Sentenza 10 luglio 2025
Ordinanza collegiale 6 novembre 2025
Ordinanza collegiale 5 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 10/07/2025, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00406/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00140/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 140 del 2025, proposto da CA IM, rappresentato e difeso dall’avv. Danilo Granata, PEC danilogranata23@pec.it, domiciliato ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;
contro
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata (ARPAB), in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
nei confronti
IA AR, non costituita in giudizio;
-S CA, non costituita in giudizio;
EL AC, non costituita in giudizio;
CA ER, non costituita in giudizio;
Ricorso ex art. 116 cod. proc. amm.,
per l’annullamento dell’atto prot. n. 7859 del 24.4.2025, con il quale il Direttore Generale dell’ARPAB ha accolto parzialmente l’istanza di accesso del sig. CA IM del 12.3.2025;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2025 il Cons. Pasquale Mastrantuono e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il sig. CA IM ha partecipato al concorso, per l’assunzione di 2 Assistenti Tecnici, indetto dall’ARPAB con Determinazione n. 101 del 17.9.2024, e nella graduatoria finale si è collocato al 5° posto, mentre si sono classificati: al 1° posto AL AR; al 2° posto SA CA; al 3° posto CA AC; ed al 4° posto AN ER.
Il sig. CA IM:
-con istanza del 12.3.2025 ha chiesto di accedere a tutti gli atti del predetto concorso, ma il Direttore Generale dell’ARPAB con atto prot. n. 7859 del 24.4.2025 ha accolto solo parzialmente tale istanza di accesso;
-pertanto, con il presente ricorso, notificato il 7.5.2025 all’ARPAB presso l’indirizzo di posta elettronica RegInde ads.pz@mailcert.avvocaturastato.it ed in data 8/13/15.5.2025 alle sigg.re AL AR, SA CA, CA AC e AN ER e depositato l’8.5.2025, ha impugnato il predetto atto prot. n. 7859 del 24.4.2025 e chiesto l’ostensione degli altri documenti, chiesti con l’istanza di accesso del 12.3.2025, deducendo la violazione degli artt. 22 e ss. L. n. 241/1990;
-ma, successivamente, con memoria del 5.6.2025 il suo difensore ha chiesto che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere, in quanto dopo la notifica del ricorso l’ARPAB aveva consegnato anche gli altri documenti, precedentemente non resi accessibili, chiedendo la condanna dell’ARPAB al pagamento delle spese di giudizio.
Nella Camera di Consiglio del 9.7.2025 il ricorso è passato in decisione.
Ciò stante, al Collegio non rimane altro che dichiarare, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., la cessazione della materia del contendere.
L’ARPAB va condannata al pagamento delle spese di questo giudizio, liquidate in dispositivo, nella misura del 60% di quanto questo Tribunale solitamente condanna con riferimento ai ricorsi ex art. 116 cod. proc. amm., tenendo conto del comportamento di ravvedimento operoso (cfr. TAR Basilicata Sent. n. 651 del 21.12.2024; cfr. pure Sentenze TAR Basilicata n. 601 del 2.12.2024, n. 321 del 14.6.2024, n. 192 del 10.3.2022, n. 711 del 9.11.2021, n. 434 del 14.6.2021, n. 186 del 26.2.2021, n. 2 del 3.1.2020, n. 814 del 7.11.2019 e n. 74 del 7.2.2013).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso in epigrafe.
Condanna l’ARPAB al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese relative al presente giudizio, liquidandole nella misura di € 1.500,00 (millecinquecento), oltre rimborso forfettario ex art. 2, comma 2, D.M. n. 55/2014, IVA, CPA e spese a titolo di Contributo Unificato nella misura versata; spese compensate nei confronti delle sigg.re AL AR, SA CA, CA AC e AN ER.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pasquale Mastrantuono, Presidente FF, Estensore
Benedetto Nappi, Consigliere
Paolo Mariano, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Pasquale Mastrantuono |
IL SEGRETARIO