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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 10/12/2024, n. 3799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3799 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice rel.
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1640 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023,
TRA
(c.f.: , rappresentata e difesa dall'avv. Mario Fazzini, Parte_1 C.F._1 come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f.: , rappresentato e difeso dall' avv. Annarosa Controparte_1 C.F._2
Coreatelli, come da mandato in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: separazione giudiziale
All'udienza dell'1/03/2024 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni dichiarando di aver prodotto un accordo per la consensualizzazione del procedimento, come da relativo verbale il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23/02/2023, ha esposto: di aver contratto Parte_1 matrimonio con il 16/07/2011; che dalla loro unione sono nati due figli: Controparte_1
, nato l'[...] e , nata il [...]; che l'unione matrimoniale è entrata Per_1 Per_2 in crisi per incomprensioni insanabili che hanno fatto venir meno l'affectio coniugalis. Ha chiesto, pertanto, che sia dichiarata, con addebito, la separazione personale alle condizioni indicate in ricorso.
1 si è costituito, con comparsa depositata in data 07/07/2023, contestando le CP_2 deduzioni della ricorrente e chiedendo la pronuncia della separazione personale dei coniugi alle diverse condizioni indicate in atti.
All'udienza dell'1/03/2024, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo di cui al foglio sottoscritto e accluso al verbale d'udienza, per definire consensualmente la controversia nei seguenti termini:
2 3 Nella medesima udienza le parti hanno rinunciato ai termini per memorie conclusionali e repliche;
pertanto, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che la domanda volta alla pronuncia della separazione possa trovare accoglimento.
Ed invero, le concordi dichiarazioni dei coniugi in ordine alla perdurante disgregazione dell'unità familiare confermano che è irrevocabilmente venuta meno la comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Va dichiarata, pertanto, la separazione personale tra i coniugi.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni concordate tra le parti sono conformi ai criteri di legge e appaiono adeguate agli interessi delle stesse e della prole, sicché non vi è ragione per discostarsene. La regolamentazione richiesta dalle parti può dunque essere posta a base della presente decisione.
L'esito concordato del giudizio, nei termini sopra specificati, giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato il 23/02/2023 da nei confronti di con l'intervento del Pubblico Ministero, Parte_1 Controparte_1 così provvede:
4 1) dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio in Brindisi (BR), il 16/07/2011 (trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 116, parte II, serie A, anno 2011), autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza, alle condizioni tra loro concordate e riportate in parte motiva;
2) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
3) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 10/05/2024.
Il Relatore La Presidente
dott. Gianluca Fiorella dott.ssa Cinzia Mondatore
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice rel.
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1640 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023,
TRA
(c.f.: , rappresentata e difesa dall'avv. Mario Fazzini, Parte_1 C.F._1 come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f.: , rappresentato e difeso dall' avv. Annarosa Controparte_1 C.F._2
Coreatelli, come da mandato in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: separazione giudiziale
All'udienza dell'1/03/2024 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni dichiarando di aver prodotto un accordo per la consensualizzazione del procedimento, come da relativo verbale il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23/02/2023, ha esposto: di aver contratto Parte_1 matrimonio con il 16/07/2011; che dalla loro unione sono nati due figli: Controparte_1
, nato l'[...] e , nata il [...]; che l'unione matrimoniale è entrata Per_1 Per_2 in crisi per incomprensioni insanabili che hanno fatto venir meno l'affectio coniugalis. Ha chiesto, pertanto, che sia dichiarata, con addebito, la separazione personale alle condizioni indicate in ricorso.
1 si è costituito, con comparsa depositata in data 07/07/2023, contestando le CP_2 deduzioni della ricorrente e chiedendo la pronuncia della separazione personale dei coniugi alle diverse condizioni indicate in atti.
All'udienza dell'1/03/2024, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo di cui al foglio sottoscritto e accluso al verbale d'udienza, per definire consensualmente la controversia nei seguenti termini:
2 3 Nella medesima udienza le parti hanno rinunciato ai termini per memorie conclusionali e repliche;
pertanto, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che la domanda volta alla pronuncia della separazione possa trovare accoglimento.
Ed invero, le concordi dichiarazioni dei coniugi in ordine alla perdurante disgregazione dell'unità familiare confermano che è irrevocabilmente venuta meno la comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Va dichiarata, pertanto, la separazione personale tra i coniugi.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni concordate tra le parti sono conformi ai criteri di legge e appaiono adeguate agli interessi delle stesse e della prole, sicché non vi è ragione per discostarsene. La regolamentazione richiesta dalle parti può dunque essere posta a base della presente decisione.
L'esito concordato del giudizio, nei termini sopra specificati, giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato il 23/02/2023 da nei confronti di con l'intervento del Pubblico Ministero, Parte_1 Controparte_1 così provvede:
4 1) dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio in Brindisi (BR), il 16/07/2011 (trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 116, parte II, serie A, anno 2011), autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza, alle condizioni tra loro concordate e riportate in parte motiva;
2) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
3) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 10/05/2024.
Il Relatore La Presidente
dott. Gianluca Fiorella dott.ssa Cinzia Mondatore
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