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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 06/06/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai IG.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice Rel.
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 658 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025
vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. BERGAMASCHI MARIA TERESA, giusta Parte_1
delega in atti
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. VIGNOLA ALESSANDRO, giusta delega in atti CP_1
E
con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
OGGETTO: divorzio congiunto
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso merita accoglimento poiché risulta integrata la fattispecie di cui al disposto degli artt. 2 e 3
n. 2 lett. B) della legge 898/70 (come modificata dalla legge 74/87), e pertanto deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge.
Risulta inoltre dalle dichiarazioni rese dalle parti e dai documenti in atti che i coniugi non abbiano ripreso la convivenza ed abbiano avuto residenze anagrafiche diverse, né sono emersi elementi dai quali si possa ritenere che non vi sia stata continuità dello stato di separazione.
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate come modificate all'udienza del 6.6.2025, che vengono quindi confermate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando;
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e in data Parte_1 CP_1
10.03.1990 in AZ (ALBANIA), trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune di
TR UR (SV) al numero 18, parte II, serie C, anno 2005, con ordine all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di TR UR di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza, alle condizioni di seguito esposte, alle quali conferisce vigore:
“1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a AZ (Albania) il 10
Marzo 1990 tra e e trascritto nel registro dello stato civile del Comune di CP_1 Parte_1
TR UR al n. 18 Parte II Serie C Anno 2005, ordinando agli Ufficiali di Stato Civile competenti di procedere all'annotazione della sentenza che sarà emessa e agli altri adempimenti di rito;
2) dare atto che l'ex casa coniugale sita in TR UR (SV) alla Via Piani n. 242/12, resterà nella disponibilità della sig.ra con i relativi arredi;
Parte_1 3) dare atto che i coniugi di comune accordo stabiliscono che il signor versi un contributo CP_1
Per_ per il mantenimento della IG , maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, a
100,00 euro, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese alla IG.ra . La IG.ra si farà carico al 100% delle spese Parte_1 Parte_1
straordinarie per la IG.
4) dare atto che, una volta formalizzato il divorzio e ottenuto un finanziamento, la signora Pt_1
provvederà all'acquisto della quota di proprietà del signor pari al 50%,
[...] CP_1 dell'immobile sito a AZ (Albania) corrispondendo a quest'ultimo la somma di € 25.000,00 di Per_ cui 5.000,00 verranno imputati ad anticipo dei contributi di mantenimento dovuti per la IG
e dunque trattenuti alla fonte dalla IG.ra ; Parte_1
5) dare atto che con l'adempimento di quanto indicato al punto precedente i ricorrenti hanno risolto ogni loro questione economica e si dichiarano economicamente autosufficienti non avendo null'altro
a pretendere l'uno dall'altra;
6) dare atto che le spese legali del presente giudizio di divorzio sono integralmente compensate tra le parti. I legali rinunciano alla solidarietà professionale ex art. 13, comma 8, legge n. 247/2012.”
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 6.6.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Erica Passalalpi Dott.ssa Lorena Canaparo