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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 22/07/2025, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 867/2022 (vi è riunita la n. 869/2022)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA- Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere rel.
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause promosse in appello con ricorso depositato in data 28 novembre
2022,
da
(c.f.: ; p.i.: ) in persona PA P.IVA_1 P.IVA_2 del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgio
DE' LUIGI in virtù del mandato ad litem (pec:
Email_1
appellante
e da
PAV. (p.i.: ), in persona CP_1 Controparte_2 P.IVA_3 del liquidatore e legale rappresentante Sig. , rappresentata e CP_3 difesa come da mandato apposto in calce alla memoria difensiva depositata nel procedimento di primo grado dall'Avv. Carlo Cortella (pec:
, e dall'Avv. Monia Mazzucco (pec: Email_2
, Email_3
1 appellante
contro
(c.f.: , difeso e rappresentato giusta CP_4 C.F._1 procura alle liti allegata alla memoria di costituzione in appello dall'avv. Luca
Borchia (pec: , Email_4
appellata
nonché contro
(c.f. ), rappresentata e difesa, Controparte_5 CodiceFiscale_2 giusta delega in calce alla memoria di costituzione in appello dall'avv. Gabriele
Beccara (pec: , Email_5
appellata
nonché contro
Controparte_6
appellata non costituita
Oggetto: appello avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di
Padova n. 348/2022 d.d. 26.05.2022, non notificata. -
In punto: risarcimento del danno da infortunio sul lavoro. -
CONCLUSIONI
PA
“NEL MERITO: in parziale riforma dell'impugnata sentenza n° 348/2022 pubblicata in data 26.05.2022 – non notificata – pronunciata dal Tribunale di Padova Sezione Lavoro,
G. Lav. Dott. Mauro Dallacasa, nella causa inter partes iscritta al n° 2678/2019 R.G.
Lav., respingersi le domande tutte formulate nei confronti di in Controparte_7 quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa con ogni conseguente statuizione in ordine alla domanda di manleva di cui alla chiamata in causa da parte della società nei confronti di Per l'effetto Controparte_7 PA condannare il Sig. a restituire integralmente quanto ricevuto da CP_4 [...]
[..
[...] in esecuzione della sentenza di Primo Grado anche a titolo di spese Legali CP_8
(doc. n° 01) oltre rivalutazione ed interessi. Spese di entrambi i gradi integralmente rifuse oltre a spese generali 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge. NEL MERITO, IN
SUBORDINE: nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento di responsabilità, anche parziale, della società PAV. accogliere le domande del Sig. CP_1 CP_7 CP_4 nei limiti del provato e di Giustizia e secondo la quota di responsabilità propria che dovesse essere accertata in capo all'Assicurata con congrua riduzione in conformità al concorso di colpa dello stesso ricorrente nei limiti del provato e, conseguentemente, accogliere la domanda di manleva, in ogni caso nei limiti di effettiva operatività e secondo le condizioni, i massimali e le eccezioni di cui alla polizza prodotta in causa. Per
l'effetto condannare il Sig. a restituire in proporzione quanto ricevuto da CP_4 in esecuzione della sentenza di Primo Grado che dovesse risultare PA in eccesso anche a titolo di spese Legali (doc. n° 01) oltre rivalutazione ed interessi. IN
OGNI CASO: limitarsi l'obbligo di garanzia a carico di alla sola PA eventuale quota di responsabilità ravvisabile in capo all'assicurata PAV. CP_1 CP_7 con esclusione di solidarietà e, sin d'ora, in denegata ipotesi, con il diritto di agire in regresso nei confronti degli eventuali responsabili e coobbligati in solido. Spese e compensi di lite rifusi o quantomeno compensate”.
LORI. PAV. : Parte_2
“in via principale e nel merito: accogliere per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e per l 'effetto, in riforma parziale della sentenza n. 348/2022 emessa dal
Tribunale di Padova, nella persona del Giudice del Lavoro Dott. Mauro Dallacasa, in data
26.05.2022 a conclusione del procedimento rubricato sub n. 2678/2019 R.G.Lav., accogliere le conclusioni avanzate nel giudizio di prime cure che qui si riportano:“nel merito e in via principale: In considerazione di tutto quanto sopra scritto, dedotto ed eccepito, stante l'assenza di responsabilità nella causazione del sinistro de quo in capo alla scrivente convenuta, respingersi, per quanto sopra esposto, le domande formulate dal ricorrente, perché infondate in fatto ed in diritto. Nel merito in via subordinata: In considerazione di tutto quanto scritto, dedotto ed eccepito, per l'ipotesi denegata di accertamento di un concorso di responsabilità a carico di Pav. con il/i CP_1 CP_7 soggetto/i che il Giudice riterrà di giustizia nella causazione dell'infortunio occorso al ricorrente, graduare la condanna della scrivente convenuta in proporzione all'accertata responsabilità e, per l'effetto, limitare la domanda del ricorrente in proporzione ad essa
e nei limiti dei danni effettivamente patiti dallo stesso nella misura che verrà
3 strettamente provata in corso di causa. Nel merito, in via subordinata: per la denegata
e non creduta ipotesi in cui il Giudicante dovesse accertare una qualche responsabilità
a carico della Pav. in relazione alla causazione del sinistro oggetto del CP_1 CP_7 presente giudizio, anche in forma concorrenziale con altri soggetti e, conseguentemente, la stessa fosse condannata a risarcire il danno a favore del ricorrente e/o a favore di chicchessia, dichiararsi detta compagnia di assicurazioni
(già (P.IVA: , in PA Controparte_9 P.IVA_4 persona del legale rappresentante pro-tempore, avente sede legale in NO NE
(TV), Via Marocchesa, n. 14, sia tenuta a manlevare la Pav. da detto CP_1 CP_7 risarcimento e/o comunque da ogni condanna di pagamento”. Per la denegata e davvero non creduta ipotesi in cui venga confermata la responsabilità anche parziale dell'odierna appellante nella causazione del sinistro occorso al signor , si chiede la CP_4 conferma della quantificazione del danno oltre alla manleva a carico di PA
. IN OGNI CASO: con vittoria di spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per
[...] spese generali (15%), CPA ed IVA, per entrambi i gradi di giudizio”.
: CP_4
“In via preliminare - disporsi la riunione dei due procedimenti pendenti avanti a questa
Ecc. Corte promossi da (RG n. 867/2022) e da Pav. PA CP_1 CP_10
(RG n. 869/2022) per la riforma della sentenza del Tribunale di Padova n. 348/2022
[...] pubblicata il 26.05.2022. In via principale: - respingersi l'appello e confermarsi la sentenza del Tribunale di Padova n. 348/2022 pubblicata il 26.05.2022. In ogni caso: - con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio direttamente a favore dello scrivente difensore antistatario”.
: Controparte_5
“Con il presente atto si costituisce in giudizio l'ing. al mero di fine di acquisire CP_5 contezza degli sviluppi del procedimento e con espressa riserva di formulare ogni deduzione, eccezione e domanda - di merito ed istruttoria - che si rendesse necessaria all'esito della costituzione in giudizio delle ulteriori controparti”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con autonomi ricorsi in appello depositati entrambi in data 28 novembre 2002,
e PAV. impugnano la PA CP_1 Parte_2 sentenza n.149/23 del giudice del lavoro del Tribunale di Padova con la quale:
4 1) dichiara tenute e condanna e in solido, Controparte_7 Controparte_6
a risarcire del danno da lui subito per effetto dell'infortunio per CP_4 cui è causa, liquidandolo in € 105307,12 a titolo di danno biologico ed € 266,00 di spese, oltre rivalutazione monetaria dal 1.1.22 e oltre interessi legali sino al saldo;
2) dichiara tenute e condanna e a rifondere a Controparte_7 Controparte_11
le spese di causa, che liquida in € 9500,00 di compensi, oltre CP_4 spese generali, cp e iva;
pone a carico di e di Controparte_7 CP_6 le spese della ctu, che liquida in € 500,00 di onorari, oltre iva;
[...]
3) dichiara tenuta di quanto debba pagare PA Controparte_7
a in dipendenza del sinistro per cui è causa;
rigetta le domande Parte_3 proposte nei confronti di Controparte_5
4) condanna a rifondere le spese di causa sopportate da Parte_3 [...]
che liquida in € 3500,00, oltre spese generali, cp e iva. CP_5
In parte motiva il giudice euganeo così argomentava:
a) nel caso in esame a tutti i convenuti viene imputata la violazione sostanziale dell'art. 2087 c.c., anche se il titolo della responsabilità differisce, in ragione delle relazioni contrattuali esistenti tra le parti e dei ruoli rispettivamente rivestiti…";
b) nel merito, le modalità dell'infortunio e la sua dinamica non sono oggetto di contestazione;
deve tuttavia rilevarsi che dagli accertamenti dell'Azienda
Provinciale per i Servizi sanitari della Provincia autonoma di Trento affidataria Part dei lavori era in qualità di mandataria dell' vincitrice Controparte_6 della gara di appalto e, mentre la fornitura di calcestruzzo era affidata ad
della sua posa in opera era incaricata;
e' quindi Controparte_12 CP_7 un'allegazione destituita di prova che fosse subappaltrice di CP_7
CP_12
c) sin dai primi accertamenti era risultato che la causa del sinistro doveva rinvenirsi nell'inadeguata puntellatura del solaio in esecuzione;
ciò era confermato dalle successive indagini in sede penale e in particolare dalla consulenza disposta dal P.M. che aveva imputato il sinistro “al cedimento dei puntelli sottostanti, i quali risultano posizionati in modo inidoneo in termini di passi,
5 non secondo gli schemi indicati dal costruttore, senza un idoneo schema di calcolo corredato da schema di tenuta dei puntelli stessi”;
d) in particolare …i puntelli sottostanti ...risultavano posizionati in modo non idoneo in termini di passi, non secondo gli schemi indicati dal costruttore...";
e) "su tale ricostruzione del nesso causale non sono sollevate contestazioni in giudizio;
f) ne deriva quindi pacificamente la responsabilità dell'impresa CP_6 che (si veda sul punto gli accertamenti dell'azienda sanitaria) aveva provveduto al noleggio e all'armatura dei puntelli;
g) ne deriva anche la responsabilità della datrice di lavoro che ha CP_7 consentito che i propri dipendenti operassero sul solaio senza mezzi specifici di ancoraggio, che, ove fossero stati assicurati, avrebbero evitato l'evento; e senza verificare lo stato dei luoghi e la rispondenza dell'armatura di sostegno alle specifiche del fornitore, che aveva per parte sua fornito il libretto di istruzioni, che contemplava i puntelli da usare e il passo tra l'uno e l'altro" (pag.
4 in alto della sentenza); invero, il datore di lavoro, anche se opera in subappalto, è tenuto, nel momento in cui invia i propri dipendenti presso terzi
o comunque consente che gli stessi prestino la propria attività in ambienti di lavoro da lui non direttamente organizzati e gestiti, ad assicurarsi che gli stessi operino in situazioni di sicurezza e prive di pericolo”; l'argomento difensivo speso da , che tutto si sia svolto a sua insaputa, per iniziativa del capo CP_7 squadra che poi subì l'infortunio come altri lavoratori della squadra (in tutto cinque) - a parte la ben scarsa credibilità dell'assunto -, non fa altro che confermare la inadeguatezza della struttura imprenditoriale della convenuta,
l'approssimazione del suo operare, il difetto di adeguata informazione dei lavoratori sui compiti da eseguire e sulle condizioni di sicurezza;
h) in ordine alla posizione di che rivestiva la posizione di Controparte_5 coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva e progettuale, ella è già stata assolta in sede penale dagli addebiti a lei ascritti, sull'assunto dell'estraneità ai suoi compiti del controllo sui modi concreti di apprestamento dell'armatura di sostegno;
in effetti, il numero, la tipologia e la collocazione dei puntelli non costituivano una misura specifica antinfortunistica, ma una regola di buona tecnica esecutiva, che avrebbe dovuto essere verificata semmai dal direttore
6 dei lavori. I puntelli poi furono effettivamente forniti e con essi le istruzioni per la loro collocazione, dovendo imputarsi l'evento al fatto che tali istruzioni non furono seguite. Deve ritenersi estraneo alle funzioni del coordinatore per la sicurezza la specifica verifica della conformità dell'operato di tutti i soggetti coinvolti nell'attività di cantiere alle regole della buona tecnica e alle specifiche costruttive”.
2. Con il gravame le appellanti hanno chiesto, in via principale, l'integrale riforma della sentenza nei propri confronti.
In via subordinata, hanno concluso per la limitazione della responsabilità e - per l'effetto - della manleva, tenuto conto del concorso di colpa del lavoratore
[...]
Contr
(dipendente di PAV. in liquidazione) anche quale CP_4 CP_1
Caposquadra e responsabile della sicurezza (R.L.S.) e/o di Controparte_6
3. Si sono costituiti ritualmente tanto che CP_4 Controparte_5
(evocata in giudizio ai soli fini della mera litis denuntiatio) sia le parti appellanti nei reciproci giudizi. rimaneva contumace. Controparte_6
4. Le cause, disposti un paio di rinvii d'ufficio per riequilibrio del ruolo di udienza a seguito di loro riunione sono state discusse all'udienza del 22 magio 2025 e decise con contestuale lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Secondo quanto prospettato col ricorso di primo grado da nel CP_4 corso dell'anno 2012 la committente Controparte_13
al fine di ristrutturare il Padiglione “C” del quartiere fieristico sito in
[...] località Baltera a Riva del Garda (TN), a seguito di bando di gara aveva assegnato l'appalto alla società che costituiva a tale fine Controparte_6 apposita A.T.I.
Tra le opere oggetto dell'appalto era previsto anche il rifacimento dei solai del padiglione fieristico.
Per la loro realizzazione la aveva affidato l'attività di Controparte_6 fornitura del calcestruzzo alla Controparte_14
7 dovendo provvedere quest'ultima al getto di completamento del solaio prefabbricato.
A sua volta la aveva subappaltato la materiale posa in Controparte_12 opera del calcestruzzo per la realizzazione del pavimento alla PAV. CP_1 [...]
. Parte_2
La progettazione e la direzione dei lavori venivano affidati dalla committente all'ingegnere mentre l'incarico di coordinatore in materia di CP_15 sicurezza e di salute durante l'esecuzione dei lavori veniva conferito all'ingegnere
. Controparte_5
La mattina del 15 aprile 2013 presso il cantiere erano presenti nove lavoratori, tra i quali l'odierno appellato.
Verso le 9,00 circa, durante la fase di posa in opera del calcestruzzo sul solaio del primo piano (c.d. fase di getto), circa la metà (45 mq) dello stesso solaio crollava a terra, facendo precipitare al suolo, per un'altezza di circa cinque metri, gli operai ivi presenti tra i quali lo stesso . CP_4
6. Con il proprio appello formula due (2) motivi di PA gravame.
6.1. Con il primo motivo si duole del fatto che il giudice di prime cure ha riconosciuto la responsabilità solidale della propria assicurata PAV. CP_1 Parte_2
per le lesioni subite da nell'evento per cui è causa e
[...] CP_4 ciò sarebbe avvenuto sulla base di una insufficiente, carente e contraddittoria motivazione in quanto non è stata indicata "alcuna norma di cui si assume la violazione da parte della società stessa in tema di sicurezza sul lavoro …" se non
"un generico richiamo ad un apodittico obbligo di utilizzo di non meglio specificati mezzi di ancoraggio che ... mai alcuno ne aveva rilevato l'assenza ..."
6.2. Con il secondo motivo si duole del fatto che il Giudice di prime cure non avrebbe permesso all'assicurata “di far valere con premessa del contraddittorio il proprio diritto di difesa, non ammettendo alcuna delle istanze istruttorie formulate ...". volte a provare:
8 a) la sussistenza di un rapporto di subappalto tra PAV. CP_1 Parte_2
ed che avrebbe previsto, tra l'altro, "la
[...] Controparte_12 messa a disposizione di una squadra di operai dipendenti della Pav. CP_1 [...] nei casi in cui si fosse resa necessaria la realizzazione di pavimentazioni CP_7 industriali presso i vari cantieri indicati da;
Controparte_12
b) il cambio di programma che sarebbe stato attuato il giorno dell'infortunio per iniziativa della il cui titolare avrebbe dirottato i Controparte_12 dipendenti dell'appellante da un cantiere di Marco (TN) – cui sarebbero stati destinati – al cantiere dove è avvenuto l'infortunio e ciò all'insaputa dei titolari della PAV. ; in particolare, il CP_1 Parte_2 caposquadra non avrebbe riferito nulla al proprio datore di CP_4 lavoro dell'asserito cambio di programma;
di conseguenza "non avrebbe potuto avere alcuna notizia in merito all'improvviso e non ipotizzabile cambio di destinazione avvenuto nella stessa mattinata ..." e "non avrebbe potuto neppure essere messa nella condizione di effettuare alcuna preventiva e teorica verifica dello stato dei luoghi del cantiere in quella specifica giornata anche ai sensi e per l'effetto dell'art. 2087 c.c.
7. Con il proprio appello PAV. formula due (2) motivi CP_1 Parte_2 di gravame.
In via subordinata, insiste comunque di ridurre il danno a favore del per CP_4 la parte riconducibile a sua responsabilità
7.1. Col primo articolato motivo censura la sentenza in relazione alla carente ed errata motivazione con cui ha imputato anche alla società la responsabilità per l'infortunio.
7.1.1. In primo luogo, richiama la sentenza n. 597/2022 del giudice del lavoro del
Tribunale di Venezia, relativa al medesimo evento, ma riferito ad altro lavoratore infortunato, nella quale la società pure convenuta, era stata mandata esente da responsabilità non potendo esserle imputato non aver verificato il corretto posizionamento dei puntelli.
Evidenzia che il proprio compito era limitato, esclusivamente, alla mera fornitura di manodopera e, cioè, di operai specializzati nella realizzazione di pavimenti
9 industriali, previa fornitura degli strumenti e dei mezzi necessari, quali betoniere e calcestruzzo da parte della società Controparte_12
Allo stesso tempo afferma di essere stata subappaltatrice di quest'ultima, con l'esclusivo compito di eseguire materialmente l'attività della posa del calcestruzzo, senza alcun compito riguardante l'approntamento del cantiere.
Reputa, pertanto, che non potesse essere tenuta a verificare il corretto puntellamento del solaio – che non aveva realizzato – né a prevedere tale attività nel proprio Piano Operativo di Sicurezza.
7.1.2. Ribadisce, in ordine all'assenza di propria responsabilità della causazione del sinistro - di non aver ordinato al recarsi nel cantiere di Riva del Garda CP_4
(TN), né di essere stata avvisata della circostanza e che, dunque, non nera in grado, neppure sotto il profilo teorico ancor prima di quello pratico, di poter verificare lo stato del cantiere, anche con riferimento alla sicurezza dell'ambiente di lavoro.
L'evento allora è attribuibile solo all'esclusiva responsabilità di CP_16
(legale rappresentante di e/o di in Controparte_6 Controparte_17 qualità di appaltatrice e di responsabile della sicurezza nel cantiere, nonché di
(coordinatore per l'esecuzione dei lavori) e, infine, dello Controparte_5 stesso lavoratore e caposquadra . CP_4
7.2. Col secondo motivo lamenta la mancata istruttoria su punto deciso della controversia.
Premette che con esisteva al momento del sinistro un Controparte_12 rapporto “storico”, perdurante da più di dieci anni, di subappalto a carico della prima e a favore della seconda.
Nell'ambito di tale rapporto esisteva un accordo prevedente la messa a disposizione di una squadra di operai propri dipendenti nei casi in cui si fosse resa necessaria la realizzazione di pavimentazioni industriali presso i vari cantieri indicati da Controparte_12
La mattina dell'infortunio, aveva dato istruzioni ad una squadra di propri dipendenti agli “ordini” di (capo squadra) di eseguire un lavoro CP_4
10 per conto della nel contesto di un appalto da eseguirsi Controparte_12 presso una fabbrica di rottami ferrosi sita in Marco (Trento).
Allega che, giunti in prossimità del cantiere e constatata la mancanza dei c.d. distanziatori necessari per eseguire l'opera di pavimentazione, la squadra dei propri operai, su autonoma iniziativa di (amministratore e Controparte_14 legale rappresentante della , avevo disposto l'invio della Controparte_12 squadra stessa preso il diverso cantiere di Riva del Garda – Baltera, luogo dell'incidente.
La richiesta di spostamento sarebbe stata rivolta direttamente e solo al caposquadra il quale, tuttavia, si sarebbe, a sua volta, CP_4 determinato in autonomia e senza nulla riferire al proprio datore di lavoro o ad altro responsabile della società.
Dall'accertamento in sede istruttoria di tali circostanze deriverebbe l'assoluta esenzione da responsabilità della società alla quale nessun tipo di intervento sarebbe stato consentito in via di prevenzione.
8. Va dato atto del passaggio in giudicato dell'impugnata sentenza nella parte in cui ha escluso la responsabilità nell'occorso di e ha accertato Controparte_5 la responsabilità di non essendo stato il relativo capo attinto Controparte_6 da gravame.
In particolare, il capo della sentenza che vede esente da responsabilità
(cfr. punto 1. lett. h che precede) non è stato impugnato. Controparte_5
9. Va premesso che la compagnia assicuratrice ha svolto doglianze adesive alle ragioni dell'assicurata.
10. Va anche precisato che gli appellanti non sollevano questioni sulla quantificazione del risarcimento del danno.
11. In relazione alle domande (svolte in via subordinata) di riduzione delle quote di responsabilità, tenuto conto nella ripartizione interna delle responsabilità degli obbligati solidali nonché del concorso di colpa del ricorrente infortunato
[...]
, gli appelli sono inammissibili e comunque infondati nel merito laddove CP_4
i rispettivi gravami sono privi di allegazione sulle circostanze che porterebbero
11 ad una riduzione della responsabilità datoriale per concorso di colpa del lavoratore e/o sui criteri per ripartite le rispettive responsabilità nei rapporti interni.
12. Peraltro, in relazione all'asserito concorso di colpa dell'infortunato, osserva la
Corte che l'accertamento della responsabilità datoriale nella verificazione dell'occorso (come anche confermato in questa sede), esclude anche ogni concorso ex art. 1227 comma 1° c.c. del lavoratore sulla base della considerazione che qualora il datore di lavoro avesse adottato le doverose misure precauzionali - già ben evidenziate tanto nell'impugnata sentenza che in questa sede - idonee ad evitare le cadute dall'alto, l'evento non si sarebbe verificato.
La violazione degli obblighi di prevenzione da parte del datore di lavoro ha quindi incidenza esclusiva nella determinazione dell'evento dannoso (cfr. Cass. n.
15530/2014, n. 25597/2021) e dunque l'eventuale condotta imprudente del lavoratore (omesso di avvertire il proprio datore di lavoro del cambiamento di cantiere, nonché di controllare la sicurezza nel luogo di lavoro, anche interfacciandosi con il datore stesso quale Caposquadra e responsabile della sicurezza (R.L.S.) diviene una mera occasione dell'infortunio e risulta giuridicamente irrilevante (cfr. Cass. n. 4980/2023: “In tema di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro è responsabile anche dei danni ascrivibili a negligenza o imprudenza dei lavoratori o alla violazione, da parte degli stessi, di norme antinfortunistiche o di direttive, stante il dovere di proteggerne l'incolumità anche in tali evenienze prevedibili, potendo ravvisarsi un concorso colposo della vittima nel solo caso in cui la stessa abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento e creare condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere. (Nella specie, la S.C. ha cassato l'impugnata sentenza che aveva ritenuto che l'imprevisto mutamento delle concrete modalità esecutive da parte del lavoratore, preposto alla sicurezza, fosse sufficiente a far ricadere l'evento dannoso nella sua esclusiva sfera di responsabilità];
13. Gli appelli riuniti non meritano accoglimento.
12 14. Esaminando il motivo di gravame relativo alla responsabilità di PAV. CP_1 [...]
(e per l'effetto della propria assicurazione per la Parte_2 responsabilità civile) il collegio ritiene di non condividere la critica posta alla sentenza, al di là della carenza della motivazione con riguardo alla mancanza di riferimenti normativi che devono sostenere l'affermazione della responsabilità datoriale.
14.1. Non è controverso che la causa efficiente dell'evento sia da imputare alla mancanza di corretta predisposizione dei puntelli.
14.2. Anche tale punto della sentenza non è controverso avendo acquisito la sostanza del giudicato.
14.3. Su tali premesse vanno svolte la seguente puntualizzazioni in fatto.
14.4. Risulta indifferente ai fini dell'indagine circa la responsabilità civile della società appellante la propria posizione come subappaltatore della Controparte_12 ovvero della Controparte_6
14.5. Rileva, invece, che l'attività lavorativa fosse del tutto promiscua.
14.6. In tale senso depone la “fotografia” delle presenze sul cantiere al momento dell'infortunio come documentato dal verbale di accertamento del 22 aprile
2013: i lavoratori coinvolti nella caduta erano indifferentemente dipendenti del datore di lavoro e della Controparte_12
14.7. Si tratta, quindi, di una tipica situazione di cosiddetto rischio interferenziale che vedeva coinvolta la committenza e, a cascata tutte le imprese interessate all'esecuzione dell'opera, per quanto rileva la società appellante impegnata nella posa in opera del solaio.
14.8. A mente dell'art. 26 comma 2 del Dlgs. n. 81/2008, quindi, nel caso di esecuzione di opere in appalto, tutti i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori, cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e di protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e coordinano gli interventi di protezione e di prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
13 14.9. Per ciò solo si deve ritenere che l'assenza di qualsivoglia iniziativa del datore di lavoro circa la corretta posa in opera dei puntelli e, in particolare, il loro corretto distanziamento, costituisse passaggio necessario nell'organizzazione dell'intervento dei propri dipendenti in occasione della posa in opera del solaio.
Tanto baste per ritenere la responsabilità civile del datore di lavoro in linea con la giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis Cass. Pen. n. 8297/2025).
15. Va pure ritenuto infondato il secondo motivo di impugnazione.
15.1. La tesi della società è contraddetta dalla stessa sua allegazione: nell'assunto difensivo la società operava proprio nell'ambito di subappalto presso il cantiere di Riva del Garda.
Dunque la circostanza che la richiesta di spostamento sarebbe stata rivolta direttamente e solo al caposquadra odierno appellato il quale, CP_4 tuttavia, si sarebbe, a sua volta, determinato in autonomia e senza nulla riferire al proprio datore di lavoro o ad altro responsabile della società è irrilevante - in assenza di specifiche deduzioni circa la mera fornitura di manodopera e, quindi, dell'imputabilità del rapporto di lavoro alla - risulta Controparte_12 irrilevante come è parimenti irrilevante la prova richiesta sul punto.
15.2. Peraltro, la deduzione circa la mera fornitura di manodopera (peraltro del tutto generica) si pone in eliminabile contraddizione con la deduzione circa il rapporto
“storico” di subappalto con l'altra società.
Inoltre, mai la società appellante ha dedotto che il rapporto lavorativo con il ricorrente non le fosse imputabile. CP_4
15.3. Infine, va rilevato che anche a volere ritenere la ricostruzione dell'appellante corretta, si tratta di situazione che integra un evidente profilo di responsabilità per avere scelto come capo squadra una persona inaffidabile, avendo accettato di “dirottare” la squadra dal cantiere verso il quale era diretta, a quello di Riva del Garda, su indicazione di un terzo pur sempre estraneo all'impresa.
16. Le spese di lite nei rapporti fra appellanti e seguono la CP_4 soccombenza e si liquidano in ragione del valore di causa dichiarato, in relazione ad entrambi gli appelli riuniti come in dispositivo, in assenza di attività istruttoria, nei valori prossimi ai medi, in base ai parametri di cui alle tabelle del
14 d.m.10 marzo 2014 n.55, e delle successive modifiche ex d.m. n. 147 del 13 agosto 2022, con distrazione a favore del difensore antistatario avv. BORCHIA
Luca.
va manlevata dalla compagnia assicuratrice, Controparte_18 mentre nel rapporto processuale interno tra le due sussistono le ragioni per la compensazione attesa la convergenza delle difese.
Nulla sulle spese nei rapporti fra con e con la parte (invero Parte_5 nemmeno costituita) essendo stati gli appelli notificati a titolo di mera litis denuntiatio.
17. Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte di ciascuno degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1) rigetta gli appelli riuniti;
2) condanna al pagamento in favore di Controparte_18 delle spese di giudizio, liquidate in € 8.479,00 per CP_4 compensi oltre rimborso forfetario, spese generali ex lege, IVA e CPA, con distrazione a favore del difensore antistatario avv. BORCHIA Luca;
3) dichiara tenuta a manlevare PA Controparte_18
in relazione alla condanna alle spese di cui al capo 2);
[...]
4) nulla sulle spese nei rapporti con le altre parti;
5) ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte di ciascuno degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
Venezia, 22.05.2025
15 Il Consigliere estensore Il Presidente
PUCCETTI Lorenzo ALESSIO Gianluca
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