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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/12/2025, n. 9534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9534 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2427/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Serena Nicotra ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2427/2025 promossa da:
(C.F. ), in proprio Parte_1 P.IVA_1
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ARBOLETTO DANIELA e dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
CA AR
APPELLATO
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, l'avv. ha chiesto Parte_1
l'integrale riforma della sentenza n. 7476/2024 depositata dal Giudice di Pace di in data 16 dicembre CP_1
2024, con cui è stata rigettata l'opposizione dallo stesso svolta avverso l'ingiunzione di pagamento n.
20230430586662507332646 per prescrizione del relativo credito.
Nel giudizio di primo grado, il ricorrente aveva proposto opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento, allegando che tale ingiunzione si riferiva ad un verbale notificato nel 2015 e che il ricorrente aveva certamente pagato ed eccependo la prescrizione del credito per decorso del termine quinquennale.
Il , ritualmente costituito, aveva chiesto il rigetto dell'opposizione, evidenziando che Controparte_1 il decorso del termine era stato interrotto dalla notifica di un avviso bonario e che inoltre operava la sospensione del termine di prescrizione prevista dalle disposizioni di cui al DL 18/2020 nel periodo dal 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, con applicazione alla fattispecie della norma di cui all'art. 12 del DL 159/2015 prevedente la ulteriore proroga dei termini di prescrizione e decadenza fino al 31 dicembre dell'anno successivo alla fine del periodo di sospensione .
pagina 1 di 3 Il Giudice di pace nella sentenza impugnata ha rigettato l'opposizione ritenendo non fondata l'eccezione di prescrizione, essendo stato interrotto il termine di prescrizione per effetto della notifica di un avviso bonario e considerata la operatività della sospensione della prescrizione prevista dalle norme richiamate dalla difesa del
CP_1
Nell'atto di appello, l'appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza di primo grado in quanto il giudice di pace non aveva tenuto conto del fatto che nel corso della prima udienza il ricorrente aveva eccepito la nullità della notifica del verbale di contestazione, in quanto ricevuto da persona qualificatosi come amico, nonché della notifica dell'avviso bonario, essendo stato consegnato a persona sconosciuta all'opponente.
L'appellante ha quindi chiesto la riforma della sentenza di primo grado, con conseguente accoglimento dell'originaria impugnazione.
L'appellato si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello, rilevando che nel ricorso introduttivo non era stata svolta alcuna contestazione sulla notifica dell'originario verbale di accertamento e che, come correttamente statuito dal giudice di primo grado, l'avviso bonario era stato ritualmente comunicato all'opponente,
All'esito dell'acquisizione del fascicolo di primo grado, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni ed è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c
L'appello va respinto per le ragioni che seguono.
Va premesso che nel ricorso introduttivo l'appellante non ha svolto alcuna contestazione relativa alla ricezione della notifica del verbale di accertamento di violazione del codice della strada posto a base dell'ingiunzione impugnata, ma ha svolto allegazioni incompatibili con la volontà di eccepire la mancanza o nullità della notifica, avendo dedotto di avere provveduto al pagamento del verbale.
La allegazione della nullità della notifica del verbale di accertamento, proposta dall'avv. per la prima Pt_1 volta nel corso del verbale della prima udienza, va quindi considerata inammissibile perché tardiva, trattandosi di censura che avrebbe dovuto essere svolta dalla parte in sese di proposizione di opposizione all'ingiunzione di pagamento.
Venendo alla contestazione sulla notifica dell'avviso bonario, si ritiene corretta la decisione del giudice di primo grado.
Dalla documentazione prodotta emerge che l'atto è stato notificato con raccomandata presso il domicilio della parte e che è stato ivi ricevuto dal soggetto che ha firmato l'avviso di ricevimento prodotto.
In via generale, come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di intimazione di pagamento e di atti di costituzione in mora, tali atti, se pervenuti in un luogo configurabile come indirizzo del destinatario, sono idonei a determinare l'applicazione degli artt. 1334 e 1335 c.c. e, quindi, a produrre l'effetto interruttivo della prescrizione, ferma restando la possibilità di fornire la prova contraria alla presunzione di conoscenza ex art. 1335 cod.civ..
Nel caso in esame, non si ritiene che la mera allegazione dell'appellante di non conoscere la persona che ha firmato l'atto sia sufficiente a superare tale presunzione. pagina 2 di 3 Invero, non vi sono contestazioni sulla coincidenza dell'indirizzo con il domicilio dell'opponente; nulla è dedotto né provato in merito all'assenza di altre persone, quali familiari o addetti alla casa e/o all'ufficio, abitualmente presenti in tale luogo, o alla presenza di eventuale portiere nello stabile ove si trova il domicilio della parte.
A fronte di ciò, si deve quindi ritenere che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario.
Pertanto, una volta accertata la interruzione del termine di prescrizione con l'avviso bonario ricevuto nel mese di giugno 2017, la applicabilità della disciplina dettata dagli artt. . 68 del DL 18/2020 e. 12 del d lgs 159/2015, esclude che sia decorso il termine di prescrizione quinquennale.
Ne deriva il rigetto dell'appello.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in applicazione del DM 147/2022, tenuto conto del valore dell'ordinanza ingiunzione impugnata e con riduzione dei compensi rispetto ai valori medi, non essendosi proceduto ad istruzione e tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello svolto da per l'effetto conferma la sentenza n. 7476/2024 Parte_1 depositata dal Giudice di Pace di in data 16 dicembre 2024; CP_1
2. condanna l'appellante alla rifusione in favore del delle spese di lite che liquida in € Controparte_1
331,00 per compensi, oltre spese generali, Iva (se dovuta) e Cpa come per legge.
3. ai sensi dell'art. 13 co.1/quater DPR 115/2002, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello
Milano, 10 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Serena Nicotra
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Serena Nicotra ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2427/2025 promossa da:
(C.F. ), in proprio Parte_1 P.IVA_1
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ARBOLETTO DANIELA e dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
CA AR
APPELLATO
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, l'avv. ha chiesto Parte_1
l'integrale riforma della sentenza n. 7476/2024 depositata dal Giudice di Pace di in data 16 dicembre CP_1
2024, con cui è stata rigettata l'opposizione dallo stesso svolta avverso l'ingiunzione di pagamento n.
20230430586662507332646 per prescrizione del relativo credito.
Nel giudizio di primo grado, il ricorrente aveva proposto opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento, allegando che tale ingiunzione si riferiva ad un verbale notificato nel 2015 e che il ricorrente aveva certamente pagato ed eccependo la prescrizione del credito per decorso del termine quinquennale.
Il , ritualmente costituito, aveva chiesto il rigetto dell'opposizione, evidenziando che Controparte_1 il decorso del termine era stato interrotto dalla notifica di un avviso bonario e che inoltre operava la sospensione del termine di prescrizione prevista dalle disposizioni di cui al DL 18/2020 nel periodo dal 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, con applicazione alla fattispecie della norma di cui all'art. 12 del DL 159/2015 prevedente la ulteriore proroga dei termini di prescrizione e decadenza fino al 31 dicembre dell'anno successivo alla fine del periodo di sospensione .
pagina 1 di 3 Il Giudice di pace nella sentenza impugnata ha rigettato l'opposizione ritenendo non fondata l'eccezione di prescrizione, essendo stato interrotto il termine di prescrizione per effetto della notifica di un avviso bonario e considerata la operatività della sospensione della prescrizione prevista dalle norme richiamate dalla difesa del
CP_1
Nell'atto di appello, l'appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza di primo grado in quanto il giudice di pace non aveva tenuto conto del fatto che nel corso della prima udienza il ricorrente aveva eccepito la nullità della notifica del verbale di contestazione, in quanto ricevuto da persona qualificatosi come amico, nonché della notifica dell'avviso bonario, essendo stato consegnato a persona sconosciuta all'opponente.
L'appellante ha quindi chiesto la riforma della sentenza di primo grado, con conseguente accoglimento dell'originaria impugnazione.
L'appellato si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello, rilevando che nel ricorso introduttivo non era stata svolta alcuna contestazione sulla notifica dell'originario verbale di accertamento e che, come correttamente statuito dal giudice di primo grado, l'avviso bonario era stato ritualmente comunicato all'opponente,
All'esito dell'acquisizione del fascicolo di primo grado, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni ed è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c
L'appello va respinto per le ragioni che seguono.
Va premesso che nel ricorso introduttivo l'appellante non ha svolto alcuna contestazione relativa alla ricezione della notifica del verbale di accertamento di violazione del codice della strada posto a base dell'ingiunzione impugnata, ma ha svolto allegazioni incompatibili con la volontà di eccepire la mancanza o nullità della notifica, avendo dedotto di avere provveduto al pagamento del verbale.
La allegazione della nullità della notifica del verbale di accertamento, proposta dall'avv. per la prima Pt_1 volta nel corso del verbale della prima udienza, va quindi considerata inammissibile perché tardiva, trattandosi di censura che avrebbe dovuto essere svolta dalla parte in sese di proposizione di opposizione all'ingiunzione di pagamento.
Venendo alla contestazione sulla notifica dell'avviso bonario, si ritiene corretta la decisione del giudice di primo grado.
Dalla documentazione prodotta emerge che l'atto è stato notificato con raccomandata presso il domicilio della parte e che è stato ivi ricevuto dal soggetto che ha firmato l'avviso di ricevimento prodotto.
In via generale, come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di intimazione di pagamento e di atti di costituzione in mora, tali atti, se pervenuti in un luogo configurabile come indirizzo del destinatario, sono idonei a determinare l'applicazione degli artt. 1334 e 1335 c.c. e, quindi, a produrre l'effetto interruttivo della prescrizione, ferma restando la possibilità di fornire la prova contraria alla presunzione di conoscenza ex art. 1335 cod.civ..
Nel caso in esame, non si ritiene che la mera allegazione dell'appellante di non conoscere la persona che ha firmato l'atto sia sufficiente a superare tale presunzione. pagina 2 di 3 Invero, non vi sono contestazioni sulla coincidenza dell'indirizzo con il domicilio dell'opponente; nulla è dedotto né provato in merito all'assenza di altre persone, quali familiari o addetti alla casa e/o all'ufficio, abitualmente presenti in tale luogo, o alla presenza di eventuale portiere nello stabile ove si trova il domicilio della parte.
A fronte di ciò, si deve quindi ritenere che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario.
Pertanto, una volta accertata la interruzione del termine di prescrizione con l'avviso bonario ricevuto nel mese di giugno 2017, la applicabilità della disciplina dettata dagli artt. . 68 del DL 18/2020 e. 12 del d lgs 159/2015, esclude che sia decorso il termine di prescrizione quinquennale.
Ne deriva il rigetto dell'appello.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in applicazione del DM 147/2022, tenuto conto del valore dell'ordinanza ingiunzione impugnata e con riduzione dei compensi rispetto ai valori medi, non essendosi proceduto ad istruzione e tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello svolto da per l'effetto conferma la sentenza n. 7476/2024 Parte_1 depositata dal Giudice di Pace di in data 16 dicembre 2024; CP_1
2. condanna l'appellante alla rifusione in favore del delle spese di lite che liquida in € Controparte_1
331,00 per compensi, oltre spese generali, Iva (se dovuta) e Cpa come per legge.
3. ai sensi dell'art. 13 co.1/quater DPR 115/2002, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello
Milano, 10 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Serena Nicotra
pagina 3 di 3