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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 14/03/2025, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Eugenio Bolondi, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 4479 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno
2020, a cui è stata riunita quella R.G. 6545/2021 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avvocato LUCA Parte_1 C.F._1
PAZZAGLIA
RICORRENTE contro
(C.F. , rappresentata e difesa dagli Avvocati VANIA Controparte_1 C.F._2
FONTANA e LUCA BOSELLI
CONVENUTA
OGGETTO: azione di reintegrazione nel possesso (articoli 703 c.p.c., 1168 - 1169 c.c.)
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in note scritte sostitutive di udienza depositate da ambo le parti il 06/09/2024
RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Le parti sono proprietarie di fondi agricoli confinanti siti in Vignola, strada provinciale Via Per
Sassuolo, identificati catastalmente in atti e risultanti dalla divisione di originario unico fondo.
Con ricorso del 20.7.2020, ha lamentato i seguenti plurimi spogli da parte di Parte_1 CP_1
tutti posti in essere nel mese di ottobre 2019:
[...]
1 a) l'apposizione di paletti che restringono la carreggiata divisoria dei due fondi in prossimità della propria abitazione, i quali rendono assai più difficoltoso il passaggio e la manovra, specie dei mezzi agricoli, prima invece agevole;
b) la chiusura, tramite catena con lucchetto, del passaggio interno al complesso rurale sito sul limitare delle due proprietà, passaggio sempre utilizzato dalla ricorrente per giungere sia ai vigneti di sua proprietà sia al laghetto utilizzato per l'irrigazione;
c) l'apposizione di paletti sul terreno antistante la stalla di proprietà della resistente, sita all'interno del fondo della ricorrente, i quali le hanno precluso il transito con i mezzi agricoli, prima invece comodo;
d) la mancata manutenzione e la volontaria occlusione delle canaline di scolo insistenti sul fondo di proprietà della resistente, sopraelevato rispetto a quello della ricorrente, circostanze che causano allagamenti della carreggiata divisoria dei fondi.
A fronte di quanto precede, ha domandato ordinarsi ad l'immediato Parte_1 Controparte_1
ripristino dello stato antecedente dei luoghi.
2. Nel giudizio così radicato si è costituita chiedendo il rigetto delle pretese avversarie, Controparte_1
in quanto infondate, nonché lamentando, a propria volta, uno spoglio da parte di Parte_1 consistente nell'apposizione di blocchi di cemento sulla carreggiata divisoria dei fondi, i quali ne ostacolano il passaggio. ha pertanto domandato ordinarsi alla ricorrente la loro Controparte_1
immediata rimozione.
3. All'udienza del 3.11.2020 sono stati ascoltati e informatori Testimone_1 Tes_2 indotti dalla parte ricorrente, e all'udienza del 6.4.2021 sono stati sentiti e Testimone_3 [...]
informatori indotti dalla parte resistente. Tes_4
4. Il Tribunale si è quindi pronunciato una prima volta in composizione monocratica con ordinanza in data 11/04/2021 con cui ha:
- reintegrato nel possesso del passaggio sulla carreggiata divisoria dei due fondi in Parte_1 prossimità dell'abitazione della medesima e pertanto ordinato ad l'immediato Controparte_1
ripristino dello stato antecedente dei luoghi tramite rimozione dei paletti di ferro ivi infissi (doc. 10 di parte ricorrente);
- reintegrato nel possesso del passaggio interno al complesso rurale sito sul limitare Parte_1 delle due proprietà e quindi ordinato ad l'immediato ripristino dello stato antecedente Controparte_1
dei luoghi tramite rimozione del lucchetto presente sulla catena ivi apposta (doc. 15 di parte ricorrente);
- reintegrato nel possesso del passaggio sull'area antistante la stalla di proprietà della Parte_1 resistente, sita sul fondo della ricorrente, e dunque ordinato ad l'immediato ripristino Controparte_1
2 dello stato antecedente dei luoghi tramite rimozione dei paletti di ferro ivi infissi (doc. 24 di parte ricorrente);
- reintegrato nel possesso del passaggio sulla carreggiata divisoria dei due fondi e Controparte_1 pertanto ordinato a l'immediato ripristino dello stato antecedente dei luoghi tramite Parte_1
rimozione degli ostacoli – di cemento o di pietra – ivi apposti (fotografia a pagina 26 della memoria di parte resistente);
- compensato integralmente tra le parti le spese di lite.
5. A seguito di parziale accoglimento del reclamo proposto da con ordinanza Controparte_1
collegiale del 15/07/2021, l'azione possessoria di è stata respinta limitatamente Parte_1
all'apposizione di picchetti e catenelle attorno alla stalla della convenuta;
il provvedimento di prime cure è stato per il resto confermato, sempre con compensazione delle spese.
6. ritenendo “tali provvedimenti … ingiustificatamente gravatori del diritto di Controparte_1
proprietà di parte istante [n.d.r. benché di esso non si discuta nel presente procedimento possessorio, potendosene, al limite, trattare in uno petitorio, mai radicato], avendo la medesima agito nell'ambito del proprio diritto [n.d.r. come sopra] ed in assenza di diritto contrario di parte ricorrente, a qualsiasi titolo, gravante sulle proprietà della resistente”, ha poi chiesto, ex art. 703, quarto comma, c.p.c., la prosecuzione del giudizio di merito, cui, a quel punto, è stato riunito, ai sensi dell'art. 274 c.p.c, quello
R.G. 6545/2021, radicato in sostanziale concomitanza sempre da nei confronti di Parte_1
Controparte_1
In quest'ulteriore contenzioso, l'attrice lamenta che l'apposizione dei paletti di cui alla lettera c) del punto n. 1 della narrativa che precede, integri, oltre che spoglio, anche inadempimento della convenuta di accordo contrattuale raggiunto dalle parti nell'anno 2018.
7. Si è allora svolta, per ordine del G.I., mediazione, con esito tuttavia negativo.
Non si è invece dato corso a ulteriore attività istruttoria, risultando sufficiente quella di cui al punto n. 3 della narrativa che precede.
§
A) Ciò premesso, si rileva come, a seguito dell'instaurazione del giudizio di merito, non sia emerso elemento di sorta che giustifichi la modifica delle statuizioni assunte con l'ordinanza in data
11/04/2021 (punto n. 4 della narrativa), come parzialmente modificate dall'ordinanza collegiale del
15/07/2021 (punto n. 5 della narrativa), il cui disposto dunque si conferma.
Le contendenti si sono, infatti, nella sostanza limitate a riproporre le argomentazioni già in dettaglio analizzate nelle esaustive motivazioni di tali provvedimenti, cui pertanto può farsi integrale rinvio.
3 B) Irrilevanti, in questa sede, i lamentati inadempimenti a dette statuizioni, per far fronte ai quali le parti avevano a disposizione lo strumento di cui all'art. 669 duodecies c.p.c., non utilizzato, mentre ora potranno utilizzare gli ordinari rimedi esecutivi.
C) Infondate, e da respingere, le doglianze di relative al lamentato inadempimento Parte_1
della controparte all'accordo raggiunto nell'anno 2018, poiché, come rilevato in modo convincente nell'ordinanza collegiale del 15/07/2021 “non vi è prova che i paletti metallici uniti da catena, che la reclamante [n.d.r. era espressamente autorizzata ad apporre proprio in forza del Controparte_1
predetto accordo, siano stati posizionati a distanza inferiore dai 4 metri dal confine ivi prevista (in senso contrario depone la relazione redatta dal tecnico incaricato da doc. 3 fasc. Controparte_1
primo grado, e la documentazione fotografica ad essa allegata, inserita alle pagg. 19 e 20 della compara di risposta in primo grado), di talchè non può ritenersi dimostrato il requisito dello spoglio, possessoria promossa.”.
D) La reciproca soccombenza risultante dall'esito complessivo della lite giustifica, ex art. 92, secondo comma, c.p.c., l'integrale compensazione delle relative spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione monocratica, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
- conferma le statuizioni contenute nell'ordinanza monocratica di questo Tribunale resa nel presente procedimento in data 11/04/2021, come parzialmente modificate dall'ordinanza collegiale del
15/07/2021 pronunciata all'esito del reclamo R.G. 2756/2021, riportate ai punti 4 e 5 della narrativa che precede;
- respinge le domande proposte da nel giudizio R.G. 6545/2021, riunito al presente;
Parte_1
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Modena, 14/03/2025
IL GIUDICE dott. Eugenio Bolondi
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