TRIB
Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
Commentario • 1
- 1. Rapporto subordinato e cariche sociali: possibile compatibilità?Accesso limitatoEleonora Del Giudice · https://www.altalex.com/ · 2 febbraio 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 14/07/2025, n. 3061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3061 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 7821/2018
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Luigia Lambriola, nella presente controversia individuale di lavoro tra con l'assistenza e difesa degli avv.ti Parte_1 Roberta Russo, Simone De Carli e Marco de Feo;
e
“ , con l'assistenza e difesa degli avv.ti CP_1 Francescopaolo Ranieri e Francesco Cagnetta;
a scioglimento della riserva, a seguito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate dalle parti, ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE Le domande attoree sono infondate e devono essere rigettate, per le ragioni di seguito esposte. In punto di fatto, è opportuno premettere che la parte ricorrente ha dedotto di avere iniziato a lavorare per
“ ” nel mese di gennaio 2007, allorquando è stato CP_1 nominato membro del Consiglio di amministrazione di “EA
& LT” (l'organo vedeva, fra i suoi membri, la presenza costante di ). Parte_2 A far data dal 2 luglio 2009, il ricorrente è stato rinnovato nella carica e gli sono stati conferiti poteri di rappresentanza, esercitati di concerto con il Presidente,
a cui riportava e a cui esclusivamente Parte_2 erano assegnati tutti poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione (cfr. all. 6 del fascicolo di parte ricorrente). L'attività lavorativa si è protratta sino al 12 agosto 2013, allorquando il socio unico, è diventato Parte_2 Amministratore Unico della Società ed il ricorrente è cessato dalla carica di consigliere di amministrazione. La parte ricorrente ha asserito che il rapporto fra le parti sarebbe proseguito di fatto (in assenza di formalizzazione) e senza soluzione di continuità, per un periodo di oltre 4 mesi (e specificatamente sino al 30 dicembre 2013, data in cui è stato sottoscritto un contratto di lavoro a progetto ai sensi dell'art. 61 e ss. del D.Lgs n. 276/2003 ( cfr. all.ti 7, 3 e 5 del fascicolo di parte ricorrente). Ha dedotto altresì che nonostante la scadenza del contratto alla data del 31 dicembre 2014 e l'esclusione esplicita del meccanismo di proroga tacita, il rapporto sarebbe proseguito fra le parti senza alcuna formalizzazione per tutto il 2015.
1 Successivamente, in data 18 gennaio 2016, è stato sottoscritto tra le parti un contratto di collaborazione coordinata e continuativa (cfr. all.8 del fascicolo di parte ricorrente). La parte ricorrente ha adito l'autorità giudiziaria per il riconoscimento della natura subordinata della prestazione lavorativa resa a decorrere dall'anno 2007, senza soluzione di continuità, e della connessa qualifica dirigenziale;
per la condanna della convenuta al pagamento delle differenze retributive maturate nonché della regolarizzazione della propria posizione previdenziale e assicurativa;
per l'accertamento della giusta causa delle dimissioni rassegnate in data 6 marzo 2018 e, per l'effetto, il pagamento delle competenze di fine rapporto dovute, incluso il T.F.R.; per l'accertamento della nullità del patto di non concorrenza stipulato fra le parti e la natura retributiva di tutti i compensi percepiti a tale titolo. La società convenuta ha, nel merito, contestato ed eccepito la fondatezza di quanto dedotto da parte ricorrente ed ha spiegato domande riconvenzionali. Poste tali necessarie premesse in fatto, deve rilevarsi che, nel caso in esame, il piano assertivo di parte ricorrente si appalesa generico e, comunque, non supportato da idoneo riscontro probatorio. La parte ricorrente ha ritenuto di dover agire nei confronti della società convenuta per il riconoscimento del carattere subordinato della propria prestazione lavorativa, nonostante l'inserimento dapprima nel Consiglio di amministrazione e la successiva stipula di contratto di collaborazione coordinata e continuativa e di contratto a progetto che, a suo dire, dissimulavano un rapporto di lavoro avente i caratteri tipici della subordinazione. A tal uopo, il ricorrente ha precisato di avere sempre svolto le mansioni di intermediazione assicurativa in favore di una specifica clientela (negli anni sviluppatasi), dirigendo una determinata e distinta area di business e le correlate risorse, a diretto riporto di nella sua Parte_2 duplice veste di fondatore e consigliere di amministrazione
/ Amministratore Unico della Società; di essere stato stabilmente inserito nell'ambito della struttura organizzativa della Società, in condizione di monocommittenza ed utilizzando esclusivamente beni e strutture della resistente.
Con riferimento al dissimulato rapporto di subordinazione e del simulato rapporto gestorio, occorre effettuare rapidissimi cenni circa le posizioni dottrinarie sul tema della natura del rapporto che lega la società per azioni ed il suo amministratore, visto che la giurisprudenza ne ha in qualche modo risentito gli echi, diversificandosi in ragione delle diverse teorie di volta in volta accolte, oppure tentando il connubio tra esse.
2 In estrema sintesi, sono identificabili due diversi orientamenti: 1) la teoria cd. contrattualistica, che individua la presenza di un vero e proprio contratto che legherebbe due soggetti distinti, l'amministratore da un lato, la società dall'altro, ciascuno autonomo centro di interessi, spesso anche contrapposti;
2) la teoria cd. organica, secondo cui, al contrario, mancherebbe ogni dualità, configurandosi solo un'immedesimazione dell'organo nella persona giuridica che rappresenta, senza possibilità di un regolamento negoziale interno, fonte di reciproci diritti e obblighi. È ovvio che la prima apre la strada alla configurabilità di un rapporto parasubordinato/subordinato o d'opera tra i due soggetti distinti costituiti dalla società ed il suo amministratore, mentre la seconda conduce ad escluderlo in forza dell'indistinguibilità dei due. Le Sezioni Unite della Cassazione rivedendo l'impostazione tradizionale, con la pronunzia n. 1545/2017, hanno affermato che la figura dell'amministratore societario svolge le sue funzioni tipiche di gestione e rappresentanza dell'ente, ossia come soggetto che, immedesimandosi nella società, le consente di agire e raggiungere i propri fini imprenditoriali. Non è escluso, però, che s'instauri, tra la società e la persona fisica che la rappresenta e la gestisce, un autonomo, parallelo e diverso rapporto che assuma, secondo l'accertamento esclusivo del giudice del merito, le caratteristiche di un rapporto subordinato, parasubordinato o d'opera. È il caso ben delineato dalla risalente Cass. n. 1796/96, la quale, affermata la compatibilità giuridica tra le funzioni del lavoratore dipendente e quelle di amministratore di una società, precisa che la sussistenza di un simile rapporto deve essere verificata in concreto;
essendo indispensabile, da una parte, accertare l'oggettivo svolgimento di attività estranee alle funzioni inerenti al rapporto organico, dall'altra, la ricorrenza della subordinazione, sia pure nelle forme peculiari compatibili con la prestazione lavorativa dirigenziale. Nella specie, si trattava di un soggetto che originariamente era stato assunto dalla società con la qualifica di dirigente e, solo successivamente, era stato investito della carica di componente nel Consiglio di amministrazione, da lui in alcune occasioni presieduto. Alla luce di tali insegnamenti, occorre, dunque, accertare la sussistenza di un rapporto diverso che attribuisca al lavoratore il potere di assumere decisioni imprenditoriali travalicanti la sfera di attribuzioni di un dirigente, stante l'ammissibilità della coesistenza del rapporto di lavoro subordinato con le diverse e non interferenti funzioni amministrative. La giurisprudenza della Suprema Corte, dunque, è pacifica nel ritenere che l'incarico per lo svolgimento di un'attività gestoria, come quella dell'amministratore, in una società di
3 capitali non esclude astrattamente la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato (fatte salve alcune eccezioni). Le qualità di amministratore e di lavoratore subordinato di una stessa società di capitali sono perciò cumulabili, purché si accerti l'attribuzione di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale e l'esistenza del vincolo di subordinazione. Dovrà accertarsi in concreto l'oggettivo svolgimento di attività estranee alle funzioni inerenti al rapporto organico, contraddistinte dai caratteri tipici della subordinazione, mediante la valutazione, caso per caso, della sussistenza delle seguenti condizioni: che il potere deliberativo (come regolato dall'atto costitutivo e dallo statuto), diretto a formare la volontà dell'ente, sia affidato all'organo (collegiale) di amministrazione della società nel suo complesso e/o a un altro organo sociale espressione della volontà imprenditoriale, il quale esplichi un potere esterno;
che sia fornita la rigorosa prova della sussistenza del vincolo della subordinazione (anche, eventualmente, nella forma attenuata del lavoro dirigenziale) e cioè dell'assoggettamento del lavoratore interessato, nonostante la carica sociale, all'effettivo potere di supremazia gerarchica (potere direttivo, organizzativo, disciplinare, di vigilanza e di controllo) di un altro soggetto o degli altri componenti dell'organismo sociale a cui appartiene;
che il soggetto svolga, in concreto, mansioni estranee al rapporto organico con la società; in particolare, deve trattarsi di attività che esulino e che, pertanto, non siano ricomprese nei poteri di gestione che discendono dalla carica ricoperta o dalle deleghe che gli siano state conferite. Orbene, nel presente procedimento, non è stata fornita la prova dello svolgimento di attività da dirigente, inserita in modo stabile nell'ambito della struttura organizzativa aziendale, quale Responsabile dell'Area Clienti Privati sotto la direzione e controllo del dapprima Pt_2 Amministratore Delegato e poi Amministratore Unico della società convenuta. La valutazione comparata delle risultanze della prova orale espletata e delle deleghe attribuite al ricorrente con il verbale del Consiglio di Amministrazione del 17 gennaio 2007 (doc. 8, a pag. 18 e 19)( “delega alla gestione del settore
“aziende private” della società; detta delega riguarda la trattazione tecnica, normativa, assuntiva e danni dei contatti di assicurazione e la loro esecuzione in ordine a tutti i rapporti esistenti e/o da costituirsi con la clientela del ramo aziende private e con le compagnie di assicurazione;
il consigliere potrà Parte_1 pertanto compiere tutte le operazioni che si renderanno utili e necessarie per il completo espletamento del presente mandato; - delega affinché abbia a rappresentare la società ai fini dei presenti atti: a) sottoscrivere atti costitutivi
4 di associazioni temporanee di imprese, per la partecipazione a gare d'appalto; b) sottoscrivere dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, contenenti i dati della società necessarie per la partecipazione a gare d'appalto; c) sottoscrivere domande di partecipazioni a gare d'appalto, offerte, capitolati, disciplinari di incarico, accettare mandati e quant'altro necessario e richiesto alla società”) non consentono di ritenere raggiunta la prova della subordinazione. Le mansioni espletate dal ricorrente, come emerse dall'istruttoria svolta nel corso del giudizio, non risultano essere caratterizzate da quell'elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale previsto per il riconoscimento della qualifica dirigenziale del CCNL Terziario-Distribuzione e Servizi applicato dalla Società ai propri dipendenti che così recita: “sono dirigenti a norma dell'art. 2094, cod. civ., ed agli effetti del presente contratto coloro che, rispondendo direttamente all'imprenditore o ad altro dirigente a ciò espressamente delegato, svolgono funzioni aziendali di elevato grado di professionalità, con ampia autonomia e discrezionalità e iniziativa e col potere di imprimere direttive a tutta l'impresa o ad una sua parte autonoma”. Né è emerso che fossero significative della esplicazione di funzioni al fine di promuovere, coordinare e gestire la realizzazione degli obiettivi dell'impresa. Laddove, a seguito della cessazione del CdA e dell'istituzione dell'Amministratore Unico nella persona del
(delibera assembleare del 17.07.2013, cfr.All. 9 Pt_2 fascicolo di parte resistente), il ricorrente ha operato in virtù di procura speciale notarile dell'ottobre 2013 (cfr. All.to 7 ), una procura speciale ad negotium, Parte_3 con poteri ben circoscritti alla cura della gestione del settore “aziende private”. Esaminando le dichiarazioni rilasciate dai testi escussi in corso di causa, non risultano essere dimostrati i requisiti tipici della categoria dirigenziale reclamata, caratterizzati dall'elevato grado di professionalità, dall'autonomia e dal potere decisionale. Risultano altrettanto indimostrati i caratteri dell'eterodirezione, della sottoposizione del ricorrente a potere gerarchico e disciplinare e l'osservanza di un orario di lavoro fisso. Deve darsi atto della genericità delle dichiarazioni rese dai testi e dalla imprecisione delle stesse su periodi, sulle attività svolte in ciascun periodo- tenuto conto che il ricorrente ha rivestito diversi ruoli all'interno dell'azienda- su poteri legali, su rapporto gerarchico, poteri decisionali specifici, orari stringenti. Si riportano di seguito le dichiarazioni più significative di due testi citati da parte ricorrente.
5 Teste TI: “Io in EA ero un account executive. Vi ho lavorato dal 2006-2007 e fino al 31.12.2018. Il signor
ha iniziato a lavorare per conto di nello Pt_1 CP_1 stesso periodo perché l'incontro è derivato da una acquisizione societaria. Già lavoravamo insieme prima presso la società acquisita. La società era
[...] si occupava dello sviluppo area clienti Controparte_2 privati. Si occupava dell'organizzazione del lavoro, della gestione degli account e dei clienti. Con riguardo alla circostanza 1 del ricorso la confermo. Si occupa di consulenza assicurativa e piazzamento dei rischi per conto di imprese pubbliche o private. Confermo altresì la circostanza 2. Come detto noi abbiamo lavorato insieme nel settore per vent'anni e già prima lui faceva lo stesso lavoro, lo so perché io ho iniziato a lavorare con lui proprio perché era esperto nell'ambito. Non so dire da quanto tempo di preciso. Preciso che il brokeraggio può essere svolto sia nel settore pubblico, e quindi in favore di aziende pubbliche, sia nel settore privato, in favore di imprese private. Si opera diversamente perché nel primo caso ci sono gare d'appalto per acquisire il cliente mentre sono residuali gli incarichi fiduciari, mentre nel privato gli incarichi sono esclusivamente fiduciari. Anche io come il ricorrente opero pressochè esclusivamente nel settore privato. Confermo la circostanza 3 del ricorso. L'attività di direzione della businness unit consisteva in ciò che ho già detto prima, cioè nell'organizzazione del lavoro, ovvero nella gestione degli accounts (executive o meno), che sono gestori dei clienti, e del personale di back-office amministrativo dedicato all'aera clienti privati, e dei clienti stessi e anche delle compagnie assicurative per il piazzamento dei rischi. Posso confermare la circostanza 4 nel senso che io non c'ero poiché non ero ancora arrivato in però conoscevo il CP_1 mercato e sapevo che EA & LT si occupasse più che altro di pubblico, ancorchè non possa esserne certo. Confermo la circostanza 5, nel senso che se ne parlava tra di noi ed era noto che la ragione fosse quella. Non ricordo precisamente la data in cui è iniziato il rapporto tra il ricorrente e , come detto prima 2006- CP_1 2007. Ricordo che per un periodo ha ricoperto la carica di membro del consiglio di amministrazione, ma non ricordo con precisione quando. Non ho certezza in ordine alla circostanza 7. Non so rispondere alla circostanza 8. Confermo la circostanza 9 e ciò posso dire in quanto riguardava anche me a cascata. Avevo anche io dei clienti da gestire e in ragione del mantenimento degli stessi e delle nuove acquisizioni avevo un compenso aggiuntivo variabile. Anche il signor aveva un compenso in parte fisso e Pt_1 in parte variabile. Non so gli importi. Preciso che è stato
6 il stesso a dirmi di avere un compenso in parte fisso Pt_1 e in parte variabile, infatti, quando io mi lamentavo lui mi rispondeva che “se vai male tu, vado male anche io”. Con riguardo alla circostanza 10, non ricordo, io seguivo i miei risultati. Confermo la circostanza 11 ma preciso che non ricordo né so se il avesse veri e propri poteri di rappresentanza Pt_1 della società, come rappresentante legale della società. So che rappresentava la società in qualità di responsabile Area Clienti Privati, cioè lui si occupava della gestione e del lavoro dell'area sviluppo clienti privati per la società
e prima CP_1 Controparte_3 Il signor riportava al signor e ciò da Pt_1 Pt_2 quando è iniziato il rapporto che io ricordi. Come noi
“accounts” riportavamo a in qualità di responsabile Pt_1 di area settore privato, lui doveva riportare a che Pt_2 era il responsabile della società. Relazionava a lui in merito all'attività svolta e agli obiettivi assegnati. Preciso che per quanto riguarda la mia attività di brokeraggio non mi relazionavo mai con il Con lui Pt_2 personalmente o avuto contatto diretto in occasione della firma dei contratti, perché io ero un collaboratore e quindi vi erano stati ripetuti rinnovi. Non ho mai fatto riunioni esclusivamente con il , è capitato di fare riunioni Pt_2 di team in cui era presente anche lui. Confermo la circostanza 13, che io sappia era così. Era la persona al vertice della società. Non mi sono mai interessato comunque. Non so quindi dire in merito alla circostanza 14. Confermo la circostanza 15, sempre come responsabile Unit Clienti Privati. Non so rispondere alla circostanza 16. Con riguardo alla circostanza 17, posso dire che io ho un ricordo omogeneo e unitario del rapporto tra e Pt_1
quindi confermo l'attività descritta ma quanto al CP_1 periodo non mi risulta che vi siano stati periodi in cui sia stata svolta attività diversa.
Confermo quindi anche le circostanza 18 e 19 e anche la 20.
Confermo la circostanza 21.
Confermo la circostanza 22 sia con riguardo al ruolo della signora RI che del . era un dipendente Pt_4 Pt_4 della società, non so la signora RI. Ritengo che anche lei, la RI, riportasse a Pt_2 Preciso che io non mi sono mai occupato di clienti pubblici, però vedevo che se ne occupava lei, ma non so nel dettaglio come si svolgessero i rapporti all'interno di quell'area.
Confermo la circostanza 23.
Confermo la circostanza 24. Non ricordo se tutte queste persone siano state contemporaneamente presenti dal 2007 al 2018 o se si siano avvicendate. mi pare sia arrivato Pt_5 successivamente. Erano dipendenti della società, almeno
7 e sicuramente, forse era un Per_1 Per_2 Pt_5 collaboratore.
si occupava di piazzamento di rischi e gestione Per_1 clienti. Era un account come me e faceva la stessa attività però supportava anche il nella attività di gestione. Pt_1
aveva più che altro la gestione amministrativa dei Per_2 contratti, emetteva polizze, chiedeva pagamenti ai clienti.
era responsabile di un settore specifico, legato Pt_5 alle coperture sui crediti commerciali e cauzioni e fideiussioni. Confermo la circostanza 25, come già in precedenza spiegato. Per esempio era parte del back office. Persona_3 Confermo le mansioni di cui al capo 26 come svolte dal
e precisamente presso l'Area Clienti Privati. Quanto Pt_1 a quella indicata al punto terzo posso dire che poteva per esempio trattarsi di variazioni rispetto a come risultava impostato un certo rapporto con il cliente nel sistema operativo e su cui poteva intervenire il in aiuto al Pt_1 personale back office. Era anche di supporto a noi accounts. Confermo la circostanza 27 precisando che non so se tutti i nominativi indicati fossero compresenti nello stesso periodo. Vi erano anche colleghi fuori sede. Comunque facevamo tutti riferimento a lui. Con riguardo alla circostanza 28 posso dire che lo facevamo insieme noi account e lui, elaboravamo insieme le strategie per l'acquisizione dei clienti, comunque lui era il riferimento dell'area. A domanda dell'Avv. Cagnetta rispondo che io avevo il potere di svolgere direttamente trattative con i clienti, sulla base delle condizioni predeterminate dall'agenzia e ovviamente delle esigenze del cliente. Io avevo un margine di autonomia con riguardo per esempio alle polizze assicurazioni auto e contratti base, si seguiva in questi casi una procedura. Io non ho mai sottoscritto polizze o contratti. Io facevo da tramite tra agenzia e clienti. Questa è l'attività del broker. Con riguardo alla circostanza 29 erano attività rientranti nella sua funzione. Io ricordo che ciò è accaduto in particolare per un cliente che seguivo io e quindi ciò valeva anche per gli altri. Confermo la circostanza 30, precisando che non ricordo il periodo. Con riguardo alla circostanza 31, che io ricordi ai meeting a cui ho partecipato, vi era anche il non so se ne Pt_1 abbia mancato qualcuno. Con riguardo alla circostanza 32 ricordo che a volte ci sono stati, ma non so dire con precisione e con quale frequenza. Negli ultimi anni sì. Con riguardo alla circostanza 33 so che ha fatto dei colloqui per nuovo personale, in alcuni casi i nominativi sono stati segnalati anche da me. Non so a chi competesse la decisione finale circa l'assunzione. Mi è capitato almeno in una
8 circostanza di vedere il fare uno di questi colloqui Pt_1 in ufficio. Con riguardo alla circostanza 34 non lo so. Confermo la circostanza 35 per quanto mi concerne e per quanto concerne gli accounts. Con riferimento alla circostanza 36 posso confermarla con certezza per quanto riguarda l'elaborazione budget area privati, dilazioni di pagamento di notevole durata, operazioni di sconto commerciale se superiori a una certa entità, valutazione di strategia commerciale, autorizzazione delle anticipazioni superiori a certi importi. Non so rispondere alla circostanza 37. Non so rispondere alla circostanza 38. Confermo la circostanza 39, ma il sabato io non c'ero, salvo eccezioni. Anche io ero sempre in ufficio tranne quando andavo dai clienti. Comunque io ero collaboratore e avevo maggiore libertà nella gestione degli orari. Non ricordo quanto indicato nella circostanza 40. Confermo la circostanza 41 con riguardo alla stanza e alla attrezzatura, non ricordo avesse una segretaria. Confermo quanto alla circostanza 42 la disponibilità di telefono aziendale e ipad, ma non so della carta di credito. Confermo la circostanza 43. Non so rispondere alla circostanza 44. Non so rispondere alla circostanza 45. Con riguardo alla circostanza 46 posso solo dire che nell'ultimo periodo, più o meno l'ultimo anno, ho percepito un ridimensionamento del ruolo del Per esempio con Pt_1 riguardo alla determinazione del budget mi è parso si siano invertiti i ruoli tra lui e prima era lui a Pt_2 determinare il budget e lo sottoponeva all'approvazione di
, mentre da un certo momento era direttamente il Pt_2
a fissare il budget. Inoltre per le anticipazioni Pt_2 c'era stato detto di riportare direttamente alla o CP_4 al e non più a . Pt_2 Pt_1 Ricordo la riunione di cui al punto 47. Il ci diceva Pt_2 che vi erano mancati incassi rispetto ad anticipazioni effettuate e ci venne detto di sollecitare i debitori. Non ricordo se si riferisse alle anticipazioni autorizzate dal o da altri. Può darsi che vi sia stata Pt_1 coincidenza tra quella riunione e l'attribuzione a CP_4 e di ruolo di riferimento per le autorizzazioni Pt_2 alla anticipazioni. Confermo la circostanza 50. Confermo la circostanza 51 nel senso che ricordo che ci siano stati dei cambiamenti e che il ruolo di fu Pt_1 ridimensionato. Con riguardo alla circostanza 52 confermo che noi nell'ultimo periodo riportavamo a ”. Pt_2
Teste : “ADR: Conosco il ricorrente perché ha Tes_1 lavorato per la e confermo l'attività svolta dal CP_1
9 , di cui mi viene data lettura al punto 3 di pag. 40 Pt_1 del ricorso;
ADR: Confermo la data di inizio del rapporto di lavoro del ricorrente, dal 2007 ma nulla so circa la nomina quale membro del consiglio di amministrazione del ricorrente;
ADR: nulla so della circostanza sub 8 della pag. 40 del ricorso;
ADR: Ritengo che avesse poteri di rappresentanza Pt_1 rispetto alla gestione dell'area clienti privati, non per conoscenza diretta perché non conosco l'assetto societario dal punto di vista dei collaboratori.
ADR: Nulla so del rapporto gerarchico tra il ricorrente e
, che ritenevo essere, per quello che vedevo, il Pt_2 responsabile per gli Enti pubblici;
ADR: Nulla so delle circostanze di cui ai nn.13-14-16 della pag. 41 del ricorso;
ADR: sulle circostanze 15-16-17-19 confermo che il ricorrente ha svolto per i periodi ivi indicati le medesime mansioni, si occupava di intermediazione assicurativa;
ADR: Confermo le circostanze nn. 20 – 21 di pag. 41 del ricorso;
ADR: Non so riferire se responsabile dell'area Enti pubblici fosse tale so per certo che Persona_4 Testimone_2 lavorava con nell'area Enti Pubblici e tanto so Pt_2 perché l'Area Enti pubblici e l'Area privati erano disposte su spazi separati;
ADR: Confermo il rapporto di collaborazione tra il ricorrente con , e che erano di supporto al Per_1 Per_2 Pt_5
ma erano di un livello di inquadramento inferiore Pt_1 anche se non so dire quale;
ADR: sulla circostanza n. 26 posso confermare che il ricorrente si occupava di strategie per la acquisizione di nuova clientela, attraverso lo studio del rischio dei potenziali clienti, si occupava del lavoro degli account, attraverso riunioni per l'organizzazione del lavoro, era di supporto al back office in caso di problematiche del sistema, in quanto conosceva il gestionale, si occupava della gestione dei rapporti con le imprese di assicurazioni, gestiva eventuali problematiche con gli incassi, inoltre, quando trattava con le compagnie gestiva anche l'aspetto commissioni;
ADR: sulla circostanza n. 27 di pag. 42 del ricorso posso riferire che alcuni tra i nominativi che mi vengono letti erano account, altri si occupavano di gestione del portafoglio, altri ancora erano in back office, erano tutti presenti a Bari, nell'ufficio, tranne e Per_5 Per_6 che erano in altri uffici;
ADR: non posso riferire se fosse l'unico ad occuparsi Pt_1 delle mansioni di cui mi viene data lettura, al punto 28 della stessa pag. 42 del ricorso;
ADR: Non so dire se il ricorrente si occupasse della gestione dei sinistri e della loro liquidazione;
10 Testi : Confermo che il ricorrente aveva il potere di anticipare i premi assicurativi per conto dei clienti;
ADR: Il ricorrente organizzava meeting con il proprio team per l'organizzazione del lavoro, non so se partecipassero a tali eventi anche e Pt_2 CP_4
ADR: Nulla so sulle circostanze n. 33 - 34 - 35 - 36 - 37- 38;
ADR: era presente in ufficio, ma non saprei se tutti Pt_1 i giorni, lo vedevo anche nella giornata di sabato, talvolta;
ADR: Nulla so della circostanza n. 40, so che disponeva di un ufficio personale, non disponeva di una segretaria ad uso esclusivo;
ADR: Non so se avesse una carta di credito o un Ipad, aveva l'account aziendale come tutti i dipendenti;
ADR: Se mal non ricordo, dal 2017 vi sono stati dei cambiamenti dal punto di vista organizzativo e ho visto
più presente nella gestione delle varie Pt_2 attività;…”.
In modo coerente deve essere escluso- non risultando per nulla affatto dimostrato- che, nella fattispecie, vi fosse il riscontro di un'attività di alto livello professionale tale che, attraverso l'adozione di scelte e decisioni indipendenti, imprimesse al settore di competenza un indirizzo autonomo, nonché un'ampiezza delle funzioni, tali da influire sulla conduzione dell'intera azienda non circoscritte ad un ramo o ufficio della stessa. Si ricorda, al riguardo, che come dalla Suprema Corte ripetutamente precisato, la qualifica di dirigente spetta al prestatore di lavoro che, come alter ego dell'imprenditore, sia preposto alla direzione dell'intera organizzazione aziendale, o di una branca o settore autonomo di essa, e sia in concreto investito di attribuzioni che, per la loro ampiezza e per i poteri di iniziativa e di discrezionalità che comportano, gli consentano, sia pure nell'osservanza delle direttive programmatiche del datore di lavoro, di imprimere un indirizzo e un orientamento, con le corrispondenti responsabilità ad elevato livello, al governo complessivo dell'azienda e alla scelta dei mezzi produttivi di essa, così differenziandosi dall'impiegato con funzioni direttive, che è colui che è preposto a un singolo, subordinato ramo di servizio, ufficio o reparto, e svolge la sua attività sotto il controllo dell'imprenditore o di un dirigente, sicché la sua posizione gerarchica, i suoi poteri di iniziativa e le sue responsabilità sono corrispondentemente circoscritti e di più modesto e limitato rilievo sia all'interno dell'impresa e sia nei confronti dei terzi (cfr. in tal senso Cass. 9 settembre 2003, n. 13191; id. 30 agosto 2004, n. 17344; 19 settembre 2005, n. 18482; 22 dicembre 2006, n. 27464). Non è, dunque, di per sè il coordinamento di un gruppo di impiegati addetti ad un ufficio ad integrare una funzione dirigenziale ne' lo svolgimento di compiti, pur
11 caratterizzati da autonomia, ma con poteri di iniziativa circoscritti ad un singolo servizio, ufficio o reparto e sotto il controllo dell'imprenditore, e con corrispondente limitazione di responsabilità. Occorre tenere bene presente che qualora il soggetto che rivendichi il riconoscimento di rapporto di lavoro subordinato di tipo dirigenziale risulti anche partecipe della gestione della società in ragione del rapporto di immedesimazione organica, è evidentemente necessario, al fine di distinguere i due ruoli, un quid pluris (leggasi: caratterizzazione delle mansioni, pur in un contesto di ampi poteri di iniziativa e di discrezionalità; assoggettamento, ancorché in forma attenuata, a direttive, ordini e controlli datoriali;
coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo del datore di lavoro). Tale quid pluris deve essere escluso, nella fattispecie sottoposta all'odierno vaglio, attesa la genericità delle dichiarazioni su riportate che non hanno fornito ragguagli fattuali e specifici sui caratteri della subordinazione e sulla qualifica dirigenziale asseritamente assunta dal ricorrente e sui periodi di lavoro.
Con riferimento al dissimulato rapporto di subordinazione ed ai dissimulati contratto di lavoro a progetto e contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Occorre premettere che, sulla qualificazione data dalle parti al contratto, la giurisprudenza è, invero, unanimemente attestata nel ritenere che essa non può assumere valore dirimente di fronte ad elementi fattuali - compenso fisso, orario di lavoro stabile e continuativo, carattere delle mansioni, collegamento tecnico, organizzativo e produttivo tra la prestazione svolta e le esigenze aziendali
-, che costituiscono indici rivelatori della natura subordinata del rapporto;
a ciò è stato aggiunto, ad ulteriore precisazione, che il potere gerarchico e direttivo non può, tuttavia, esplicarsi in semplici direttive dì carattere generale (compatibili con altri tipi di rapporto), ma deve manifestarsi con ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa, mentre il potere organizzativo non può risolversi in un semplice coordinamento (anch'esso compatibile con altri tipi di rapporto), ma deve rivelarsi attraverso un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale (cfr. in tal senso Cass. n. 7024/2015; si vedano anche Cass. n. 22289/2014 che, con riferimento al lavoro a progetto, ha ritenuto rilevante ai fini della qualificazione del rapporto il suo concreto atteggiarsi;
Cass. n. 8 R. Gen. N. 28783/2015 4524/2011 che ha ribadito il medesimo concetto con riguardo ad un contratto di associazione in partecipazione, nonché Cass. n. 4500/2007 secondo cui la cosiddetta autoqualificazione del rapporto, pur costituendo un elemento dal quale non si può in generale prescindere, assume rilievo
12 decisivo ove la stessa non risulti in contrasto con le concrete modalità di svolgimento del rapporto medesimo;
si veda ancora Cass. n. 15327/2006 secondo cui, ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro, essendo l'iniziale contratto causa di un rapporto che si protrae nel tempo, la volontà che esso esprime ed il 'nomen iuris' che utilizza non costituiscono fattori assorbenti, diventando l'esecuzione, per il suo fondamento nella volontà inscritta in ogni atto di esecuzione, la sua inerenza all'attuazione della causa contrattuale e la sua protrazione, non solo strumento d'interpretazione della natura e della causa del rapporto di lavoro - ai sensi dell'art. 1362, comma 2, cod. civ. -, bensì anche espressione di una nuova eventuale volontà delle parti che, in quanto posteriore, modifica la volontà iniziale conferendo, al rapporto, un nuovo assetto negoziale). Orbene, innanzitutto, occorre osservare che le stesse deduzioni attoree risultano essere insufficienti per quanto concerne gli elementi della subordinazione. Ad ogni buon conto, la prova orale su richiamata ha confermato le attività effettivamente svolte dal ricorrente ed a lui assegnate nell'ambito del contratto a progetto datato 31.12.2013, quale “responsabile Area Clienti”, avente ad oggetto “lo sviluppo commerciale in aree assicurative nuove e parallele a quelle già gestite” (cfr. all. 7 di parte ricorrente). Parimenti, l'attività istruttoria ha dato conferma delle attività svolte dal ricorrente nell'ambito del contratto di collaborazione coordinata e continuativa, datato 18.01.2016, avente ad oggetto “un'attività volta all'analisi, verifica e potenziamento del proprio portafoglio clienti, nonché di analisi ed acquisizione di Prospects presenti su tutto il territorio nazionale, per implementare e migliorare la presenza nel settore del brokeraggio assicurativo” (cfr. all. 8 di parte ricorrente) Nessun teste è stato in grado di riferire sull'osservanza di un rigido orario di lavoro, né su elementi tali da far desumere l'inserimento del lavoratore all'interno dell'organizzazione dell'ente e l'esistenza di una subordinazione gerarchica. Peraltro, dagli stessi contratti stipulati si evince che il collaboratore doveva, per quanto ovvio, rapportarsi con l'amministratore al quale deve relazionare circa l'espletamento dell'attività, senza che ciò implicasse per le ragioni anzidette vincolo di subordinazione, in assenza di tutti gli indici sintomatici che, nel caso di specie, non sono stati provati. (cfr. punto sulle “modalità di espletamento dell'incarico” dei contratti in parola). Quanto previsto nei contratti di lavoro è conforme a quanto emerso in sede di prova orale.
13 Per quanto concerne le dimissioni del ricorrente per asserita giusta causa, occorre evidenziare che è l'oggetto dell'inadempimento protratto che va preso in esame per verificare se esso costituisca effettivamente una ragione che non consenta la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto (Cass. 18/10/2002 n. 14829). È onere di chi si voglia avvalere dell'esistenza di una giusta causa di dimissioni allegare specificatamente quale incidenza pregiudizievole la condotta datoriale abbia avuto. Nella fattispecie sottoposta all'odierno vaglio, deve darsi atto, in primo luogo, della genericità dell'impianto assertivo di parte ricorrente in ordine all'asserito demansionamento, alle ingerenze nelle decisioni da parte del e all'esclusione dai processi decisionali del Pt_2 ricorrente. In secondo luogo, non è stata nemmeno fornita la prova concreta di un inadempimento della parte datoriale talmente grave e intollerabile da non consentire la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto. Le prove orali non hanno confermato l'asserito demansionamento subito, laddove il teste TI ha solamente accennato ad un generico e del tutto aspecifico ridimensionamento del ruolo del che non può ritenersi Pt_1 sufficiente a comprovare una giusta causa di recesso. Peraltro, i fatti lamentati si sarebbero protratti, a dire dello stesso ricorrente, per un considerevole lasso di tempo (dall'aprile 2017 al marzo 2018), il che comunque denoterebbe una tolleranza da parte del incompatibile con Pt_1 l'immediatezza della reazione che dovrebbe caratterizzare le dimissioni per giusta causa. Per giurisprudenza pacifica, allorché il dipendente abbia tenuto un comportamento incompatibile con la volontà di risolverlo immediatamente e si sia invece avvalso di rimedi alternativi, è da escludere la sussistenza della giusta causa. La stessa comunicazione di recesso del 06.03.2018 appare generica e non specifica in maniera sufficiente le ragioni che avrebbero integrato la giusta causa, tale da non consentire la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto;
laddove il ricorrente si è limitato a fare riferimento ad un generico “ridimensionamento del ruolo” e ad una “esclusione da processi decisionali” (cfr. doc. 9 di parte ricorrente).
Con riferimento alla nullità del patto di non concorrenza per asserita incongruenza del compenso rispetto al sacrificio imposto al lavoratore, occorre richiamare la giurisprudenza della S.C che ha statuito che, sebbene la legge non imponga al lavoratore parasubordinato un dovere di fedeltà, tuttavia il dovere di correttezza della parte in un rapporto obbligatorio (art. 1175 cod. civ.) e il dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto (art. 1375 cod. civ.) vietano alla parte di un rapporto collaborativo di
14 servirsene per nuocere all'altra, sì che l'obbligo di astenersi dalla concorrenza nel rapporto di lavoro parasubordinato non è riconducibile direttamente all'art. 2125 cod. civ. - che disciplina il relativo patto per il lavoratore subordinato alla cessazione del contratto - ma, permeando come elemento connaturale ogni rapporto di collaborazione economica, rientra nella previsione dell'art. 2596 cod. civ. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto applicabile ad un rapporto di lavoro parasubordinato la disciplina del patto limitativo della concorrenza ex art. 2596 cod. civ., ricorrendone uno dei presupposti, previsti in via disgiuntiva, costituito dalla delimitazione ad una determinata attività, escludendo così la nullità della pattuizione per l'indiscriminato ambito geografico mondiale del vincolo negoziale). (Cass. Sez. L, Sentenza n. 7141 del 21/03/2013 (Rv. 625705 - 01). Il patto di non concorrenza, dunque, trova la sua disciplina all'art. 2125 del codice civile per quanto concerne il lavoro subordinato e all'art. 2596 cc per il lavoro autonomo e parasubordinato. In particolare, l'articolo 2596 c.c. titolato “Limiti contrattuali della concorrenza”, stabilisce che il patto che limita la concorrenza: deve essere provato per iscritto;
per essere valido deve essere circoscritto ad una determinata zona o ad una determinata attività; non può eccedere la durata di cinque anni;
se la durata non è determinata o è stabilita per un periodo superiore a cinque anni, il patto è valido per la durata di un quinquennio. La giurisprudenza di legittimità ha ribadito che è nullo il patto di non concorrenza diretto “non già a limitare l'iniziativa economica privata altrui, ma a precludere in assoluto ad una parte la possibilità di impiegare la propria capacità professionale nel settore economico di riferimento” (Cassazione n. 24159/2014). Rispetto al patto di non concorrenza disciplinato per i lavoratori subordinati, emerge l'assenza di una previsione circa il corrispettivo economico da corrispondere al lavoratore autonomo o parasubordinato in ragione dell'obbligo di non svolgere attività in concorrenza stabilito nell'accordo. La mancanza di tale determinazione nel solo lavoro subordinato è causa di nullità del patto. Inoltre, la forma scritta nel patto di non concorrenza per i lavoratori autonomi/parasubordinati è richiesta al fine di provare quanto pattuito, mentre nel lavoro subordinato l'accordo è nullo se non risulta da atto scritto. Nel caso di specie, non può profilarsi alcuna nullità del patto di non concorrenza stipulato, posto che trattasi di lavoro parasubordinato essendo tale pattuizione contenuta nei contratti del 30 dicembre 2013 e del 18 gennaio 2016.
15 Con riguardo alla nullità del patto per omessa specifica approvazione delle clausole vessatorie, occorre ricordare che la necessità dell'approvazione scritta delle clausole vessatorie è esclusa solo se la conclusione del contratto sia stata preceduta da una trattativa che abbia avuto ad oggetto specificamente le clausole che necessiterebbero altrimenti di un'autonoma sottoscrizione, mentre la sottoscrizione resta indispensabile per le clausole a contenuto vessatorio alle quali la parte abbia aderito senza alcuna discussione. (Nella specie, la S.C., riformando la pronuncia di merito, ha confermato il principio, rilevando che le parti avevano negoziato esclusivamente talune modificazioni del prezzo e le modalità ed i termini di fatturazione, ma non la deroga del foro, oggetto della clausola vessatoria). (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9738 del 26/05/2020 (Rv. 658014 - 01). Ebbene dalla disamina dei contratti, si evince che 1) I patti risultano specificamente sottoscritti ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c.; 2) in ogni caso, le parti hanno dichiarato espressamente che ogni pattuizione rappresenta il frutto di trattative tra loro intercorse, sicché non sono applicabili i vincoli di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. In conclusione, alla luce di quanto sin qui esposto, le domande attoree devono essere disattese nel complesso.
Con riferimento alla domanda riconvenzionale spiegata dalla parte convenuta quale eventuale conseguenza derivante da riconoscimento della subordinazione, alla luce delle somme già corrisposte al ricorrente dalla società convenuta, deve ricordarsi il seguente principio di diritto: “Proposta dal convenuto domanda riconvenzionale subordinata all'accoglimento di quella principale dell'attore, è viziata da ultrapetizione la decisione con cui il giudice, respinta la domanda principale, pronunci anche sulla riconvenzionale, rigettandola” (Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 33361 del 21/12/2018 (Rv. 651938 – 01). Deve essere accolta la domanda riconvenzionale spiegata in subordine in caso di mancato riconoscimento del lavoro subordinato. Per l'effetto si condanna il ricorrente, al pagamento in favore della deducente della somma di Euro 14.000,00, a titolo di indennità sostitutiva del preavviso e/o risarcimento del danno da mancato preavviso, così come ricavabile dal contratto del 2016. Il contratto in parola prevede la possibilità di recesso per il collaboratore, con un preavviso di almeno un mese durante il primo anno di contratto e di due mesi negli anni successivi. Considerando che, nel caso di specie, il recesso è avvenuto nel corso del terzo anno (a marzo 2018), il risarcimento del danno da mancato preavviso, può quantificarsi nell'equivalente del compenso che il collaboratore avrebbe percepito nei due mesi (Euro 84.0000,
16 quale compenso annuale per prestazione ordinaria ed accessoria/12= Euro 7.000 x 2= Euro 14.000). Laddove, in tema di rapporti di lavoro in regime di parasubordinazione, il recesso senza preavviso di una delle parti, in assenza di una giusta causa di risoluzione, è compensato dall'obbligo di corrispondere l'indennità sostitutiva che svolge una funzione indennitaria, quale rimedio contro la mera eventualità di mancato rinvenimento di nuova occupazione, nonché di tutela della parte che subisce l'improvvisa interruzione del rapporto, attenuandone le conseguenze;
tale indennità, a norma dell'art. 2121 c.c., deve essere parametrata ai compensi non percepiti e non ai danni asseritamente subiti (Cass. Sez. L - , Sentenza n. 24106 del 03/10/2018 (Rv. 650550 - 01). Le spese processuali- liquidate come da infrascritto dispositivo, in misura pari ai medi attese la non complessità della controversia e dell'attività istruttoria espletata come da infrascritto dispositivo- seguono la soccombenza.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
-rigetta le domande attoree;
-accoglie la domanda riconvenzionale spiegata dalla parte resistente e riferita all'indennità di mancato preavviso e, per l'effetto, condanna la parte ricorrente a corrispondere alla controparte la somma di Euro 14.000,00 a tale titolo, oltre accessori di legge;
-condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali nei confronti della controparte -che liquida in complessivi Euro 5.388,00 oltre IVA e CAP e rimborso forfetario nella misura del 15% come per legge-.
Bari, 14.07.2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Luigia Lambriola)
17
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Luigia Lambriola, nella presente controversia individuale di lavoro tra con l'assistenza e difesa degli avv.ti Parte_1 Roberta Russo, Simone De Carli e Marco de Feo;
e
“ , con l'assistenza e difesa degli avv.ti CP_1 Francescopaolo Ranieri e Francesco Cagnetta;
a scioglimento della riserva, a seguito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate dalle parti, ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE Le domande attoree sono infondate e devono essere rigettate, per le ragioni di seguito esposte. In punto di fatto, è opportuno premettere che la parte ricorrente ha dedotto di avere iniziato a lavorare per
“ ” nel mese di gennaio 2007, allorquando è stato CP_1 nominato membro del Consiglio di amministrazione di “EA
& LT” (l'organo vedeva, fra i suoi membri, la presenza costante di ). Parte_2 A far data dal 2 luglio 2009, il ricorrente è stato rinnovato nella carica e gli sono stati conferiti poteri di rappresentanza, esercitati di concerto con il Presidente,
a cui riportava e a cui esclusivamente Parte_2 erano assegnati tutti poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione (cfr. all. 6 del fascicolo di parte ricorrente). L'attività lavorativa si è protratta sino al 12 agosto 2013, allorquando il socio unico, è diventato Parte_2 Amministratore Unico della Società ed il ricorrente è cessato dalla carica di consigliere di amministrazione. La parte ricorrente ha asserito che il rapporto fra le parti sarebbe proseguito di fatto (in assenza di formalizzazione) e senza soluzione di continuità, per un periodo di oltre 4 mesi (e specificatamente sino al 30 dicembre 2013, data in cui è stato sottoscritto un contratto di lavoro a progetto ai sensi dell'art. 61 e ss. del D.Lgs n. 276/2003 ( cfr. all.ti 7, 3 e 5 del fascicolo di parte ricorrente). Ha dedotto altresì che nonostante la scadenza del contratto alla data del 31 dicembre 2014 e l'esclusione esplicita del meccanismo di proroga tacita, il rapporto sarebbe proseguito fra le parti senza alcuna formalizzazione per tutto il 2015.
1 Successivamente, in data 18 gennaio 2016, è stato sottoscritto tra le parti un contratto di collaborazione coordinata e continuativa (cfr. all.8 del fascicolo di parte ricorrente). La parte ricorrente ha adito l'autorità giudiziaria per il riconoscimento della natura subordinata della prestazione lavorativa resa a decorrere dall'anno 2007, senza soluzione di continuità, e della connessa qualifica dirigenziale;
per la condanna della convenuta al pagamento delle differenze retributive maturate nonché della regolarizzazione della propria posizione previdenziale e assicurativa;
per l'accertamento della giusta causa delle dimissioni rassegnate in data 6 marzo 2018 e, per l'effetto, il pagamento delle competenze di fine rapporto dovute, incluso il T.F.R.; per l'accertamento della nullità del patto di non concorrenza stipulato fra le parti e la natura retributiva di tutti i compensi percepiti a tale titolo. La società convenuta ha, nel merito, contestato ed eccepito la fondatezza di quanto dedotto da parte ricorrente ed ha spiegato domande riconvenzionali. Poste tali necessarie premesse in fatto, deve rilevarsi che, nel caso in esame, il piano assertivo di parte ricorrente si appalesa generico e, comunque, non supportato da idoneo riscontro probatorio. La parte ricorrente ha ritenuto di dover agire nei confronti della società convenuta per il riconoscimento del carattere subordinato della propria prestazione lavorativa, nonostante l'inserimento dapprima nel Consiglio di amministrazione e la successiva stipula di contratto di collaborazione coordinata e continuativa e di contratto a progetto che, a suo dire, dissimulavano un rapporto di lavoro avente i caratteri tipici della subordinazione. A tal uopo, il ricorrente ha precisato di avere sempre svolto le mansioni di intermediazione assicurativa in favore di una specifica clientela (negli anni sviluppatasi), dirigendo una determinata e distinta area di business e le correlate risorse, a diretto riporto di nella sua Parte_2 duplice veste di fondatore e consigliere di amministrazione
/ Amministratore Unico della Società; di essere stato stabilmente inserito nell'ambito della struttura organizzativa della Società, in condizione di monocommittenza ed utilizzando esclusivamente beni e strutture della resistente.
Con riferimento al dissimulato rapporto di subordinazione e del simulato rapporto gestorio, occorre effettuare rapidissimi cenni circa le posizioni dottrinarie sul tema della natura del rapporto che lega la società per azioni ed il suo amministratore, visto che la giurisprudenza ne ha in qualche modo risentito gli echi, diversificandosi in ragione delle diverse teorie di volta in volta accolte, oppure tentando il connubio tra esse.
2 In estrema sintesi, sono identificabili due diversi orientamenti: 1) la teoria cd. contrattualistica, che individua la presenza di un vero e proprio contratto che legherebbe due soggetti distinti, l'amministratore da un lato, la società dall'altro, ciascuno autonomo centro di interessi, spesso anche contrapposti;
2) la teoria cd. organica, secondo cui, al contrario, mancherebbe ogni dualità, configurandosi solo un'immedesimazione dell'organo nella persona giuridica che rappresenta, senza possibilità di un regolamento negoziale interno, fonte di reciproci diritti e obblighi. È ovvio che la prima apre la strada alla configurabilità di un rapporto parasubordinato/subordinato o d'opera tra i due soggetti distinti costituiti dalla società ed il suo amministratore, mentre la seconda conduce ad escluderlo in forza dell'indistinguibilità dei due. Le Sezioni Unite della Cassazione rivedendo l'impostazione tradizionale, con la pronunzia n. 1545/2017, hanno affermato che la figura dell'amministratore societario svolge le sue funzioni tipiche di gestione e rappresentanza dell'ente, ossia come soggetto che, immedesimandosi nella società, le consente di agire e raggiungere i propri fini imprenditoriali. Non è escluso, però, che s'instauri, tra la società e la persona fisica che la rappresenta e la gestisce, un autonomo, parallelo e diverso rapporto che assuma, secondo l'accertamento esclusivo del giudice del merito, le caratteristiche di un rapporto subordinato, parasubordinato o d'opera. È il caso ben delineato dalla risalente Cass. n. 1796/96, la quale, affermata la compatibilità giuridica tra le funzioni del lavoratore dipendente e quelle di amministratore di una società, precisa che la sussistenza di un simile rapporto deve essere verificata in concreto;
essendo indispensabile, da una parte, accertare l'oggettivo svolgimento di attività estranee alle funzioni inerenti al rapporto organico, dall'altra, la ricorrenza della subordinazione, sia pure nelle forme peculiari compatibili con la prestazione lavorativa dirigenziale. Nella specie, si trattava di un soggetto che originariamente era stato assunto dalla società con la qualifica di dirigente e, solo successivamente, era stato investito della carica di componente nel Consiglio di amministrazione, da lui in alcune occasioni presieduto. Alla luce di tali insegnamenti, occorre, dunque, accertare la sussistenza di un rapporto diverso che attribuisca al lavoratore il potere di assumere decisioni imprenditoriali travalicanti la sfera di attribuzioni di un dirigente, stante l'ammissibilità della coesistenza del rapporto di lavoro subordinato con le diverse e non interferenti funzioni amministrative. La giurisprudenza della Suprema Corte, dunque, è pacifica nel ritenere che l'incarico per lo svolgimento di un'attività gestoria, come quella dell'amministratore, in una società di
3 capitali non esclude astrattamente la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato (fatte salve alcune eccezioni). Le qualità di amministratore e di lavoratore subordinato di una stessa società di capitali sono perciò cumulabili, purché si accerti l'attribuzione di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale e l'esistenza del vincolo di subordinazione. Dovrà accertarsi in concreto l'oggettivo svolgimento di attività estranee alle funzioni inerenti al rapporto organico, contraddistinte dai caratteri tipici della subordinazione, mediante la valutazione, caso per caso, della sussistenza delle seguenti condizioni: che il potere deliberativo (come regolato dall'atto costitutivo e dallo statuto), diretto a formare la volontà dell'ente, sia affidato all'organo (collegiale) di amministrazione della società nel suo complesso e/o a un altro organo sociale espressione della volontà imprenditoriale, il quale esplichi un potere esterno;
che sia fornita la rigorosa prova della sussistenza del vincolo della subordinazione (anche, eventualmente, nella forma attenuata del lavoro dirigenziale) e cioè dell'assoggettamento del lavoratore interessato, nonostante la carica sociale, all'effettivo potere di supremazia gerarchica (potere direttivo, organizzativo, disciplinare, di vigilanza e di controllo) di un altro soggetto o degli altri componenti dell'organismo sociale a cui appartiene;
che il soggetto svolga, in concreto, mansioni estranee al rapporto organico con la società; in particolare, deve trattarsi di attività che esulino e che, pertanto, non siano ricomprese nei poteri di gestione che discendono dalla carica ricoperta o dalle deleghe che gli siano state conferite. Orbene, nel presente procedimento, non è stata fornita la prova dello svolgimento di attività da dirigente, inserita in modo stabile nell'ambito della struttura organizzativa aziendale, quale Responsabile dell'Area Clienti Privati sotto la direzione e controllo del dapprima Pt_2 Amministratore Delegato e poi Amministratore Unico della società convenuta. La valutazione comparata delle risultanze della prova orale espletata e delle deleghe attribuite al ricorrente con il verbale del Consiglio di Amministrazione del 17 gennaio 2007 (doc. 8, a pag. 18 e 19)( “delega alla gestione del settore
“aziende private” della società; detta delega riguarda la trattazione tecnica, normativa, assuntiva e danni dei contatti di assicurazione e la loro esecuzione in ordine a tutti i rapporti esistenti e/o da costituirsi con la clientela del ramo aziende private e con le compagnie di assicurazione;
il consigliere potrà Parte_1 pertanto compiere tutte le operazioni che si renderanno utili e necessarie per il completo espletamento del presente mandato; - delega affinché abbia a rappresentare la società ai fini dei presenti atti: a) sottoscrivere atti costitutivi
4 di associazioni temporanee di imprese, per la partecipazione a gare d'appalto; b) sottoscrivere dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, contenenti i dati della società necessarie per la partecipazione a gare d'appalto; c) sottoscrivere domande di partecipazioni a gare d'appalto, offerte, capitolati, disciplinari di incarico, accettare mandati e quant'altro necessario e richiesto alla società”) non consentono di ritenere raggiunta la prova della subordinazione. Le mansioni espletate dal ricorrente, come emerse dall'istruttoria svolta nel corso del giudizio, non risultano essere caratterizzate da quell'elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale previsto per il riconoscimento della qualifica dirigenziale del CCNL Terziario-Distribuzione e Servizi applicato dalla Società ai propri dipendenti che così recita: “sono dirigenti a norma dell'art. 2094, cod. civ., ed agli effetti del presente contratto coloro che, rispondendo direttamente all'imprenditore o ad altro dirigente a ciò espressamente delegato, svolgono funzioni aziendali di elevato grado di professionalità, con ampia autonomia e discrezionalità e iniziativa e col potere di imprimere direttive a tutta l'impresa o ad una sua parte autonoma”. Né è emerso che fossero significative della esplicazione di funzioni al fine di promuovere, coordinare e gestire la realizzazione degli obiettivi dell'impresa. Laddove, a seguito della cessazione del CdA e dell'istituzione dell'Amministratore Unico nella persona del
(delibera assembleare del 17.07.2013, cfr.All. 9 Pt_2 fascicolo di parte resistente), il ricorrente ha operato in virtù di procura speciale notarile dell'ottobre 2013 (cfr. All.to 7 ), una procura speciale ad negotium, Parte_3 con poteri ben circoscritti alla cura della gestione del settore “aziende private”. Esaminando le dichiarazioni rilasciate dai testi escussi in corso di causa, non risultano essere dimostrati i requisiti tipici della categoria dirigenziale reclamata, caratterizzati dall'elevato grado di professionalità, dall'autonomia e dal potere decisionale. Risultano altrettanto indimostrati i caratteri dell'eterodirezione, della sottoposizione del ricorrente a potere gerarchico e disciplinare e l'osservanza di un orario di lavoro fisso. Deve darsi atto della genericità delle dichiarazioni rese dai testi e dalla imprecisione delle stesse su periodi, sulle attività svolte in ciascun periodo- tenuto conto che il ricorrente ha rivestito diversi ruoli all'interno dell'azienda- su poteri legali, su rapporto gerarchico, poteri decisionali specifici, orari stringenti. Si riportano di seguito le dichiarazioni più significative di due testi citati da parte ricorrente.
5 Teste TI: “Io in EA ero un account executive. Vi ho lavorato dal 2006-2007 e fino al 31.12.2018. Il signor
ha iniziato a lavorare per conto di nello Pt_1 CP_1 stesso periodo perché l'incontro è derivato da una acquisizione societaria. Già lavoravamo insieme prima presso la società acquisita. La società era
[...] si occupava dello sviluppo area clienti Controparte_2 privati. Si occupava dell'organizzazione del lavoro, della gestione degli account e dei clienti. Con riguardo alla circostanza 1 del ricorso la confermo. Si occupa di consulenza assicurativa e piazzamento dei rischi per conto di imprese pubbliche o private. Confermo altresì la circostanza 2. Come detto noi abbiamo lavorato insieme nel settore per vent'anni e già prima lui faceva lo stesso lavoro, lo so perché io ho iniziato a lavorare con lui proprio perché era esperto nell'ambito. Non so dire da quanto tempo di preciso. Preciso che il brokeraggio può essere svolto sia nel settore pubblico, e quindi in favore di aziende pubbliche, sia nel settore privato, in favore di imprese private. Si opera diversamente perché nel primo caso ci sono gare d'appalto per acquisire il cliente mentre sono residuali gli incarichi fiduciari, mentre nel privato gli incarichi sono esclusivamente fiduciari. Anche io come il ricorrente opero pressochè esclusivamente nel settore privato. Confermo la circostanza 3 del ricorso. L'attività di direzione della businness unit consisteva in ciò che ho già detto prima, cioè nell'organizzazione del lavoro, ovvero nella gestione degli accounts (executive o meno), che sono gestori dei clienti, e del personale di back-office amministrativo dedicato all'aera clienti privati, e dei clienti stessi e anche delle compagnie assicurative per il piazzamento dei rischi. Posso confermare la circostanza 4 nel senso che io non c'ero poiché non ero ancora arrivato in però conoscevo il CP_1 mercato e sapevo che EA & LT si occupasse più che altro di pubblico, ancorchè non possa esserne certo. Confermo la circostanza 5, nel senso che se ne parlava tra di noi ed era noto che la ragione fosse quella. Non ricordo precisamente la data in cui è iniziato il rapporto tra il ricorrente e , come detto prima 2006- CP_1 2007. Ricordo che per un periodo ha ricoperto la carica di membro del consiglio di amministrazione, ma non ricordo con precisione quando. Non ho certezza in ordine alla circostanza 7. Non so rispondere alla circostanza 8. Confermo la circostanza 9 e ciò posso dire in quanto riguardava anche me a cascata. Avevo anche io dei clienti da gestire e in ragione del mantenimento degli stessi e delle nuove acquisizioni avevo un compenso aggiuntivo variabile. Anche il signor aveva un compenso in parte fisso e Pt_1 in parte variabile. Non so gli importi. Preciso che è stato
6 il stesso a dirmi di avere un compenso in parte fisso Pt_1 e in parte variabile, infatti, quando io mi lamentavo lui mi rispondeva che “se vai male tu, vado male anche io”. Con riguardo alla circostanza 10, non ricordo, io seguivo i miei risultati. Confermo la circostanza 11 ma preciso che non ricordo né so se il avesse veri e propri poteri di rappresentanza Pt_1 della società, come rappresentante legale della società. So che rappresentava la società in qualità di responsabile Area Clienti Privati, cioè lui si occupava della gestione e del lavoro dell'area sviluppo clienti privati per la società
e prima CP_1 Controparte_3 Il signor riportava al signor e ciò da Pt_1 Pt_2 quando è iniziato il rapporto che io ricordi. Come noi
“accounts” riportavamo a in qualità di responsabile Pt_1 di area settore privato, lui doveva riportare a che Pt_2 era il responsabile della società. Relazionava a lui in merito all'attività svolta e agli obiettivi assegnati. Preciso che per quanto riguarda la mia attività di brokeraggio non mi relazionavo mai con il Con lui Pt_2 personalmente o avuto contatto diretto in occasione della firma dei contratti, perché io ero un collaboratore e quindi vi erano stati ripetuti rinnovi. Non ho mai fatto riunioni esclusivamente con il , è capitato di fare riunioni Pt_2 di team in cui era presente anche lui. Confermo la circostanza 13, che io sappia era così. Era la persona al vertice della società. Non mi sono mai interessato comunque. Non so quindi dire in merito alla circostanza 14. Confermo la circostanza 15, sempre come responsabile Unit Clienti Privati. Non so rispondere alla circostanza 16. Con riguardo alla circostanza 17, posso dire che io ho un ricordo omogeneo e unitario del rapporto tra e Pt_1
quindi confermo l'attività descritta ma quanto al CP_1 periodo non mi risulta che vi siano stati periodi in cui sia stata svolta attività diversa.
Confermo quindi anche le circostanza 18 e 19 e anche la 20.
Confermo la circostanza 21.
Confermo la circostanza 22 sia con riguardo al ruolo della signora RI che del . era un dipendente Pt_4 Pt_4 della società, non so la signora RI. Ritengo che anche lei, la RI, riportasse a Pt_2 Preciso che io non mi sono mai occupato di clienti pubblici, però vedevo che se ne occupava lei, ma non so nel dettaglio come si svolgessero i rapporti all'interno di quell'area.
Confermo la circostanza 23.
Confermo la circostanza 24. Non ricordo se tutte queste persone siano state contemporaneamente presenti dal 2007 al 2018 o se si siano avvicendate. mi pare sia arrivato Pt_5 successivamente. Erano dipendenti della società, almeno
7 e sicuramente, forse era un Per_1 Per_2 Pt_5 collaboratore.
si occupava di piazzamento di rischi e gestione Per_1 clienti. Era un account come me e faceva la stessa attività però supportava anche il nella attività di gestione. Pt_1
aveva più che altro la gestione amministrativa dei Per_2 contratti, emetteva polizze, chiedeva pagamenti ai clienti.
era responsabile di un settore specifico, legato Pt_5 alle coperture sui crediti commerciali e cauzioni e fideiussioni. Confermo la circostanza 25, come già in precedenza spiegato. Per esempio era parte del back office. Persona_3 Confermo le mansioni di cui al capo 26 come svolte dal
e precisamente presso l'Area Clienti Privati. Quanto Pt_1 a quella indicata al punto terzo posso dire che poteva per esempio trattarsi di variazioni rispetto a come risultava impostato un certo rapporto con il cliente nel sistema operativo e su cui poteva intervenire il in aiuto al Pt_1 personale back office. Era anche di supporto a noi accounts. Confermo la circostanza 27 precisando che non so se tutti i nominativi indicati fossero compresenti nello stesso periodo. Vi erano anche colleghi fuori sede. Comunque facevamo tutti riferimento a lui. Con riguardo alla circostanza 28 posso dire che lo facevamo insieme noi account e lui, elaboravamo insieme le strategie per l'acquisizione dei clienti, comunque lui era il riferimento dell'area. A domanda dell'Avv. Cagnetta rispondo che io avevo il potere di svolgere direttamente trattative con i clienti, sulla base delle condizioni predeterminate dall'agenzia e ovviamente delle esigenze del cliente. Io avevo un margine di autonomia con riguardo per esempio alle polizze assicurazioni auto e contratti base, si seguiva in questi casi una procedura. Io non ho mai sottoscritto polizze o contratti. Io facevo da tramite tra agenzia e clienti. Questa è l'attività del broker. Con riguardo alla circostanza 29 erano attività rientranti nella sua funzione. Io ricordo che ciò è accaduto in particolare per un cliente che seguivo io e quindi ciò valeva anche per gli altri. Confermo la circostanza 30, precisando che non ricordo il periodo. Con riguardo alla circostanza 31, che io ricordi ai meeting a cui ho partecipato, vi era anche il non so se ne Pt_1 abbia mancato qualcuno. Con riguardo alla circostanza 32 ricordo che a volte ci sono stati, ma non so dire con precisione e con quale frequenza. Negli ultimi anni sì. Con riguardo alla circostanza 33 so che ha fatto dei colloqui per nuovo personale, in alcuni casi i nominativi sono stati segnalati anche da me. Non so a chi competesse la decisione finale circa l'assunzione. Mi è capitato almeno in una
8 circostanza di vedere il fare uno di questi colloqui Pt_1 in ufficio. Con riguardo alla circostanza 34 non lo so. Confermo la circostanza 35 per quanto mi concerne e per quanto concerne gli accounts. Con riferimento alla circostanza 36 posso confermarla con certezza per quanto riguarda l'elaborazione budget area privati, dilazioni di pagamento di notevole durata, operazioni di sconto commerciale se superiori a una certa entità, valutazione di strategia commerciale, autorizzazione delle anticipazioni superiori a certi importi. Non so rispondere alla circostanza 37. Non so rispondere alla circostanza 38. Confermo la circostanza 39, ma il sabato io non c'ero, salvo eccezioni. Anche io ero sempre in ufficio tranne quando andavo dai clienti. Comunque io ero collaboratore e avevo maggiore libertà nella gestione degli orari. Non ricordo quanto indicato nella circostanza 40. Confermo la circostanza 41 con riguardo alla stanza e alla attrezzatura, non ricordo avesse una segretaria. Confermo quanto alla circostanza 42 la disponibilità di telefono aziendale e ipad, ma non so della carta di credito. Confermo la circostanza 43. Non so rispondere alla circostanza 44. Non so rispondere alla circostanza 45. Con riguardo alla circostanza 46 posso solo dire che nell'ultimo periodo, più o meno l'ultimo anno, ho percepito un ridimensionamento del ruolo del Per esempio con Pt_1 riguardo alla determinazione del budget mi è parso si siano invertiti i ruoli tra lui e prima era lui a Pt_2 determinare il budget e lo sottoponeva all'approvazione di
, mentre da un certo momento era direttamente il Pt_2
a fissare il budget. Inoltre per le anticipazioni Pt_2 c'era stato detto di riportare direttamente alla o CP_4 al e non più a . Pt_2 Pt_1 Ricordo la riunione di cui al punto 47. Il ci diceva Pt_2 che vi erano mancati incassi rispetto ad anticipazioni effettuate e ci venne detto di sollecitare i debitori. Non ricordo se si riferisse alle anticipazioni autorizzate dal o da altri. Può darsi che vi sia stata Pt_1 coincidenza tra quella riunione e l'attribuzione a CP_4 e di ruolo di riferimento per le autorizzazioni Pt_2 alla anticipazioni. Confermo la circostanza 50. Confermo la circostanza 51 nel senso che ricordo che ci siano stati dei cambiamenti e che il ruolo di fu Pt_1 ridimensionato. Con riguardo alla circostanza 52 confermo che noi nell'ultimo periodo riportavamo a ”. Pt_2
Teste : “ADR: Conosco il ricorrente perché ha Tes_1 lavorato per la e confermo l'attività svolta dal CP_1
9 , di cui mi viene data lettura al punto 3 di pag. 40 Pt_1 del ricorso;
ADR: Confermo la data di inizio del rapporto di lavoro del ricorrente, dal 2007 ma nulla so circa la nomina quale membro del consiglio di amministrazione del ricorrente;
ADR: nulla so della circostanza sub 8 della pag. 40 del ricorso;
ADR: Ritengo che avesse poteri di rappresentanza Pt_1 rispetto alla gestione dell'area clienti privati, non per conoscenza diretta perché non conosco l'assetto societario dal punto di vista dei collaboratori.
ADR: Nulla so del rapporto gerarchico tra il ricorrente e
, che ritenevo essere, per quello che vedevo, il Pt_2 responsabile per gli Enti pubblici;
ADR: Nulla so delle circostanze di cui ai nn.13-14-16 della pag. 41 del ricorso;
ADR: sulle circostanze 15-16-17-19 confermo che il ricorrente ha svolto per i periodi ivi indicati le medesime mansioni, si occupava di intermediazione assicurativa;
ADR: Confermo le circostanze nn. 20 – 21 di pag. 41 del ricorso;
ADR: Non so riferire se responsabile dell'area Enti pubblici fosse tale so per certo che Persona_4 Testimone_2 lavorava con nell'area Enti Pubblici e tanto so Pt_2 perché l'Area Enti pubblici e l'Area privati erano disposte su spazi separati;
ADR: Confermo il rapporto di collaborazione tra il ricorrente con , e che erano di supporto al Per_1 Per_2 Pt_5
ma erano di un livello di inquadramento inferiore Pt_1 anche se non so dire quale;
ADR: sulla circostanza n. 26 posso confermare che il ricorrente si occupava di strategie per la acquisizione di nuova clientela, attraverso lo studio del rischio dei potenziali clienti, si occupava del lavoro degli account, attraverso riunioni per l'organizzazione del lavoro, era di supporto al back office in caso di problematiche del sistema, in quanto conosceva il gestionale, si occupava della gestione dei rapporti con le imprese di assicurazioni, gestiva eventuali problematiche con gli incassi, inoltre, quando trattava con le compagnie gestiva anche l'aspetto commissioni;
ADR: sulla circostanza n. 27 di pag. 42 del ricorso posso riferire che alcuni tra i nominativi che mi vengono letti erano account, altri si occupavano di gestione del portafoglio, altri ancora erano in back office, erano tutti presenti a Bari, nell'ufficio, tranne e Per_5 Per_6 che erano in altri uffici;
ADR: non posso riferire se fosse l'unico ad occuparsi Pt_1 delle mansioni di cui mi viene data lettura, al punto 28 della stessa pag. 42 del ricorso;
ADR: Non so dire se il ricorrente si occupasse della gestione dei sinistri e della loro liquidazione;
10 Testi : Confermo che il ricorrente aveva il potere di anticipare i premi assicurativi per conto dei clienti;
ADR: Il ricorrente organizzava meeting con il proprio team per l'organizzazione del lavoro, non so se partecipassero a tali eventi anche e Pt_2 CP_4
ADR: Nulla so sulle circostanze n. 33 - 34 - 35 - 36 - 37- 38;
ADR: era presente in ufficio, ma non saprei se tutti Pt_1 i giorni, lo vedevo anche nella giornata di sabato, talvolta;
ADR: Nulla so della circostanza n. 40, so che disponeva di un ufficio personale, non disponeva di una segretaria ad uso esclusivo;
ADR: Non so se avesse una carta di credito o un Ipad, aveva l'account aziendale come tutti i dipendenti;
ADR: Se mal non ricordo, dal 2017 vi sono stati dei cambiamenti dal punto di vista organizzativo e ho visto
più presente nella gestione delle varie Pt_2 attività;…”.
In modo coerente deve essere escluso- non risultando per nulla affatto dimostrato- che, nella fattispecie, vi fosse il riscontro di un'attività di alto livello professionale tale che, attraverso l'adozione di scelte e decisioni indipendenti, imprimesse al settore di competenza un indirizzo autonomo, nonché un'ampiezza delle funzioni, tali da influire sulla conduzione dell'intera azienda non circoscritte ad un ramo o ufficio della stessa. Si ricorda, al riguardo, che come dalla Suprema Corte ripetutamente precisato, la qualifica di dirigente spetta al prestatore di lavoro che, come alter ego dell'imprenditore, sia preposto alla direzione dell'intera organizzazione aziendale, o di una branca o settore autonomo di essa, e sia in concreto investito di attribuzioni che, per la loro ampiezza e per i poteri di iniziativa e di discrezionalità che comportano, gli consentano, sia pure nell'osservanza delle direttive programmatiche del datore di lavoro, di imprimere un indirizzo e un orientamento, con le corrispondenti responsabilità ad elevato livello, al governo complessivo dell'azienda e alla scelta dei mezzi produttivi di essa, così differenziandosi dall'impiegato con funzioni direttive, che è colui che è preposto a un singolo, subordinato ramo di servizio, ufficio o reparto, e svolge la sua attività sotto il controllo dell'imprenditore o di un dirigente, sicché la sua posizione gerarchica, i suoi poteri di iniziativa e le sue responsabilità sono corrispondentemente circoscritti e di più modesto e limitato rilievo sia all'interno dell'impresa e sia nei confronti dei terzi (cfr. in tal senso Cass. 9 settembre 2003, n. 13191; id. 30 agosto 2004, n. 17344; 19 settembre 2005, n. 18482; 22 dicembre 2006, n. 27464). Non è, dunque, di per sè il coordinamento di un gruppo di impiegati addetti ad un ufficio ad integrare una funzione dirigenziale ne' lo svolgimento di compiti, pur
11 caratterizzati da autonomia, ma con poteri di iniziativa circoscritti ad un singolo servizio, ufficio o reparto e sotto il controllo dell'imprenditore, e con corrispondente limitazione di responsabilità. Occorre tenere bene presente che qualora il soggetto che rivendichi il riconoscimento di rapporto di lavoro subordinato di tipo dirigenziale risulti anche partecipe della gestione della società in ragione del rapporto di immedesimazione organica, è evidentemente necessario, al fine di distinguere i due ruoli, un quid pluris (leggasi: caratterizzazione delle mansioni, pur in un contesto di ampi poteri di iniziativa e di discrezionalità; assoggettamento, ancorché in forma attenuata, a direttive, ordini e controlli datoriali;
coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo del datore di lavoro). Tale quid pluris deve essere escluso, nella fattispecie sottoposta all'odierno vaglio, attesa la genericità delle dichiarazioni su riportate che non hanno fornito ragguagli fattuali e specifici sui caratteri della subordinazione e sulla qualifica dirigenziale asseritamente assunta dal ricorrente e sui periodi di lavoro.
Con riferimento al dissimulato rapporto di subordinazione ed ai dissimulati contratto di lavoro a progetto e contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Occorre premettere che, sulla qualificazione data dalle parti al contratto, la giurisprudenza è, invero, unanimemente attestata nel ritenere che essa non può assumere valore dirimente di fronte ad elementi fattuali - compenso fisso, orario di lavoro stabile e continuativo, carattere delle mansioni, collegamento tecnico, organizzativo e produttivo tra la prestazione svolta e le esigenze aziendali
-, che costituiscono indici rivelatori della natura subordinata del rapporto;
a ciò è stato aggiunto, ad ulteriore precisazione, che il potere gerarchico e direttivo non può, tuttavia, esplicarsi in semplici direttive dì carattere generale (compatibili con altri tipi di rapporto), ma deve manifestarsi con ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa, mentre il potere organizzativo non può risolversi in un semplice coordinamento (anch'esso compatibile con altri tipi di rapporto), ma deve rivelarsi attraverso un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale (cfr. in tal senso Cass. n. 7024/2015; si vedano anche Cass. n. 22289/2014 che, con riferimento al lavoro a progetto, ha ritenuto rilevante ai fini della qualificazione del rapporto il suo concreto atteggiarsi;
Cass. n. 8 R. Gen. N. 28783/2015 4524/2011 che ha ribadito il medesimo concetto con riguardo ad un contratto di associazione in partecipazione, nonché Cass. n. 4500/2007 secondo cui la cosiddetta autoqualificazione del rapporto, pur costituendo un elemento dal quale non si può in generale prescindere, assume rilievo
12 decisivo ove la stessa non risulti in contrasto con le concrete modalità di svolgimento del rapporto medesimo;
si veda ancora Cass. n. 15327/2006 secondo cui, ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro, essendo l'iniziale contratto causa di un rapporto che si protrae nel tempo, la volontà che esso esprime ed il 'nomen iuris' che utilizza non costituiscono fattori assorbenti, diventando l'esecuzione, per il suo fondamento nella volontà inscritta in ogni atto di esecuzione, la sua inerenza all'attuazione della causa contrattuale e la sua protrazione, non solo strumento d'interpretazione della natura e della causa del rapporto di lavoro - ai sensi dell'art. 1362, comma 2, cod. civ. -, bensì anche espressione di una nuova eventuale volontà delle parti che, in quanto posteriore, modifica la volontà iniziale conferendo, al rapporto, un nuovo assetto negoziale). Orbene, innanzitutto, occorre osservare che le stesse deduzioni attoree risultano essere insufficienti per quanto concerne gli elementi della subordinazione. Ad ogni buon conto, la prova orale su richiamata ha confermato le attività effettivamente svolte dal ricorrente ed a lui assegnate nell'ambito del contratto a progetto datato 31.12.2013, quale “responsabile Area Clienti”, avente ad oggetto “lo sviluppo commerciale in aree assicurative nuove e parallele a quelle già gestite” (cfr. all. 7 di parte ricorrente). Parimenti, l'attività istruttoria ha dato conferma delle attività svolte dal ricorrente nell'ambito del contratto di collaborazione coordinata e continuativa, datato 18.01.2016, avente ad oggetto “un'attività volta all'analisi, verifica e potenziamento del proprio portafoglio clienti, nonché di analisi ed acquisizione di Prospects presenti su tutto il territorio nazionale, per implementare e migliorare la presenza nel settore del brokeraggio assicurativo” (cfr. all. 8 di parte ricorrente) Nessun teste è stato in grado di riferire sull'osservanza di un rigido orario di lavoro, né su elementi tali da far desumere l'inserimento del lavoratore all'interno dell'organizzazione dell'ente e l'esistenza di una subordinazione gerarchica. Peraltro, dagli stessi contratti stipulati si evince che il collaboratore doveva, per quanto ovvio, rapportarsi con l'amministratore al quale deve relazionare circa l'espletamento dell'attività, senza che ciò implicasse per le ragioni anzidette vincolo di subordinazione, in assenza di tutti gli indici sintomatici che, nel caso di specie, non sono stati provati. (cfr. punto sulle “modalità di espletamento dell'incarico” dei contratti in parola). Quanto previsto nei contratti di lavoro è conforme a quanto emerso in sede di prova orale.
13 Per quanto concerne le dimissioni del ricorrente per asserita giusta causa, occorre evidenziare che è l'oggetto dell'inadempimento protratto che va preso in esame per verificare se esso costituisca effettivamente una ragione che non consenta la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto (Cass. 18/10/2002 n. 14829). È onere di chi si voglia avvalere dell'esistenza di una giusta causa di dimissioni allegare specificatamente quale incidenza pregiudizievole la condotta datoriale abbia avuto. Nella fattispecie sottoposta all'odierno vaglio, deve darsi atto, in primo luogo, della genericità dell'impianto assertivo di parte ricorrente in ordine all'asserito demansionamento, alle ingerenze nelle decisioni da parte del e all'esclusione dai processi decisionali del Pt_2 ricorrente. In secondo luogo, non è stata nemmeno fornita la prova concreta di un inadempimento della parte datoriale talmente grave e intollerabile da non consentire la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto. Le prove orali non hanno confermato l'asserito demansionamento subito, laddove il teste TI ha solamente accennato ad un generico e del tutto aspecifico ridimensionamento del ruolo del che non può ritenersi Pt_1 sufficiente a comprovare una giusta causa di recesso. Peraltro, i fatti lamentati si sarebbero protratti, a dire dello stesso ricorrente, per un considerevole lasso di tempo (dall'aprile 2017 al marzo 2018), il che comunque denoterebbe una tolleranza da parte del incompatibile con Pt_1 l'immediatezza della reazione che dovrebbe caratterizzare le dimissioni per giusta causa. Per giurisprudenza pacifica, allorché il dipendente abbia tenuto un comportamento incompatibile con la volontà di risolverlo immediatamente e si sia invece avvalso di rimedi alternativi, è da escludere la sussistenza della giusta causa. La stessa comunicazione di recesso del 06.03.2018 appare generica e non specifica in maniera sufficiente le ragioni che avrebbero integrato la giusta causa, tale da non consentire la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto;
laddove il ricorrente si è limitato a fare riferimento ad un generico “ridimensionamento del ruolo” e ad una “esclusione da processi decisionali” (cfr. doc. 9 di parte ricorrente).
Con riferimento alla nullità del patto di non concorrenza per asserita incongruenza del compenso rispetto al sacrificio imposto al lavoratore, occorre richiamare la giurisprudenza della S.C che ha statuito che, sebbene la legge non imponga al lavoratore parasubordinato un dovere di fedeltà, tuttavia il dovere di correttezza della parte in un rapporto obbligatorio (art. 1175 cod. civ.) e il dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto (art. 1375 cod. civ.) vietano alla parte di un rapporto collaborativo di
14 servirsene per nuocere all'altra, sì che l'obbligo di astenersi dalla concorrenza nel rapporto di lavoro parasubordinato non è riconducibile direttamente all'art. 2125 cod. civ. - che disciplina il relativo patto per il lavoratore subordinato alla cessazione del contratto - ma, permeando come elemento connaturale ogni rapporto di collaborazione economica, rientra nella previsione dell'art. 2596 cod. civ. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto applicabile ad un rapporto di lavoro parasubordinato la disciplina del patto limitativo della concorrenza ex art. 2596 cod. civ., ricorrendone uno dei presupposti, previsti in via disgiuntiva, costituito dalla delimitazione ad una determinata attività, escludendo così la nullità della pattuizione per l'indiscriminato ambito geografico mondiale del vincolo negoziale). (Cass. Sez. L, Sentenza n. 7141 del 21/03/2013 (Rv. 625705 - 01). Il patto di non concorrenza, dunque, trova la sua disciplina all'art. 2125 del codice civile per quanto concerne il lavoro subordinato e all'art. 2596 cc per il lavoro autonomo e parasubordinato. In particolare, l'articolo 2596 c.c. titolato “Limiti contrattuali della concorrenza”, stabilisce che il patto che limita la concorrenza: deve essere provato per iscritto;
per essere valido deve essere circoscritto ad una determinata zona o ad una determinata attività; non può eccedere la durata di cinque anni;
se la durata non è determinata o è stabilita per un periodo superiore a cinque anni, il patto è valido per la durata di un quinquennio. La giurisprudenza di legittimità ha ribadito che è nullo il patto di non concorrenza diretto “non già a limitare l'iniziativa economica privata altrui, ma a precludere in assoluto ad una parte la possibilità di impiegare la propria capacità professionale nel settore economico di riferimento” (Cassazione n. 24159/2014). Rispetto al patto di non concorrenza disciplinato per i lavoratori subordinati, emerge l'assenza di una previsione circa il corrispettivo economico da corrispondere al lavoratore autonomo o parasubordinato in ragione dell'obbligo di non svolgere attività in concorrenza stabilito nell'accordo. La mancanza di tale determinazione nel solo lavoro subordinato è causa di nullità del patto. Inoltre, la forma scritta nel patto di non concorrenza per i lavoratori autonomi/parasubordinati è richiesta al fine di provare quanto pattuito, mentre nel lavoro subordinato l'accordo è nullo se non risulta da atto scritto. Nel caso di specie, non può profilarsi alcuna nullità del patto di non concorrenza stipulato, posto che trattasi di lavoro parasubordinato essendo tale pattuizione contenuta nei contratti del 30 dicembre 2013 e del 18 gennaio 2016.
15 Con riguardo alla nullità del patto per omessa specifica approvazione delle clausole vessatorie, occorre ricordare che la necessità dell'approvazione scritta delle clausole vessatorie è esclusa solo se la conclusione del contratto sia stata preceduta da una trattativa che abbia avuto ad oggetto specificamente le clausole che necessiterebbero altrimenti di un'autonoma sottoscrizione, mentre la sottoscrizione resta indispensabile per le clausole a contenuto vessatorio alle quali la parte abbia aderito senza alcuna discussione. (Nella specie, la S.C., riformando la pronuncia di merito, ha confermato il principio, rilevando che le parti avevano negoziato esclusivamente talune modificazioni del prezzo e le modalità ed i termini di fatturazione, ma non la deroga del foro, oggetto della clausola vessatoria). (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9738 del 26/05/2020 (Rv. 658014 - 01). Ebbene dalla disamina dei contratti, si evince che 1) I patti risultano specificamente sottoscritti ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c.; 2) in ogni caso, le parti hanno dichiarato espressamente che ogni pattuizione rappresenta il frutto di trattative tra loro intercorse, sicché non sono applicabili i vincoli di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. In conclusione, alla luce di quanto sin qui esposto, le domande attoree devono essere disattese nel complesso.
Con riferimento alla domanda riconvenzionale spiegata dalla parte convenuta quale eventuale conseguenza derivante da riconoscimento della subordinazione, alla luce delle somme già corrisposte al ricorrente dalla società convenuta, deve ricordarsi il seguente principio di diritto: “Proposta dal convenuto domanda riconvenzionale subordinata all'accoglimento di quella principale dell'attore, è viziata da ultrapetizione la decisione con cui il giudice, respinta la domanda principale, pronunci anche sulla riconvenzionale, rigettandola” (Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 33361 del 21/12/2018 (Rv. 651938 – 01). Deve essere accolta la domanda riconvenzionale spiegata in subordine in caso di mancato riconoscimento del lavoro subordinato. Per l'effetto si condanna il ricorrente, al pagamento in favore della deducente della somma di Euro 14.000,00, a titolo di indennità sostitutiva del preavviso e/o risarcimento del danno da mancato preavviso, così come ricavabile dal contratto del 2016. Il contratto in parola prevede la possibilità di recesso per il collaboratore, con un preavviso di almeno un mese durante il primo anno di contratto e di due mesi negli anni successivi. Considerando che, nel caso di specie, il recesso è avvenuto nel corso del terzo anno (a marzo 2018), il risarcimento del danno da mancato preavviso, può quantificarsi nell'equivalente del compenso che il collaboratore avrebbe percepito nei due mesi (Euro 84.0000,
16 quale compenso annuale per prestazione ordinaria ed accessoria/12= Euro 7.000 x 2= Euro 14.000). Laddove, in tema di rapporti di lavoro in regime di parasubordinazione, il recesso senza preavviso di una delle parti, in assenza di una giusta causa di risoluzione, è compensato dall'obbligo di corrispondere l'indennità sostitutiva che svolge una funzione indennitaria, quale rimedio contro la mera eventualità di mancato rinvenimento di nuova occupazione, nonché di tutela della parte che subisce l'improvvisa interruzione del rapporto, attenuandone le conseguenze;
tale indennità, a norma dell'art. 2121 c.c., deve essere parametrata ai compensi non percepiti e non ai danni asseritamente subiti (Cass. Sez. L - , Sentenza n. 24106 del 03/10/2018 (Rv. 650550 - 01). Le spese processuali- liquidate come da infrascritto dispositivo, in misura pari ai medi attese la non complessità della controversia e dell'attività istruttoria espletata come da infrascritto dispositivo- seguono la soccombenza.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
-rigetta le domande attoree;
-accoglie la domanda riconvenzionale spiegata dalla parte resistente e riferita all'indennità di mancato preavviso e, per l'effetto, condanna la parte ricorrente a corrispondere alla controparte la somma di Euro 14.000,00 a tale titolo, oltre accessori di legge;
-condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali nei confronti della controparte -che liquida in complessivi Euro 5.388,00 oltre IVA e CAP e rimborso forfetario nella misura del 15% come per legge-.
Bari, 14.07.2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Luigia Lambriola)
17