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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 27/03/2025, n. 1398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1398 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice onorario dott. Francesco Saverio Ruggiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8285/2023 R.G., vertente
TRA
, nato a [...] il [...], residente a [...], alla Parte_1
via Marconi, n. 10, c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Antonio D'Orio, C.F._1
presso il quel elettivamente domicilia in Salerno, alla Via San Leonardo n.159;
-ATTORE -
E
DEL , e , nella qualità di eredi del CP_1 CP_2 CP_3
sig. , tutti elettivamente domiciliati in Salerno alla via San Leonardo, n. 52, Galleria Persona_1
Mediterraneo, Scala F, presso lo studio dell'avv. Massimo Rotondi, dal quale sono rappresentati e difesi;
- CONVENUTI –
OGGETTO: Inadempimento contrattuale.
Conclusioni come in atti come richiamate nello svolgimento del processo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. agiva in giudizio nei Parte_1
confronti degli eredi del sig. , rassegnando le seguenti conclusioni: Persona_1
“accertare e dichiarare il recesso dal contratto preliminare di vendita immobiliare, datato 8-
16.06.22, concluso tra l'attore sig. e il de cuius sig. , e per esso Parte_1 Persona_1
1 gli eredi di legge, per inadempimento del promittente venditore, ai sensi dell'articolo 1385 c.c. del codice civile”;
“per gli effetti, accertare e dichiarare il diritto del sig. alla restituzione del Parte_1 doppio della caparra confirmatoria versata, e pari dunque ad € 20.000,00 (ventimila/00), come conseguenza dell'inadempimento imputabile della controparte”;
“per gli effetti, dunque, condannare il sig. al pagamento in favore dell'attore, Persona_1
dell'altra metà del dovuto, pari ad € 10.000,00 (diecimila/00), nonché al risarcimento degli ulteriori danni conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento contrattuale, come meglio specificati in premessa, pari ad € 3.284,76 (tremiladuecentottantaquattro/76)”;
“vittoria di spese diritti ed onorari da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario”.
I convenuti si costituivano in giudizio e contestavano nel merito la domanda di parte attrice, eccependo, preliminarmente e tempestivamente, l'improcedibilità del giudizio per il mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita.
In particolare, esponeva la difesa dei convenuti che parte attrice, in data 11/07/2023, come da all. n.
7 della produzione attorea, aveva invitato alla stipula di una negoziazione assistita il sig. Per_1
, deceduto in data 25/07/2023 e, dunque, quattordici giorni dopo aver ricevuto il predetto
[...]
invito.
Alla prima udienza, celebrata in data 17/09/2024, la difesa dei convenuti ribadiva l'improcedibilità della domanda sotto il profilo del mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita;
la difesa dell'attore, in proposito, evidenziava che la negoziazione assistita avesse, invece, avuto regolarmente luogo, come da documento allegato al n. 7 all'atto di citazione.
L'eccezione è fondata e va accolta.
La domanda attrice rientra nell'ambito applicativo del d.l. n. 132/2014, che impone l'espletamento della negoziazione assistita nei giudizi in cui è proposta una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti € 50.000,00, come nel caso di specie.
L'art. 3 del citato testo legislativo prevede che l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Pertanto, se parte attrice non comunica tempestivamente alla controparte l'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, la domanda è improcedibile.
2 Nella specie, la condizione di procedibilità non può considerarsi avverata.
Giova rimarcare, come già detto, che il procedimento di negoziazione deve essere effettivamente diretto ad instaurare una discussione tra le parti sulle questioni controverse, onde addivenire ad una risoluzione, in via stragiudiziale, di esse;
il che, nella specie, non è avvenuto, in quanto detto procedimento è stato esperito unicamente nei confronti del sig. , defunto pochi giorni Persona_1 dopo l'invito alla stipula, prima dello spirare del termine dei trenta giorni dalla ricezione di esso per aderirvi;
gravava sulla parte attrice l'onere di procedere a riformulare l'invito, una volta avuta cognizione del decesso del sig. (la quale cognizione è desumibile dall'aver agito in Persona_1
giudizio nei confronti dei suoi eredi).
Pertanto, il sig. avrebbe dovuto invitare gli odierni convenuti, nella qualità di Parte_1
eredi del , a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, giacché è contro Persona_1
questi che ha inteso intraprendere la presente azione giudiziaria.
Quanto alla concessione, da parte del giudice, del termine per provvedervi, tale potere deve essere esercitato valutando le circostanze concrete del caso, assicurando che non venga frustrata la finalità stessa dell'istituto e che non venga leso il principio di economia processuale.
L'art. 3 del menzionato d.l. n. 132/2014 prevede che: “L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice, quando rileva che la negoziazione assistita è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 2 comma 3. Allo stesso modo provvede quando la negoziazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la comunicazione dell'invito.”.
Nel caso di specie, il giudice, al cospetto della dichiarazione di parte attrice, resa in prima udienza, di aver provveduto all'attivazione del procedimento (attivato, in realtà, nei confronti del solo de cuius), ha ritenuto di non assegnare alle parti il predetto termine ed ha ritenuto la causa matura per la decisione, rinviandola all' udienza dell'11.02.25 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Provvedervi allo stato, sarebbe, a parere di chi scrive, lesivo della posizione dei convenuti, la cui difesa, ragionevolmente, ha richiamato le esigenze sottese alla previsione dei termini processuali, posti a tutela dell'ordine pubblico processuale.
In definitiva, per le ragioni esposte, deve essere dichiarata l'improcedibilità della domanda attrice per la mancata instaurazione dell'obbligatorio procedimento di negoziazione assistita nei confronti degli eredi del sig. , odierni convenuti. Persona_1
3 L'improcedibilità della domanda rende ultroneo l'esame delle rimanenti questioni, anche di merito, proposte.
La peculiarità della questioni trattate rappresenta giusta ragione per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del Giudice onorario dott. Francesco Saverio Ruggiero, pronunciando definitivamente sulla domanda, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara l'improcedibilità della domanda attrice;
- spese compensate.
Salerno, 27/3/2025 Il Giudice onorario
dott. Francesco Saverio Ruggiero
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice onorario dott. Francesco Saverio Ruggiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8285/2023 R.G., vertente
TRA
, nato a [...] il [...], residente a [...], alla Parte_1
via Marconi, n. 10, c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Antonio D'Orio, C.F._1
presso il quel elettivamente domicilia in Salerno, alla Via San Leonardo n.159;
-ATTORE -
E
DEL , e , nella qualità di eredi del CP_1 CP_2 CP_3
sig. , tutti elettivamente domiciliati in Salerno alla via San Leonardo, n. 52, Galleria Persona_1
Mediterraneo, Scala F, presso lo studio dell'avv. Massimo Rotondi, dal quale sono rappresentati e difesi;
- CONVENUTI –
OGGETTO: Inadempimento contrattuale.
Conclusioni come in atti come richiamate nello svolgimento del processo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. agiva in giudizio nei Parte_1
confronti degli eredi del sig. , rassegnando le seguenti conclusioni: Persona_1
“accertare e dichiarare il recesso dal contratto preliminare di vendita immobiliare, datato 8-
16.06.22, concluso tra l'attore sig. e il de cuius sig. , e per esso Parte_1 Persona_1
1 gli eredi di legge, per inadempimento del promittente venditore, ai sensi dell'articolo 1385 c.c. del codice civile”;
“per gli effetti, accertare e dichiarare il diritto del sig. alla restituzione del Parte_1 doppio della caparra confirmatoria versata, e pari dunque ad € 20.000,00 (ventimila/00), come conseguenza dell'inadempimento imputabile della controparte”;
“per gli effetti, dunque, condannare il sig. al pagamento in favore dell'attore, Persona_1
dell'altra metà del dovuto, pari ad € 10.000,00 (diecimila/00), nonché al risarcimento degli ulteriori danni conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento contrattuale, come meglio specificati in premessa, pari ad € 3.284,76 (tremiladuecentottantaquattro/76)”;
“vittoria di spese diritti ed onorari da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario”.
I convenuti si costituivano in giudizio e contestavano nel merito la domanda di parte attrice, eccependo, preliminarmente e tempestivamente, l'improcedibilità del giudizio per il mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita.
In particolare, esponeva la difesa dei convenuti che parte attrice, in data 11/07/2023, come da all. n.
7 della produzione attorea, aveva invitato alla stipula di una negoziazione assistita il sig. Per_1
, deceduto in data 25/07/2023 e, dunque, quattordici giorni dopo aver ricevuto il predetto
[...]
invito.
Alla prima udienza, celebrata in data 17/09/2024, la difesa dei convenuti ribadiva l'improcedibilità della domanda sotto il profilo del mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita;
la difesa dell'attore, in proposito, evidenziava che la negoziazione assistita avesse, invece, avuto regolarmente luogo, come da documento allegato al n. 7 all'atto di citazione.
L'eccezione è fondata e va accolta.
La domanda attrice rientra nell'ambito applicativo del d.l. n. 132/2014, che impone l'espletamento della negoziazione assistita nei giudizi in cui è proposta una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti € 50.000,00, come nel caso di specie.
L'art. 3 del citato testo legislativo prevede che l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Pertanto, se parte attrice non comunica tempestivamente alla controparte l'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, la domanda è improcedibile.
2 Nella specie, la condizione di procedibilità non può considerarsi avverata.
Giova rimarcare, come già detto, che il procedimento di negoziazione deve essere effettivamente diretto ad instaurare una discussione tra le parti sulle questioni controverse, onde addivenire ad una risoluzione, in via stragiudiziale, di esse;
il che, nella specie, non è avvenuto, in quanto detto procedimento è stato esperito unicamente nei confronti del sig. , defunto pochi giorni Persona_1 dopo l'invito alla stipula, prima dello spirare del termine dei trenta giorni dalla ricezione di esso per aderirvi;
gravava sulla parte attrice l'onere di procedere a riformulare l'invito, una volta avuta cognizione del decesso del sig. (la quale cognizione è desumibile dall'aver agito in Persona_1
giudizio nei confronti dei suoi eredi).
Pertanto, il sig. avrebbe dovuto invitare gli odierni convenuti, nella qualità di Parte_1
eredi del , a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, giacché è contro Persona_1
questi che ha inteso intraprendere la presente azione giudiziaria.
Quanto alla concessione, da parte del giudice, del termine per provvedervi, tale potere deve essere esercitato valutando le circostanze concrete del caso, assicurando che non venga frustrata la finalità stessa dell'istituto e che non venga leso il principio di economia processuale.
L'art. 3 del menzionato d.l. n. 132/2014 prevede che: “L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice, quando rileva che la negoziazione assistita è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 2 comma 3. Allo stesso modo provvede quando la negoziazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la comunicazione dell'invito.”.
Nel caso di specie, il giudice, al cospetto della dichiarazione di parte attrice, resa in prima udienza, di aver provveduto all'attivazione del procedimento (attivato, in realtà, nei confronti del solo de cuius), ha ritenuto di non assegnare alle parti il predetto termine ed ha ritenuto la causa matura per la decisione, rinviandola all' udienza dell'11.02.25 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Provvedervi allo stato, sarebbe, a parere di chi scrive, lesivo della posizione dei convenuti, la cui difesa, ragionevolmente, ha richiamato le esigenze sottese alla previsione dei termini processuali, posti a tutela dell'ordine pubblico processuale.
In definitiva, per le ragioni esposte, deve essere dichiarata l'improcedibilità della domanda attrice per la mancata instaurazione dell'obbligatorio procedimento di negoziazione assistita nei confronti degli eredi del sig. , odierni convenuti. Persona_1
3 L'improcedibilità della domanda rende ultroneo l'esame delle rimanenti questioni, anche di merito, proposte.
La peculiarità della questioni trattate rappresenta giusta ragione per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del Giudice onorario dott. Francesco Saverio Ruggiero, pronunciando definitivamente sulla domanda, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara l'improcedibilità della domanda attrice;
- spese compensate.
Salerno, 27/3/2025 Il Giudice onorario
dott. Francesco Saverio Ruggiero
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