Cass. civ., sez. I, sentenza 11/06/1957, n. 2165
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Sentenza 11 giugno 1957

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Agli effetti dell'esenzione dalla imposta di consumo sui materiali da costruzione, prevista dall'art.30 T.U. Finanza locale, le costruzioni formate in guisa da avere una permanente destinazione industriale, da considerarsi opifici industriali (art.40 R.d. n.1138 del 19 36) non possono essere che quelle indicate in via esemplificativa dalla stessa legge, nonché quelle che siano ad esse assimilabili per le loro caratteristiche e finalità, dovendo, cioè, trattarsi di costruzioni che siano destinate in modo obiettivo e permanente alle Esercizio effettivo di un'industria la quale richieda particolari attrezzature costruttive di fabbricati e che non possono essere utilizzate per un diverso uso, ne' destinate ad altro scopo, se non dopo l'esecuzione di rilevanti opere di trasformazione e di adattamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 11/06/1957, n. 2165
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2165
    Data del deposito : 11 giugno 1957

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