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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 08/07/2025, n. 525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 525 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2504/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2504/2024
avente ad oggetto: separazione giudiziale
promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Annalise Filz
ricorrente contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2 con l'Avv. Andrea Mantovani convenuto posta in decisione sulle conclusioni precisate all'udienza del 15 aprile 2025.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
CONCLUSIONI PARTE RICORRENTE: “Nel merito, si chiede che l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta, voglia 1. Autorizzare i coniugi a vivere separati 2.
Disporre la separazione dei coniugi senza alcuna condizione essendo entrambi autosufficienti
e senza prole.
3. con la rifusione integrale delle spese e competenze d'avvocato oltre accessori come per legge in caso di opposizione.”.
CONCLUSIONI PARTE RESISTENTE: “1. porre a carico di un assegno Parte_1 di mantenimento ex art. 156/1-2 cod.civ. in favore di nella misura che il CP_1 Tribunale riterrà equa alla luce degli esiti istruttori e con decorso dalla domanda, da adeguare anno per anno secondo indici Istat e da versare entro il giorno 5 di ogni mese;
2. con vittoria di spese e compenso d'avvocato, IVA e CNPA”.
per i seguenti motivi in FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 6 ottobre 2023, il sig. – premesso di aver contratto Pt_1 matrimonio civile con la sig.ra a Venezia in data 14 aprile 2015 senza che dall'unione CP_1 nascessero figli – ha domandato che l'Ill.mo Tribunale disponesse la separazione dei coniugi senza condizioni accessorie. A supporto della propria domanda, il ricorrente ha dedotto che la prosecuzione della convivenza è divenuta intollerabile a causa dell'insofferenza manifestata sin da subito dalla moglie rispetto alla permanenza nella casa familiare di Bolzano, preferendo vivere presso un'altra abitazione del ricorrente in Caldonazzo, all'asserito scopo di allontanare il marito dai suoi quattro figli. Per contenere le scenate di gelosia della moglie e salvare la relazione coniugale, il ricorrente ha esposto di aver donato alla moglie l'immobile di
Caldonazzo ove si trasferirono, ma il rapporto cessò definitivamente – dopo alcuni periodi di crisi e terapia di coppia - nell'aprile 2021. Il ricorrente ha, infatti, rappresentato che la sig.ra ha intrapreso una relazione sentimentale con un altro uomo, assumendo che gli stessi CP_1 convivano assieme nella casa di proprietà della moglie.
La convenuta, costituendosi in giudizio, ha contestato integralmente le deduzioni attoree, attribuendo la responsabilità della rottura al contegno del marito nei suoi confronti, spesso assente e disinteressato anche di fronte alla malattia (carcinoma mammario) che l'ha interessata. La convenuta nulla ha opposto alla domanda di separazione, chiedendo, altresì, di porre a carico del ricorrente un assegno di mantenimento da quantificarsi secondo equità.
Con ordinanza del 29 aprile 2024, stante la mancata richiesta di adozione di provvedimenti temporanei ed urgenti, il Giudice ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso al
Collegio la decisione sulla domanda inerente lo status.
Il 23 maggio 2024 il Collegio ha pronunciato sentenza parziale di separazione e contestuale ordinanza di rimessione al G.I. per il proseguo dell'istruttoria sulle restanti domande.
Con ordinanza del 25.05.2024 il Giudice ha ammesso la prova testimoniale richiesta dalla resistente, limitatamente al capitolo 1 relativo alla convivenza con il signor Pt_2
All'udienza del 9 ottobre 2024 sono stati escussi tre testimoni ed al termine parte ricorrente ha chiesto di depositare un aggiornamento della propria indagine difensiva (datato 4.10.2024 e relativo ai mesi di luglio, agosto e settembre 2024) attestante la convivenza della sig.ra CP_1 con il sig. Con ordinanza depositata il 2 dicembre 2024 il Giudice ha ritenuto Pt_2 inammissibile la produzione documentale in quanto tardiva e rimesso la causa in decisione fissando l'udienza al 15 aprile 2025. In data 5 dicembre 2024 l'attore ha depositato istanza di revoca dell'ordinanza suddetta chiedendo l'ammissione della relazione investigativa e l'audizione, a conferma, dell'investigatore che ha prodotto l'elaborato. Controparte si è opposta con note scritte ed il Giudice, con ordinanza depositata il 17 dicembre 2024, ha rimesso ogni determinazione al Collegio in sede decisoria.
All'udienza del 15 aprile 2025 le parti hanno insistito nelle conclusioni come precisate nelle proprie memorie ed il Giudice ha rimesso al Collegio per la decisione.
Stante l'intervenuta decisione sullo status e l'assenza di prole, l'unica domanda cui è chiamato il Collegio verte sul diritto all'assegno di mantenimento a carico del ricorrente a favore della convenuta e la sua quantificazione.
Sul punto il sig. sostiene che la convenuta non ha diritto ad alcun mantenimento in Pt_1 quanto i) i coniugi sono economicamente autosufficienti, ii) il matrimonio è durato pochi anni al netto dei periodi di crisi e separazione di fatto, iii) dall'unione non sono nati figli e iv) la convenuta ha instaurato una relazione stabile con il sig. , con cui convive nella CP_2 casa di Caldonazzo.
La convenuta assume di avere una relazione affettiva stabile (dall'aprile 2023) con il sig.
contestando la convivenza sulla scorta del fatto che ciascuno vive nella propria casa. Pt_2
Inoltre, argomenta la propria domanda di mantenimento rilevando una sperequazione reddituale tra i coniugi e l'inferiorità del proprio reddito rispetto a quello del ricorrente che non le consentirebbe di tenere lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Ritiene il Collegio che la domanda di mantenimento svolta dalla moglie non possa trovare accoglimento per i motivi di seguito esposti.
Giova premettere che, per quanto attiene alla regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi a seguito della pronuncia di separazione, l'art. 156 c.c. impone al giudice che abbia pronunciato la separazione di stabilire a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.
Tale diritto è considerato la proiezione degli obblighi di mantenimento reciproci derivanti dal matrimonio (art. 143 c.c.), nonché estrinsecazione del generale dovere di assistenza materiale tra i coniugi, che permane anche dopo la cessazione della convivenza.
La separazione, infatti, instaura un regime che tende a conservare quanto più possibile gli effetti propri del matrimonio compatibili con la cessazione della convivenza e, quindi, con il tipo di vita di ciascuno dei coniugi. A mente della funzione conservativa della separazione, resta attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con la situazione temporanea di separazione personale, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione e che ha un'entità ben diversa dalla solidarietà post-coniugale posta alla base dell'assegno di divorzio.
Pare utile ricordare che assegno di mantenimento e assegno di divorzio sono diversi quanto a natura, presupposti e funzioni. Infatti, avendo la separazione natura conservativa, il relativo assegno presuppone la permanenza del vincolo coniugale (che non è ancora dissolto e, in astratto, potrebbe avere nuovo corso) e, conseguentemente, la correlazione dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Al contrario tale parametro non rileva in sede di fissazione dell'assegno divorzile, che deve invece essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa (Cass. S.U., n.
18287/2018) secondo i criteri indicati all'art. 5, comma 6, l. n. 898/1970, essendo volto non alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (cfr. Cass. n. 17098/2019; Cass. n.
23583/2022 ). L'assegno di mantenimento che il coniuge privo di mezzi può ottenere in fase di separazione, invece, è scevro da tale componente compensativa.
Il diritto all'assegno di mantenimento, quindi, è fondato sulla persistenza della situazione familiare non definitivamente sciolta e del correlato dovere di assistenza materiale tra i coniugi, a sua volta espressione di una solidarietà economica che permane dopo la separazione.
Per questo motivo “durante la separazione personale, la formazione di un nuovo aggregato familiare di fatto da parte del coniuge beneficiario dell'assegno di mantenimento, operando una rottura tra il preesistente tenore e modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale ed il nuovo assetto fattuale, fa venire definitivamente meno il diritto alla contribuzione periodica (Cass. n. 32871/2018; Cass. n. 34728/2023), pertanto l'assegno di mantenimento può essere escluso anche ove difetti la coabitazione, se sia stato assolto
l'onere probatorio gravante sul coniuge obbligato circa la ricorrenza all'assistenza morale e materiale tra i partner, prova che dovrà essere rigorosa” (Cassazione civile sez. I,
18/09/2024, n.25055).
In particolare, è stato evidenziato che “una più risalente giurisprudenza (…) ricollegava
l'esclusione del contributo economico alla dimostrazione di una stabile convivenza con un altro uomo e dell'avvio di un nuovo progetto di vita di coppia” mentre “alla luce della più recente giurisprudenza, queste due condizioni possono anche non coesistere, giacché l'assegno di mantenimento può essere escluso anche ove difetti la coabitazione, se sia stato assolto l'onere probatorio gravante sul coniuge obbligato circa la ricorrenza all'assistenza morale e materiale tra i partner, prova che dovrà essere rigorosa. Ciò perché, in mancanza dell'elemento oggettivo della stabile coabitazione, l'accertamento dell'effettivo legame di convivenza, allorquando esso costituisca un fattore impeditivo del diritto all'assegno, deve essere compiuto in modo rigoroso, in riferimento agli elementi indiziari potenzialmente rilevanti, perché gravi e precisi, così come previsto dal primo comma dell'articolo 2729 c.c.: il giudice è quindi tenuto, perché è la stessa norma dell'art.2729 c.c. che lo richiede, a procedere ad una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi così isolati, nonché di eventuali argomenti di prova acquisiti al giudizio.” (cfr. in motivazione Cass. 25055/2024).
Alla luce di tale quadro giurisprudenziale, rispetto alla domanda oggetto di causa, è dunque dirimente accertare se la convenuta abbia instaurato con il nuovo partner un rapporto di fatto che si traduca in una stabile e continuativa convivenza, ovvero, in difetto di coabitazione, in un comune progetto di vita connotato dalla spontanea adozione dello stesso modello solidale che connota il matrimonio.
Orbene, ritiene il Collegio che sussistano plurimi elementi che, valutati nel loro complesso, comprovano l'esistenza di un legame affettivo consolidato e stabile tra la moglie e il nuovo compagno, connotato da una comunione di vita tipica del matrimonio con un terzo che ha reciso il legame con la precedente situazione familiare.
Tale condivisione di vita implica l'assistenza morale e materiale tra i partner, con conseguente esclusione dell'assegno di mantenimento in favore della moglie, e ciò anche a prescindere dall'eventuale sussistenza dell'ulteriore elemento della coabitazione, che non è necessario al fine dell'insorgere del nuovo rapporto di fatto.
A tal fine, va osservato che è pacifico che la sig.ra intrattiene una relazione CP_1 sentimentale con un altro compagno (sig. sin dal 2023, come espressamente Pt_2 riconosciuto dalla convenuta sin dalla comparsa di costituzione (cfr. pag. 6).
Tale legame affettivo è connotato da stabilità e continuità, con costituzione di un nucleo familiare di fatto anche a prescindere dall'elemento della coabitazione, che è mero indice e non già elemento costitutivo di tale nucleo. Il rapporto di coppia tra la sig.ra e il sig. CP_1
infatti, si caratterizza per una persistenza costante nel tempo, rapporto che è divenuto Pt_2 via via più solido, con consolidamento del legame di fiducia e di affidamento reciproco.
Ciò emerge innanzitutto dalle dichiarazioni testimoniali rese all'udienza del 9 ottobre 2024, da cui risulta che il legame affettivo tra la convenuta e il nuovo compagno è noto anche alla rete amicale e familiare della moglie e si è consolidato nel tempo, con frequentazione della nuova coppia anche da parte della sorella e degli amici, e ciò sia a casa della sig.ra che CP_1 altrove, ivi compresa l'abitazione del nuovo compagno. In particolare, la sorella della convenuta ) ha dichiarato “conosco è il compagno di mia sorella, io Persona_1 CP_2
l'ho conosciuto nel 2023, mi pare fosse l'inizio dell'anno ad una cena;
lui vive a San
Cristoforo, nel Comune di Pergine. Io li frequento regolarmente. Io ho frequentato sia CP_2
a casa di mia sorella sia a casa sua ma frequento mia sorella e anche al di fuori delle CP_2 loro abitazioni.”; l'amico della coppia, sig. ha dichiarato: “conosco Persona_2 CP_1
e da anni;
conosco anche lo conosco da circa un anno/un anno e Pt_1 CP_2 mezzo, so che lui è il compagno di . Io sono molto amico di e quindi condividiamo CP_1 CP_1
i fatti che riguardano la nostra privata e facciamo molte cose assieme, camminate, cene. Da quello che so vive a San Cristoforo che è una frazione di Pergine. Da quello che so CP_2
e hanno dei momenti di intimità assieme. Da quello che so loro non convivono, CP_2 CP_1 ciascuno ha la propria casa. Io ho vissuto l'evolversi della loro relazione, inizialmente a era impedito di entrare a casa, era che andava a casa di ad un certo CP_2 CP_1 CP_2 punto ha permesso a di andarla a trovare a casa sua.”. Anche il teste CP_1 CP_2 Tes_1 ha dichiarato di frequentare la nuova coppia: “conosco e da molti anni;
[...] CP_1 Pt_1 conosco anche mi pare da un anno/un anno e mezzo;
so che lui e si CP_2 CP_1 frequentano. (…) Io li frequento, ogni tanto mi capita di vedere a casa di;
altre CP_2 CP_1 volte sento per telefono e lei mi dice che sta andando a casa di a trovarlo. Questo CP_1 CP_2 lo posso affermare anche per il periodo attuale.”.
Le circostanze di cui sopra trovano ulteriore riscontro nella fotografia pubblicata sul social network “Instagram” il giorno della Vigilia di Natale 2023 che ritrae il sig. seduto Pt_2 accanto alla sig.ra durante un pranzo a casa della convenuta alla presenza dei suoi CP_1 familiari e amici (cfr. doc. 29 depositato con memoria di parte ricorrente del 4 gennaio 2024).
Tale documento è significativo, consentendo di ritenere che i due soggetti vivano la quotidianità come una coppia di fatto: il infatti, ha condiviso un'occasione Pt_2 tipicamente riferibile alla convivialità familiare con la e con i suoi legami affettivi e CP_1 personali più stretti.
Non solo, ma il quadro come sopra descritto trova ulteriore riscontro nella relazione investigativa depositata dalla parte ricorrente in sede di ricorso (doc. 9), laddove – oltre ad essere rappresentati vari momenti di incontro della coppia presso la casa della convenuta – risulta che il sig. in almeno due occasioni, ha chiuso a chiave l'abitazione della sig.ra Pt_2 dopo che ella aveva già lasciato l'appartamento. Tale elemento è significativo, CP_1 comprovando il legame di fiducia e di comunione di vita tra i nuovi partner. Allo stesso modo, dalla predetta relazione risulta che il motociclo intestato al spesso è ricoverato sotto Pt_2 il portico della casa della convenuta, anche quando questi dispone della propria autovettura, a ulteriore dimostrazione dello stretto legame tra la sig.ra e il sig. con CP_1 Pt_2 condivisione degli spazi di proprietà della convenuta.
In ragione di quanto sopra, va ritenuta sussistente una comunione di vita tra la sig.ra e CP_1 il sig. caratterizzata da una costante e continua frequentazione della coppia, anche Pt_2 nei momenti di più intima convivialità familiare (quali le festività natalizie), anche alla presenza di amici e familiari, e connotata da un legame di fiducia reciproca, come comprovato dalla persistente presenza del sig. presso l'abitazione della sig.ra e della Pt_2 CP_1 disponibilità da parte del nuovo compagno non solo di spazi (anche per parcheggiare l'autovettura e il proprio motociclo) ma anche delle chiavi di casa della compagna.
Tali elementi, valutati nel loro complesso e nella loro reciproca interrelazione, comprovano la stabilità e continuità del rapporto tra la e il noto e praticato anche nella società CP_1 Pt_2
e, dunque, al di fuori dello stretto ménage di coppia, attestando una seria commistione di vita e la condivisione di un progetto comune di vita assimilabile a quella di una relazione more uxorio, anche in difetto di una coabitazione non occasionale, con condivisione della quotidianità e assistenza reciproca.
Tenuto conto di tali risultanze, la domanda di mantenimento svolta dalla moglie va, quindi, rigettata e ciò anche a prescindere dalla richiesta di acquisizione delle ulteriori relazioni investigative svolta dalla parte ricorrente atteso che, come detto, l'elemento della coabitazione non è necessario al fine della costituzione di un nuovo nucleo familiare.
Alla luce del sopra richiamato orientamento giurisprudenziale, infatti, occorre avere riguardo alla formazione da parte dell'ex coniuge di una nuova famiglia, ancorché di fatto, e ciò tenuto conto della progressiva equiparazione, anche nel comune sentire, di quest'ultima a quella fondata sul matrimonio.
Dunque, nel caso di specie, la condivisione di un serio progetto di vita comune tra la e CP_1 il sia pure non caratterizzata dalla coabitazione dei due nel medesimo appartamento Pt_2 tutti i giorni della settimana, costituisce l'essenza della famiglia di fatto da questi formata, con rigetto della domanda di mantenimento, stante il superamento del precedente progetto familiare.
Spese di lite compensate, tenuto conto della novità dell'orientamento giurisprudenziale posto alla base della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1. rigetta la domanda di mantenimento ex art. 156 c.c.;
2. spese di lite compensate.
Così deciso a Trento, nella camera di consiglio del 4 giugno 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Emanuela Baglivo, MOT.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2504/2024
avente ad oggetto: separazione giudiziale
promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Annalise Filz
ricorrente contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2 con l'Avv. Andrea Mantovani convenuto posta in decisione sulle conclusioni precisate all'udienza del 15 aprile 2025.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
CONCLUSIONI PARTE RICORRENTE: “Nel merito, si chiede che l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta, voglia 1. Autorizzare i coniugi a vivere separati 2.
Disporre la separazione dei coniugi senza alcuna condizione essendo entrambi autosufficienti
e senza prole.
3. con la rifusione integrale delle spese e competenze d'avvocato oltre accessori come per legge in caso di opposizione.”.
CONCLUSIONI PARTE RESISTENTE: “1. porre a carico di un assegno Parte_1 di mantenimento ex art. 156/1-2 cod.civ. in favore di nella misura che il CP_1 Tribunale riterrà equa alla luce degli esiti istruttori e con decorso dalla domanda, da adeguare anno per anno secondo indici Istat e da versare entro il giorno 5 di ogni mese;
2. con vittoria di spese e compenso d'avvocato, IVA e CNPA”.
per i seguenti motivi in FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 6 ottobre 2023, il sig. – premesso di aver contratto Pt_1 matrimonio civile con la sig.ra a Venezia in data 14 aprile 2015 senza che dall'unione CP_1 nascessero figli – ha domandato che l'Ill.mo Tribunale disponesse la separazione dei coniugi senza condizioni accessorie. A supporto della propria domanda, il ricorrente ha dedotto che la prosecuzione della convivenza è divenuta intollerabile a causa dell'insofferenza manifestata sin da subito dalla moglie rispetto alla permanenza nella casa familiare di Bolzano, preferendo vivere presso un'altra abitazione del ricorrente in Caldonazzo, all'asserito scopo di allontanare il marito dai suoi quattro figli. Per contenere le scenate di gelosia della moglie e salvare la relazione coniugale, il ricorrente ha esposto di aver donato alla moglie l'immobile di
Caldonazzo ove si trasferirono, ma il rapporto cessò definitivamente – dopo alcuni periodi di crisi e terapia di coppia - nell'aprile 2021. Il ricorrente ha, infatti, rappresentato che la sig.ra ha intrapreso una relazione sentimentale con un altro uomo, assumendo che gli stessi CP_1 convivano assieme nella casa di proprietà della moglie.
La convenuta, costituendosi in giudizio, ha contestato integralmente le deduzioni attoree, attribuendo la responsabilità della rottura al contegno del marito nei suoi confronti, spesso assente e disinteressato anche di fronte alla malattia (carcinoma mammario) che l'ha interessata. La convenuta nulla ha opposto alla domanda di separazione, chiedendo, altresì, di porre a carico del ricorrente un assegno di mantenimento da quantificarsi secondo equità.
Con ordinanza del 29 aprile 2024, stante la mancata richiesta di adozione di provvedimenti temporanei ed urgenti, il Giudice ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso al
Collegio la decisione sulla domanda inerente lo status.
Il 23 maggio 2024 il Collegio ha pronunciato sentenza parziale di separazione e contestuale ordinanza di rimessione al G.I. per il proseguo dell'istruttoria sulle restanti domande.
Con ordinanza del 25.05.2024 il Giudice ha ammesso la prova testimoniale richiesta dalla resistente, limitatamente al capitolo 1 relativo alla convivenza con il signor Pt_2
All'udienza del 9 ottobre 2024 sono stati escussi tre testimoni ed al termine parte ricorrente ha chiesto di depositare un aggiornamento della propria indagine difensiva (datato 4.10.2024 e relativo ai mesi di luglio, agosto e settembre 2024) attestante la convivenza della sig.ra CP_1 con il sig. Con ordinanza depositata il 2 dicembre 2024 il Giudice ha ritenuto Pt_2 inammissibile la produzione documentale in quanto tardiva e rimesso la causa in decisione fissando l'udienza al 15 aprile 2025. In data 5 dicembre 2024 l'attore ha depositato istanza di revoca dell'ordinanza suddetta chiedendo l'ammissione della relazione investigativa e l'audizione, a conferma, dell'investigatore che ha prodotto l'elaborato. Controparte si è opposta con note scritte ed il Giudice, con ordinanza depositata il 17 dicembre 2024, ha rimesso ogni determinazione al Collegio in sede decisoria.
All'udienza del 15 aprile 2025 le parti hanno insistito nelle conclusioni come precisate nelle proprie memorie ed il Giudice ha rimesso al Collegio per la decisione.
Stante l'intervenuta decisione sullo status e l'assenza di prole, l'unica domanda cui è chiamato il Collegio verte sul diritto all'assegno di mantenimento a carico del ricorrente a favore della convenuta e la sua quantificazione.
Sul punto il sig. sostiene che la convenuta non ha diritto ad alcun mantenimento in Pt_1 quanto i) i coniugi sono economicamente autosufficienti, ii) il matrimonio è durato pochi anni al netto dei periodi di crisi e separazione di fatto, iii) dall'unione non sono nati figli e iv) la convenuta ha instaurato una relazione stabile con il sig. , con cui convive nella CP_2 casa di Caldonazzo.
La convenuta assume di avere una relazione affettiva stabile (dall'aprile 2023) con il sig.
contestando la convivenza sulla scorta del fatto che ciascuno vive nella propria casa. Pt_2
Inoltre, argomenta la propria domanda di mantenimento rilevando una sperequazione reddituale tra i coniugi e l'inferiorità del proprio reddito rispetto a quello del ricorrente che non le consentirebbe di tenere lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Ritiene il Collegio che la domanda di mantenimento svolta dalla moglie non possa trovare accoglimento per i motivi di seguito esposti.
Giova premettere che, per quanto attiene alla regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi a seguito della pronuncia di separazione, l'art. 156 c.c. impone al giudice che abbia pronunciato la separazione di stabilire a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.
Tale diritto è considerato la proiezione degli obblighi di mantenimento reciproci derivanti dal matrimonio (art. 143 c.c.), nonché estrinsecazione del generale dovere di assistenza materiale tra i coniugi, che permane anche dopo la cessazione della convivenza.
La separazione, infatti, instaura un regime che tende a conservare quanto più possibile gli effetti propri del matrimonio compatibili con la cessazione della convivenza e, quindi, con il tipo di vita di ciascuno dei coniugi. A mente della funzione conservativa della separazione, resta attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con la situazione temporanea di separazione personale, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione e che ha un'entità ben diversa dalla solidarietà post-coniugale posta alla base dell'assegno di divorzio.
Pare utile ricordare che assegno di mantenimento e assegno di divorzio sono diversi quanto a natura, presupposti e funzioni. Infatti, avendo la separazione natura conservativa, il relativo assegno presuppone la permanenza del vincolo coniugale (che non è ancora dissolto e, in astratto, potrebbe avere nuovo corso) e, conseguentemente, la correlazione dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Al contrario tale parametro non rileva in sede di fissazione dell'assegno divorzile, che deve invece essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa (Cass. S.U., n.
18287/2018) secondo i criteri indicati all'art. 5, comma 6, l. n. 898/1970, essendo volto non alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (cfr. Cass. n. 17098/2019; Cass. n.
23583/2022 ). L'assegno di mantenimento che il coniuge privo di mezzi può ottenere in fase di separazione, invece, è scevro da tale componente compensativa.
Il diritto all'assegno di mantenimento, quindi, è fondato sulla persistenza della situazione familiare non definitivamente sciolta e del correlato dovere di assistenza materiale tra i coniugi, a sua volta espressione di una solidarietà economica che permane dopo la separazione.
Per questo motivo “durante la separazione personale, la formazione di un nuovo aggregato familiare di fatto da parte del coniuge beneficiario dell'assegno di mantenimento, operando una rottura tra il preesistente tenore e modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale ed il nuovo assetto fattuale, fa venire definitivamente meno il diritto alla contribuzione periodica (Cass. n. 32871/2018; Cass. n. 34728/2023), pertanto l'assegno di mantenimento può essere escluso anche ove difetti la coabitazione, se sia stato assolto
l'onere probatorio gravante sul coniuge obbligato circa la ricorrenza all'assistenza morale e materiale tra i partner, prova che dovrà essere rigorosa” (Cassazione civile sez. I,
18/09/2024, n.25055).
In particolare, è stato evidenziato che “una più risalente giurisprudenza (…) ricollegava
l'esclusione del contributo economico alla dimostrazione di una stabile convivenza con un altro uomo e dell'avvio di un nuovo progetto di vita di coppia” mentre “alla luce della più recente giurisprudenza, queste due condizioni possono anche non coesistere, giacché l'assegno di mantenimento può essere escluso anche ove difetti la coabitazione, se sia stato assolto l'onere probatorio gravante sul coniuge obbligato circa la ricorrenza all'assistenza morale e materiale tra i partner, prova che dovrà essere rigorosa. Ciò perché, in mancanza dell'elemento oggettivo della stabile coabitazione, l'accertamento dell'effettivo legame di convivenza, allorquando esso costituisca un fattore impeditivo del diritto all'assegno, deve essere compiuto in modo rigoroso, in riferimento agli elementi indiziari potenzialmente rilevanti, perché gravi e precisi, così come previsto dal primo comma dell'articolo 2729 c.c.: il giudice è quindi tenuto, perché è la stessa norma dell'art.2729 c.c. che lo richiede, a procedere ad una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi così isolati, nonché di eventuali argomenti di prova acquisiti al giudizio.” (cfr. in motivazione Cass. 25055/2024).
Alla luce di tale quadro giurisprudenziale, rispetto alla domanda oggetto di causa, è dunque dirimente accertare se la convenuta abbia instaurato con il nuovo partner un rapporto di fatto che si traduca in una stabile e continuativa convivenza, ovvero, in difetto di coabitazione, in un comune progetto di vita connotato dalla spontanea adozione dello stesso modello solidale che connota il matrimonio.
Orbene, ritiene il Collegio che sussistano plurimi elementi che, valutati nel loro complesso, comprovano l'esistenza di un legame affettivo consolidato e stabile tra la moglie e il nuovo compagno, connotato da una comunione di vita tipica del matrimonio con un terzo che ha reciso il legame con la precedente situazione familiare.
Tale condivisione di vita implica l'assistenza morale e materiale tra i partner, con conseguente esclusione dell'assegno di mantenimento in favore della moglie, e ciò anche a prescindere dall'eventuale sussistenza dell'ulteriore elemento della coabitazione, che non è necessario al fine dell'insorgere del nuovo rapporto di fatto.
A tal fine, va osservato che è pacifico che la sig.ra intrattiene una relazione CP_1 sentimentale con un altro compagno (sig. sin dal 2023, come espressamente Pt_2 riconosciuto dalla convenuta sin dalla comparsa di costituzione (cfr. pag. 6).
Tale legame affettivo è connotato da stabilità e continuità, con costituzione di un nucleo familiare di fatto anche a prescindere dall'elemento della coabitazione, che è mero indice e non già elemento costitutivo di tale nucleo. Il rapporto di coppia tra la sig.ra e il sig. CP_1
infatti, si caratterizza per una persistenza costante nel tempo, rapporto che è divenuto Pt_2 via via più solido, con consolidamento del legame di fiducia e di affidamento reciproco.
Ciò emerge innanzitutto dalle dichiarazioni testimoniali rese all'udienza del 9 ottobre 2024, da cui risulta che il legame affettivo tra la convenuta e il nuovo compagno è noto anche alla rete amicale e familiare della moglie e si è consolidato nel tempo, con frequentazione della nuova coppia anche da parte della sorella e degli amici, e ciò sia a casa della sig.ra che CP_1 altrove, ivi compresa l'abitazione del nuovo compagno. In particolare, la sorella della convenuta ) ha dichiarato “conosco è il compagno di mia sorella, io Persona_1 CP_2
l'ho conosciuto nel 2023, mi pare fosse l'inizio dell'anno ad una cena;
lui vive a San
Cristoforo, nel Comune di Pergine. Io li frequento regolarmente. Io ho frequentato sia CP_2
a casa di mia sorella sia a casa sua ma frequento mia sorella e anche al di fuori delle CP_2 loro abitazioni.”; l'amico della coppia, sig. ha dichiarato: “conosco Persona_2 CP_1
e da anni;
conosco anche lo conosco da circa un anno/un anno e Pt_1 CP_2 mezzo, so che lui è il compagno di . Io sono molto amico di e quindi condividiamo CP_1 CP_1
i fatti che riguardano la nostra privata e facciamo molte cose assieme, camminate, cene. Da quello che so vive a San Cristoforo che è una frazione di Pergine. Da quello che so CP_2
e hanno dei momenti di intimità assieme. Da quello che so loro non convivono, CP_2 CP_1 ciascuno ha la propria casa. Io ho vissuto l'evolversi della loro relazione, inizialmente a era impedito di entrare a casa, era che andava a casa di ad un certo CP_2 CP_1 CP_2 punto ha permesso a di andarla a trovare a casa sua.”. Anche il teste CP_1 CP_2 Tes_1 ha dichiarato di frequentare la nuova coppia: “conosco e da molti anni;
[...] CP_1 Pt_1 conosco anche mi pare da un anno/un anno e mezzo;
so che lui e si CP_2 CP_1 frequentano. (…) Io li frequento, ogni tanto mi capita di vedere a casa di;
altre CP_2 CP_1 volte sento per telefono e lei mi dice che sta andando a casa di a trovarlo. Questo CP_1 CP_2 lo posso affermare anche per il periodo attuale.”.
Le circostanze di cui sopra trovano ulteriore riscontro nella fotografia pubblicata sul social network “Instagram” il giorno della Vigilia di Natale 2023 che ritrae il sig. seduto Pt_2 accanto alla sig.ra durante un pranzo a casa della convenuta alla presenza dei suoi CP_1 familiari e amici (cfr. doc. 29 depositato con memoria di parte ricorrente del 4 gennaio 2024).
Tale documento è significativo, consentendo di ritenere che i due soggetti vivano la quotidianità come una coppia di fatto: il infatti, ha condiviso un'occasione Pt_2 tipicamente riferibile alla convivialità familiare con la e con i suoi legami affettivi e CP_1 personali più stretti.
Non solo, ma il quadro come sopra descritto trova ulteriore riscontro nella relazione investigativa depositata dalla parte ricorrente in sede di ricorso (doc. 9), laddove – oltre ad essere rappresentati vari momenti di incontro della coppia presso la casa della convenuta – risulta che il sig. in almeno due occasioni, ha chiuso a chiave l'abitazione della sig.ra Pt_2 dopo che ella aveva già lasciato l'appartamento. Tale elemento è significativo, CP_1 comprovando il legame di fiducia e di comunione di vita tra i nuovi partner. Allo stesso modo, dalla predetta relazione risulta che il motociclo intestato al spesso è ricoverato sotto Pt_2 il portico della casa della convenuta, anche quando questi dispone della propria autovettura, a ulteriore dimostrazione dello stretto legame tra la sig.ra e il sig. con CP_1 Pt_2 condivisione degli spazi di proprietà della convenuta.
In ragione di quanto sopra, va ritenuta sussistente una comunione di vita tra la sig.ra e CP_1 il sig. caratterizzata da una costante e continua frequentazione della coppia, anche Pt_2 nei momenti di più intima convivialità familiare (quali le festività natalizie), anche alla presenza di amici e familiari, e connotata da un legame di fiducia reciproca, come comprovato dalla persistente presenza del sig. presso l'abitazione della sig.ra e della Pt_2 CP_1 disponibilità da parte del nuovo compagno non solo di spazi (anche per parcheggiare l'autovettura e il proprio motociclo) ma anche delle chiavi di casa della compagna.
Tali elementi, valutati nel loro complesso e nella loro reciproca interrelazione, comprovano la stabilità e continuità del rapporto tra la e il noto e praticato anche nella società CP_1 Pt_2
e, dunque, al di fuori dello stretto ménage di coppia, attestando una seria commistione di vita e la condivisione di un progetto comune di vita assimilabile a quella di una relazione more uxorio, anche in difetto di una coabitazione non occasionale, con condivisione della quotidianità e assistenza reciproca.
Tenuto conto di tali risultanze, la domanda di mantenimento svolta dalla moglie va, quindi, rigettata e ciò anche a prescindere dalla richiesta di acquisizione delle ulteriori relazioni investigative svolta dalla parte ricorrente atteso che, come detto, l'elemento della coabitazione non è necessario al fine della costituzione di un nuovo nucleo familiare.
Alla luce del sopra richiamato orientamento giurisprudenziale, infatti, occorre avere riguardo alla formazione da parte dell'ex coniuge di una nuova famiglia, ancorché di fatto, e ciò tenuto conto della progressiva equiparazione, anche nel comune sentire, di quest'ultima a quella fondata sul matrimonio.
Dunque, nel caso di specie, la condivisione di un serio progetto di vita comune tra la e CP_1 il sia pure non caratterizzata dalla coabitazione dei due nel medesimo appartamento Pt_2 tutti i giorni della settimana, costituisce l'essenza della famiglia di fatto da questi formata, con rigetto della domanda di mantenimento, stante il superamento del precedente progetto familiare.
Spese di lite compensate, tenuto conto della novità dell'orientamento giurisprudenziale posto alla base della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1. rigetta la domanda di mantenimento ex art. 156 c.c.;
2. spese di lite compensate.
Così deciso a Trento, nella camera di consiglio del 4 giugno 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Emanuela Baglivo, MOT.