Rigetto
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 11/08/2025, n. 7009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7009 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07009/2025REG.PROV.COLL.
N. 03953/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3953 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Bucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Chioggia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Simonetta De Sanctis Mangelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto (Sezione seconda) n. -OMISSIS-
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Chioggia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 4 giugno 2025 il consigliere Ofelia Fratamico;
Viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito:
- dal provvedimento prot. n. -OMISSIS- del Comune di Chioggia, di diniego di permesso edilizio in sanatoria per la realizzazione di un fabbricato in lamiera con infissi in legno di 80 mq a destinazione residenziale sito sul territorio comunale;
- da ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente del procedimento, con particolare riguardo al preavviso di rigetto, ex art. 10- bis , l. n. 241/1990 del -OMISSIS-, al parere negativo della C.E.C. del -OMISSIS- e al verbale di sopralluogo dei Vigili urbani del -OMISSIS-.
2. Tali provvedimenti sono stati impugnati dinanzi al T.a.r. per il Veneto dal sig. -OMISSIS-, proprietario dell’immobile da condonare, sulla base dei seguenti motivi:
a) violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 10- bis l. n. 241/1990, eccesso di potere per carenza di presupposto procedimentale e decisionale necessario;
b) eccesso di potere per indeterminatezza del presupposto e falsità dello stesso e della motivazione, violazione per errata applicazione del d.l. n. 269/2003.
c) eccesso di potere per carenza di motivazione e falsità del presupposto, violazione di legge (art. 3 l. n. 241/1990);
d) eccesso di potere per falsità del presupposto o della motivazione.
3. Con la sentenza n. -OMISSIS- il T.a.r. per il Veneto ha respinto il ricorso, compensando tra le parti le spese di lite.
4. L’originario ricorrente ha chiesto al Consiglio di Stato di riformare la suddetta pronuncia, affidando il suo appello a quattro motivi così rubricati (di cui gli ultimi tre consistenti nella riproposizione delle censure non esaminate e dichiarate assorbite dal giudice di prime cure):
I - erroneità della sentenza e della sua motivazione, per avere travisato l’oggetto reale e sottostante del contendere, con illogicità e contraddizione con la giurisprudenza da essa stessa richiamata;
II - violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 10-bis L. n. 241/1990, eccesso di potere per carenza di presupposto procedimentale e decisionale necessario.
III - eccesso di potere per indeterminatezza del presupposto e falsità dello stesso e della motivazione - violazione per errata applicazione del D.L. n. 269/2003.
IV - Eccesso di potere per carenza di motivazione e falsità del presupposto - violazione di legge (art. 3 L. n. 241/1990).
5. Si è costituito in giudizio il Comune di Chioggia, deducendo l’infondatezza dell’appello.
6. Con memorie del 30 aprile e del 2 maggio 2025 e repliche del 13 maggio 2025 le parti hanno ulteriormente sviluppato le loro argomentazioni insistendo nelle rispettive conclusioni.
7. Con note del 28 e del 29 maggio 2025 le parti hanno chiesto che la causa fosse decisa sulla base degli atti depositati, senza previa discussione.
8. All’udienza straordinaria del 4 giugno 2025 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.
9. L’appellante ha dedotto l’erroneità della sentenza impugnata che sarebbe stata inficiata, in primo luogo, da “ un equivoco procedimentale indotto dal Comune…per cui oggetto del decidere dell’istanza di sanatoria sarebbero (stati) i nuovi lavori (e la costruzione finale così risultante)…in luogo della costruzione oggetto della domanda del 2004”.
10. Secondo l’originario ricorrente l’esito negativo della sua istanza di sanatoria sarebbe stato determinato “da una palese inversione logica e giuridica dell’azione amministrativa” che avrebbe portato il Comune di Chioggia a pronunciarsi su di un “ posterius” rispetto alla pratica di sanatoria, adottando, così, una decisione ingiusta e contraddittoria.
11. L’appellante ha, altresì, riproposto le doglianze già sviluppate nel ricorso di primo grado circa: a) la pretesa necessità di una espressa pronuncia della Commissione edilizia (che aveva già dato parere negativo sulla sua istanza) anche sulle sue osservazioni conseguenti al preavviso ex art. 10 -bis della legge n. 241/1990, b) la mancata specificazione del vincolo ambientale e paesaggistico gravante sull’area su cui il manufatto era stato edificato, che, eventualmente derivate solo dal PRG, non sarebbe stato comunque idoneo a precludere la sanatoria, c) l’estrema genericità del richiamo sia all’art. 13/0 delle NTA al PRG (che, secondo l’Amministrazione, sarebbe stato anch’esso di ostacolo al condono) sia alla “ non conformità della tipologia e dei materiali ” utilizzati per la realizzazione del manufatto.
12. Le suddette censure non sono fondate e devono essere respinte per le ragioni di seguito illustrate.
13. Quanto all’inquadramento delle opere nei luoghi di causa, come evidenziato dal Comune di Chioggia, deve osservarsi che il manufatto oggetto della domanda di condono è stato realizzato in un’area ricompresa nella zona territoriale omogenea F 2, “di per sé inedificabile, se non per quelle opere poste a presidio della infrastruttura che si intende tutelare…(rappresentando) una fascia di rispetto della detta infrastruttura. In particolare, il fondo del -OMISSIS- si trova in prossimità del fiume Brenta e quindi ricade nel vincolo statale disposto dal decreto legislativo 42 del 2004, articolo 142, in quanto rientra nei 150 m dalla sponda del fiume…(applicandosi) anche l'articolo 157, poiché si tratta dell'area dell'ecosistema fluviale dell'Adige e del Brenta, dichiarata di notevole interesse pubblico dal decreto ministeriale 1° agosto 1985”.
14. La sanatoria risulta essere stata negata dal Comune in rapporto a tale posizione del manufatto e ad altre rilevanti circostanze e, in particolare, perché relativa “ad opere realizzate dopo l’imposizione del vincolo ambientale e non conformi alle norme degli strumenti urbanistici art. 13/A NTA del PRG vigente al momento della loro realizzazione (ex art. 32 comma 27 lett. d d.l. 263/2003)” e poiché “le opere accertate erano diverse da quelle oggetto di condono ed…(erano costituite da un) fabbricato con struttura portante in laterizio (e dunque non più in lamiera) e copertura in legno a due falde (mentre) le opere oggetto di condono non (erano) più presenti e la Commissione edilizia comunale (aveva espresso) parere contrario in quanto le opere non risultava(no) conformi per materiali e tipologia”.
15. La chiara natura di atto plurimotivato del diniego impugnato in primo grado è stata rilevata dal T.a.r., che ha correttamente fondato la sua pronuncia di rigetto del gravame sull’esistenza di rilevanti difformità a livello di materiali utilizzati, di tipologia costruttiva e di superficie tra il fabbricato per il quale l’istanza di sanatoria era stata presentata e quello esistente alla data del successivo sopralluogo effettuato dagli Uffici nel 2005, non riconducibile né dal punto di vista sostanziale né da quello “procedimentale” all’originario manufatto o ad un suo mero “completamento funzionale” ai sensi dell’art. 35 del d.P.R. n. 380/2001.
16. Al riguardo questo Consiglio di Stato ha avuto anche di recente occasione di ribadire, infatti, che “per sorreggere l'atto in sede giurisdizionale è sufficiente la legittimità di una sola delle ragioni espresse, con la conseguenza che il rigetto delle doglianze svolte contro una di tali ragioni rende superfluo l'esame di quelle relative alle altre parti del provvedimento, sicché il giudice, qualora ritenga infondate le censure indirizzate verso uno dei motivi assunti a base dell'atto controverso, idoneo, di per sé, a sostenerne ed a comprovarne la legittimità, ha la potestà di respingere il ricorso sulla sola base di tale rilievo, con assorbimento delle censure dedotte avverso altri capi del provvedimento, indipendentemente dall'ordine con cui i motivi sono articolati nel gravame, in quanto la conservazione dell'atto implica la perdita di interesse del ricorrente all'esame delle altre doglianze” (Cons. Stato, Sez. III, 27 maggio 2025, n. 4601; Sez. IV, 15 aprile 2025, n. 3247).
17. Infondate sono, dunque, le censure svolte dall’appellante con il primo motivo in rapporto alla pretesa erroneità della pronuncia del T.a.r. e all’esistenza in essa di “un equivoco” sull’oggetto del condono e della relativa istanza. La domanda di sanatoria presentata dal ricorrente ai sensi del d.l. n. 269/2004 descriveva, in verità, come anticipato, un edificio con specifiche caratteristiche che già al momento dell’accertamento effettuato sui luoghi di causa dalla Polizia municipale nel corso del procedimento è risultato non più esistente, essendo stato sostituito, sul medesimo sito, da un manufatto del tutto differente per materiali utilizzati, superficie e sagoma, costruito non più in lamiera e infissi in legno, ma in mattoni e con il tetto a falde in legno. Tali modifiche rispetto all’originario oggetto della richiesta di condono, per la loro importanza ai fini dell’individuazione stessa dell’immobile da sanare, non appaiono suscettibili in alcun modo di essere qualificate semplice “completamento igienico-sanitario” o “ rifodera interna”, avendo condotto alla costruzione di un nuovo edificio del tutto diverso e di superficie anche più estesa rispetto al precedente.
18. Da qui la correttezza dell’operato dell’Amministrazione che ha respinto la domanda di condono dinanzi all’accertamento dell’inesistenza del fabbricato cui essa si riferiva e alla sua completa sostituzione con un nuovo edificio.
19. Parimenti non meritevoli di accoglimento sono le ulteriori doglianze riproposte dall’appellante nel presente grado di giudizio: da un lato, la Commissione edilizia comunale, nel suo parere negativo, nell’ambito delle proprie competenze, aveva già ritenuto non condonabile il manufatto per la non conformità delle opere realizzate, per materiali e tipologia, dal punto di vista paesaggistico-ambientale e tali profili non appaiono essere stati specificamente confutati dall’interessato nelle sue osservazioni, con conseguente superfluità di qualsiasi supplemento di istruttoria o di motivazione al riguardo, che avrebbe, anzi, rischiato di compromettere il principio di non aggravamento del procedimento; dall’altro, quanto alla pretesa mancanza di specificazioni riguardo all’esistenza del vincolo, lo stesso ricorrente nella domanda in atti ha mostrato di essere a conoscenza della reale consistenza di esso, avendo dichiarato che l’edificio utilizzato come abitazione costruita in lamiera in località -OMISSIS-, via -OMISSIS-, ricadeva in area soggetta a vincolo ambientale, riconducibile alle leggi n. 431 del 1985 e 149 del 1939 e perciò non solo a previsioni di PRG.
20. Infondate si rivelano, infine, anche le ultime censure formulate dall’appellante in relazione all’asserita genericità dell’indicazione delle norme del PRG e delle caratteristiche del fabbricato che sarebbero state di ostacolo alla sanatoria, che risultano essere state, al contrario, puntualmente indicate dall’Amministrazione nel corso del procedimento e nel provvedimento finale, in modo tale da garantire la piena conoscibilità all’interessato delle ragioni di impedimento del condono, la effettiva esplicazione del contraddittorio e la legittimità della determinazione conclusiva avente peraltro, come già ricordato, natura di atto plurimotivato.
21. In conclusione, alla luce delle argomentazioni che precedono e dell’infondatezza di tutti i motivi di appello, questo deve essere integralmente respinto.
22. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante alla rifusione, in favore del Comune di Chioggia delle spese del grado di appello, liquidate in complessivi € 4.000,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle persone coinvolte.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Carmelina Addesso, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere, Estensore
Francesca Picardi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ofelia Fratamico | Marco Lipari |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.