma 1, lett. b) e 12, comma 4, del D.lgs. 10/2011 è tenuto a comunicare - non appena ne viene a conoscenza
- l'utilizzo non autorizzato del proprio strumento di pagamento.
Il Giudice riteneva che, nel caso di specie, la avesse provato la fornitura di un CP_4
idoneo grado di sicurezza ai propri clienti, in quanto con lo strumento predisposto era
3 prevista sia la comunicazione via mail dell'autorizzazione del pagamento - mediante una duplice notifica di avvenuta firma e di avvenuto inoltro - sia l'invio di un alert nei casi di mutamento della postazione abitualmente utilizzata dall'utente per eseguire le proprie operazioni. Le suddette modalità di comunicazione e verifica erano state confermate, altresì, dai testi assunti nel corso del giudizio di primo grado, nonché dalla decisione del
Collegio ABF del 30.01.2018, il quale aveva ritenuto idoneo il sistema di firma digitale adottato dalla CP_4
Il Tribunale escludeva, inoltre, il carattere fraudolento del bonifico contestato, in quanto l'importo disconosciuto (€ 49.700,31) non risultava anomalo rispetto ai pagamenti solitamente predisposti dalla società, così come ricavabili dagli estratti conto prodotti (dai quali risultavano due precedenti bonifici di € 30.000,00 e € 50.000,00). La circostanza per cui il beneficiario del bonifico contestato fosse una persona fisica non italiana e che il pagamento fosse stato eseguito in uno Stato estero non erano, secondo il Tribunale, elementi sufficienti a classificare l'operazione come fraudolenta.
Per quanto concerneva il comportamento dell'utente, il Giudice ne ravvisava la colpa grave, in quanto questi aveva omesso di comunicare immediatamente alla l'utilizzo CP_4 non corretto del proprio strumento di pagamento, nonostante l'avvenuto invio di notifiche di firma e di inoltro bonifico nella medesima data in cui questo era stato eseguito. La CP_4
forniva idonea prova di tali comunicazioni, le quali non erano mai state contestate dalla controparte e dovevano, pertanto, ritenersi pacifiche. Sulla base dei testi assunti, inoltre, si riteneva provato anche la ricezione delle suddette comunicazioni presso gli indirizzi mail della società attrice. Il Giudice affermava che, nonostante la mancata prova dell'invio degli alert relativi al pagamento contestato, le notifiche di firma ed inoltro fossero sufficienti e idonee ad avvertire tempestivamente il cliente dell'operazione in corso: se, a seguito della ricezione delle notifiche, l'utente avesse immediatamente disconosciuto il bonifico, la avrebbe potuto attivarsi senza indugio al fine di bloccare il pagamento. CP_4
Il giudizio di appello
Con atto di citazione del 21.03.2023 proponeva appello avverso la Controparte_1
sentenza n. 701/2023 del Tribunale di Alessandria, chiedendone la riforma per i motivi di seguito esposti.
Con il primo motivo di doglianza, parte appellante impugnava il capo della sentenza di primo grado che aveva riconosciuto l'idoneità del sistema di sicurezza adottato dalla
Secondo la società, infatti, i sistemi utilizzati dall'Istituto di credito non erano idonei CP_4
e, già all'epoca dei fatti, non erano utilizzati dalla maggior parte delle Banche, le quali si
4 avvalevano, invece, di una combinazione di password “usa e getta” e password generate per ogni disposizione di pagamento, comunicate esclusivamente ai dispositivi indicati dagli utenti.
Parte appellante evidenziava, inoltre, che non era mai avvenuto l'invio degli alert in quanto
- secondo quanto dichiarato dai testi in primo grado - tali comunicazioni venivano inviate solamente nei casi in cui le operazioni fossero predisposte da una postazione diversa da quella abitualmente utilizzata dal cliente, circostanza che non avveniva nel caso di specie.
La non aveva, pertanto, adottato la dovuta diligenza richiesta dell'accorto CP_4
banchiere.
La giurisprudenza dei collegi ABF, inoltre, non era dirimente sul punto, visto altresì che tale ipotesi di frode era già nota nell'ambiente bancario e avrebbe dovuto comportare un'attenzione maggiore in capo all'Istituto di credito.
Con il secondo motivo di appello la società eccepiva il mancato accertamento del carattere fraudolento dell'operazione contestata, che invece parte appellante riteneva provato sulla base delle seguenti circostanze: (i) il bonifico era stato predisposto a favore di una persona fisica non italiana (diversa dalle società o ditte individuali con cui di solito l'appellante si interfacciava); (ii) l'importo era sensibilmente superiore a quelli precedentemente erogati e (iii) il luogo di destinazione era uno Stato estero con cui la società non aveva mai effettuato transazioni. Tutti questi elementi dovevano essere interpretati complessivamente, così come indicato dalla giurisprudenza sul punto, ed erano idonei a provare il carattere fraudolento del bonifico, in quanto l'aver rintracciato negli estratti conto altri bonifici di importo simile non era sufficiente ad escludere l'illegittimità dell'operazione contestata. Parte appellante precisava che l'elemento rilevante non fosse solo il beneficiario straniero, ma il fatto che questo non facesse parte della rubrica di contatti solitamente utilizzata dalla società. La aveva, pertanto, CP_4
violato gli artt. 1218, 1710, 1768, 1856 e 2050 c.c.
Con il terzo motivo di doglianza parte appellante disconosceva la propria colpa grave, insistendo sul mancato invio, da parte della delle comunicazioni alert in grado di CP_4
evidenziare un utilizzo sospetto del servizio di pagamento. Non vi era prova, inoltre, che le notifiche di firma e di inoltro bonifico fossero giunte a destinazione e fossero effettivamente state visualizzate dal cliente;
in ogni caso, se anche fossero pervenute, si sarebbe trattato di mere comunicazioni ordinarie non idonee ad ingenerare, nell'utente, il sospetto di un'operazione fraudolenta e di attivare, conseguentemente, il relativo disconoscimento.
5 Parte appellante impugnava, infine, il capo di sentenza relativo alle spese, chiedendo la condanna di controparte al pagamento alle spese del doppio grado di giudizio.
Domandava, pertanto, la condanna della al pagamento di € 49.700,31, oltre CP_4 interessi legali;
in ogni caso, “con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
Si costituiva in giudizio istando per il rigetto dell'appello in quanto Controparte_3
infondato in fatto e in diritto.
Quanto al primo motivo di appello, la evidenziava come al momento dei fatti (2016) CP_4
il sistema di firma digitale e PIN fosse sufficientemente sicuro, in quanto verificava non solo le caratteristiche tecniche dell'inserimento di ogni operazione, ma le confrontava altresì con l'archivio storico del cliente relativo alle attività svolte nei sei mesi precedenti, inviando una comunicazione all'utente in caso di variazioni rilevanti. Affermava, inoltre, che il sistema inviava due comunicazioni per ogni operazione, in modo da rendere edotto l'utente dei movimenti in corso sul proprio conto. Non era compito della secondo CP_4 parte appellata, comunicare al cliente un'operazione diversa da quelle solitamente svolte, in quanto non è onere dell'Istituto di credito valutare il merito dei pagamenti eseguiti dalla propria utenza. Parte appellata eccepiva, altresì, l'affermazione di controparte secondo cui all'epoca dei fatti erano vigenti, presso altri Istituti di credito, sistemi di sicurezza maggiormente efficaci: tale circostanza, secondo la Banca, non era stata dimostrata nel corso della causa. Sottolineava, inoltre, che nel caso di specie l'operazione controversa era stata predisposta dalla medesima postazione e dallo stesso computer utilizzati per i precedenti bonifici genuini.
In merito al secondo motivo di appello, parte appellata evidenziava che le circostanze richiamate dalla controparte, ossia l'importo superiore ai bonifici ordinariamente eseguiti e la provenienza estera della persona fisica beneficiaria, non fossero idonei a rilevare la fraudolenza del bonifico;
a tal proposito, la affermava la propria impossibilità di CP_4 sindacare il merito delle operazioni dell'utente. Per quanto concerneva l'asserito eccessivo importo del bonifico contestato, la richiamava gli estratti conto dei due anni CP_4 precedenti, dai quali si ricavava come l'importo disconosciuto non era, in realtà, insolito per la società.
Sul terzo motivo di appello, parte appellata richiamava quanto statuito dal Giudice di primo grado, secondo cui sussisteva la colpa grave della società, in quanto se questa avesse provveduto all'immediato blocco del bonifico in seguito alla ricezione delle comunicazioni, avrebbe sventato la truffa. A nulla rilevava che le notifiche di inserimento del bonifico non
6 fossero specifici alert di frode: la comunicazione, invero, serviva a rendere edotto il cliente dell'avvenuto pagamento. Era poi compito dell'utente valutare il merito dell'operazione e capire se fosse genuina o fraudolenta. La ricezione di tali notifiche, inoltre, era da ritenersi pacifica, in quanto controparte non le aveva contestate.
In merito al quarto motivo di appello, parte appellata richiamava giurisprudenza di legittimità secondo cui in caso di colpa grave dell'utente non è legittima la richiesta di risarcibilità alla Affermava, altresì, come non potesse esserle imputata alcuna CP_4
violazione o inadempimento contrattuale idoneo a far sorgere, in capo al cliente, un diritto al risarcimento dei danni.
In merito all'applicabilità dell'art. 2050 c.c. al caso di specie, l'Istituto di credito rilevava di aver adempiuto al proprio onere probatorio dimostrando l'adozione di tutte le misure idonee ad evitare il danno, mentre controparte non aveva provato il nesso causale tra l'asserito danno e la condotta della CP_4
Tutto ciò premesso, parte appellata domandava il rigetto dell'appello e la conseguente conferma della sentenza impugnata, nonché - nel caso in cui fosse ritenuto necessario un ulteriore approfondimento degli elementi fattuali - l'ammissione dei capitoli di prova esclusi in primo grado e la disposizione di una CTU per la traduzione in chiaro dei documenti informatici depositati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è accoglibile.
Il primo motivo di impugnazione afferente all'inadeguatezza dei sistemi di sicurezza della
Banca appellata è infondato e va, pertanto, respinto.
Come correttamente evidenziato dal Giudice di primo grado, la documentazione versata in atti dall'Istituto di credito forniva sufficiente prova circa il corretto funzionamento del sistema di homebanking e l'invio delle relative notifiche. Il suddetto sistema, invero, era basato sull'inserimento della firma digitale e del relativo PIN da parte dell'utente e tale operazione era stata correttamente svolta anche in relazione al bonifico contestato.
Come rilevato anche dall'Arbitro Bancario Finanziario con il provvedimento del
30.01.2018, i log forniti dalla Banca appellata evidenziavano come il bonifico controverso eseguito in data 15.01.2016 fosse stato predisposto dalla postazione abitualmente utilizzata dall'utente e da cui venivano normalmente eseguiti i pagamenti della società. Si evidenzia che, nella medesima data e dalla stessa postazione, qualche minuto prima del bonifico contestato, parte appellante eseguiva due bonifici in seguito non disconosciuti: si esclude, pertanto, che il sistema di sicurezza della possa essere considerato CP_4
7 idoneo per i primi due pagamenti, e non per il terzo eseguito nel corso della medesima giornata. A ciò si aggiunga che la inviava le notifiche di avvenuta firma relative al CP_4
bonifico contestato agli indirizzi email ad essa forniti dalla società, dando così atto dell'eseguito pagamento.
Ad ulteriore prova del regolare funzionamento del servizio, si sottolinea come la CP_4
provvedeva ad inoltrare una notifica alert alla società in data 18.01.2016, in seguito alla rilevazione di un accesso all'homebanking effettuato da una postazione differente da quella abitualmente utilizzata dall'utente.
Tutto ciò premesso, il Collegio ritiene che la abbia adeguatamente provato CP_4
l'adeguatezza del proprio sistema di sicurezza e che, pertanto, il primo motivo di appello vada respinto.
Il secondo motivo di doglianza inerente al mancato accertamento del carattere fraudolento dell'operazione contestata è infondato e deve essere respinto.
Il Collegio richiama quanto già statuito dal Tribunale di Alessandria, secondo cui le circostanze fattuali descritte da non erano, di per sé, sufficienti ad Controparte_1
evidenziare la fraudolenza del bonifico.
Dagli estratti conto prodotti nel giudizio di primo grado, invero, emergeva come l'importo di
€ 49.700,31 relativo al bonifico contestato non costituisse una somma anomala per la società, in quanto la stessa aveva in passato già predisposto pagamenti di importi simili.
Non rilevava, altresì, la circostanza per cui il beneficiario del bonifico controverso fosse straniero e residente in uno Stato estero, e non rientrasse tra i contatti generalmente utilizzati dall'utente: il carattere societario di parte appellante, invero, rende plausibili rapporti commerciali con utenti stranieri. In ogni caso, tale elemento da solo non è sufficiente a qualificare il bonifico come fraudolento.
L'ultimo motivo di doglianza afferente all'insussistenza della colpa grave in capo a parte appellante è infondato e va, pertanto, respinto.
In punto di diritto, essendo il bonifico contestato del 15.01.2016, a questo si applica la disciplina del D.lgs. 11/2010, di recepimento della PSD (Direttiva 2007/64/CE); in particolare, gli artt. 7, comma 1 lett. b) e 12, comma 4, elencano gli obblighi a carico dell'utilizzatore dei servizi di pagamento, il quale “deve comunicare senza indugio, secondo le modalità previste nel contratto quadro, al prestatore di servizi di pagamento o al soggetto da questo indicato lo smarrimento, il furto, l'appropriazione indebita o l'uso non autorizzato dello strumento non appena ne viene a conoscenza”. Nelle ipotesi in cui l'utente non rispetti i suddetti obblighi, la normativa prevede che “qualora abbia agito in
8 modo fraudolento o non abbia adempiuto ad uno o più obblighi di cui all'articolo 7 con dolo
o colpa grave, l'utilizzatore sopporta tutte le perdite derivanti da operazioni di pagamento non autorizzate e non si applica il limite di 150 euro di cui al comma 3”.
Nel caso di specie, sulla base dei documenti prodotti e delle dichiarazioni dei testi di parte convenuta rilasciate in primo grado, è senza dubbio appurabile la colpa grave in capo alla società appellante.
In seguito alle notifiche di avvenuta firma inviate contestualmente alla predisposizione del bonifico, vale a dire in data 15.01.2016, l'utente avrebbe potuto avvedersi del pagamento effettuato e disconoscerlo immediatamente, con alte probabilità di rientrare della somma, dato sì che la aveva rilevato come il pagamento fosse stato accredito nel conto CP_4
corrente del beneficiario solamente in data 18.01.2016.
Inoltre, la società appellante non controllava il proprio conto corrente e il relativo servizio di homebanking nemmeno dopo la ricezione della notifica alert, il 18.01.2016, con cui la avvertiva l'utente di un accesso eseguito da una postazione diversa da quella CP_4
abitualmente utilizzata.
La società lasciava decorrere cinque giorni tra l'effettiva predisposizione del bonifico e la contestazione all'Istituto di credito, avvenuta in data 20.01.2016, tempistica non aderente a quella richiesta dalla normativa supra richiamata, la quale prevede in capo all'utente l'obbligo di comunicazione dell'utilizzo non autorizzato del proprio strumento di pagamento
“senza indugio”.
Dalle suddette circostanze si ricava, quindi, un comportamento dell'utilizzatore negligente e gravemente colposo, in quanto parte appellante non utilizzava correttamente il servizio di pagamento e non si premurava di controllare periodicamente il proprio conto, ignorando le comunicazioni ricevute dall'Istituto di credito. La fattispecie controversa rientra pienamente nell'ipotesi disciplinata dall'art. 12, comma 4, D.lgs. 11/2010 e si esclude, dunque, il diritto della società appellante di pretendere il rimborso della somma da parte della CP_4
Spese legali
Atteso l'esito del giudizio e il rigetto dell'appello, si ritiene che le spese del presente grado vadano poste a carico della parte soccombente.
Per quanto attiene alla determinazione delle spese di lite, queste vanno liquidate con riferimento allo scaglione di valore ricompreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,00, sulla base del valore minimo.
9 Ex art. 13, comma 1 quater DPR n. 115/2002, sussistono, inoltre, i presupposti perché parte appellante sia dichiarata tenuta a versare un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, pari a quella dovuta per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza n. Controparte_1 Controparte_3
701/2023 del Tribunale di Alessandria, pubblicata in data 02.08.2023;
a) rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata;
b) condanna parte appellante al pagamento delle spese legali del presente Controparte_1 grado di giudizio a favore di parte appellata liquidate in complessivi € Controparte_3
6.946,00, di cui € 2.058,00 per fase di studio, € 1.418,00 per fase introduttiva ed € 3.470,00 per fase decisionale, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%;
c) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico di parte appellante.
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 24.01.2025.
La Presidente
Dott.ssa Gabriella Ratti
Il Consigliere Relatore
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese
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