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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 06/02/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott.ssa Eleonora Ramacciotti Presidente dott.ssa Susanna Zavaglia Componente dott. Eugenio Bolondi Relatore ed Estensore pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 6983 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno
2021 promossa da
C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avvocato ZUCCHI Parte_1 C.F._1
PAOLA
ATTORE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avvocato Controparte_1 C.F._2
FOSCHI VITTORIA
CONVENUTA
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in note scritte sostitutive di udienza depositate ex art. 127 ter c.p.c. dall'attore in data 26/02/2024 e dalla convenuta in data 27/02/2024.
RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1 1. Le parti hanno contratto matrimonio a Kairouan in Tunisia in data 01/08/1995, trascritto in Italia,
Per e dalla loro unione sono nati i figli il 16/12/1997 e il 27/03/2007. Per_2
2. Con ricorso in data 11/11/2021, il marito ha domandato la separazione dalla moglie e formulato richieste accessorie inerenti ai rapporti personali e patrimoniali tra le parti, nonché fra genitori e figli.
3. Nel giudizio così radicato si è ritualmente costituita la moglie, concordando con la separazione, da addebitare però al ricorrente, e a diverse condizioni.
4. All'esito dell'udienza del 05/04/2022, il Presidente delegato, con ordinanza in data 08/04/2022, ha pronunciato i provvedimenti provvisori e urgenti di propria competenza e rimesso le parti avanti al
G.I. per la prosecuzione.
5. La controversia è stata istruita per il tramite del Servizio sociale territorialmente competente, il quale ha trasmesso tre relazioni nelle date del 20/05/2022, 04/05/2023 e 28/02/2024.
6. Le parti hanno, da ultimo, precisato le conclusioni e depositato le difese finali nei termini loro concessi.
§
A) La domanda di separazione personale è fondata ricorrendo i presupposti dell'art. 151 c.c.
L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza è dimostrata dalla condotta processuale delle parti e dal tenore inequivoco delle rispettive difese.
B) Va accolta la domanda della moglie, ai sensi dell'art. 151, secondo comma, c.p.c., di addebitare la separazione al marito, resosi protagonista di una nutrita serie di condotte – in special modo percosse e minacce di morte – manifestamente contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio, che hanno non solo determinato l'irreversibile disgregazione dell'unione coniugale e del rapporto con la figlia ma Per_2
anche condotto il G.I.P. di questo Tribunale, in data 02/02/2022, dunque all'esordio del presente giudizio, a emettere, nei suoi confronti, la misura cautelare del divieto di avvicinamento alle persone offese (moglie e figlia minore) e ai luoghi dalle stesse abitualmente frequentati, nell'ambito di procedimento penale poi conclusosi con la condanna dell'imputato alla pena di anni 3 e mesi 6 per il reato di cui all'art. 572, primo e secondo comma, c.p. Per C) La figlia minore della coppia iverrà maggiorenne il prossimo 27 marzo ( lo è da tempo). Per_2
In sede di ordinanza presidenziale, la ragazza è stata affidata in via esclusiva rafforzata alla madre ex art. 337 quater, ultimo comma, c.c.
Nel corso del procedimento, che da sempre vive con la convenuta, ha costantemente rifiutato Per_2
di riallacciare rapporti con il padre, in modo invero comprensibile a fronte delle condotte delittuose di cui è stata vittima, al pari della madre, nonché dell'incapacità del ricorrente di minima autocritica, come evidenziato dal Servizio sociale.
Non sussistono, insomma, ragioni per modificare l'assetto consolidatosi, né per incaricare il Servizio
2 sociale di svolgere ulteriori attività.
Per gli stessi motivi, la ragazza non è stata ascoltata, risultando evidente l'inutilità dell'incombente.
D) Sul fronte economico, si osserva quanto segue.
L'ordinanza presidenziale ha obbligato il ricorrente a:
- versare alla madre euro 400,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della figlia (art. 337 ter, quarto comma, c.c.) e farsi carico del 100% delle spese straordinarie per la Per_2
ragazza;
- corrispondere alla moglie un assegno di mantenimento di euro 200,00 mensili (art. 156, primo e secondo comma, c.c.).
Si tratta di contributi da confermare, vista la significativa differenza reddituale delle parti
(retribuzione di circa euro 2.000,00 mensili circa il ricorrente, meno di euro 500,00 mensili la convenuta) e il fatto che il padre non contribuisca in alcun modo al mantenimento diretto della figlia, poiché non la frequenta.
Le spese straordinarie, invece, a far data dalla presente sentenza, saranno ripartite tra i genitori in ragione della metà ciascuno.
L'assegno Unico per la prole erogato dall' verrà percepito nella sua interezza dalla madre, CP_2
genitore di esclusivo riferimento.
E) La soccombenza del convenuto, ricavabile dall'esito complessivo della lite, giustifica la sua condanna a rifondere le relative spese alla convenuta ai sensi dell'art. 91, primo comma, c.p.c.
Le stesse sono quantificate ai sensi del d.m. 55/2014, come aggiornato dal d.m. 147/2022, in complessivi euro 4.000,00, oltre accessori di legge e costi vivi di causa documentati, considerando la controversia di valore indeterminabile basso, dunque ricompresa nello scaglione da euro 26.000,00 a euro 52.000,00, ritenendo svolte le quattro fasi e liquidando valori prossimi a quelli minimi tariffari vista la semplicità delle questioni trattate.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi (nato in [...] il Parte_1
28/03/1965) e (nata in [...] il [...]) che hanno contratto Controparte_1
matrimonio in data 01/08/1995 a KAIROUAN in TUNISIA il 01/08/1995 come risulta dall'atto n. 89, parte 2, serie C1, anno 2007 del registro degli atti di matrimonio del Comune di MODENA;
2. addebita la separazione al marito;
3. affida la figlia minore della coppia nata il [...], in [...] esclusiva rafforzata alla madre, Per_2
cui è attribuito il potere di assumere in autonomia le decisioni di maggiore interesse per la ragazza
3 concernenti la salute, l'istruzione, l'educazione e la residenza abituale;
4. colloca la figlia minore della coppia assieme alla madre, nell'abitazione di residenza di Per_2
quest'ultima;
5. regola le frequentazioni tra la figlia minore della coppia e il padre in forma libera, rimettendo cioè alla ragazza ogni scelta circa il loro eventuale ripristino, nonché i relativi tempi e modalità;
6. obbliga il padre a versare alla madre euro 400,00 mensili, con decorrenza dal giorno 08/04/2022,
a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della figlia minore in via anticipata Per_2
entro il giorno 5 di ogni mese, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai e impiegati, e, a far data dalla presente sentenza, il 50% delle spese straordinarie come disciplinate dal seguente Protocollo del 25.9.2019 in uso presso il Tribunale di Modena:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea
4 documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione;
7. obbliga il marito a versare alla moglie euro 200,00 mensili con decorrenza dal giorno 08/04/2022,
a titolo di contributo per il mantenimento del coniuge, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai e impiegati;
8. autorizza la madre a fare domanda all' e a incassare integralmente l'assegno unico per la CP_2
prole;
9. condanna il ricorrente a rifondere alla convenuta le spese di lite, liquidate in euro 4.000,00 per compenso professionale di Avvocato, oltre 15% per spese generali, 4% per CPA, 22% per IVA, oltre costi vivi di causa documentati;
10. incarica la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MODENA per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 05/02/2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Eugenio Bolondi
LA PRESIDENTE dott.ssa Eleonora Ramacciotti
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